TRIB
Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/08/2025, n. 8646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8646 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29765 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to FEMIA VALERIO , Parte_1
ricorrente contro
Cont
, , rappresentato e difeso dal FUNZIONARIO DELEGATO , Controparte_2
Resistente
OGGETTO: Punteggio graduatoria ATA.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il I-8-2024 e regolarmente notificato, esponeva:
1. In Parte_1 data 17 maggio 2023 il Sig. presentava domanda di inserimento nella Parte_1
Graduatoria Permanente ATA 24 Mesi – 1 ° fascia – per la qualifica di Collaboratore Scolastico
(all.1)
2. più nel dettaglio, il ricorrente indicava, come titolo valido ai fini dell'inserimento, il titolo di studio in suo possesso quale il Diploma di Maturità Scientifica conseguita nell' anno 1982/1983 con conseguimento del titolo di studio in data 29.7.1983 presso il Liceo Scientifico di TA con votazione 56,00, (all.2) l'Attestato professionale di dattilografia conseguito il 10/11/1980 presso la
1 Scuola di steno-dattilografia di TA e il Diploma di Flauto conseguito il 01/07/1989 presso il
Conservatorio di Musica "N. Piccinni" -di Bari.
3. Oltre a quanto sopra, il predetto dichiarava di aver prestato il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego presso il Distretto militare di Bari per il periodo dal 07/01/1987 al 31/08/1987
– pari a 7 mesi e 25 giorni;
per il periodo dal 01/09/1987 al 31/08/1988 – pari a 12 mesi - ; per il periodo dal 01/09/1988 al 07/09/1988 pari a 7 giorni – per un totale di 20 mesi (all.3).
4. Si precisa che il Servizio Militare è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di
Studio in suo possesso per l'accesso alla posizione ATA, qualifica collaboratore scolastico.
5. Tra i titoli di servizio prestati nelle scuole statali il Sig. rappresentava di aver prestato Pt_1 servizio in qualità di collaboratore scolastico nei seguenti periodi: a.s. 2018/20192018/2019 dal
27.2.2019 al 3.3.2019 – pari a 5 giorni – presso l' IC Via delle Azzorre di a.s. 2018/2019 dal CP_2
10/04/2019 al 17/04/2019 – pari a 8 giorni – presso l' IC W. A. MOZART VIALE DI CASTEL
PORZIANO di a.s. 2018/2019 dal 06/05/2019 al 13/05/2019 – pari a 8 giorni – dal al CP_2
14/05/2019 al 19/05/2019 – pari a 6 giorni - presso l' IC FRANCESCO CILEA di a.s. CP_2
2019/2020 dal 10/10/2019 al 22/10/2019 – pari a 13 giorni – presso l' IC A. VIVALDI di a.s. CP_2
2019/2020 dal 23/10/2019 al 01/02/2020 – pari a 3 mesi e 10 giorni –; dal 02/02/2020 al
01/03/2020 – pari a 1 mese - presso l' IC LARGO DINO BUZZATI di a.s. 2019/2020 dal CP_2
02/03/2020 al 18/03/2020 – pari a 17 giorni - presso IC Via Francesco Cilea di a.s. CP_2
2020/2021 dal 09/09/2020 al 30/06/2021- pari a 9 mesi e 22 giorni – presso l' IC FANELLI MARINI di a.s.2022/2023 dal 13/09/2022 al 18/05/2023 – pari a 8 mesi e 6 giorni – presso l' IC VIALE CP_2
VEGA di CP_2
6. Nella Graduatoria definitiva ATA 1°Fascia pubblicata dall' Controparte_3
(inserimento per a.s. 2023/2024) il Sig. è stato collocato alla posizione n. 1617 con il Pt_1 seguente punteggio: Punteggio Amm. pari a 3,50; punteggio Serv. Pari a 13,00 per un totale pari a
16,50 punti (all. 4)
7. Con domanda del 28.5.2024 Il Sig. aggiornava la propria posizione per il profilo di Pt_1 collaboratore scolastico indicando oltre ai precedenti titoli e servizi già prestati e indicati, gli ulteriori servizi per l'a.s. 2022/2023 dal 19.5.2023 al 30.6.2023 pari a 1 mese e 12 giorni presso l' IC
Viale Vega di per l'a.s. 2023/2024 dal 12.9.2023 al 30.6.2024 pari a 9 mesi e 19 giorni CP_2 presso l'IC Viale Vega (8. Nella graduatoria provvisoria Ata 1 fascia pubblicata dall'
[...]
(inserimento per a.s. 2024/2025) in data 30.7.2024 il Sig. è Controparte_3 Pt_1 stato collocato alla posizione n 1137 (vedasi pagina 184 del documento) con il seguente punteggio:
Punteggio Prec. 13,00; Amm. 3,50; Servizio 5,50 per un totale pari a 22 punti (all. 7)
9. Nelle suindicate graduatorie provinciali permanenti (c.d. «graduatorie 24 mesi»), utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e per il conferimento delle supplenze annuali e/o temporanee, formate in seguito all'espletamento dei concorsi per soli titoli disciplinati dall'articolo
554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, il servizio militare rientra tra i titoli valutabili rientra tra i titoli di servizio utili sia per l'accesso in
2 graduatoria che per aumentare il punteggio. 10.Tuttavia la sua validità, così come il punteggio assegnato, varia in base al tipo di servizio svolto, in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto.
11. Nell valutazione dei titoli e dei servizi, il punteggio relativo al servizio militare espletato, prestato in costanza di rapporto di impiego viene considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica con attribuzione di un punteggio pari 0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni, invece, il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali con l' assegnazione di
0,60 per ogni anno e di 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
12.Su tali basi, il ricorrente ha ottenuto 12 punti ( 0,50 per 24 mesi e 5 giorni di servizio); per il servizio prestato presso le Scuole Statali e 1 Punto ( 0,05 per 20 mesi) per aver prestato il servizio militare/civile per un totale complessivo di punteggio per Servizi pari a 13,00 punti.
13. E' evidente la lesione del diritto subito dal per la mancata corretta valutazione del Pt_1 Cont servizio militare adottata dal che ha violato e continua a violare i chiari disposti normativi, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020 e con la recentissima
Ordinanza n. 8586del 29.3.2024 e la sentenza n. 15965 del 7.6.2024 come si avrà modo di argomentare infra).
Alla luce di quanto sin qui premesso, il Sig. agisce in giudizio in via ordinaria con contestuale Pt_1 istanza cautelare in quanto si ritengono sussistenti i presupposti di legge per ottenere il corretto riconoscimento del punteggio da attribuire al servizio militare da sommarsi ai precedenti punteggi per i servizi resi e per il titolo di accesso al fine di ottenere una giusta collocazione nella graduatoria permanente 1 Fascia GPS”.
Il ricorrente deduceva in diritto e richiamava giurisprudenza, quindi concludeva nel modo che segue: “IN VIA CAUTELARE:
Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'istanza cautelare relativamente al richiesto requisito del periculum in mora nonché degli elementi di diritto sopra esposti:
- adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire/eliminare il pregiudizio subito dal Sig.
[...]
a causa del mancato riconoscimento in termini di punteggio del periodo di leva “non Parte_1 svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “ in costanza di nomina” ( punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il periodo dal 07/01/1987 al 31/08/1987 – pari a 7 mesi e 25 giorni;
per il periodo dal 01/09/1987 al
31/08/1988 – pari a 12 mesi - ; per il periodo dal 01/09/1988 al 07/09/1988 pari a 7 giorni – per un totale di 20 mesi presso il Distretto di Bari ed ai fini di una migliore collocazione nella graduatoria permanente 24 mesi ATA 1 fascia– soprattutto per la graduatoria permanente 24 mesi ATA per l'inserimento a.s. 2024/2025, funzionali per le supplenze e per l'assunzione in ruolo per i profili interessati, disponendo, poi, il prosieguo del giudizio davanti al giudice competente per il merito, 3 - adottare, in ogni caso, in via temporanea, un provvedimento che tenga luogo dei diritti del ricorrente come sopra meglio specificati;
- Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – nella qualità di ATA profilo di collaboratore precario - al riconoscimento in termini di punteggio del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “ in costanza di nomina” ( punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il periodo dal 07/01/1987 al 31/08/1987 – pari a 7 mesi e 25 giorni;
per il periodo dal 01/09/1987 al 31/08/1988 – pari a 12 mesi - ; per il periodo dal 01/09/1988 al 07/09/1988 pari a 7 giorni – per un totale di 20 mesi presso il Distretto di Bari ed ai fini di una migliore collocazione nella graduatoria permanente 24 mesi ATA 1 fascia funzionali per le supplenze e per le assunzioni in ruolo, per i profili interessati,
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all' attribuzione nella graduatoria GPS Permanenti
24 mesi 1 fascia di un punteggio che sia allineato alla normativa emergente ed alla recenti, nonché copiose pronunce giurisprudenziali nella misura di punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per un punteggio pari a 10 punti, o in subordine, per un punteggio pari a 6 punti.
- e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente e nella parte di rispettiva competenza all' adozione degli atti necessari all' attribuzione del punteggio di cui sopra connesso al servizio di militare e alla migliore collocazione nella Graduatoria Permanente 24 mesi 1 Fascia finalizzata a conferire incarichi a tempo determinato e all'assunzione in ruolo. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Superata la fase sommaria, conclusasi con ordinanza di rigetto, veniva disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve premettersi che, già con pronuncia n. 5679/2020, la Cassazione , con riferimento al servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, ha censurato le disposizioni regolamentari che allora ne escludevano completamente il computo ai fini del punteggio per le graduatorie per le assunzioni, ma non ha mai affermato che il servizio di leva non in pendenza di rapporto di lavoro vada valutato in modo eguale a quello prestato in corso di rapporto.
4 Il percorso argomentativo è stato il seguente: “secondo l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la
«valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in CP_4 costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del
D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma
2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.
L'equiparazione circa la valutazione non è rinvenibile nella legge, che pone invece ai primi due commi dell'art.2050 cit. due regole diverse, la prima delle quali evidentemente applicabile al
5 servizio reso non in costanza di rapporto e che , lungi dall'imporre una equiparazione, stabilisce un limite minimo di valutazione riferito ad impieghi presso soggetti terzi.
Le due situazioni peraltro appaiono chiaramente diverse agli effetti dell'art.3 Cost.: mentre il lavoratore chiamato alla leva in costanza di rapporto subisce un pregiudizio all'anzianità di servizio immediato e certo, quello chiamato alla leva da aspirante supplente subisce un pregiudizio rispetto ad una nomina solo possibile;
condizione la cui riconducibilità al concetto di “posizione di lavoro” posto da Corte Cost. n.8/63 appare peraltro quantomeno opinabile.
Di recente, è intervenuta Cass. N. 22429/2024, la quale, riguardo alla possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso, la S.C. ha chiarito, peraltro in continuità con Cass. N. 5679/2020, che la regolamentazione che consenta in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole: “Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons.
Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602”.
6 In adesione alle motivazioni adottate nella pronuncia citata, dalle quali non si ha motivo per discostarsi, deve concludersi che, ai fini della formazione delle graduatorie del personale ATA, è legittima la previsione dell'O.M. che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di avere svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego e, pertanto, non può aspirare, per quanto già detto, alla stessa valutazione riservata dalla norma regolamentare al servizio reso in costanza di rapporto di impego.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Stante l'esistenza di un pregresso contrasto giurisprudenziale , si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Roma 16.8.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
7
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29765 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to FEMIA VALERIO , Parte_1
ricorrente contro
Cont
, , rappresentato e difeso dal FUNZIONARIO DELEGATO , Controparte_2
Resistente
OGGETTO: Punteggio graduatoria ATA.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il I-8-2024 e regolarmente notificato, esponeva:
1. In Parte_1 data 17 maggio 2023 il Sig. presentava domanda di inserimento nella Parte_1
Graduatoria Permanente ATA 24 Mesi – 1 ° fascia – per la qualifica di Collaboratore Scolastico
(all.1)
2. più nel dettaglio, il ricorrente indicava, come titolo valido ai fini dell'inserimento, il titolo di studio in suo possesso quale il Diploma di Maturità Scientifica conseguita nell' anno 1982/1983 con conseguimento del titolo di studio in data 29.7.1983 presso il Liceo Scientifico di TA con votazione 56,00, (all.2) l'Attestato professionale di dattilografia conseguito il 10/11/1980 presso la
1 Scuola di steno-dattilografia di TA e il Diploma di Flauto conseguito il 01/07/1989 presso il
Conservatorio di Musica "N. Piccinni" -di Bari.
3. Oltre a quanto sopra, il predetto dichiarava di aver prestato il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego presso il Distretto militare di Bari per il periodo dal 07/01/1987 al 31/08/1987
– pari a 7 mesi e 25 giorni;
per il periodo dal 01/09/1987 al 31/08/1988 – pari a 12 mesi - ; per il periodo dal 01/09/1988 al 07/09/1988 pari a 7 giorni – per un totale di 20 mesi (all.3).
4. Si precisa che il Servizio Militare è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di
Studio in suo possesso per l'accesso alla posizione ATA, qualifica collaboratore scolastico.
5. Tra i titoli di servizio prestati nelle scuole statali il Sig. rappresentava di aver prestato Pt_1 servizio in qualità di collaboratore scolastico nei seguenti periodi: a.s. 2018/20192018/2019 dal
27.2.2019 al 3.3.2019 – pari a 5 giorni – presso l' IC Via delle Azzorre di a.s. 2018/2019 dal CP_2
10/04/2019 al 17/04/2019 – pari a 8 giorni – presso l' IC W. A. MOZART VIALE DI CASTEL
PORZIANO di a.s. 2018/2019 dal 06/05/2019 al 13/05/2019 – pari a 8 giorni – dal al CP_2
14/05/2019 al 19/05/2019 – pari a 6 giorni - presso l' IC FRANCESCO CILEA di a.s. CP_2
2019/2020 dal 10/10/2019 al 22/10/2019 – pari a 13 giorni – presso l' IC A. VIVALDI di a.s. CP_2
2019/2020 dal 23/10/2019 al 01/02/2020 – pari a 3 mesi e 10 giorni –; dal 02/02/2020 al
01/03/2020 – pari a 1 mese - presso l' IC LARGO DINO BUZZATI di a.s. 2019/2020 dal CP_2
02/03/2020 al 18/03/2020 – pari a 17 giorni - presso IC Via Francesco Cilea di a.s. CP_2
2020/2021 dal 09/09/2020 al 30/06/2021- pari a 9 mesi e 22 giorni – presso l' IC FANELLI MARINI di a.s.2022/2023 dal 13/09/2022 al 18/05/2023 – pari a 8 mesi e 6 giorni – presso l' IC VIALE CP_2
VEGA di CP_2
6. Nella Graduatoria definitiva ATA 1°Fascia pubblicata dall' Controparte_3
(inserimento per a.s. 2023/2024) il Sig. è stato collocato alla posizione n. 1617 con il Pt_1 seguente punteggio: Punteggio Amm. pari a 3,50; punteggio Serv. Pari a 13,00 per un totale pari a
16,50 punti (all. 4)
7. Con domanda del 28.5.2024 Il Sig. aggiornava la propria posizione per il profilo di Pt_1 collaboratore scolastico indicando oltre ai precedenti titoli e servizi già prestati e indicati, gli ulteriori servizi per l'a.s. 2022/2023 dal 19.5.2023 al 30.6.2023 pari a 1 mese e 12 giorni presso l' IC
Viale Vega di per l'a.s. 2023/2024 dal 12.9.2023 al 30.6.2024 pari a 9 mesi e 19 giorni CP_2 presso l'IC Viale Vega (8. Nella graduatoria provvisoria Ata 1 fascia pubblicata dall'
[...]
(inserimento per a.s. 2024/2025) in data 30.7.2024 il Sig. è Controparte_3 Pt_1 stato collocato alla posizione n 1137 (vedasi pagina 184 del documento) con il seguente punteggio:
Punteggio Prec. 13,00; Amm. 3,50; Servizio 5,50 per un totale pari a 22 punti (all. 7)
9. Nelle suindicate graduatorie provinciali permanenti (c.d. «graduatorie 24 mesi»), utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e per il conferimento delle supplenze annuali e/o temporanee, formate in seguito all'espletamento dei concorsi per soli titoli disciplinati dall'articolo
554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, il servizio militare rientra tra i titoli valutabili rientra tra i titoli di servizio utili sia per l'accesso in
2 graduatoria che per aumentare il punteggio. 10.Tuttavia la sua validità, così come il punteggio assegnato, varia in base al tipo di servizio svolto, in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto.
11. Nell valutazione dei titoli e dei servizi, il punteggio relativo al servizio militare espletato, prestato in costanza di rapporto di impiego viene considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica con attribuzione di un punteggio pari 0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni, invece, il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali con l' assegnazione di
0,60 per ogni anno e di 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
12.Su tali basi, il ricorrente ha ottenuto 12 punti ( 0,50 per 24 mesi e 5 giorni di servizio); per il servizio prestato presso le Scuole Statali e 1 Punto ( 0,05 per 20 mesi) per aver prestato il servizio militare/civile per un totale complessivo di punteggio per Servizi pari a 13,00 punti.
13. E' evidente la lesione del diritto subito dal per la mancata corretta valutazione del Pt_1 Cont servizio militare adottata dal che ha violato e continua a violare i chiari disposti normativi, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020 e con la recentissima
Ordinanza n. 8586del 29.3.2024 e la sentenza n. 15965 del 7.6.2024 come si avrà modo di argomentare infra).
Alla luce di quanto sin qui premesso, il Sig. agisce in giudizio in via ordinaria con contestuale Pt_1 istanza cautelare in quanto si ritengono sussistenti i presupposti di legge per ottenere il corretto riconoscimento del punteggio da attribuire al servizio militare da sommarsi ai precedenti punteggi per i servizi resi e per il titolo di accesso al fine di ottenere una giusta collocazione nella graduatoria permanente 1 Fascia GPS”.
Il ricorrente deduceva in diritto e richiamava giurisprudenza, quindi concludeva nel modo che segue: “IN VIA CAUTELARE:
Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'istanza cautelare relativamente al richiesto requisito del periculum in mora nonché degli elementi di diritto sopra esposti:
- adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire/eliminare il pregiudizio subito dal Sig.
[...]
a causa del mancato riconoscimento in termini di punteggio del periodo di leva “non Parte_1 svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “ in costanza di nomina” ( punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il periodo dal 07/01/1987 al 31/08/1987 – pari a 7 mesi e 25 giorni;
per il periodo dal 01/09/1987 al
31/08/1988 – pari a 12 mesi - ; per il periodo dal 01/09/1988 al 07/09/1988 pari a 7 giorni – per un totale di 20 mesi presso il Distretto di Bari ed ai fini di una migliore collocazione nella graduatoria permanente 24 mesi ATA 1 fascia– soprattutto per la graduatoria permanente 24 mesi ATA per l'inserimento a.s. 2024/2025, funzionali per le supplenze e per l'assunzione in ruolo per i profili interessati, disponendo, poi, il prosieguo del giudizio davanti al giudice competente per il merito, 3 - adottare, in ogni caso, in via temporanea, un provvedimento che tenga luogo dei diritti del ricorrente come sopra meglio specificati;
- Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – nella qualità di ATA profilo di collaboratore precario - al riconoscimento in termini di punteggio del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “ in costanza di nomina” ( punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il periodo dal 07/01/1987 al 31/08/1987 – pari a 7 mesi e 25 giorni;
per il periodo dal 01/09/1987 al 31/08/1988 – pari a 12 mesi - ; per il periodo dal 01/09/1988 al 07/09/1988 pari a 7 giorni – per un totale di 20 mesi presso il Distretto di Bari ed ai fini di una migliore collocazione nella graduatoria permanente 24 mesi ATA 1 fascia funzionali per le supplenze e per le assunzioni in ruolo, per i profili interessati,
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all' attribuzione nella graduatoria GPS Permanenti
24 mesi 1 fascia di un punteggio che sia allineato alla normativa emergente ed alla recenti, nonché copiose pronunce giurisprudenziali nella misura di punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per un punteggio pari a 10 punti, o in subordine, per un punteggio pari a 6 punti.
- e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente e nella parte di rispettiva competenza all' adozione degli atti necessari all' attribuzione del punteggio di cui sopra connesso al servizio di militare e alla migliore collocazione nella Graduatoria Permanente 24 mesi 1 Fascia finalizzata a conferire incarichi a tempo determinato e all'assunzione in ruolo. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Superata la fase sommaria, conclusasi con ordinanza di rigetto, veniva disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve premettersi che, già con pronuncia n. 5679/2020, la Cassazione , con riferimento al servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, ha censurato le disposizioni regolamentari che allora ne escludevano completamente il computo ai fini del punteggio per le graduatorie per le assunzioni, ma non ha mai affermato che il servizio di leva non in pendenza di rapporto di lavoro vada valutato in modo eguale a quello prestato in corso di rapporto.
4 Il percorso argomentativo è stato il seguente: “secondo l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la
«valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in CP_4 costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del
D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma
2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.
L'equiparazione circa la valutazione non è rinvenibile nella legge, che pone invece ai primi due commi dell'art.2050 cit. due regole diverse, la prima delle quali evidentemente applicabile al
5 servizio reso non in costanza di rapporto e che , lungi dall'imporre una equiparazione, stabilisce un limite minimo di valutazione riferito ad impieghi presso soggetti terzi.
Le due situazioni peraltro appaiono chiaramente diverse agli effetti dell'art.3 Cost.: mentre il lavoratore chiamato alla leva in costanza di rapporto subisce un pregiudizio all'anzianità di servizio immediato e certo, quello chiamato alla leva da aspirante supplente subisce un pregiudizio rispetto ad una nomina solo possibile;
condizione la cui riconducibilità al concetto di “posizione di lavoro” posto da Corte Cost. n.8/63 appare peraltro quantomeno opinabile.
Di recente, è intervenuta Cass. N. 22429/2024, la quale, riguardo alla possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso, la S.C. ha chiarito, peraltro in continuità con Cass. N. 5679/2020, che la regolamentazione che consenta in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole: “Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons.
Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602”.
6 In adesione alle motivazioni adottate nella pronuncia citata, dalle quali non si ha motivo per discostarsi, deve concludersi che, ai fini della formazione delle graduatorie del personale ATA, è legittima la previsione dell'O.M. che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di avere svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego e, pertanto, non può aspirare, per quanto già detto, alla stessa valutazione riservata dalla norma regolamentare al servizio reso in costanza di rapporto di impego.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Stante l'esistenza di un pregresso contrasto giurisprudenziale , si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Roma 16.8.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
7