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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9731 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 12/04/2023 troricorso, è specifica perché diretta a colpire il pertinente capo della sentenza impugnata. In secondo luogo, dal fatto che il ricorso sia in- centrato su alcuni rilievi - in particolare quanto al primo motivo circa i costi contabilizzati in violazione del principio di competenza per un im- porto complessivo di Euro 1.276.387,84 - deriva il giudicato interno con riferimenti alle riprese non oggetto di impugnazione ma certo non l’inammissibilità del motivo. 7. Sempre in via preliminare viene eccepita l’inammissibilità anche della seconda doglianza per asserita doppia pronuncia di merito con- forme perché il punto 13 dell’avviso di accertamento, oggetto del mo- tivo, presumerebbe l’antieconomicità della condotta tenuta dalla su- bappaltante che invece il giudice di merito ha escluso anche tramite le risultanze dell’accertamento peritale cui ha aderito. L’eccezione non può trovare ingresso perché dalla lettura della motiva- zione della CTR non si evince in alcun modo l’esclusione dell’antieco- nomicità della gestione, come prospettato da parte contribuente. 8. I due motivi alla base del ricorso principale, strettamente connessi, non possono trovare ingresso. Innanzitutto ben poteva la CTR disporre la consulenza tecnica e, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non si configura di per sé una motiva- zione al di sotto del minimo costituzionale (cfr. Cass. n.8053/2014). Inoltre, il giudice è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poi- ché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della deci- sione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del per- corso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal con- sulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consu- lenti di parte che dai difensori e, in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanza n. 11917 del 06/05/2021, Rv. 661257 - 01), ma nessuno dei due motivi in disamina è configurato come vizio motivazionale. 9. Inoltre, allorquando il giudice del merito aderisca al parere del con- sulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 - 01), e non vi sono ragioni per non aderire agli insegnamenti che precedono anche nel caso di specie in cui la sentenza di appello ha compiuto una ragionata adesione alla consulenza tecnica, non priva di motivazione critica (ad es., cfr. ultima pagina sentenza: «nell’esami- nare le pattuizioni contrattuali e gli importi contabilizzati (…) il con- fronto tra gli stati di avanzamento di pari numero tra contratto di ap- palto e contratto di sub appalto non ha alcun senso in quanto lo svi- luppo dei due contratti è diverso»), nel pieno rispetto del sopra deli- neato schema legale. 10. Con il primo motivo di ricorso incidentale parte contribuente de- duce - senza individuazione del pertinente paradigma dell’art. 360 comma 1 cod. proc. civ. - per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12 della l. n.212/2000, e il difetto di contraddittorio preventivo nella fase procedimentale antecedente all’emissione dell’avviso di ac- certamento ex artt.7 l. n.212/2000, 42 d.P.R. n.600/1973, 56 d.P.R. n.633/1972, avendo la CTR erroneamente deciso a riguardo. 11. Il motivo è inammissibile in quanto investe l’accertamento fattuale condotto dalla CTR senza evidenziare profili idonei a dimostrare alcuna illogicità dell’iter decisionale da parte del giudice d’appello. 12. Il secondo motivo posto a base del ricorso incidentale - senza indi- viduazione del pertinente paradigma dell’art. 360, comma 1 cod. proc. civ. - lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.17 comma 6 lett. a) d.P.R. n.633/72 in tema di inversione contabile IVA (reverse charge) per le fatture di subappalto emesse da OB Del OL S.r.l. nei confronti di Ges.Co. S.r.l. con conseguente violazione degli artt.6 comma quinto bis e 12 d.lgs. n.472/1997 e 8 d.lgs. n.546/1992, con riferimento al subappalto relativo al complesso immobiliare Acqua- vivola, erroneamente valutata dalla consulenza tecnica recepita dalla sentenza di appello, sia perché tale aspetto non doveva essere oggetto di valutazione tecnica, sia perché doveva essere riconosciuta l’applica- bilità del regime del reverse charge nella fattispecie. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali - ancora senza individuazione del pertinente paradigma dell’art. 360, comma 1 cod. proc. civ. - pro- spettano la violazione e falsa applicazione degli artt.81, 85 d.P.R. n.917/1986, 5 d.lgs. n.446/1997, 3, 6, 13 d.P.R. n.633/1972, 1 e 2 del contratto di subappalto in essere tra OB Del OL S.r.l. e Ges.Co. S.r.l. con riferimento al recupero a tassazione di Euro 64.187,59 ai fini IVA, IRES e IRAP per costi di beni e servizi acquistati presso ditte terze, piccoli lavori di rifinitura e acquisto di materiali e trasporti per i quali la contribuente aveva inserito per competenza un ricavo di Euro 50.000,00 da rifatturare alla subappaltatrice negli eser- cizi successivi. 13. Le tre doglianze sopra riportate sono esaminabili congiuntamente perché articolate secondo una medesima tecnica, ossia senza indivi- duazione di un riferimento processuale di censura preciso e, anche se formalmente fanno riferimento alla violazione e alla falsa applicazione di legge, e dunque al n.3 del 360 primo comma cod. proc. civ., in realtà sottendono una chiara richiesta di riesame del merito senza individuare fatti decisivi e contrari all’accertamento della CTR, ritualmente intro- dotti nel processo e non valutati dal giudice d’appello. Inoltre, con riferimento alla prospettata applicazione del regime del re- verse charge, la prospettazione dei contribuenti è anche inconducente, perché in tema d'IVA, riguardo all’applicazione di tale regime alle ope- razioni intracomunitarie come chiarito dalla giurisprudenza unionale, il diritto alla detrazione da parte del cessionario, derivante dall'annota- zione nel registro degli acquisti, presuppone comunque la sussistenza del requisito dell'inerenza dell'operazione all'attività d’impresa (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 140 del 05/01/2022, Rv. 663595 - 01). Tale circostanza è stata esclusa dalla CTU e quindi dalla CTR che vi ha ade- rito con riferimento alle riprese oggetto di censura, sicché l'insussi- stenza di una connessione con l'attività d'impresa del soggetto passivo comporta la ripresa della somma portata in detrazione, ferma l'imposta dovuta. Più in generale, l’errore di diritto prospettato nella censura non è stato commesso dalla CTR, la quale, sulla base della documentazione pro- dotta e delle risultanze peritali, ha ritenuto la sussistenza di costi non di competenza e di costi non inerenti, non potendo questa Corte com- piere un riesame della documentazione già esaminata dal giudice di merito e non essendo più censurabile in cassazione l'eventuale vizio di motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018); 14. Il quarto motivo di ricorso incidentale, sempre senza individuazione del pertinente paradigma dell’art. 360, comma 1 cod. proc. civ., cen- sura la violazione degli artt.81, 85 d.P.R. n.917/1986, 5 d.lgs. n.446/1997, 3, 6, 13 d.P.R. n.633/1972, 11 del contratto preliminare, 5 e 10 del contratto di appalto in essere tra Ges.Co. S.r.l. ed Edilcasa, circa la mancata rifatturazione di costi per elaborazioni grafiche e sor- veglianza lavori, nonché l’omesso esame da parte della sentenza im- pugnata dei fatti dedotti dalla società contribuente. 15. La censura è inammissibile in quanto nel ricorso per cassazione i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni pre- cedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente vio- late sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una nega- zione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti con- cernenti le separate censure (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127 - 01). 16. Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali, senza individuazione di alcun paradigma dell’art. 360, comma 1 cod. proc. civ., prospettano l’omesso esame da parte della sentenza impugnata dei fatti dedotti dalla società contribuente sul presunto difetto di competenza tempo- rale di quattro fatture relative al periodo di imposta 2008, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt.163 d.P.R. n.917/1986 e 67 d.P.R. n.600/1973 circa il rilievo 9 dell’avviso di accertamento, pro- spettando un profilo di doppia imposizione sulla quale la CTU non si sarebbe pronunciata come pure i giudici del merito. Il sesto motivo contenuto nel ricorso incidentale, nuovamente senza scelta di paradigma ai fini dell’art. 360, comma 1 cod. proc. civ., la- menta la violazione e falsa applicazione degli artt.93, 163 d.P.R. n.917/1986, 67 d.P.R. n.600/1973, 3 e 10 del contratto di appalto. 17. I due motivi in disamina sono inammissibili. Innanzitutto la Corte osserva che il contratto di appalto cui si riferisce la sesta censure non è neppure prodotto in giudizio al fine di poter valutare la decisività della questione. Inoltre, circa il quinto motivo, in disparte dal fatto che non è chiaro se la questione relativa al rilievo 9 fosse devoluta alla cogni- zione del giudice d’appello non emergendo la circostanza dalla lettura del ricorso né della sentenza, comunque come afferma lo stesso ricorso incidentale né la CTU né la CTR si sono pronunciati sulla questione, e non è sollevata alcuna doglianza di violazione del principio di corrispon- denza tra chiesto e pronunciato come sarebbe stato onere dei contri- buenti fare per avanzare una censura idonea a colpire la mancata sta- tuizione a riguardo da parte della sentenza impugnata. 18. Con il settimo motivo contenuto i contribuenti, sempre senza indi- viduazione di un paradigma ai fini dell’art. 360, comma 1 cod. proc. civ., deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.5, 6, 7 comma 4, 12 comma 5, 8, 16 comma 2, 17 comma 1 d.lgs. n.472/1997, nonché dell’art.15 d.lgs. n.158/2015, e l’omissione di mo- tivazione su fatti decisivi per la controversia, individuati nell’assenza di motivazione nell’atto impositivo quanto alla parte sanzionatorio. Nel corpo del motivo si evidenzia anche che la società contribuente aveva evidenziato avanti al giudice d’appello, quanto alle fatture ricevute da OB del OL S.r.l. per il subappalto del complesso immobiliare Acquavivola, l’erronea applicazione della sanzione pari al 3% dell’im- ponibile in violazione del cumulo giuridico con le altre sanzioni applicate ex art.12 del d.lgs. n.472/1997. Inoltre, sempre nel corpo della cen- sura si invoca l’applicazione dell’art.6 comma 5 bis del d.lgs. n.472/1997 per incertezza normativa con riferimento al “mancato ri- chiamo al codice degli appalti da parte dell’art.17 sesto comma lett a) d.P.R. n.633/1972 come modificato dall’art.1 comma 162 l. n.244/2007”, che avrebbe dovuto spingere il giudice d’appello a non applicare le sanzioni. 18. Anche il settimo mezzo di impugnazione avanzato in via di ricorso incidentale è inammissibile, dal momento non vi è evidenza della tem- pestiva introduzione in primo grado delle questioni che pone in evi- denza, oltre che della loro riproposizione in appello. Inoltre, c’è una confusa sovrapposizione di elementi di doglianza in fatto ed eccezioni di violazioni di legge che rende difficoltosa la fruizione del preciso con- tenuto della censura, sanzionata dalla consolidata giurisprudenza di le- gittimità (Cass. n. 21611 del 20/09/2013), ulteriore concorrente profilo di inammissibilità. 19. In conclusione devono essere rigettati tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale. La soccombenza reciproca giustifica l’in- tegrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese di lite. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, Così deciso in data 13 dicembre 2022
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese di lite. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, Così deciso in data 13 dicembre 2022