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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16765 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2266 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Ugo Gerolamo de'Dominicis e Massimiliano
Spada, giusta procura in atti;
ricorrente
E
- nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Giannubilo, giusta procura in atti;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: istanza congiunta depositata in data 24.07.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, che avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Pomezia (RM) in data 12.10.1991 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pomezia, N. 116 P. 2 S. A anno 1991), addiveniva alla loro separazione personale con accordo concluso dinanzi il Sindaco di Roma, quale Ufficiale di stato civile, in data 19/05/2022, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, anno 2022, P. 1, S. 90, n. 79 e confermato in data 21/06/2022 con atto iscritto nel predetto registro, anno 2022, P. 1, S. 91, n. 97.
Decorso il termine di legge, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli affetti civili del matrimonio.
Nelle more del procedimento, con istanza congiunta del 24.07.2024, le parti rappresentavano di ave raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione del rito alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pomezia (RM) il 12.10.1991 tra i Sigg.ri e trascritto Controparte_1 Parte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma al n.04098, parte 2, serie B00, anno 1991 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere
1 alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione prevedendo che ognuno provvederà al proprio mantenimento”.
All'udienza del 22.10.2024 il GD, letta l'istanza congiunta e l'accordo ivi inciso, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni delle parti e l'accordo da queste raggiunto in data 24.07.2024, confermato nelle note scritte per l'udienza del
22.10.2024, la domanda di cessazione degli affetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data del deposito dell'accordo concluso dinanzi il Sindaco di Roma, quale Ufficiale di stato civile, in data 19/05/2022, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, anno 2022, P. 1, S. 90, n. 79 e confermato in data 21/06/2022 con atto iscritto nel predetto registro, anno 2022, P. 1, S.
91, n. 97; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostra che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità. Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] ( ), e
[...] C.F._1 CP_1 nato a [...] il [...] ( ), contratto in
[...] C.F._2
Pomezia (RM) in data 12.10.1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (atto N. 116 P. 2 S. A anno 1991);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto nella istanza congiunta depositata in data 24.07.2024, confermato nelle note scritte per l'udienza del 22.10.2024, riportato e indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 23.10.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2266 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Ugo Gerolamo de'Dominicis e Massimiliano
Spada, giusta procura in atti;
ricorrente
E
- nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Giannubilo, giusta procura in atti;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: istanza congiunta depositata in data 24.07.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, che avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Pomezia (RM) in data 12.10.1991 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pomezia, N. 116 P. 2 S. A anno 1991), addiveniva alla loro separazione personale con accordo concluso dinanzi il Sindaco di Roma, quale Ufficiale di stato civile, in data 19/05/2022, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, anno 2022, P. 1, S. 90, n. 79 e confermato in data 21/06/2022 con atto iscritto nel predetto registro, anno 2022, P. 1, S. 91, n. 97.
Decorso il termine di legge, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli affetti civili del matrimonio.
Nelle more del procedimento, con istanza congiunta del 24.07.2024, le parti rappresentavano di ave raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione del rito alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pomezia (RM) il 12.10.1991 tra i Sigg.ri e trascritto Controparte_1 Parte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma al n.04098, parte 2, serie B00, anno 1991 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere
1 alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione prevedendo che ognuno provvederà al proprio mantenimento”.
All'udienza del 22.10.2024 il GD, letta l'istanza congiunta e l'accordo ivi inciso, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni delle parti e l'accordo da queste raggiunto in data 24.07.2024, confermato nelle note scritte per l'udienza del
22.10.2024, la domanda di cessazione degli affetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data del deposito dell'accordo concluso dinanzi il Sindaco di Roma, quale Ufficiale di stato civile, in data 19/05/2022, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, anno 2022, P. 1, S. 90, n. 79 e confermato in data 21/06/2022 con atto iscritto nel predetto registro, anno 2022, P. 1, S.
91, n. 97; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostra che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità. Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] ( ), e
[...] C.F._1 CP_1 nato a [...] il [...] ( ), contratto in
[...] C.F._2
Pomezia (RM) in data 12.10.1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (atto N. 116 P. 2 S. A anno 1991);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto nella istanza congiunta depositata in data 24.07.2024, confermato nelle note scritte per l'udienza del 22.10.2024, riportato e indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 23.10.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
2