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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/10/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 969/2024
Il Giudice NL MU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Dispositivo emesso all'udienza del 16.10.2025) nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti ANDREONI AMOS, CARVELLO MANUEL e
AN IO
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AN ST e SS ER resistente
OGGETTO: NO - pensione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “
- dichiarare il diritto del dott. alla rivalutazione della Parte_1
propria pensione secondo le percentuali previste dalle leggi n. 197/2022 e
n. 213/2023 calcolate per scaglioni di reddito e non per trattamento complessivo;
- condannare l' a riliquidare la pensione del ricorrente come sopra CP_1
indicato, con l'applicazione degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria”.
Per la parte resistente: “accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e, conseguentemente, rigettarlo integralmente. ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, titolare della pensione n. 10038385 Cat. VO, con decorrenza 1 gennaio 1997 (v. all. 1) con importo attuale di € 3.030,20 lordi e di €
2.229,36 netti nonché di pensione 01012503 Cat. VO AUT con decorrenza
1 gennaio 2011 di importo mensile di € 61,87, ha dedotto di aver presentato senza successo “domanda di ricostituzione reddituale al fine di ottenere la perequazione dovuta dal 01/01/2023 sulla sua pensione calcolata con applicazione del sistema di perequazione automatica ordinaria previsto dalla legge n. 388/2000 (v. all. 4) e non già di quella eccezionale prevista per il 2023 e 2024”.
Il ricorrente, in sostanza, chiede l'applicazione del meccanismo di cui alla l. n. 388/2000 perché ritiene che la disciplina della perequazione delle pensioni prevista per il biennio 2023 e 204 dalla legge di bilancio per il
2023 (art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 e la successiva l. n. 213/2023 (art. 1, commi 134 e 135) siano incostituzionali.
Tali disposizioni si porrebbero in contrasto con la Costituzione poiché prevedono, seppur in via transitoria e con clausola c.d. di “galleggiamento”
o di “salvaguardia” in forza della quale la la rivalutazione della classe di importo superiore non può essere inferiore all'aumento attribuito alla classe di importo sottostante, un meccanismo di indicizzazione delle pensioni suddiviso in 6 classi di importo complessivo con applicazione della
Pag. 2 di 11 percentuale di rivalutazione applicata all'intero importo (“in blocco” e non per “scaglioni” o per “fasce”, come previsto dalla disciplina ordinaria), ponendosi quindi in contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.
La prevista clausola di salvaguardia, infatti, scongiurerebbe gli effetti di sorpasso connessi alla disciplina per blocchi ma non quelli di schiacciamento dei trattamenti per le diverse classi reddituali, originariamente diversificate;
esemplificando, “…gli importi che originariamente variavano da € 2.101 ad € 2.125 vengono allineati ad €
2.271,75 nel 2023 e ad € 2.394 nel 2024. Analogamente gli importi originariamente graduati tra € 2.627 ed € 2.692 vengono allineati ad €
2.807,7 nel 2023 ed a € 2.936,6 nel 2024” (pag. 9 del ricorso).
Ciò si innesta in un quadro di perdita di valore delle pensioni dovute alle continue deroghe al meccanismo ordinario di perequazione, disposte con la previsione di una perequazione per blocco e non per fasce a partire dal
2014 con la l. n. 147/2013 e prorogata sino al 2021.
Relativamente a tale aspetto, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con memoria del 5.12.2022, ha osservato che “Rispetto alle persone in età attiva, i pensionati hanno molte meno possibilità di difendersi dall'inflazione, e pertanto il mantenimento del loro potere di acquisto è affidato quasi esclusivamente all'indicizzazione. Per le quote delle pensioni calcolate con le regole contributive (destinate a crescere nel tempo), il rallentamento o il congelamento anche temporaneo della rivalutazione è da considerarsi alla stregua di un'imposta. Se viene indebolita la regolare indicizzazione ai prezzi anno per anno, alla fine il pensionato riceve, come rendita, meno di quanto gli spetterebbe. Le regole sulla rivalutazione dovrebbero quindi rimanere il più possibile stabili”.
Pag. 3 di 11 La questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare rileva perché, applicando, come fa l' , la perequazione per CP_1
trattamento complessivo e non per scaglioni in luogo di quello ordinario, si avrebbe una perdita totale pari a € 49.871,48 (comprensiva delle perdite economiche dovute a tutte le norme in deroga intervenute dal 1998 a oggi). chiede quindi che si accerti, previa rimessione degli atti alla Parte_1
Corte Costituzionale per il vaglio della seguente questione di costituzionalità “se l'art. 1, co. 309, l. n. 197/2022 e l'art. 1, co. 135, l. n.
213/2023 siano in contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost. nella parte in cui dispongono la perequazione automatica delle pensioni con percentuali calcolate sul trattamento complessivo anziché sulle distinte fasce economiche (c.d. sistema a scaglioni) proprie del trattamento medesimo”, il proprio diritto alla rivalutazione della propria pensione “secondo le percentuali previste dalle due leggi finanziarie ma calcolate per fasce di reddito (c.d. sistema a scaglioni) e non per trattamento complessivo.” il proprio diritto a ottenere la rivalutazione della pensione in base al regime ordinario di perequazione previsto dalla l. n. 388/2000.
Si è costituito , resistendo al ricorso e contestando che la disciplina CP_1
dell'indicizzazione delle pensioni prevista dall'art. 1, comma 309, l. n.
197/2022 e l. n. 213/2023, art. 1, commi 134 e 135, si ponga in contrasto con la Carta Costituzionale.
La Consulta, infatti, avrebbe già esaminato precedenti disposizioni legislative che avevano posto un limite alla rivalutazione automatica delle pensioni, ritenendole conformi alla Costituzione.
Così, la sentenza n. 234/2020 ha affermato che “Fatta salva per intero la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo più modesto (fino a
Pag. 4 di 11 tre volte il minimo , la disposizione oggi censurata opera un CP_1
contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, con una progressione inversa rispetto alla loro entità.
Anche per i trattamenti di importo più elevato, superiori a nove volte il minimo, superiori quindi a 4.617 euro mensili per l'anno 2019, la rivalutazione non è azzerata, ma solo diminuita, con l'applicazione di un indice del 40 per cento. La circostanza che la disposizione assicuri una quota perequativa – ridotta e tuttavia non meramente simbolica – anche in favore dei trattamenti di più elevato importo, come tali capaci di maggiore resistenza all'erosione inflattiva, induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza”; in senso analogo, la sentenza n. 250/2017 ha osservato che “Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di importo più elevato» (ordinanza n. 256 del
2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione”.
richiama poi anche le sentenze n. 250/2017 e 70/2015, le quali hanno CP_1
in sostanza affermato i medesimi principi di diritto, ossia che il legislatore ha ampia discrezionalità nel modulare i sistemi di perequazione delle pensioni per esigenze di finanza pubblica, purché tali meccanismi non si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza.
Pag. 5 di 11 Il ricorso non è fondato poiché la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare innanzi alla Corte Costituzione appare manifestamente infondata e, quindi, non sussistono i presupposti affinché tale questione possa essere rimessa al Giudice delle Leggi.
Va in prima battuta chiarito che, come ripetutamente affermato dalla Corte
Costituzionale, la discrezionalità del legislatore incontra il limite del criterio di ragionevolezza (cfr., per tutte, Corte Cost. sent. n. 96/2018).
La sentenza ora citata – pur non occupandosi in particolare del meccanismo di perequazione qui tacciato di incostituzionalità – richiamando la sentenza n. 250/2017 ha ribadito la necessità che “nella disciplina dei trattamenti pensionistici, sia salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le «esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale» (sentenza n. 240 del 1994) e come tale obiettivo sia raggiungibile «per il tramite e nella misura» dell'art. 38, secondo comma, Cost. (sentenza n. 156 del 1991) – il che comporta «solo indirettamente» (sentenza n. 361 del 1996) un aggancio all'art. 36, primo comma, Cost., «anche al fine di dare un più concreto contenuto al parametro della adeguatezza»” e ha “posto in rilievo come, su questo terreno, si debba esercitare la discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare, secondo criteri non irragionevoli, l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali con le esigenze finanziarie e di equilibrio del bilancio dello Stato;
”.
Entrambe le pronunce (250/2017 e 96/2018) hanno quindi ritenuto che i commi 25 e 25 bis dell'art. 24 d.l. n. 201/2011 – che prevedevano la rivalutazione del 100% dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo, una rivalutazione nella misura del 40% per i
Pag. 6 di 11 trattamenti complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo con CP_1 CP_1
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, una rivalutazione nella misura del 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo e CP_1
pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo con riferimento CP_1
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e una rivalutazione del
10% per quelli superiori a cinque volte il trattamento e pari o inferiori CP_1
a sei volte il trattamento minimo , non riconoscendo alcuna CP_1
rivalutazione per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo – non fossero incostituzionali. CP_1
Ciò perché “…dal disegno complessivo di tali commi, emergono con evidenza le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell'esercizio della sua discrezionalità, le quali sono state preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati
a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti, nell'attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici, la cui osservanza trova conferma nella scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino
a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo CP_1
destinando, così, le limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi;
” (Corte
Cost. 96/2018).
La stessa sentenza, nell'escludere la violazione dell'art. 38 Cost., ha anche negato che il blocco “per gli anni 2012 e 2013, della perequazione dei
Pag. 7 di 11 trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo sia tale da CP_1
minare l'adeguatezza degli stessi, considerati nel loro complesso, atteso che esso incide su trattamenti di importo medio-alto, i quali, proprio per la loro maggiore entità, presentano margini di resistenza all'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione, peraltro di livello piuttosto contenuto negli anni 2011 e 2012;”.
Tale pronuncia, non ritenendo sussistente la violazione dell'art. 36 Cost., ha altresì negato che la disciplina prevista dai commi 25 e 25 bis violasse il principio di proporzionalità dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato, chiarendo che tale tale principio non comporta
“«un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e
l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione» anche di tale principio, e la sentenza n.
173 del 2016, con cui aveva rimarcato che la garanzia dell'art. 38 Cost. è
«agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale», sicché la determinazione del trattamento pensionistico e del suo adeguamento «tiene conto anche dell'impegno individuale nella quantità e qualità del lavoro svolto nella vita attiva»
(sentenza n. 250 del 2017.)” (cfr. sent. cit.).
Ritiene quindi il Tribunale che dalla ricognizione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella materia della perequazione delle pensioni emerga la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare.
Benché le sentenze sopra richiamate non si siano occupate in modo specifico del meccanismo perequativo tacciato di incostituzionalità, appare evidente a questo giudicante che il legislatore, nell'apprestare tale
Pag. 8 di 11 meccanismo, si sia attenuto ai canoni di ragionevolezza delineati dalla
Corte Costituzionale e non abbia violato alcuno dei precetti costituzionali indicati dal ricorrente;
ed appare, in proposito, significativo che il meccanismo di perequazione previsto per gli anni 2023 e 2024 sia stato utilizzato dal legilsatore dal 2014 al 2021 e che non risulti alcuna pronuncia della Corte Costituzionale – evidentemente perché non sollecitata – sul punto.
Ciò, ad avviso del Tribunale, si spiega non tanto perché sino al 2021 non vi
è stata un'inflazione significativa, ma perché detto meccanismo, semplicemente, non si pone in contrasto con la Costituzione.
Per quanto concerne l'art. 3 Cost., e quindi il limite della discrezionalità del legislatore, non appare affatto irragionevole la scelta di prevedere l'applicazione di un'aliquota unica per tutto il trattamento, benché essa determini l'effetto di appiattimento – e non di superamento, per effetto della clausola di salvaguardia sopra menzionata – tra coloro che stanno poco sopra il limite di valore e poco sotto, perché l'assimilazione di situazioni (poco) diverse trova ampia giustificazione nelle esigenze di finanza pubblica e di tutela delle pensioni più deboli, che maggiormente subiscono l'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione; la scelta legislativa ben difficilmente potrebbe perciò dirsi ragionevole. A ncora una volta, peraltro, come correttamente rilevato dallo stesso ricorrente, i soggetti che maggiormente subiscono le conseguenze pregiudizievoli dell'appiattimento sono i titolari delle pensioni più elevate, maggiormente in grado di resistere all'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione, ed appare quindi del tutto ragionevole la scelta del
Pag. 9 di 11 legislatore di penalizzare in qualche modo le pensioni più alte anche allo scopo di garantire la rivalutazione integrale delle pensioni più basse.
Per quanto concerne l'art. 38 Cost., ancora una volta proprio il fatto che le disposizioni in parola incidano maggiormente sui trattamenti di importo medio alto esclude che possa affermarsi che esse determinino un'inadeguatezza del trattamento pensionistico.
Ancora, relativamente al principio di proporzionalità dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato, si è visto che esso non è violato laddove la perequazione non assicuri un'automatica e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione.
Ciò che è invece necessario, e anche sufficiente, è che si tenga conto della qualità e della quantità del lavoro prestato, ma non che la pensione sia agganciata in modo indefettibile e strettamente proporzionale a questo.
Quest'ultima considerazione consente anche di superare i dubbi di costituzionalità espressi dal ricorrente con riguardo all'art. 2 Cost., poiché il titolare della pensione può fare affidamento sulla proporzionalità tra trattamento pensionistico e qualità e quantità del lavoro nei limiti sopra indicati, non potendo quindi lamentare una lesione dell'affidamento laddove il primo non sia agganciato in modo indefettibile e strettamente proporzionale ai secondi.
Un ultimo rilievo porta a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare;
se la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con la Carta
Costituzionale il sistema di cui ai commi 25 e 25 bis del d.l. 201/2011, certamente ben più gravoso in termini di rivalutazione della pensione, ben difficilmente potrebbe ritenersi in contrasto con la Costituzione un sistema
Pag. 10 di 11 che, semplicemente, determina quale unico effetto l'appiattimento delle pensioni che si pongono poco sopra la soglia con quelle che si pongono poco sotto, avente peraltro una maggiore incidenza sulle pensioni di più rilevante importo (per le quali la Consulta ha ritenuto legittimo addirittura il blocco della rivalutazione).
Non può, pertanto, essere applicato il sistema a scaglioni previsto dal regime ordinario, derogato per gli anni 2023 e 2024 dall'art. 1, comma 309
l. n. 197/2022 e dall'art. 1, commi 134 e 135 l. n. 213/2023.
Attesa l'assoluta peculiarità, novità e complessità della questione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
(Dispositivo emesso all'udienza del 16.10.2025)
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
19/10/2025 Il Giudice
NL MU
Pag. 11 di 11
Sezione Lavoro
N.R.G. 969/2024
Il Giudice NL MU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Dispositivo emesso all'udienza del 16.10.2025) nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti ANDREONI AMOS, CARVELLO MANUEL e
AN IO
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AN ST e SS ER resistente
OGGETTO: NO - pensione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “
- dichiarare il diritto del dott. alla rivalutazione della Parte_1
propria pensione secondo le percentuali previste dalle leggi n. 197/2022 e
n. 213/2023 calcolate per scaglioni di reddito e non per trattamento complessivo;
- condannare l' a riliquidare la pensione del ricorrente come sopra CP_1
indicato, con l'applicazione degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria”.
Per la parte resistente: “accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e, conseguentemente, rigettarlo integralmente. ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, titolare della pensione n. 10038385 Cat. VO, con decorrenza 1 gennaio 1997 (v. all. 1) con importo attuale di € 3.030,20 lordi e di €
2.229,36 netti nonché di pensione 01012503 Cat. VO AUT con decorrenza
1 gennaio 2011 di importo mensile di € 61,87, ha dedotto di aver presentato senza successo “domanda di ricostituzione reddituale al fine di ottenere la perequazione dovuta dal 01/01/2023 sulla sua pensione calcolata con applicazione del sistema di perequazione automatica ordinaria previsto dalla legge n. 388/2000 (v. all. 4) e non già di quella eccezionale prevista per il 2023 e 2024”.
Il ricorrente, in sostanza, chiede l'applicazione del meccanismo di cui alla l. n. 388/2000 perché ritiene che la disciplina della perequazione delle pensioni prevista per il biennio 2023 e 204 dalla legge di bilancio per il
2023 (art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 e la successiva l. n. 213/2023 (art. 1, commi 134 e 135) siano incostituzionali.
Tali disposizioni si porrebbero in contrasto con la Costituzione poiché prevedono, seppur in via transitoria e con clausola c.d. di “galleggiamento”
o di “salvaguardia” in forza della quale la la rivalutazione della classe di importo superiore non può essere inferiore all'aumento attribuito alla classe di importo sottostante, un meccanismo di indicizzazione delle pensioni suddiviso in 6 classi di importo complessivo con applicazione della
Pag. 2 di 11 percentuale di rivalutazione applicata all'intero importo (“in blocco” e non per “scaglioni” o per “fasce”, come previsto dalla disciplina ordinaria), ponendosi quindi in contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.
La prevista clausola di salvaguardia, infatti, scongiurerebbe gli effetti di sorpasso connessi alla disciplina per blocchi ma non quelli di schiacciamento dei trattamenti per le diverse classi reddituali, originariamente diversificate;
esemplificando, “…gli importi che originariamente variavano da € 2.101 ad € 2.125 vengono allineati ad €
2.271,75 nel 2023 e ad € 2.394 nel 2024. Analogamente gli importi originariamente graduati tra € 2.627 ed € 2.692 vengono allineati ad €
2.807,7 nel 2023 ed a € 2.936,6 nel 2024” (pag. 9 del ricorso).
Ciò si innesta in un quadro di perdita di valore delle pensioni dovute alle continue deroghe al meccanismo ordinario di perequazione, disposte con la previsione di una perequazione per blocco e non per fasce a partire dal
2014 con la l. n. 147/2013 e prorogata sino al 2021.
Relativamente a tale aspetto, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con memoria del 5.12.2022, ha osservato che “Rispetto alle persone in età attiva, i pensionati hanno molte meno possibilità di difendersi dall'inflazione, e pertanto il mantenimento del loro potere di acquisto è affidato quasi esclusivamente all'indicizzazione. Per le quote delle pensioni calcolate con le regole contributive (destinate a crescere nel tempo), il rallentamento o il congelamento anche temporaneo della rivalutazione è da considerarsi alla stregua di un'imposta. Se viene indebolita la regolare indicizzazione ai prezzi anno per anno, alla fine il pensionato riceve, come rendita, meno di quanto gli spetterebbe. Le regole sulla rivalutazione dovrebbero quindi rimanere il più possibile stabili”.
Pag. 3 di 11 La questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare rileva perché, applicando, come fa l' , la perequazione per CP_1
trattamento complessivo e non per scaglioni in luogo di quello ordinario, si avrebbe una perdita totale pari a € 49.871,48 (comprensiva delle perdite economiche dovute a tutte le norme in deroga intervenute dal 1998 a oggi). chiede quindi che si accerti, previa rimessione degli atti alla Parte_1
Corte Costituzionale per il vaglio della seguente questione di costituzionalità “se l'art. 1, co. 309, l. n. 197/2022 e l'art. 1, co. 135, l. n.
213/2023 siano in contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost. nella parte in cui dispongono la perequazione automatica delle pensioni con percentuali calcolate sul trattamento complessivo anziché sulle distinte fasce economiche (c.d. sistema a scaglioni) proprie del trattamento medesimo”, il proprio diritto alla rivalutazione della propria pensione “secondo le percentuali previste dalle due leggi finanziarie ma calcolate per fasce di reddito (c.d. sistema a scaglioni) e non per trattamento complessivo.” il proprio diritto a ottenere la rivalutazione della pensione in base al regime ordinario di perequazione previsto dalla l. n. 388/2000.
Si è costituito , resistendo al ricorso e contestando che la disciplina CP_1
dell'indicizzazione delle pensioni prevista dall'art. 1, comma 309, l. n.
197/2022 e l. n. 213/2023, art. 1, commi 134 e 135, si ponga in contrasto con la Carta Costituzionale.
La Consulta, infatti, avrebbe già esaminato precedenti disposizioni legislative che avevano posto un limite alla rivalutazione automatica delle pensioni, ritenendole conformi alla Costituzione.
Così, la sentenza n. 234/2020 ha affermato che “Fatta salva per intero la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo più modesto (fino a
Pag. 4 di 11 tre volte il minimo , la disposizione oggi censurata opera un CP_1
contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, con una progressione inversa rispetto alla loro entità.
Anche per i trattamenti di importo più elevato, superiori a nove volte il minimo, superiori quindi a 4.617 euro mensili per l'anno 2019, la rivalutazione non è azzerata, ma solo diminuita, con l'applicazione di un indice del 40 per cento. La circostanza che la disposizione assicuri una quota perequativa – ridotta e tuttavia non meramente simbolica – anche in favore dei trattamenti di più elevato importo, come tali capaci di maggiore resistenza all'erosione inflattiva, induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza”; in senso analogo, la sentenza n. 250/2017 ha osservato che “Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di importo più elevato» (ordinanza n. 256 del
2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione”.
richiama poi anche le sentenze n. 250/2017 e 70/2015, le quali hanno CP_1
in sostanza affermato i medesimi principi di diritto, ossia che il legislatore ha ampia discrezionalità nel modulare i sistemi di perequazione delle pensioni per esigenze di finanza pubblica, purché tali meccanismi non si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza.
Pag. 5 di 11 Il ricorso non è fondato poiché la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare innanzi alla Corte Costituzione appare manifestamente infondata e, quindi, non sussistono i presupposti affinché tale questione possa essere rimessa al Giudice delle Leggi.
Va in prima battuta chiarito che, come ripetutamente affermato dalla Corte
Costituzionale, la discrezionalità del legislatore incontra il limite del criterio di ragionevolezza (cfr., per tutte, Corte Cost. sent. n. 96/2018).
La sentenza ora citata – pur non occupandosi in particolare del meccanismo di perequazione qui tacciato di incostituzionalità – richiamando la sentenza n. 250/2017 ha ribadito la necessità che “nella disciplina dei trattamenti pensionistici, sia salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le «esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale» (sentenza n. 240 del 1994) e come tale obiettivo sia raggiungibile «per il tramite e nella misura» dell'art. 38, secondo comma, Cost. (sentenza n. 156 del 1991) – il che comporta «solo indirettamente» (sentenza n. 361 del 1996) un aggancio all'art. 36, primo comma, Cost., «anche al fine di dare un più concreto contenuto al parametro della adeguatezza»” e ha “posto in rilievo come, su questo terreno, si debba esercitare la discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare, secondo criteri non irragionevoli, l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali con le esigenze finanziarie e di equilibrio del bilancio dello Stato;
”.
Entrambe le pronunce (250/2017 e 96/2018) hanno quindi ritenuto che i commi 25 e 25 bis dell'art. 24 d.l. n. 201/2011 – che prevedevano la rivalutazione del 100% dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo, una rivalutazione nella misura del 40% per i
Pag. 6 di 11 trattamenti complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo con CP_1 CP_1
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, una rivalutazione nella misura del 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo e CP_1
pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo con riferimento CP_1
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e una rivalutazione del
10% per quelli superiori a cinque volte il trattamento e pari o inferiori CP_1
a sei volte il trattamento minimo , non riconoscendo alcuna CP_1
rivalutazione per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo – non fossero incostituzionali. CP_1
Ciò perché “…dal disegno complessivo di tali commi, emergono con evidenza le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell'esercizio della sua discrezionalità, le quali sono state preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati
a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti, nell'attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici, la cui osservanza trova conferma nella scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino
a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo CP_1
destinando, così, le limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi;
” (Corte
Cost. 96/2018).
La stessa sentenza, nell'escludere la violazione dell'art. 38 Cost., ha anche negato che il blocco “per gli anni 2012 e 2013, della perequazione dei
Pag. 7 di 11 trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo sia tale da CP_1
minare l'adeguatezza degli stessi, considerati nel loro complesso, atteso che esso incide su trattamenti di importo medio-alto, i quali, proprio per la loro maggiore entità, presentano margini di resistenza all'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione, peraltro di livello piuttosto contenuto negli anni 2011 e 2012;”.
Tale pronuncia, non ritenendo sussistente la violazione dell'art. 36 Cost., ha altresì negato che la disciplina prevista dai commi 25 e 25 bis violasse il principio di proporzionalità dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato, chiarendo che tale tale principio non comporta
“«un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e
l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione» anche di tale principio, e la sentenza n.
173 del 2016, con cui aveva rimarcato che la garanzia dell'art. 38 Cost. è
«agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale», sicché la determinazione del trattamento pensionistico e del suo adeguamento «tiene conto anche dell'impegno individuale nella quantità e qualità del lavoro svolto nella vita attiva»
(sentenza n. 250 del 2017.)” (cfr. sent. cit.).
Ritiene quindi il Tribunale che dalla ricognizione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella materia della perequazione delle pensioni emerga la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare.
Benché le sentenze sopra richiamate non si siano occupate in modo specifico del meccanismo perequativo tacciato di incostituzionalità, appare evidente a questo giudicante che il legislatore, nell'apprestare tale
Pag. 8 di 11 meccanismo, si sia attenuto ai canoni di ragionevolezza delineati dalla
Corte Costituzionale e non abbia violato alcuno dei precetti costituzionali indicati dal ricorrente;
ed appare, in proposito, significativo che il meccanismo di perequazione previsto per gli anni 2023 e 2024 sia stato utilizzato dal legilsatore dal 2014 al 2021 e che non risulti alcuna pronuncia della Corte Costituzionale – evidentemente perché non sollecitata – sul punto.
Ciò, ad avviso del Tribunale, si spiega non tanto perché sino al 2021 non vi
è stata un'inflazione significativa, ma perché detto meccanismo, semplicemente, non si pone in contrasto con la Costituzione.
Per quanto concerne l'art. 3 Cost., e quindi il limite della discrezionalità del legislatore, non appare affatto irragionevole la scelta di prevedere l'applicazione di un'aliquota unica per tutto il trattamento, benché essa determini l'effetto di appiattimento – e non di superamento, per effetto della clausola di salvaguardia sopra menzionata – tra coloro che stanno poco sopra il limite di valore e poco sotto, perché l'assimilazione di situazioni (poco) diverse trova ampia giustificazione nelle esigenze di finanza pubblica e di tutela delle pensioni più deboli, che maggiormente subiscono l'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione; la scelta legislativa ben difficilmente potrebbe perciò dirsi ragionevole. A ncora una volta, peraltro, come correttamente rilevato dallo stesso ricorrente, i soggetti che maggiormente subiscono le conseguenze pregiudizievoli dell'appiattimento sono i titolari delle pensioni più elevate, maggiormente in grado di resistere all'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione, ed appare quindi del tutto ragionevole la scelta del
Pag. 9 di 11 legislatore di penalizzare in qualche modo le pensioni più alte anche allo scopo di garantire la rivalutazione integrale delle pensioni più basse.
Per quanto concerne l'art. 38 Cost., ancora una volta proprio il fatto che le disposizioni in parola incidano maggiormente sui trattamenti di importo medio alto esclude che possa affermarsi che esse determinino un'inadeguatezza del trattamento pensionistico.
Ancora, relativamente al principio di proporzionalità dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato, si è visto che esso non è violato laddove la perequazione non assicuri un'automatica e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione.
Ciò che è invece necessario, e anche sufficiente, è che si tenga conto della qualità e della quantità del lavoro prestato, ma non che la pensione sia agganciata in modo indefettibile e strettamente proporzionale a questo.
Quest'ultima considerazione consente anche di superare i dubbi di costituzionalità espressi dal ricorrente con riguardo all'art. 2 Cost., poiché il titolare della pensione può fare affidamento sulla proporzionalità tra trattamento pensionistico e qualità e quantità del lavoro nei limiti sopra indicati, non potendo quindi lamentare una lesione dell'affidamento laddove il primo non sia agganciato in modo indefettibile e strettamente proporzionale ai secondi.
Un ultimo rilievo porta a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare;
se la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con la Carta
Costituzionale il sistema di cui ai commi 25 e 25 bis del d.l. 201/2011, certamente ben più gravoso in termini di rivalutazione della pensione, ben difficilmente potrebbe ritenersi in contrasto con la Costituzione un sistema
Pag. 10 di 11 che, semplicemente, determina quale unico effetto l'appiattimento delle pensioni che si pongono poco sopra la soglia con quelle che si pongono poco sotto, avente peraltro una maggiore incidenza sulle pensioni di più rilevante importo (per le quali la Consulta ha ritenuto legittimo addirittura il blocco della rivalutazione).
Non può, pertanto, essere applicato il sistema a scaglioni previsto dal regime ordinario, derogato per gli anni 2023 e 2024 dall'art. 1, comma 309
l. n. 197/2022 e dall'art. 1, commi 134 e 135 l. n. 213/2023.
Attesa l'assoluta peculiarità, novità e complessità della questione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
(Dispositivo emesso all'udienza del 16.10.2025)
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
19/10/2025 Il Giudice
NL MU
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