Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.06.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 13203/2024;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Antonio Ambrosino (C.F.: ) e Gabriele Rinaldi (C.F.: C.F._2
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, C.F._3 alla Via Paolo della Valle nn. 32/44;
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1
CF , con sede in Roma (RM) alla Via Ciro il Grande, 21 in P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Di Stefano, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024; Persona_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: Cassa Integrazione in deroga nei confronti del Fondo di Solidarietà Settore Trasporto Aereo e Del Sistema Aeroportuale.
di essere stata collocata in cassa integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27 per i mesi da marzo a settembre 2020; che l' aveva provveduto, nell'anno 2022, al pagamento CP_1 dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020; che il Fondo, per il tramite dell' , tuttavia, non aveva ristorato l'intero periodo CP_1 di cassa integrazione relativo all'anno 2020, rendendosi moroso in relazione ad alcune giornate lavorative specificamente indicate in ricorso (segnatamente: 17 giorni del mese di maggio 2020, ossia i giorni 1- 4, 7-10, 12-16, 18-19 e 22-24; 20 giorni del mese di giugno 2020, ossia i giorni 2-6, 8- 12, 15-16, 19-22, 25-28; e 19 giorni del mese di luglio 2020, ossia i giorni 1-4, 6-7, 10-13, 16-19, 21-25). Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, per il periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40-ter D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. 23 luglio 2021, n. 106, con conseguente condanna dell' Controparte_4
al pagamento dell'importo di € 2.644,70 ovvero della diversa
[...] somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , con memoria depositata in CP_1 data 18.10.2024, eccependo, in via preliminare, l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale, per non avere il ricorrente formulato preventiva istanza amministrativa all' volta a sollecitare il pagamento CP_1 delle somme per cui è causa;
eccepiva, poi, la decadenza dall'azione giudiziaria, essendo stato il ricorso iscritto a ruolo il 05/06/2024, oltre l'ANNO + 300 gg (rectius 210 gg) dalla promulgazione della L.106 del 23.7.2021, con conseguente estinzione del diritto reclamato. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, per non avere il ricorrente allegato e provato di rientrare tra i soggetti che ne avrebbero avuto diritto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze ed entro i limiti di capienza finanziaria deliberati dall' . CP_1
Disposta udienza cartolare ex art. 127 c.p.c., con note di trattazione scritta del 03.06.2025, la parte ricorrente rappresentava l'intervenuto pagamento della prestazione in data 7 maggio 2025, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. L' , con note di trattazione scritta del 04.06.2025, all'esito della verifica CP_1 dei risparmi di spesa a seguito di rendicontazione esborso CIGS delle somme contingentate, che aveva determinato la possibilità di procedere d'ufficio al pagamento di quanto ancora erogabile, confermava il pagamento e domandava la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il Giudice decideva la lite con sentenza ex art 127 ter cpc. 2 Ebbene, in ragione del sopravvenuto pagamento della prestazione richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Quanto al regime delle spese, in relazione alle quali la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' in virtù del principio della soccombenza CP_1 virtuale, conformemente a quanto osservato nella sentenza di quest'ufficio allegata n. 3980/2025 pubbl. il 21/05/2025 d.ssa Bonfiglio, vanno compensate per metà e nella restante parte poste a carico dell' , tenuto conto, da un CP_1 lato, della sopravvenienza del riconoscimento del diritto da data successiva al deposito del ricorso ed alla notifica;
dall'altro, che l' non ha potuto agire CP_1 in autonomia, essendo vincolato da limiti contabili e previa autorizzazione del Ministero Vigilante e del MEF, come emerge dalla documentazione depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento del CP_1 residuo che liquida in complessivi € 700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente. Si comunichi. NAPOLI, 09/06/2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 05.06.2024, la parte ricorrente deduceva di essere dipendente della (già , società Controparte_2 CP_3 operante nel settore del trasporto aereo, con mansioni di impiegato di 3°
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