Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 950/2022 r.g. vertente fra:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO GIUSTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
RAPPRESENTATA DA GIA' Controparte_1 Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio;
[...] P.IVA_2
PARTE APPELLATA
*
Oggi 04/06/2025, alle ore 12.13, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all' Controparte_4 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Massimo Pieri in sostituzione dell'Avv. Alessandro Giusti. Per parte appellate, l'Avv. Stefano Giusti.
I Procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 10
N. R.G. 950/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 950/2022 promossa da:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO GIUSTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
RAPPRESENTATA DA GIA' Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. STEFANO GIUSTI;
[...] P.IVA_2
PARTE APPELLATA
avverso la ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il
2.5.2022 rep. 824/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse all'appello in conseguenza dell'avvenuta aggiudicazione dell'immobile per cui è causa, dichiarare cessata la materia del contendere, procedendosi comunque all'accertamento della fondatezza dell'esperito appello, in forza della c.d. soccombenza virtuale, anche al fine della condanna alle spese di lite della controparte, per entrambi i gradi di giudizio, compensi dei quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario. pagina 2 di 10 Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni suo punto l'ordinanza emessa in data 2.5.2022 dal Tribunale di Livorno nel giudizio civile RG 3997/2021 per tutte le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Livorno e pubblicata il 2.5.2022 rep. 824/2022, ha così deciso:
1) dichiara la nullità del contratto di locazione commerciale del 4.3.2019 registrato il
29.3.2019 stipulato tra la e , relativo ad Parte_1 Parte_2 una “porzione” del capannone artigianale posto in Montescudaio, Via di Poggio Gagliardo,
22 censito al NCEU di detto Comune al foglio 22 particella 2, sub. 6 cat. D/8
2) condanna in solido i convenuti Controparte_5
e a rimborsare a parte ricorrente le spese di giudizio,
[...] Parte_2 che liquida in complessivi euro € 3.468,05, di cui € 286,00 per spese, € 810,00 per la fase di studio della controversia, € 573,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.383,50 per la fase decisionale, € 415,05 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1 cessionaria del credito verso per effetto di scissione CP_1 Controparte_6 da MPS, aveva agito per la nullità o per la revocatoria del contratto di locazione commerciale del 4.3.2019, registrato il 29.3.2019, stipulato tra la e Parte_1 Parte_2
, che aveva a oggetto una porzione del capannone artigianale posto in Montescudaio,
[...]
Via di Poggio Gagliardo, 22 censito al NCEU di detto Comune al foglio 22 parti-cella 2, sub. 6 cat. D/8, immobile poi oggetto di esecuzione forzata.
si era costituita per resistere, eccependo, per quanto interessi, Controparte_7 difetto di legittimazione attiva, perché non era dimostrato che il credito fosse stato trasferito ad e sostenendo che l'oggetto del contratto di locazione era determinabile, tanto è vero CP_1 che era stato determinato dal c.t.u. nominato in sede esecutiva.
1.3 era restato contumace. Parte_2
pagina 3 di 10 1.4 Il Tribunale, sulla scorta dei documenti depositati dalle parti, aveva preso la sua decisione su questi passaggi:
1.4.a La legittimazione attiva e la titolarità attiva del credito dedotto erano dimostrate:
«[…] emergono dall'atto di scissione, dall'allegato H dell'atto di scissione, estrai-bile dalla
Camera di Commercio, dal quale risultano tutte le posizioni, individuabili con il numero identificativo della posizione NDG (Numero Direzione Generale – identificativo univoco del cliente106327054), dalla certificazione di credito (vedi doc. 11) […]»
1.4.b Il contratto era, effettivamente, nullo, perché l'oggetto della locazione era una non meglio individuabile porzione del capannone;
la c.t.u. fatta nell'esecuzione, del resto, aveva solo individuato l'area che di fatto era occupata da , non quella Controparte_6 individuabile in base al contratto.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta Controparte_1 sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante reitera l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/titolarità attiva del credito, richiamando quella giurisprudenza che afferma che, se c'è contestazione, occorre che il cessionario offra la prova, che non potrebbe essere desunta dal documento citato dal Tribunale: «[…] alcuna dimostrazione è fornita nemmeno con il documento prodotto in allegato a memoria autorizzata (“allegato H”), composto da 4.137 pagine (!!!) di numeri e codici, senza che mai una volta vi si possa leggere “
[...]
[…]» (appello, pag. 3, enfasi della parte). Parte_1
2.2 In secondo luogo, sostiene che l'oggetto del contratto è determinabile, come da c.t.u. eseguita su questo quesito del G.E.: «[…] verificare quale porzione del bene sia occupata dal conduttore, con beni ed opere visibili, provvedendo altresì ad individuare graficamente
l'area suddetta ed a misurarne la superficie […]» (ivi, pag. 4).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 10 3. Radicatosi il contraddittorio, RAPPRESENTATA DA Controparte_1 [...]
GIA' nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché CP_2 Controparte_3 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con le note per la udienza del 13.11.2024, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno depositato il decreto di trasferimento (irrevocabile) dell'immobile ove si trova la porzione locata;
l'appellante ha chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di per soccombenza virtuale, mentre ha CP_1 CP_1 chiesto rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse di . CP_6
La Corte, ritenendo di poter decidere a seguito di discussione orale, ha fissato per tale incombente l'odierna udienza, assegnando termine per il deposito di foglio contenente le conclusioni definitive, trascritte in epigrafe.
La causa viene decisa oggi, a seguito di discussione, come da retroestesa porzione di verbale.
***
5. La causa va definita, previa riforma della ordinanza impugnata, con declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire di CP_1
5.1 Osta alla declaratoria di cessata materia del contendere la mancanza di una concorde volontà delle parti, posto che ha concluso in senso difforme (su questo, cfr Cass. sez. 3^ CP_1 civ.
1.4.2004 n. 6395; Cass. sez. 3^ civ. 18.1.2005 n. 910; Cass. sez. 3^ civ. 24.2.2015 n. 3598).
5.2 Nondimeno, deve necessariamente rilevare il collegio che, a seguito dell'avvenuta espropriazione dell'immobile oggetto del contratto di locazione controverso, con trasferimento della proprietà all'aggiudicatario e conclusione del processo esecutivo, CP_1 non ha più alcun interesse a coltivare la domanda di nullità, perché nessun provvedimento giudiziale le può più servire per tutelare il proprio credito.
pagina 5 di 10 E, siccome l'interesse, quale condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione di merito, il suo sopravvenuto venir meno rende comunque inammissibile la domanda.
5.3 Per contro (e a tacere della forza assorbente del precedente rilievo), non ha perso interesse a impugnare , non fosse altro perché l'ordinanza l'ha Parte_1 condannata a rimborsare le spese del processo.
6. Spetta infatti alla Corte scrutinare comunque il merito - di per sé assorbito dalla sopravvenuta carenza di interesse - per determinare la c.d. soccombenza virtuale, al fine di poter comunque regolare l'onere delle spese.
Ritiene il collegio che, ove non fosse sopravvenuta la carenza di una condizione dell'azione svolta da l'ordinanza del Tribunale avrebbe meritato conferma, così che le CP_1 spese dei due gradi devono pesare sull'appellante.
6.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato, per le distinte ragioni che seguono.
6.1.a Si potrebbe, a monte, dubitare che il fatto della avvenuta cessione fosse oggetto di contestazione e che, dunque, necessitasse di prova.
Infatti, a fronte di una allegazione molto specifica da parte di (il cui ricorso CP_1 introduttivo specificava in dettaglio, a pag. 2, che, per effetto dell'atto di scissione del
25.11.2020, anch'esso in dettaglio menzionato e prodotto in copia, «[…] è divenuta CP_1 esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da BMPS nei confronti della Parte_3
[…]»), la società convenuta, nel costituirsi, si è limitata a formulare la seguente eccezione, che si trascrive per esteso: «[…]
1. Carenza di legittimazione ad agire della società ricorrente. Il ricorso cui si resiste è infondato, in via preliminare ed assorbente, stante la radicale carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, che non ne ha fornito prova alcuna. […]» (pag. 1).
Ad avviso del collegio, la sproporzione fra la specificità dell'allegazione e la genericità della contestazione è talmente macroscopica da far concludere che la titolarità del credito
(rectius, il fatto storico dal quale derivava, ossia l'inclusione del credito fra quelli trasferiti da
MPS ad per effetto di scissione) costituiva fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 CP_1
c.p.c., essendo la contestazione processualmente inefficace perché troppo generica.
pagina 6 di 10
6.1.b Peraltro, nel decreto di trasferimento, depositato da entrambe le parti e acquisibile perché documento sopravvenuto, si dà atto che al creditore procedente MPS è succeduta il che, retrospettivamente, dà la prova piena che il credito sia stato trasferito ad CP_1 CP_1 altrimenti il G.E. non avrebbe potuto darne atto.
6.1.c Infine, non è vero che la documentazione dimessa da non ne dimostri la CP_1 titolarità del credito, in origine di MPS, derivante da un mutuo non rimborsato dalla società.
È pacifico e documentato che il credito maturato da MPS era relativo al mutuo fondiario stipulato per atto pubblico rogato dal Notaio il 26.3.2008 rep. n. Persona_1
134.398/8578, registrato a Livorno il 28.3.2008 e munito di formula esecutiva in data
11.4.2008 (doc. 5 . CP_1
per effetto dell'atto di scissione stipulato per atto pubblico rogato dal Notaio CP_1 di Siena il 25.11.2020 (doc. 2 , si è resa cessionaria di una serie di crediti Persona_2 CP_1 deteriorati, fra i quali rientravano anche quelli relativi ai finanziamenti erogati dalla banca e non onorati dal cliente, come inseriti nell'Allegato H all'atto di scissione (cfr atto di scissione, pagg 29-30, sottolineature di chi scrive: «[…] si danno atto le parti che gli elementi patrimoniali attivi e passivi e i relativi rapporti giuridici costituenti il Compendio Scisso - in ragione delle variazioni derivanti dalla dinamica operativa successiva al 31 dicembre 2019 e fino alla data del 30 settembre 2020 - sono dettagliatamente descritti, con riferimento alla predetta data del 30 settembre 2020, negli elenchi che si allegano al presente atto sotto le lettere "H" (elenco finanziamenti), "I" (elenco altri crediti), "L" (elenco titoli) e "M" (elenco contratti derivati) per formarne parte integrante e sostanziale. I Nuovi Crediti (ivi inclusi quelli sorti dai nuovi rapporti contrattuali) sono inclusi nell'allegato “H”, dove sono riportati
i relativi codice ABI, codice numerico univoco cliente, codice sportello, codice rapporto, valore netto contabile e stato amministrativo […]»). ha depositato in prime cure anche l'Allegato H all'atto di scissione. CP_1
Si duole l'appellante che tale Allegato H è un elenco di 4137 pagine che contiene solo codici e non menziona mai la denominazione della società debitrice.
Tuttavia, è incontestato, per averlo dichiarato, incontestata, e per averlo accertato, CP_1 non gravato, il Tribunale, che il codice univoco identificativo di è Parte_1
106327054.
pagina 7 di 10 L'Allegato H, pur essendo un documento tecnico che si compone, essenzialmente, di codici, è, a dispetto della lunghezza, agevolmente consultabile, perché costituito da documento digitale che consente di effettuare all'interno ricerche per “parola chiave”.
Si riscontra, dunque, che il codice cliente 106327054 (voce NDG, come spiegato, senza contestazioni, da , associato alla individuazione del mutuo mediante codice CD_Sport CP_1
830 (che, dalla certificazione TUB di MPS doc. 11 di individua il mutuo: mutuo n. CP_1
3830/…), fa parte dei crediti in sofferenza trasmessi ad CP_1
6.2 Il secondo motivo è, se non inammissibile, senz'altro infondato.
6.2.a Se ne potrebbe predicare l'inammissibilità, perché neppure si confronta con la ratio decidendi (o, comunque, lo fa genericamente), che risiede nella constatazione che la c.t.u. eseguita nel processo esecutivo ha individuato dove di fatto sta, Parte_1 non quale fosse l'oggetto del contratto di locazione.
A tal proposito, molto opportunamente il primo giudice rammenta la giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “Il contratto di locazione immobiliare .. è valido anche se il bene che ne costituisce l'oggetto sia individuato con riferimento a criteri ed elementi estrinseci obiettivamente identificabili, risultanti anch'essi da atto scritto, i quali consentano la concreta determinazione della cosa locata senza lasciarla ad un futuro accordo delle parti;
ciò in quanto l'individuazione costituisce attività concernente elemento essenziale del contratto, come tale non rilegabile ad aspetto di mera esecuzione materiale di obblighi contrattuali” (Cass. sez. 2^ civ.
6.6.2002 n. 8179 rv 554908).
6.2.b Il mezzo è comunque infondato, proprio perché trascura che, per quanto già osservato, non è la mera condotta dei contraenti, successiva alla stipulazione, che può valere per interpretare il contratto, altrimenti se ne avrebbe, in concreto, la integrazione per facta concludentia anziché per scritto.
Il contratto di locazione scritto (doc. 13 non fornisce alcun elemento oggettivo che CP_1 valga a poter identificare quale porzione (così in contratto) del capannone fosse quella che veniva concessa in locazione;
né è stata in grado la difesa appellante di segnalare nel contratto simili elementi;
tanto è vero che è stata costretta a ricorrere, quale elemento di individuazione, alla c.t.u. svolta nel processo esecutivo, la quale, d'altra parte, ha stabilito non già quale fosse la porzione concessa in locazione, bensì quale era quella che, di fatto, era occupata da . Parte_2
pagina 8 di 10 7. Le spese dei due gradi, pertanto, sono a carico dell'appellante.
Resta ferma per il primo grado la quantificazione sssssdegli oneri del Tribunale, da nessuno contestata e congrua.
Per il secondo grado, si applica il D.M. 55/2014, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., a quello del contratto di locazione controverso, ossia, avuto riguardo a un canone annuale di € 3.600,00 per una durata di 6 anni, assomma a € 21.600,00.
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 (così dimezzato il parametro medio, per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto €
4.887,50, oltre accessori di legge.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, posto che, al di là della soccombenza virtuale, l'appello non è di per sé respinto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c.
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 2.5.2022 rep. 824/2022:
1. in riforma della impugnata ordinanza, dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, la domanda proposta da contro Controparte_1 [...]
Parte_1
2. condanna a RAPPRESENTATA Parte_1 Controparte_1
DA le spese processuali di primo grado, come Controparte_8 liquidate dal Tribunale, nonché le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 4 giugno 2025.
Il Presidente est. pagina 9 di 10 Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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