Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2017, n. 15174
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Sentenza 20 giugno 2017

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Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonchè alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2017, n. 15174
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15174
    Data del deposito : 20 giugno 2017

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