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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 2115/2023 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], CF: , residente in [...]C.so Parte_1 C.F._1
Grosseto 229, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Musolino con studio in Torino,
per delega in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Ivrea con delibera n. 849 del 6.6.2023; ricorrente contro
nata a [...] il [...], CF residente in [...], CP_1 C.F._2
via Garibaldi n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Peroglio con studio in
Torino via P. Pinelli n. 23, per delega in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Ivrea con delibera n. 290 del 7.2.2024 resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalla
sig.ra e dal sig. nel Comune di Torino in data 21.09.1996, matrimonio CP_1 Parte_1
iscritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino Atto N. 1199 P. 2 S. A Uff. 2 anno 1996,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di
rispettiva residenza.”
Per il P.M.: V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 6.7.2023, Parte_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché CP_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 21.9.1996 in Torino, atto trascritto al n. 1199
Parte II Serie A (cfr. atto integrale di matrimonio).
Per_
- dal matrimonio nasceva la figlia (in data 30.11.1999) divenuta economicamente autosufficiente;
- i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Torino nel procedimento per la separazione il 9.2.2012, venivano autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 3085/2014, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 15.1.2024;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Il ricorrente ha chiesto inoltre la revoca del previsto contributo al mantenimento in favore della moglie.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda sul vincolo, ma chiedendo un assegno divorzile in suo favore di euro 200,00.
pagina 2 di 4 All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 28
febbraio 2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampia discussione, chiedevano rinvio per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo.
Successivamente, le parti hanno raggiunto l'accordo e rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo solo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Torino nel procedimento per la separazione il 9.2.2012, venivano autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 3085/2014, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 15.1.2024.
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 4 Le parti hanno raggiunto l'accordo prevedendo solo la pronuncia sul vincolo, in tal modo definendo la questione economica tra loro evidentemente senza previsione di alcun assegno divorzile in favore della moglie;
ogni forma di contribuzione disposta in sede di separazione deve dunque ritenersi venuta meno. L'accordo raggiunto può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine provvedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in merito alla liquidazione del gratuito patrocinio in favore delle parti, entrambe ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato, che ne hanno fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
con rito concordatario in data 21.9.1996 in Torino, atto trascritto al n. 1199 CP_1
Parte II Serie A,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 2115/2023 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], CF: , residente in [...]C.so Parte_1 C.F._1
Grosseto 229, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Musolino con studio in Torino,
per delega in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Ivrea con delibera n. 849 del 6.6.2023; ricorrente contro
nata a [...] il [...], CF residente in [...], CP_1 C.F._2
via Garibaldi n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Peroglio con studio in
Torino via P. Pinelli n. 23, per delega in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Ivrea con delibera n. 290 del 7.2.2024 resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalla
sig.ra e dal sig. nel Comune di Torino in data 21.09.1996, matrimonio CP_1 Parte_1
iscritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino Atto N. 1199 P. 2 S. A Uff. 2 anno 1996,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di
rispettiva residenza.”
Per il P.M.: V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 6.7.2023, Parte_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché CP_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 21.9.1996 in Torino, atto trascritto al n. 1199
Parte II Serie A (cfr. atto integrale di matrimonio).
Per_
- dal matrimonio nasceva la figlia (in data 30.11.1999) divenuta economicamente autosufficiente;
- i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Torino nel procedimento per la separazione il 9.2.2012, venivano autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 3085/2014, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 15.1.2024;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Il ricorrente ha chiesto inoltre la revoca del previsto contributo al mantenimento in favore della moglie.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda sul vincolo, ma chiedendo un assegno divorzile in suo favore di euro 200,00.
pagina 2 di 4 All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 28
febbraio 2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampia discussione, chiedevano rinvio per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo.
Successivamente, le parti hanno raggiunto l'accordo e rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo solo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Torino nel procedimento per la separazione il 9.2.2012, venivano autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 3085/2014, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 15.1.2024.
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 4 Le parti hanno raggiunto l'accordo prevedendo solo la pronuncia sul vincolo, in tal modo definendo la questione economica tra loro evidentemente senza previsione di alcun assegno divorzile in favore della moglie;
ogni forma di contribuzione disposta in sede di separazione deve dunque ritenersi venuta meno. L'accordo raggiunto può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine provvedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in merito alla liquidazione del gratuito patrocinio in favore delle parti, entrambe ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato, che ne hanno fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
con rito concordatario in data 21.9.1996 in Torino, atto trascritto al n. 1199 CP_1
Parte II Serie A,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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