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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 321/2025, istaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Gasbarra, per procura congiunta al ricorso;
e
, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lina Gaetani, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minorenne. A tal fine le parti hanno esposto che le stesse avevano convissuto more uxorio dal 1999 e sino al mese di ottobre 2023; che dall'unione nasceva una figlia, nella data del 2.09.2007; che Per_1
l'unione veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che entrambi i genitori erano economicamente indipendenti, in quanto la madre lavora presso la Acustica Umbra s.r.l. e il padre esercita impresa individuale nel campo della sicurezza degli eventi aperti al pubblico.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione della figlia minore secondo le condizioni concordate dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 13.05.2025, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse della minore.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti,
[...]
secondo le condizioni concordate nel ricorso, su cui le parti hanno espresso Parte_3 adesione nell'udienza del 13.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 321/2025, istaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Gasbarra, per procura congiunta al ricorso;
e
, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lina Gaetani, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minorenne. A tal fine le parti hanno esposto che le stesse avevano convissuto more uxorio dal 1999 e sino al mese di ottobre 2023; che dall'unione nasceva una figlia, nella data del 2.09.2007; che Per_1
l'unione veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che entrambi i genitori erano economicamente indipendenti, in quanto la madre lavora presso la Acustica Umbra s.r.l. e il padre esercita impresa individuale nel campo della sicurezza degli eventi aperti al pubblico.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione della figlia minore secondo le condizioni concordate dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 13.05.2025, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse della minore.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti,
[...]
secondo le condizioni concordate nel ricorso, su cui le parti hanno espresso Parte_3 adesione nell'udienza del 13.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema