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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/01/2024, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 27967/2018 pervenuta all'udienza del 14 settembre 2023 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a Bollate il [...] in [...] e quale esercente la potestà genitoriale sul Parte_1
minore , nato a [...] il [...] , difesa giusta delega in Persona_1 atti dall' Avv. Fabio Venturini
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Michele Arditi di Organizzazione_1 P.IVA_1
Castelvetere
APPELLATA
residente in [...], contumace Controparte_1
APPELLATO
Nonché
divenuto maggiorenne , difeso dall'Avv. Fabio Venturini giusta delega in Persona_1
atti
INTERVENIENTE
OGGETTO : appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 29376/2017- RCA – liquidazione del danno non patrimoniale in primo grado effettuata dal Giudice senza disporre
CTU medico-legale – lesioni micro permanenti
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 14 settembre 2023 con note di trattazione scritta Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Ciò posto , ferma la tempestività del gravame per essere stato proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nonché la ammissibilità dell'appello in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo parte appellante indicato compiutamente le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , rileva il
Tribunale che l'appellante si duole della errata liquidazione del danno non patrimoniale da parte del primo Giudice , che, pur avendo ritenuta sussistente la responsabilità in capo ad Controparte_1
, in riferimento al sinistro stradale occorso in data 7 luglio 2014 , ha poi proceduto alla
[...]
liquidazione del danno non patrimoniale , sottostimando le relative voci di danno ed errando nel relativo conteggio, anche alla luce del fatto che in primo grado non era stata ammessa CTU medico- legale sulla persona degli attori .
Organ Premesso che nessuna doglianza è stata avanzata nè dall'appellante né da in merito all'accertamento dell'an debeatur , osserva il Tribunale che in riferimento al quantum, è stata ammessa in appello CTU medico legale sulla persona degli attori , in considerazione del fatto che , tenuto conto della copiosa documentazione sanitaria prodotta, il DP, ancorchè peritus peritorum , non è in grado di procedere in modo tecnico alla quantificazione dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
L'appello è quindi fondato e va accolto seppur nei limiti di cui si dirà infra .
La CTU redatta per entrambe i periziandi dal dott. , immune da vizi logici e/o di Persona_2
altra natura , e , pertanto pienamente condivisibile , ha evidenziato che a seguito del sinistro Pt_1
ebbe a riportare postumi permanenti come di seguito indicati :
[...]
I.P. 1,5%;
ITP al 75% gg 10; ITP al 50% gg 10 .
Facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno di cui all'art. 138 Cod. Ass.
(micropermanenti) vigenti nel 2017, anno in cui è intervenuta la decisione di primo grado , alla danneggiata (45 anni al momento del sinistro) vanno riconosciuti i seguenti importi:
- € 1061,01 a titolo di ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto base €
803,79), comprensivo del danno estetico;
- € 351,60 a titolo di ristoro del danno da ITP al 75% (indennità giornaliera pari ad € 46,88);
- € 234,40 a titolo di ristoro del danno da ITP al 50% .
Va riconosciuto il danno morale soggettivo , peraltro oggetto di specifica allegazione in primo grado , per l'importo di € 548,95, pari al 33,33% della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico;
il tutto per un totale di € 2195,96 .
Agli importi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro , ritenute congrue, per l'importo di € 2003,30 .
Per , tredici anni al momento del sinistro, la CTU ha evidenziato la insussistenza Persona_1
di postumi permanenti;
a seguito del sinistro il periziando ha subito :
ITP al 75% gg 5;
ITP al 50% gg 5 .
Facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno di cui all'art. 138 Cod. Ass.
(micropermanenti) vigenti nel 2017, anno in cui è intervenuta la decisione di primo grado , al danneggiato (13 anni al momento del sinistro) vanno riconosciuti i seguenti importi:
- € 175,80 a titolo di ristoro della danno da ITP al 75% (indennità giornaliera pari ad €
46,88);
- € 117,20 a titolo di ristoro del danno da ITP al 50% .
Va riconosciuto il danno morale soggettivo a peraltro oggetto di specifica Persona_1 allegazione in primo grado , per l'importo di € 97,66, pari al 33,33% della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico;
il tutto per un totale di € 390,66.
Nulla è infine dovuto a titolo di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale siccome non documentato il relativo esborso in primo grado, come peraltro già correttamente evidenziato dal DP . Si impone ,pertanto , in parziale riforma della impugnata sentenza , la condanna di
[...]
e di in via solidale al pagamento in favore di parte Controparte_1 Org_2
appellante della somma di € 4589,92 (importo ottenuto dalla sommatoria delle somme rispettivamente liquidate a titolo di ristoro del danno non patrimoniale e delle refusione delle spese mediche) , oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
fermo il resto della sentenza di primo grado .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, distratte in favore dell'Avv. Fabio
Venturini che le ha anticipate, vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da €
1101,00 ad € 5200,00 , avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna e Controparte_1 [...] in via solidale al pagamento in favore di parte appellante della somma di € Org_2
4589,92 , oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
fermo il resto;
b) condanna le parti appellate sub a) in solido alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di parte appellante che, distratte in favore dell'Avv. Fabio Venturini che le ha anticipate, si liquidano in € 360,00 per esborsi, € 2000,00 per compenso ex D.M.
55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2024
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 27967/2018 pervenuta all'udienza del 14 settembre 2023 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a Bollate il [...] in [...] e quale esercente la potestà genitoriale sul Parte_1
minore , nato a [...] il [...] , difesa giusta delega in Persona_1 atti dall' Avv. Fabio Venturini
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Michele Arditi di Organizzazione_1 P.IVA_1
Castelvetere
APPELLATA
residente in [...], contumace Controparte_1
APPELLATO
Nonché
divenuto maggiorenne , difeso dall'Avv. Fabio Venturini giusta delega in Persona_1
atti
INTERVENIENTE
OGGETTO : appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 29376/2017- RCA – liquidazione del danno non patrimoniale in primo grado effettuata dal Giudice senza disporre
CTU medico-legale – lesioni micro permanenti
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 14 settembre 2023 con note di trattazione scritta Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Ciò posto , ferma la tempestività del gravame per essere stato proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nonché la ammissibilità dell'appello in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo parte appellante indicato compiutamente le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , rileva il
Tribunale che l'appellante si duole della errata liquidazione del danno non patrimoniale da parte del primo Giudice , che, pur avendo ritenuta sussistente la responsabilità in capo ad Controparte_1
, in riferimento al sinistro stradale occorso in data 7 luglio 2014 , ha poi proceduto alla
[...]
liquidazione del danno non patrimoniale , sottostimando le relative voci di danno ed errando nel relativo conteggio, anche alla luce del fatto che in primo grado non era stata ammessa CTU medico- legale sulla persona degli attori .
Organ Premesso che nessuna doglianza è stata avanzata nè dall'appellante né da in merito all'accertamento dell'an debeatur , osserva il Tribunale che in riferimento al quantum, è stata ammessa in appello CTU medico legale sulla persona degli attori , in considerazione del fatto che , tenuto conto della copiosa documentazione sanitaria prodotta, il DP, ancorchè peritus peritorum , non è in grado di procedere in modo tecnico alla quantificazione dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
L'appello è quindi fondato e va accolto seppur nei limiti di cui si dirà infra .
La CTU redatta per entrambe i periziandi dal dott. , immune da vizi logici e/o di Persona_2
altra natura , e , pertanto pienamente condivisibile , ha evidenziato che a seguito del sinistro Pt_1
ebbe a riportare postumi permanenti come di seguito indicati :
[...]
I.P. 1,5%;
ITP al 75% gg 10; ITP al 50% gg 10 .
Facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno di cui all'art. 138 Cod. Ass.
(micropermanenti) vigenti nel 2017, anno in cui è intervenuta la decisione di primo grado , alla danneggiata (45 anni al momento del sinistro) vanno riconosciuti i seguenti importi:
- € 1061,01 a titolo di ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto base €
803,79), comprensivo del danno estetico;
- € 351,60 a titolo di ristoro del danno da ITP al 75% (indennità giornaliera pari ad € 46,88);
- € 234,40 a titolo di ristoro del danno da ITP al 50% .
Va riconosciuto il danno morale soggettivo , peraltro oggetto di specifica allegazione in primo grado , per l'importo di € 548,95, pari al 33,33% della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico;
il tutto per un totale di € 2195,96 .
Agli importi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro , ritenute congrue, per l'importo di € 2003,30 .
Per , tredici anni al momento del sinistro, la CTU ha evidenziato la insussistenza Persona_1
di postumi permanenti;
a seguito del sinistro il periziando ha subito :
ITP al 75% gg 5;
ITP al 50% gg 5 .
Facendo applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno di cui all'art. 138 Cod. Ass.
(micropermanenti) vigenti nel 2017, anno in cui è intervenuta la decisione di primo grado , al danneggiato (13 anni al momento del sinistro) vanno riconosciuti i seguenti importi:
- € 175,80 a titolo di ristoro della danno da ITP al 75% (indennità giornaliera pari ad €
46,88);
- € 117,20 a titolo di ristoro del danno da ITP al 50% .
Va riconosciuto il danno morale soggettivo a peraltro oggetto di specifica Persona_1 allegazione in primo grado , per l'importo di € 97,66, pari al 33,33% della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico;
il tutto per un totale di € 390,66.
Nulla è infine dovuto a titolo di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale siccome non documentato il relativo esborso in primo grado, come peraltro già correttamente evidenziato dal DP . Si impone ,pertanto , in parziale riforma della impugnata sentenza , la condanna di
[...]
e di in via solidale al pagamento in favore di parte Controparte_1 Org_2
appellante della somma di € 4589,92 (importo ottenuto dalla sommatoria delle somme rispettivamente liquidate a titolo di ristoro del danno non patrimoniale e delle refusione delle spese mediche) , oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
fermo il resto della sentenza di primo grado .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, distratte in favore dell'Avv. Fabio
Venturini che le ha anticipate, vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da €
1101,00 ad € 5200,00 , avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna e Controparte_1 [...] in via solidale al pagamento in favore di parte appellante della somma di € Org_2
4589,92 , oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
fermo il resto;
b) condanna le parti appellate sub a) in solido alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di parte appellante che, distratte in favore dell'Avv. Fabio Venturini che le ha anticipate, si liquidano in € 360,00 per esborsi, € 2000,00 per compenso ex D.M.
55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2024
Dott.ssa Amelia Pellettieri