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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7020/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 7020/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA BIELLA 8 TORINO presso Parte_1 lo studio dell'avv. SPERONELLO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito: in parziale modifica della sentenza n. 5584/2021 emessa dal Tribunale di Torino, relativa al fascicolo informatico RG 21189/19, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio: - accertare e dichiarare che i figli e sono economicamente autonomi;
Per_1 CP_2
- conseguentemente, disporre la revoca del contributo di mantenimento in favore dei figli e CP_2
, sia ordinario che straordinario, in considerazione della raggiunta autosufficienza Per_1 economica;
per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio. In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare ulteriori mezzi di prova nei prefiggendi termini di legge, nel caso di contestazione della controparte, si chiede sin da ora di: A) Ordinare alla signora e/o all'Agenzia delle Entrate, a norma Controparte_1 dell'art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio le dichiarazioni dei redditi e/o eventuali cud e/o eventuali contratti di lavoro dei figli e relativi al periodo 2022-2025; ciò in Per_1 Controparte_3 considerazione anche dell'accordo di divorzio che prevedeva che “la signora si impegna a CP_1 comunicare per iscritto al signor con riferimento ad entrambi i figli, la raggiunta Parte_1 indipendenza economica e l'eventuale cambio di residenza rispetto a quello della casa materna” B) essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dal rituale 'vero che', con i testi indicati ed indicandi: 1) il signor ha iniziato Controparte_3
l'attività lavorativa nell'anno 2022, dapprima presso l'Agenzia Immobiliare 'Immobilis' e da settembre 2024 presso l'Associazione 'Buffoni di Corte' nell'ambito del quale svolge l'attività di educatore per persone con disabilità psicofisiche;
2) il signor percepisce uno Controparte_3 stipendio pari ad € 850,00 mensili;
3) il signor nel corso degli anni 2023-2024 e Controparte_3
2025 ha svolto attività lavorativa saltuaria ulteriore rispetto a quella indicata nei capi di prova 1 e
2; 4) la signora lavora dall'anno 2024, come impiegata presso 'My Agent Testimone_1
Unicredit' con contratto a tempo determinato di 30 ore settimanali, percependo circa € 1.350,00 mensili;
5) nell'ambito del lavoro di cui al capo precedente, si sono susseguiti già tre rinnovi contrattuali;
6) il datore di lavoro della signora ha espresso la volontà di Testimone_1 assumerla a tempo indeterminato;
7) la signora risulta residente insieme ai figli in Torino CP_1
Via Chambery 36, ma di fatto abita in Torino, Via Stelvio, 65 congiuntamente alla figlia Per_1 ed alla madre;
8) Il figlio risiede da solo in Torino, Via Chambery 36. 9) il ricorrente veniva CP_2 avvertito direttamente dai figli delle condizioni di lavoro, del relativo stipendio percepito e del luogo effettivo di dimora degli stessi. Si indicano quali testi sigg.ri e Si Per_1 Controparte_3 dichiara ai fini fiscali che il contributo unificato dovuto per il presente procedimento è pari ad euro
98,00
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5584/2021 pubbl. 27- 28/12/2021 il Tribunale di TORINO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 02/04/2025 a chiesto al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione relativamente al contributo al mantenimento versato per i figli maggiorenni e divenuti indipendenti economicamente. All'udienza del 2/7/2025 compariva personalmente la parte ricorrente con il difensore, mentre non si costituiva e veniva dichiarata contumace. All'esito dell'ascolto, il Controparte_1 difensore insisteva nelle istanze di cui al ricorso e il giudice relatore, stante la non necessità di emanare provvedimenti provvisori e di assumere mezzi di prova, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
Premesso che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, si ritiene che la domanda del sig. eriti accoglimento. CP_3
La consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato il ccdd principio di autoresponsabilità dei figli: “ Non senza qualche iniziale discordanza, questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Orbene dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni circostanziate, non contestate, di parte ricorrente emerge che i figli, già all'epoca del divorzio maggiorenni, sono divenuti economicamente indipendenti, inserendosi così nel circuito del lavoro.
La figlia , di anni 22, vive con la madre e svolge attività lavorativa, quanto meno a Per_1 partire dal 2024, presso l'azienda “Più Valore s.r.l” con contratto lavorativo a tempo parziale e determinato che, ad oggi, è stato prorogato per la terza volta.
Il figlio di anni 24, sta svolgendo attività di servizio civile universale percependo un CP_3 rimborso spese (cfr. doc. 12) e ha già comunque svolto diverse attività lavorative.
Il ragazzo per altro risiede anagraficamente con la madre, ma dalle dichiarazioni circostanziate di parte ricorrente, rilasciate in udienza, vive da solo già da anni, talché in ogni caso la madre (rimasta contumace) non ha ulteriormente diritto al contributo, impregiudicate eventuali autonome pretese del figlio. Si dà comunque atto che lo stesso padre si è reso disponibile “nei confronti di entrambi i figli in merito all'eventualità di un sostegno economico futuro laddove ce ne fosse la necessità” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3, punto 15).
Nel contesto, non può che accogliersi la domanda di parte ricorrente e revocare l'assegno dovuto a favore dei figli.
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. 29 c.p.c.,
A modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 5584/2021 emessa dal Tribunale di
Torino dispone la revoca del contributo a carico del ricorrente al mantenimento in favore dei figli e CP_2 Per_1
CONFERMA il resto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/07/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 7020/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA BIELLA 8 TORINO presso Parte_1 lo studio dell'avv. SPERONELLO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito: in parziale modifica della sentenza n. 5584/2021 emessa dal Tribunale di Torino, relativa al fascicolo informatico RG 21189/19, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio: - accertare e dichiarare che i figli e sono economicamente autonomi;
Per_1 CP_2
- conseguentemente, disporre la revoca del contributo di mantenimento in favore dei figli e CP_2
, sia ordinario che straordinario, in considerazione della raggiunta autosufficienza Per_1 economica;
per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio. In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare ulteriori mezzi di prova nei prefiggendi termini di legge, nel caso di contestazione della controparte, si chiede sin da ora di: A) Ordinare alla signora e/o all'Agenzia delle Entrate, a norma Controparte_1 dell'art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio le dichiarazioni dei redditi e/o eventuali cud e/o eventuali contratti di lavoro dei figli e relativi al periodo 2022-2025; ciò in Per_1 Controparte_3 considerazione anche dell'accordo di divorzio che prevedeva che “la signora si impegna a CP_1 comunicare per iscritto al signor con riferimento ad entrambi i figli, la raggiunta Parte_1 indipendenza economica e l'eventuale cambio di residenza rispetto a quello della casa materna” B) essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dal rituale 'vero che', con i testi indicati ed indicandi: 1) il signor ha iniziato Controparte_3
l'attività lavorativa nell'anno 2022, dapprima presso l'Agenzia Immobiliare 'Immobilis' e da settembre 2024 presso l'Associazione 'Buffoni di Corte' nell'ambito del quale svolge l'attività di educatore per persone con disabilità psicofisiche;
2) il signor percepisce uno Controparte_3 stipendio pari ad € 850,00 mensili;
3) il signor nel corso degli anni 2023-2024 e Controparte_3
2025 ha svolto attività lavorativa saltuaria ulteriore rispetto a quella indicata nei capi di prova 1 e
2; 4) la signora lavora dall'anno 2024, come impiegata presso 'My Agent Testimone_1
Unicredit' con contratto a tempo determinato di 30 ore settimanali, percependo circa € 1.350,00 mensili;
5) nell'ambito del lavoro di cui al capo precedente, si sono susseguiti già tre rinnovi contrattuali;
6) il datore di lavoro della signora ha espresso la volontà di Testimone_1 assumerla a tempo indeterminato;
7) la signora risulta residente insieme ai figli in Torino CP_1
Via Chambery 36, ma di fatto abita in Torino, Via Stelvio, 65 congiuntamente alla figlia Per_1 ed alla madre;
8) Il figlio risiede da solo in Torino, Via Chambery 36. 9) il ricorrente veniva CP_2 avvertito direttamente dai figli delle condizioni di lavoro, del relativo stipendio percepito e del luogo effettivo di dimora degli stessi. Si indicano quali testi sigg.ri e Si Per_1 Controparte_3 dichiara ai fini fiscali che il contributo unificato dovuto per il presente procedimento è pari ad euro
98,00
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5584/2021 pubbl. 27- 28/12/2021 il Tribunale di TORINO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 02/04/2025 a chiesto al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione relativamente al contributo al mantenimento versato per i figli maggiorenni e divenuti indipendenti economicamente. All'udienza del 2/7/2025 compariva personalmente la parte ricorrente con il difensore, mentre non si costituiva e veniva dichiarata contumace. All'esito dell'ascolto, il Controparte_1 difensore insisteva nelle istanze di cui al ricorso e il giudice relatore, stante la non necessità di emanare provvedimenti provvisori e di assumere mezzi di prova, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
Premesso che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, si ritiene che la domanda del sig. eriti accoglimento. CP_3
La consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato il ccdd principio di autoresponsabilità dei figli: “ Non senza qualche iniziale discordanza, questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Orbene dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni circostanziate, non contestate, di parte ricorrente emerge che i figli, già all'epoca del divorzio maggiorenni, sono divenuti economicamente indipendenti, inserendosi così nel circuito del lavoro.
La figlia , di anni 22, vive con la madre e svolge attività lavorativa, quanto meno a Per_1 partire dal 2024, presso l'azienda “Più Valore s.r.l” con contratto lavorativo a tempo parziale e determinato che, ad oggi, è stato prorogato per la terza volta.
Il figlio di anni 24, sta svolgendo attività di servizio civile universale percependo un CP_3 rimborso spese (cfr. doc. 12) e ha già comunque svolto diverse attività lavorative.
Il ragazzo per altro risiede anagraficamente con la madre, ma dalle dichiarazioni circostanziate di parte ricorrente, rilasciate in udienza, vive da solo già da anni, talché in ogni caso la madre (rimasta contumace) non ha ulteriormente diritto al contributo, impregiudicate eventuali autonome pretese del figlio. Si dà comunque atto che lo stesso padre si è reso disponibile “nei confronti di entrambi i figli in merito all'eventualità di un sostegno economico futuro laddove ce ne fosse la necessità” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3, punto 15).
Nel contesto, non può che accogliersi la domanda di parte ricorrente e revocare l'assegno dovuto a favore dei figli.
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. 29 c.p.c.,
A modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 5584/2021 emessa dal Tribunale di
Torino dispone la revoca del contributo a carico del ricorrente al mantenimento in favore dei figli e CP_2 Per_1
CONFERMA il resto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/07/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento