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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Letto il ricorso per decreto ingiuntivo n.R.G. 56/2025 V.G., proposto da:
Parte_1
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore - e - in
[...] Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore -, rappresentate e difese dagli Avv.ti Ennio Abrusci e
Federico Bordogna, domiciliate presso lo studio di quest'ultimo difensore;
Rilevato che, con provvedimento depositato in data 7 marzo 2025, questo giudice richiedeva alle parti ricorrenti di depositare copia autentica di ulteriore documentazione, ritenuta rilevante ai fini del decidere;
che, in data 4 aprile 2025, le parti ricorrenti depositavano le richieste visure camerali,
domandando - contestualmente - una proroga del termine assegnato per il deposito della ulteriore documentazione integrativa richiesta e che questo giudice concedeva la chiesta proroga;
che, in data 12 maggio 2025, le parti ricorrenti hanno provveduto al deposito di parte della documentazione integrativa richiesta;
Esaminati gli atti;
Valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2 L. n. 89/2001 modif. dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012); che il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dalla data di deposito della domanda di insinuazione al passivo (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 324 del 5 gennaio 2024);
Rilevato che, a norma dell'art.
2-bis, comma 1, della legge 89/2001, ai fini del computo della verifica del superamento del termine ragionevole di durata del processo, occorre considerare anche il periodo eccedente la frazione di sei mesi;
Rilevato che la durata della procedura fallimentare [calcolata dalla data della rispettiva domanda di ammissione allo stato passivo alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento
(28.01.2025)] è stata:
1 § in relazione alla posizione di Parte_1
(dal 01.02.2002 al 28.01.2025) di anni ventidue, mesi undici e giorni
[...] ventisette;
§ in relazione alla posizione di (dal 04.02.2002 al 28.01.2025) di Parte_2
anni ventidue, mesi undici e giorni ventiquattro;
(anziché sei anni)
Ritenuto, quindi, che - in relazione alla posizione di entrambe le parti ricorrenti - i termini ragionevoli di durata del processo sono stati superati nella seguente misura, tenuto conto del periodo eccedente la frazione di sei mesi:
° di anni sedici e mesi undici;
e, così: di anni diciassette.
Rilevato che, nonostante la richiesta di integrazione documentale, formulata alla luce della previsione dell'art. 3 della L. 89/2001, la parte ricorrente ha omesso di depositare i verbali relativi allo svolgimento delle attività di vendita dei beni, i verbali della procedura e le relazioni del Curatore;
le parti ricorrenti hanno dedotto la mancanza, all'interno del fascicolo d'ufficio, della documentazione richiesta da questo giudice senza produrre alcuna attestazione della competente cancelleria sul punto. In
ogni caso, le stesse non hanno dedotto alcunché circa il tempo delle vendite (fatto del quale, in ogni caso, non potevano che essere a conoscenza in qualità di creditrici ammesse al passivo del fallimento);
né le stesse hanno specificamente dedotto alcunché in ordine a particolari circostanze (quali, ad esempio, la semplicità della procedura, per l'assenza di giudizi paralleli) che potrebbero giustificare la liquidazione di un importo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla legge o l'applicazione di maggiorazioni per gli anni successivi al terzo;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, introdotto dal D.L. n. 83/2012, appare congruo liquidare a titolo di equa riparazione l'importo di euro 400,00 per ciascun anno di ritardo [euro 400 x 17 anni] e che, pertanto, l'importo complessivo è pari ad euro 6.800,00.
Rilevato, altresì, che - come pure dedotto dalla parte ricorrente - la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa (nel caso di specie corrispondente all'entità dei rispettivi crediti ammessi allo stato passivo;
sul punto, Corte di Cassazione n. 5757 del 24.02.2023: “Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2
bis, comma 3, L. n. 89/2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare”) e che, pertanto, vengono liquidate a titolo di equa riparazione le seguenti somme: 2 § in favore di Parte_1
euro 1.108,12 (pari all'importo ammesso al passivo fallimentare);
[...]
§ in favore di euro 6.189,36; Parte_2
Ritenuto che le spese del procedimento (art. 3 comma 5° della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012) vanno liquidate come in dispositivo (in applicazione del D.M. n. 55/2014);
che la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del
2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020);
Ritenuto di non poter applicare l'aumento previsto dal comma 1 bis dell'art. 4 D. M. 8 marzo 2018, n. 37 per l'uso di collegamenti ipertestuali, in quanto il collegamento contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio non rimanda - di fatto - ad alcun documento effettivamente consultabile o comunque visibile;
Ritenuto di poter liquidare le spese documentate, per le quali la parte ricorrente ha provveduto a depositare l'attestazione del relativo pagamento;
P.Q.M
.
Visto l'art. 3 della legge n. 89/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge 7/8/2012 n. 134;
INGIUNGE
AL , in persona del Ministro pro-tempore, di pagare senza dilazione, Controparte_1
le seguenti somme:
- in favore di Parte_1
euro 1.108,12 (euro millecentotto/12);
[...]
- in favore di euro 6.189,36 (euro Parte_2
seimilacentottantanove/36);
somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed altresì le spese del procedimento, liquidate in euro 702,00 per compensi (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., ivi compresa la maggiorazione per la difesa
3 di più parti) ed euro 146,91 per spese documentate [di cui euro 119,91 per diritti di copia ed euro 27,00
a titolo di anticipazione forfettaria], oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda, deve essere notificato per copia autentica al nei cui confronti la domanda è proposta, e comunicato al procuratore generale CP_1 della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Avverso il presente decreto può essere proposta opposizione alla Corte di Appello di Lecce nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
Lecce, 4 giugno 2025.
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Dott.ssa Alessandra Ferraro
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