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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1069/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1069/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI MARZIO FLAVIA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI MARZIO FLAVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/03/2021 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 19/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
pagina 2 di 6 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 19/06/2025:
1) i coniugi vivranno separatamente, per cui la sig.ra resterà nella Parte_2 attuale casa coniugale sita in Spoltore (PE), dove vivrà unitamente ai figli minori e alla figlia a nome nata da una precedente relazione;
mentre il sig. Per_1 [...]
si trasferirà altrove, con l'obbligo della preventiva comunicazione del CP_1 luogo di residenza;
2) i figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso la madre, nell'attuale abitazione familiare in Spoltore (PE) alla via Tirino n. 8 peraltro di proprietà esclusiva della stessa;
3) i coniugi si impegnano a mantenere reciproco rispetto e collaborazione, al fine di garantire ai loro figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) i coniugi, di comune accordo, si impegnano secondo le sottoelencate modalità all'affidamento condiviso dei figli minori;
ossia affermano che - svolgendo un rapporto di lavoro turnario - stabiliscono che nella settimana in cui la signora lavorerà durate le ore notturne il signor potrà recarsi presso la Parte_2 CP_1 di lei abitazione fino all'indomani allorquando rincaserà la madre, così come nelle settimane in cui lavorerà nelle ore diurne, il signor provvederà sempre CP_1 presso l'abitazione della signora, ad occuparsi dei bambini ed a tutto ciò che a loro necessita sino al rientro della signora in modo da garantire continuità e stabilità nella presenza di entrambi i genitori e soprattutto al mantenimento delle loro abitudini quotidiane senza andare ad alterare il loro equilibrio-psicofisico conseguente al trauma della separazione;
5) i coniugi stabiliscono che dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione sino al giugno 2026 i bimbi potranno frequentare il papà presso l'abitazione materna anche pagina 3 di 6 durante le festività estive, Natalizie e Pasquali dato che il signor al CP_1 momento non potrà avere un'occupazione idonea ad accogliere loro;
6) inoltre, al di fuori di quanto sopra la signora chiede che per soli due Parte_2 giorni al mese il signor sia disposto a tenere i minori sempre con le CP_1 modalità di cui sopra onde consentire alla stessa di poter uscire per finalità rilassanti e ricreative;
7) i nonni paterni potranno vedere i nipoti – sempre dietro preventivo accordo e compatibilmente con le turnazioni lavorative della madre – presso la abitazione di quest'ultima e soprattutto alla sua presenza;
8) i genitori si impegnano a trascorrere insieme i compleanni dei minori suddividendo a metà le spese necessarie a tal fine;
9) i genitori si impegnano a dedicare una giornata al mese all'intera famiglia sempre previa suddivisione delle spese necessarie;
10) inoltre, il signor si impegna a collaborare qualora sopraggiungano CP_1 degli impegni improvvisi con la signora sempre nell'interesse dei minori e per evitare il ricorso a figure esterne e dispendiose quali baby-sitter ed altro;
11) gli odierni istanti si impegnano – almeno fino al giugno 2026 – a non presentare e/o frequentare terze persone estranee alla presenza dei minori;
12) gli odierni ricorrenti, nei periodi in cui i minori resteranno presso ciascuno di essi, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, fermo restando che le decisioni di maggior interesse verranno assunte di comune accordo;
13) inoltre, i genitori di comune accordo apriranno dei libretti postali intestati ai due figli minori onde farvi affluire tutti i regali che gli stessi riceveranno dalle rispettive famiglie;
14) i congedi parentali residui a favore del signor , nello specifico di 38 CP_1 gg, dovranno essere utilizzati solo per necessità legate alla figlia minore Per_2
pagina 4 di 6 15) gli eventuali impegni impeditivi da parte del signor dovranno essere CP_1 comunicati preventivamente alla signora almeno 24 ore prima per dare Parte_2 modo alla stessa di potersi organizzare diversamente;
16) il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento dei loro figli, mediante bonifico bancario sul c/c già di sua conoscenza, la somma mensile complessiva di € 350,00 (diconsi Euro trecentocinquanta/00) entro il giorno 15 (quindici), da rivalutarsi di anno in anno automaticamente secondo gli indici ISTAT;
17) le spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori, per la individuazione analitica delle quali si fa quivi espresso richiamo di quanto specificato nelle linee guida elaborate il 14.7.2017 dal Consiglio Nazionale Forense, saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno secondo le modalità indicate nello stesso protocollo, ferma restando la loro deducibilità e detraibilità fiscale pro quota;
18) il signor si impegna sin d'ora a prestare il consenso affinché la Controparte_1 signora possa beneficiare del 100% dell'importo dell'assegno unico in Parte_2 favore dei loro figli minori, sottoscrivendone all'uopo la richiesta sull'apposito modulo INPS;
19) i coniugi provvederanno autonomamente ciascuno al proprio mantenimento economico e personale, per il quale quivi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e che pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione.
Manda alla sentenza Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 5 di 6 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1069/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI MARZIO FLAVIA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI MARZIO FLAVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/03/2021 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 19/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
pagina 2 di 6 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 19/06/2025:
1) i coniugi vivranno separatamente, per cui la sig.ra resterà nella Parte_2 attuale casa coniugale sita in Spoltore (PE), dove vivrà unitamente ai figli minori e alla figlia a nome nata da una precedente relazione;
mentre il sig. Per_1 [...]
si trasferirà altrove, con l'obbligo della preventiva comunicazione del CP_1 luogo di residenza;
2) i figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso la madre, nell'attuale abitazione familiare in Spoltore (PE) alla via Tirino n. 8 peraltro di proprietà esclusiva della stessa;
3) i coniugi si impegnano a mantenere reciproco rispetto e collaborazione, al fine di garantire ai loro figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) i coniugi, di comune accordo, si impegnano secondo le sottoelencate modalità all'affidamento condiviso dei figli minori;
ossia affermano che - svolgendo un rapporto di lavoro turnario - stabiliscono che nella settimana in cui la signora lavorerà durate le ore notturne il signor potrà recarsi presso la Parte_2 CP_1 di lei abitazione fino all'indomani allorquando rincaserà la madre, così come nelle settimane in cui lavorerà nelle ore diurne, il signor provvederà sempre CP_1 presso l'abitazione della signora, ad occuparsi dei bambini ed a tutto ciò che a loro necessita sino al rientro della signora in modo da garantire continuità e stabilità nella presenza di entrambi i genitori e soprattutto al mantenimento delle loro abitudini quotidiane senza andare ad alterare il loro equilibrio-psicofisico conseguente al trauma della separazione;
5) i coniugi stabiliscono che dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione sino al giugno 2026 i bimbi potranno frequentare il papà presso l'abitazione materna anche pagina 3 di 6 durante le festività estive, Natalizie e Pasquali dato che il signor al CP_1 momento non potrà avere un'occupazione idonea ad accogliere loro;
6) inoltre, al di fuori di quanto sopra la signora chiede che per soli due Parte_2 giorni al mese il signor sia disposto a tenere i minori sempre con le CP_1 modalità di cui sopra onde consentire alla stessa di poter uscire per finalità rilassanti e ricreative;
7) i nonni paterni potranno vedere i nipoti – sempre dietro preventivo accordo e compatibilmente con le turnazioni lavorative della madre – presso la abitazione di quest'ultima e soprattutto alla sua presenza;
8) i genitori si impegnano a trascorrere insieme i compleanni dei minori suddividendo a metà le spese necessarie a tal fine;
9) i genitori si impegnano a dedicare una giornata al mese all'intera famiglia sempre previa suddivisione delle spese necessarie;
10) inoltre, il signor si impegna a collaborare qualora sopraggiungano CP_1 degli impegni improvvisi con la signora sempre nell'interesse dei minori e per evitare il ricorso a figure esterne e dispendiose quali baby-sitter ed altro;
11) gli odierni istanti si impegnano – almeno fino al giugno 2026 – a non presentare e/o frequentare terze persone estranee alla presenza dei minori;
12) gli odierni ricorrenti, nei periodi in cui i minori resteranno presso ciascuno di essi, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, fermo restando che le decisioni di maggior interesse verranno assunte di comune accordo;
13) inoltre, i genitori di comune accordo apriranno dei libretti postali intestati ai due figli minori onde farvi affluire tutti i regali che gli stessi riceveranno dalle rispettive famiglie;
14) i congedi parentali residui a favore del signor , nello specifico di 38 CP_1 gg, dovranno essere utilizzati solo per necessità legate alla figlia minore Per_2
pagina 4 di 6 15) gli eventuali impegni impeditivi da parte del signor dovranno essere CP_1 comunicati preventivamente alla signora almeno 24 ore prima per dare Parte_2 modo alla stessa di potersi organizzare diversamente;
16) il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento dei loro figli, mediante bonifico bancario sul c/c già di sua conoscenza, la somma mensile complessiva di € 350,00 (diconsi Euro trecentocinquanta/00) entro il giorno 15 (quindici), da rivalutarsi di anno in anno automaticamente secondo gli indici ISTAT;
17) le spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori, per la individuazione analitica delle quali si fa quivi espresso richiamo di quanto specificato nelle linee guida elaborate il 14.7.2017 dal Consiglio Nazionale Forense, saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno secondo le modalità indicate nello stesso protocollo, ferma restando la loro deducibilità e detraibilità fiscale pro quota;
18) il signor si impegna sin d'ora a prestare il consenso affinché la Controparte_1 signora possa beneficiare del 100% dell'importo dell'assegno unico in Parte_2 favore dei loro figli minori, sottoscrivendone all'uopo la richiesta sull'apposito modulo INPS;
19) i coniugi provvederanno autonomamente ciascuno al proprio mantenimento economico e personale, per il quale quivi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e che pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione.
Manda alla sentenza Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 5 di 6 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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