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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1192 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE 97 MISILMERI, presso lo studio dell'avv. LO BURGIO DALIA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a ordinanze ingiunzione n. 19/0215 del
12/03/2020 prot. n. 6957 e n. 19/0218 del 12/03/2020 prot. n. 6962, notificate in data 23/04/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
20/07/2023 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato il 22/05/2020 (RGL n. 1192/2020) parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 19/0215 del
12/03/2020 prot. n. 6957, emessa dall' e notificata in data 23/04/2020, CP_2
con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.009,50 per la violazione “dell'art. 39, comma 1 del DL 25.06.2008 n. 112, convertito con Legge
06/08/2008 n. 133 per aver il datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico, che occupa lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione con apporto lavorativo omesso di istituire e tenere il libro unico del lavoro”.
Con ricorso depositato il 22/05/2020 (RGL n. 1197/2020) parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 19/0218 del
12/03/2020 prot. n. 6962, emessa dall' e notificata in data 23/04/2020, CP_2
con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € 309,50 per non avere
“consegnato al lavoratore dipendente il prospetto di paga nel momento in cui gli viene consegnata la retribuzione”.
In entrambi i procedimenti eccepiva il decorso del termine di decadenza di giorni 90 di cui all'art. 14 L. n. 689/81, il difetto di motivazione e, nel merito,
l'illegittimità e l'infondatezza degli atti opposti, chiedendone l'annullamento.
Le due cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva all'udienza di discussione a trattazione scritta del 01/07/2021.
L' non si è costituito in giudizio e, ritenuta la regolarità della notifica, è CP_2
stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale articolata in ricorso e all'esito è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'opposizione merita accoglimento.
Nel presente giudizio l' resistente, rimasto contumace, non ha provato CP_2
le contestazioni sollevate a carico della parte ricorrente.
In passato, vigeva la norma speciale dell'art. 23 co. 6 L. 689/81, ai sensi della quale “Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.”.
L'attribuzione al giudice di disporre anche d'ufficio qualsiasi mezzo di prova egli ritenesse necessario implicava l'evidente sottrazione alle parti della disponibilità della prova, a causa
– presumibilmente – degli interessi preminentemente pubblici che caratterizzano la materia, per cui non poteva nemmeno configurarsi una decadenza delle parti stesse in relazione ai mezzi istruttori. In questi sensi era orientata la giurisprudenza, secondo la quale si rinviene
“nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti” (Cass. Sez. Lav. 29/11/2005 n. 25945, Cass. 18/10/1997 n. 10197).
Oggi l'art. 6 co. 1 D.Lgs. 150/11 ha previsto che alle controversie di cui all'art. 22 L. 689/81, come la presente, si applichino le norme del rito del lavoro.
L' che ha irrogato la sanzione non si è costituito, né ha prodotto a CP_2
propria difesa idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente, pertanto, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11
D.Lgs. 150/11, ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione sembra codificare il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato: “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (ex plurimis
Cassazione civile, sez. II , 03/03/2011, n. 5122).
Stante la mancata costituzione in giudizio è evidente che l non ha CP_2
adempiuto l'onere in questione.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e le ordinanze ingiunzione n. 19/0215 del 12/03/2020 prot. n. 6957 e n. 19/0218 del 12/03/2020 prot. n. 6962, notificate in data 23/04/2020, emesse dall' vanno annullate per carenza di prova in ordine alla responsabilità CP_2
dell'opponente.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla le ordinanze ingiunzione n. 19/0215 del 12/03/2020 prot. n. 6957 e n. 19/0218 del 12/03/2020 prot. n. 6962, notificate in data 23/04/2020; condanna l' contumace alla rifusione delle spese di lite in favore CP_2
dell'opponente, che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 30/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1192 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE 97 MISILMERI, presso lo studio dell'avv. LO BURGIO DALIA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a ordinanze ingiunzione n. 19/0215 del
12/03/2020 prot. n. 6957 e n. 19/0218 del 12/03/2020 prot. n. 6962, notificate in data 23/04/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
20/07/2023 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato il 22/05/2020 (RGL n. 1192/2020) parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 19/0215 del
12/03/2020 prot. n. 6957, emessa dall' e notificata in data 23/04/2020, CP_2
con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.009,50 per la violazione “dell'art. 39, comma 1 del DL 25.06.2008 n. 112, convertito con Legge
06/08/2008 n. 133 per aver il datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico, che occupa lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi ed associati in partecipazione con apporto lavorativo omesso di istituire e tenere il libro unico del lavoro”.
Con ricorso depositato il 22/05/2020 (RGL n. 1197/2020) parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 19/0218 del
12/03/2020 prot. n. 6962, emessa dall' e notificata in data 23/04/2020, CP_2
con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € 309,50 per non avere
“consegnato al lavoratore dipendente il prospetto di paga nel momento in cui gli viene consegnata la retribuzione”.
In entrambi i procedimenti eccepiva il decorso del termine di decadenza di giorni 90 di cui all'art. 14 L. n. 689/81, il difetto di motivazione e, nel merito,
l'illegittimità e l'infondatezza degli atti opposti, chiedendone l'annullamento.
Le due cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva all'udienza di discussione a trattazione scritta del 01/07/2021.
L' non si è costituito in giudizio e, ritenuta la regolarità della notifica, è CP_2
stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale articolata in ricorso e all'esito è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'opposizione merita accoglimento.
Nel presente giudizio l' resistente, rimasto contumace, non ha provato CP_2
le contestazioni sollevate a carico della parte ricorrente.
In passato, vigeva la norma speciale dell'art. 23 co. 6 L. 689/81, ai sensi della quale “Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.”.
L'attribuzione al giudice di disporre anche d'ufficio qualsiasi mezzo di prova egli ritenesse necessario implicava l'evidente sottrazione alle parti della disponibilità della prova, a causa
– presumibilmente – degli interessi preminentemente pubblici che caratterizzano la materia, per cui non poteva nemmeno configurarsi una decadenza delle parti stesse in relazione ai mezzi istruttori. In questi sensi era orientata la giurisprudenza, secondo la quale si rinviene
“nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti” (Cass. Sez. Lav. 29/11/2005 n. 25945, Cass. 18/10/1997 n. 10197).
Oggi l'art. 6 co. 1 D.Lgs. 150/11 ha previsto che alle controversie di cui all'art. 22 L. 689/81, come la presente, si applichino le norme del rito del lavoro.
L' che ha irrogato la sanzione non si è costituito, né ha prodotto a CP_2
propria difesa idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente, pertanto, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11
D.Lgs. 150/11, ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione sembra codificare il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato: “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (ex plurimis
Cassazione civile, sez. II , 03/03/2011, n. 5122).
Stante la mancata costituzione in giudizio è evidente che l non ha CP_2
adempiuto l'onere in questione.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e le ordinanze ingiunzione n. 19/0215 del 12/03/2020 prot. n. 6957 e n. 19/0218 del 12/03/2020 prot. n. 6962, notificate in data 23/04/2020, emesse dall' vanno annullate per carenza di prova in ordine alla responsabilità CP_2
dell'opponente.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla le ordinanze ingiunzione n. 19/0215 del 12/03/2020 prot. n. 6957 e n. 19/0218 del 12/03/2020 prot. n. 6962, notificate in data 23/04/2020; condanna l' contumace alla rifusione delle spese di lite in favore CP_2
dell'opponente, che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 30/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile