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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2969 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott.ssa ANNA FERRARI - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Taccogna del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza Corso Milano 37
APPELLANTE
contro pagina 1 di 13 , nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._2
(MB) via Palladio 9, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Elena Marchetto del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza via Appiani n. 5/A
APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2358/2024 – emessa nella causa civile n. 1708/2024
R.G. emessa il 26.9.2024, depositata il 30.9.2024 e notificata il 2.10.2024, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria e diversa istanza, disporre la sospensione e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza n.2358/2024 depositata il
30.9.2024 del Tribunale di Monza Sez. Quarta Civile, Presidente Giudice dott.ssa Carmen Arcellaschi,
Giudice Estensore dott.ssa Claudia Bonomi, pubblicata il 30.9.2024 e notificata in data 2.10.2024, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto: in via preliminare: accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
a riguardo nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice di prime cure in merito alla dichiarazione della tardiva costituzione del resistente e della decadenza dalla domanda riconvenzionale di assegnazione della casa coniugale ivi formulata né su tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante; in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2358/2024 depositata il 30.9.2024 del Tribunale di Monza Sez.
Quarta Civile, pubblicata il 30.9.2024 e notificata in data 2.10.2024, pronunciata nella causa iscritta al
RGN 1708/2024, accogliere le seguenti conclusioni:
1)revocare l'assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
2)disporre a carico del resistente sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 ricorrente con decorrenza marzo 2024 della somma pari ad € 1.516,00 o somma maggiore o minore, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo
2025) anziché € 500,00, con decorrenza dalla domanda e automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3)disporre che il sig. provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli e, solo quando la CP_1
sig.ra avrà conseguito una occupazione lavorativa con reddito pari a quello conseguito dal sig. Pt_1
pagina 2 di 13 la stessa contribuirà al mantenimento diretto ordinario dei figli per i tempi di rispettiva CP_1
permanenza, che sarebbero comprese in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, e si farà carico nella misura del 35% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori ecc….., oltre a tutte le altre riportate a pag.13 e 14 della sentenza impugnata e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non disposte in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ammissione delle prove testimoniali e relativi capitoli di prova e precisameente:
-dott.ssa , con studio in via S. Gottardo 71 Monza sui capitoli di seguito articolati: Tes_1
a. Vero che i coniugi si sono ricolti a Lei nel 2022 per problemi insorti tra i coniugi in quel CP_1
periodo?
b. Vero che il percorso si è poi interrotto per volontà del sig. senza poter raggiungere alcun CP_1
accordo?
-il sig. residente in [...], venga sentito quale Testimone_2
teste prova contraria sui seguenti capitoli:
c. Vero che sino al 2022 la ricorrente si occupava a tempo pieno della casa, dei figli e del marito, rendendosi disponibile a soddisfare la necessità di ciascun membro della famiglia, potendo riscontrare la presenza di un clima sereno e armonioso in famiglia?
d. Vero che solo dal 2022 il sig. ha iniziato a mostrare sempre più insofferenza e ostilità nei CP_1
confronti della moglie, anche in sua presenza?
e. Vero che Lei ha sempre pagato la spesa settimanale della famiglia per dare un aiuto concreto, CP_1 oltre avere pagato 90 milioni di lire per l'acquisto della prima casa della famiglia nel 2001, CP_1 nonché altri € 26.400 nel 2008 per l'acquisto del secondo box attuale?
In via istruttoria, oltre alla richiesta di prova contraria sui capitoli dedotti in narrativa, con i testi indicati, si chiede altresì l'audizione dei figli, ove ritenuto necessario sui seguenti capitoli:
f. Vero che la mamma, fin da piccoli si è sempre dedicata a Voi ed altre vostre esigenze, nonché alla casa ed alle esigenze del papà, fino a quando lui stesso ha deciso, fino al 2023, di vivere da separato in casa?
pagina 3 di 13 g. Vero che il nonno materno ha sempre contribuito alla spesa settimanale della famiglia, oltre ad essere disponibile anche per le vostre esigenze quotidiane?
h.Vero che il clima familiare era sereno ed armonioso fino al 2022, quando sono iniziate le discussioni ed i continui litigi fra i genitori?
i. Vero che attualmente, pur continuando a vivere in casa con la mamma, siete liberi di frequentare vostro padre, senza che la mamma ve lo impedisca?
-Si chiede ordinare ex art 210 cpc al sig. la dichiarazione dei redditi del 2024 prodotti nel 2023, CP_1 oltre al deposito degli estratti conti correnti bancari personali aperti presso “Banca Profilo”, l'estratto conto Banco Posta e la documentazione prevista nello spesometro.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, Cpa e
Iva per entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata ha precisatole seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello,
“In via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art 342 cpc, dichiararsi l'atto di appello introdotto dalla sig.ra inammissibile per manifesta genericità; Pt_1 in via principale e nel merito: Voglia la Corte d'Appello adita, respingere l'appello proposto dalla sig.ra confermando, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Monza n.2358/2024 pubblicata Pt_1
il 30.9.2024; in via subordinata: nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte appellante si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle stesse e si insiste altresì nell'ammissione delle prove dedotte in primo grado che si riportano integralmente:
“Ci si oppone alle avverse istanze e riportandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi, la scrivente difesa chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1)Vero che il 20.4.2022 a seguito di un litigio tra i coniugi, alla presenza dei figli, il sig. CP_1
comunicava di voler dormire fuori una notte e comunicava che sarebbe andato in Hotel
2)Vero che in data 30.6.2022 veniva operata alla spalla e i coniugi unitamente alla figlia Per_1
decidevano che la ragazza sarebbe rimasta a dormire nel letto con la madre per maggiore comodità mentre il sig. sarebbe andato a dormire nella camera della figlia CP_1
3)Vero che la sig.ra da anni ha iniziato a rifiutarsi di stirare e cucinare costringendo il signor Pt_1
a servirsi della tintoria e provvedere alla cena per sé e per i figli CP_1
pagina 4 di 13 4)Vero che a fine novembre 2023 il padre della signora signor Pt_1 Testimone_2
provvedeva a cambiare la serratura di uno dei due box in comunione tra i coniugi e che la sig.ra tratteneva gli unici due mazzi di chiavi e ometteva di consegnarne un mazzo al signor Pt_1 CP_1
5)Vero che la sig.ra in più occasioni riferiva ai figli che “si rifiutava di svolgere lavori troppo Pt_1 pesanti”, “di non avere la testa per cercare un lavoro”, “che prima di cercarsi un lavoro avrebbe atteso la sentenza di separazione”
6)Vero che la signora nel marzo 2024 ha provveduto a cambiare la serratura della casa Pt_1
coniugale omettendo di comunicarlo al sig. CP_1
Si indicano a testi:
, residente in [...] Testimone_3
residente in [...] CP_2
residente in [...]. Controparte_3
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, parte attrice chiede fin d'ora di essere ammessa a prova contraria, con i medesimi testi indicati e con quelli ulteriori che ci si riserva di indicare in memoria istruttoria di replice;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 28.10.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 2358/2024 – emessa il 26.9.2024 nella causa civile n. 1708/2024 R.G., depositata il 30.9.2024 e notificata il 2.10.2024, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da . Parte_2
Nel ricorso di separazione la moglie chiedeva il contributo al mantenimento per entrambi i figli di € 650,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e per lei, priva di occupazione, € 650,00 mensili, oltre al rimborso di somme prelevate sul conto corrente;
il marito chiedeva l'assegnazione della casa coniugale a sé per abitarla con i due figli;
che i genitori contribuiscano al mantenimento diretto di;
che la figlia è parzialmente economicamente autosufficiente con € 900 mensili e che Per_2 Per_1 quindi entrambi i genitori contribuiranno per entrambi i figli al 50% delle spese straordinarie;
lo stesso svolgeva una domanda subordinata per l'ipotesi in cui il figlio minore fosse collocato presso la madre dichiarandosi disponibile a versare il mantenimento dello stesso con € 350,00 e per , convivente Per_1 con la madre, € 150,00 mensili;
assegno unico al 50% e mutuo della casa al 50% e disporre per la moglie un contributo di € 200 mensili per permetterle di trovare una occupazione lavorativa.
Il Tribunale di Monza così disponeva:
pagina 5 di 13 circa i figli l'affido condiviso di , ancora per poco minorenne, con collocamento presso il padre Per_2
a cui ha assegnato la casa coniugale con frequentazione secondo liberi accordi;
ha ordinato alla moglie il rilascio della casa coniugale entro il 31.10.2024; ha disposto che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei due figli per i tempi di rispettiva permanenza e ha posto le spese straordinarie a carico per il 35% della madre e per il 65% del padre;
ha disposto che ciascun genitore percepisca l'assegno Unico in ragione del 50%; ha posto a carico dell' l'assegno per la moglie di € 500 mensili rivalutabile Istat con decorrenza CP_1 marzo 2024; ha dichiarato inammissibili le altre domande e compensato le spese di lite.
In primo grado all'udienza del 19.9.2024 sono state sentiti i due figli, i quali hanno confermato di voler stare nella casa coniugale con il padre e, pertanto, soprattutto tenuto conto delle dichiarazioni di
, che seppur per poco era ancora minorenne, il Tribunale di Monza ha assegnato la casa Per_2 coniugale al marito convivente con i figli con ordine di rilascio per la moglie. Ha tenuto conto del fatto: che la moglie non ha lavoro dal 2013 senza averne cercato un'altro, è comproprietaria con il marito della casa coniugale gravata da mutuo per € 1032,00 mensili, dovrà rilasciare la casa e cercare un'altra soluzione abitativa con un costo presumibile di € 500 mensili e, pertanto, tenuto conto dei costi ordinari del vivere avrà bisogno di € 1516,00 al mese;
che il sig. ha esposto in dichiarazione redditi 2021 per 2020 € 49.460,00 annui lordi, pari a € CP_1 3016,25 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2022 per 2021 € 51.711,00 annui lordi, pari a € 3085,00 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2023 per 2022 € 58.236,00 annui lordi, pari a € 3387,00 al mese netti;
è gravato dal pagamento del 50% del mutuo della casa coniugale e considerato per importi simili per il fabbisogno quotidiano, gli resta una disponibilità netta mensile di € 2284,00 al mese;
i figli sono studenti: sta effettuando servizio civile con € 500 al mese e frequenta l'Università Per_1 online;
frequenta la IV Liceo;
Per_2 ha ritenuto di disporre il mantenimento diretto dei figli ed il concorso al mantenimento della moglie nella misura di € 500 mensili;
alcuna decadenza può dirsi maturata in relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale dell' poiché non costituisce diritto pienamente disponibile, ma oggetto di determinazione CP_1 ufficiosa nel supremo interesse dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Ha proposto appello con richiesta di sospensiva, per chiedere: Parte_1 in via preliminare l'accertamento della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rispetto al fatto che nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice in merito alla dichiarazione della tardiva costituzione del resistente e della decadenza dalla domanda riconvenzionale di assegnazione della casa coniugale ivi formulata, né su tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante; in via principale nel merito: accogliere l'appello e in riforma della sentenza: contribuzione al suo mantenimento a decorrere da marzo 2024 con assegno a carico dell' di € CP_1 1.516,00 mensile anziché € 500,00 con decorrenza dalla domanda;
disporre a carico esclusivo del padre il mantenimento diretto dei due figli, mentre la vi Pt_1 provvederà per i tempi di permanenza con lei e si farà carico del 35% delle spese straordinarie solo quando avrà trovato una occupazione lavorativa con reddito pari a quello conseguito dall' CP_1 in via istruttoria richiama tutte le istanze formulate in primo grado (sui motivi della separazione e sul suo contributo alla famiglia) e chiede anche l'audizione dei due figli ora maggiorenni.
pagina 6 di 13 Circa la tardiva costituzione del convenuto osserva che la sua comparsa di costituzione e risposta è stata depositata il 25.7.24, mentre i termini scadevano il 18.7.2024 per via del conteggio con la sospensione dei termini feriale ed ivi chiedeva l'assegnazione della casa coniugale con affidamento dei figli con richiesta di mantenimento diretto del figlio ancora minore e per entrambi i figli spese Per_2 straordinarie al 50%, il rigetto della svolta domanda risarcitoria di € 70.000, con riconoscimento di un assegno per la moglie di € 200 per sei mesi fintanto che la stessa trovasse una occupazione;
in caso di assegnazione della casa coniugale alla moglie con affidamento alla stessa dei figli disporre a carico di lui € 350,00 per mantenimento di e € 150,00 per , nonché € 200 per la moglie per sei Per_2 Per_1 mesi. Trattasi di domanda riconvenzionale proposta fuori termine e quindi inammissibile, trattandosi di obblighi di mantenimento e non alimentari, considerato che per la Cassazione le cause relative sono soggette alla sospensione feriale dei termini;
tale costituzione tardiva con la domanda riconvenzionale ha pregiudicato alla ricorrente il deposito della memoria ex art 473 bis n. 1 cpc nel rispetto della sospensione feriale per cui veniva richiesto la remissione in termini e poi nelle conclusioni chiedeva la decadenza dalla domanda riconvenzionale ma il Tribunale sul punto non si è pronunciato.
Quanto alla quantificazione del contributo al mantenimento della sig.ra il Tribunale ha errato Pt_1
a sostenere che, avendo cessato di lavorare nel 2013, non abbia contribuito al menage familiare come coniuge e madre, contribuendo ad incidere sulle condizioni economiche delle parti. Essendo stata assegnata al marito la casa coniugale in comproprietà, gravata da mutuo al 50% di rata € 1032,00 mensili, il Giudice ha elencato le uscite della tenendo conto di un ipotetico € 500 per Pt_1 canone locatizio, (peraltro erroneamente determinato considerato anche che ha provato di CP_1 spendere € 1300 per affitto e spese condominiali) per un fabbisogno mensile di € 1516,00 per soddisfare i bisogni essenziali (500 € rata mutuo, 500 € per vitto, utenze, esborso minimale per abbigliamento), ma poi le ha assegnato € 500,00 di assegno. Il Tribunale ha mal interpretato la capacità economica dell' a prescindere dalle risultanze fiscali: CP_1 paga € 1300 per affitto casa, intera rata mutuo di € 1032, ha acquistato una autovettura al prezzo di € 35.220 utilizzando il TFR;
non si è tenuto conto del valore da attribuirsi all'assegnazione della casa coniugale data all' valore da considerare per la quantificazione dell'assegno al coniuge non CP_1 assegnatario. Il Giudice non ha disposto sull'istanza di ordine di esibizione a carico dei conti correnti CP_1 personali aperti presso Banco Posta e Banca Profilo su cui ha trasferito giacenze dei conti correnti comuni dei coniugi, prova utile per determinare correttamente l'assegno al coniuge, considerato che il marito beneficia anche dell'introito della figlia . Per_1 La moglie non ha reddito, ha solo € 500 dal marito e deve provvedere al mantenimento diretto dei figli: tale dispositivo si pone in contrasto con la parte motivazionale della sentenza, che ha una possibilità di esecuzione solo quando lei avrà un lavoro con reddito pari a quello dell' CP_1
IL Giudice ha omesso di disporre sulle istanze istruttorie orali e sulle richieste di ordine di esibizione e pertanto il reddito e patrimonio dell' non è stato correttamente accertato e la sentenza è erronea CP_1 ex art 112 cpc per non aver pronunciato su tutte le domande. Ripropone le istanze istruttorie. Quanto alla domanda di sospensiva ritiene sussistere i gravi motivi ex lege, considerato che l' ha CP_1 già chiesto la riconsegna della casa alla la quale per affittare una casa deve versare 3 Pt_1 mensilità e non ha i soldi, non ha un contratto di lavoro richiesto per stipulare un contratto locativo;
i 500 € di assegno non sono sufficienti e chiede la sospensione fino almeno alla pronuncia della Corte di Appello
pagina 7 di 13 Si è costituito in data 30.1.2025 per contestare l'appello e chiedere l'ammissione delle CP_1
sue prove dirette e contrarie in caso di ammissione di quelle della sulle dinamiche della crisi Pt_1
coniugale e sul fatto che la riferiva ai fini di non intendere cercare lavoro. Pt_1
La sospensiva è inammissibile alla luce della Riforma Cartabria per mancanza di una ragionevole probalilità di accoglimento dell'appello oppure il fondato timore del pregiudizio irreparabile in caso di esecuzione della sentenza, pregiudizio non specificato.
L'appello è inammissibile per genericità dei motivi: la domanda di assegnazione coniugale non è una domanda riconvenzionale e non allarga l'oggetto del contenzioso;
è comproprietario della casa;
i figli hanno dichiarato al giudice di voler vivere con il padre nella casa coniugale;
il Tribunale sul punto ha dato compiuta risposta nell'interesse dei figli e delle norme nazionali e internazionali ed ha dato esplicita risposta alla domanda riconvenzionale dichiarando che nessuna decadenza (rispondendo all'eccezione della può ritenersi operata rispetto a tale domanda non costituendo diritto Pt_1
pienamente disponibile;
controparte avrebbe potuto nei termini depositare la memoria ex art 473 bis 17
n.1, ma ha depositato la n.3 medesimo articolo con attribuito contenuto della n.
1. del tutto tardivo rispetto alla quale il svolgeva opposizione anche sulle istanze istruttorie. CP_1
Il Tribunale puntualizza che la dal 2013 non abbia cercato lavoro, quando trovandolo avrebbe Pt_1 potuto contribuire al menage familiare, tant'è che le ha riconosciuto l'assegno di € 500 fermo restando la necessità che metta a frutto la sua capacità lavorativa e le pregresse esperienze ricercando un lavoro.
La posizione economica della è diversa da quella rappresentata: era cointestataria con il padre Pt_1 del conto corrente BPM di Lissone con un saldo al 31.12.2017 di € 133.009,75 (doc 24) e questo conto non risulta più a lei intestato dal dicembre 2022 ovvero 4 mesi prima di presentare la richiesta di separazione;
in data 27.10.2023 ha eseguito un prelievo di € 22.180,79 dal conto corrente comune olter ad € 10.570 con prelievi bancomat;
il contratto locativo dell' non prova i costi medi locativi di mercato e il Giudice ha tenuto conto CP_1 per la quantificazione dell'assegno al coniuge dei costi a carico dell' ivi compreso il CP_1
mantenimento dei figli rispetto ai tempi di permanenza;
le somme che lei dice essere state prelevate dal marito sono state trasferite su un altro conto corrente comune dei coniugi;
il Giudice non ha ordinato altra produzione documentale considerato che lui ha depositato tutto (doc 7 e 27); ha comprato un'auto spendendo € 29.720,00 al netto del ritiro dell'usato con finanziato con il TFR;
pagina 8 di 13 se il Giudice avesse liquidato l'assegno in € 1516,00 a Lui resterebbero € 786,00 con cui avrebbe dovuto sostenere i costi per sé e i due figli, i quali stanno con la madre non più di un'ora a settimana e lei non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento né ordinario né straordinario: la rata di Per_1 per l'Università è stata pagare dal padre per € 600 e da per € 356,00 perché la madre nonostante Per_1
la richiesta di non ha pagato;
Per_1
Lei ha comunicato di essersi trasferita presso un Istituto non essendo in grado di pagare una locazione e che quindi non avrebbe potuto ospitare i figli, ma non vi è la certezza al riguardo;
lui deve pagare gli arretrati delle spese condominiali, l'intera rata del mutuo in quanto se no verrà segnalato al CRIF;
la figli nel maggio 2025 cesserà il servizio civile e verrà meno lo stipendio mensile;
lui deve Per_1 pagare l'affitto fino al mese di giugno 2025 avendo dato disdetta a dicembre 2024 perché la signora non aveva rilasciato prima la casa;
si dichiara indigente ma non ha nemmeno chiesto il patrocinio a spese dello Stato.
Il vizio di omessa ammissione dei mezzi istruttori può essere denunciato qualora le predette prove investano un punto decisivo della vertenza, cosa che qui non è; durante il procedimento di primo la memoria n. 3 poteva solo fungere a prova contraria stante la sua tradività.
Parte appellante in data 22.1.2025 ha depositato le visure delle proprietà immobiliari di e CP_1
in data 29.1.2025 la documentazione economica e patrimoniale.
Parte appellante in data 12.2.2025 ha depositato la memoria di replica con la precisazione delle conclusioni ove allega: sulla richiesta di sospensione sussiste un pregiudizio irreparabile in quanto è costretta a vivere presso un Istituto Religioso Padre di Francia in via Della Taccona n. 16 a Monza non potendo stipulare un contratto e per ora non può ospitare i figli;
l' ancora oggi non ha versato CP_1
l'assegno di ottobre 2024 e gli altri mesi non li ha versati in tempo e spontaneamente e lei ha rilasciato la casa il 2.12.2024; lei chiama il figlio tutti i giorni, il quale sta ripetendo la IV e il suo rendimento non
è buono;
il padre non si è presente per i figli;
richiama l'eccezione di decadenza dalla domanda riconvenzionale precisando altresì che di fatto l' non vive stabilmente nella casa ove invece CP_1 vivono da soli i due figli ora maggiorenni, ma continua a vivere nell'appartamento in locazione e pertanto ha perso il diritto all'assegnazione che va revocata;
i motivi d'appello sono stati tutti svolti secondo i criteri di legge e contesta tutte le difese dell'appellato; Lei per decisione comune si è occupata dei figli e il patrimonio di lui va puntualmente ricostruito;
la disdetta del contratto di locazione dell' poteva essere data dalla data della sentenza 26.9.2024. CP_1
pagina 9 di 13 Parte appellata il 21.2.2025 ha depositato memoria replica alla replica: la replica avversaria è un susseguirsi inammissibile di fatti nuovi;
non ha dimostrato un pregiudizio grave ed irreparabile;
lei avrebbe potuto trasferirsi a Lissone a casa del padre che vive da solo in casa di proprietà; chiamare al telefono i figli non significa provvedere al loro mantenimento;
veniva bocciato quando viveva Per_2
con la madre;
Lei ha scelto di non lavorare più; lui prima della sentenza ha sempre versato somme;
ora si fa aiutare dalla madre per pagare il mutuo;
precisa richiamandole le conclusioni e chiede in aggiunta la condanna ex art 96 cpc e voglia la Corte desumere argomenti di prova ex art 116 co.2 cpcp considerato che l'appellante non ha depositato i documenti richiesti con decreto 5.11.2024.
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi con modalità in presenza, verificato il deposito di Note scritte contenente le precisazioni delle conclusioni da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene assorbita nella fase di merito la domanda di sospensiva e rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione, senza che si ravvisi la necessità di integrare l'indagine istruttoria su questioni decisive della vertenza.
Nel merito l'appello è infondato.
Nel caso di specie non sussiste il censurato difetto di accertamento della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, considerato che il Giudice di prime cure a pag 10 della sentenza impugnata ha osservato che “nessuna decadenza può dirsi maturata in relazione a tale domanda, poiché il diritto all'assegnazione dell'immobile non costituisce diritto pienamente disponibile, ma esso può essere oggetto di determinazione ufficiosa, nel supremo interesse dei figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti”, per addivenire alla assegnazione della casa coniugale al marito stante la sua convivenza con i due figli, di cui ancora seppur per poco minorenne, i quali sentiti in Per_2 udienza dal Giudice hanno chiaramente espresso la loro volontà di voler continuare a vivere nella casa coniugale con il loro papà. L'assegnazione della casa coniugale al sig. va confermata stante la espressa volontà dei CP_1 due figli, ora entrambi maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, di voler conservare la loro quotidianità di vita.
La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Monza che, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di concorso al Parte_1 proprio mantenimento a carico del marito, lo ha quantificato in € 500,00 mensili, con decorrenza da marzo 2024.
pagina 10 di 13 Va osservato che per valutare la domanda svolta sul quantum di € 1.516,00 mensili, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte fra cui infra: Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”.
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.
Nel caso di specie sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che:
il sig. risulta lavorare dipendente con una retribuzione di: in dichiarazione redditi 2021 CP_1 per 2020 € 49.460,00 annui lordi, pari a € 3016,25 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2022 per 2021
€ 51.711,00 annui lordi, pari a € 3085,00 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2023 per 2022 € 58.236,00 annui lordi pari a € 3.387,00 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2024 per 2023 €
55.140,31 pari ad € 3.000 circa al mese netti;
è gravato del 50% del mutuo della casa coniugale pari ad pagina 11 di 13 € 1032,00 mensili, rata che di fatto paga per intero e del canone di affitto dell'appartamento di Milano fino a giugno 2025, come confermato da parte appellante all'udienza del 4 marzo 2025;
la sig.ra ha dichiarato in udienza di non lavorare dal 2013 e che da allora non è più Parte_1 riuscita a trovare lavori se non occasionali;
è comproprietaria del 50% della casa coniugale, il cui mutuo è pagato dal marito ed ora è ospitata presso un convitto di suore.
L'importo liquidato di € 500,00 mensili soddisfa i parametri di cui all'art 337 ter c.c., tenuto conto: da una parte che la moglie non ha propri redditi, ma è diplomata, ha 50 anni e quindi un'età ancora spendibile per la ricerca di un lavoro, considerato che ha sempre lavorato fino al 2013 e quindi dotata di piena capacità lavorativa;
dall'altra che i due figli vivono con il padre e sono allo stato a suo completo carico sia per l'ordinarietà che per la straordinarietà, risultando dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti che al momento la madre non provvede al loro sostentamento, non avendo nemmeno una casa ove ospitarli;
che il marito corrisponde per intero la rata del mutuo della casa coniugale e fino a giugno 2025 deve versare il canone di locazione dell'appartamento di Milano, ove si era trasferito prima dell'assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale di Monza ha disposto a carico dei genitori il mantenimento diretto ordinario dei due figli per i tempi di rispettiva permanenza e tale provvedimento già contempla il caso di omesso tempo di permanenza, come evidenziato dalla sig.ra stante la non possibilità logistica di ospitare i figli Pt_1
e il concorso al mantenimento straordinario del 35% a carico della madre proporzionandolo alla differenza reddituale tra le parti, tenuto conto in ogni caso dell'obbligo di ciascun genitore di compartecipare al mantenimento dei figli.
Pertanto, anche su questo punto la sentenza del Tribunale di Monza va confermata.
La domanda di condanna ex art 96 cpc svolta da parte appellata è infondata non sussistendo ipotesi di responsabilità aggravata a carico di parte appellante.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di parte appellante, le spese del grado vanno poste a carico della medesima e liquidate a favore del sig. nella misura liquidata in CP_1 dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Monza n. 2358/2024 – emessa nella causa civile n. 1708/2024 R.G. il
26.9.2024, depositata il 30.9.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
pagina 12 di 13 1)rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2)condanna a rifondere ad le spese di lite del grado liquidate nella Parte_1 CP_1 misura di € 3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott.ssa ANNA FERRARI - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Taccogna del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza Corso Milano 37
APPELLANTE
contro pagina 1 di 13 , nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._2
(MB) via Palladio 9, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Elena Marchetto del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza via Appiani n. 5/A
APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2358/2024 – emessa nella causa civile n. 1708/2024
R.G. emessa il 26.9.2024, depositata il 30.9.2024 e notificata il 2.10.2024, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria e diversa istanza, disporre la sospensione e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza n.2358/2024 depositata il
30.9.2024 del Tribunale di Monza Sez. Quarta Civile, Presidente Giudice dott.ssa Carmen Arcellaschi,
Giudice Estensore dott.ssa Claudia Bonomi, pubblicata il 30.9.2024 e notificata in data 2.10.2024, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto: in via preliminare: accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
a riguardo nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice di prime cure in merito alla dichiarazione della tardiva costituzione del resistente e della decadenza dalla domanda riconvenzionale di assegnazione della casa coniugale ivi formulata né su tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante; in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2358/2024 depositata il 30.9.2024 del Tribunale di Monza Sez.
Quarta Civile, pubblicata il 30.9.2024 e notificata in data 2.10.2024, pronunciata nella causa iscritta al
RGN 1708/2024, accogliere le seguenti conclusioni:
1)revocare l'assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
2)disporre a carico del resistente sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 ricorrente con decorrenza marzo 2024 della somma pari ad € 1.516,00 o somma maggiore o minore, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo
2025) anziché € 500,00, con decorrenza dalla domanda e automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3)disporre che il sig. provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli e, solo quando la CP_1
sig.ra avrà conseguito una occupazione lavorativa con reddito pari a quello conseguito dal sig. Pt_1
pagina 2 di 13 la stessa contribuirà al mantenimento diretto ordinario dei figli per i tempi di rispettiva CP_1
permanenza, che sarebbero comprese in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, e si farà carico nella misura del 35% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori ecc….., oltre a tutte le altre riportate a pag.13 e 14 della sentenza impugnata e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non disposte in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ammissione delle prove testimoniali e relativi capitoli di prova e precisameente:
-dott.ssa , con studio in via S. Gottardo 71 Monza sui capitoli di seguito articolati: Tes_1
a. Vero che i coniugi si sono ricolti a Lei nel 2022 per problemi insorti tra i coniugi in quel CP_1
periodo?
b. Vero che il percorso si è poi interrotto per volontà del sig. senza poter raggiungere alcun CP_1
accordo?
-il sig. residente in [...], venga sentito quale Testimone_2
teste prova contraria sui seguenti capitoli:
c. Vero che sino al 2022 la ricorrente si occupava a tempo pieno della casa, dei figli e del marito, rendendosi disponibile a soddisfare la necessità di ciascun membro della famiglia, potendo riscontrare la presenza di un clima sereno e armonioso in famiglia?
d. Vero che solo dal 2022 il sig. ha iniziato a mostrare sempre più insofferenza e ostilità nei CP_1
confronti della moglie, anche in sua presenza?
e. Vero che Lei ha sempre pagato la spesa settimanale della famiglia per dare un aiuto concreto, CP_1 oltre avere pagato 90 milioni di lire per l'acquisto della prima casa della famiglia nel 2001, CP_1 nonché altri € 26.400 nel 2008 per l'acquisto del secondo box attuale?
In via istruttoria, oltre alla richiesta di prova contraria sui capitoli dedotti in narrativa, con i testi indicati, si chiede altresì l'audizione dei figli, ove ritenuto necessario sui seguenti capitoli:
f. Vero che la mamma, fin da piccoli si è sempre dedicata a Voi ed altre vostre esigenze, nonché alla casa ed alle esigenze del papà, fino a quando lui stesso ha deciso, fino al 2023, di vivere da separato in casa?
pagina 3 di 13 g. Vero che il nonno materno ha sempre contribuito alla spesa settimanale della famiglia, oltre ad essere disponibile anche per le vostre esigenze quotidiane?
h.Vero che il clima familiare era sereno ed armonioso fino al 2022, quando sono iniziate le discussioni ed i continui litigi fra i genitori?
i. Vero che attualmente, pur continuando a vivere in casa con la mamma, siete liberi di frequentare vostro padre, senza che la mamma ve lo impedisca?
-Si chiede ordinare ex art 210 cpc al sig. la dichiarazione dei redditi del 2024 prodotti nel 2023, CP_1 oltre al deposito degli estratti conti correnti bancari personali aperti presso “Banca Profilo”, l'estratto conto Banco Posta e la documentazione prevista nello spesometro.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, Cpa e
Iva per entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata ha precisatole seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello,
“In via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art 342 cpc, dichiararsi l'atto di appello introdotto dalla sig.ra inammissibile per manifesta genericità; Pt_1 in via principale e nel merito: Voglia la Corte d'Appello adita, respingere l'appello proposto dalla sig.ra confermando, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Monza n.2358/2024 pubblicata Pt_1
il 30.9.2024; in via subordinata: nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte appellante si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle stesse e si insiste altresì nell'ammissione delle prove dedotte in primo grado che si riportano integralmente:
“Ci si oppone alle avverse istanze e riportandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi, la scrivente difesa chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1)Vero che il 20.4.2022 a seguito di un litigio tra i coniugi, alla presenza dei figli, il sig. CP_1
comunicava di voler dormire fuori una notte e comunicava che sarebbe andato in Hotel
2)Vero che in data 30.6.2022 veniva operata alla spalla e i coniugi unitamente alla figlia Per_1
decidevano che la ragazza sarebbe rimasta a dormire nel letto con la madre per maggiore comodità mentre il sig. sarebbe andato a dormire nella camera della figlia CP_1
3)Vero che la sig.ra da anni ha iniziato a rifiutarsi di stirare e cucinare costringendo il signor Pt_1
a servirsi della tintoria e provvedere alla cena per sé e per i figli CP_1
pagina 4 di 13 4)Vero che a fine novembre 2023 il padre della signora signor Pt_1 Testimone_2
provvedeva a cambiare la serratura di uno dei due box in comunione tra i coniugi e che la sig.ra tratteneva gli unici due mazzi di chiavi e ometteva di consegnarne un mazzo al signor Pt_1 CP_1
5)Vero che la sig.ra in più occasioni riferiva ai figli che “si rifiutava di svolgere lavori troppo Pt_1 pesanti”, “di non avere la testa per cercare un lavoro”, “che prima di cercarsi un lavoro avrebbe atteso la sentenza di separazione”
6)Vero che la signora nel marzo 2024 ha provveduto a cambiare la serratura della casa Pt_1
coniugale omettendo di comunicarlo al sig. CP_1
Si indicano a testi:
, residente in [...] Testimone_3
residente in [...] CP_2
residente in [...]. Controparte_3
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, parte attrice chiede fin d'ora di essere ammessa a prova contraria, con i medesimi testi indicati e con quelli ulteriori che ci si riserva di indicare in memoria istruttoria di replice;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 28.10.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 2358/2024 – emessa il 26.9.2024 nella causa civile n. 1708/2024 R.G., depositata il 30.9.2024 e notificata il 2.10.2024, avente ad oggetto domanda di separazione coniugi proposta da . Parte_2
Nel ricorso di separazione la moglie chiedeva il contributo al mantenimento per entrambi i figli di € 650,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e per lei, priva di occupazione, € 650,00 mensili, oltre al rimborso di somme prelevate sul conto corrente;
il marito chiedeva l'assegnazione della casa coniugale a sé per abitarla con i due figli;
che i genitori contribuiscano al mantenimento diretto di;
che la figlia è parzialmente economicamente autosufficiente con € 900 mensili e che Per_2 Per_1 quindi entrambi i genitori contribuiranno per entrambi i figli al 50% delle spese straordinarie;
lo stesso svolgeva una domanda subordinata per l'ipotesi in cui il figlio minore fosse collocato presso la madre dichiarandosi disponibile a versare il mantenimento dello stesso con € 350,00 e per , convivente Per_1 con la madre, € 150,00 mensili;
assegno unico al 50% e mutuo della casa al 50% e disporre per la moglie un contributo di € 200 mensili per permetterle di trovare una occupazione lavorativa.
Il Tribunale di Monza così disponeva:
pagina 5 di 13 circa i figli l'affido condiviso di , ancora per poco minorenne, con collocamento presso il padre Per_2
a cui ha assegnato la casa coniugale con frequentazione secondo liberi accordi;
ha ordinato alla moglie il rilascio della casa coniugale entro il 31.10.2024; ha disposto che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei due figli per i tempi di rispettiva permanenza e ha posto le spese straordinarie a carico per il 35% della madre e per il 65% del padre;
ha disposto che ciascun genitore percepisca l'assegno Unico in ragione del 50%; ha posto a carico dell' l'assegno per la moglie di € 500 mensili rivalutabile Istat con decorrenza CP_1 marzo 2024; ha dichiarato inammissibili le altre domande e compensato le spese di lite.
In primo grado all'udienza del 19.9.2024 sono state sentiti i due figli, i quali hanno confermato di voler stare nella casa coniugale con il padre e, pertanto, soprattutto tenuto conto delle dichiarazioni di
, che seppur per poco era ancora minorenne, il Tribunale di Monza ha assegnato la casa Per_2 coniugale al marito convivente con i figli con ordine di rilascio per la moglie. Ha tenuto conto del fatto: che la moglie non ha lavoro dal 2013 senza averne cercato un'altro, è comproprietaria con il marito della casa coniugale gravata da mutuo per € 1032,00 mensili, dovrà rilasciare la casa e cercare un'altra soluzione abitativa con un costo presumibile di € 500 mensili e, pertanto, tenuto conto dei costi ordinari del vivere avrà bisogno di € 1516,00 al mese;
che il sig. ha esposto in dichiarazione redditi 2021 per 2020 € 49.460,00 annui lordi, pari a € CP_1 3016,25 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2022 per 2021 € 51.711,00 annui lordi, pari a € 3085,00 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2023 per 2022 € 58.236,00 annui lordi, pari a € 3387,00 al mese netti;
è gravato dal pagamento del 50% del mutuo della casa coniugale e considerato per importi simili per il fabbisogno quotidiano, gli resta una disponibilità netta mensile di € 2284,00 al mese;
i figli sono studenti: sta effettuando servizio civile con € 500 al mese e frequenta l'Università Per_1 online;
frequenta la IV Liceo;
Per_2 ha ritenuto di disporre il mantenimento diretto dei figli ed il concorso al mantenimento della moglie nella misura di € 500 mensili;
alcuna decadenza può dirsi maturata in relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale dell' poiché non costituisce diritto pienamente disponibile, ma oggetto di determinazione CP_1 ufficiosa nel supremo interesse dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Ha proposto appello con richiesta di sospensiva, per chiedere: Parte_1 in via preliminare l'accertamento della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rispetto al fatto che nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice in merito alla dichiarazione della tardiva costituzione del resistente e della decadenza dalla domanda riconvenzionale di assegnazione della casa coniugale ivi formulata, né su tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante; in via principale nel merito: accogliere l'appello e in riforma della sentenza: contribuzione al suo mantenimento a decorrere da marzo 2024 con assegno a carico dell' di € CP_1 1.516,00 mensile anziché € 500,00 con decorrenza dalla domanda;
disporre a carico esclusivo del padre il mantenimento diretto dei due figli, mentre la vi Pt_1 provvederà per i tempi di permanenza con lei e si farà carico del 35% delle spese straordinarie solo quando avrà trovato una occupazione lavorativa con reddito pari a quello conseguito dall' CP_1 in via istruttoria richiama tutte le istanze formulate in primo grado (sui motivi della separazione e sul suo contributo alla famiglia) e chiede anche l'audizione dei due figli ora maggiorenni.
pagina 6 di 13 Circa la tardiva costituzione del convenuto osserva che la sua comparsa di costituzione e risposta è stata depositata il 25.7.24, mentre i termini scadevano il 18.7.2024 per via del conteggio con la sospensione dei termini feriale ed ivi chiedeva l'assegnazione della casa coniugale con affidamento dei figli con richiesta di mantenimento diretto del figlio ancora minore e per entrambi i figli spese Per_2 straordinarie al 50%, il rigetto della svolta domanda risarcitoria di € 70.000, con riconoscimento di un assegno per la moglie di € 200 per sei mesi fintanto che la stessa trovasse una occupazione;
in caso di assegnazione della casa coniugale alla moglie con affidamento alla stessa dei figli disporre a carico di lui € 350,00 per mantenimento di e € 150,00 per , nonché € 200 per la moglie per sei Per_2 Per_1 mesi. Trattasi di domanda riconvenzionale proposta fuori termine e quindi inammissibile, trattandosi di obblighi di mantenimento e non alimentari, considerato che per la Cassazione le cause relative sono soggette alla sospensione feriale dei termini;
tale costituzione tardiva con la domanda riconvenzionale ha pregiudicato alla ricorrente il deposito della memoria ex art 473 bis n. 1 cpc nel rispetto della sospensione feriale per cui veniva richiesto la remissione in termini e poi nelle conclusioni chiedeva la decadenza dalla domanda riconvenzionale ma il Tribunale sul punto non si è pronunciato.
Quanto alla quantificazione del contributo al mantenimento della sig.ra il Tribunale ha errato Pt_1
a sostenere che, avendo cessato di lavorare nel 2013, non abbia contribuito al menage familiare come coniuge e madre, contribuendo ad incidere sulle condizioni economiche delle parti. Essendo stata assegnata al marito la casa coniugale in comproprietà, gravata da mutuo al 50% di rata € 1032,00 mensili, il Giudice ha elencato le uscite della tenendo conto di un ipotetico € 500 per Pt_1 canone locatizio, (peraltro erroneamente determinato considerato anche che ha provato di CP_1 spendere € 1300 per affitto e spese condominiali) per un fabbisogno mensile di € 1516,00 per soddisfare i bisogni essenziali (500 € rata mutuo, 500 € per vitto, utenze, esborso minimale per abbigliamento), ma poi le ha assegnato € 500,00 di assegno. Il Tribunale ha mal interpretato la capacità economica dell' a prescindere dalle risultanze fiscali: CP_1 paga € 1300 per affitto casa, intera rata mutuo di € 1032, ha acquistato una autovettura al prezzo di € 35.220 utilizzando il TFR;
non si è tenuto conto del valore da attribuirsi all'assegnazione della casa coniugale data all' valore da considerare per la quantificazione dell'assegno al coniuge non CP_1 assegnatario. Il Giudice non ha disposto sull'istanza di ordine di esibizione a carico dei conti correnti CP_1 personali aperti presso Banco Posta e Banca Profilo su cui ha trasferito giacenze dei conti correnti comuni dei coniugi, prova utile per determinare correttamente l'assegno al coniuge, considerato che il marito beneficia anche dell'introito della figlia . Per_1 La moglie non ha reddito, ha solo € 500 dal marito e deve provvedere al mantenimento diretto dei figli: tale dispositivo si pone in contrasto con la parte motivazionale della sentenza, che ha una possibilità di esecuzione solo quando lei avrà un lavoro con reddito pari a quello dell' CP_1
IL Giudice ha omesso di disporre sulle istanze istruttorie orali e sulle richieste di ordine di esibizione e pertanto il reddito e patrimonio dell' non è stato correttamente accertato e la sentenza è erronea CP_1 ex art 112 cpc per non aver pronunciato su tutte le domande. Ripropone le istanze istruttorie. Quanto alla domanda di sospensiva ritiene sussistere i gravi motivi ex lege, considerato che l' ha CP_1 già chiesto la riconsegna della casa alla la quale per affittare una casa deve versare 3 Pt_1 mensilità e non ha i soldi, non ha un contratto di lavoro richiesto per stipulare un contratto locativo;
i 500 € di assegno non sono sufficienti e chiede la sospensione fino almeno alla pronuncia della Corte di Appello
pagina 7 di 13 Si è costituito in data 30.1.2025 per contestare l'appello e chiedere l'ammissione delle CP_1
sue prove dirette e contrarie in caso di ammissione di quelle della sulle dinamiche della crisi Pt_1
coniugale e sul fatto che la riferiva ai fini di non intendere cercare lavoro. Pt_1
La sospensiva è inammissibile alla luce della Riforma Cartabria per mancanza di una ragionevole probalilità di accoglimento dell'appello oppure il fondato timore del pregiudizio irreparabile in caso di esecuzione della sentenza, pregiudizio non specificato.
L'appello è inammissibile per genericità dei motivi: la domanda di assegnazione coniugale non è una domanda riconvenzionale e non allarga l'oggetto del contenzioso;
è comproprietario della casa;
i figli hanno dichiarato al giudice di voler vivere con il padre nella casa coniugale;
il Tribunale sul punto ha dato compiuta risposta nell'interesse dei figli e delle norme nazionali e internazionali ed ha dato esplicita risposta alla domanda riconvenzionale dichiarando che nessuna decadenza (rispondendo all'eccezione della può ritenersi operata rispetto a tale domanda non costituendo diritto Pt_1
pienamente disponibile;
controparte avrebbe potuto nei termini depositare la memoria ex art 473 bis 17
n.1, ma ha depositato la n.3 medesimo articolo con attribuito contenuto della n.
1. del tutto tardivo rispetto alla quale il svolgeva opposizione anche sulle istanze istruttorie. CP_1
Il Tribunale puntualizza che la dal 2013 non abbia cercato lavoro, quando trovandolo avrebbe Pt_1 potuto contribuire al menage familiare, tant'è che le ha riconosciuto l'assegno di € 500 fermo restando la necessità che metta a frutto la sua capacità lavorativa e le pregresse esperienze ricercando un lavoro.
La posizione economica della è diversa da quella rappresentata: era cointestataria con il padre Pt_1 del conto corrente BPM di Lissone con un saldo al 31.12.2017 di € 133.009,75 (doc 24) e questo conto non risulta più a lei intestato dal dicembre 2022 ovvero 4 mesi prima di presentare la richiesta di separazione;
in data 27.10.2023 ha eseguito un prelievo di € 22.180,79 dal conto corrente comune olter ad € 10.570 con prelievi bancomat;
il contratto locativo dell' non prova i costi medi locativi di mercato e il Giudice ha tenuto conto CP_1 per la quantificazione dell'assegno al coniuge dei costi a carico dell' ivi compreso il CP_1
mantenimento dei figli rispetto ai tempi di permanenza;
le somme che lei dice essere state prelevate dal marito sono state trasferite su un altro conto corrente comune dei coniugi;
il Giudice non ha ordinato altra produzione documentale considerato che lui ha depositato tutto (doc 7 e 27); ha comprato un'auto spendendo € 29.720,00 al netto del ritiro dell'usato con finanziato con il TFR;
pagina 8 di 13 se il Giudice avesse liquidato l'assegno in € 1516,00 a Lui resterebbero € 786,00 con cui avrebbe dovuto sostenere i costi per sé e i due figli, i quali stanno con la madre non più di un'ora a settimana e lei non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento né ordinario né straordinario: la rata di Per_1 per l'Università è stata pagare dal padre per € 600 e da per € 356,00 perché la madre nonostante Per_1
la richiesta di non ha pagato;
Per_1
Lei ha comunicato di essersi trasferita presso un Istituto non essendo in grado di pagare una locazione e che quindi non avrebbe potuto ospitare i figli, ma non vi è la certezza al riguardo;
lui deve pagare gli arretrati delle spese condominiali, l'intera rata del mutuo in quanto se no verrà segnalato al CRIF;
la figli nel maggio 2025 cesserà il servizio civile e verrà meno lo stipendio mensile;
lui deve Per_1 pagare l'affitto fino al mese di giugno 2025 avendo dato disdetta a dicembre 2024 perché la signora non aveva rilasciato prima la casa;
si dichiara indigente ma non ha nemmeno chiesto il patrocinio a spese dello Stato.
Il vizio di omessa ammissione dei mezzi istruttori può essere denunciato qualora le predette prove investano un punto decisivo della vertenza, cosa che qui non è; durante il procedimento di primo la memoria n. 3 poteva solo fungere a prova contraria stante la sua tradività.
Parte appellante in data 22.1.2025 ha depositato le visure delle proprietà immobiliari di e CP_1
in data 29.1.2025 la documentazione economica e patrimoniale.
Parte appellante in data 12.2.2025 ha depositato la memoria di replica con la precisazione delle conclusioni ove allega: sulla richiesta di sospensione sussiste un pregiudizio irreparabile in quanto è costretta a vivere presso un Istituto Religioso Padre di Francia in via Della Taccona n. 16 a Monza non potendo stipulare un contratto e per ora non può ospitare i figli;
l' ancora oggi non ha versato CP_1
l'assegno di ottobre 2024 e gli altri mesi non li ha versati in tempo e spontaneamente e lei ha rilasciato la casa il 2.12.2024; lei chiama il figlio tutti i giorni, il quale sta ripetendo la IV e il suo rendimento non
è buono;
il padre non si è presente per i figli;
richiama l'eccezione di decadenza dalla domanda riconvenzionale precisando altresì che di fatto l' non vive stabilmente nella casa ove invece CP_1 vivono da soli i due figli ora maggiorenni, ma continua a vivere nell'appartamento in locazione e pertanto ha perso il diritto all'assegnazione che va revocata;
i motivi d'appello sono stati tutti svolti secondo i criteri di legge e contesta tutte le difese dell'appellato; Lei per decisione comune si è occupata dei figli e il patrimonio di lui va puntualmente ricostruito;
la disdetta del contratto di locazione dell' poteva essere data dalla data della sentenza 26.9.2024. CP_1
pagina 9 di 13 Parte appellata il 21.2.2025 ha depositato memoria replica alla replica: la replica avversaria è un susseguirsi inammissibile di fatti nuovi;
non ha dimostrato un pregiudizio grave ed irreparabile;
lei avrebbe potuto trasferirsi a Lissone a casa del padre che vive da solo in casa di proprietà; chiamare al telefono i figli non significa provvedere al loro mantenimento;
veniva bocciato quando viveva Per_2
con la madre;
Lei ha scelto di non lavorare più; lui prima della sentenza ha sempre versato somme;
ora si fa aiutare dalla madre per pagare il mutuo;
precisa richiamandole le conclusioni e chiede in aggiunta la condanna ex art 96 cpc e voglia la Corte desumere argomenti di prova ex art 116 co.2 cpcp considerato che l'appellante non ha depositato i documenti richiesti con decreto 5.11.2024.
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi con modalità in presenza, verificato il deposito di Note scritte contenente le precisazioni delle conclusioni da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene assorbita nella fase di merito la domanda di sospensiva e rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione, senza che si ravvisi la necessità di integrare l'indagine istruttoria su questioni decisive della vertenza.
Nel merito l'appello è infondato.
Nel caso di specie non sussiste il censurato difetto di accertamento della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, considerato che il Giudice di prime cure a pag 10 della sentenza impugnata ha osservato che “nessuna decadenza può dirsi maturata in relazione a tale domanda, poiché il diritto all'assegnazione dell'immobile non costituisce diritto pienamente disponibile, ma esso può essere oggetto di determinazione ufficiosa, nel supremo interesse dei figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti”, per addivenire alla assegnazione della casa coniugale al marito stante la sua convivenza con i due figli, di cui ancora seppur per poco minorenne, i quali sentiti in Per_2 udienza dal Giudice hanno chiaramente espresso la loro volontà di voler continuare a vivere nella casa coniugale con il loro papà. L'assegnazione della casa coniugale al sig. va confermata stante la espressa volontà dei CP_1 due figli, ora entrambi maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, di voler conservare la loro quotidianità di vita.
La Corte condivide la decisione assunta dal Tribunale di Monza che, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della sig.ra dell'assegno di concorso al Parte_1 proprio mantenimento a carico del marito, lo ha quantificato in € 500,00 mensili, con decorrenza da marzo 2024.
pagina 10 di 13 Va osservato che per valutare la domanda svolta sul quantum di € 1.516,00 mensili, bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge, applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte fra cui infra: Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita”.
Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.
Nel caso di specie sussiste tra le parti una sproporzione reddituale considerato che:
il sig. risulta lavorare dipendente con una retribuzione di: in dichiarazione redditi 2021 CP_1 per 2020 € 49.460,00 annui lordi, pari a € 3016,25 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2022 per 2021
€ 51.711,00 annui lordi, pari a € 3085,00 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2023 per 2022 € 58.236,00 annui lordi pari a € 3.387,00 al mese netti;
in dichiarazione redditi 2024 per 2023 €
55.140,31 pari ad € 3.000 circa al mese netti;
è gravato del 50% del mutuo della casa coniugale pari ad pagina 11 di 13 € 1032,00 mensili, rata che di fatto paga per intero e del canone di affitto dell'appartamento di Milano fino a giugno 2025, come confermato da parte appellante all'udienza del 4 marzo 2025;
la sig.ra ha dichiarato in udienza di non lavorare dal 2013 e che da allora non è più Parte_1 riuscita a trovare lavori se non occasionali;
è comproprietaria del 50% della casa coniugale, il cui mutuo è pagato dal marito ed ora è ospitata presso un convitto di suore.
L'importo liquidato di € 500,00 mensili soddisfa i parametri di cui all'art 337 ter c.c., tenuto conto: da una parte che la moglie non ha propri redditi, ma è diplomata, ha 50 anni e quindi un'età ancora spendibile per la ricerca di un lavoro, considerato che ha sempre lavorato fino al 2013 e quindi dotata di piena capacità lavorativa;
dall'altra che i due figli vivono con il padre e sono allo stato a suo completo carico sia per l'ordinarietà che per la straordinarietà, risultando dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti che al momento la madre non provvede al loro sostentamento, non avendo nemmeno una casa ove ospitarli;
che il marito corrisponde per intero la rata del mutuo della casa coniugale e fino a giugno 2025 deve versare il canone di locazione dell'appartamento di Milano, ove si era trasferito prima dell'assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale di Monza ha disposto a carico dei genitori il mantenimento diretto ordinario dei due figli per i tempi di rispettiva permanenza e tale provvedimento già contempla il caso di omesso tempo di permanenza, come evidenziato dalla sig.ra stante la non possibilità logistica di ospitare i figli Pt_1
e il concorso al mantenimento straordinario del 35% a carico della madre proporzionandolo alla differenza reddituale tra le parti, tenuto conto in ogni caso dell'obbligo di ciascun genitore di compartecipare al mantenimento dei figli.
Pertanto, anche su questo punto la sentenza del Tribunale di Monza va confermata.
La domanda di condanna ex art 96 cpc svolta da parte appellata è infondata non sussistendo ipotesi di responsabilità aggravata a carico di parte appellante.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di parte appellante, le spese del grado vanno poste a carico della medesima e liquidate a favore del sig. nella misura liquidata in CP_1 dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Monza n. 2358/2024 – emessa nella causa civile n. 1708/2024 R.G. il
26.9.2024, depositata il 30.9.2024, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale coniugi, così dispone:
pagina 12 di 13 1)rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2)condanna a rifondere ad le spese di lite del grado liquidate nella Parte_1 CP_1 misura di € 3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Valentina Paletto
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