TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/09/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4792/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2017, trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies co. 3, all'udienza del 15.09.02025, sostituita dal deposito di note scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
T R A
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cassino (FR) Piazza Labriola n. 32, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Coppola, rappresentanti e difesi dall'Avv. Maffei Antonio, come da procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Frosinone (FR) Piazza Federico Fellini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Claudio Coccia, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentate pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cassino (FR), via San Pasquale snc, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Cavaliere, come da procura in atti;
CONVENUTA
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Trento, via de Brennero n.139, presso lo studio degli Avv.ti Mattia pagina 1 di 10 Bernardini e Andrea Girardi che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.09.2025.
In particolare, gli attori concludevano chiedendo: “1) dichiarare e riconoscere la responsabilità carico del , in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, e/o del CP_1
, in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_3 della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in via solidale tra loro, CP_2 nell'evento accaduto in data 02.06.2016; 2) conseguentemente condannare il , in CP_1
CP_ persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, con sede in al Corso Volsci, 111,
e/o del , in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, e la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_2 alla Via Armando Fabi snc, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni patiti dagli CP_2 attori in occasione ed in conseguenza dell'evento sopra lamentato del 02.06.2016 e pertanto, dei seguenti importi calcolati sulla scorta della CTU medico-legale espletata, ovvero: - a favore del sig.
euro 254,85 - a favore della sig.ra euro 5.583,45, di cui euro Parte_1 Parte_2
1.628,71 per IP del 2%, euro 914,00 per ITP al 75% di 24 giorni, euro 1.269,75 per ITP al 50% di 50 giorni, euro 1.270,77 per personalizzazione del danno biologico 33%, euro 500,00 per spese mediche riconosciute dal CTU, oltre alle spese di CTU, od a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, contenuta sempre entro i limiti della competenza del giudice adito;
3) con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. In sede di precisazione delle conclusioni aveva anche chiesto disporsi CTU tecnica al fine di determinare se l'evento lamentato nell'atto di CP_ citazione ricada nel territorio del Comune di o di . Controparte_3
Il chiedeva: “…rigettare ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto CP_1 ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
l' concludeva nei seguenti termini: “in via preliminare: - accertare e dichiarare la CP_2 nullità dell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare il difetto di accertamento che trattasi di cane pagina 2 di 10 randagio; nel merito: - in accoglimento della difesa aziendale formulata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per essere legittimato passivamente Parte_3 il , per omessa segnalazione preventiva all' della presenza in loco del CP_1 Parte_3 cane randagio de quo, quale situazione potenziale di pericolo dalla quale si è originato il sinistro stradale per cui è causa, evitabile con la predetta segnalazione e contestuale accalappiamento del cane, come avvenuto negli altri casi segnalati;
- rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
- in caso di accoglimento della domanda risarcitoria ridurre la somma in termini di maggior giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e per Controparte_3
l'effetto, respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite;
IN
SUBORDINE NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande tutte avanzate dagli attori perché sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA;
IN ULTERIORE VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, liquidare il risarcimento nella sola misura che risulterà di giustizia, tenuto conto del concorso colposo del Sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., Pt_1 compensando le spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e deducevano Parte_1 Parte_2 che: - in data 2.06.2016, alle ore 17,00 circa, mentre percorrevano a bordo del motoveicolo Ducati targato EG18684, di proprietà e condotto nell'occasione dal la S.R. 666 Pescasseroli-Sora, in Pt_1 prossimità di quest'ultima località, venivano aggrediti da due cani randagi, sprovvisti di collare e museruola, provenienti da un terreno incolto e non recintato, e che attraversavano la strada per poi raggiungere altro terreno;
- si verificava l'urto tra uno dei due cani e la parte destra della moto, all'altezza dei piedi destri dei due attori;
- poco più avanti il seppure era riuscito a tenere in Pt_1 piedi la moto, si era dovuto fermare, in quanto la moglie lamentava forti dolori al piede destro;
- la CP_ veniva quindi trasportata tramite ambulanza al Pronto Soccorso di ove le veniva Pt_2 diagnosticato “ sospetto distacco parcellare cuboide dx” e veniva dimessa con prognosi di gg 20; - a causa del persistere dei forti dolori, il giorno successivo la si recava presso il P.S. dell'ICOT di Pt_2
Latina, ove gli veniva diagnosticata “ distorsione caviglia dx in paziente con sospetto pregresso distacco parcellare cuboide” e dimessa con giorni 20 di prognosi e necessità di ulteriori accertamenti;
pagina 3 di 10 in data 8.06.2016 si sottoponeva ad esame TAC della caviglia dx il quale evidenziava “…frattura composta della porzione posteriore del cuboide, cui si associa millimetrico distacco osseo parcellare.
Altri due puntiformi distacchi ossei parcellari post-traumatici si apprezzano in prossimità della base del V metatarso. Si associa la presenza di osperoreum di circa 12 mm”; - in data 9.06.2016 si recava a visita ortopedica, a seguito della quale le veniva prescritta immobilizzazione in valva gessata per ulteriori 15 gg, quindi rimozione, ciclo di FKT e terapia farmacologica;
- al termine delle cure prescritte la sig.ra si sottoponeva in data 29.08.2016 a visita medico-legale, da cui risultavano Pt_2
ITT di giorni 20, ITP al 50% di giorni 30 e IP all'8%; - anche il Sig. riportava lesioni Parte_1 quantificate in ITT di giorni 5; vani risultavano i tentativi di composizione bonaria della controversia.
Tanto premesso, gli attori deducevano la responsabilità solidale del e dell' CP_1 [...]
in quanto destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo. CP_2
Si costituiva il che, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva, sull'assunto che il sinistro si sarebbe verificato nel territorio del Comune di e, nel merito, deduceva l'esclusiva responsabilità degli attori nella causazione Controparte_3 dell'incidente, per non essere stato in grado il conducente di evitare l'impatto, nonché l'eccessiva quantificazione del risarcimento richiesto. Chiedeva, quindi, il rigetto dalla domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Con comparsa si costituiva, altresì, l' eccependo preliminarmente la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione per violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva, in assenza di prova della natura randagia dei cani, e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda con riguardo all'an e al quantum debeautur.
Autorizzata parte attrice alla chiamata in causa del , quest'ultimo Controparte_3 si costituiva in giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione degli articoli 163 e Cont 164 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva, in considerazione della competenza dell' n materia di prevenzione e gestione del fenomeno di randagismo, oltre all'assenza di prova in ordine alla verificazione del sinistro nel proprio territorio di competenza. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea in quanto non provata nell'an e nel quantum debeatur, rassegnando le anzidette conclusioni.
Istruita la causa documentalmente, espletata la prova orale (interrogatorio formale degli attori e prova testimoniale) e disposta consulenza tecnico d'ufficio medico-legale, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 10 Assegnato nelle more il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 15.09.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., eccepita dall e dal . Controparte_2 Controparte_3
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Tanto considerato, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto gli attori Cont hanno indicato i fatti costitutivi della domanda (omesso assolvimento da parte del e dell CP_1 dei propri compiti di prevenzione e controllo del randagismo, e lesioni riportate a seguito dell'aggressione subita da parte di cani randagi), quantificando anche il danno subito. Del resto, gli
Enti convenuti hanno preso posizione su quanto dedotto dagli attori, spiegando compiutamente le proprie difese sulle domande proposte da controparte, anch'esse puntualmente articolate.
3. Va inoltre disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti convenute.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, infatti, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla pagina 5 di 10 domanda giudiziale, mentre è questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità, o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto, sussistano o meno.
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea, con conseguente condanna dei convenuti. Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
4. Passando al merito delle richieste attoree, occorre preliminarmente far riferimento alla legge quadro 14.08.1991, n. 281, costituente la fonte di regolamentazione primaria in materia, recante “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, che agli artt. 2 comma 2, 3, comma 2, e 4 commi 1 e 2, individua la competenza dei Comuni nella costruzione, sistemazione, gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani e all'art. 2 commi 1, 3, 6, 8 e 10 delinea dettagliatamente gli incombenti gravanti sui servizi sanitari della ASL (USL dopo l'entrata in Pt_4 vigore del d.lgs. 502 del 1992).
Tanto premesso, deve osservarsi come in punto di legittimazione passiva (secondo la predetta accezione) nell'azione di risarcimento del danno provocato da cani randagi si ravvisano due orientamenti in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, sostenuto più di recente dalla Suprema Corte, è necessario verificare le concrete prescrizioni della disciplina regionale in ordine ai compiti di prevenzione attribuiti al Comune e all' posto che l'Ente titolare di siffatti doveri è poi anche quello ritenuto Pt_4 responsabile per l'omissione dei medesimi. In particolare, è stato affermato che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (così Cass. sez. III, 20.06.2017,
n.15167 Sez. 3; Sentenza n. 12495 del 18/5/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17528 del 23/08/2011 e Sez.
3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010). Ciò sul presupposto per cui l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia. Pertanto, poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani pagina 6 di 10 randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso (così Cass. n. 15167/17 sopra citata).
Diversamente, secondo altro orientamento di legittimità, andrebbe sempre affermata la responsabilità solidale dei predetti Enti, sul presupposto che sebbene l'ente sanitario sia il soggetto, il più delle volte, immediatamente coinvolto nel contenimento del fenomeno, il è, ciò non di CP_1 meno, gravato da rilevanti obblighi di controllo e di vigilanza del territorio, che non possono ritenersi Cont venuti meno in conseguenza del conseguimento della maggiore autonomia giuridica da parte delle
(Cass. 23 agosto 2011, n. 17528 secondo cui la PA, in base al principio del 'neminem laedere', è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Pertanto, in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l'ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c.: Cass. 28 aprile 2010, n. 10190).
Tanto precisato in linea generale circa la responsabilità solidale di detti Enti, venendo al caso di specie, la Regione Lazio, come noto, ha regolato la materia con la Legge Regionale n. 34/1997.
Secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte per la Regione Lazio, il compito di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture è attribuito tanto ai Comuni quanto all' Sul punto, la Suprema Corte ha infatti osservato che la norma posta dall'art. 2 L.R. 21 Pt_4 ottobre 1997, n. 34, art. 2, comma 1 lett. b e succ. mod., che attribuisce ai Comuni il compito di provvedere al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo Parte sanitario dei servizi veterinari delle aziende in collegamento con le altre competenze riservate agli enti territoriali, tra cui quella di costruzione di nuovi canili e risanamento di quelli esistenti, “va interpretata nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali” (cfr. Cassazione civile sez. III, 20.06.2017, n.15167; da ultimo la Cassazione, con la sentenza n. 1760/2018 ha esattamente rilevato come l'attività di "ricovero" presuppone l'attività di recupero e cattura).
Inoltre, la pronuncia sopra citata ha evidenziato che l'impianto normativo regionale non può essere inteso, nel suo complesso, come se all' siano attribuiti soltanto generici compiti di Pt_4 controllo sanitario della popolazione canina. Ciò in quanto, se da una parte l'art. 3 ("Competenze dei Parte servizi veterinari delle aziende ) al primo comma, nelle lettere da a) ad i), elenca effettivamente i compiti di gestione sanitaria e controllo dei canili pubblici, di tenuta dell'anagrafe canina, di vaccinazione, sterilizzazione e cura degli animali custoditi;
dall'altra parte, il terzo comma prevede espressamente che, oltre ai detti compiti, spetti ai servizi veterinari delle , tra l'altro "(...) a) Parte_3
pagina 7 di 10 il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lett. f) ed h) (...)" (cfr. Cassazione n.15167/17 cit.).
Pertanto, anche a voler condividere il primo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato
(secondo cui la responsabilità degli enti deve valutarsi di volta in volta in base alla specifica legge regionale) si ritiene che, nel caso di specie, alla stregua degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 – alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Cassazione – la responsabilità per i danni provocati da cani randagi debba attribuirsi in via solidale ad entrambi i soggetti.
5. Poste le anzidette premesse, nel caso di specie, seppure è provato (in particolare, attraverso le deposizioni testimoniali) il fatto che in data 2.06.2016 gli attori, nel percorrere a bordo del motoveicolo
Ducati, di proprietà e condotto nell'occasione dal la S.R. Pescasseroli-Sora, erano stati Pt_1 aggrediti da due cani, sprovvisti di collare e museruola, è controverso se gli animali in questione fossero effettivamente randagi.
Sul punto, il teste sig. presente al momento dei fatti e ascoltato all'udienza del Testimone_1
21.05.2021 (presso il Tribunale di Bari, stante la delega della prova), ha riferito che il giorno del sinistro si trovava a bordo della propria motocicletta in compagnia degli attori, che lo seguivano a bordo della moto Ducati, e di aver visto due cani di media taglia, entrambi sprovvisti di collare e museruola, provenienti da un terreno incolto e non recintato presente alla sua destra, e che si erano avventati contro di loro. Dichiarava, inoltre, “…dopo averne scansato 1, mi giravo per allertare gli altri compagni di viaggio e vedevo che proprio il cane da me scansato, si avventava contro la moto condotta dal sig.
, impattando contro il lato destro della stessa, all'altezza dei piedi destri dei coniugi Pt_1
”. Precisava, inoltre, il fatto che “…i cani non erano accompagnati da persone e Controparte_4 facevano perdere le loro tracce nella vegetazione” (cfr. verbale d'udienza del 21.05.2021, dinanzi al
Tribunale di Bari).
Orbene, il fatto che i cani siano stati visti solo per un breve lasso di tempo dal testimone e che gli stessi non siano stati successivamente identificati, ha impedito di accertare che si trattasse effettivamente di randagi e non, per esempio, di cani appartenenti ad un terzo soggetto e sfuggiti dalla custodia del proprietario. Non può infatti ritenersi a tal fine sufficiente il solo fatto che i cani in questione fossero privi di museruola o collare.
5. Ad ogni modo, la domanda va rigettata anche in quanto non è stata dimostrata l'esistenza di una condotta colposa in capo agli Enti convenuti, in nesso eziologico con i fatti di causa, indispensabile ai fini della configurabilità dell'illecito e dell'imputazione ad essi delle conseguenze dannose del fatto, pagina 8 di 10 CP_ non essendo, peraltro, neppure chiaro se il sinistro sia avvenuto nel territorio del Comune di o di
. Controparte_3
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ivi pienamente condivisa, la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica è retta dall'art. 2043 c.c., stante l'incompatibilità del regime tracciato dall'art. 2052, c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione, sicché il danneggiato ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresa la colpa (ex multis, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1638 del 14/02/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10008 del 24/06/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7080 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24547 del 20/11/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 24/04/2014; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020, secondo cui in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile dalla P.A., non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia, ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art. 2043
c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato provare la condotta colposa casualmente efficiente dell'ente pubblico).
Con riferimento a detto ultimo aspetto, la Suprema Corte ha ad esempio stabilito che “ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi”. Ed ancora, quanto all'onere della prova, ha rilevato: “Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva.
Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico pagina 9 di 10 animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e che ciononostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva” (così,
Cass. 11591/18).
Alla luce delle anzidette considerazioni la domanda attorea va rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000)
e dell'attività processuale effettivamente svolta (dovendo pertanto considerarsi tutte le fasi).
In assenza di istanza di liquidazione da parte del c.t.u., le spese già riconosciute al predetto a titolo di acconto, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico degli attori.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta dagli attori;
2. condanna e al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Parte_2
dell' e del CP_1 Controparte_5 Controparte_3
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5.077,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
[...]
3. pone le spese di c.t.u., riconosciute a titolo di acconto, definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Cassino, il 26 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2017, trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies co. 3, all'udienza del 15.09.02025, sostituita dal deposito di note scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
T R A
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cassino (FR) Piazza Labriola n. 32, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Coppola, rappresentanti e difesi dall'Avv. Maffei Antonio, come da procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Frosinone (FR) Piazza Federico Fellini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Claudio Coccia, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentate pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cassino (FR), via San Pasquale snc, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Cavaliere, come da procura in atti;
CONVENUTA
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Trento, via de Brennero n.139, presso lo studio degli Avv.ti Mattia pagina 1 di 10 Bernardini e Andrea Girardi che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.09.2025.
In particolare, gli attori concludevano chiedendo: “1) dichiarare e riconoscere la responsabilità carico del , in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, e/o del CP_1
, in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_3 della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in via solidale tra loro, CP_2 nell'evento accaduto in data 02.06.2016; 2) conseguentemente condannare il , in CP_1
CP_ persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, con sede in al Corso Volsci, 111,
e/o del , in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, e la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_2 alla Via Armando Fabi snc, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni patiti dagli CP_2 attori in occasione ed in conseguenza dell'evento sopra lamentato del 02.06.2016 e pertanto, dei seguenti importi calcolati sulla scorta della CTU medico-legale espletata, ovvero: - a favore del sig.
euro 254,85 - a favore della sig.ra euro 5.583,45, di cui euro Parte_1 Parte_2
1.628,71 per IP del 2%, euro 914,00 per ITP al 75% di 24 giorni, euro 1.269,75 per ITP al 50% di 50 giorni, euro 1.270,77 per personalizzazione del danno biologico 33%, euro 500,00 per spese mediche riconosciute dal CTU, oltre alle spese di CTU, od a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, contenuta sempre entro i limiti della competenza del giudice adito;
3) con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. In sede di precisazione delle conclusioni aveva anche chiesto disporsi CTU tecnica al fine di determinare se l'evento lamentato nell'atto di CP_ citazione ricada nel territorio del Comune di o di . Controparte_3
Il chiedeva: “…rigettare ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto CP_1 ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
l' concludeva nei seguenti termini: “in via preliminare: - accertare e dichiarare la CP_2 nullità dell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare il difetto di accertamento che trattasi di cane pagina 2 di 10 randagio; nel merito: - in accoglimento della difesa aziendale formulata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per essere legittimato passivamente Parte_3 il , per omessa segnalazione preventiva all' della presenza in loco del CP_1 Parte_3 cane randagio de quo, quale situazione potenziale di pericolo dalla quale si è originato il sinistro stradale per cui è causa, evitabile con la predetta segnalazione e contestuale accalappiamento del cane, come avvenuto negli altri casi segnalati;
- rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
- in caso di accoglimento della domanda risarcitoria ridurre la somma in termini di maggior giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e per Controparte_3
l'effetto, respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite;
IN
SUBORDINE NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande tutte avanzate dagli attori perché sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA;
IN ULTERIORE VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, liquidare il risarcimento nella sola misura che risulterà di giustizia, tenuto conto del concorso colposo del Sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., Pt_1 compensando le spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e deducevano Parte_1 Parte_2 che: - in data 2.06.2016, alle ore 17,00 circa, mentre percorrevano a bordo del motoveicolo Ducati targato EG18684, di proprietà e condotto nell'occasione dal la S.R. 666 Pescasseroli-Sora, in Pt_1 prossimità di quest'ultima località, venivano aggrediti da due cani randagi, sprovvisti di collare e museruola, provenienti da un terreno incolto e non recintato, e che attraversavano la strada per poi raggiungere altro terreno;
- si verificava l'urto tra uno dei due cani e la parte destra della moto, all'altezza dei piedi destri dei due attori;
- poco più avanti il seppure era riuscito a tenere in Pt_1 piedi la moto, si era dovuto fermare, in quanto la moglie lamentava forti dolori al piede destro;
- la CP_ veniva quindi trasportata tramite ambulanza al Pronto Soccorso di ove le veniva Pt_2 diagnosticato “ sospetto distacco parcellare cuboide dx” e veniva dimessa con prognosi di gg 20; - a causa del persistere dei forti dolori, il giorno successivo la si recava presso il P.S. dell'ICOT di Pt_2
Latina, ove gli veniva diagnosticata “ distorsione caviglia dx in paziente con sospetto pregresso distacco parcellare cuboide” e dimessa con giorni 20 di prognosi e necessità di ulteriori accertamenti;
pagina 3 di 10 in data 8.06.2016 si sottoponeva ad esame TAC della caviglia dx il quale evidenziava “…frattura composta della porzione posteriore del cuboide, cui si associa millimetrico distacco osseo parcellare.
Altri due puntiformi distacchi ossei parcellari post-traumatici si apprezzano in prossimità della base del V metatarso. Si associa la presenza di osperoreum di circa 12 mm”; - in data 9.06.2016 si recava a visita ortopedica, a seguito della quale le veniva prescritta immobilizzazione in valva gessata per ulteriori 15 gg, quindi rimozione, ciclo di FKT e terapia farmacologica;
- al termine delle cure prescritte la sig.ra si sottoponeva in data 29.08.2016 a visita medico-legale, da cui risultavano Pt_2
ITT di giorni 20, ITP al 50% di giorni 30 e IP all'8%; - anche il Sig. riportava lesioni Parte_1 quantificate in ITT di giorni 5; vani risultavano i tentativi di composizione bonaria della controversia.
Tanto premesso, gli attori deducevano la responsabilità solidale del e dell' CP_1 [...]
in quanto destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo. CP_2
Si costituiva il che, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva, sull'assunto che il sinistro si sarebbe verificato nel territorio del Comune di e, nel merito, deduceva l'esclusiva responsabilità degli attori nella causazione Controparte_3 dell'incidente, per non essere stato in grado il conducente di evitare l'impatto, nonché l'eccessiva quantificazione del risarcimento richiesto. Chiedeva, quindi, il rigetto dalla domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Con comparsa si costituiva, altresì, l' eccependo preliminarmente la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione per violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva, in assenza di prova della natura randagia dei cani, e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda con riguardo all'an e al quantum debeautur.
Autorizzata parte attrice alla chiamata in causa del , quest'ultimo Controparte_3 si costituiva in giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione degli articoli 163 e Cont 164 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva, in considerazione della competenza dell' n materia di prevenzione e gestione del fenomeno di randagismo, oltre all'assenza di prova in ordine alla verificazione del sinistro nel proprio territorio di competenza. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea in quanto non provata nell'an e nel quantum debeatur, rassegnando le anzidette conclusioni.
Istruita la causa documentalmente, espletata la prova orale (interrogatorio formale degli attori e prova testimoniale) e disposta consulenza tecnico d'ufficio medico-legale, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 10 Assegnato nelle more il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 15.09.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., eccepita dall e dal . Controparte_2 Controparte_3
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Tanto considerato, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto gli attori Cont hanno indicato i fatti costitutivi della domanda (omesso assolvimento da parte del e dell CP_1 dei propri compiti di prevenzione e controllo del randagismo, e lesioni riportate a seguito dell'aggressione subita da parte di cani randagi), quantificando anche il danno subito. Del resto, gli
Enti convenuti hanno preso posizione su quanto dedotto dagli attori, spiegando compiutamente le proprie difese sulle domande proposte da controparte, anch'esse puntualmente articolate.
3. Va inoltre disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti convenute.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, infatti, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla pagina 5 di 10 domanda giudiziale, mentre è questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità, o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto, sussistano o meno.
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea, con conseguente condanna dei convenuti. Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
4. Passando al merito delle richieste attoree, occorre preliminarmente far riferimento alla legge quadro 14.08.1991, n. 281, costituente la fonte di regolamentazione primaria in materia, recante “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, che agli artt. 2 comma 2, 3, comma 2, e 4 commi 1 e 2, individua la competenza dei Comuni nella costruzione, sistemazione, gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani e all'art. 2 commi 1, 3, 6, 8 e 10 delinea dettagliatamente gli incombenti gravanti sui servizi sanitari della ASL (USL dopo l'entrata in Pt_4 vigore del d.lgs. 502 del 1992).
Tanto premesso, deve osservarsi come in punto di legittimazione passiva (secondo la predetta accezione) nell'azione di risarcimento del danno provocato da cani randagi si ravvisano due orientamenti in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, sostenuto più di recente dalla Suprema Corte, è necessario verificare le concrete prescrizioni della disciplina regionale in ordine ai compiti di prevenzione attribuiti al Comune e all' posto che l'Ente titolare di siffatti doveri è poi anche quello ritenuto Pt_4 responsabile per l'omissione dei medesimi. In particolare, è stato affermato che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (così Cass. sez. III, 20.06.2017,
n.15167 Sez. 3; Sentenza n. 12495 del 18/5/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17528 del 23/08/2011 e Sez.
3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010). Ciò sul presupposto per cui l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia. Pertanto, poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani pagina 6 di 10 randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso (così Cass. n. 15167/17 sopra citata).
Diversamente, secondo altro orientamento di legittimità, andrebbe sempre affermata la responsabilità solidale dei predetti Enti, sul presupposto che sebbene l'ente sanitario sia il soggetto, il più delle volte, immediatamente coinvolto nel contenimento del fenomeno, il è, ciò non di CP_1 meno, gravato da rilevanti obblighi di controllo e di vigilanza del territorio, che non possono ritenersi Cont venuti meno in conseguenza del conseguimento della maggiore autonomia giuridica da parte delle
(Cass. 23 agosto 2011, n. 17528 secondo cui la PA, in base al principio del 'neminem laedere', è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Pertanto, in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l'ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c.: Cass. 28 aprile 2010, n. 10190).
Tanto precisato in linea generale circa la responsabilità solidale di detti Enti, venendo al caso di specie, la Regione Lazio, come noto, ha regolato la materia con la Legge Regionale n. 34/1997.
Secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte per la Regione Lazio, il compito di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture è attribuito tanto ai Comuni quanto all' Sul punto, la Suprema Corte ha infatti osservato che la norma posta dall'art. 2 L.R. 21 Pt_4 ottobre 1997, n. 34, art. 2, comma 1 lett. b e succ. mod., che attribuisce ai Comuni il compito di provvedere al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo Parte sanitario dei servizi veterinari delle aziende in collegamento con le altre competenze riservate agli enti territoriali, tra cui quella di costruzione di nuovi canili e risanamento di quelli esistenti, “va interpretata nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali” (cfr. Cassazione civile sez. III, 20.06.2017, n.15167; da ultimo la Cassazione, con la sentenza n. 1760/2018 ha esattamente rilevato come l'attività di "ricovero" presuppone l'attività di recupero e cattura).
Inoltre, la pronuncia sopra citata ha evidenziato che l'impianto normativo regionale non può essere inteso, nel suo complesso, come se all' siano attribuiti soltanto generici compiti di Pt_4 controllo sanitario della popolazione canina. Ciò in quanto, se da una parte l'art. 3 ("Competenze dei Parte servizi veterinari delle aziende ) al primo comma, nelle lettere da a) ad i), elenca effettivamente i compiti di gestione sanitaria e controllo dei canili pubblici, di tenuta dell'anagrafe canina, di vaccinazione, sterilizzazione e cura degli animali custoditi;
dall'altra parte, il terzo comma prevede espressamente che, oltre ai detti compiti, spetti ai servizi veterinari delle , tra l'altro "(...) a) Parte_3
pagina 7 di 10 il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lett. f) ed h) (...)" (cfr. Cassazione n.15167/17 cit.).
Pertanto, anche a voler condividere il primo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato
(secondo cui la responsabilità degli enti deve valutarsi di volta in volta in base alla specifica legge regionale) si ritiene che, nel caso di specie, alla stregua degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 – alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Cassazione – la responsabilità per i danni provocati da cani randagi debba attribuirsi in via solidale ad entrambi i soggetti.
5. Poste le anzidette premesse, nel caso di specie, seppure è provato (in particolare, attraverso le deposizioni testimoniali) il fatto che in data 2.06.2016 gli attori, nel percorrere a bordo del motoveicolo
Ducati, di proprietà e condotto nell'occasione dal la S.R. Pescasseroli-Sora, erano stati Pt_1 aggrediti da due cani, sprovvisti di collare e museruola, è controverso se gli animali in questione fossero effettivamente randagi.
Sul punto, il teste sig. presente al momento dei fatti e ascoltato all'udienza del Testimone_1
21.05.2021 (presso il Tribunale di Bari, stante la delega della prova), ha riferito che il giorno del sinistro si trovava a bordo della propria motocicletta in compagnia degli attori, che lo seguivano a bordo della moto Ducati, e di aver visto due cani di media taglia, entrambi sprovvisti di collare e museruola, provenienti da un terreno incolto e non recintato presente alla sua destra, e che si erano avventati contro di loro. Dichiarava, inoltre, “…dopo averne scansato 1, mi giravo per allertare gli altri compagni di viaggio e vedevo che proprio il cane da me scansato, si avventava contro la moto condotta dal sig.
, impattando contro il lato destro della stessa, all'altezza dei piedi destri dei coniugi Pt_1
”. Precisava, inoltre, il fatto che “…i cani non erano accompagnati da persone e Controparte_4 facevano perdere le loro tracce nella vegetazione” (cfr. verbale d'udienza del 21.05.2021, dinanzi al
Tribunale di Bari).
Orbene, il fatto che i cani siano stati visti solo per un breve lasso di tempo dal testimone e che gli stessi non siano stati successivamente identificati, ha impedito di accertare che si trattasse effettivamente di randagi e non, per esempio, di cani appartenenti ad un terzo soggetto e sfuggiti dalla custodia del proprietario. Non può infatti ritenersi a tal fine sufficiente il solo fatto che i cani in questione fossero privi di museruola o collare.
5. Ad ogni modo, la domanda va rigettata anche in quanto non è stata dimostrata l'esistenza di una condotta colposa in capo agli Enti convenuti, in nesso eziologico con i fatti di causa, indispensabile ai fini della configurabilità dell'illecito e dell'imputazione ad essi delle conseguenze dannose del fatto, pagina 8 di 10 CP_ non essendo, peraltro, neppure chiaro se il sinistro sia avvenuto nel territorio del Comune di o di
. Controparte_3
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ivi pienamente condivisa, la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica è retta dall'art. 2043 c.c., stante l'incompatibilità del regime tracciato dall'art. 2052, c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione, sicché il danneggiato ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresa la colpa (ex multis, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1638 del 14/02/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10008 del 24/06/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7080 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24547 del 20/11/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 24/04/2014; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020, secondo cui in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile dalla P.A., non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia, ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art. 2043
c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato provare la condotta colposa casualmente efficiente dell'ente pubblico).
Con riferimento a detto ultimo aspetto, la Suprema Corte ha ad esempio stabilito che “ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi”. Ed ancora, quanto all'onere della prova, ha rilevato: “Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva.
Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico pagina 9 di 10 animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e che ciononostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva” (così,
Cass. 11591/18).
Alla luce delle anzidette considerazioni la domanda attorea va rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000)
e dell'attività processuale effettivamente svolta (dovendo pertanto considerarsi tutte le fasi).
In assenza di istanza di liquidazione da parte del c.t.u., le spese già riconosciute al predetto a titolo di acconto, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico degli attori.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta dagli attori;
2. condanna e al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Parte_2
dell' e del CP_1 Controparte_5 Controparte_3
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5.077,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
[...]
3. pone le spese di c.t.u., riconosciute a titolo di acconto, definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Cassino, il 26 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 10 di 10