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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 545/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 545/2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione su ricorso congiunto
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi congiuntamente dall'Avv. EMANUELA C.F._2
LOMBARDI, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 03/04/2025; il P.M. in sede, con atto del 11/03/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso congiunto del 01/03/2025, i ricorrenti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 27 giugno 1982 (atto n. 158, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio anno 1982) e che dalla loro unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, atteso il venir meno dell'affectio coniugalis e delle condizioni per la prosecuzione della convivenza, sono addivenuti alla decisione di separarsi personalmente mediante accordo di negoziazione assistita in data
1 23.06.2022, giusta nulla osta del P.M. presso la Procura della Repubblica di Benevento del
29.06.2022; che la separazione personale conclusa mediante negoziazione assistita è stata trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Benevento con atto n. 97, parte II, serie C, anno 2022; che con l'accordo in parola non è stato previsto nessun assegno di mantenimento in favore di che, tuttavia, quest'ultima versa, attualmente, in grandi Parte_1 difficoltà economiche, atteso l'aumento del costo della vita e il ridursi degli aiuti familiari;
hanno dedotto, pertanto, di essere addivenuti ad un accordo che prevede il “riconoscimento, in favore della Signora ed a carico del Signor di un importo mensile di Parte_1 Pt_2
Euro 180,00 (centoottanta/00) a titolo di mantenimento, importo che, nelle more, il Signor ha cominciato già a versare e che le parti concordano sia corrisposto alla Signora Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla Parte_1 medesima intestato presso Unicredit S.p.A.”.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di “omologare la […] modifica della separazione intercorsa tra i Signori e , giusta accordo di Parte_1 Parte_2
negoziazione assistita del 29.06.2022, con la quale le parti hanno condiviso disporsi a carico del Signor la corresponsione in favore della Signora dell'importo Pt_2 Parte_1
mensile di Euro 180,00 (centoottanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento di quest'ultima da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima.”.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 03/04/2025, le parti si sono riportate integralmente al ricorso introduttivo e hanno chiesto omologarsi la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione;
DIRITTO
La domanda di modifica delle condizioni di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le condizioni sopra riportate, raggiunte di comune accordo dalle parti, non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (tra cui, affidamento dei minori, poteri di visita del genitore non collocatario, assegnazione casa coniugale, assegno mantenimento in favore dei minori), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, MODIFICA la convenzione di negoziazione assistita, stipulata in data 4.6.2022, ai sensi degli artt. 2 e 6 L.162/2014, tra Parte_1
(nata a [...] il [...], c.f. ) e
[...] C.F._1
(nato a [...] il [...], c.f. ), nel Parte_2 C.F._2
senso di prevedere, a carico di , la corresponsione -in favore di Parte_2 [...] dell'importo mensile di Euro 180,00 (centoottanta/00) a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento di quest'ultima, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 545/2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione su ricorso congiunto
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi congiuntamente dall'Avv. EMANUELA C.F._2
LOMBARDI, presso il cui studio risultano elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 03/04/2025; il P.M. in sede, con atto del 11/03/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso congiunto del 01/03/2025, i ricorrenti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 27 giugno 1982 (atto n. 158, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio anno 1982) e che dalla loro unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, atteso il venir meno dell'affectio coniugalis e delle condizioni per la prosecuzione della convivenza, sono addivenuti alla decisione di separarsi personalmente mediante accordo di negoziazione assistita in data
1 23.06.2022, giusta nulla osta del P.M. presso la Procura della Repubblica di Benevento del
29.06.2022; che la separazione personale conclusa mediante negoziazione assistita è stata trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Benevento con atto n. 97, parte II, serie C, anno 2022; che con l'accordo in parola non è stato previsto nessun assegno di mantenimento in favore di che, tuttavia, quest'ultima versa, attualmente, in grandi Parte_1 difficoltà economiche, atteso l'aumento del costo della vita e il ridursi degli aiuti familiari;
hanno dedotto, pertanto, di essere addivenuti ad un accordo che prevede il “riconoscimento, in favore della Signora ed a carico del Signor di un importo mensile di Parte_1 Pt_2
Euro 180,00 (centoottanta/00) a titolo di mantenimento, importo che, nelle more, il Signor ha cominciato già a versare e che le parti concordano sia corrisposto alla Signora Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla Parte_1 medesima intestato presso Unicredit S.p.A.”.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di “omologare la […] modifica della separazione intercorsa tra i Signori e , giusta accordo di Parte_1 Parte_2
negoziazione assistita del 29.06.2022, con la quale le parti hanno condiviso disporsi a carico del Signor la corresponsione in favore della Signora dell'importo Pt_2 Parte_1
mensile di Euro 180,00 (centoottanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento di quest'ultima da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima.”.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 03/04/2025, le parti si sono riportate integralmente al ricorso introduttivo e hanno chiesto omologarsi la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione;
DIRITTO
La domanda di modifica delle condizioni di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le condizioni sopra riportate, raggiunte di comune accordo dalle parti, non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (tra cui, affidamento dei minori, poteri di visita del genitore non collocatario, assegnazione casa coniugale, assegno mantenimento in favore dei minori), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, MODIFICA la convenzione di negoziazione assistita, stipulata in data 4.6.2022, ai sensi degli artt. 2 e 6 L.162/2014, tra Parte_1
(nata a [...] il [...], c.f. ) e
[...] C.F._1
(nato a [...] il [...], c.f. ), nel Parte_2 C.F._2
senso di prevedere, a carico di , la corresponsione -in favore di Parte_2 [...] dell'importo mensile di Euro 180,00 (centoottanta/00) a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento di quest'ultima, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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