TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6553/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. TOSO MARCO e l'avv. Parte_1 C.F._1
CERVETTI ALESSIO
contro
(C.F. ), con l'avv. STERNINI Controparte_1 P.IVA_1
LORENZO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 13.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.09.2021, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1301/2024, ricevuto in data 30.06.2021, con cui il Tribunale di
Venezia gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1
1 di euro 65.248,04, sulla scorta della fideiussione omnibus da egli prestata a garanzia delle obbligazioni assunte da . Parte_2
A sostegno dell'opposizione, il ha eccepito, anzitutto, la carenza di legittimazione Pt_1
attiva di a fronte: della mancata produzione degli atti di cessione Controparte_1
aventi ad oggetto il credito azionato in via monitoria;
della mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito in questione in favore dell'opposta; della impossibilità per l'opposta di agire in via monitoria, essendosi la stessa spogliata del relativo potere in favore della mandataria;
della carenza di mandato alle liti, in quanto rilasciato da
[...]
della nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di Controparte_2
cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8.08.2017, in quanto errato nella parte indicativa della fonte di derivazione dei crediti oggetto di cessione in blocco.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria da controparte, a fronte della sola comunicazione di risoluzione del mutuo per inadempimento di data 12.07.2006.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in data 10.11.2021, Controparte_1
[...
– dando preliminarmente atto di aver allegato in sede monitoria l'avviso di cessione errato - ha contestato quanto affermato da controparte in punto di difetto di legittimazione attiva e di carenza di mandato a fronte dell'intervenuta produzione di tutta la documentazione atta a dimostrare la titolarità del credito e della identità di soggetto tra
, e Controparte_2 CP_3 CP_4
L'opposta ha anche contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, in ragione dell'effetto interruttivo permanente generato dalla domanda di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale, ancora pendente alla data del 3.11.2020, ed ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento di data 26.06.2022, l'allora Giudice Istruttore ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che la documentazione prodotta da non fosse idonea a provare la titolarità del credito. Controparte_1
2 La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2024, con concessione alle parti dei termini per le memorie conclusionali e di replica.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto alla titolarità del credito in capo alla cessionaria va detto Controparte_5
che la cessione del credito è negozio consensuale, la cui esistenza può desumersi anche dalla documentazione dimessa nel corso del giudizio.
Rileva, in particolare, ai fini della prova della intervenuta cessione, la disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria (si legga, in tal senso, Cass. 10200/2021).
Nel caso in esame, ha dimesso non solo il contratto di mutuo Controparte_5
stipulato in data 9.10.2001 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), ma anche la fideiussione omnibus rilasciata in pari data dal a garanzia delle obbligazioni assunte da fino Pt_1 Parte_2 all'ammontare di lire 400.000.000 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), la diffida di data 12.07.2006 ed, altresì, la domanda da parte di di insinuazione al passivo del Controparte_6
fallimento del debitore principale di data 19.08.2007.
Già sulla scorta di detti elementi probatori documentali, può ritenersi provata la intervenuta cessione del credito, oggetto di causa, in favore della opposta da parte della originaria titolare del credito.
Infatti, non potrebbe spiegarsi altrimenti, se non dando per esistente la intervenuta cessione dei crediti, il fatto che disponga dei titoli azionati Controparte_1
monitoriamente, della comunicazione di recesso nei confronti della debitrice principale e del garante, della domanda di insinuazione al passivo fatta dall'originario creditore.
A ciò si aggiunge il fatto che unitamente alla prova della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione dei crediti in blocco, l'opposta ha prodotto l'elenco dei crediti ceduti, comprensivo di quello ascrivibile alla , siccome identificato dal n. CERI Pt_2
135599270, riportato altresì nel riepilogo della segnalazione alla Centrale Rischi (cfr. docc.
4 e 5 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di parte opposta).
Un tanto è sufficiente ai fini della opponibilità della cessione e della efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto.
Non possono, poi, sorgere dubbi sul fatto che abbia agito in sede monitoria CP_4
quale mandataria di nella parte introduttiva del ricorso si fa Controparte_1
3 esplicito riferimento alla cessione dei crediti in favore di e al Controparte_1
mandato rilasciato dalla stessa a è stata, poi, dimessa procura rilasciata a CP_4
(doc. 1 della fase monitoria); infine, nel ricorso per ingiunzione viene CP_4 chiesto espressamente di ingiungere l'immediato pagamento in favore di della somma di € 65248,04. Controparte_7
Appare chiaro, dunque, che il pagamento è stato richiesto 'in favore' di
[...]
rivestendo la veste di mera mandataria anche all'incasso. Controparte_1 CP_4
Alle luce delle suesposte considerazioni, risulta pertanto infondata la deduzione dell'opponente in punto di mancata legittimazione attiva di ad Controparte_1
ottenere il decreto ingiuntivo.
Neppure coglie nel segno l'eccezione di carenza di mandato sollevata dall'opponente in relazione al fatto che la procura generale alle liti risalente al 2010 e prodotta sub doc. 2 fasc. monitorio sarebbe stata conferita all'avv. Riscica da un soggetto diverso rispetto a
Controparte_1
Ribadito che, nel caso di specie, è rappresentata dalla mandataria Controparte_1
sin dalla fase monitoria, la procura generale alle liti è stata correttamente CP_4
conferita al difensore da divenuta nel 2015 Controparte_2
divenuta nel 2019 come peraltro confermato dalla partita iva CP_3 CP_4
comune a tutti tali soggetti giuridici.
Con l'intervenuta produzione ad opera dell'opposta dell'avviso di cessione dei crediti da parte di (cfr. doc. 2 fasc. opposta) risulta, poi, superata anche l'eccezione Parte_3 di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di cessione 8.8.2017.
Da ultimo, in punto di asserita prescrizione del credito azionato in via monitoria, premessa la genericità dell'eccezione formulata dall'opponente, che neppure ha specificamente indicato dies a quo e termine applicabile alla fattispecie concreta, va considerato che in data
12.07.2006 il mutuo stipulato da è stato risolto in via anticipata per Parte_2
inadempimento (cfr. doc. 10 fasc. monitorio); che a seguito della dichiarazione di fallimento della debitrice principale in data 19.07.2007, l'allora creditore ha CP_2
formulato domanda di ammissione al passivo in data 19.08.2007 (cfr. doc. 11 fasc.
4 monitorio); che alla data del 4.11.2020 la procedura fallimentare in questione non era ancora stata chiusa (cfr. doc. 12 fasc. monitorio).
In proposito, va infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui
“La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale” anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma
1, c.c. (cfr. Cass. n. 9638/2018).
Solo all'atto della precisazione delle conclusioni, l'opponente ha chiesto in subordine di rimettersi la causa in istruttoria al fine di rideterminare il rapporto di dare avere tra cliente e banca, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 34889/2023, che ha stabilito la nullità, per manipolazione dovuta ad un accordo di cartello e come tale in violazione della normativa antitrust, del metodo di rilevazione dell'Euribor, con conseguente nullità dello stesso per il periodo marzo 2005 – maggio 2008.
La domanda in questione, tuttavia, alla luce delle generiche e scarne deduzioni dell'opponente a sostegno, non può essere accolta.
Recentemente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione ma anche dal fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente
5 l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge. L'approdo della richiamata Cass. n. 34889 del 2023, per il quale la decisione della
Commissione Europea del 4 dicembre 2013 assurge certamente a prova privilegiata di un'intesa illecita, può allora condividersi, evidentemente quale punto di partenza: invero, una volta così conseguita la prova di tale intesa, sarà poi indispensabile che la parte che se ne assuma danneggiata per la perturbazione del sinallagma contrattuale fornisca quegli ulteriori elementi probatori, sopra descritti come necessari per qualificare appunto inefficace, per tutto il periodo in cui ha prodotto conseguenze l'intesa illecita, la clausola negoziale contenente il riferimento al parametro esterno alterato, che ha reso l'oggetto del contratto non determinabile secondo la volontà delle parti” (cfr. Cass. n. 12007/2024).
Siffatta prova, nel caso di specie, non è stata fornita dalla parte gravata dal relativo onere.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 210/2021, dichiarandolo esecutivo.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in euro 11268,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Ivana Morandin
6
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. TOSO MARCO e l'avv. Parte_1 C.F._1
CERVETTI ALESSIO
contro
(C.F. ), con l'avv. STERNINI Controparte_1 P.IVA_1
LORENZO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 13.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.09.2021, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1301/2024, ricevuto in data 30.06.2021, con cui il Tribunale di
Venezia gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1
1 di euro 65.248,04, sulla scorta della fideiussione omnibus da egli prestata a garanzia delle obbligazioni assunte da . Parte_2
A sostegno dell'opposizione, il ha eccepito, anzitutto, la carenza di legittimazione Pt_1
attiva di a fronte: della mancata produzione degli atti di cessione Controparte_1
aventi ad oggetto il credito azionato in via monitoria;
della mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito in questione in favore dell'opposta; della impossibilità per l'opposta di agire in via monitoria, essendosi la stessa spogliata del relativo potere in favore della mandataria;
della carenza di mandato alle liti, in quanto rilasciato da
[...]
della nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di Controparte_2
cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8.08.2017, in quanto errato nella parte indicativa della fonte di derivazione dei crediti oggetto di cessione in blocco.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria da controparte, a fronte della sola comunicazione di risoluzione del mutuo per inadempimento di data 12.07.2006.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in data 10.11.2021, Controparte_1
[...
– dando preliminarmente atto di aver allegato in sede monitoria l'avviso di cessione errato - ha contestato quanto affermato da controparte in punto di difetto di legittimazione attiva e di carenza di mandato a fronte dell'intervenuta produzione di tutta la documentazione atta a dimostrare la titolarità del credito e della identità di soggetto tra
, e Controparte_2 CP_3 CP_4
L'opposta ha anche contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, in ragione dell'effetto interruttivo permanente generato dalla domanda di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale, ancora pendente alla data del 3.11.2020, ed ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento di data 26.06.2022, l'allora Giudice Istruttore ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che la documentazione prodotta da non fosse idonea a provare la titolarità del credito. Controparte_1
2 La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2024, con concessione alle parti dei termini per le memorie conclusionali e di replica.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto alla titolarità del credito in capo alla cessionaria va detto Controparte_5
che la cessione del credito è negozio consensuale, la cui esistenza può desumersi anche dalla documentazione dimessa nel corso del giudizio.
Rileva, in particolare, ai fini della prova della intervenuta cessione, la disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria (si legga, in tal senso, Cass. 10200/2021).
Nel caso in esame, ha dimesso non solo il contratto di mutuo Controparte_5
stipulato in data 9.10.2001 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), ma anche la fideiussione omnibus rilasciata in pari data dal a garanzia delle obbligazioni assunte da fino Pt_1 Parte_2 all'ammontare di lire 400.000.000 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), la diffida di data 12.07.2006 ed, altresì, la domanda da parte di di insinuazione al passivo del Controparte_6
fallimento del debitore principale di data 19.08.2007.
Già sulla scorta di detti elementi probatori documentali, può ritenersi provata la intervenuta cessione del credito, oggetto di causa, in favore della opposta da parte della originaria titolare del credito.
Infatti, non potrebbe spiegarsi altrimenti, se non dando per esistente la intervenuta cessione dei crediti, il fatto che disponga dei titoli azionati Controparte_1
monitoriamente, della comunicazione di recesso nei confronti della debitrice principale e del garante, della domanda di insinuazione al passivo fatta dall'originario creditore.
A ciò si aggiunge il fatto che unitamente alla prova della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione dei crediti in blocco, l'opposta ha prodotto l'elenco dei crediti ceduti, comprensivo di quello ascrivibile alla , siccome identificato dal n. CERI Pt_2
135599270, riportato altresì nel riepilogo della segnalazione alla Centrale Rischi (cfr. docc.
4 e 5 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di parte opposta).
Un tanto è sufficiente ai fini della opponibilità della cessione e della efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto.
Non possono, poi, sorgere dubbi sul fatto che abbia agito in sede monitoria CP_4
quale mandataria di nella parte introduttiva del ricorso si fa Controparte_1
3 esplicito riferimento alla cessione dei crediti in favore di e al Controparte_1
mandato rilasciato dalla stessa a è stata, poi, dimessa procura rilasciata a CP_4
(doc. 1 della fase monitoria); infine, nel ricorso per ingiunzione viene CP_4 chiesto espressamente di ingiungere l'immediato pagamento in favore di della somma di € 65248,04. Controparte_7
Appare chiaro, dunque, che il pagamento è stato richiesto 'in favore' di
[...]
rivestendo la veste di mera mandataria anche all'incasso. Controparte_1 CP_4
Alle luce delle suesposte considerazioni, risulta pertanto infondata la deduzione dell'opponente in punto di mancata legittimazione attiva di ad Controparte_1
ottenere il decreto ingiuntivo.
Neppure coglie nel segno l'eccezione di carenza di mandato sollevata dall'opponente in relazione al fatto che la procura generale alle liti risalente al 2010 e prodotta sub doc. 2 fasc. monitorio sarebbe stata conferita all'avv. Riscica da un soggetto diverso rispetto a
Controparte_1
Ribadito che, nel caso di specie, è rappresentata dalla mandataria Controparte_1
sin dalla fase monitoria, la procura generale alle liti è stata correttamente CP_4
conferita al difensore da divenuta nel 2015 Controparte_2
divenuta nel 2019 come peraltro confermato dalla partita iva CP_3 CP_4
comune a tutti tali soggetti giuridici.
Con l'intervenuta produzione ad opera dell'opposta dell'avviso di cessione dei crediti da parte di (cfr. doc. 2 fasc. opposta) risulta, poi, superata anche l'eccezione Parte_3 di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di cessione 8.8.2017.
Da ultimo, in punto di asserita prescrizione del credito azionato in via monitoria, premessa la genericità dell'eccezione formulata dall'opponente, che neppure ha specificamente indicato dies a quo e termine applicabile alla fattispecie concreta, va considerato che in data
12.07.2006 il mutuo stipulato da è stato risolto in via anticipata per Parte_2
inadempimento (cfr. doc. 10 fasc. monitorio); che a seguito della dichiarazione di fallimento della debitrice principale in data 19.07.2007, l'allora creditore ha CP_2
formulato domanda di ammissione al passivo in data 19.08.2007 (cfr. doc. 11 fasc.
4 monitorio); che alla data del 4.11.2020 la procedura fallimentare in questione non era ancora stata chiusa (cfr. doc. 12 fasc. monitorio).
In proposito, va infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui
“La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale” anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma
1, c.c. (cfr. Cass. n. 9638/2018).
Solo all'atto della precisazione delle conclusioni, l'opponente ha chiesto in subordine di rimettersi la causa in istruttoria al fine di rideterminare il rapporto di dare avere tra cliente e banca, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 34889/2023, che ha stabilito la nullità, per manipolazione dovuta ad un accordo di cartello e come tale in violazione della normativa antitrust, del metodo di rilevazione dell'Euribor, con conseguente nullità dello stesso per il periodo marzo 2005 – maggio 2008.
La domanda in questione, tuttavia, alla luce delle generiche e scarne deduzioni dell'opponente a sostegno, non può essere accolta.
Recentemente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione ma anche dal fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente
5 l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge. L'approdo della richiamata Cass. n. 34889 del 2023, per il quale la decisione della
Commissione Europea del 4 dicembre 2013 assurge certamente a prova privilegiata di un'intesa illecita, può allora condividersi, evidentemente quale punto di partenza: invero, una volta così conseguita la prova di tale intesa, sarà poi indispensabile che la parte che se ne assuma danneggiata per la perturbazione del sinallagma contrattuale fornisca quegli ulteriori elementi probatori, sopra descritti come necessari per qualificare appunto inefficace, per tutto il periodo in cui ha prodotto conseguenze l'intesa illecita, la clausola negoziale contenente il riferimento al parametro esterno alterato, che ha reso l'oggetto del contratto non determinabile secondo la volontà delle parti” (cfr. Cass. n. 12007/2024).
Siffatta prova, nel caso di specie, non è stata fornita dalla parte gravata dal relativo onere.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 210/2021, dichiarandolo esecutivo.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in euro 11268,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Ivana Morandin
6
7