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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 957/2024
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 21.5.2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; viste le note scritte depositate dall'avv. FRANCESCO MAGLIONE nell'interesse di
; Parte_1
considerato che il difensore di parte ricorrente ha discusso la causa come da note da intendersi integralmente richiamate;
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente:
N.R.G. 957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma terzo c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 957 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania nella via Canfora n. 126 presso lo studio professionale dell'avv. Francesco Maglione ( , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
- RICORRENTE-
E
; CP_1
- RESISTENTE –
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.11.2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, chiedendo di: -Condannare il sig. all'immediato rilascio CP_1 dell'immobile sito in Castel di Iudica via Crispi n. 69, garage a piano terra, in catasto fabbricati al foglio 31 particella 1107, categoria c/6, esteso mq 44 e per quanto si trova, in quanto detenuto senza titolo;
-Condannare il sig. al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura CP_1 mensile di € 250,00 o quell'altra di giustizia eventualmente liquidata con criterio equitativo a far data dal 27/3/24, sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al soddisfo e la rivalutazione monetaria come per legge, entro il limite di € 3.000,00 alla data della domanda;
-Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei compensi CP_1
della mediazione obbligatoria;
-Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei CP_1 compensi della presente causa”.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha dedotto: di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Castel di Iudica via Crispi n. 69, garage a piano terra, in catasto fabbricati al foglio
31 particella 1107, categoria c/6, esteso mq 44 e per quanto si trova, pervenuta per atto di donazione
27/3/2024 a ministero notaio e che detto immobile è occupato abusivamente dal sig. Per_1 Per_2
cui è stato intimato il rilascio con raccomandata del 19.6.2024.
[...]
Il resistente pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con note depositate in occasione dell'udienza del 2.4.2025, la ricorrente ha prodotto in atti il verbale di rilascio dell'immobile oggetto di lite (sottoscritto dalle parti in data 1/3/2025) e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Onerata parte ricorrente di produrre prova dell'avvenuta notificazione del ricorso introduttivo, la causa è stata discussa all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c.
***********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente CP_1
citato, non si è costituito in giudizio.
***********
Tanto precisato, giova ricordare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
È, quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ., n. 2567 del 2007; Cass. civ., n. 26351 del 2005). Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando e documentando che il bene oggetto di domanda è stato rilasciato dal resistente in data 1.3.2025.
Orbene, tale circostanza costituisce indubbiamente situazione sostanziale nuova idonea a soddisfare la ricorrente, rendendo inutile l'azione, e comporta dunque l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime, tuttavia, il giudicante dal valutare la soccombenza virtuale, come pure richiesto da parte ricorrente, delibando la fondatezza o meno delle domande, al fine di stabilire su quale parte del giudizio debbano gravare le spese di lite.
A tal fine, si ritiene che le domande proposte dalla ricorrente sarebbero state meritevoli di rigetto.
Giova a preliminarmente rammentare che, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo (cfr. da ultimo, Cass., n. 17754 del 2024).
Nella specie, la ricorrente ha chiesto la condanna del resistente all'immediato rilascio dell'immobile de quo, allegando proprio l'inesistenza di qualsivoglia titolo che ne legittimasse l'occupazione.
Ne consegue che l'azione stessa va qualificata, non già come azione di restituzione, ma come rivendicazione ex art. 948 c.c., soggetta agli stessi oneri probatori in ordine alla qualità di proprietario.
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché l'azione di rivendicazione trova il suo fondamento, non in un rapporto obbligatorio personale esistente inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, di esso occorre che venga data piena dimostrazione (cfr. Cass.
n. 28865 del 2021; Cass. n. 14135 del 2005; Cass. n. 705 del 2013).
Vale appena rammentare l'incontroverso principio secondo cui colui il quale agisce in rivendica deve provare l'esistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione. Ciò in quanto, l'azione di rivendica presuppone, a carico di chi propone la domanda, un onere probatorio particolarmente pressante, avente ad oggetto la dimostrazione del diritto di proprietà sul bene che si intende recuperare (cfr., da ultimo, Trib. Latina, n. 2210 del 2024).
Ebbene nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto a tale peculiare onere probatorio, essendosi limitata a produrre, a tale scopo, soltanto uno stralcio dell'atto di donazione, neppure sottoscritto dalle parti.
Le domande proposte da parte ricorrente sarebbero state dunque meritevoli di rigetto.
Nulla si dispone comunque sulle spese di lite, stante la contumacia della parte che sarebbe stata vittoriosa.
p.q.m.
come in epigrafe.
Caltagirone, 22.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 21.5.2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; viste le note scritte depositate dall'avv. FRANCESCO MAGLIONE nell'interesse di
; Parte_1
considerato che il difensore di parte ricorrente ha discusso la causa come da note da intendersi integralmente richiamate;
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente:
N.R.G. 957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma terzo c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 957 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania nella via Canfora n. 126 presso lo studio professionale dell'avv. Francesco Maglione ( , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
- RICORRENTE-
E
; CP_1
- RESISTENTE –
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.11.2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, chiedendo di: -Condannare il sig. all'immediato rilascio CP_1 dell'immobile sito in Castel di Iudica via Crispi n. 69, garage a piano terra, in catasto fabbricati al foglio 31 particella 1107, categoria c/6, esteso mq 44 e per quanto si trova, in quanto detenuto senza titolo;
-Condannare il sig. al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura CP_1 mensile di € 250,00 o quell'altra di giustizia eventualmente liquidata con criterio equitativo a far data dal 27/3/24, sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al soddisfo e la rivalutazione monetaria come per legge, entro il limite di € 3.000,00 alla data della domanda;
-Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei compensi CP_1
della mediazione obbligatoria;
-Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei CP_1 compensi della presente causa”.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha dedotto: di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Castel di Iudica via Crispi n. 69, garage a piano terra, in catasto fabbricati al foglio
31 particella 1107, categoria c/6, esteso mq 44 e per quanto si trova, pervenuta per atto di donazione
27/3/2024 a ministero notaio e che detto immobile è occupato abusivamente dal sig. Per_1 Per_2
cui è stato intimato il rilascio con raccomandata del 19.6.2024.
[...]
Il resistente pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con note depositate in occasione dell'udienza del 2.4.2025, la ricorrente ha prodotto in atti il verbale di rilascio dell'immobile oggetto di lite (sottoscritto dalle parti in data 1/3/2025) e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Onerata parte ricorrente di produrre prova dell'avvenuta notificazione del ricorso introduttivo, la causa è stata discussa all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c.
***********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente CP_1
citato, non si è costituito in giudizio.
***********
Tanto precisato, giova ricordare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
È, quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ., n. 2567 del 2007; Cass. civ., n. 26351 del 2005). Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando e documentando che il bene oggetto di domanda è stato rilasciato dal resistente in data 1.3.2025.
Orbene, tale circostanza costituisce indubbiamente situazione sostanziale nuova idonea a soddisfare la ricorrente, rendendo inutile l'azione, e comporta dunque l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime, tuttavia, il giudicante dal valutare la soccombenza virtuale, come pure richiesto da parte ricorrente, delibando la fondatezza o meno delle domande, al fine di stabilire su quale parte del giudizio debbano gravare le spese di lite.
A tal fine, si ritiene che le domande proposte dalla ricorrente sarebbero state meritevoli di rigetto.
Giova a preliminarmente rammentare che, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo (cfr. da ultimo, Cass., n. 17754 del 2024).
Nella specie, la ricorrente ha chiesto la condanna del resistente all'immediato rilascio dell'immobile de quo, allegando proprio l'inesistenza di qualsivoglia titolo che ne legittimasse l'occupazione.
Ne consegue che l'azione stessa va qualificata, non già come azione di restituzione, ma come rivendicazione ex art. 948 c.c., soggetta agli stessi oneri probatori in ordine alla qualità di proprietario.
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché l'azione di rivendicazione trova il suo fondamento, non in un rapporto obbligatorio personale esistente inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, di esso occorre che venga data piena dimostrazione (cfr. Cass.
n. 28865 del 2021; Cass. n. 14135 del 2005; Cass. n. 705 del 2013).
Vale appena rammentare l'incontroverso principio secondo cui colui il quale agisce in rivendica deve provare l'esistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione. Ciò in quanto, l'azione di rivendica presuppone, a carico di chi propone la domanda, un onere probatorio particolarmente pressante, avente ad oggetto la dimostrazione del diritto di proprietà sul bene che si intende recuperare (cfr., da ultimo, Trib. Latina, n. 2210 del 2024).
Ebbene nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto a tale peculiare onere probatorio, essendosi limitata a produrre, a tale scopo, soltanto uno stralcio dell'atto di donazione, neppure sottoscritto dalle parti.
Le domande proposte da parte ricorrente sarebbero state dunque meritevoli di rigetto.
Nulla si dispone comunque sulle spese di lite, stante la contumacia della parte che sarebbe stata vittoriosa.
p.q.m.
come in epigrafe.
Caltagirone, 22.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore