Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 03/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2024, proposto da
LI AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Albachiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul Decreto n. 50283/18 della Corte di Appello di Roma sez. Equa Riparazione pronunciato all'udienza del 27.03.18 reso pubblico mediante deposito in cancelleria in data 19.04.18
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che :
- con gravame ritualmente promosso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., il ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato nascente dal decreto cron. n. 2093/2018, emesso dalla Corte d’Appello di Roma il 19.4.2018 con il quale veniva accolto il gravame ex l. n. 89/2001 avente R.G. n. 50283/2018;
- il Ministero della Giustizia, si costituiva in giudizio con atto di mera forma;
- all’udienza camerale del 16.12.2024, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- sussistono tutti i presupposti normativamente previsti per la proposizione e l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, ovvero che:
a) il decreto è passato in giudicato;
b) è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia;
c) è stata inviata all'Amministrazione la documentazione prescritta dall'articolo 5-sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 completa di tutti gli elementi ivi indicati;
d) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5-sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001;
Ritenuto, quindi, che:
- deve conseguentemente ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento della somma dovuta nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d'ora il Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, nella persona di un dirigente del Ministero della Giustizia individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia di quel Dicastero, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della "legge Pinto", l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia;
- che il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di novanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 5-sexies, più volte richiamato.
Ritenuto infine, quanto alla richiesta di condanna al pagamento di spese e compensi professionali per il presente giudizio, che - in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti di questo Tribunale - il Collegio ritiene congrua la determinazione dell’importo forfetario di Euro 350,00 nel quale confluiscono le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio sopra quantificate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute in base al titolo azionato entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione intimata, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero della Giustizia individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia di quel Dicastero, affinché provveda nell'ulteriore termine di novanta giorni;
condanna l'Amministrazione alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 350,00 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del Difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO