Versione
2 aprile 1981
2 aprile 1981
Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11 , concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 , sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione".
All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario".
E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11 , concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 , sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione".
All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 24/02/1982 n. 333802 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 24 febbraio 1982 · 0.4402295
Il Commissario Straordinario del Governo per la Campania e Basilicata ha chiesto di conoscere quale sia la base imponibile, ai fini dell\'applicazione dell\'I.V.A., delle forniture di energia elettrica effettuate nei confronti degli assegnatari di alloggi provvisori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. Ha inoltre chiesto di conoscere quale sia la data di decorrenza dell\'entrata in vigore della legge 14 maggio 1980, n. 219, e se le forniture di energia elettrica effettuate nei confronti del Commissario Straordinario siano fuori del campo di applicazione dell\'imposta sul valore aggiunto. In merito al primo quesito si fa rilevare …
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