Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10688 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10688/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05181/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5181 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani n. 38;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno in data 1° marzo 2022, notificato al ricorrente in data 28 marzo 2022, con cui veniva decretato il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, presentata in data 27 luglio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto K-OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno in data 1° marzo 2022 e notificato in data 28 marzo 2022, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana dallo stesso presentata in data 27 luglio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. In particolare, esperita l’istruttoria di rito e previo preavviso di rigetto, il Ministero ha respinto l’istanza del ricorrente in ragione dell’accertata sussistenza a suo carico di due pregiudizi penali, e nella specie: a) di una prima notizia di reato, segnalata all’Autorità Giudiziaria in data 2 novembre 2019 per il reato di cui all’art. 186 co. 2 parte c del Codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico superiore a 1,5 G/L), a cui ha fatto seguito la sospensione della patente per anni due e il decreto di condanna n. -OMISSIS-, opposto in appello il 30 settembre 2020; b) di una seconda notizia di reato, segnalata all’A.G. in data 10 agosto 20-OMISSIS-dalla Polizia Municipale di Modena, per il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), il cui procedimento penale numero -OMISSIS- mod -OMISSIS-è risultato in corso di svolgimento.
3. Avverso il provvedimento di reiezione il ricorrente ha, dunque, dedotto le seguenti censure:
I) Violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di istruttoria – travisamento dei fatti.
Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da grave difetto/carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità, in quanto pone a fondamento del rigetto esclusivamente i pregiudizi penali riscontrati, di cui si ometterebbe qualsiasi valutazione in concreto; si tratterebbe di fatti di scarso rilievo e risalenti nel tempo, a cui sarebbe seguita una condotta irreprensibile da parte del richiedente la cittadinanza, stabilmente inserito in Italia con la famiglia, parte della quale si è già vista attribuire la cittadinanza.
II) Violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di motivazione – violazione di legge – legge n. 91/1992 art. 6 comma 1 lett. c) – difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza - violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Sostiene il ricorrente che il Ministero non avrebbe valutato l’entità e il disvalore dei reati, rispetto ai quali non sarebbe intervenuta alcuna condanna; che nel provvedimento di reiezione non si terrebbe conto dei legami familiari, dell'attività lavorativa e della complessiva condotta; che nel preavviso di rigetto si affermerebbe erroneamente che l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla madre convivente sarebbe stata respinta in ragione dei pregiudizi penali a carico del ricorrente.
4. In data 3 maggio 2022 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando una relazione difensiva e documentazione relativa al procedimento de quo , instando per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
5. Con memoria depositata in data 10 aprile 2025 il ricorrente ha rappresentato che: i) il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 co. 2 parte c del Codice della strada è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 186 comma 9bis del medesimo Codice per compiuto svolgimento dei lavori per pubblica utilità, come da ordinanza del Tribunale di Modena del 18 marzo 2025; ii) la notizia di reato, segnalata all’AG in data 10 agosto 20-OMISSIS-dalla Polizia Municipale di Modena per il reato di cui all’ art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), è stata archiviata in data 18 aprile 2023.
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va respinto.
8. In proposito la giurisprudenza amministrativa in subiecta materia risulta ormai granitica nell'affermare:
- che l'amplissima discrezionalità dell'amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, sez. Seconda - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
- che detta amplissima discrezionalità consegue al fatto che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; Sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; Sez., I, 3.12.2008 n. 1796/08; Sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013). Pertanto, l'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
- che “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (Tar Lazio, sez. Seconda - quater n. 5565 del 4 giugno 2013);
- che “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. Seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
9. Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la complessiva situazione del ricorrente, attribuendo valenza ostativa alla presenza di pregiudizi penali a carico del richiedente la cittadinanza.
10. In particolare, il Ministero, in sede di valutazione della richiesta di cittadinanza, ha considerato quali precedenti ostativi a carico del ricorrente la sussistenza di un decreto di condanna del 2020 (e quindi successivo alla presentazione dell’istanza respinta col decreto gravato) per guida in stato di ebbrezza e la successiva notizia di reato per falsità ideologica in atto pubblico.
11. Con riferimento alla guida in stato di ebbrezza, come di recente evidenziato da questo Tribunale (cfr. sentenza Tar Lazio, sez. V bis, 8261 del 5 maggio 2025), va ricordato il recente intervento legislativo, che è emblematico della riconosciuta pericolosità di tali condotte, cui si devono quasi tutti i gravi incidenti, come denunciato quasi giornalmente dai media, sicché dal punto di vista delle vittime e dei costi sociali non si giustifica la prospettazione riduzionistica del ricorrente.
12. Proprio la gravità di tali eventi ha infatti indotto il legislatore a non ritenere sufficienti i precedenti interventi normativi (legge n. 94/2009, la legge n. 41/2016 che ha introdotto l'art. 589-bis c.p.), a ritornare sull'argomento con la legge 177/2024, che ha introdotto significative novità in materia di sicurezza stradale e di revisione del Codice della Strada, al fine di rafforzare la sicurezza stradale, modificando in particolare gli articoli 186 e 187.
13. Appunto il reato di guida in stato di ebbrezza addebitato all'istante si inquadra nell'ambito di quei reati stradali, che, un tempo erano sentiti come mancanze minori, hanno successivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l'incolumità e, pertanto, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da cui aspira ad essere immesso stabilmente nella Comunità del Paese ospite.
14. Come da ultimo chiarito in giurisprudenza, “ non si tratta di irrogare una sanzione, penale o amministrativa, commisurata alla colpa ed al danno prodotto, al fine di punire l'autore di un illecito, bensì di valutare la medesima condotta al diverso fine di formulare un giudizio prognostico sull'utile integrazione di un nuovo membro nell'ambito del Popolo italiano (tal è l'effetto giuridico del DPR di "concessione" della cittadinanza che costituisce un atto di ammissione di un soggetto nell'ambito della Comunità politica dello Stato ospite conferendogli i cd. diritti pubblici ed imponendogli i correlativi doveri pubblici).
In tale prospettiva quel che è stato censurato non è il fatto del consumo di sostanze psicoattive (alcooliche o stupefacenti o medicinali psicotropi) in sé considerato, quanto, piuttosto, il fatto di mettersi alla conduzione di un veicolo nonostante l'alterazione delle capacità di guida causata dall'assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), accettando il rischio di causare incidenti, anziché avvalersi di mezzi alternativi di trasporto (pubblici e privati) oppure delegare la guida ad altro conducente.
Sotto tale profilo il comportamento in questione è stato a ragione valutato negativamente quale "indicatore" dello scarso grado di assimilazione dei valori fondamentali per la Comunità, quali il diritto alla vita e incolumità altrui, beni intangibili della persona tutelati dalla Costituzione", da ultimo evidenziando altresì che “A tale riguardo è stato da ultimo chiarito che anche facendo riferimento al semplice "criterio dell'uomo comune”, si deve escludere l'irragionevolezza della valutazione negativa della guida in stato ebbrezza al fine della decisione sull'ammissione (immediata) di un nuovo membro nella Comunità politica dello Stato ospite.
Infatti il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un'evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall'iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un'epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell'Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all'enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida - inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l'omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l'art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l'effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L'aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l'opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l'impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l'unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt'altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all'abilità del passante a schivare l'impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall'eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell'affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell'irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest'ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l'incolumità altrui insorge già con l'assunzione di una modica quantità di alcol, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull'internet) ”. (Tar Lazio, sez. V bis, n. 10636 del 27 maggio 2024).
15. La circostanza che il ricorrente sia stato condannato per guida in stato di ebbrezza, pertanto, non può non assumere rilevanza ai fini dell'espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell'autore, anche in un'ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato, sez. III, n. 1057 del 14 febbraio 2022).
16. In tal senso non assume valore dirimente la circostanza che, come dedotto da parte ricorrente, con provvedimento del marzo 2025 del Tribunale di Modena il menzionato reato sia stato dichiarato estinto per aver il richiedente svolto servizi di pubblica utilità. Per giurisprudenza consolidata in materia, le risultanze penali infatti ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, e, dunque, anche ad avvenuta archiviazione, estinzione o riabilitazione.
17. In particolare, “ le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono, invero, su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (Tar Lazio, sez. seconda quater, n. 7723 del 2012) ”, (in tal senso, v. Tar Lazio, sez. I ter, n. 823 del 22 gennaio 2020).
18. In virtù della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici, in particolare, se sul piano penale gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all’interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna, invece, sul piano amministrativo, la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
19. Ne consegue che, nel concedere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, pur se è intervenuta l’estinzione del reato, l’Amministrazione è chiamata, in ogni caso, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; sez. III, n. 7022/2019; Tar. Lazio sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
20. In proposito, inconferente ed errato risulta il richiamo di parte ricorrente all’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, trattandosi di disposizione che disciplina la diversa ipotesi del pericolo per la sicurezza che osta al riconoscimento della cittadinanza per matrimonio di cui all’art. 5 della medesima legge, fattispecie ben diversa da quella di causa, disciplinata dall’art. 9 della suddetta legge.
21. L’archiviazione della seconda notizia di reato, d’altra parte, non fa venir meno il giudizio prognostico negativo ragionevolmente espresso dall’Amministrazione, per le ragioni di cui sopra, in ordine al reato di guida in stato di ebrezza, di per sé sufficiente a giustificare la reiezione dell’istanza.
22. Nè assumono valore dirimente gli ulteriori elementi di favore che il ricorrente deduce nel sostenere la sua piena integrazione (vincoli familiari, lavoro stabile, familiari a cui sarebbe stata riconosciuta la cittadinanza), non trattandosi a ben vedere di profili degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato.
23. Lo stabile inserimento socio-economico, come più volte chiarito da questo Tribunale, è infatti solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
24. Ciò che si richiede è che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza. Cosa che non è nel caso di specie, per le ragioni sopra descritte.
25. Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone, difatti, l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze. Essendo per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), la concessione della cittadinanza si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
26. D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
27. Sulla base di tutto quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che vada, pertanto, respinto.
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.