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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. AN LO ha pronunciato all'udienza del 15 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4260/2024
TRA
(C.F. E P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Donata Tortorici, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, CF , rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Controparte_1 C.F._1
IN CH e dall'avv. Antonio Campilongo, giusta procura in atti;
RESISTENTE - OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio il resistente opponendosi all'atto di precetto notificato da in data 20.09.2024 sulla base della Sentenza n. 1581/2024 Controparte_1 resa dal Tribunale di Castrovillari nella persona del Giudice del Lavoro, Dr.ssa Anna Caputo, emessa il
14.08.2024 e pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio ivi iscritto al RG n. 2359/2023.
Lamentava, in particolare, di aver già corrisposto il dovuto sulla base di un precedente atto di precetto già notificato.
Si costituiva in giudizio , che contestava l'opposizione sulla base di varie argomentazioni, Controparte_1 evidenziando la debenza delle somme richieste con l'atto di precetto, notificato per l'adempimento solo parziale del precedente notificato.
La fase cautelare veniva definita con ordinanza di rigetto della richiesta sospensiva. Nella successiva fase di merito, dopo ampia discussione, all'udienza del 15.10.2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente delle somme precettate ed hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Parte resistente ha insistito per la condanna alle spese, mentre parte ricorrente ha richiesto la compensazione delle stesse.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in considerazione del fatto che parte opponente ha corrisposto le somme dovute solo successivamente alla proposizione dell'opposizione e della decisione della fase cautelare e che parte opposta abbia comunque svolto attività difensiva nei giudizi, devono essere poste a carico della ricorrente/opponente, in ragione del principio di soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 1.000,00 oltre Iva e Cpa come per legge.
Castrovillari, 15-10-2025
Il Giudice
Dott. AN LO