TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/07/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Grazia Longo Presidente
Dott. Gaetano Cataldo Giudice
Dott.ssa Luisa Intini Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9076/15 R.G.
TRA
(c.f. ) quale genitrice Parte_1 C.F._1
esercente la potestà sui figli minori (all'epoca dell'introduzione dell'odierno giudizio), (c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), tutti rappresentati Parte_3 C.F._3
e difesi in giudizio dall'Avv. Alessandro Foti
ATTORI
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura C.F._4
Distefano
CONVENUTO -- -- -- -- --
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione per querela di falso datato 1.6.15 ritualmente notificato , in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
sui minori e – debitamente Parte_2 Parte_3
autorizzata dal Giudice tutelare in corso di causa – ha chiesto l'accertamento della nullità dei testamenti olografi di Parte_3
e datati 25.12.07, pubblicati in data 8
[...] Parte_4
febbraio 2013 innanzi al Notaio , Persona_1
rispettivamente al n. repertorio 864 della raccolta 670 e al n. 863 della raccolta 669, con conseguente accertamento della qualità di eredi dei predetti testatori dei minori succitati in forza del testamento di del 1.7.07 pubblicato il 26.11.12 e di Parte_3 Parte_4
datato 1.7.07 e pubblicato in data 11.10.12.
[...]
Parte attrice ha, inoltre, chiesto, la pronuncia di indegnità a succedere di , in quanto autore Controparte_1
della falsificazione delle schede testamentarie impugnate e la condanna alla restituzione degli immobili ereditari da lui posseduti con la fruttificazione da quantificare sulla scorta del valore locativo.
In corso di causa e, segnatamente, nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. la ha riqualificato la domanda di querela di falso Pt_1
pag. 2/17 in domanda di accertamento negativo.
A sostegno della propria pretesa l'attrice ha dedotto di essere in fase di separazione dal coniuge e che Controparte_1
dal rapporto coniugale erano nati i minori e Parte_3 Parte_2
.
[...]
I testatori, nonni dei minori in questione, con testamenti olografi, avevano istituito proprio costoro unici loro eredi universali;
in tal senso avevano disposto: a) , deceduta il 5.3.12, con Parte_4
testamento datato 1.7.07; b) , deceduto il 23.11.12, Parte_3
con testamento redatto in pari data.
Nel corso del giudizio di separazione l'attrice era venuta a conoscenza dell'esistenza di ulteriori due testamenti apparentemente redatti dai suoceri, datati 25.12.07 e pubblicati in data 8.2.13 con cui, ciascuno di loro, previa revoca di ogni precedente disposizione, aveva istituito unico erede proprio il convenuto.
All'esito di una consulenza grafologica demandata ad un consulente di parte, che dava atto della falsità dei testamenti del 25.12.07,
l'attrice aveva proposto una denuncia querela contro ignoti e ha proposto anche la presente azione.
Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio contestando la domanda avversaria.
In particolare, ha dedotto Controparte_1
pag. 3/17 l'autenticità dei testamenti che lo avevano istituito erede e l'inammissibilità dell'azione proposta dall'attrice, in considerazione della circostanza che i testamenti originali del 25.12.07 allegati agli atti del procedimento penale conseguente alla denuncia sporta dalla erano andati smarriti e che, pertanto, non poteva più darsi Pt_1
corso alla CTU grafologica.
Il convenuto, inoltre, ha disconosciuto l'autenticità dei testamenti datati 1.7.07 evidenziando, peraltro, che era altamente inverosimile che avesse pretermesso del tutto dal proprio asse Parte_3
ereditario il convenuto e gli altri tre figli nati da un precedente matrimonio.
In via subordinata ha chiesto, in Controparte_1
caso di accoglimento della domanda attorea, la reintegra nella propria quota di legittima, essendo egli totalmente pretermesso dai testamenti datati 1.7.07.
A seguito del decreto che dispone il giudizio nei confronti del convenuto per il delitto di falsificazione materiale dei testamenti in suo favore, con ordinanza del 3.10.18, è stata disposta la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Conclusosi il processo penale a carico di Controparte_1
con una sentenza di estinzione del reato per prescrizione, il
[...]
giudizio civile iscritto al n. 9076/15 r.g. è stato riassunto in data pag. 4/17 25.1.24 da , nonché da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, nelle more divenuti maggiorenni.
[...]
La causa è stata istruita oralmente, documentalmente e tramite CTU grafologica, all'esito della quale il convenuto ha depositato una dichiarazione di querela di falso incidentale relativa ai testamenti dei de quibus, datati 1.7.07.
All'udienza del 28.2.25 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza.
Tanto premesso, in via preliminare, considerato che gli attori in riassunzione beneficiari delle disposizioni testamentarie Parte_3
e , al momento della riassunzione del giudizio,
[...] Parte_4
erano maggiorenni e che la madre aveva Parte_1
originariamente introdotto il procedimento quale esercente la potestà
genitoriale sugli stessi, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di quest'ultima all'azione.
Venendo al merito delle domande, si osserva che le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12307/15 hanno ritenuto che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza
della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo
i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Tale opzione ermeneutica, che esclude il ricorso alla querela di falso pag. 5/17 per impugnare l'autenticità del testamento olografo è dovuta essenzialmente: “ da un canto, all'esigenza di mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private;
• dall'altro, di evitare la necessità di individuare un (assai problematico)
criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe "di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da
richiedere la querela di falso", non potendosi esse "relegare nel novero delle prove atipiche" (così la citata Cass. ss.uu. 15161/2010 al folio 4 della parte motiva); dall'altro, di non equiparare l'olografo, con
inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in
causa; • dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si
professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza
dimostrativa; • infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale
quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una pag. 6/17 soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi
affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita "risorsa non illimitata" (Cass. ss.uu. 26242/2014)”.
In applicazione dei principi succitati deve, pertanto, innanzitutto disattendersi il disconoscimento dei testamenti in favore degli attori esplicitato dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
Esso, peraltro, non potrebbe sortire effetto neppure ravvisando nello stesso una domanda di accertamento negativo, atteso che a sostegno della falsità dei testamenti del 1.7.07 Controparte_1
non ha fornito alcun elemento a supporto della loro apocrifia,
[...]
avendo egli solamente dedotto la circostanza dell'abbandono da parte della del testatore nei primi giorni di Pt_1 Parte_3
settembre 2012 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Garibaldi e la circostanza che sarebbe incomprensibile l'istituzione quali unici eredi di e con pretermissione del figlio Parte_3 Parte_2
convenuto dei testatori e di ulteriori tre figli nati dal primo matrimonio del de cuius e dei loro figli;
elementi, Parte_3
questi, secondo il convenuto, sufficienti a provare la non autenticità
del testamento in favore degli attori.
Singolare, poi, è la circostanza che Controparte_1
abbia desunto la falsità dei testamenti dalla pretermissione
[...]
pag. 7/17 degli altri tre figli del testatore a tutto vantaggio dei nipoti odierni attori e abbia al contempo sostenuto l'autenticità del testamento del padre, il quale ha istituito il convenuto quale unico erede con pretermissione degli stessi fratelli unilaterali.
In applicazione dei principi succitati sanciti dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione non può trovare ingresso in questa sede neppure la querela di falso incidentale proposta dal convenuto in seguito al deposito della CTU disposta in corso di causa;
essa sarebbe da respingere anche qualora la si volesse riqualificare come domanda di accertamento negativo, sia perché, per le ragioni sopra esposte, il convenuto non ha assolto agli oneri di allegazione e di prova richiesti da tale tipo di azione, sia perché, comunque, sarebbe inammissibile in quanto tardiva.
Per contro, si osserva che, correttamente parte attrice, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – preso atto dell'intervento della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12307/15 –
ha riqualificato in termini di accertamento negativo della provenienza dei testamenti del 1.7.07, l'azione introdotta con atto di citazione per querela di falso.
A sostegno della domanda, la ha allegato la falsità delle Pt_1
sottoscrizioni desunta dagli esiti di una consulenza tecnica di parte e, soprattutto, dalla perizia eseguita dal Gabinetto di Polizia pag. 8/17 Scientifica disposta nel corso delle indagini preliminari relative al predetto processo penale a carico del convenuto ed eseguita sugli originali dei testamenti impugnati in questa sede.
La perizia da ultimo citata, con argomentazioni logiche, coerenti ed ampiamente condivisibili, ha ritenuto apocrife le schede testamentarie di e del 25.12.07. Parte_3 Parte_4
Con riguardo al testamento impugnato di gli Parte_3
operanti di P.G. hanno rilevato numerose difformità rispetto alle scritture certamente autentiche in comparazione: a) difforme intensità pressoria;
b) difforme ritmica scrittoria, atteso che nel documento in verifica la grafia di base è “scarsamente elastica” nei movimenti “e condizionata dal “superiore controllo” applicato verosimilmente dovuto al tentativo di riprodurre (mediante tecnica a
ricalco) la grafia originale”; c) difforme rapporto di coesione, atteso che “nella grafia in comparazione connotato da numerose, ripetute ed
elastiche ricombinazioni tra lettere e di lettera, scarsamente riscontrate in quella in verifica, ove si rileva predominante il numero di stacchi tra lettere”; d) difforme rapporto nel curvilineo (cfr. perizia del Gabinetto della Polizia Scientifica prodotta da parte attrice sub doc. 6, pagg. 47
e 48).
La P.G., inoltre, ha riscontrato anche una difforme costruzione ideo-
formativa della lettera in stampatello “M”. pag. 9/17 Con riferimento al testamento olografo di datato Parte_4
25.12.07 gli operanti hanno riscontrato: a) difforme ritmica scrittoria, atteso che dal documento in verifica emerge una grafia caratterizzata dal superiore “controllo”, da numerosi stacchi grafici tra lettere ed itergrammici, diversamente dalle scritture in comparazione, che evidenziano, per contro, segni di involuzione grafica compatibili con l'età della testatrice;
b) difforme capacità motoria, che emerge dalla scarsa scorrevolezza della scrittura in verifica e dalla superiore scorrevolezza e abilità grafica che caratterizza le scritture in comparazione;
c) difforme gestione dello spazio grafico;
d) difforme rapporto di coesione, atteso che “nella scrittura in comparazione connotato da numerose, ripetute ed elastiche ricombinazioni tra lettere
e di lettera scarsamente riscontrate in quella in verifica, ove si rileva
predominante il numero di stacchi tra le lettere ed anche all'interno della singola lettera”; e) difforme rapporto del curvilineo (cfr.
consulenza della Polizia Scientifica cit., pagg. 51 e 52).
I consulenti del P.M., inoltre, hanno rilevato numerose difformità grammatoformi nella scrittura delle lettere “b” in corsivo, “t” in corsivo, “M” in stampatello, “o-a” in corsivo, “p” in corsivo, “i” in corsivo, “I” in stampatello.
La correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Polizia Giudiziaria
ha trovato ulteriore conferma anche nella CTU disposta nel corso del pag. 10/17 presente giudizio, eseguita sulle copie autentiche dei testamenti in verifica acquisite presso lo studio del Notaio . Persona_1
Il CTU, con argomentazioni ampiamente condivisibili, infatti, ha ritenuto che le schede testamentarie del 25.12.07 a firma di e non sono a loro realmente Parte_3 Parte_4
riconducibili.
Il Consulente, invero, ha rilevato la presenza tra i testamenti in verifica e le scritture in comparazione di difformità “morfo- dinamografiche nonostante qualche somiglianza formale, “la presenza di ridotta immediatezza del tracciato in presenza di incompatibilità per
lo più dinamiche e di lievi somiglianze formali supporta l'ipotesi di imitazione e gli elementi pattern identificati”, nonché difformità che
“riguardano sia elementi di stile che di esecuzione (cft dinamica
coesiva del tracciato, modulazione della velocità, allineamenti, sviluppo del tracciato, nonché ideoformazione ed elementi di dettaglio
vale a dire munite particolarità frutto di automatismi gestuali)” (cfr.
CTU, pagg. 81-83).
Nonostante la ritenuta sicura apocrifia delle schede testamentarie, tuttavia, il Consulente non ha identificato “elementi grafici altamente
identificativi sufficienti a formare l'ipotesi di riconducibilità alla gestualità grafica del dott. ”. (cfr. CTU, pag. 85). Controparte_1
Sulla scorta delle superiori premesse devono dichiararsi nulli i pag. 11/17 testamenti di e datati 25.12.07 e Parte_3 Parte_4
pubblicati in data 8.2.13, con cui veniva istituito quale unico erede il convenuto;
a fronte dell'assenza Controparte_1
di elementi sufficienti a ricondurre a costui l'alterazione delle schede testamentarie, invece, deve essere respinta la domanda di accertamento della sua indegnità a succedere ex art. 463 c.c.
Venendo all'esame della domanda subordinata di reintegra nella quota di legittima avanzata da , se Controparte_1
ne rileva la fondatezza.
Non è contestato, infatti, che egli sia figlio legittimo dei testatori e e pertanto loro erede necessario Parte_3 Parte_4
e che sia stato del tutto pretermesso coi testamenti datati 1.7.07 in violazione degli artt. 537 ss. c.c.
L'art. 542 c.c. prevede che, se il de cuius lascia un coniuge superstite e un figlio, a quest'ultimo è riservata la quota di 1/3 del patrimonio ereditario e l'art. 537 c.c. dispone che, laddove un genitore deceda lasciando più figli, a costoro è riservata la quota di 2/3 del patrimonio.
Facendo applicazione delle suddette disposizioni, CP_1 [...]
– con riguardo al patrimonio ereditario della madre Controparte_1
deceduta il 5.3.12 – deve essere reintegrato nella Parte_4
quota di legittima pari ad 1/3 dello stesso. pag. 12/17 Con riguardo al patrimonio di , deceduto il 23.11.12, Parte_3
attesa la non contestata circostanza che lo stesso, oltre al convenuto, aveva ulteriori tre figli nati da un precedente matrimonio, si ritiene che il convenuto debba essere reintegrato nella quota di 1/6 del patrimonio riconducibile al de cuius alla data dell'apertura della successione.
L'accoglimento della domanda di riduzione di Controparte_1
preclude l'accoglimento della domanda di integrale
[...]
restituzione dei beni ereditari agli attori, atteso che, allo stato, tra le parti sussiste una comunione ereditaria con le quote sopra evidenziate, che comporta il pari godimento dei cespiti ex art. 1102
c.c.
Non può, infine, essere accolta neppure la domanda di fruttificazione degli immobili ereditari di parte attrice in assenza di qualsiasi allegazione dell'utilizzazione che avrebbe potuto e voluto fare dei beni e/o di un concreto danno derivante dal mancato godimento dei cespiti.
In proposito, invero, già da tempo si è pronunciata la Corte di
Cassazione, che, parallelamente all'analogo percorso seguito per i danni non patrimoniali, ha denegato l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della pag. 13/17 medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa".
Devono, pertanto, ritenersi identiche le esigenze di prova – sia per l'an che per il quantum – del danno non patrimoniale o patrimoniale
(cfr. ad esempio, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2018, n. 31233).
La prova del pregiudizio subito a causa del mancato godimento dell'immobile, potrà essere fornita anche per presunzioni semplici o ricorrendo al fatto notorio, ma comunque il soggetto leso è onerato di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e
2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio subito, che potrà essere sia patrimoniale che non patrimoniale.
Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà impone, così,
per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, quanto meno l'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di impiegare l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria. pag. 14/17 Il danno non patrimoniale per contro potrà essere riconosciuto a fronte dell'allegazione e prova di avere avuto un legame affettivo di particolare rilievo col bene o di averne goduto a fini ricreativi in contesti non ripetibili altrimenti.
Tale orientamento, peraltro, ha trovato conferma anche nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645/22, le quali hanno ribadito che: “In caso di occupazione senza titolo di un
bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto
o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto,
suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
In sintesi, quindi, deve essere accolta la domanda di accertamento della nullità dei testamenti di e Parte_3 Parte_4
datati 25.12.07 pubblicati in data 8.2.13, mentre vanno rigettate quelle di restituzione dei beni ereditati e di condanna al pagamento dei frutti civili.
Con riguardo alle domande del convenuto vanno rigettate le domande di dichiarazione di nullità dei testamenti di Parte_3
e datati 1.7.07, mentre va dichiarata
[...] Parte_4
pag. 15/17 inammissibile la dichiarazione di querela di falso incidentale degli stessi;
va per contro accolta la domanda di riduzione.
Attesa la soccombenza reciproca tra le parti si ritengono sussistenti ragioni idonee a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese della CTU grafologica, tuttavia, devono essere poste a carico del convenuto, il quale si è avvalso di testamenti falsi.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
- accerta la nullità del testamento a firma di Parte_3
datato 25.12.07 e del testamento a firma di Parte_4
datato 25.12.07 pubblicati in data 8 febbraio 2013 innanzi al
Notaio , rispettivamente al n. Persona_1
repertorio 864 della raccolta 670 e al n. 863 della raccolta 669;
- respinge la domanda di restituzione integrale dei beni ereditari avanzata dagli attori e;
Parte_3 Parte_2
- respinge la domanda di condanna al pagamento dei frutti civili dei beni ereditari avanzata da e;
Parte_3 Parte_2
- respinge la domanda di accertamento della nullità dei pag. 16/17 testamenti sottoscritti da e in Parte_3 Parte_2
data 1.7.07 pubblicati rispettivamente il 26.11.12 (registrato il
28.11.12 al n. 22496, serie 1T dal Notaio al Persona_2
rep. n. 102 della racc. n. 63) e in data 11.10.12 (registrato il
23.10.12 dal Notaio al n. 19866, serie 1T, al Persona_3
rep. n. 1266 della racc. 4915);
- accoglie la domanda di riduzione di Controparte_1
e, per l'effetto lo reintegra nella quota di 1/3
[...]
dei beni ereditari di e nella quota di 1/6 dei Parte_4
beni ereditari di;
Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della CTU grafologica liquidate con separato decreto definitivamente a carico di Controparte_1
.
[...]
Così deciso in Catania, all'esito della Camera di Consiglio del
10.7.25.
Il giudice rel. il Presidente dott.ssa Luisa Intini dott.ssa Grazia Longo
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Grazia Longo Presidente
Dott. Gaetano Cataldo Giudice
Dott.ssa Luisa Intini Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9076/15 R.G.
TRA
(c.f. ) quale genitrice Parte_1 C.F._1
esercente la potestà sui figli minori (all'epoca dell'introduzione dell'odierno giudizio), (c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), tutti rappresentati Parte_3 C.F._3
e difesi in giudizio dall'Avv. Alessandro Foti
ATTORI
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura C.F._4
Distefano
CONVENUTO -- -- -- -- --
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione per querela di falso datato 1.6.15 ritualmente notificato , in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
sui minori e – debitamente Parte_2 Parte_3
autorizzata dal Giudice tutelare in corso di causa – ha chiesto l'accertamento della nullità dei testamenti olografi di Parte_3
e datati 25.12.07, pubblicati in data 8
[...] Parte_4
febbraio 2013 innanzi al Notaio , Persona_1
rispettivamente al n. repertorio 864 della raccolta 670 e al n. 863 della raccolta 669, con conseguente accertamento della qualità di eredi dei predetti testatori dei minori succitati in forza del testamento di del 1.7.07 pubblicato il 26.11.12 e di Parte_3 Parte_4
datato 1.7.07 e pubblicato in data 11.10.12.
[...]
Parte attrice ha, inoltre, chiesto, la pronuncia di indegnità a succedere di , in quanto autore Controparte_1
della falsificazione delle schede testamentarie impugnate e la condanna alla restituzione degli immobili ereditari da lui posseduti con la fruttificazione da quantificare sulla scorta del valore locativo.
In corso di causa e, segnatamente, nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. la ha riqualificato la domanda di querela di falso Pt_1
pag. 2/17 in domanda di accertamento negativo.
A sostegno della propria pretesa l'attrice ha dedotto di essere in fase di separazione dal coniuge e che Controparte_1
dal rapporto coniugale erano nati i minori e Parte_3 Parte_2
.
[...]
I testatori, nonni dei minori in questione, con testamenti olografi, avevano istituito proprio costoro unici loro eredi universali;
in tal senso avevano disposto: a) , deceduta il 5.3.12, con Parte_4
testamento datato 1.7.07; b) , deceduto il 23.11.12, Parte_3
con testamento redatto in pari data.
Nel corso del giudizio di separazione l'attrice era venuta a conoscenza dell'esistenza di ulteriori due testamenti apparentemente redatti dai suoceri, datati 25.12.07 e pubblicati in data 8.2.13 con cui, ciascuno di loro, previa revoca di ogni precedente disposizione, aveva istituito unico erede proprio il convenuto.
All'esito di una consulenza grafologica demandata ad un consulente di parte, che dava atto della falsità dei testamenti del 25.12.07,
l'attrice aveva proposto una denuncia querela contro ignoti e ha proposto anche la presente azione.
Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio contestando la domanda avversaria.
In particolare, ha dedotto Controparte_1
pag. 3/17 l'autenticità dei testamenti che lo avevano istituito erede e l'inammissibilità dell'azione proposta dall'attrice, in considerazione della circostanza che i testamenti originali del 25.12.07 allegati agli atti del procedimento penale conseguente alla denuncia sporta dalla erano andati smarriti e che, pertanto, non poteva più darsi Pt_1
corso alla CTU grafologica.
Il convenuto, inoltre, ha disconosciuto l'autenticità dei testamenti datati 1.7.07 evidenziando, peraltro, che era altamente inverosimile che avesse pretermesso del tutto dal proprio asse Parte_3
ereditario il convenuto e gli altri tre figli nati da un precedente matrimonio.
In via subordinata ha chiesto, in Controparte_1
caso di accoglimento della domanda attorea, la reintegra nella propria quota di legittima, essendo egli totalmente pretermesso dai testamenti datati 1.7.07.
A seguito del decreto che dispone il giudizio nei confronti del convenuto per il delitto di falsificazione materiale dei testamenti in suo favore, con ordinanza del 3.10.18, è stata disposta la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Conclusosi il processo penale a carico di Controparte_1
con una sentenza di estinzione del reato per prescrizione, il
[...]
giudizio civile iscritto al n. 9076/15 r.g. è stato riassunto in data pag. 4/17 25.1.24 da , nonché da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, nelle more divenuti maggiorenni.
[...]
La causa è stata istruita oralmente, documentalmente e tramite CTU grafologica, all'esito della quale il convenuto ha depositato una dichiarazione di querela di falso incidentale relativa ai testamenti dei de quibus, datati 1.7.07.
All'udienza del 28.2.25 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza.
Tanto premesso, in via preliminare, considerato che gli attori in riassunzione beneficiari delle disposizioni testamentarie Parte_3
e , al momento della riassunzione del giudizio,
[...] Parte_4
erano maggiorenni e che la madre aveva Parte_1
originariamente introdotto il procedimento quale esercente la potestà
genitoriale sugli stessi, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di quest'ultima all'azione.
Venendo al merito delle domande, si osserva che le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12307/15 hanno ritenuto che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza
della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo
i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Tale opzione ermeneutica, che esclude il ricorso alla querela di falso pag. 5/17 per impugnare l'autenticità del testamento olografo è dovuta essenzialmente: “ da un canto, all'esigenza di mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private;
• dall'altro, di evitare la necessità di individuare un (assai problematico)
criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe "di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da
richiedere la querela di falso", non potendosi esse "relegare nel novero delle prove atipiche" (così la citata Cass. ss.uu. 15161/2010 al folio 4 della parte motiva); dall'altro, di non equiparare l'olografo, con
inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in
causa; • dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si
professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza
dimostrativa; • infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale
quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una pag. 6/17 soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi
affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita "risorsa non illimitata" (Cass. ss.uu. 26242/2014)”.
In applicazione dei principi succitati deve, pertanto, innanzitutto disattendersi il disconoscimento dei testamenti in favore degli attori esplicitato dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
Esso, peraltro, non potrebbe sortire effetto neppure ravvisando nello stesso una domanda di accertamento negativo, atteso che a sostegno della falsità dei testamenti del 1.7.07 Controparte_1
non ha fornito alcun elemento a supporto della loro apocrifia,
[...]
avendo egli solamente dedotto la circostanza dell'abbandono da parte della del testatore nei primi giorni di Pt_1 Parte_3
settembre 2012 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Garibaldi e la circostanza che sarebbe incomprensibile l'istituzione quali unici eredi di e con pretermissione del figlio Parte_3 Parte_2
convenuto dei testatori e di ulteriori tre figli nati dal primo matrimonio del de cuius e dei loro figli;
elementi, Parte_3
questi, secondo il convenuto, sufficienti a provare la non autenticità
del testamento in favore degli attori.
Singolare, poi, è la circostanza che Controparte_1
abbia desunto la falsità dei testamenti dalla pretermissione
[...]
pag. 7/17 degli altri tre figli del testatore a tutto vantaggio dei nipoti odierni attori e abbia al contempo sostenuto l'autenticità del testamento del padre, il quale ha istituito il convenuto quale unico erede con pretermissione degli stessi fratelli unilaterali.
In applicazione dei principi succitati sanciti dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione non può trovare ingresso in questa sede neppure la querela di falso incidentale proposta dal convenuto in seguito al deposito della CTU disposta in corso di causa;
essa sarebbe da respingere anche qualora la si volesse riqualificare come domanda di accertamento negativo, sia perché, per le ragioni sopra esposte, il convenuto non ha assolto agli oneri di allegazione e di prova richiesti da tale tipo di azione, sia perché, comunque, sarebbe inammissibile in quanto tardiva.
Per contro, si osserva che, correttamente parte attrice, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – preso atto dell'intervento della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12307/15 –
ha riqualificato in termini di accertamento negativo della provenienza dei testamenti del 1.7.07, l'azione introdotta con atto di citazione per querela di falso.
A sostegno della domanda, la ha allegato la falsità delle Pt_1
sottoscrizioni desunta dagli esiti di una consulenza tecnica di parte e, soprattutto, dalla perizia eseguita dal Gabinetto di Polizia pag. 8/17 Scientifica disposta nel corso delle indagini preliminari relative al predetto processo penale a carico del convenuto ed eseguita sugli originali dei testamenti impugnati in questa sede.
La perizia da ultimo citata, con argomentazioni logiche, coerenti ed ampiamente condivisibili, ha ritenuto apocrife le schede testamentarie di e del 25.12.07. Parte_3 Parte_4
Con riguardo al testamento impugnato di gli Parte_3
operanti di P.G. hanno rilevato numerose difformità rispetto alle scritture certamente autentiche in comparazione: a) difforme intensità pressoria;
b) difforme ritmica scrittoria, atteso che nel documento in verifica la grafia di base è “scarsamente elastica” nei movimenti “e condizionata dal “superiore controllo” applicato verosimilmente dovuto al tentativo di riprodurre (mediante tecnica a
ricalco) la grafia originale”; c) difforme rapporto di coesione, atteso che “nella grafia in comparazione connotato da numerose, ripetute ed
elastiche ricombinazioni tra lettere e di lettera, scarsamente riscontrate in quella in verifica, ove si rileva predominante il numero di stacchi tra lettere”; d) difforme rapporto nel curvilineo (cfr. perizia del Gabinetto della Polizia Scientifica prodotta da parte attrice sub doc. 6, pagg. 47
e 48).
La P.G., inoltre, ha riscontrato anche una difforme costruzione ideo-
formativa della lettera in stampatello “M”. pag. 9/17 Con riferimento al testamento olografo di datato Parte_4
25.12.07 gli operanti hanno riscontrato: a) difforme ritmica scrittoria, atteso che dal documento in verifica emerge una grafia caratterizzata dal superiore “controllo”, da numerosi stacchi grafici tra lettere ed itergrammici, diversamente dalle scritture in comparazione, che evidenziano, per contro, segni di involuzione grafica compatibili con l'età della testatrice;
b) difforme capacità motoria, che emerge dalla scarsa scorrevolezza della scrittura in verifica e dalla superiore scorrevolezza e abilità grafica che caratterizza le scritture in comparazione;
c) difforme gestione dello spazio grafico;
d) difforme rapporto di coesione, atteso che “nella scrittura in comparazione connotato da numerose, ripetute ed elastiche ricombinazioni tra lettere
e di lettera scarsamente riscontrate in quella in verifica, ove si rileva
predominante il numero di stacchi tra le lettere ed anche all'interno della singola lettera”; e) difforme rapporto del curvilineo (cfr.
consulenza della Polizia Scientifica cit., pagg. 51 e 52).
I consulenti del P.M., inoltre, hanno rilevato numerose difformità grammatoformi nella scrittura delle lettere “b” in corsivo, “t” in corsivo, “M” in stampatello, “o-a” in corsivo, “p” in corsivo, “i” in corsivo, “I” in stampatello.
La correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Polizia Giudiziaria
ha trovato ulteriore conferma anche nella CTU disposta nel corso del pag. 10/17 presente giudizio, eseguita sulle copie autentiche dei testamenti in verifica acquisite presso lo studio del Notaio . Persona_1
Il CTU, con argomentazioni ampiamente condivisibili, infatti, ha ritenuto che le schede testamentarie del 25.12.07 a firma di e non sono a loro realmente Parte_3 Parte_4
riconducibili.
Il Consulente, invero, ha rilevato la presenza tra i testamenti in verifica e le scritture in comparazione di difformità “morfo- dinamografiche nonostante qualche somiglianza formale, “la presenza di ridotta immediatezza del tracciato in presenza di incompatibilità per
lo più dinamiche e di lievi somiglianze formali supporta l'ipotesi di imitazione e gli elementi pattern identificati”, nonché difformità che
“riguardano sia elementi di stile che di esecuzione (cft dinamica
coesiva del tracciato, modulazione della velocità, allineamenti, sviluppo del tracciato, nonché ideoformazione ed elementi di dettaglio
vale a dire munite particolarità frutto di automatismi gestuali)” (cfr.
CTU, pagg. 81-83).
Nonostante la ritenuta sicura apocrifia delle schede testamentarie, tuttavia, il Consulente non ha identificato “elementi grafici altamente
identificativi sufficienti a formare l'ipotesi di riconducibilità alla gestualità grafica del dott. ”. (cfr. CTU, pag. 85). Controparte_1
Sulla scorta delle superiori premesse devono dichiararsi nulli i pag. 11/17 testamenti di e datati 25.12.07 e Parte_3 Parte_4
pubblicati in data 8.2.13, con cui veniva istituito quale unico erede il convenuto;
a fronte dell'assenza Controparte_1
di elementi sufficienti a ricondurre a costui l'alterazione delle schede testamentarie, invece, deve essere respinta la domanda di accertamento della sua indegnità a succedere ex art. 463 c.c.
Venendo all'esame della domanda subordinata di reintegra nella quota di legittima avanzata da , se Controparte_1
ne rileva la fondatezza.
Non è contestato, infatti, che egli sia figlio legittimo dei testatori e e pertanto loro erede necessario Parte_3 Parte_4
e che sia stato del tutto pretermesso coi testamenti datati 1.7.07 in violazione degli artt. 537 ss. c.c.
L'art. 542 c.c. prevede che, se il de cuius lascia un coniuge superstite e un figlio, a quest'ultimo è riservata la quota di 1/3 del patrimonio ereditario e l'art. 537 c.c. dispone che, laddove un genitore deceda lasciando più figli, a costoro è riservata la quota di 2/3 del patrimonio.
Facendo applicazione delle suddette disposizioni, CP_1 [...]
– con riguardo al patrimonio ereditario della madre Controparte_1
deceduta il 5.3.12 – deve essere reintegrato nella Parte_4
quota di legittima pari ad 1/3 dello stesso. pag. 12/17 Con riguardo al patrimonio di , deceduto il 23.11.12, Parte_3
attesa la non contestata circostanza che lo stesso, oltre al convenuto, aveva ulteriori tre figli nati da un precedente matrimonio, si ritiene che il convenuto debba essere reintegrato nella quota di 1/6 del patrimonio riconducibile al de cuius alla data dell'apertura della successione.
L'accoglimento della domanda di riduzione di Controparte_1
preclude l'accoglimento della domanda di integrale
[...]
restituzione dei beni ereditari agli attori, atteso che, allo stato, tra le parti sussiste una comunione ereditaria con le quote sopra evidenziate, che comporta il pari godimento dei cespiti ex art. 1102
c.c.
Non può, infine, essere accolta neppure la domanda di fruttificazione degli immobili ereditari di parte attrice in assenza di qualsiasi allegazione dell'utilizzazione che avrebbe potuto e voluto fare dei beni e/o di un concreto danno derivante dal mancato godimento dei cespiti.
In proposito, invero, già da tempo si è pronunciata la Corte di
Cassazione, che, parallelamente all'analogo percorso seguito per i danni non patrimoniali, ha denegato l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della pag. 13/17 medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa".
Devono, pertanto, ritenersi identiche le esigenze di prova – sia per l'an che per il quantum – del danno non patrimoniale o patrimoniale
(cfr. ad esempio, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2018, n. 31233).
La prova del pregiudizio subito a causa del mancato godimento dell'immobile, potrà essere fornita anche per presunzioni semplici o ricorrendo al fatto notorio, ma comunque il soggetto leso è onerato di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e
2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio subito, che potrà essere sia patrimoniale che non patrimoniale.
Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà impone, così,
per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, quanto meno l'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di impiegare l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria. pag. 14/17 Il danno non patrimoniale per contro potrà essere riconosciuto a fronte dell'allegazione e prova di avere avuto un legame affettivo di particolare rilievo col bene o di averne goduto a fini ricreativi in contesti non ripetibili altrimenti.
Tale orientamento, peraltro, ha trovato conferma anche nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645/22, le quali hanno ribadito che: “In caso di occupazione senza titolo di un
bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto
o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto,
suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
In sintesi, quindi, deve essere accolta la domanda di accertamento della nullità dei testamenti di e Parte_3 Parte_4
datati 25.12.07 pubblicati in data 8.2.13, mentre vanno rigettate quelle di restituzione dei beni ereditati e di condanna al pagamento dei frutti civili.
Con riguardo alle domande del convenuto vanno rigettate le domande di dichiarazione di nullità dei testamenti di Parte_3
e datati 1.7.07, mentre va dichiarata
[...] Parte_4
pag. 15/17 inammissibile la dichiarazione di querela di falso incidentale degli stessi;
va per contro accolta la domanda di riduzione.
Attesa la soccombenza reciproca tra le parti si ritengono sussistenti ragioni idonee a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese della CTU grafologica, tuttavia, devono essere poste a carico del convenuto, il quale si è avvalso di testamenti falsi.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
- accerta la nullità del testamento a firma di Parte_3
datato 25.12.07 e del testamento a firma di Parte_4
datato 25.12.07 pubblicati in data 8 febbraio 2013 innanzi al
Notaio , rispettivamente al n. Persona_1
repertorio 864 della raccolta 670 e al n. 863 della raccolta 669;
- respinge la domanda di restituzione integrale dei beni ereditari avanzata dagli attori e;
Parte_3 Parte_2
- respinge la domanda di condanna al pagamento dei frutti civili dei beni ereditari avanzata da e;
Parte_3 Parte_2
- respinge la domanda di accertamento della nullità dei pag. 16/17 testamenti sottoscritti da e in Parte_3 Parte_2
data 1.7.07 pubblicati rispettivamente il 26.11.12 (registrato il
28.11.12 al n. 22496, serie 1T dal Notaio al Persona_2
rep. n. 102 della racc. n. 63) e in data 11.10.12 (registrato il
23.10.12 dal Notaio al n. 19866, serie 1T, al Persona_3
rep. n. 1266 della racc. 4915);
- accoglie la domanda di riduzione di Controparte_1
e, per l'effetto lo reintegra nella quota di 1/3
[...]
dei beni ereditari di e nella quota di 1/6 dei Parte_4
beni ereditari di;
Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della CTU grafologica liquidate con separato decreto definitivamente a carico di Controparte_1
.
[...]
Così deciso in Catania, all'esito della Camera di Consiglio del
10.7.25.
Il giudice rel. il Presidente dott.ssa Luisa Intini dott.ssa Grazia Longo
pag. 17/17