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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/08/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3467 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.24, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Curcio;
Parte_1
APPELLANTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Clausi;
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vulcano;
Controparte_1
contumace; Controparte_2
APPELLATI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale (danni a cose); appello a sentenza del
Giudice di Pace di Cosenza n. 1166/2021 del 13.8.21.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito dinanzi al giudice di pace di Cosenza per ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali, quantificati, al netto dell'acconto già percepito, in euro 2.476.00, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 24.12.2018 in Cosenza, V.le G.
Mancini, deducendo che l'autovettura di sua proprietà Citroen C1, tg. DB310PN, assicurata con è stata urtata sulla parte posteriore sinistra, Controparte_1
mentre era regolarmente parcheggiata, dalla vettura Ford Fiesta, tg. DR690SM, assicurata con la , condotta da e di proprietà di CP_3 Parte_3 Pt_2
[...]
Ha quindi chiesto la condanna di e di al Controparte_1 Parte_2
pagamento, in solido, della detta somma.
pagina 1 di 7 I convenuti hanno resistito alla domanda.
La deducendo la responsabilità nella causazione del sinistro di un terzo Parte_2
veicolo rimasto sconosciuto, ha chiamato in causa quale Controparte_2
impresa designata per il Fondo di garanzia Vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali subiti, oltre ai danni per “mala gestio”.
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace ha rigettato la domanda principale, ritenendo satisfattiva la somma già versata in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice, e dichiarato inammissibile quella formulata da Pt_2 per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 283, comma 2, D.L.vo 209/05.
[...]
Avverso tale decisione propone appello , la quale chiede, in riforma della Parte_1 stessa: ” 1) In via principale, accertare la dinamica dell'evento, nonché l'esclusiva responsabilità del convenuto nell'averlo causato e la quantificazione dei danni materiali in conseguenza di esso;
2) Sempre in via principale condannare in solido i convenuti al risarcimento ad integrazione dei danni materiali quantificabili in € 2.476.00, dedotta quella pagata in acconto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda a quella di effettivo soddisfo, in conseguenza del sinistro de quo o nella diversa somma maggiore o anche minore che verrà accertata come dovuta in corso di causa anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze difensive per il doppio grado di giudizio”. resiste al gravame, chiedendone il rigetto o, in subordine, la Controparte_1 riduzione dell'importo risarcitorio, detratta la somma già corrisposta in fase stragiudiziale pari ad euro 1.500,00.
La chiede riformarsi la sentenza impugnata, statuendo che nessuna Parte_2
responsabilità è ascrivibile a e ritenendo unico responsabile del Parte_3
sinistro il conducente del veicolo rimasto ignoto. In subordine, per il caso di accoglimento della domanda di , chiede di essere manlevata da Parte_1 [...]
nonché la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio CP_2
ritenendo che nulla è dovuto a a titolo di condanna alle spese del Controparte_2
primo grado. non si è costituita in giudizio. Controparte_2
L'appellante, nel censurare la sentenza, lamenta un'erronea valutazione delle risultanze processuali e la mancata ammissione delle prove sia in relazione all'an che al quantum dei danni con carenza e vizio motivazionale in particolare per quanto pagina 2 di 7 concerne il rigetto della domanda di pagamento dei danni in forma specifica senza ammissione dei mezzi istruttori articolati e sulla base del valore commerciale del veicolo di parte attrice non provato dalla convenuta nonché Controparte_1
contestato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure. Lamenta inoltre che il giudice di pace non abbia tenuto conto di altri fattori, quali tassa di circolazione, costi di demolizione del veicolo danneggiato e di immatricolazione o di acquisto di altro veicolo.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata da per la prima volta in sede di comparsa conclusionale Controparte_1
nel presente grado.
L'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254), nel fornire la definizione di “sinistro” rilevante ai sensi dell'art. 149, lo identifica nella “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti”.
Laddove esclude l'applicabilità dell'azione ex art. 149 per l'ipotesi di “coinvolgimento di altri veicoli responsabili” deve dunque ritenersi, in coerenza con la detta definizione, che si riferisca parimenti a veicolo coinvolto nella collisione.
Nella specie, il terzo veicolo responsabile, secondo quanto prospettato da Pt_2
e confermato dall'espletata istruttoria, è rimasto estraneo alla collisione.
[...]
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Pacifico l'urto, con conseguente danneggiamento, dell'autovettura di proprietà della odierna appellante ad opera della Ford Fiesta di proprietà di , non può Parte_2 ritenersi superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.
La deposizione resa da ha riscontrato la dinamica del sinistro descritta Testimone_1
dalla convenuta, odierna appellata, avendo il teste confermato che un veicolo di colore scuro, non meglio identificato, nell'uscire da un parcheggio posto sul lato sinistro, ha improvvisamente “tagliato” la strada alla Ford Fiesta che procedeva a velocità moderata sul viale Mancini di Cosenza, costringendo il suo conducente, al fine di scansare l'ostacolo, a sterzare verso destra con conseguente tamponamento della vettura di proprietà dell'attrice regolarmente parcheggiata.
pagina 3 di 7 La deposizione non consente però di ritenere che la turbativa arrecata dal terzo sia stata causa esclusiva dell'evento, da essa non ricavandosi sufficienti elementi oggettivi riguardo alla condotta di guida del e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini Pt_2 della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro nella fase antecedente all'urto con l'autovettura di proprietà dell'appellante.
Infatti, in merito alla velocità della Ford Fiesta, definita “moderata”, il teste ha espresso una semplice valutazione. Parimenti valutativa la deposizione nella parte in cui il ha definito “improvvisa” la turbativa e confermato che il conducente della Ford Tes_1
Fiesta è stato “costretto” a sterzare a destra.
La correttezza di tali valutazioni non è riscontrabile sulla base di dati oggettivi.
In particolare, nulla emerge dall'istruttoria riguardo alla distanza tra l'autovettura Ford e il sito di uscita dal parcheggio del veicolo non identificato (il quale, peraltro, proprio perchè impegnato in una manovra di tal genere, verosimilmente procedeva a velocità contenuta), sicchè è preclusa un'autonoma valutazione in questa sede circa la impossibilità di avvistare in tempo utile, e conseguentemente evitare, il pericolo.
Non essendo superata la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di , può procedersi alla delibazione della pretesa risarcitoria. Parte_2
Al riguardo, il primo giudice ha applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza tra il valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (cfr., tra le altre, Cass. 10196/22, 11662/14, 24718/13, 2402/98).
Dunque, ritenendo non contestato il valore (€ 1.250,00) ante sinistro del veicolo danneggiato indicato da e valutando come “palesemente Controparte_1 antieconomiche” le riparazioni, ha rigettato la pretesa risarcitoria, in ragione del già avvenuto pagamento di somma ad esso corrispondente.
L'appellante non revoca in dubbio la validità del principio e la sua astratta pertinenza alla fattispecie, ma ne censura l'applicazione in concreto per avere il primo giudice pagina 4 di 7 ritenuto non contestato e provato il valore del veicolo, non documentato dalla compagnia assicuratrice.
In effetti, il principio di non contestazione non poteva nella specie trovare applicazione, esso operando, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., unicamente riguardo ai “fatti” e tale non può essere considerato il valore di un autoveicolo, che peraltro la compagnia di assicurazioni si è limitata ad indicare senza al contempo neanche menzionare la fonte della stima e i parametri utilizzati.
Si è perciò proceduto in questa sede all'espletamento di ctu, che ha consentito di quantificare in € 1.839,46 il valore ante sinistro del veicolo danneggiato, quale media tra la quotazione rinvenibile sulle riviste “Infocar-Quattroruote” e “Motori Online srl” per veicoli della stessa tipologia, aventi la medesima percorrenza chilometrica (cfr. chiarimenti compendiati nella relazione depositata in data 13.6.25).
Tale stima deve essere recepita, avendo il ctu rettificato la originaria valutazione, che, come evidenziato dalla difesa di si basava su parametri di Controparte_1 riferimento non omogenei quanto a percorrenza chilometrica. Inoltre, l'utilizzazione delle quotazioni tratte da “Motori Online” non si presta a censure, non essendo dimostrata la riconducibilità della rivista alla casa produttrice dell'autoveicolo, negata dal ctu.
La detta stima non consente però di accedere alla richiesta di risarcimento in forma specifica, essendo emerso comunque un valore notevolmente inferiore al costo delle riparazioni, tale da rendere la reintegrazione in forma specifica eccessivamente onerosa per l'obbligato (la somma richiesta a tale titolo è pari ad altro il doppio del valore del veicolo, quella stimata dal ctu per le riparazioni è prossima al doppio).
Pertanto, determinato il danno in € 1.839,46, pari ad € 2.185,28 all'attualità, e detratta la somma già versata dalla compagnia di assicurazioni con assegno del 13.9.19 e trattenuta dalla odierna appellante a titolo di acconto (€ 1.250,00, incontroverso essendo che la ulteriore somma di € 250,00 sia stata corrisposta per competenze difensive), che, rivalutata all'attualità onde renderla omogenea al credito risarcitorio
(cfr. Cass. 6347/14), ammonta ad € 1.478,75, spetta a la somma di € Parte_1
706,53.
Non può invece tenersi conto di eventuali ulteriori costi (tassa di circolazione, costi di demolizione del veicolo danneggiato e di immatricolazione o di acquisto di altro veicolo), non avendone l'appellante neanche orientativamente indicato l'entità.
pagina 5 di 7 In definitiva, e devono essere condannati al Controparte_1 Parte_2
pagamento, in solido, della detta somma, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del sinistro (24.12.18) sull'importo di € 1.839,46 fino al versamento dell'acconto; su quello residuo per il periodo successivo. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del sinistro e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla somma di € 706,53 dalla presente sentenza al saldo.
La domanda di manleva formulata in via subordinata da in confronto Parte_2
di per la prima volta nel presente grado del giudizio integra Controparte_2 domanda nuova e, in quanto tale, si profila inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., al pari dell'analoga domanda proposta in sede di comparsa conclusionale da
[...]
CP_1
E' infine inammissibile anche la richiesta, formulata da di Parte_2
compensazione delle spese del primo grado del giudizio inerenti al rapporto processuale con non essendo stati attinti da appello incidentale il Controparte_2
capo della sentenza (al quale quello sulle spese processuali è accessorio) relativo alla declaratoria di inammissibilità della domanda in confronto della terza chiamata, nè, per ragioni autonome, il capo concernente la condanna alle spese di lite.
Le spese del doppio grado del giudizio, compensate per ½ in considerazione del consistente scarto tra la somma richiesta e quella liquidata, seguono per la residua metà la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per quelle inerenti al grado di appello il pagamento deve essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/02, essendo l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e al pagamento, in Controparte_1 Parte_2 solido, della somma di € 706,53, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione, in favore di;
Parte_1
pagina 6 di 7 - compensa nella misura di 1/2 le spese del doppio grado del giudizio e condanna
[...]
e , in solido, al rimborso della residua metà, che Controparte_1 Parte_2 liquida, per il primo grado, in € 62,50 per esborsi ed € per 173,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, e, per il secondo grado, in € 331,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- dispone che il pagamento delle spese liquidate per il presente grado sia eseguito in favore dello Stato.
Cosenza, 2.8.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3467 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.24, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Curcio;
Parte_1
APPELLANTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Clausi;
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vulcano;
Controparte_1
contumace; Controparte_2
APPELLATI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale (danni a cose); appello a sentenza del
Giudice di Pace di Cosenza n. 1166/2021 del 13.8.21.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito dinanzi al giudice di pace di Cosenza per ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali, quantificati, al netto dell'acconto già percepito, in euro 2.476.00, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 24.12.2018 in Cosenza, V.le G.
Mancini, deducendo che l'autovettura di sua proprietà Citroen C1, tg. DB310PN, assicurata con è stata urtata sulla parte posteriore sinistra, Controparte_1
mentre era regolarmente parcheggiata, dalla vettura Ford Fiesta, tg. DR690SM, assicurata con la , condotta da e di proprietà di CP_3 Parte_3 Pt_2
[...]
Ha quindi chiesto la condanna di e di al Controparte_1 Parte_2
pagamento, in solido, della detta somma.
pagina 1 di 7 I convenuti hanno resistito alla domanda.
La deducendo la responsabilità nella causazione del sinistro di un terzo Parte_2
veicolo rimasto sconosciuto, ha chiamato in causa quale Controparte_2
impresa designata per il Fondo di garanzia Vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali subiti, oltre ai danni per “mala gestio”.
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace ha rigettato la domanda principale, ritenendo satisfattiva la somma già versata in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice, e dichiarato inammissibile quella formulata da Pt_2 per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 283, comma 2, D.L.vo 209/05.
[...]
Avverso tale decisione propone appello , la quale chiede, in riforma della Parte_1 stessa: ” 1) In via principale, accertare la dinamica dell'evento, nonché l'esclusiva responsabilità del convenuto nell'averlo causato e la quantificazione dei danni materiali in conseguenza di esso;
2) Sempre in via principale condannare in solido i convenuti al risarcimento ad integrazione dei danni materiali quantificabili in € 2.476.00, dedotta quella pagata in acconto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda a quella di effettivo soddisfo, in conseguenza del sinistro de quo o nella diversa somma maggiore o anche minore che verrà accertata come dovuta in corso di causa anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze difensive per il doppio grado di giudizio”. resiste al gravame, chiedendone il rigetto o, in subordine, la Controparte_1 riduzione dell'importo risarcitorio, detratta la somma già corrisposta in fase stragiudiziale pari ad euro 1.500,00.
La chiede riformarsi la sentenza impugnata, statuendo che nessuna Parte_2
responsabilità è ascrivibile a e ritenendo unico responsabile del Parte_3
sinistro il conducente del veicolo rimasto ignoto. In subordine, per il caso di accoglimento della domanda di , chiede di essere manlevata da Parte_1 [...]
nonché la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio CP_2
ritenendo che nulla è dovuto a a titolo di condanna alle spese del Controparte_2
primo grado. non si è costituita in giudizio. Controparte_2
L'appellante, nel censurare la sentenza, lamenta un'erronea valutazione delle risultanze processuali e la mancata ammissione delle prove sia in relazione all'an che al quantum dei danni con carenza e vizio motivazionale in particolare per quanto pagina 2 di 7 concerne il rigetto della domanda di pagamento dei danni in forma specifica senza ammissione dei mezzi istruttori articolati e sulla base del valore commerciale del veicolo di parte attrice non provato dalla convenuta nonché Controparte_1
contestato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure. Lamenta inoltre che il giudice di pace non abbia tenuto conto di altri fattori, quali tassa di circolazione, costi di demolizione del veicolo danneggiato e di immatricolazione o di acquisto di altro veicolo.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata da per la prima volta in sede di comparsa conclusionale Controparte_1
nel presente grado.
L'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254), nel fornire la definizione di “sinistro” rilevante ai sensi dell'art. 149, lo identifica nella “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti”.
Laddove esclude l'applicabilità dell'azione ex art. 149 per l'ipotesi di “coinvolgimento di altri veicoli responsabili” deve dunque ritenersi, in coerenza con la detta definizione, che si riferisca parimenti a veicolo coinvolto nella collisione.
Nella specie, il terzo veicolo responsabile, secondo quanto prospettato da Pt_2
e confermato dall'espletata istruttoria, è rimasto estraneo alla collisione.
[...]
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Pacifico l'urto, con conseguente danneggiamento, dell'autovettura di proprietà della odierna appellante ad opera della Ford Fiesta di proprietà di , non può Parte_2 ritenersi superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.
La deposizione resa da ha riscontrato la dinamica del sinistro descritta Testimone_1
dalla convenuta, odierna appellata, avendo il teste confermato che un veicolo di colore scuro, non meglio identificato, nell'uscire da un parcheggio posto sul lato sinistro, ha improvvisamente “tagliato” la strada alla Ford Fiesta che procedeva a velocità moderata sul viale Mancini di Cosenza, costringendo il suo conducente, al fine di scansare l'ostacolo, a sterzare verso destra con conseguente tamponamento della vettura di proprietà dell'attrice regolarmente parcheggiata.
pagina 3 di 7 La deposizione non consente però di ritenere che la turbativa arrecata dal terzo sia stata causa esclusiva dell'evento, da essa non ricavandosi sufficienti elementi oggettivi riguardo alla condotta di guida del e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini Pt_2 della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro nella fase antecedente all'urto con l'autovettura di proprietà dell'appellante.
Infatti, in merito alla velocità della Ford Fiesta, definita “moderata”, il teste ha espresso una semplice valutazione. Parimenti valutativa la deposizione nella parte in cui il ha definito “improvvisa” la turbativa e confermato che il conducente della Ford Tes_1
Fiesta è stato “costretto” a sterzare a destra.
La correttezza di tali valutazioni non è riscontrabile sulla base di dati oggettivi.
In particolare, nulla emerge dall'istruttoria riguardo alla distanza tra l'autovettura Ford e il sito di uscita dal parcheggio del veicolo non identificato (il quale, peraltro, proprio perchè impegnato in una manovra di tal genere, verosimilmente procedeva a velocità contenuta), sicchè è preclusa un'autonoma valutazione in questa sede circa la impossibilità di avvistare in tempo utile, e conseguentemente evitare, il pericolo.
Non essendo superata la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di , può procedersi alla delibazione della pretesa risarcitoria. Parte_2
Al riguardo, il primo giudice ha applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza tra il valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (cfr., tra le altre, Cass. 10196/22, 11662/14, 24718/13, 2402/98).
Dunque, ritenendo non contestato il valore (€ 1.250,00) ante sinistro del veicolo danneggiato indicato da e valutando come “palesemente Controparte_1 antieconomiche” le riparazioni, ha rigettato la pretesa risarcitoria, in ragione del già avvenuto pagamento di somma ad esso corrispondente.
L'appellante non revoca in dubbio la validità del principio e la sua astratta pertinenza alla fattispecie, ma ne censura l'applicazione in concreto per avere il primo giudice pagina 4 di 7 ritenuto non contestato e provato il valore del veicolo, non documentato dalla compagnia assicuratrice.
In effetti, il principio di non contestazione non poteva nella specie trovare applicazione, esso operando, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., unicamente riguardo ai “fatti” e tale non può essere considerato il valore di un autoveicolo, che peraltro la compagnia di assicurazioni si è limitata ad indicare senza al contempo neanche menzionare la fonte della stima e i parametri utilizzati.
Si è perciò proceduto in questa sede all'espletamento di ctu, che ha consentito di quantificare in € 1.839,46 il valore ante sinistro del veicolo danneggiato, quale media tra la quotazione rinvenibile sulle riviste “Infocar-Quattroruote” e “Motori Online srl” per veicoli della stessa tipologia, aventi la medesima percorrenza chilometrica (cfr. chiarimenti compendiati nella relazione depositata in data 13.6.25).
Tale stima deve essere recepita, avendo il ctu rettificato la originaria valutazione, che, come evidenziato dalla difesa di si basava su parametri di Controparte_1 riferimento non omogenei quanto a percorrenza chilometrica. Inoltre, l'utilizzazione delle quotazioni tratte da “Motori Online” non si presta a censure, non essendo dimostrata la riconducibilità della rivista alla casa produttrice dell'autoveicolo, negata dal ctu.
La detta stima non consente però di accedere alla richiesta di risarcimento in forma specifica, essendo emerso comunque un valore notevolmente inferiore al costo delle riparazioni, tale da rendere la reintegrazione in forma specifica eccessivamente onerosa per l'obbligato (la somma richiesta a tale titolo è pari ad altro il doppio del valore del veicolo, quella stimata dal ctu per le riparazioni è prossima al doppio).
Pertanto, determinato il danno in € 1.839,46, pari ad € 2.185,28 all'attualità, e detratta la somma già versata dalla compagnia di assicurazioni con assegno del 13.9.19 e trattenuta dalla odierna appellante a titolo di acconto (€ 1.250,00, incontroverso essendo che la ulteriore somma di € 250,00 sia stata corrisposta per competenze difensive), che, rivalutata all'attualità onde renderla omogenea al credito risarcitorio
(cfr. Cass. 6347/14), ammonta ad € 1.478,75, spetta a la somma di € Parte_1
706,53.
Non può invece tenersi conto di eventuali ulteriori costi (tassa di circolazione, costi di demolizione del veicolo danneggiato e di immatricolazione o di acquisto di altro veicolo), non avendone l'appellante neanche orientativamente indicato l'entità.
pagina 5 di 7 In definitiva, e devono essere condannati al Controparte_1 Parte_2
pagamento, in solido, della detta somma, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del sinistro (24.12.18) sull'importo di € 1.839,46 fino al versamento dell'acconto; su quello residuo per il periodo successivo. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del sinistro e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla somma di € 706,53 dalla presente sentenza al saldo.
La domanda di manleva formulata in via subordinata da in confronto Parte_2
di per la prima volta nel presente grado del giudizio integra Controparte_2 domanda nuova e, in quanto tale, si profila inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., al pari dell'analoga domanda proposta in sede di comparsa conclusionale da
[...]
CP_1
E' infine inammissibile anche la richiesta, formulata da di Parte_2
compensazione delle spese del primo grado del giudizio inerenti al rapporto processuale con non essendo stati attinti da appello incidentale il Controparte_2
capo della sentenza (al quale quello sulle spese processuali è accessorio) relativo alla declaratoria di inammissibilità della domanda in confronto della terza chiamata, nè, per ragioni autonome, il capo concernente la condanna alle spese di lite.
Le spese del doppio grado del giudizio, compensate per ½ in considerazione del consistente scarto tra la somma richiesta e quella liquidata, seguono per la residua metà la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per quelle inerenti al grado di appello il pagamento deve essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/02, essendo l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e al pagamento, in Controparte_1 Parte_2 solido, della somma di € 706,53, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione, in favore di;
Parte_1
pagina 6 di 7 - compensa nella misura di 1/2 le spese del doppio grado del giudizio e condanna
[...]
e , in solido, al rimborso della residua metà, che Controparte_1 Parte_2 liquida, per il primo grado, in € 62,50 per esborsi ed € per 173,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, e, per il secondo grado, in € 331,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- dispone che il pagamento delle spese liquidate per il presente grado sia eseguito in favore dello Stato.
Cosenza, 2.8.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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