Art. 14. 1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all' articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 1989 , competono altresi' il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.
3. La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle autorita' di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorita' per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57 .
Nota all'art. 14, comma 1:
Per il testo dell' art. 12 della legge n. 183/1989 , v. nota all'art. 8, comma 2.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.
3. La legge regionale puo' uniformare la disciplina delle autorita' di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorita' per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57 .
Nota all'art. 14, comma 1:
Per il testo dell' art. 12 della legge n. 183/1989 , v. nota all'art. 8, comma 2.