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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/12/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. DA RE TE, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2081/2022 R.G. PROMOSSO
DA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: ), (CF:
[...] C.F._2 Parte_3
), (CF: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(CF: ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(CF: ), BI TA (CF:
[...] C.F._6
) e (CF: ), C.F._7 Parte_7 C.F._8
rappresentate e difese dagli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Palermo, via Giacomo Cusmano, n.
28;
- RICORRENTI –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso dal dott. Marco Anello, elettivamente domiciliato presso la propria sede;
1 di Bagheria, in Controparte_2
persona del Dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
LA SA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via E. ed
E. Sellerio, 27;
Controparte_3
, in persona del Dirigente
[...]
generale dott. , domiciliato in Palermo, via Caltanissetta n. 2E, Parte_8
rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Lipani, in servizio presso l'Ufficio
Legislativo e Legale della;
Controparte_4
- RESISTENTI -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 luglio 2022, le ricorrenti indicate in epigrafe esponevano di essere insegnanti in servizio, con contratti a termine, presso l'Istituto pubblico regionale “ ” di Bagheria, di essere inserite nelle graduatorie regionali CP_2
permanenti ed aggiungevano che tali contratti si erano susseguiti per oltre 36 mesi.
Lamentavano la mancata applicazione della normativa regionale ed eurounitaria, ai fini dell'immissione definitiva in ruolo nella classe di concorso di appartenenza, considerato che le stesse avevano maturato il requisito normativo dei 36 mesi di servizio, previsto dalla normativa regionale ai fini dell'immissione in ruolo.
In secondo luogo, deducevano di avere diritto al riconoscimento di tutti gli effetti giuridici ed economici che sarebbero maturati per effetto dell'assunzione far data dall'anno scolastico 2020/2021, e segnatamente ai fini dell'anzianità di servizio nelle procedure di mobilità, del pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo precedente alla presa di servizio detratto l'aliunde perceptum, nonché dell'accantonamento del TFR.
2 In ordine al ricorso alla contrattazione a termine, le ricorrenti evidenziavano l'illegittimità dei predetti rapporti di lavoro, poiché di durata superiore a 36 mesi.
Concludevano, pertanto, chiedendo di: “Applicare LA NORMATIVA NAZIONALE E
REGIONALE e per l'effetto disporre ed ordinare, per le motivazioni di cui in diritto,
l'assunzione per la classe di concorso di riferimento per ciascun ricorrente. Accertare
e dichiarare il diritto alla stipula ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso di riferimento con retrodatazione giuridica dal 1° settembre
2021. Accertare e dichiarare, a titolo risarcitorio, e per tutti gli effetti giuridici ed economici conseguenti all'assunzione, quali si sarebbero prodotti a far data
2021 e così, con gli effetti professionali, curriculari, Parte_9
previdenziali ed assistenziali, anche ed in particolare, la sussistenza del suo diritto a chiedere il trasferimento ai fini dell'anzianità di servizio. Accertare e dichiarare, a titolo risarcitorio, e per tutti gli effetti giuridici ed economici conseguenti all'assunzione, quali si sarebbero prodotti a far data Parte_9
2021 e così, con gli effetti professionali, curriculari, previdenziali ed assistenziali, anche ed in particolare, la sussistenza del suo diritto a chiedere il trasferimento ai fini dell'anzianità di servizio in procedura di mobilità. Accertare e dichiarare l'ulteriore obbligo delle resistenti a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, od in subordine, per responsabilità extracontrattuale, di provvedere al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° settembre 2021, ed in particolare, degli importi corrispondenti alle retribuzioni non corrisposte nel periodo precedente alla presa di servizio detratto l'aliunde perceptum, oltre accantonamento del TFR, oltre rivalutazione ed interessi calcolati dalla data in cui la ricorrente avrebbe dovuto percepire ogni mensilità dello stipendio, salvo aggiornamento e fino al soddisfo. In relazione ai contratti a termine allegati dichiarare l'illegittimità dei rapporti di lavoro
a tempo determinato istaurati per oltre 36 mesi dalla ricorrente. In relazione ai contratti a termine allegati condannare parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti
a termine intercorsi e quanto avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento
3 dell'anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati nei limiti della prescrizione quinquennale ove fosse stata immessa in ruolo dal 1° settembre
2021 (da calcolarsi a ritroso dalla data del deposito del ricorso). Condannare il
al pagamento in favore della ricorrente al risarcimento del danno CP_5
commisurato a 12 (dodici) mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto, oltre gli interessi legali dovuti al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, e nel merito contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Il si costituiva in giudizio, evidenziando la Controparte_2
propria estraneità alle domande formulate dalle ricorrenti, delle quali chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 24.10.2024, è stata disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti dell Controparte_6
, il quale si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza, in
[...]
fatto e in diritto, delle domande di cui al ricorso e chiedendone il conseguenziale rigetto.
Con successiva ordinanza del 13.03.2025, è stata poi disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti del , atteso che le Controparte_7
parti ricorrenti avevano citato in giudizio esclusivamente gli uffici periferici.
All'udienza del 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare, si rileva la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_8
evocato in giudizio.
[...] Controparte_9
In primo luogo, va evidenziato che le domande proposte dalle ricorrenti sono volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale, nonché ad accertare le consequenziali spettanze patrimoniali e non patrimoniali.
4 Ne consegue che, per stessa prospettazione attorea, l'amministrazione statale evocata in giudizio e suoi Uffici periferici) è priva di Controparte_7
legittimazione passiva, non avendo competenza nella costituzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale.
Per quanto poi attiene alla posizione processuale dell' Controparte_10
, nel solco del costante orientamento ermeneutico di legittimità, si rileva che
[...]
“anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n.
59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_5
legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521), tale lettura può essere estesa anche al rapporto sussistente tra l'Assessorato regionale all'istruzione e i singoli istituti scolastici regionali, sicchè la domanda proposta contro l'Istituto scolastico resistente è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva.
Giungendo all'esame del merito delle pretese, il ricorso deve ritenersi infondato.
In primo luogo, per quanto attiene alla domanda finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale, si rileva che la parte ricorrente ha allegato la sussistenza del requisito dell'intervenuto insegnamento per almeno trentasei mesi, che, in disparte ogni valutazione in merito alla sua sussistenza, risulta insufficiente all'accoglimento della domanda proposta, non avendo in ogni caso le richiedenti neppure menzionato il numero di posti vacanti disponibili e il loro collocamento utile in graduatoria e la sussistenza di ulteriori presupposti ai fini della pretesa assunzione.
La domanda, pertanto, così come proposta, non può trovare accoglimento.
5 In ordine all'asserito abuso del ricorso alla contrattazione a termine da parte del datore di lavoro, le ricorrenti chiedono l'accertamento dell'illegittimità delle clausole appositive del termine e la conversione a tempo indeterminato dell'ultimo contratto stipulato, oltre all'accertamento di tutte i benefici consequenziali.
Sul punto condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito in ordine alle ricadute della previsione della Direttiva 1999/70 CE, che In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima - né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 11, della l.n.
124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'”organico di diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi (Cass. lav. n. 8935/17).
Nel caso di specie le ricorrenti non hanno allegato alcuno dei predetti elementi sintomatici di abusività della contrattazione a termine, sicchè le domande consequenziali all'accertamento della pretesa illegittimità non possono trovare accoglimento.
Il ricorso, per le ragioni articolate, va integralmente rigettato.
Le spese del giudizio vanno ripartite in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le fasi effettivamente svolte e con riduzione del 20% per le difese a mezzo funzionario.
P.Q.M
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
6 - dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti di Controparte_11
e di
[...] Controparte_7 [...]
; Controparte_1
- rigetta le domande proposte dalle ricorrenti nei confronti dell Controparte_3
;
[...]
- condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.550,00, oltre oneri come per legge, in favore di;
in euro € 2.800,00, CP_12
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_3
; in euro € 2.800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge,
[...]
in favore d . Controparte_2
Termini Imerese, 27.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
- DA RE TE -
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. DA RE TE, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2081/2022 R.G. PROMOSSO
DA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: ), (CF:
[...] C.F._2 Parte_3
), (CF: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(CF: ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(CF: ), BI TA (CF:
[...] C.F._6
) e (CF: ), C.F._7 Parte_7 C.F._8
rappresentate e difese dagli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Palermo, via Giacomo Cusmano, n.
28;
- RICORRENTI –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso dal dott. Marco Anello, elettivamente domiciliato presso la propria sede;
1 di Bagheria, in Controparte_2
persona del Dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
LA SA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via E. ed
E. Sellerio, 27;
Controparte_3
, in persona del Dirigente
[...]
generale dott. , domiciliato in Palermo, via Caltanissetta n. 2E, Parte_8
rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Lipani, in servizio presso l'Ufficio
Legislativo e Legale della;
Controparte_4
- RESISTENTI -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 luglio 2022, le ricorrenti indicate in epigrafe esponevano di essere insegnanti in servizio, con contratti a termine, presso l'Istituto pubblico regionale “ ” di Bagheria, di essere inserite nelle graduatorie regionali CP_2
permanenti ed aggiungevano che tali contratti si erano susseguiti per oltre 36 mesi.
Lamentavano la mancata applicazione della normativa regionale ed eurounitaria, ai fini dell'immissione definitiva in ruolo nella classe di concorso di appartenenza, considerato che le stesse avevano maturato il requisito normativo dei 36 mesi di servizio, previsto dalla normativa regionale ai fini dell'immissione in ruolo.
In secondo luogo, deducevano di avere diritto al riconoscimento di tutti gli effetti giuridici ed economici che sarebbero maturati per effetto dell'assunzione far data dall'anno scolastico 2020/2021, e segnatamente ai fini dell'anzianità di servizio nelle procedure di mobilità, del pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo precedente alla presa di servizio detratto l'aliunde perceptum, nonché dell'accantonamento del TFR.
2 In ordine al ricorso alla contrattazione a termine, le ricorrenti evidenziavano l'illegittimità dei predetti rapporti di lavoro, poiché di durata superiore a 36 mesi.
Concludevano, pertanto, chiedendo di: “Applicare LA NORMATIVA NAZIONALE E
REGIONALE e per l'effetto disporre ed ordinare, per le motivazioni di cui in diritto,
l'assunzione per la classe di concorso di riferimento per ciascun ricorrente. Accertare
e dichiarare il diritto alla stipula ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso di riferimento con retrodatazione giuridica dal 1° settembre
2021. Accertare e dichiarare, a titolo risarcitorio, e per tutti gli effetti giuridici ed economici conseguenti all'assunzione, quali si sarebbero prodotti a far data
2021 e così, con gli effetti professionali, curriculari, Parte_9
previdenziali ed assistenziali, anche ed in particolare, la sussistenza del suo diritto a chiedere il trasferimento ai fini dell'anzianità di servizio. Accertare e dichiarare, a titolo risarcitorio, e per tutti gli effetti giuridici ed economici conseguenti all'assunzione, quali si sarebbero prodotti a far data Parte_9
2021 e così, con gli effetti professionali, curriculari, previdenziali ed assistenziali, anche ed in particolare, la sussistenza del suo diritto a chiedere il trasferimento ai fini dell'anzianità di servizio in procedura di mobilità. Accertare e dichiarare l'ulteriore obbligo delle resistenti a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, od in subordine, per responsabilità extracontrattuale, di provvedere al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° settembre 2021, ed in particolare, degli importi corrispondenti alle retribuzioni non corrisposte nel periodo precedente alla presa di servizio detratto l'aliunde perceptum, oltre accantonamento del TFR, oltre rivalutazione ed interessi calcolati dalla data in cui la ricorrente avrebbe dovuto percepire ogni mensilità dello stipendio, salvo aggiornamento e fino al soddisfo. In relazione ai contratti a termine allegati dichiarare l'illegittimità dei rapporti di lavoro
a tempo determinato istaurati per oltre 36 mesi dalla ricorrente. In relazione ai contratti a termine allegati condannare parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti
a termine intercorsi e quanto avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento
3 dell'anzianità di servizio maturata in base ai periodi effettivamente lavorati nei limiti della prescrizione quinquennale ove fosse stata immessa in ruolo dal 1° settembre
2021 (da calcolarsi a ritroso dalla data del deposito del ricorso). Condannare il
al pagamento in favore della ricorrente al risarcimento del danno CP_5
commisurato a 12 (dodici) mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto, oltre gli interessi legali dovuti al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, e nel merito contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Il si costituiva in giudizio, evidenziando la Controparte_2
propria estraneità alle domande formulate dalle ricorrenti, delle quali chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 24.10.2024, è stata disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti dell Controparte_6
, il quale si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza, in
[...]
fatto e in diritto, delle domande di cui al ricorso e chiedendone il conseguenziale rigetto.
Con successiva ordinanza del 13.03.2025, è stata poi disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti del , atteso che le Controparte_7
parti ricorrenti avevano citato in giudizio esclusivamente gli uffici periferici.
All'udienza del 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare, si rileva la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_8
evocato in giudizio.
[...] Controparte_9
In primo luogo, va evidenziato che le domande proposte dalle ricorrenti sono volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale, nonché ad accertare le consequenziali spettanze patrimoniali e non patrimoniali.
4 Ne consegue che, per stessa prospettazione attorea, l'amministrazione statale evocata in giudizio e suoi Uffici periferici) è priva di Controparte_7
legittimazione passiva, non avendo competenza nella costituzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale.
Per quanto poi attiene alla posizione processuale dell' Controparte_10
, nel solco del costante orientamento ermeneutico di legittimità, si rileva che
[...]
“anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n.
59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_5
legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521), tale lettura può essere estesa anche al rapporto sussistente tra l'Assessorato regionale all'istruzione e i singoli istituti scolastici regionali, sicchè la domanda proposta contro l'Istituto scolastico resistente è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva.
Giungendo all'esame del merito delle pretese, il ricorso deve ritenersi infondato.
In primo luogo, per quanto attiene alla domanda finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale, si rileva che la parte ricorrente ha allegato la sussistenza del requisito dell'intervenuto insegnamento per almeno trentasei mesi, che, in disparte ogni valutazione in merito alla sua sussistenza, risulta insufficiente all'accoglimento della domanda proposta, non avendo in ogni caso le richiedenti neppure menzionato il numero di posti vacanti disponibili e il loro collocamento utile in graduatoria e la sussistenza di ulteriori presupposti ai fini della pretesa assunzione.
La domanda, pertanto, così come proposta, non può trovare accoglimento.
5 In ordine all'asserito abuso del ricorso alla contrattazione a termine da parte del datore di lavoro, le ricorrenti chiedono l'accertamento dell'illegittimità delle clausole appositive del termine e la conversione a tempo indeterminato dell'ultimo contratto stipulato, oltre all'accertamento di tutte i benefici consequenziali.
Sul punto condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito in ordine alle ricadute della previsione della Direttiva 1999/70 CE, che In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima - né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 11, della l.n.
124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'”organico di diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi (Cass. lav. n. 8935/17).
Nel caso di specie le ricorrenti non hanno allegato alcuno dei predetti elementi sintomatici di abusività della contrattazione a termine, sicchè le domande consequenziali all'accertamento della pretesa illegittimità non possono trovare accoglimento.
Il ricorso, per le ragioni articolate, va integralmente rigettato.
Le spese del giudizio vanno ripartite in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le fasi effettivamente svolte e con riduzione del 20% per le difese a mezzo funzionario.
P.Q.M
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
6 - dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti di Controparte_11
e di
[...] Controparte_7 [...]
; Controparte_1
- rigetta le domande proposte dalle ricorrenti nei confronti dell Controparte_3
;
[...]
- condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.550,00, oltre oneri come per legge, in favore di;
in euro € 2.800,00, CP_12
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_3
; in euro € 2.800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge,
[...]
in favore d . Controparte_2
Termini Imerese, 27.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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