Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 3563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 20/05/2025 nella causa n. 3563/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dagli avv.ti LUCA Parte_1 P.IVA_1
CIRILLO e GIANNI PUDDU
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: ripetizione indebito
1. La ricorrente afferma di aver allontanato dal Parte_1 servizio il proprio dipendente in data 03/12/2018, Controparte_1 contestualmente alla consegna della lettera di contestazione disciplinare per fatti che avevano condotto al licenziamento per giusta causa intimato il 30/05/2019; riferisce di aver regolarmente corrisposto la retribuzione nel periodo di allontanamento dal servizio, e di essere creditrice del convenuto dell'importo di € 4.196,84 riportato nel cedolino di giugno 2019
(importo risultante dalla compensazione tra le competenze a credito del lavoratore e le trattenute a debito per recupero retribuzioni, recupero del
Welcome Bonus, recupero di trattenuta Irpef, recupero imposta sulla rivalutazione, e conguaglio ticket consegnati e non spettanti);
1
2. la ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria e la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 4.196,84 oltre accessori di legge;
3. il convenuto non si è costituito né si è presentato a rendere l'interrogatorio formale;
4. la società ricorrente pone a fondamento dell'azione la norma dell'art. art. 1 comma 41 L. 92/2012, secondo cui: “41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva;
e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”;
5. con il ricorso sono stati prodotti: la copia della lettera di contestazione disciplinare datata 16/11/2018 con apposta firma del ricorrente per ricevuta dell'originale in data 03/12/2018 (doc. 3), la lettera in pari data
(di redazione e di consegna) di temporaneo allontanamento dal servizio ex art. 44 comma 2 CCNL (doc. 4), la lettera di licenziamento per giusta causa datata 23/05/2019 (doc. 2), e la prova della relativa consegna al sig.
[...]
il 30/05/2019 (doc. 2 bis); CP_1
6. all'esito della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, deve ritenersi provato l'avvenuto pagamento da parte della ricorrente delle somme portate dai cedolini prodotti quali docc. 5-11;
7. l'art. 1 comma 41 cit., nel far retroagire gli effetti del licenziamento alla data di apertura del procedimento disciplinare, rende priva di causa l'erogazione della retribuzione avvenuta in un periodo in cui il lavoratore
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non ha reso la prestazione in quanto allontanato dal servizio, e ne legittima la ripetizione;
8. il recupero del Welcome Bonus erogato col cedolino di luglio 2018 (doc.
16) trova giustificazione nell'accordo sindacale 04/05/2018, il cui contenuto ricavabile dalle allegazioni portate in ricorso (stante il mancato funzionamento del link contenuto nella circolare prodotta quale doc. 17), prevede la trattenuta dalle competenze di fine rapporto dell'anticipo erogato, in caso di risoluzione del rapporto per dimissioni o licenziamento prima dell'erogazione del PRV 2018;
9. la retrodatazione della cessazione del rapporto alla data di inizio del procedimento disciplinare rende non dovuti, e quindi recuperabili, i buoni pasto erogati in relazione al periodo nel quale il ricorrente non ha reso la prestazione, la cui quantificazione può ritenersi determinata in ragione del prospetto prodotto quale doc. 12, confermato ai sensi dell'art. 232 c.p.c.;
10. ne consegue l'integrale accoglibilità del ricorso, con quanto consegue alla soccombenza in relazione alle spese di lite, liquidate come in dispositivo a carico della parte convenuta in prossimità dei parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la natura contumaciale della controversia;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€ 4.196,84, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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