TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/08/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2141/2022 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. STEFANO CORDONI
ATTORE
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ANDREA GIRARDI e dell'avv.to SAMUELE MORELLATO
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi ex art. 127ter c.p.c. come da ordinanza del 25.3.2025.
Conclusioni parte attrice:
“A) dichiararsi il convenuto esclusivo responsabile, per quanto in atti esposto, del Controparte_1 sinistro de quo e per l'effetto, B) condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni subiti dall'attore che di seguito si quantificano:
- danno biologico temporaneo totale al 100% di giorni 1: € 99,00
- danno biologico temporaneo subtotale al 75% di giorni 30: € 2.227,00
- danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni 60: € 2.970,00
- danno biologico temporaneo minimo al 25% di giorni 60: € 1.485,00
- Danno biologico a carattere permanente nella misura del 8/9%: € 14.862,00
- Personalizzazione 25%: € 5.410,75 Totale danno biologico € 27.053,75 Spese mediche € 1.012,35 Assistenza legale stragiudiziale € 1.168,00 Relazione medico legale stragiudiziale € 488,00 Totale € 29.722,10 od a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali, decorrenti dalla data di messa in mora, sino al saldo effettivo ed integrale. C) con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorario di causa oltre accessori e spese forf. al 15% oltre al rimborso delle spese di CTU pari ad € 1.952,00 (Iva compresa) e spese di CTP del dott. pari ad € Per_1 793,00 come da fattura prodotta”; Conclusioni parte convenuta:
“in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui sopra;
in via subordinata: ridurre secondo giustizia le somme cui dovesse eventualmente essere tenuto il CP
, previo accertamento della dinamica del sinistro, del comportamento tenuto dalla parte attrice e
[...] della natura ed entità delle lesioni effettivamente patite dalla stessa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta per legge, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c., e chiedendo il ristoro del danno da egli patito, in
[...] relazione al fatto lui occorso in data 5.9.2020 allorquando, ad ore 18.30 circa, in sella alla propria bicicletta e in compagnia di altri ciclisti, mentre percorreva Via Casetta nel comune di con direzione CP Monteforte d'Alpone, incolonnato e ultimo della fila, transitando nelle vicinanze del margine destro della carreggiata, non appena oltrepassata la località Sorio, all'inizio del primo ponte, passava con la ruota anteriore sopra ad una buca del manto stradale, formatasi per sgretolamento di un rattoppo, che lo faceva sobbalzare a terra cagionando lesioni e danni alla bicicletta, casco e vestiario.
L'attore sottolineava che la predetta buca, per sua conformazione e mimetizzazione con il terriccio circostante e con rami di arbusti piantati sul margine erboso, non era né visibile, né evitabile, trovandosi proprio sulla traiettoria di marcia da egli percorsa nel frangente. Specificava di aver riportato lesioni, consistenti in ferita abrasa al gomito sinistro, abrasione anca e ginocchio destro, oltre a dolore alla mobilizzazione della spalla, come da referto del Pronto Soccorso dell'OCM di Verona con prognosi di giorni dieci, sui seguivano approfondimenti ortopedici e visite fisiatriche, seguiti da intervento chirurgico del 22.2.2021 presso reparto di ortopedia della per lesione cuffia dei rotatori della Controparte_2 spalla. Residuavano limitazioni dei movimenti, limitazione funzionale dell'arto con comparsa di dolori nelle angolazioni massime.
Richiamato il contenuto della perizia medico legale di parte a firma del dott. ritenuto il nesso Per_1 causale tra il fatto narrato e l'evento di danno lui occorso, come pure integrata la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., concludeva chiedendone la condanna al Parte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da egli subito, che quantificava nella complessiva somma di euro 31.839,35, ovvero quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il CP contestando le avversarie domande e chiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto e in
[...] diritto, ed anzi addebitando le conseguenze dannose riportate dall'attore alla stessa condotta da egli tenuta, ritenuta imprudente, abnorme ed imprevedibile, ritenendo evitabile il verificarsi del sinistro con comportamento improntato ad ordinaria diligenza.
Sotto un primo profilo, riteneva non soddisfatto l'onere della prova in relazione a fatto storico e nesso causale, negando la sussistenza di alcuna irregolarità del manto stradale tale da aver rilevanza eziologica nella causazione della caduta in capo all'attore: riteneva che proprio la sussistenza del c.d. rattoppo erano sintomo evidente della piena diligenza dell'ente convenuto che aveva provveduto alla sistemazione delle fessurazioni generatesi sul manto stradale.
Sotto un secondo profilo, eccepiva il concorso di colpa ritenendo la condotta serbata dall'attore come abnorme ed imprevedibile, integrante caso fortuito tale da interrompere il nesso di causalità. Sottolineava, in particolare, la necessaria doverosa valorizzazione della dimensione della ritenuta insidia, dell'assenza di testimoni oculari (posto che lo stesso attore allegava di essere stato l'ultimo della fila di ciclisti), delle ottimali condizioni di luce e visibilità e dell'assenza di ostacoli nel tratto di strada in questione.
Contestato, in ogni caso, anche il quantum del risarcimento richiesto in quanto non dovuto, sproporzionato e/o non provato, il concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, e in Controparte_1 subordine, la riduzione secondo giustizia delle somme eventualmente ritenute dovute in favore dell'attore, con vittoria di spese e compensi – come da conclusioni sopra riportate.
3. Alla prima udienza che si teneva in data 20.9.2022 il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 12.1.2023 ad ore 12.00 per discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Indi, con ordinanza a verbale del 12.1.2023 il G.I. disponeva procedersi a prova testimoniale, incombente che aveva luogo nell'udienza del 27.4.2023 – all'esito della quale, con ordinanza in pari data, veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, da ultimo depositata in data 31.10.2023. Indi all'udienza del 7.12.2023 i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, fissata in data 31.10.2024 e poi differita d'ufficio, per ragioni di riorganizzazione del ruolo, al 20.3.2025. In detta udienza, che si svolgeva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta autorizzata e il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Integralmente decorsi i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si osserva in diritto che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, Cass. civile, sez. VI, 4.10.2013, n. 22684,“la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
Merita sottolineare, al riguardo, che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua pericolosità, nel senso che “tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. civile, sez. III, 9.2.2004, n. 2430).
Posto che anche le cose inerti e prive di un proprio dinamismo sono idonee, in concorso con altri fattori, a cagionare danni, il giudizio sulla pericolosità delle medesime deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato: in altre parole, “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4.11.2003, n.16527).
Al contempo, nella valutazione se la condotta del danneggiato possa costituire il caso fortuito che esclude il nesso di causalità, occorre tenere conto del generale dovere di cautela e precauzione riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.: come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., sez. VI, 3.4.2019, n. 9315).
Pertanto, affinché la condotta serbata dal danneggiato possa integrare il caso fortuito idoneo a incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra res e danno subito - così di fatto escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. - è necessario che la stessa rappresenti un fattore eccezionale, connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò posto, nel caso di specie l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante circa la ricostruzione del fatto storico, in particolare quanto all'esistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno subito.
La dinamica della caduta, come descritta dal è stata confermata da , Parte_1 Testimone_1 fratello dell'attore, e da , entrambi presenti in loco, anch'essi in sella alla propria Testimone_2 bicicletta da corsa.
Sebbene nessuno dei due abbia direttamente “visto” la caduta, essendo l'attore stato l'ultimo della fila indiana dei corridori, quel giorno in numero di 5-6, nondimeno la dinamica e il nesso di derivazione causale tra l'avvallamento nel manto stradale e la caduta occorsa all'attore possono dirsi provati: difatti il teste
, che nel frangente si trovava immediatamente davanti all'attore, a distanza ravvicinata compresa Tes_2 entro pochi metri, ha dichiarato di essere transitato a sinistra della buca, a circa mezzo metro, così evitandola, e di essersi contestualmente girato per avvisare il accorgendosi – nel frangente – che questi era già Parte_1 caduto a terra. Il teste riferiva che l'attore percorreva la carreggiata in posizione “più a destra” cosicchè finiva “in pieno” nella buca. Egli riconosceva lo stato dei luoghi di cui alla documentazione fotografica in atti, sia dimessa da parte attrice che da parte convenuta, precisando che la buca in questione è sita in corrispondenza di un ponte, dove è presente un taglio netto sull'asfalto in ragione della giuntura. La rapidità dell'azione del teste – che si girava ad avvisare l'attore non appena avvedutosi della buca cui passava di fianco – inducono a ritenere, secondo la regola del più probabile che non – che l'attore sia caduto per effetto della relazione tra la ruota del mezzo da lui condotto e l'asfalto sottostante, precipuamente in corrispondenza del manto stradale come raffigurato nelle fotografie in atti.
Del resto, detta versione dei fatti è stata confermata – per quanto occorrer possa – anche dal teste
[...]
, che transitava all'inizio della fila: egli riconosceva lo stato dei luoghi, confermando la Testimone_1 presenza di un “giunto” tra sede stradale e ponte, che riferiva non essere molto visibile, riferendo di aver sentito il rumore della caduta occorsa all'attore, di essersi quindi fermato e di averlo visto a terra dolorante. Egli confermava l'urto a terra con la spalla sinistra, come pure il riferito dolore da parte dell'attore, e questo è del tutto coerente con le dichiarazioni rese dall'altro testimone.
Alla luce di tali elementi appare dunque che la caduta occorsa all'attore in dara 5.9.2020 ad ore 14.30 circa nel territorio del Comune di sia stata determinata dal contatto tra la ruota anteriore della CP bicicletta da corsa, e il manto stradale, in corrispondenza del tratto di strada come rappresentato nei documenti di causa: l'insidia si ravvisa nel dislivello esistente (come da dichiarazioni dei testimoni) tra il giunto di collegamento del ponte e il tratto immediatamente precedente di strada, che presenta asfalto sgretolato, rattoppato, e in un certo punto mancante o con superficie non lineare. In altre parole, e pur ferma la previa presenza del giunto e la visibilità del tratto in questione, proprio lo stato della carreggiata costituisce insidia ex art. 2051 c.c. in quanto, nei fatti, ha “nascosto” la presenza di un dislivello nel manto stradale nel tratto immediatamente precedente il giunto del ponticello ivi presente.
Ad ogni modo, seppur vero che detto “scalino” non era visibile né altrimenti percepibile, nondimeno il tratto stradale in questione appare, dal diretto esame delle fotografie di causa, caratterizzato in modo evidente da irregolarità, sia per struttura, che per dimensioni, che per differente colore, cosicchè l'attore nel frangente avrebbe quantomeno dovuto adeguare la propria condotta di guida allo stato della strada. Se non si può dire che l'utilizzo di normale cautela ed ordinaria diligenza avrebbe sicuramente potuto evitare l'evento dannoso (assente, del resto, sicura prova in tal senso, di cui era onerato l'ente convenuto che ha eccepito il caso fortuito), nondimeno regole di comune diligenza imponevano un congruo rallentamento alla vista del manto stradale dissestato, in base al principio su richiamato secondo cui tanto più la res è inerte, maggior rilievo causale assume la condotta serbata dal danneggiato.
Non sfugge, difatti, che il tratto di strada in questione era noto all'attore per previa frequentazione, almeno in una occasione;
che l'attore era solito uscire in bicicletta da corsa, potendo qualificarsi come ciclista medio- esperto, potendo quindi prevedere le conseguenze dell'interazione tra l'asfalto non regolare e le ruote, sottili e con limitata base di appoggio, del mezzo;
che era visibile, e percepibile, l'irregolarità del tratto di strada in questione, per ragioni di colore del manto, forma e dimensioni, e questo avrebbe senza dubbio dovuto indurre l'attore a regolare la velocità e/o a deviare la propria traiettoria;
che, il giorno del fatto, le condizioni metereologiche erano ottime in termini di visibilità, assenti precipitazioni;
che, da ultimo, che non vi erano ostacoli o elementi tali da impedire la percezione delle irregolarità del manto stradale di cui si discute, stante la linearità del tratto di strada precedente il ponte, sgombro e privo di ostacoli.
Per tutti questi motivi, in definitiva, si ravvisa concorso di colpa in capo all'attore nella causazione del fatto, che si determina nella misura del 15% - conseguendone decurtazione del risarcimento riconosciuto in detta misura.
5. Tanto statuito in merito all'an della pretesa risarcitoria attorea, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, va ricordato che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della “necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito” (ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che:
“il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza medico-legale disposta in corso di causa in seno alla quale il CTU nominato, dott. esaminata la documentazione sanitaria Persona_2 versata in atti, riconosceva la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento traumatico occorso all'attore e le lesioni riportate, comprensive dei postumi post stabilizzazione.
L'ausiliario ha quindi così determinato il danno biologico subìto dall'attore:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea parziale (ITP) al 100% per 1 giorni, al 75% per 30 giorni, al 50% per 60 giorni, al 25% per 60 giorni;
- danno biologico permanente nella misura del 8-9% - con esclusione dell'incidenza della situazione pregressa in quanto “ancorchè presente descrizione RMN di patologia degenerativa tendino-legamentosa cronica antecedente l'evento traumatico, non risulta alcuna documentazione anamnesica nelle varie visite e nella cartella clinica di pregiudizi funzionali antecedenti il fatto traumatico a carico della spalla sinistra” (cfr. rel. peritale pag. 27).
L'ausiliario stimava, poi, la sofferenza psico-fisica nel corso della malattia come di grado marcato per 31 giorni, di grado moderato per il residuo di malattia e di grado lieve-moderato nei postumi. Tanto giustifica il riconoscimento della componente morale del danno correlata alla sofferenza patita in esito e in concomitanza del sinistro.
Al contrario, non vi è spazio per alcuna personalizzazione del punto in difetto dei relativi presupposti alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Oltretutto le ulteriori conseguenze – quali compatibilità con pregiudizi al decubito durante il riposo notturno con peggioramento dello stesso, come pure per attività di sollevamento e gestione carichi – sono state ricondotte dall'ausiliario a conseguenze ordinarie e caratterizzanti i traumi quale quello occorso al Parte_1
La liquidazione avviene secondo le tabelle del Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, versione aggiornata all'attualità, tabella dedicata alle lesioni di lieve entità, e considerandosi il valore del 9%.
Ne consegue che il danno non patrimoniale subìto da (di anni 63 all'epoca del Parte_1 fatto) si determina in € 3.848,33 per pregiudizio biologico temporaneo, € 14.657,65 per danno biologico permanente ed € 6.168,04 per danno morale. E quindi per complessivi € 24.674,02 quale ristoro della componente del danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il ristoro delle spese mediche documentate (doc. 6 attoreo) sostenute dall'attore ritenute pertinenti e congrue dal CTU per complessivi euro 887,15 (nel dettaglio si veda la relazione peritale a pag. 28), oltre a euro 488,00 per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte a firma del dott. E quindi per complessivi euro 1.375,15 per spese mediche e sanitarie. La Per_1 circostanza che l'attore si sia rivolto a struttura privata non è ostativa al riconoscimento del rimborso di dette spese, né può essere ridotto ex art. 1227, co. 1, c.c. per il sol fatto di detta scelta, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale (in questo senso Cass. civ., 23.10.2023, n. 29308).
Quanto, infine, quanto alle spese legali stragiudiziali, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che le riconduce a componente del danno emergente, soggette ai medesimi oneri di allegazione e prova, ossia l'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un rimborso patrimoniale corrispondente (ex multis Cass. civ., 17.5.2022, n. 15732; Cass. civ., 2.2.2018, n. 2644). Nel caso di specie (cfr. doc. 8-9-10 attorei) difetta la prova che il abbia sostenuto esborso alcuno eziologicamente riconducibile alla Parte_1 caduta di cui trattasi, rispetto ad attività svolta dal legale di fiducia in via stragiudiziale, assente prova di alcun pagamento. Detta domanda va quindi rigettata.
In definitiva, il danno liquidabile in favore dell'attore, comprensivo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, si liquida nella complessiva somma di € 26.049,17.
Detta somma va, poi, decurtata nella misura del 15% in ragione del ritenuto concorso di colpa, ammontando quindi alla minor somma di euro 22.141,79.
Tale importo va devalutato alla data del sinistro (5.9.2020) risultando pari alla minor somma di euro 18.528,69, e indi applicata rivalutazione e interessi, in adesione al principio espresso da Cass. civ. S.U. n. 1712/1995, risultando quindi definitivamente dovuta in favore di la complessiva Parte_1 somma di € 24.302,87.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto che in caso di accoglimento della domanda attorea il valore della causa va determinato secondo il c.d. criterio del decisum (ex multis Cass. civ. 22462/2019 e Cass. civ. 197/2020: “il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda”).
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Parte convenuta è tenuta a rimborsare in favore di parte attrice anche le spese per l'attività svolta dal CTP, dott. in seno al presente giudizio, come da fattura depositata da parte attrice sub doc. 12 in data Per_1 18.3.2025 per complessivi euro 793,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) dichiara tenuto e condanna il in persona del Sindaco p.t., a pagare, per i titoli di Controparte_1 cui in parte motiva, la somma di € 24.302,87 in favore di , oltre interessi legali Parte_1 come in parte motiva;
2) condanna il a rifondere in favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico di parte convenuta;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese del proprio CTP per euro 793,00. Vicenza, 26.8.2025
Il Giudice Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2141/2022 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. STEFANO CORDONI
ATTORE
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ANDREA GIRARDI e dell'avv.to SAMUELE MORELLATO
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi ex art. 127ter c.p.c. come da ordinanza del 25.3.2025.
Conclusioni parte attrice:
“A) dichiararsi il convenuto esclusivo responsabile, per quanto in atti esposto, del Controparte_1 sinistro de quo e per l'effetto, B) condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni subiti dall'attore che di seguito si quantificano:
- danno biologico temporaneo totale al 100% di giorni 1: € 99,00
- danno biologico temporaneo subtotale al 75% di giorni 30: € 2.227,00
- danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni 60: € 2.970,00
- danno biologico temporaneo minimo al 25% di giorni 60: € 1.485,00
- Danno biologico a carattere permanente nella misura del 8/9%: € 14.862,00
- Personalizzazione 25%: € 5.410,75 Totale danno biologico € 27.053,75 Spese mediche € 1.012,35 Assistenza legale stragiudiziale € 1.168,00 Relazione medico legale stragiudiziale € 488,00 Totale € 29.722,10 od a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali, decorrenti dalla data di messa in mora, sino al saldo effettivo ed integrale. C) con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorario di causa oltre accessori e spese forf. al 15% oltre al rimborso delle spese di CTU pari ad € 1.952,00 (Iva compresa) e spese di CTP del dott. pari ad € Per_1 793,00 come da fattura prodotta”; Conclusioni parte convenuta:
“in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui sopra;
in via subordinata: ridurre secondo giustizia le somme cui dovesse eventualmente essere tenuto il CP
, previo accertamento della dinamica del sinistro, del comportamento tenuto dalla parte attrice e
[...] della natura ed entità delle lesioni effettivamente patite dalla stessa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta per legge, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c., e chiedendo il ristoro del danno da egli patito, in
[...] relazione al fatto lui occorso in data 5.9.2020 allorquando, ad ore 18.30 circa, in sella alla propria bicicletta e in compagnia di altri ciclisti, mentre percorreva Via Casetta nel comune di con direzione CP Monteforte d'Alpone, incolonnato e ultimo della fila, transitando nelle vicinanze del margine destro della carreggiata, non appena oltrepassata la località Sorio, all'inizio del primo ponte, passava con la ruota anteriore sopra ad una buca del manto stradale, formatasi per sgretolamento di un rattoppo, che lo faceva sobbalzare a terra cagionando lesioni e danni alla bicicletta, casco e vestiario.
L'attore sottolineava che la predetta buca, per sua conformazione e mimetizzazione con il terriccio circostante e con rami di arbusti piantati sul margine erboso, non era né visibile, né evitabile, trovandosi proprio sulla traiettoria di marcia da egli percorsa nel frangente. Specificava di aver riportato lesioni, consistenti in ferita abrasa al gomito sinistro, abrasione anca e ginocchio destro, oltre a dolore alla mobilizzazione della spalla, come da referto del Pronto Soccorso dell'OCM di Verona con prognosi di giorni dieci, sui seguivano approfondimenti ortopedici e visite fisiatriche, seguiti da intervento chirurgico del 22.2.2021 presso reparto di ortopedia della per lesione cuffia dei rotatori della Controparte_2 spalla. Residuavano limitazioni dei movimenti, limitazione funzionale dell'arto con comparsa di dolori nelle angolazioni massime.
Richiamato il contenuto della perizia medico legale di parte a firma del dott. ritenuto il nesso Per_1 causale tra il fatto narrato e l'evento di danno lui occorso, come pure integrata la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., concludeva chiedendone la condanna al Parte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da egli subito, che quantificava nella complessiva somma di euro 31.839,35, ovvero quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il CP contestando le avversarie domande e chiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto e in
[...] diritto, ed anzi addebitando le conseguenze dannose riportate dall'attore alla stessa condotta da egli tenuta, ritenuta imprudente, abnorme ed imprevedibile, ritenendo evitabile il verificarsi del sinistro con comportamento improntato ad ordinaria diligenza.
Sotto un primo profilo, riteneva non soddisfatto l'onere della prova in relazione a fatto storico e nesso causale, negando la sussistenza di alcuna irregolarità del manto stradale tale da aver rilevanza eziologica nella causazione della caduta in capo all'attore: riteneva che proprio la sussistenza del c.d. rattoppo erano sintomo evidente della piena diligenza dell'ente convenuto che aveva provveduto alla sistemazione delle fessurazioni generatesi sul manto stradale.
Sotto un secondo profilo, eccepiva il concorso di colpa ritenendo la condotta serbata dall'attore come abnorme ed imprevedibile, integrante caso fortuito tale da interrompere il nesso di causalità. Sottolineava, in particolare, la necessaria doverosa valorizzazione della dimensione della ritenuta insidia, dell'assenza di testimoni oculari (posto che lo stesso attore allegava di essere stato l'ultimo della fila di ciclisti), delle ottimali condizioni di luce e visibilità e dell'assenza di ostacoli nel tratto di strada in questione.
Contestato, in ogni caso, anche il quantum del risarcimento richiesto in quanto non dovuto, sproporzionato e/o non provato, il concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, e in Controparte_1 subordine, la riduzione secondo giustizia delle somme eventualmente ritenute dovute in favore dell'attore, con vittoria di spese e compensi – come da conclusioni sopra riportate.
3. Alla prima udienza che si teneva in data 20.9.2022 il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 12.1.2023 ad ore 12.00 per discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Indi, con ordinanza a verbale del 12.1.2023 il G.I. disponeva procedersi a prova testimoniale, incombente che aveva luogo nell'udienza del 27.4.2023 – all'esito della quale, con ordinanza in pari data, veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, da ultimo depositata in data 31.10.2023. Indi all'udienza del 7.12.2023 i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, fissata in data 31.10.2024 e poi differita d'ufficio, per ragioni di riorganizzazione del ruolo, al 20.3.2025. In detta udienza, che si svolgeva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta autorizzata e il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Integralmente decorsi i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si osserva in diritto che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, Cass. civile, sez. VI, 4.10.2013, n. 22684,“la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
Merita sottolineare, al riguardo, che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua pericolosità, nel senso che “tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. civile, sez. III, 9.2.2004, n. 2430).
Posto che anche le cose inerti e prive di un proprio dinamismo sono idonee, in concorso con altri fattori, a cagionare danni, il giudizio sulla pericolosità delle medesime deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato: in altre parole, “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4.11.2003, n.16527).
Al contempo, nella valutazione se la condotta del danneggiato possa costituire il caso fortuito che esclude il nesso di causalità, occorre tenere conto del generale dovere di cautela e precauzione riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.: come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., sez. VI, 3.4.2019, n. 9315).
Pertanto, affinché la condotta serbata dal danneggiato possa integrare il caso fortuito idoneo a incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra res e danno subito - così di fatto escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. - è necessario che la stessa rappresenti un fattore eccezionale, connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò posto, nel caso di specie l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante circa la ricostruzione del fatto storico, in particolare quanto all'esistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno subito.
La dinamica della caduta, come descritta dal è stata confermata da , Parte_1 Testimone_1 fratello dell'attore, e da , entrambi presenti in loco, anch'essi in sella alla propria Testimone_2 bicicletta da corsa.
Sebbene nessuno dei due abbia direttamente “visto” la caduta, essendo l'attore stato l'ultimo della fila indiana dei corridori, quel giorno in numero di 5-6, nondimeno la dinamica e il nesso di derivazione causale tra l'avvallamento nel manto stradale e la caduta occorsa all'attore possono dirsi provati: difatti il teste
, che nel frangente si trovava immediatamente davanti all'attore, a distanza ravvicinata compresa Tes_2 entro pochi metri, ha dichiarato di essere transitato a sinistra della buca, a circa mezzo metro, così evitandola, e di essersi contestualmente girato per avvisare il accorgendosi – nel frangente – che questi era già Parte_1 caduto a terra. Il teste riferiva che l'attore percorreva la carreggiata in posizione “più a destra” cosicchè finiva “in pieno” nella buca. Egli riconosceva lo stato dei luoghi di cui alla documentazione fotografica in atti, sia dimessa da parte attrice che da parte convenuta, precisando che la buca in questione è sita in corrispondenza di un ponte, dove è presente un taglio netto sull'asfalto in ragione della giuntura. La rapidità dell'azione del teste – che si girava ad avvisare l'attore non appena avvedutosi della buca cui passava di fianco – inducono a ritenere, secondo la regola del più probabile che non – che l'attore sia caduto per effetto della relazione tra la ruota del mezzo da lui condotto e l'asfalto sottostante, precipuamente in corrispondenza del manto stradale come raffigurato nelle fotografie in atti.
Del resto, detta versione dei fatti è stata confermata – per quanto occorrer possa – anche dal teste
[...]
, che transitava all'inizio della fila: egli riconosceva lo stato dei luoghi, confermando la Testimone_1 presenza di un “giunto” tra sede stradale e ponte, che riferiva non essere molto visibile, riferendo di aver sentito il rumore della caduta occorsa all'attore, di essersi quindi fermato e di averlo visto a terra dolorante. Egli confermava l'urto a terra con la spalla sinistra, come pure il riferito dolore da parte dell'attore, e questo è del tutto coerente con le dichiarazioni rese dall'altro testimone.
Alla luce di tali elementi appare dunque che la caduta occorsa all'attore in dara 5.9.2020 ad ore 14.30 circa nel territorio del Comune di sia stata determinata dal contatto tra la ruota anteriore della CP bicicletta da corsa, e il manto stradale, in corrispondenza del tratto di strada come rappresentato nei documenti di causa: l'insidia si ravvisa nel dislivello esistente (come da dichiarazioni dei testimoni) tra il giunto di collegamento del ponte e il tratto immediatamente precedente di strada, che presenta asfalto sgretolato, rattoppato, e in un certo punto mancante o con superficie non lineare. In altre parole, e pur ferma la previa presenza del giunto e la visibilità del tratto in questione, proprio lo stato della carreggiata costituisce insidia ex art. 2051 c.c. in quanto, nei fatti, ha “nascosto” la presenza di un dislivello nel manto stradale nel tratto immediatamente precedente il giunto del ponticello ivi presente.
Ad ogni modo, seppur vero che detto “scalino” non era visibile né altrimenti percepibile, nondimeno il tratto stradale in questione appare, dal diretto esame delle fotografie di causa, caratterizzato in modo evidente da irregolarità, sia per struttura, che per dimensioni, che per differente colore, cosicchè l'attore nel frangente avrebbe quantomeno dovuto adeguare la propria condotta di guida allo stato della strada. Se non si può dire che l'utilizzo di normale cautela ed ordinaria diligenza avrebbe sicuramente potuto evitare l'evento dannoso (assente, del resto, sicura prova in tal senso, di cui era onerato l'ente convenuto che ha eccepito il caso fortuito), nondimeno regole di comune diligenza imponevano un congruo rallentamento alla vista del manto stradale dissestato, in base al principio su richiamato secondo cui tanto più la res è inerte, maggior rilievo causale assume la condotta serbata dal danneggiato.
Non sfugge, difatti, che il tratto di strada in questione era noto all'attore per previa frequentazione, almeno in una occasione;
che l'attore era solito uscire in bicicletta da corsa, potendo qualificarsi come ciclista medio- esperto, potendo quindi prevedere le conseguenze dell'interazione tra l'asfalto non regolare e le ruote, sottili e con limitata base di appoggio, del mezzo;
che era visibile, e percepibile, l'irregolarità del tratto di strada in questione, per ragioni di colore del manto, forma e dimensioni, e questo avrebbe senza dubbio dovuto indurre l'attore a regolare la velocità e/o a deviare la propria traiettoria;
che, il giorno del fatto, le condizioni metereologiche erano ottime in termini di visibilità, assenti precipitazioni;
che, da ultimo, che non vi erano ostacoli o elementi tali da impedire la percezione delle irregolarità del manto stradale di cui si discute, stante la linearità del tratto di strada precedente il ponte, sgombro e privo di ostacoli.
Per tutti questi motivi, in definitiva, si ravvisa concorso di colpa in capo all'attore nella causazione del fatto, che si determina nella misura del 15% - conseguendone decurtazione del risarcimento riconosciuto in detta misura.
5. Tanto statuito in merito all'an della pretesa risarcitoria attorea, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, va ricordato che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della “necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito” (ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che:
“il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza medico-legale disposta in corso di causa in seno alla quale il CTU nominato, dott. esaminata la documentazione sanitaria Persona_2 versata in atti, riconosceva la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento traumatico occorso all'attore e le lesioni riportate, comprensive dei postumi post stabilizzazione.
L'ausiliario ha quindi così determinato il danno biologico subìto dall'attore:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea parziale (ITP) al 100% per 1 giorni, al 75% per 30 giorni, al 50% per 60 giorni, al 25% per 60 giorni;
- danno biologico permanente nella misura del 8-9% - con esclusione dell'incidenza della situazione pregressa in quanto “ancorchè presente descrizione RMN di patologia degenerativa tendino-legamentosa cronica antecedente l'evento traumatico, non risulta alcuna documentazione anamnesica nelle varie visite e nella cartella clinica di pregiudizi funzionali antecedenti il fatto traumatico a carico della spalla sinistra” (cfr. rel. peritale pag. 27).
L'ausiliario stimava, poi, la sofferenza psico-fisica nel corso della malattia come di grado marcato per 31 giorni, di grado moderato per il residuo di malattia e di grado lieve-moderato nei postumi. Tanto giustifica il riconoscimento della componente morale del danno correlata alla sofferenza patita in esito e in concomitanza del sinistro.
Al contrario, non vi è spazio per alcuna personalizzazione del punto in difetto dei relativi presupposti alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Oltretutto le ulteriori conseguenze – quali compatibilità con pregiudizi al decubito durante il riposo notturno con peggioramento dello stesso, come pure per attività di sollevamento e gestione carichi – sono state ricondotte dall'ausiliario a conseguenze ordinarie e caratterizzanti i traumi quale quello occorso al Parte_1
La liquidazione avviene secondo le tabelle del Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, versione aggiornata all'attualità, tabella dedicata alle lesioni di lieve entità, e considerandosi il valore del 9%.
Ne consegue che il danno non patrimoniale subìto da (di anni 63 all'epoca del Parte_1 fatto) si determina in € 3.848,33 per pregiudizio biologico temporaneo, € 14.657,65 per danno biologico permanente ed € 6.168,04 per danno morale. E quindi per complessivi € 24.674,02 quale ristoro della componente del danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il ristoro delle spese mediche documentate (doc. 6 attoreo) sostenute dall'attore ritenute pertinenti e congrue dal CTU per complessivi euro 887,15 (nel dettaglio si veda la relazione peritale a pag. 28), oltre a euro 488,00 per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte a firma del dott. E quindi per complessivi euro 1.375,15 per spese mediche e sanitarie. La Per_1 circostanza che l'attore si sia rivolto a struttura privata non è ostativa al riconoscimento del rimborso di dette spese, né può essere ridotto ex art. 1227, co. 1, c.c. per il sol fatto di detta scelta, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale (in questo senso Cass. civ., 23.10.2023, n. 29308).
Quanto, infine, quanto alle spese legali stragiudiziali, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che le riconduce a componente del danno emergente, soggette ai medesimi oneri di allegazione e prova, ossia l'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un rimborso patrimoniale corrispondente (ex multis Cass. civ., 17.5.2022, n. 15732; Cass. civ., 2.2.2018, n. 2644). Nel caso di specie (cfr. doc. 8-9-10 attorei) difetta la prova che il abbia sostenuto esborso alcuno eziologicamente riconducibile alla Parte_1 caduta di cui trattasi, rispetto ad attività svolta dal legale di fiducia in via stragiudiziale, assente prova di alcun pagamento. Detta domanda va quindi rigettata.
In definitiva, il danno liquidabile in favore dell'attore, comprensivo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, si liquida nella complessiva somma di € 26.049,17.
Detta somma va, poi, decurtata nella misura del 15% in ragione del ritenuto concorso di colpa, ammontando quindi alla minor somma di euro 22.141,79.
Tale importo va devalutato alla data del sinistro (5.9.2020) risultando pari alla minor somma di euro 18.528,69, e indi applicata rivalutazione e interessi, in adesione al principio espresso da Cass. civ. S.U. n. 1712/1995, risultando quindi definitivamente dovuta in favore di la complessiva Parte_1 somma di € 24.302,87.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto che in caso di accoglimento della domanda attorea il valore della causa va determinato secondo il c.d. criterio del decisum (ex multis Cass. civ. 22462/2019 e Cass. civ. 197/2020: “il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda”).
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Parte convenuta è tenuta a rimborsare in favore di parte attrice anche le spese per l'attività svolta dal CTP, dott. in seno al presente giudizio, come da fattura depositata da parte attrice sub doc. 12 in data Per_1 18.3.2025 per complessivi euro 793,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) dichiara tenuto e condanna il in persona del Sindaco p.t., a pagare, per i titoli di Controparte_1 cui in parte motiva, la somma di € 24.302,87 in favore di , oltre interessi legali Parte_1 come in parte motiva;
2) condanna il a rifondere in favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico di parte convenuta;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese del proprio CTP per euro 793,00. Vicenza, 26.8.2025
Il Giudice Dott.ssa Vittoria Cuogo