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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4099/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/08/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CERUTTI CARLA
E
rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARO VALENTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono che venga pronunciata sentenza di di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.Le condizioni qui si riportano:
1) Disporsi la separazione consensuale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo per ciascuno di preventiva comunicazione all'altro di ogni eventuale mutamento della residenza e di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale in Ponti Sul IO (MN), Via C.A. Dalla Chiesa n. 14 rimane alla sig.ra che ne detiene già la nuda proprietà; CP_1
3) La figlia minore, , viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento paritetico della stessa presso la madre ed il padre. Per accordo delle parti la residenza anagrafica della minore è fissata in Ponti Sul IO (MN), Via C.A. Dalla Chiesa n. 14, presso la casa della sig.ra . Gli stessi dunque, CP_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, nel rispetto delle corrispondenti figure, per le decisioni di straordinaria amministrazione. In particolare, per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, i coniugi le assumeranno di comune accordo, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali, delle capacità e delle sue aspirazioni. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, vi provvederà durante i tempi di permanenza del minore con sé; 4) Il succitato collocamento paritetico viene così regolamentato:
- dal lunedì al mercoledì sino all'uscita da scuola, starà con uno dei genitori;
Per_1
- il mercoledì' dall'uscita da scuola o, indicativamente, tra le ore 16.00 e le ore 18.00,
verrà prelevata dall'altro genitore che la terrà con sé sino al sabato mattina Per_1 alle ore 09.30;
- il sabato mattina alle ore 09.30 verrà prelevata dall'altro genitore e starà Per_1 con quest'ultimo sino al lunedì mattina, all'entrata da scuola o, nel periodo di sospensione scolastica delle lezioni, fino alle ore 8.00 allorquando verrà prelevata e/o portata dall'altro o presso l'altro genitore;
- un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi fra i genitori, possibilmente, entro il 15 Maggio di ogni anno;
- Le festività del 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto e 1° Novembre, così come tutti gli altri “ponti dell'anno”, nonché le Festività Natalizie, saranno divise per egual periodo, alternativamente, di anno in anno tra i genitori;
- alternativamente per metà delle vacanze di carnevale e per metà del periodo delle vacanze pasquali fino al giorno di ripresa della scuola e, riguardo quest'ultime, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro
- Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla figlia la crescita più sana e serena;
5) I sigg.ri e contribuiranno all'educazione, Parte_1 CP_1 all'istruzione e al mantenimento della figlia, , in modo paritario e, pertanto, Per_1 nulla dovrà essere corrisposto dall'uno all'altro per il mantenimento di;
Per_1
6) I coniugi concordano che l'assegno unico ed universale spettante alla minore venga riconosciuto al 50% ad entrambi e che, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi 2025 relativa all'annualità 2024 le eventuali altre detrazioni spettanti per i figli a carico saranno computate al 50% ciascuno;
7) Disporsi in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di rimborsare a colui che le ha sostenute, nella misura del 50% le spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Mantova Prot. 1972/2024 U., dd. 28.05.2024, qui richiamato, ovvero:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) SPESE MEDICHE:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in
2 ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) SPESE SCOLASTICHE:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternativa anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.);
- spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento//00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter
3 (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto, il genitore che propone la spesa, dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
8) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti e rinunciano, pertanto, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento;
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione;
12) 1I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice, Dott.ssa Valeria Monti, all'udienza già fissata per il giorno 09.12.2024; 13) Spese legali integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
4 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in PESCHIERA DEL GARDA il 21/05/2016 ed ivi trascritto al numero 2, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PESCHIERA DEL GARDA (VR) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12.9.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4099/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/08/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CERUTTI CARLA
E
rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARO VALENTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono che venga pronunciata sentenza di di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.Le condizioni qui si riportano:
1) Disporsi la separazione consensuale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo per ciascuno di preventiva comunicazione all'altro di ogni eventuale mutamento della residenza e di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale in Ponti Sul IO (MN), Via C.A. Dalla Chiesa n. 14 rimane alla sig.ra che ne detiene già la nuda proprietà; CP_1
3) La figlia minore, , viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento paritetico della stessa presso la madre ed il padre. Per accordo delle parti la residenza anagrafica della minore è fissata in Ponti Sul IO (MN), Via C.A. Dalla Chiesa n. 14, presso la casa della sig.ra . Gli stessi dunque, CP_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, nel rispetto delle corrispondenti figure, per le decisioni di straordinaria amministrazione. In particolare, per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, i coniugi le assumeranno di comune accordo, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali, delle capacità e delle sue aspirazioni. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, vi provvederà durante i tempi di permanenza del minore con sé; 4) Il succitato collocamento paritetico viene così regolamentato:
- dal lunedì al mercoledì sino all'uscita da scuola, starà con uno dei genitori;
Per_1
- il mercoledì' dall'uscita da scuola o, indicativamente, tra le ore 16.00 e le ore 18.00,
verrà prelevata dall'altro genitore che la terrà con sé sino al sabato mattina Per_1 alle ore 09.30;
- il sabato mattina alle ore 09.30 verrà prelevata dall'altro genitore e starà Per_1 con quest'ultimo sino al lunedì mattina, all'entrata da scuola o, nel periodo di sospensione scolastica delle lezioni, fino alle ore 8.00 allorquando verrà prelevata e/o portata dall'altro o presso l'altro genitore;
- un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi fra i genitori, possibilmente, entro il 15 Maggio di ogni anno;
- Le festività del 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto e 1° Novembre, così come tutti gli altri “ponti dell'anno”, nonché le Festività Natalizie, saranno divise per egual periodo, alternativamente, di anno in anno tra i genitori;
- alternativamente per metà delle vacanze di carnevale e per metà del periodo delle vacanze pasquali fino al giorno di ripresa della scuola e, riguardo quest'ultime, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro
- Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla figlia la crescita più sana e serena;
5) I sigg.ri e contribuiranno all'educazione, Parte_1 CP_1 all'istruzione e al mantenimento della figlia, , in modo paritario e, pertanto, Per_1 nulla dovrà essere corrisposto dall'uno all'altro per il mantenimento di;
Per_1
6) I coniugi concordano che l'assegno unico ed universale spettante alla minore venga riconosciuto al 50% ad entrambi e che, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi 2025 relativa all'annualità 2024 le eventuali altre detrazioni spettanti per i figli a carico saranno computate al 50% ciascuno;
7) Disporsi in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di rimborsare a colui che le ha sostenute, nella misura del 50% le spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Mantova Prot. 1972/2024 U., dd. 28.05.2024, qui richiamato, ovvero:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) SPESE MEDICHE:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in
2 ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) SPESE SCOLASTICHE:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternativa anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.);
- spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento//00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter
3 (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto, il genitore che propone la spesa, dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
8) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti e rinunciano, pertanto, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento;
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione;
12) 1I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice, Dott.ssa Valeria Monti, all'udienza già fissata per il giorno 09.12.2024; 13) Spese legali integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
4 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in PESCHIERA DEL GARDA il 21/05/2016 ed ivi trascritto al numero 2, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PESCHIERA DEL GARDA (VR) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12.9.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
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