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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 172/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 27/05/2025, alle ore 09:57, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. ARNERI IRENE;
Parte_1
Per , presente con l'avv. MAIOCCHI EMILIO. Controparte_1 Le raggiunto un accordo conciliativo. Il Giudice prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MASCHERPA Parte_1 C.F._1 vv. A ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Controparte_1 C.F._3 EMILIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2025, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: • In via principale, nel merito, - accertare e dichiarare che il sig. ha svolto durante Parte_1 tutto il corso del rapporto lavorativo il maggior orario di lavoro e per l'effetto, condannare la società CP_1
, (C.F. e P.I. , in persona della titolare , con
[...] C.F._3 P.IVA_1 Controparte_1 sede legale in 26900 - Lodi (LO), viale Piave snc, a retribuire tutte le ore in esubero svolte rispetto alle 40 ore settimanali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento del lavoratore al terzo livello del
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo, - per l'effetto condannare la società
, (C.F. e P.I. ), in persona della titolare Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
, con sede legale in 26900 - Lodi (LO), viale Piave snc, al pagamento della soma di € 49.323,52 a titolo Controparte_1 di differenze retributive e straordinari non pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa maggiore o minor somma risultante a seguito dell'istruttoria. • In via subordinata, nel merito, - accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1 svolto durante tutto il corso del rapporto lavorativo il maggior orario di lavoro e per l'effetto, condannare la società
, (C.F. e P.I. ), in persona della titolare Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
, con sede legale in 26900 - Lodi (LO), viale Piave snc, a retribuire tutte le ore in esubero svolte rispetto Controparte_1
Pag. 1 di 5 alle 40 ore settimanali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento del lavoratore al quarto livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo, - per l'effetto condannare la società , (C.F. e P.I. , in persona Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 della titolare , con sede legale in 26900 - Lodi (LO), viale Piave snc, al pagamento della somma di € Controparte_1
42.337,67 a titolo di differenze retributive e straordinari non pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria
o nella diversa maggiore o minor somma risultante a seguito dell'istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro subordinato irregolare per l'impresa individuale resistente e della assunzione formalizzata con decorrenza dal 23.10.2019;
- dell'inquadramento formale posseduto (5° livello, mansioni di cuoco pizzaiolo, C.C.N.L. “Pubblici
Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo);
- dell'orario di lavoro;
- del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 20.12.2023, per soppressione della posizione di cuoco-pizzaiolo;
- delle attività svolte, inquadrabili nel livello 3° del C.C.N.L. di riferimento;
- delle pretese inerenti le differenze retributive da lavoro straordinario e da superiore inquadramento.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituita in giudizio , eccependo l'omessa produzione del Controparte_1
C.C.N.L. evocato da controparte, contestando i fatti costitutivi delle domande, contestando i conteggi prodotti, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e senza necessità di istruttoria orale, ritenuta irrilevante.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
I principi pretori applicabili al caso in esame sono i seguenti: a) “nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di “schede riassuntive” dei contratti collettivi ritenuti applicabili” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
07/03/2024, n. 6135);
b) “alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare
Pag. 2 di 5 l'”an” e il “quantum” della pretesa fatta valere;
soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 07/07/2008, n. 18584); “l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/07/2023, n. 19117; cfr.
Cass. civ. Sez. L, Ordinanza n. 31695 del 2023; conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 01/02/2019, n.
3143);
c) “la conoscibilità “ex officio” di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio “iura novit curia”(Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 05/03/2019, n. 6394).
Ciò detto, occorre applicare tali principi al caso di specie.
Non è in contestazione l'applicabilità del C.C.N.L. denominato “Pubblici Esercizi, ristorazione e turismo” evocato dal contratto di assunzione, ma la parte aveva l'onere di produrlo in giudizio e di indicare i relativi articoli di cui intendeva fare applicazione, concernenti le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nonché l'inquadramento formale e pretesamente corretto al fine di consentire la verifica se quanto addotto nel corpo del ricorso fosse o no corrispondente con il livello di inquadramento formale e con quello preteso, ovvero che le maggiorazioni pretese per lo straordinario fossero quelle effettivamente previste dal
C.C.N.L. di riferimento.
Parte ricorrente avrebbe dovuto produrre il Contratto Collettivo del settore privato al fine di assolvere al proprio onere della prova dei fatti costitutivi del diritto ed al fine, seppur in via ulteriore, di consentire a controparte ed al Giudice la verifica sulla correttezza dei conteggi prodotti.
Parte ricorrente omette di produrre schede riassuntive del C.C.N.L. di riferimento né vi è certezza che quanto evocato in ordine alle presunte declaratorie dei livelli di inquadramento sia conforme a quanto effettivamente previsto dal C.C.N.L. ritenuto applicabile.
Non sussiste un principio di prova scritta che consenta l'esercizio di poteri istruttori officiosi.
La resistente contesta le deduzioni assertive contenute nel ricorso introduttivo (pag. 4 della memoria) e
Pag. 3 di 5 dunque contesta che esista quel contenuto del C.C.N.L. riportato nel corpo del ricorso, con motivazione del tutto condivisibile, laddove le domande del ricorrente presuppongono proprio la produzione del
C.C.N.L. di riferimento. La contestazione involge lo stesso contenuto del C.C.N.L. preteso.
La produzione del C.C.N.L. di riferimento applicato al rapporto e l'indicazione delle relative disposizioni sono fatti costitutivi dei diritti vantati dal ricorrente della cui prova è onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c., che se non consentono la declaratoria in rito di nullità del ricorso introduttivo del giudizio (giacché è ben delineato il thema decidendum), quantomeno ne impongono il rigetto nel merito per infondatezza.
Il ricorso merita pertanto di essere rigettato per tale motivo, con assorbimento di ogni altra questione e senza necessità di istruttoria orale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.)(scaglione da
€ 52.001,00 a € 260.000,00); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la contenuta difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.300,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 4 di 5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 27/05/2025, alle ore 09:57, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. ARNERI IRENE;
Parte_1
Per , presente con l'avv. MAIOCCHI EMILIO. Controparte_1 Le raggiunto un accordo conciliativo. Il Giudice prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MASCHERPA Parte_1 C.F._1 vv. A ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Controparte_1 C.F._3 EMILIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2025, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: • In via principale, nel merito, - accertare e dichiarare che il sig. ha svolto durante Parte_1 tutto il corso del rapporto lavorativo il maggior orario di lavoro e per l'effetto, condannare la società CP_1
, (C.F. e P.I. , in persona della titolare , con
[...] C.F._3 P.IVA_1 Controparte_1 sede legale in 26900 - Lodi (LO), viale Piave snc, a retribuire tutte le ore in esubero svolte rispetto alle 40 ore settimanali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento del lavoratore al terzo livello del
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo, - per l'effetto condannare la società
, (C.F. e P.I. ), in persona della titolare Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
, con sede legale in 26900 - Lodi (LO), viale Piave snc, al pagamento della soma di € 49.323,52 a titolo Controparte_1 di differenze retributive e straordinari non pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa maggiore o minor somma risultante a seguito dell'istruttoria. • In via subordinata, nel merito, - accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1 svolto durante tutto il corso del rapporto lavorativo il maggior orario di lavoro e per l'effetto, condannare la società
, (C.F. e P.I. ), in persona della titolare Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
, con sede legale in 26900 - Lodi (LO), viale Piave snc, a retribuire tutte le ore in esubero svolte rispetto Controparte_1
Pag. 1 di 5 alle 40 ore settimanali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento del lavoratore al quarto livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo, - per l'effetto condannare la società , (C.F. e P.I. , in persona Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 della titolare , con sede legale in 26900 - Lodi (LO), viale Piave snc, al pagamento della somma di € Controparte_1
42.337,67 a titolo di differenze retributive e straordinari non pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria
o nella diversa maggiore o minor somma risultante a seguito dell'istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro subordinato irregolare per l'impresa individuale resistente e della assunzione formalizzata con decorrenza dal 23.10.2019;
- dell'inquadramento formale posseduto (5° livello, mansioni di cuoco pizzaiolo, C.C.N.L. “Pubblici
Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo);
- dell'orario di lavoro;
- del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 20.12.2023, per soppressione della posizione di cuoco-pizzaiolo;
- delle attività svolte, inquadrabili nel livello 3° del C.C.N.L. di riferimento;
- delle pretese inerenti le differenze retributive da lavoro straordinario e da superiore inquadramento.
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituita in giudizio , eccependo l'omessa produzione del Controparte_1
C.C.N.L. evocato da controparte, contestando i fatti costitutivi delle domande, contestando i conteggi prodotti, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e senza necessità di istruttoria orale, ritenuta irrilevante.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
I principi pretori applicabili al caso in esame sono i seguenti: a) “nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di “schede riassuntive” dei contratti collettivi ritenuti applicabili” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
07/03/2024, n. 6135);
b) “alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare
Pag. 2 di 5 l'”an” e il “quantum” della pretesa fatta valere;
soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 07/07/2008, n. 18584); “l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/07/2023, n. 19117; cfr.
Cass. civ. Sez. L, Ordinanza n. 31695 del 2023; conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 01/02/2019, n.
3143);
c) “la conoscibilità “ex officio” di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio “iura novit curia”(Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 05/03/2019, n. 6394).
Ciò detto, occorre applicare tali principi al caso di specie.
Non è in contestazione l'applicabilità del C.C.N.L. denominato “Pubblici Esercizi, ristorazione e turismo” evocato dal contratto di assunzione, ma la parte aveva l'onere di produrlo in giudizio e di indicare i relativi articoli di cui intendeva fare applicazione, concernenti le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nonché l'inquadramento formale e pretesamente corretto al fine di consentire la verifica se quanto addotto nel corpo del ricorso fosse o no corrispondente con il livello di inquadramento formale e con quello preteso, ovvero che le maggiorazioni pretese per lo straordinario fossero quelle effettivamente previste dal
C.C.N.L. di riferimento.
Parte ricorrente avrebbe dovuto produrre il Contratto Collettivo del settore privato al fine di assolvere al proprio onere della prova dei fatti costitutivi del diritto ed al fine, seppur in via ulteriore, di consentire a controparte ed al Giudice la verifica sulla correttezza dei conteggi prodotti.
Parte ricorrente omette di produrre schede riassuntive del C.C.N.L. di riferimento né vi è certezza che quanto evocato in ordine alle presunte declaratorie dei livelli di inquadramento sia conforme a quanto effettivamente previsto dal C.C.N.L. ritenuto applicabile.
Non sussiste un principio di prova scritta che consenta l'esercizio di poteri istruttori officiosi.
La resistente contesta le deduzioni assertive contenute nel ricorso introduttivo (pag. 4 della memoria) e
Pag. 3 di 5 dunque contesta che esista quel contenuto del C.C.N.L. riportato nel corpo del ricorso, con motivazione del tutto condivisibile, laddove le domande del ricorrente presuppongono proprio la produzione del
C.C.N.L. di riferimento. La contestazione involge lo stesso contenuto del C.C.N.L. preteso.
La produzione del C.C.N.L. di riferimento applicato al rapporto e l'indicazione delle relative disposizioni sono fatti costitutivi dei diritti vantati dal ricorrente della cui prova è onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c., che se non consentono la declaratoria in rito di nullità del ricorso introduttivo del giudizio (giacché è ben delineato il thema decidendum), quantomeno ne impongono il rigetto nel merito per infondatezza.
Il ricorso merita pertanto di essere rigettato per tale motivo, con assorbimento di ogni altra questione e senza necessità di istruttoria orale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.)(scaglione da
€ 52.001,00 a € 260.000,00); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la contenuta difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.300,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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