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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pesaro
Lavoro
N.R.G. 1393/2024
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'avv. MARONE Parte_1
GUIDO,
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MARONE GUIDO/
RICORRENTE contro
, rappresentata e Controparte_1
difesa dai propri funzionari, a norma dell'art. 417bis, c.p.c.,
RESISTENTE
MOTIVIDI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. , dipendente a tempo Parte_1
indeterminato del , ha adito questo Tribunale al fine Controparte_1
di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini della progressione di carriera e stipendiale. In particolare, la ricorrente ha chiesto che tale anno venga valutato ai fini giuridici ed economici, con conseguente attribuzione della fascia retributiva successiva, corresponsione degli arretrati, effetti sul TFR e sul trattamento pensionistico, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha altresì domandato la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e la rifusione delle spese di lite in favore del proprio difensore anticipatario.
Parte ricorrente ha dedotto che l'anno 2013 non è stato computato né ai fini economici né giuridici, e ha chiesto la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera già emesso ritenendo di avere diritto al riconoscimento giuridico di tale annualità.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente le pretese attoree, eccependo l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. In particolare, ha sostenuto che l'anno 2013 non può essere valutato ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, in quanto espressamente escluso dalla normativa vigente (art. 1, comma 1, lett. c del D.P.R. 122/2013), che ha prorogato il blocco stipendiale già previsto per gli anni 2010-2012 anche all'anno 2013.
L'Amministrazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione
(sentenza del 21 maggio 2025), secondo cui, in assenza di un intervento della contrattazione collettiva, l'anno 2013 non può essere utilmente fatto valere ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali. Tuttavia, ha riconosciuto che tale annualità conserva effetti giuridici, come dimostrato dal suo utilizzo ai fini della mobilità, delle graduatorie e della partecipazione a concorsi, ma non può produrre effetti economici.
In via subordinata, l'Amministrazione ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi eventualmente spettanti, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., nonché, in ulteriore subordine, la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2943 c.c.
Pag. 2 di 6 Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese, ovvero, in caso di accoglimento, la compensazione delle stesse per la complessità delle questioni trattate.
***
Sulla corretta interpretazione dell'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13618/2025, le cui motivazioni di seguito si riportano perché pienamente condivise.
In base alla norma “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.”. Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
La Suprema Corte si è espressa sul seguente quesito giuridico: se l'art. 9, comma
23, impediva di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco» oppure se, come ritenuto dal , CP_1
essa comportava la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
La Corte ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in
Pag. 3 di 6 ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.
A queste conclusioni è pervenuta “muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché
Pag. 4 di 6 rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico
e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.”.
La Cassazione ha infine precisato che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
Pag. 5 di 6 l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Sulla base di queste motivazioni va disattesa la domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini della attribuzione della fascia stipendiale. Va accolta la domanda con riferimento all'incidenza della suddetta annualità a fini diversi (peraltro non contestati dall'Amministrazione resistente).
Le spese di lite sono integralmente compensate considerato che la causa è stata decisa sulla base di un'interpretazione nomofilattica successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
rigetta la domanda di condanna del CP_1
al pagamento di differenze retributive.
Compensa integralmente le spese dell'intero processo.
Pesaro, 04/07/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 6 di 6
Lavoro
N.R.G. 1393/2024
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'avv. MARONE Parte_1
GUIDO,
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MARONE GUIDO/
RICORRENTE contro
, rappresentata e Controparte_1
difesa dai propri funzionari, a norma dell'art. 417bis, c.p.c.,
RESISTENTE
MOTIVIDI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. , dipendente a tempo Parte_1
indeterminato del , ha adito questo Tribunale al fine Controparte_1
di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini della progressione di carriera e stipendiale. In particolare, la ricorrente ha chiesto che tale anno venga valutato ai fini giuridici ed economici, con conseguente attribuzione della fascia retributiva successiva, corresponsione degli arretrati, effetti sul TFR e sul trattamento pensionistico, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha altresì domandato la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e la rifusione delle spese di lite in favore del proprio difensore anticipatario.
Parte ricorrente ha dedotto che l'anno 2013 non è stato computato né ai fini economici né giuridici, e ha chiesto la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera già emesso ritenendo di avere diritto al riconoscimento giuridico di tale annualità.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente le pretese attoree, eccependo l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. In particolare, ha sostenuto che l'anno 2013 non può essere valutato ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, in quanto espressamente escluso dalla normativa vigente (art. 1, comma 1, lett. c del D.P.R. 122/2013), che ha prorogato il blocco stipendiale già previsto per gli anni 2010-2012 anche all'anno 2013.
L'Amministrazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione
(sentenza del 21 maggio 2025), secondo cui, in assenza di un intervento della contrattazione collettiva, l'anno 2013 non può essere utilmente fatto valere ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali. Tuttavia, ha riconosciuto che tale annualità conserva effetti giuridici, come dimostrato dal suo utilizzo ai fini della mobilità, delle graduatorie e della partecipazione a concorsi, ma non può produrre effetti economici.
In via subordinata, l'Amministrazione ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi eventualmente spettanti, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., nonché, in ulteriore subordine, la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2943 c.c.
Pag. 2 di 6 Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese, ovvero, in caso di accoglimento, la compensazione delle stesse per la complessità delle questioni trattate.
***
Sulla corretta interpretazione dell'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13618/2025, le cui motivazioni di seguito si riportano perché pienamente condivise.
In base alla norma “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.”. Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
La Suprema Corte si è espressa sul seguente quesito giuridico: se l'art. 9, comma
23, impediva di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco» oppure se, come ritenuto dal , CP_1
essa comportava la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
La Corte ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in
Pag. 3 di 6 ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.
A queste conclusioni è pervenuta “muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché
Pag. 4 di 6 rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico
e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.”.
La Cassazione ha infine precisato che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
Pag. 5 di 6 l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Sulla base di queste motivazioni va disattesa la domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini della attribuzione della fascia stipendiale. Va accolta la domanda con riferimento all'incidenza della suddetta annualità a fini diversi (peraltro non contestati dall'Amministrazione resistente).
Le spese di lite sono integralmente compensate considerato che la causa è stata decisa sulla base di un'interpretazione nomofilattica successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
rigetta la domanda di condanna del CP_1
al pagamento di differenze retributive.
Compensa integralmente le spese dell'intero processo.
Pesaro, 04/07/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 6 di 6