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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6015/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'08/04/2025, promossa con ricorso depositato in data
22/10/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. VANNINI NICOLETTA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dal proc. dom. avv. CAMPANA MARCO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'08/04/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Manez – Durazzo (Albania) il giorno 31/12/2001 (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Suisio, anno 2021, n. 2, parte II, serie C) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. a Ponte San Pietro, il 14/07/2003), (n. a Ponte San Pietro il Per_1 Per_2
17/03/2006), oggi entrambe maggiorenni, e (n. a Ponte San Pietro il 04/03/2014), Per_3 allo stato ancora minorenne. I coniugi, inoltre, si separavano alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale del 17/11/2022, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 27/10/2022.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08/04/2025, astenendosi dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., il giudice delegato procedeva a sentire separatamente le parti. Dopo approfondito confronto coi difensori delle parti, queste addivenivano ad un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile che veniva recepito integralmente dal giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra loro per il periodo previsto dalla legge ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n.
55/2015) per la pronuncia divorzile.
Meritano integrale accoglimento anche le condizioni concordate tra le parti in corso di causa, così come pedissequamente riportate in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative né con l'interesse superiore del figlio minore, ma anzi apparendo esse stesse conformi agli interessi morali e materiali dei figli.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale non reputa necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 Per_3
c.p.c.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
pagina 2 di 7 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 31.12.2001 a Manez (Albania) tra la Sig.ra e il sig. e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Suisio (anno 2021, atto n. 2, Parte II, serie C);
2. dà atto che, per effetto della pronunzia di divorzio, la moglie perderà definitivamente il cognome , assunto in occasione del matrimonio, per riacquisire il proprio da Pt_1 nubile;
Per_4
3. affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3
prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale sita in Suisio - via
Torquato Tasso n. 8 e in uso i beni mobili che la compongono. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati (a mezzo whatsapp) sulle attività extra-didattiche svolte dal figlio , Per_3 sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente Per_3
calendario, pur sempre nel rispetto dei bisogni e della volontà del minore, con il quale avrà cura di organizzarsi direttamente telefonicamente, tenuto conto degli impegni lavorativi paterni e delle attività extrascolastiche del figlio, in ogni caso, preventivamente informando la madre di ogni modifica del presente calendario in termini di giorni e/o orari:
pagina 3 di 7 - fine settimana alternati il padre, il sabato dalle ore 14:00 fino alla domenica sera ore
20:30; il pernottamento presso il domicilio paterno è sempre rimesso alla volontà di
; Per_3
- un pomeriggio infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore
20:30;
- i genitori suddivideranno in misura paritaria i periodi di vacanza scolastica natalizie e pasquali, in alternanza tra loro di anno in anno (un anno dal primo giorno di vacanza natalizia al 30.12 con un genitore e dal 31.12 all'ultimo giorno di vacanza con l'altro, e l'anno successivo l'inverso; un anno dal primo giorno di vacanza pasquale al giorno di
Pasqua compreso con un genitore, e dal Lunedi di Pasquetta all'ultimo giorno di vacanza con l'altro, e l'anno successivo l'inverso);
- i genitori trascorreranno due settimane, anche consecutive, durante le vacanze scolastiche da concordare tra i genitori entro il 31 maggio dì ogni anno. Eventuali ulteriori visite del padre dovranno essere sempre concordate tra le parti, con il dovuto preavviso;
5. pone l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento indiretto del figlio
, mediante il versamento alla Sig.ra della somma mensile di € Per_3 Parte_1
600,00, entro il giorno 5 ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da aprile 2026);
6. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico, relative ad , secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale, che si Per_3 riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) pagina 4 di 7 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da pagina 5 di 7 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7. dà atto che le figlie maggiorenni, lavoratrici a tempo parziale e studentesse universitarie, saranno mantenute direttamente dalla madre per quanto concerne le spese pagina 6 di 7 ordinarie di vitto e alloggio, mentre le spese di natura straordinaria sono sostenute direttamente dalle figlie;
CP_
8. dà atto che l'assegno unico erogato dall' verrà richiesto integralmente dalla madre convivente con i figli;
9. dà atto che nulla viene previsto a titolo di assegno divorzile per la moglie;
10. prende atto che la sig.ra dichiara di non avere nulla a pretendere dal Parte_1
marito a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso per i figli, a fronte della rinuncia del sig. a pretendere il rimborso delle spese relative alle utenze CP_1
domestiche, agli oneri condominiali e imposte sulla casa coniugale da lui versate fino ad oggi;
11. dà atto che il sig. verserà, a tacitazione di ogni altra pretesa, alla sig.ra CP_1
l'importo di euro 700,00 corrispondente al 50% delle tasse universitarie Parte_1
versate per intero dalla madre per la figlia entro la data del 05/05/2025; Per_1
12. dà atto che il sig. si impegna a disdire immediatamente il contratto per CP_1
la linea internet attivata sulla casa familiare ovvero a pagare la relativa utenza in caso di inerzia;
13. dà atto che le parti si riservano di definire separatamente ogni altra questione di natura patrimoniale;
14. dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUISIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'08/04/2025, promossa con ricorso depositato in data
22/10/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. VANNINI NICOLETTA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dal proc. dom. avv. CAMPANA MARCO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'08/04/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Manez – Durazzo (Albania) il giorno 31/12/2001 (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Suisio, anno 2021, n. 2, parte II, serie C) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. a Ponte San Pietro, il 14/07/2003), (n. a Ponte San Pietro il Per_1 Per_2
17/03/2006), oggi entrambe maggiorenni, e (n. a Ponte San Pietro il 04/03/2014), Per_3 allo stato ancora minorenne. I coniugi, inoltre, si separavano alle condizioni omologate con decreto di questo Tribunale del 17/11/2022, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 27/10/2022.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08/04/2025, astenendosi dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., il giudice delegato procedeva a sentire separatamente le parti. Dopo approfondito confronto coi difensori delle parti, queste addivenivano ad un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile che veniva recepito integralmente dal giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra loro per il periodo previsto dalla legge ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n.
55/2015) per la pronuncia divorzile.
Meritano integrale accoglimento anche le condizioni concordate tra le parti in corso di causa, così come pedissequamente riportate in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative né con l'interesse superiore del figlio minore, ma anzi apparendo esse stesse conformi agli interessi morali e materiali dei figli.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale non reputa necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 Per_3
c.p.c.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
pagina 2 di 7 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 31.12.2001 a Manez (Albania) tra la Sig.ra e il sig. e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Suisio (anno 2021, atto n. 2, Parte II, serie C);
2. dà atto che, per effetto della pronunzia di divorzio, la moglie perderà definitivamente il cognome , assunto in occasione del matrimonio, per riacquisire il proprio da Pt_1 nubile;
Per_4
3. affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3
prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale sita in Suisio - via
Torquato Tasso n. 8 e in uso i beni mobili che la compongono. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati (a mezzo whatsapp) sulle attività extra-didattiche svolte dal figlio , Per_3 sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente Per_3
calendario, pur sempre nel rispetto dei bisogni e della volontà del minore, con il quale avrà cura di organizzarsi direttamente telefonicamente, tenuto conto degli impegni lavorativi paterni e delle attività extrascolastiche del figlio, in ogni caso, preventivamente informando la madre di ogni modifica del presente calendario in termini di giorni e/o orari:
pagina 3 di 7 - fine settimana alternati il padre, il sabato dalle ore 14:00 fino alla domenica sera ore
20:30; il pernottamento presso il domicilio paterno è sempre rimesso alla volontà di
; Per_3
- un pomeriggio infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore
20:30;
- i genitori suddivideranno in misura paritaria i periodi di vacanza scolastica natalizie e pasquali, in alternanza tra loro di anno in anno (un anno dal primo giorno di vacanza natalizia al 30.12 con un genitore e dal 31.12 all'ultimo giorno di vacanza con l'altro, e l'anno successivo l'inverso; un anno dal primo giorno di vacanza pasquale al giorno di
Pasqua compreso con un genitore, e dal Lunedi di Pasquetta all'ultimo giorno di vacanza con l'altro, e l'anno successivo l'inverso);
- i genitori trascorreranno due settimane, anche consecutive, durante le vacanze scolastiche da concordare tra i genitori entro il 31 maggio dì ogni anno. Eventuali ulteriori visite del padre dovranno essere sempre concordate tra le parti, con il dovuto preavviso;
5. pone l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento indiretto del figlio
, mediante il versamento alla Sig.ra della somma mensile di € Per_3 Parte_1
600,00, entro il giorno 5 ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da aprile 2026);
6. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico, relative ad , secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale, che si Per_3 riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) pagina 4 di 7 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da pagina 5 di 7 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7. dà atto che le figlie maggiorenni, lavoratrici a tempo parziale e studentesse universitarie, saranno mantenute direttamente dalla madre per quanto concerne le spese pagina 6 di 7 ordinarie di vitto e alloggio, mentre le spese di natura straordinaria sono sostenute direttamente dalle figlie;
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8. dà atto che l'assegno unico erogato dall' verrà richiesto integralmente dalla madre convivente con i figli;
9. dà atto che nulla viene previsto a titolo di assegno divorzile per la moglie;
10. prende atto che la sig.ra dichiara di non avere nulla a pretendere dal Parte_1
marito a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso per i figli, a fronte della rinuncia del sig. a pretendere il rimborso delle spese relative alle utenze CP_1
domestiche, agli oneri condominiali e imposte sulla casa coniugale da lui versate fino ad oggi;
11. dà atto che il sig. verserà, a tacitazione di ogni altra pretesa, alla sig.ra CP_1
l'importo di euro 700,00 corrispondente al 50% delle tasse universitarie Parte_1
versate per intero dalla madre per la figlia entro la data del 05/05/2025; Per_1
12. dà atto che il sig. si impegna a disdire immediatamente il contratto per CP_1
la linea internet attivata sulla casa familiare ovvero a pagare la relativa utenza in caso di inerzia;
13. dà atto che le parti si riservano di definire separatamente ogni altra questione di natura patrimoniale;
14. dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUISIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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