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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1541/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 1541/2021 r.g. promosso con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. da:
(C.F. , in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di procuratore di (C.F. Parte_2
e di (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3
, con l'avv. Natale Calipari e con domicilio C.F._3
1 eletto presso lo studio di quest'ultimo in Via Leone Pancaldo, n. 70,
Verona;
contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. ), con l'avv. Gian Paolo CP_2 C.F._4
Sardos Albertini e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
Piazza della Marina n. 11;
nonché contro
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 Controparte_13
, , Controparte_14 CP_15 CP_16
, ,
[...] Controparte_17 CP_18
, , Controparte_19 CP_20 CP_21
,
[...] Controparte_22 CP_23
, , ,
[...] Controparte_24 Controparte_25
, , Controparte_26 CP_27 [...]
, , CP_28 CP_29 [...]
, , , CP_30 CP_31 Controparte_32
, , CP_33 Controparte_34 CP_21
2 , , CP_35 Controparte_36 Controparte_37
[...] Controparte_38 CP_39
, , ,
[...] Controparte_40 CP_41
), , Controparte_42 Controparte_43
, , CP_44 CP_45 CP_46
, , CP_47 Controparte_48
, , Controparte_49 Controparte_50 [...]
, , , CP_51 Controparte_52 CP_53
, , , CP_54 CP_55 CP_56
, , CP_57 CP_58 CP_59
, , ,
[...] CP_60 CP_61
, , Controparte_62 Controparte_63
, , Controparte_64 Controparte_65
, , Controparte_66 CP_67 CP_68
, ,
[...] Controparte_69 CP_70
, , ,
[...] CP_71 CP_72 [...]
, quale successore di CP_73 Persona_1
(deceduta senza eredi)
CONTUMACI
Oggetto: Usucapione – Rinvio da Cassazione su ricorso avverso la sentenza n. 2720/2016 della Corte d'Appello di Venezia.
3 CONCLUSIONI
per parte riassumente:
Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, a conferma della sentenza n.2720/2016, resa dalla Corte d'Appello di Venezia nel procedimento civile R.G. n.2129/2011, pubblicata in data 29/11/2016, che ha confermato la sentenza n.846/2011 del Tribunale di Verona, in virtù di quanto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n.11182/2021:
In via principale:
- accertare e dichiarare che i Sig.ri sono comproprietari pro Parte_1
indiviso della quota accertata dal Tribunale di Verona nella sent.
n.846/2011, o di altra quota che emergerà in corso di causa, del terreno agricolo con annesso fabbricato rurale catastalmente identificati nel C.T. del Comune di Torri del Benaco, coi mappali
n.134 e 253, foglio 4, Sez. Unica e, conseguentemente,
- dichiarare l'inefficacia per i motivi di cui in narrativa del contratto di compravendita concluso con scrittura privata autenticata dal
Notaio (rep. n.16999/1988), ordinandosi al Conservatore Per_2
dei Pubblici Registri Immobiliari di Verona la cancellazione della relativa trascrizione.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, di tutti i gradi del presente giudizio.
4 per parte riassunta:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma della sentenza n. 846/2011 del Tribunale di Verona, depositata il 4 aprile 2011, ed anche in via di appello incidentale:
- sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione di quello sub n. 25349/21 R.G. pendente avanti alla Corte di Cassazione e promosso dagli stessi odierni appellanti ex art. 391 bis c.p.c.;
- respingere l'impugnazione proposta dagli appellanti nella parte in cui la stessa tende a contestare l'intervenuta usucapione in favore degli appellati e;
CP_1 Controparte_2
- preso atto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza
n. 11182/2021, e cioè che, alla luce dell'accertato e non contestato possesso ultradecennale da parte dei Signori ed CP_1
gli stessi hanno usucapito ai sensi dell'art. 1159 c.c. Controparte_2
gli immobili in questione, per l'effetto annullare la sentenza del
Tribunale di Verona n. 846/2011;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame, condannarsi i signori , , , Controparte_16 CP_6 CP_18 CP_19
CP_2
, , , e a garantire (per Parte_4 Pt_3 CP_14 CP_15
l'evizione) l'acquisto dei signori e;
Controparte_2 CP_1
5 - spese e compensi difensivi, accessori di legge compresi, del doppio grado di giudizio, del giudizio cassazione e di questo giudizio di rinvio, interante rifusi.
Ragioni della decisione
In fatto
Con sentenza n. 2720/2016 la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da e confermando CP_1 Controparte_2
integralmente la sentenza n. 846/2011 del Tribunale di Verona.
Il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di accertamento della proprietà di un terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale, sito nel comune di Torri del Benaco (mappali n. 134
e 253, foglio 4, sezione unica), avanzata da , quale Parte_1
procuratore speciale di , Parte_2 Controparte_3
( e per la quota di 54/80, Parte_3 Per_3 Controparte_4
e da per la quota di 1/640; i suddetti attori avevano citato CP_5
in giudizio , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_16
Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, , , e
[...] Persona_4 Controparte_13 Controparte_14
6 lamentando che la proprietà di cui chiedevano CP_15
l'accertamento risultava catastalmente intestata per intero a CP_1
e in forza di una scrittura privata autenticata del
[...] Controparte_2
6 aprile e 11 maggio 1988. Da tale scrittura risultava, infatti, che e avessero acquistato l'immobile da Controparte_2 CP_1
, , , Persona_5 Persona_4 Controparte_16 CP_19
, e
[...] CP_20 Persona_6 CP_18 CP_17
i quali, nell'atto di compravendita, si erano dichiarati
[...]
proprietari per intervenuta usucapione degli immobili in oggetto, senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia giudiziale sul punto.
A sostegno della propria domanda, gli attori avevano allegato che i danti causa sopra indicati fossero, in realtà, proprietari degli immobili di cui è causa unicamente per la quota di 2/80 e che, quindi, tale atto di compravendita fosse inefficace nei loro confronti con riguardo alla loro quota di proprietà.
Si erano costituiti in giudizio , Controparte_16 CP_6 CP_18
CP_2
e contestando la fondatezza della domanda CP_19 Parte_4
attorea e formulando domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione degli immobili in questione, sostenendo che i fratelli , e li avessero Persona_4 CP_40 Per_5
posseduti ininterrottamente, uti dominus, dal 1935 al 1990.
7 Si erano costituiti anche e eccependo Controparte_2 CP_1
l'indeterminatezza della domanda, il difetto di legittimazione degli attori con riguardo alla domanda di inefficacia del contratto, la prescrizione del diritto a far valere quest'ultima e, infine, l'intervenuta usucapione ventennale in capo ai loro dante causa;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedevano che quest'ultimi fossero tenuti a garantire il loro acquisto.
Si erano costituiti altresì , e Controparte_14 Controparte_13
quali eredi di , eccependo CP_15 Persona_5
l'usucapione ventennale del diritto di proprietà dell'intero immobile, il difetto di integrità del contraddittorio e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 29 giugno 2006 la causa, che era stata trattenuta in decisione, veniva rimessa in istruttoria al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che figuravano quali comproprietari dei beni immobili oggetto di causa.
Si costituivano quindi in giudizio anche , CP_74 [...]
, , , CP_30 CP_31 Controparte_32 Controparte_21
, , , Controparte_22 CP_23 Controparte_24 CP_26
, , ,
[...] CP_75 CP_76 Controparte_25 CP_27
e il curatore degli scomparsi
[...] Controparte_6
CP_7 Controparte_8 Controparte_9
8 , e CP_16 Controparte_10 CP_12 Controparte_11
, aderendo alle domande degli attori e chiedendo che CP_77
fosse accertato il loro diritto di proprietà per la quota loro spettante.
All'udienza del 20 novembre 2008, il difensore di e Controparte_2
dichiarava l'avvenuto decesso di Il CP_1 CP_77
Giudice, all'udienza del 15 gennaio 2009, rilevata l'intervenuta revoca della nomina del curatore speciale di , ordinava CP_77
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi.
Quali eredi del de cuius si costituivano , CP_78 CP_36
, e aderendo alle
[...] Controparte_34 Controparte_79
domande degli attori e chiedendo che fosse accertato il loro diritto di proprietà per la quota loro spettante.
La causa veniva definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del
2 aprile 2009. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 1° marzo 2011, rigettava le eccezioni proposte, le domande riconvenzionali di usucapione, nonché le domande di garanzia per evizione dei convenuti, e accertava la proprietà dell'immobile in capo a tutti i comproprietari ciascuno per le rispettive quote.
In particolare, l'eccezione di intervenuta usucapione ex art. 1159 c.c., avanzata con memoria ex art. 180 c.p.c. dai convenuti CP_16
CP_2
, e in favore di
[...] CP_6 CP_18 CP_19 Parte_4 [...]
e veniva rigettata “atteso che legittimato a CP_2 CP_1
9 sollevare l'eccezione può essere solo l'acquirente a non domino e non certo il venditore” rilevando altresì, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione “stante l'avvenuta interruzione del termine decennale di usucapione a seguito della notifica da parte degli attori dell'atto di citazione nella causa n.7091/90 RG avvenuto in data 24.11.1990
(l'atto introduttivo del presente giudizio è stato infatti notificato al
e a il 4.8.2000, quindi prima del decorso dei CP_2 CP_1
dieci anni utili per usucapire)”.
Veniva, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte di R_
, e per aver posseduto i beni oggetto di
[...] CP_40 Per_5
causa ininterrottamente dal 1935 al 1990.
In proposito, il Tribunale aveva evidenziato che per potersi configurare l'usucapione del comproprietario è necessario che quest'ultimo abbia posseduto il bene in via esclusiva, ossia in aperto contrasto e in modo incompatibile con il compossesso degli altri comproprietari, comportando il mutamento del possesso da uti condominus a uti dominus.
La Corte d'appello di Venezia aveva, a sua volta, ritenuto infondati i motivi d'appello relativi a questi due capi, rilevando che “il sesto e il settimo motivo d'appello hanno ad oggetto il rigetto dell'eccezione di usucapione. Reputa il Collegio che il Tribunale abbia fatto corretta
10 applicazione, nel valutare gli elementi probatori raccolti, della disciplina in materia di usucapione della cosa comune da parte del condividente, evidenziando come, ai fini della pretesa usucapione del bene comune, non è sufficiente che il comproprietario fornisca la prova di aver posseduto il bene comune per intero, esercitando su esso
i poteri tipici del diritto dominicale, ma è altresì necessaria la dimostrazione dell'esercizio di un possesso dal quale desumere
l'interversione del titolo, da possesso uti condominus a possesso uti dominus […] Quanto all'eccezione di usucapione formulata dagli stessi appellanti, va considerato che gli stessi potrebbero tutt'al più far valere il loro possesso esclusivo a far data dall'acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2000 […]”.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione gli appellanti e , articolando le proprie CP_1 Controparte_2
doglianze sulla base di sei motivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11182/2021, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ritendo assorbiti il primo e il terzo e respingendo i restanti motivi, ha cassato il provvedimento impugnato rinviando alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.
La Suprema Corte ha ritenuto fosse fondato il secondo motivo di ricorso in quanto la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di
11 intervenuta usucapione breve ex art. 1159 c.c. pur avendo riconosciuto il possesso ininterrotto esclusivo dei ricorrenti dal 1988 sino al 2000.
Con atto di citazione in riassunzione, , in proprio e Parte_1
quale procuratore di , nonché nell'interesse di Parte_2
, ha riassunto il presente giudizio nei confronti di Parte_3
e , nonché nei confronti di tutti gli altri Controparte_2 CP_1
soggetti indicati.
Si sono costituiti in giudizio e . Controparte_2 CP_1
All'udienza del 7 aprile 2022, veniva dichiarata la contumacia di tutte le parti non costituite.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del
22 settembre 2022, svoltasi con modalità scritta come consentito dall'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 e l'art. 6, comma 1, D.L. n. 44/21, convertito in legge n. 76/2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria per Covid-19, sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche. Quindi è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 13 febbraio 2023, “ritenuta
l'opportunità di fissare udienza di comparizione personale delle parti, al fine di acquisire ulteriori elementi in ordine allo stato del giudizio di revocazione proposto da , e Parte_1 Parte_2
12 HE BE avverso la sentenza di rinvio della Cassazione
n.11182/21”.
La causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del
5 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte sostitutive dell'udienza, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Ai fini della decisione pare opportuno, al fine di correttamente delimitare il perimetro del presente giudizio, richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione ad oggetto e portata del giudizio di rinvio.
È principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello
13 conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (v. Cass. n. 20148/2022; Cass. n.
20320/2021; Cass. n. 5137/2019; Cass. n. 4096/2007; Cass. n.
13719/2006).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività
d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (v. per tutte Cass. n. 4018/2006); invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata.
Dalla circostanza che nel giudizio di rinvio le parti assumono la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso con la sentenza cassata deriva che sono definitivamente cristallizzate le preclusioni e le situazioni processuali che si sono verificate a carico di ciascuna di esse, con conseguente impossibilità di ampliare il thema decidendum.
Applicando al caso di specie i principi sopra enunciati, che esprimono il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, va innanzitutto rilevato che le domande ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, rigettate dal primo Giudice, riproposte e rigettate pure in secondo grado, ma non oggetto di ricorso in Cassazione, non possono
14 (potrebbero) più essere esaminate in questa sede essendosi formato un giudicato interno sul rigetto delle stesse, conseguente alla mancata impugnazione in Cassazione, del rigetto in grado di appello.
In definitiva, occorre pronunciarsi sulle domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, che non siano coperte da giudicato interno, ossia sui motivi proposti da e CP_1 [...]
, rigettati o non esaminati dalla Corte d'appello, e che hanno CP_2
costituito altresì oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione accolti o dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte.
Pare superfluo ricordare che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del Giudice di rinvio (v., in tal senso, Cass. n. 28751/2017; Cass. n. 18677/2011; Cass. n.
11767/1990).
Venendo al caso di specie, la Cassazione, con la sentenza n.
11182/2021, ha accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale e avevano lamentato, da parte della CP_1 Controparte_2
Corte d'appello, la “violazione e/o erronea applicazione dell'art.1159 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.” sostenendo che: “La Corte, nel rigettare l'eccezione di usucapione
15 formulata dagli appellanti e , si è CP_1 Controparte_2
limitata a statuire che "gli stessi potrebbero tutt'al più far valere il loro possesso esclusivo a far data dall'acquisto, avvenuto nel 1988,
e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2000"”.
Ebbene, proprio la motivazione così posta riconosce che gli appellanti hanno posseduto i mappali per cui è causa per oltre un decennio (12 anni) in tal modo maturandosi il termine per l'acquisto dell'usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c. ("Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile").
Ricordiamo che la difesa degli appellanti aveva invocato
l'applicazione di tale norma e non quella dell'art. 1158 c.c., richiamata dai convenuti , , , Controparte_16 CP_6 CP_18 CP_19
CP_2
e , che richiede il decorso del diverso e maggior Parte_4
termine (20 anni) per la maturazione del relativo diritto di usucapione.
Appare pertanto pacifico, e riconosciuto anche dalla Corte di
Appello, che a partire dalla data di acquisto del terreno da parte di
16 e , avvenuta nel 1988, e per tutto il Controparte_2 CP_1
corso dei successivi dieci anni, questi hanno svolto pubblicamente e palesemente attività di ristorazione nel fabbricato originariamente adibito ad abitazione utilizzando per tale attività anche tutta l'area intorno a questo corrispondente con il terreno in contestazione, e soprattutto mai sono stati interrotti, né in fatto, né in diritto, da alcun atto idoneo ad impedire il decorso della prescrizione acquisitiva a loro favore.
La domanda di rivendica ed accertamento della proprietà andava quindi respinta stante la fondatezza dell'eccezione di usucapione ex art. 1158 c.c.”.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del motivo, ha così argomentato: “il giudice d'appello, nell'esaminare l'eccezione di usucapione degli appellanti - eccezione riproposta in appello ai sensi degli artt. 1158 e 1159 c.c. - ha dapprima asserito che non era stata raggiunta la prova del possesso esclusivo del bene da parte di
, e coeredi dell'originario Parte_4 CP_40 P_
proprietario - deceduto celibe e senza figli - e danti Controparte_8
causa dei venditori del bene (su cui v. il terzo motivo di ricorso); ha poi ha affermato, in relazione agli appellanti (oggi ricorrenti), che
"va considerato che gli stessi potrebbero tutt'al più far valere il loro
17 possesso esclusivo a far data dall'acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2000". Affermato il possesso esclusivo dei ricorrenti per dodici anni - affermazione d'altro canto non oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte - il giudice
d'appello doveva considerare che, ai sensi dell'art. 1159 c.c., "colui che acquista in buona fede - buona fede coperta da presunzione semplice ai sensi dell'art. 1147, terzo comma c.c. (cfr. Cass.
13929/2002) - da chi non è proprietario di un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione" e verificare la sussistenza degli altri fatti costitutivi di tale forma di usucapione (v. al riguardo Cass. 19157/2012).”.
Occorre pertanto, alla luce dell'indicazione delle indicazioni e dei principi enunciati dalla Cassazione, valutare se nel caso in esame sussistono i presupposti per l'applicazione, in favore di CP_1
e , dell'istituto dell'usucapione decennale, di cui Controparte_2
all'art. 1159 c.c.
Si è ricordato, nell'esposizione del fatto, che avverso l'ordinanza che ha cassato la sentenza della Corte d'appello con rinvio, Parte_1
e hanno chiesto la revocazione
[...] Parte_3 Per_3
18 dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, consistito nell'avere ritenuto accertato, da parte della Corte di appello, che e CP_1
acquirenti del bene, avessero posseduto in via esclusiva CP_2
l'immobile per 12 anni ed avere per tale ragione accolto il loro motivo di ricorso che lamentava la mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 1159 c.c. A sostegno della domanda hanno esposto che tale affermazione risultava viziata da errore di fatto, sia perché
l'argomento speso dalla Corte di appello sul punto era formulato in via ipotetica, non avendo mai i convenuti e CP_1 CP_2
avanzato domanda riconvenzionale di usucapione ex art. 1159 c.c., sia perché essa appare fondata sul mancato rilievo che il periodo decennale utile per l'usucapione abbreviata degli acquirenti a non domino era stato interrotto dalla citazione loro notificata dai fratelli in data 23 novembre 1990, sicché essa si basava sulla Parte_1
inesistenza di un fatto che invece risultava certo ed accertato negli atti di causa, essendo stato posto a base delle decisioni sia del Tribunale che del Giudice di appello.
Con la sentenza n. 18809/2023, pubblicata in data 4 luglio 2023, la
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto “la censura è invero inammissibile per la ragione assorbente che dalla lettura dell'ordinanza impugnata non risulta affatto che questa Corte si sia soffermata sull'accertamento
19 circa l'esistenza o inesistenza di fatti interruttivi della usucapione.
L'ordinanza non afferma infatti l'inesistenza di atti interruttivi della usucapione, affermazione che in ipotesi astratta potrebbe porsi in contrasto con l'atto processuale del 1990 che gli odierni ricorrenti affermano di avere prodotto, ma si limita a rilevare l'errore giuridico in cui era caduta la Corte di appello, laddove aveva prospettato che il possesso del bene da parte degli acquirenti per 12 anni, dal 1988, data del loro acquisto, al 2000, anno in cui era stato loro notificato
l'atto introduttivo del presente giudizio, senza verificare
l'applicabilità in loro favore dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 cod. civ. L'ordinanza si muove pertanto sul terreno dell'applicabilità nel caso di specie di tale istituto partendo dal presupposto che i convenuti avevano vantato il possesso per oltre dieci anni, senza però svolgere affermazioni in ordine alla sussistenza di fatti in grado di incidere sulla continuità del possesso utile per
l'usucapione, demandando la verifica dei presupposti per
l'applicazione della relativa disciplina al giudice del rinvio.”.
Rileva il Collegio che, anche dovendo prescindere, stante il contenuto dell'ordinanza di rinvio, dal fatto che – contrariamente a quanto fatto intendere nel ricorso in Cassazione – e CP_1 [...]
non avevano sollevato l'eccezione di intervenuta CP_2
usucapione ex art. 1159 c.c. (l'eccezione era stata infatti proposta, con la memoria ex art. 180 c.p.c. del 20 aprile 2001, dai Convenuti
20 CP_2
, e , e Controparte_16 CP_6 CP_18 CP_19 Parte_4
disattesa dal Tribunale di Verona che li ha ritenuti soggetti non legittimati), la Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Corte
d'appello, si è limitata a censurare quello che ha ritenuto essere un errore giuridico della pronuncia (ossia, avere prospettato il possesso del bene da parte degli acquirenti per 12 anni, dal 1988, data del loro acquisto, al 2000, anno in cui era stato loro notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza accertare l'applicabilità in loro favore dell'usucapione decennale) demandando la verifica in ordine alla sussistenza fatti costitutivi dell'usucapione decennale – compresi dunque eventuali fatti utili ad incidere sulla continuità del possesso – al Giudice del rinvio.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, come già rilevato dal
Tribunale di Verona, il termine decennale di usucapione è stato interrotto dalla notifica da parte degli attori dell'atto di citazione nella causa n. 7091/90, in data 24 novembre 1990 (l'atto introduttivo del presente giudizio è stato infatti notificato a e CP_1 [...]
il 4 agosto 2000, quindi prima del decorso dei dieci anni utili CP_2
per usucapire). e avevano dato atto che la medesima CP_1 CP_2
domanda di accertamento del diritto di proprietà da parte degli sul bene oggetto di causa, era stata “in precedenza azionata Parte_1
dagli attuali attori con atto di citazione notificato ai Sig.ri in data 23/11/1990 (R.G. n.7091/90), poi Parte_5
21 conclusosi con l'abbandono della lite per non aver gli attori integrato il contraddittorio come richiesto dal G.I.”. (v. pag. 4 della comparsa di costituzione); anche nella memoria di replica del primo grado di giudizio, datata 25 febbraio 2005, e avevano dato CP_1 CP_2
atto (v. pag. 4) dell'effetto interruttivo istantaneo, ai fini della decorrenza del termine per usucapire, prodotto dalla notifica dell'atto di citazione da parte degli avvenuta in data 23 novembre Parte_1
1990, che ha originato il procedimento R.G. n. 7091/1990 del
Tribunale di Verona. L'avvenuta notifica di tale atto di citazione è dunque pacifica e comunque documentata.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla vocatio in ius ove l'atto stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace e il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 2 (v. Cass.
n. 21929/2021; v. anche Cass. n. 27989/2023 per cui “In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.”).
22 Fermo il richiamo alle norme in tema di interruzione e sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2934 c.c. e ss. anche in materia di usucapione, stante il rinvio espresso operato dall'art. 1165 c.c., (cfr.
Cass. n. 16861/2013), l'interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell'interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali (Cass. n. 15927/2016; Cass. n. 11698/2017).
Non vi è pertanto ragione per non riconoscere efficacia interruttiva alla notifica dell'atto di citazione del 23 novembre 1990, con il quale gli attori avevano chiesto l'accertamento del diritto di proprietà sui beni in questione, ancorché il giudizio instaurato (R.G. n. 7091/1990) sia poi stato dichiarato estinto per mancata integrazione del contraddittorio.
In definitiva, indipendentemente da ogni altra considerazione, alla data della notifica dell'atto introduttivo della presente lite (4 agosto
2000) non era pertanto maturato il decennio utile ad usucapire ex art. 1159 c.c.
Vanno quindi esaminate le questioni relative ai motivi dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte, e segnatamente, innanzitutto, il terzo
23 motivo, con cui e hanno lamentato CP_1 Controparte_2
“Violazione e/o erronea applicazione degli artt.1158 e 1159-bis c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c.”, per non avere la Corte
d'appello accertato l'intervenuta usucapione dei mappali oggetto di causa in favore di , e a fronte del Persona_5 Parte_4 CP_40
loro possesso esclusivo uti dominus ultraventennale o, in ogni caso, del decorso del più breve termine stabilito per l'usucapione di fondi rustici.
Ritiene il Collegio che la Corte d'appello, con la sentenza n.
2720/2016, abbia correttamente escluso la fondatezza dell'eccezione di usucapione ventennale in questione.
Trattandosi infatti, nel caso di specie, di beni indivisi, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri è tenuto a provare in giudizio di aver goduto del bene attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Non è, infatti, sufficiente provare che i diversi comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per l'intero periodo attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo
24 del possesso, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
8194/2001; Cass. n. 18651/2004), condivisa dalla giurisprudenza di merito, il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di parentela tra i soggetti interessati, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo.
Nel caso di specie le prove assunte non hanno consentito di acclarare in modo certo l'esercizio di un dominio sui beni per cui è lite tale da escludere il possesso degli altri comproprietari, non essendo a ciò sufficiente l'inerzia dei medesimi.
In particolare, nessuno dei testi assunti nel corso del giudizio di primo grado ha riferito di avere visto sui fondi in questione R_
e , mentre dalle testimonianze assunte non è
[...] CP_40
emerso in modo inequivoco il possesso esclusivo da parte di P_
. Né la prova in tal senso può desumersi dai verbali di prove
[...]
testimoniali assunte in altre cause o dalla documentazione versata in atti.
25 In definitiva, non è stato provato da parte dei predetti CP_1
un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come esclusivamente propria, protrattosi continuativamente e senza interruzioni per oltre venti anni, ex art. 1158 c.c.
In difetto di possesso continuato ed uti dominus per quindici anni, anche l'eccezione di usucapione ex art.1159-bis c.c. va disattesa.
Con il primo motivo del ricorso in Cassazione, e CP_1
hanno lamentato la nullità della sentenza e del Controparte_2
procedimento ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la
Corte d'appello ritenuto la domanda di garanzia per evizione formulata in appello assorbita dal fatto che la medesima era stata rigettata dal Tribunale e la relativa statuizione non era stata oggetto di gravame, laddove nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione d'appello si era invece chiesta espressamente la riforma della sentenza di primo grado sul punto e la condanna dei venditori a tenere garantiti gli acquirenti.
Effettivamente con l'atto di citazione d'appello e CP_1
avevano impugnato anche la statuizione con cui il Controparte_2
26 primo Giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale di garanzia nei loro confronti, ritenendola infondata.
Ritiene il Collegio che la domanda di evizione sia fondata, e che il motivo di appello sul punto debba trovare accoglimento, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di compravendita, la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi (cfr. Cass. n.
40290/2021; Cass. n. 20877/2011; Cass. n. 5561/2015; Cass. n.
20165/2005).
Pertanto, , Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , Controparte_19 CP_20 Persona_4 CP_13
, e vanno condannati a
[...] Controparte_14 CP_15
restituire a e il corrispettivo versato CP_1 Controparte_2
per l'acquisto delle quote la cui titolarità è stata invece accertata in capo alle altre parti in causa, nonché a tenerli indenni dalle spese di lite.
È infine necessario procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite in relazione a tutti i gradi di giudizio, in ragione della soccombenza
27 di e nei confronti di , CP_1 Controparte_2 Parte_1
e della soccombenza di , Parte_2 Pt_3 Controparte_16
, , CP_6 CP_18 CP_19 Parte_6 Controparte_13
e nei confronti di e Controparte_14 CP_15 CP_1
. Controparte_2
Quanto al parametro della liquidazione delle spese, deve farsi riferimento al D.M. n. 147/2022 (riferimento normativo da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore) nell'ambito dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa”, e, in ragione delle difese spiegate, sulla base di un compenso prossimo ai medi in favore degli e dei minimi in favore di Parte_1 CP_1
e . Controparte_2
Pertanto, in applicazione dei criteri sopra esposti, e CP_1
sono tenuti al pagamento, a titolo di spese, in favore Controparte_2
di , dei Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti importi:
- in relazione al primo grado (fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) euro 7.600,00 per compensi;
- in relazione al grado di appello (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 6.900,00 per compensi;
- in relazione al grado avanti la Corte di Cassazione euro 5.000,00 per compensi;
28 - in relazione al presente giudizio di rinvio (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 6.900,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
, , Controparte_16 CP_6 CP_18 CP_19 Parte_6
, e sono tenuti al Controparte_13 Controparte_14 CP_15
pagamento, a titolo di spese, in favore di e CP_1 [...]
dei seguenti importi: CP_2
- in relazione al primo grado (fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) euro 2.906,00 per compensi;
- in relazione al grado di appello (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 3.473,00 per compensi;
- in relazione al grado avanti la Corte di Cassazione euro 2.757,00 per compensi;
- in relazione al presente giudizio di rinvio (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 3.473,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
la Corte, provvedendo in sede di rinvio dalla sentenza della Suprema
Corte n. 11182/2021, ferma ogni altra statuizione della pronuncia di primo grado, così provvede:
29 a) rigetta le eccezioni di usucapione decennale ex art. 1159 c.c. e di usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. formulate dai convenuti;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da e , condanna , CP_1 Controparte_2 Controparte_16
, , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, , , e
[...] Persona_4 Controparte_13 Controparte_14
a restituire ai predetti il corrispettivo della CP_15
compravendita di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio
(rep. N. 169999 in data 6 aprile - 11 maggio 1988) nella Per_2
misura indicata in motivazione e a tenerli indenni dalle spese di lite del presente giudizio;
c) condanna e a rifondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1
, , le spese di lite dei
[...] Parte_2 Parte_3
seguenti gradi di giudizio, così liquidate: in relazione al primo grado euro 7.600,00 per compensi;
in relazione al grado di appello euro 6.900,00 per compensi;
in relazione al grado avanti la Corte di Cassazione euro 5.000,00 per compensi;
in relazione al presente giudizio di rinvio euro 6.900,00 per compensi;
d) condanna , , Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , Controparte_19 CP_20 Persona_4 CP_13
, e a rifondere a
[...] Controparte_14 CP_15
e le spese di lite dei seguenti gradi CP_1 Controparte_2
di giudizio, così liquidate: in relazione al primo grado euro
30 2.906,00 per compensi;
in relazione al grado di appello euro
3.473,00 per compensi;
in relazione al grado avanti la Corte di
Cassazione euro 2.757,00 per compensi;
in relazione al presente giudizio di rinvio euro 3.473,00 per compensi.
Venezia, 8 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 1541/2021 r.g. promosso con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. da:
(C.F. , in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di procuratore di (C.F. Parte_2
e di (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3
, con l'avv. Natale Calipari e con domicilio C.F._3
1 eletto presso lo studio di quest'ultimo in Via Leone Pancaldo, n. 70,
Verona;
contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. ), con l'avv. Gian Paolo CP_2 C.F._4
Sardos Albertini e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
Piazza della Marina n. 11;
nonché contro
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 Controparte_13
, , Controparte_14 CP_15 CP_16
, ,
[...] Controparte_17 CP_18
, , Controparte_19 CP_20 CP_21
,
[...] Controparte_22 CP_23
, , ,
[...] Controparte_24 Controparte_25
, , Controparte_26 CP_27 [...]
, , CP_28 CP_29 [...]
, , , CP_30 CP_31 Controparte_32
, , CP_33 Controparte_34 CP_21
2 , , CP_35 Controparte_36 Controparte_37
[...] Controparte_38 CP_39
, , ,
[...] Controparte_40 CP_41
), , Controparte_42 Controparte_43
, , CP_44 CP_45 CP_46
, , CP_47 Controparte_48
, , Controparte_49 Controparte_50 [...]
, , , CP_51 Controparte_52 CP_53
, , , CP_54 CP_55 CP_56
, , CP_57 CP_58 CP_59
, , ,
[...] CP_60 CP_61
, , Controparte_62 Controparte_63
, , Controparte_64 Controparte_65
, , Controparte_66 CP_67 CP_68
, ,
[...] Controparte_69 CP_70
, , ,
[...] CP_71 CP_72 [...]
, quale successore di CP_73 Persona_1
(deceduta senza eredi)
CONTUMACI
Oggetto: Usucapione – Rinvio da Cassazione su ricorso avverso la sentenza n. 2720/2016 della Corte d'Appello di Venezia.
3 CONCLUSIONI
per parte riassumente:
Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, a conferma della sentenza n.2720/2016, resa dalla Corte d'Appello di Venezia nel procedimento civile R.G. n.2129/2011, pubblicata in data 29/11/2016, che ha confermato la sentenza n.846/2011 del Tribunale di Verona, in virtù di quanto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n.11182/2021:
In via principale:
- accertare e dichiarare che i Sig.ri sono comproprietari pro Parte_1
indiviso della quota accertata dal Tribunale di Verona nella sent.
n.846/2011, o di altra quota che emergerà in corso di causa, del terreno agricolo con annesso fabbricato rurale catastalmente identificati nel C.T. del Comune di Torri del Benaco, coi mappali
n.134 e 253, foglio 4, Sez. Unica e, conseguentemente,
- dichiarare l'inefficacia per i motivi di cui in narrativa del contratto di compravendita concluso con scrittura privata autenticata dal
Notaio (rep. n.16999/1988), ordinandosi al Conservatore Per_2
dei Pubblici Registri Immobiliari di Verona la cancellazione della relativa trascrizione.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, di tutti i gradi del presente giudizio.
4 per parte riassunta:
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma della sentenza n. 846/2011 del Tribunale di Verona, depositata il 4 aprile 2011, ed anche in via di appello incidentale:
- sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione di quello sub n. 25349/21 R.G. pendente avanti alla Corte di Cassazione e promosso dagli stessi odierni appellanti ex art. 391 bis c.p.c.;
- respingere l'impugnazione proposta dagli appellanti nella parte in cui la stessa tende a contestare l'intervenuta usucapione in favore degli appellati e;
CP_1 Controparte_2
- preso atto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza
n. 11182/2021, e cioè che, alla luce dell'accertato e non contestato possesso ultradecennale da parte dei Signori ed CP_1
gli stessi hanno usucapito ai sensi dell'art. 1159 c.c. Controparte_2
gli immobili in questione, per l'effetto annullare la sentenza del
Tribunale di Verona n. 846/2011;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame, condannarsi i signori , , , Controparte_16 CP_6 CP_18 CP_19
CP_2
, , , e a garantire (per Parte_4 Pt_3 CP_14 CP_15
l'evizione) l'acquisto dei signori e;
Controparte_2 CP_1
5 - spese e compensi difensivi, accessori di legge compresi, del doppio grado di giudizio, del giudizio cassazione e di questo giudizio di rinvio, interante rifusi.
Ragioni della decisione
In fatto
Con sentenza n. 2720/2016 la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da e confermando CP_1 Controparte_2
integralmente la sentenza n. 846/2011 del Tribunale di Verona.
Il Tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di accertamento della proprietà di un terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale, sito nel comune di Torri del Benaco (mappali n. 134
e 253, foglio 4, sezione unica), avanzata da , quale Parte_1
procuratore speciale di , Parte_2 Controparte_3
( e per la quota di 54/80, Parte_3 Per_3 Controparte_4
e da per la quota di 1/640; i suddetti attori avevano citato CP_5
in giudizio , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_16
Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, , , e
[...] Persona_4 Controparte_13 Controparte_14
6 lamentando che la proprietà di cui chiedevano CP_15
l'accertamento risultava catastalmente intestata per intero a CP_1
e in forza di una scrittura privata autenticata del
[...] Controparte_2
6 aprile e 11 maggio 1988. Da tale scrittura risultava, infatti, che e avessero acquistato l'immobile da Controparte_2 CP_1
, , , Persona_5 Persona_4 Controparte_16 CP_19
, e
[...] CP_20 Persona_6 CP_18 CP_17
i quali, nell'atto di compravendita, si erano dichiarati
[...]
proprietari per intervenuta usucapione degli immobili in oggetto, senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia giudiziale sul punto.
A sostegno della propria domanda, gli attori avevano allegato che i danti causa sopra indicati fossero, in realtà, proprietari degli immobili di cui è causa unicamente per la quota di 2/80 e che, quindi, tale atto di compravendita fosse inefficace nei loro confronti con riguardo alla loro quota di proprietà.
Si erano costituiti in giudizio , Controparte_16 CP_6 CP_18
CP_2
e contestando la fondatezza della domanda CP_19 Parte_4
attorea e formulando domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione degli immobili in questione, sostenendo che i fratelli , e li avessero Persona_4 CP_40 Per_5
posseduti ininterrottamente, uti dominus, dal 1935 al 1990.
7 Si erano costituiti anche e eccependo Controparte_2 CP_1
l'indeterminatezza della domanda, il difetto di legittimazione degli attori con riguardo alla domanda di inefficacia del contratto, la prescrizione del diritto a far valere quest'ultima e, infine, l'intervenuta usucapione ventennale in capo ai loro dante causa;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedevano che quest'ultimi fossero tenuti a garantire il loro acquisto.
Si erano costituiti altresì , e Controparte_14 Controparte_13
quali eredi di , eccependo CP_15 Persona_5
l'usucapione ventennale del diritto di proprietà dell'intero immobile, il difetto di integrità del contraddittorio e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 29 giugno 2006 la causa, che era stata trattenuta in decisione, veniva rimessa in istruttoria al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che figuravano quali comproprietari dei beni immobili oggetto di causa.
Si costituivano quindi in giudizio anche , CP_74 [...]
, , , CP_30 CP_31 Controparte_32 Controparte_21
, , , Controparte_22 CP_23 Controparte_24 CP_26
, , ,
[...] CP_75 CP_76 Controparte_25 CP_27
e il curatore degli scomparsi
[...] Controparte_6
CP_7 Controparte_8 Controparte_9
8 , e CP_16 Controparte_10 CP_12 Controparte_11
, aderendo alle domande degli attori e chiedendo che CP_77
fosse accertato il loro diritto di proprietà per la quota loro spettante.
All'udienza del 20 novembre 2008, il difensore di e Controparte_2
dichiarava l'avvenuto decesso di Il CP_1 CP_77
Giudice, all'udienza del 15 gennaio 2009, rilevata l'intervenuta revoca della nomina del curatore speciale di , ordinava CP_77
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi.
Quali eredi del de cuius si costituivano , CP_78 CP_36
, e aderendo alle
[...] Controparte_34 Controparte_79
domande degli attori e chiedendo che fosse accertato il loro diritto di proprietà per la quota loro spettante.
La causa veniva definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del
2 aprile 2009. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 1° marzo 2011, rigettava le eccezioni proposte, le domande riconvenzionali di usucapione, nonché le domande di garanzia per evizione dei convenuti, e accertava la proprietà dell'immobile in capo a tutti i comproprietari ciascuno per le rispettive quote.
In particolare, l'eccezione di intervenuta usucapione ex art. 1159 c.c., avanzata con memoria ex art. 180 c.p.c. dai convenuti CP_16
CP_2
, e in favore di
[...] CP_6 CP_18 CP_19 Parte_4 [...]
e veniva rigettata “atteso che legittimato a CP_2 CP_1
9 sollevare l'eccezione può essere solo l'acquirente a non domino e non certo il venditore” rilevando altresì, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione “stante l'avvenuta interruzione del termine decennale di usucapione a seguito della notifica da parte degli attori dell'atto di citazione nella causa n.7091/90 RG avvenuto in data 24.11.1990
(l'atto introduttivo del presente giudizio è stato infatti notificato al
e a il 4.8.2000, quindi prima del decorso dei CP_2 CP_1
dieci anni utili per usucapire)”.
Veniva, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte di R_
, e per aver posseduto i beni oggetto di
[...] CP_40 Per_5
causa ininterrottamente dal 1935 al 1990.
In proposito, il Tribunale aveva evidenziato che per potersi configurare l'usucapione del comproprietario è necessario che quest'ultimo abbia posseduto il bene in via esclusiva, ossia in aperto contrasto e in modo incompatibile con il compossesso degli altri comproprietari, comportando il mutamento del possesso da uti condominus a uti dominus.
La Corte d'appello di Venezia aveva, a sua volta, ritenuto infondati i motivi d'appello relativi a questi due capi, rilevando che “il sesto e il settimo motivo d'appello hanno ad oggetto il rigetto dell'eccezione di usucapione. Reputa il Collegio che il Tribunale abbia fatto corretta
10 applicazione, nel valutare gli elementi probatori raccolti, della disciplina in materia di usucapione della cosa comune da parte del condividente, evidenziando come, ai fini della pretesa usucapione del bene comune, non è sufficiente che il comproprietario fornisca la prova di aver posseduto il bene comune per intero, esercitando su esso
i poteri tipici del diritto dominicale, ma è altresì necessaria la dimostrazione dell'esercizio di un possesso dal quale desumere
l'interversione del titolo, da possesso uti condominus a possesso uti dominus […] Quanto all'eccezione di usucapione formulata dagli stessi appellanti, va considerato che gli stessi potrebbero tutt'al più far valere il loro possesso esclusivo a far data dall'acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2000 […]”.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione gli appellanti e , articolando le proprie CP_1 Controparte_2
doglianze sulla base di sei motivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11182/2021, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ritendo assorbiti il primo e il terzo e respingendo i restanti motivi, ha cassato il provvedimento impugnato rinviando alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.
La Suprema Corte ha ritenuto fosse fondato il secondo motivo di ricorso in quanto la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di
11 intervenuta usucapione breve ex art. 1159 c.c. pur avendo riconosciuto il possesso ininterrotto esclusivo dei ricorrenti dal 1988 sino al 2000.
Con atto di citazione in riassunzione, , in proprio e Parte_1
quale procuratore di , nonché nell'interesse di Parte_2
, ha riassunto il presente giudizio nei confronti di Parte_3
e , nonché nei confronti di tutti gli altri Controparte_2 CP_1
soggetti indicati.
Si sono costituiti in giudizio e . Controparte_2 CP_1
All'udienza del 7 aprile 2022, veniva dichiarata la contumacia di tutte le parti non costituite.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del
22 settembre 2022, svoltasi con modalità scritta come consentito dall'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 e l'art. 6, comma 1, D.L. n. 44/21, convertito in legge n. 76/2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria per Covid-19, sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche. Quindi è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 13 febbraio 2023, “ritenuta
l'opportunità di fissare udienza di comparizione personale delle parti, al fine di acquisire ulteriori elementi in ordine allo stato del giudizio di revocazione proposto da , e Parte_1 Parte_2
12 HE BE avverso la sentenza di rinvio della Cassazione
n.11182/21”.
La causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del
5 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte sostitutive dell'udienza, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Ai fini della decisione pare opportuno, al fine di correttamente delimitare il perimetro del presente giudizio, richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione ad oggetto e portata del giudizio di rinvio.
È principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello
13 conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (v. Cass. n. 20148/2022; Cass. n.
20320/2021; Cass. n. 5137/2019; Cass. n. 4096/2007; Cass. n.
13719/2006).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività
d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (v. per tutte Cass. n. 4018/2006); invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata.
Dalla circostanza che nel giudizio di rinvio le parti assumono la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso con la sentenza cassata deriva che sono definitivamente cristallizzate le preclusioni e le situazioni processuali che si sono verificate a carico di ciascuna di esse, con conseguente impossibilità di ampliare il thema decidendum.
Applicando al caso di specie i principi sopra enunciati, che esprimono il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, va innanzitutto rilevato che le domande ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, rigettate dal primo Giudice, riproposte e rigettate pure in secondo grado, ma non oggetto di ricorso in Cassazione, non possono
14 (potrebbero) più essere esaminate in questa sede essendosi formato un giudicato interno sul rigetto delle stesse, conseguente alla mancata impugnazione in Cassazione, del rigetto in grado di appello.
In definitiva, occorre pronunciarsi sulle domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, che non siano coperte da giudicato interno, ossia sui motivi proposti da e CP_1 [...]
, rigettati o non esaminati dalla Corte d'appello, e che hanno CP_2
costituito altresì oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione accolti o dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte.
Pare superfluo ricordare che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del Giudice di rinvio (v., in tal senso, Cass. n. 28751/2017; Cass. n. 18677/2011; Cass. n.
11767/1990).
Venendo al caso di specie, la Cassazione, con la sentenza n.
11182/2021, ha accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale e avevano lamentato, da parte della CP_1 Controparte_2
Corte d'appello, la “violazione e/o erronea applicazione dell'art.1159 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.” sostenendo che: “La Corte, nel rigettare l'eccezione di usucapione
15 formulata dagli appellanti e , si è CP_1 Controparte_2
limitata a statuire che "gli stessi potrebbero tutt'al più far valere il loro possesso esclusivo a far data dall'acquisto, avvenuto nel 1988,
e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2000"”.
Ebbene, proprio la motivazione così posta riconosce che gli appellanti hanno posseduto i mappali per cui è causa per oltre un decennio (12 anni) in tal modo maturandosi il termine per l'acquisto dell'usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c. ("Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile").
Ricordiamo che la difesa degli appellanti aveva invocato
l'applicazione di tale norma e non quella dell'art. 1158 c.c., richiamata dai convenuti , , , Controparte_16 CP_6 CP_18 CP_19
CP_2
e , che richiede il decorso del diverso e maggior Parte_4
termine (20 anni) per la maturazione del relativo diritto di usucapione.
Appare pertanto pacifico, e riconosciuto anche dalla Corte di
Appello, che a partire dalla data di acquisto del terreno da parte di
16 e , avvenuta nel 1988, e per tutto il Controparte_2 CP_1
corso dei successivi dieci anni, questi hanno svolto pubblicamente e palesemente attività di ristorazione nel fabbricato originariamente adibito ad abitazione utilizzando per tale attività anche tutta l'area intorno a questo corrispondente con il terreno in contestazione, e soprattutto mai sono stati interrotti, né in fatto, né in diritto, da alcun atto idoneo ad impedire il decorso della prescrizione acquisitiva a loro favore.
La domanda di rivendica ed accertamento della proprietà andava quindi respinta stante la fondatezza dell'eccezione di usucapione ex art. 1158 c.c.”.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del motivo, ha così argomentato: “il giudice d'appello, nell'esaminare l'eccezione di usucapione degli appellanti - eccezione riproposta in appello ai sensi degli artt. 1158 e 1159 c.c. - ha dapprima asserito che non era stata raggiunta la prova del possesso esclusivo del bene da parte di
, e coeredi dell'originario Parte_4 CP_40 P_
proprietario - deceduto celibe e senza figli - e danti Controparte_8
causa dei venditori del bene (su cui v. il terzo motivo di ricorso); ha poi ha affermato, in relazione agli appellanti (oggi ricorrenti), che
"va considerato che gli stessi potrebbero tutt'al più far valere il loro
17 possesso esclusivo a far data dall'acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2000". Affermato il possesso esclusivo dei ricorrenti per dodici anni - affermazione d'altro canto non oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte - il giudice
d'appello doveva considerare che, ai sensi dell'art. 1159 c.c., "colui che acquista in buona fede - buona fede coperta da presunzione semplice ai sensi dell'art. 1147, terzo comma c.c. (cfr. Cass.
13929/2002) - da chi non è proprietario di un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione" e verificare la sussistenza degli altri fatti costitutivi di tale forma di usucapione (v. al riguardo Cass. 19157/2012).”.
Occorre pertanto, alla luce dell'indicazione delle indicazioni e dei principi enunciati dalla Cassazione, valutare se nel caso in esame sussistono i presupposti per l'applicazione, in favore di CP_1
e , dell'istituto dell'usucapione decennale, di cui Controparte_2
all'art. 1159 c.c.
Si è ricordato, nell'esposizione del fatto, che avverso l'ordinanza che ha cassato la sentenza della Corte d'appello con rinvio, Parte_1
e hanno chiesto la revocazione
[...] Parte_3 Per_3
18 dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, consistito nell'avere ritenuto accertato, da parte della Corte di appello, che e CP_1
acquirenti del bene, avessero posseduto in via esclusiva CP_2
l'immobile per 12 anni ed avere per tale ragione accolto il loro motivo di ricorso che lamentava la mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 1159 c.c. A sostegno della domanda hanno esposto che tale affermazione risultava viziata da errore di fatto, sia perché
l'argomento speso dalla Corte di appello sul punto era formulato in via ipotetica, non avendo mai i convenuti e CP_1 CP_2
avanzato domanda riconvenzionale di usucapione ex art. 1159 c.c., sia perché essa appare fondata sul mancato rilievo che il periodo decennale utile per l'usucapione abbreviata degli acquirenti a non domino era stato interrotto dalla citazione loro notificata dai fratelli in data 23 novembre 1990, sicché essa si basava sulla Parte_1
inesistenza di un fatto che invece risultava certo ed accertato negli atti di causa, essendo stato posto a base delle decisioni sia del Tribunale che del Giudice di appello.
Con la sentenza n. 18809/2023, pubblicata in data 4 luglio 2023, la
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto “la censura è invero inammissibile per la ragione assorbente che dalla lettura dell'ordinanza impugnata non risulta affatto che questa Corte si sia soffermata sull'accertamento
19 circa l'esistenza o inesistenza di fatti interruttivi della usucapione.
L'ordinanza non afferma infatti l'inesistenza di atti interruttivi della usucapione, affermazione che in ipotesi astratta potrebbe porsi in contrasto con l'atto processuale del 1990 che gli odierni ricorrenti affermano di avere prodotto, ma si limita a rilevare l'errore giuridico in cui era caduta la Corte di appello, laddove aveva prospettato che il possesso del bene da parte degli acquirenti per 12 anni, dal 1988, data del loro acquisto, al 2000, anno in cui era stato loro notificato
l'atto introduttivo del presente giudizio, senza verificare
l'applicabilità in loro favore dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 cod. civ. L'ordinanza si muove pertanto sul terreno dell'applicabilità nel caso di specie di tale istituto partendo dal presupposto che i convenuti avevano vantato il possesso per oltre dieci anni, senza però svolgere affermazioni in ordine alla sussistenza di fatti in grado di incidere sulla continuità del possesso utile per
l'usucapione, demandando la verifica dei presupposti per
l'applicazione della relativa disciplina al giudice del rinvio.”.
Rileva il Collegio che, anche dovendo prescindere, stante il contenuto dell'ordinanza di rinvio, dal fatto che – contrariamente a quanto fatto intendere nel ricorso in Cassazione – e CP_1 [...]
non avevano sollevato l'eccezione di intervenuta CP_2
usucapione ex art. 1159 c.c. (l'eccezione era stata infatti proposta, con la memoria ex art. 180 c.p.c. del 20 aprile 2001, dai Convenuti
20 CP_2
, e , e Controparte_16 CP_6 CP_18 CP_19 Parte_4
disattesa dal Tribunale di Verona che li ha ritenuti soggetti non legittimati), la Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Corte
d'appello, si è limitata a censurare quello che ha ritenuto essere un errore giuridico della pronuncia (ossia, avere prospettato il possesso del bene da parte degli acquirenti per 12 anni, dal 1988, data del loro acquisto, al 2000, anno in cui era stato loro notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza accertare l'applicabilità in loro favore dell'usucapione decennale) demandando la verifica in ordine alla sussistenza fatti costitutivi dell'usucapione decennale – compresi dunque eventuali fatti utili ad incidere sulla continuità del possesso – al Giudice del rinvio.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, come già rilevato dal
Tribunale di Verona, il termine decennale di usucapione è stato interrotto dalla notifica da parte degli attori dell'atto di citazione nella causa n. 7091/90, in data 24 novembre 1990 (l'atto introduttivo del presente giudizio è stato infatti notificato a e CP_1 [...]
il 4 agosto 2000, quindi prima del decorso dei dieci anni utili CP_2
per usucapire). e avevano dato atto che la medesima CP_1 CP_2
domanda di accertamento del diritto di proprietà da parte degli sul bene oggetto di causa, era stata “in precedenza azionata Parte_1
dagli attuali attori con atto di citazione notificato ai Sig.ri in data 23/11/1990 (R.G. n.7091/90), poi Parte_5
21 conclusosi con l'abbandono della lite per non aver gli attori integrato il contraddittorio come richiesto dal G.I.”. (v. pag. 4 della comparsa di costituzione); anche nella memoria di replica del primo grado di giudizio, datata 25 febbraio 2005, e avevano dato CP_1 CP_2
atto (v. pag. 4) dell'effetto interruttivo istantaneo, ai fini della decorrenza del termine per usucapire, prodotto dalla notifica dell'atto di citazione da parte degli avvenuta in data 23 novembre Parte_1
1990, che ha originato il procedimento R.G. n. 7091/1990 del
Tribunale di Verona. L'avvenuta notifica di tale atto di citazione è dunque pacifica e comunque documentata.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla vocatio in ius ove l'atto stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace e il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 2 (v. Cass.
n. 21929/2021; v. anche Cass. n. 27989/2023 per cui “In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.”).
22 Fermo il richiamo alle norme in tema di interruzione e sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2934 c.c. e ss. anche in materia di usucapione, stante il rinvio espresso operato dall'art. 1165 c.c., (cfr.
Cass. n. 16861/2013), l'interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell'interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali (Cass. n. 15927/2016; Cass. n. 11698/2017).
Non vi è pertanto ragione per non riconoscere efficacia interruttiva alla notifica dell'atto di citazione del 23 novembre 1990, con il quale gli attori avevano chiesto l'accertamento del diritto di proprietà sui beni in questione, ancorché il giudizio instaurato (R.G. n. 7091/1990) sia poi stato dichiarato estinto per mancata integrazione del contraddittorio.
In definitiva, indipendentemente da ogni altra considerazione, alla data della notifica dell'atto introduttivo della presente lite (4 agosto
2000) non era pertanto maturato il decennio utile ad usucapire ex art. 1159 c.c.
Vanno quindi esaminate le questioni relative ai motivi dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte, e segnatamente, innanzitutto, il terzo
23 motivo, con cui e hanno lamentato CP_1 Controparte_2
“Violazione e/o erronea applicazione degli artt.1158 e 1159-bis c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c.”, per non avere la Corte
d'appello accertato l'intervenuta usucapione dei mappali oggetto di causa in favore di , e a fronte del Persona_5 Parte_4 CP_40
loro possesso esclusivo uti dominus ultraventennale o, in ogni caso, del decorso del più breve termine stabilito per l'usucapione di fondi rustici.
Ritiene il Collegio che la Corte d'appello, con la sentenza n.
2720/2016, abbia correttamente escluso la fondatezza dell'eccezione di usucapione ventennale in questione.
Trattandosi infatti, nel caso di specie, di beni indivisi, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri è tenuto a provare in giudizio di aver goduto del bene attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Non è, infatti, sufficiente provare che i diversi comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per l'intero periodo attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo
24 del possesso, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
8194/2001; Cass. n. 18651/2004), condivisa dalla giurisprudenza di merito, il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di parentela tra i soggetti interessati, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo.
Nel caso di specie le prove assunte non hanno consentito di acclarare in modo certo l'esercizio di un dominio sui beni per cui è lite tale da escludere il possesso degli altri comproprietari, non essendo a ciò sufficiente l'inerzia dei medesimi.
In particolare, nessuno dei testi assunti nel corso del giudizio di primo grado ha riferito di avere visto sui fondi in questione R_
e , mentre dalle testimonianze assunte non è
[...] CP_40
emerso in modo inequivoco il possesso esclusivo da parte di P_
. Né la prova in tal senso può desumersi dai verbali di prove
[...]
testimoniali assunte in altre cause o dalla documentazione versata in atti.
25 In definitiva, non è stato provato da parte dei predetti CP_1
un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come esclusivamente propria, protrattosi continuativamente e senza interruzioni per oltre venti anni, ex art. 1158 c.c.
In difetto di possesso continuato ed uti dominus per quindici anni, anche l'eccezione di usucapione ex art.1159-bis c.c. va disattesa.
Con il primo motivo del ricorso in Cassazione, e CP_1
hanno lamentato la nullità della sentenza e del Controparte_2
procedimento ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la
Corte d'appello ritenuto la domanda di garanzia per evizione formulata in appello assorbita dal fatto che la medesima era stata rigettata dal Tribunale e la relativa statuizione non era stata oggetto di gravame, laddove nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione d'appello si era invece chiesta espressamente la riforma della sentenza di primo grado sul punto e la condanna dei venditori a tenere garantiti gli acquirenti.
Effettivamente con l'atto di citazione d'appello e CP_1
avevano impugnato anche la statuizione con cui il Controparte_2
26 primo Giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale di garanzia nei loro confronti, ritenendola infondata.
Ritiene il Collegio che la domanda di evizione sia fondata, e che il motivo di appello sul punto debba trovare accoglimento, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di compravendita, la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi (cfr. Cass. n.
40290/2021; Cass. n. 20877/2011; Cass. n. 5561/2015; Cass. n.
20165/2005).
Pertanto, , Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , Controparte_19 CP_20 Persona_4 CP_13
, e vanno condannati a
[...] Controparte_14 CP_15
restituire a e il corrispettivo versato CP_1 Controparte_2
per l'acquisto delle quote la cui titolarità è stata invece accertata in capo alle altre parti in causa, nonché a tenerli indenni dalle spese di lite.
È infine necessario procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite in relazione a tutti i gradi di giudizio, in ragione della soccombenza
27 di e nei confronti di , CP_1 Controparte_2 Parte_1
e della soccombenza di , Parte_2 Pt_3 Controparte_16
, , CP_6 CP_18 CP_19 Parte_6 Controparte_13
e nei confronti di e Controparte_14 CP_15 CP_1
. Controparte_2
Quanto al parametro della liquidazione delle spese, deve farsi riferimento al D.M. n. 147/2022 (riferimento normativo da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore) nell'ambito dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa”, e, in ragione delle difese spiegate, sulla base di un compenso prossimo ai medi in favore degli e dei minimi in favore di Parte_1 CP_1
e . Controparte_2
Pertanto, in applicazione dei criteri sopra esposti, e CP_1
sono tenuti al pagamento, a titolo di spese, in favore Controparte_2
di , dei Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti importi:
- in relazione al primo grado (fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) euro 7.600,00 per compensi;
- in relazione al grado di appello (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 6.900,00 per compensi;
- in relazione al grado avanti la Corte di Cassazione euro 5.000,00 per compensi;
28 - in relazione al presente giudizio di rinvio (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 6.900,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
, , Controparte_16 CP_6 CP_18 CP_19 Parte_6
, e sono tenuti al Controparte_13 Controparte_14 CP_15
pagamento, a titolo di spese, in favore di e CP_1 [...]
dei seguenti importi: CP_2
- in relazione al primo grado (fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) euro 2.906,00 per compensi;
- in relazione al grado di appello (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 3.473,00 per compensi;
- in relazione al grado avanti la Corte di Cassazione euro 2.757,00 per compensi;
- in relazione al presente giudizio di rinvio (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 3.473,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
la Corte, provvedendo in sede di rinvio dalla sentenza della Suprema
Corte n. 11182/2021, ferma ogni altra statuizione della pronuncia di primo grado, così provvede:
29 a) rigetta le eccezioni di usucapione decennale ex art. 1159 c.c. e di usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. formulate dai convenuti;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da e , condanna , CP_1 Controparte_2 Controparte_16
, , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
, , , e
[...] Persona_4 Controparte_13 Controparte_14
a restituire ai predetti il corrispettivo della CP_15
compravendita di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio
(rep. N. 169999 in data 6 aprile - 11 maggio 1988) nella Per_2
misura indicata in motivazione e a tenerli indenni dalle spese di lite del presente giudizio;
c) condanna e a rifondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1
, , le spese di lite dei
[...] Parte_2 Parte_3
seguenti gradi di giudizio, così liquidate: in relazione al primo grado euro 7.600,00 per compensi;
in relazione al grado di appello euro 6.900,00 per compensi;
in relazione al grado avanti la Corte di Cassazione euro 5.000,00 per compensi;
in relazione al presente giudizio di rinvio euro 6.900,00 per compensi;
d) condanna , , Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , Controparte_19 CP_20 Persona_4 CP_13
, e a rifondere a
[...] Controparte_14 CP_15
e le spese di lite dei seguenti gradi CP_1 Controparte_2
di giudizio, così liquidate: in relazione al primo grado euro
30 2.906,00 per compensi;
in relazione al grado di appello euro
3.473,00 per compensi;
in relazione al grado avanti la Corte di
Cassazione euro 2.757,00 per compensi;
in relazione al presente giudizio di rinvio euro 3.473,00 per compensi.
Venezia, 8 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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