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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/08/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7906/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba TAnzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con ordinanza resa fuori udienza il 02/07/2025, promossa da:
, nato ad [...] – MAROCCO) il 18/11/1983, Parte_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. RYAH NABIL, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nata a [...] - MAROCCO) il 26/05/1990, CP rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. MASSEROLI SIMONA, giusta procura in atti
– ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 88/2024 - CONVENUTA;
con l'intervenuto ex art. 473-bis.8 c.p.c. del
Curatore speciale avv. , nell'interesse dei minori Parte_2 [...] nata in [...] - TO - il 14/02/2012) e nato in ER Persona_2
Vimercate - MB - il 02/03/2016); con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
pagina 1 di 29 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) affidare i figli minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento residenziale presso il padre, alla quale conseguentemente dovrà essere assegnata la casa familiare sita in TA SE (BG), Via Papa Giovanni XXIII, n. 12;
2) stabilire che la madre potrà vedere i figli minori e , Persona_1 Persona_2 salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20 - quando li riporterà a casa - e, a settimane alterne, le giornate di sabato e domenica, senza pernottamento;
i figli trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore e nel rispetto del principio di alternanza, le giornate delle principali festività: 7
(sette) giorni in occasione delle festività natalizie e 3 (tre) giorni in occasione di quelle pasquali, sempre senza pernottamento con la madre;
3) porre a carico della signora
il pagamento in favore del signor , a titolo di concorso al CP Parte_1 mantenimento dei figli minori, della somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, secondo il seguente schema: […] 4) disporre che i signori e si diano Parte_1 CP reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori
e ”. Persona_1 Persona_2
Per parte convenuta: “Dichiarare la separazione dei coniugi sposatasi in Marocco in data
27.12.2010 alle seguenti condizioni: 1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. 2) Il padre potrà/dovrà vedere e stare con il minore a settimane alternate con la madre, dal sabato dopo la Per_2 scuola alla domenica sera prelevando il minore presso la scuola o presso il domicilio materno dopo la scuola. Il padre potrà/dovrà stare con la figlia minore tutti i fine ER settimana, dal sabato all'uscita da scuola (o prelevandola presso il domicilio materno o dopo la scuola) fino alla domenica sera, sempre riaccompagnandola presso il domicilio materno. Il padre avrà cura di seguire entrambi i figli in eventuali attività extra- didattiche e nello svolgimento dei compiti quanto presso di Lui. I minori potranno trascorrere con ogni genitore due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da comunicare entro il 30.5.2025 nonché una settimana durante il periodo delle festività natalizie. 3) Il padre si occuperà di prelevare i figli nei giorni di competenza pagina 2 di 29 direttamente all'uscita da scuola oppure presso la casa materna e di riportarli presso la casa della madre o in altro luogo comunicato da questa. 4) Incaricare i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare per la durata di anni due e di attivare ogni sostegno utile ai figli ed ai genitori anche al fine di collaborare per una genitorialità condivisa e responsabile. 5) Ordinare al signor di contribuire al mantenimento dei figli con Pt_1 il versamento di una somma mensile non inferiore ad euro 350,00 per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario da gestire come da protocollo in uso a questo Tribunale. In via istruttoria:
Si chiede che venga ordinato ai Carabinieri di NO, Carabinieri di Seriate e
Carabinieri di TA SE di depositare ordine di servizio in relazione agli interventi compiuti a richiesta della signora Si chiede di essere ammessa a prova CP per interpello della parte e per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che i signori
e si separavano di fatto nel mese di dicembre 2022; 2) vero che il
ER CP signor in data 7.3.202, prelevava i figli da scuola e li portava presso la nuova
ER abitazione in TA di SE;
3) vero che i Carabinieri di NO nel mese di giugno 2023 contattavano il signor concordando con lo stesso che avrebbe accompagnato i
ER figli presso la madre ad NO;
4) vero che il portava i figli presso i Carabinieri
ER di NO ma dopo 5 minuti li prendeva e li portava con sé; 5) vero che nel mese di settembre e ottobre 2023 i bambini erano a Seriate presso lo zio paterno;
6) Vero che i
Carabinieri di Seriate contattarono il e chiedevano di portare i figli in caserma ER per consegnarli alla moglie;
7) vero che i Carabinieri di TA SE provavano a contattare il per organizzare gli incontri fra la madre e i minori;
8) Vero che tra ER
e ntercorrevano una serie di messaggi telefonici e numerose telefonate ER CP nelle quali la signora hiedeva di incontrare i figli e il marito diceva che i figli CP erano impegnati;
9) Vero che alcuni dei messaggi intercorsi fra i genitori e le telefonate intercorse fra gli stessi sono quelle indicate nei documenti che si rammostrano (doc. 4 e
5). Testi: presso Carabinieri di NO, Assistente sociale di NO Testimone_1 signora NN Carrara. Con vittoria di spese nel presente giudizio e nel collegato sub procedimento”.
Per il Curatore Speciale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Bergamo adottare i seguenti provvedimenti: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi Pt_3
, nata in [...] il [...] e nato in [...] il
[...] Parte_1
18.11.1983; 2) disporre l'affidamento dei figli minori (nata in [...] pagina 3 di 29 Carmagnola - TO - il 14.02.2012) e (nato in [...] - MB - il Persona_2
02.03.2016) ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di SEDRINA, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei minori presso la madre;
3) disporre il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso, Persona_2 previo accordo con la madre a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica alle 19, quando avrà cura di riaccompagnarlo presso il domicilio materno;
4) disporre il signor potrà vedere e tenere con sé la minore Parte_1 [...] tutti i fine settimana, dal sabato all'uscita da scuola o andandola a prendere ER presso il domicilio materno dopo la scuola fino alla domenica alle 19, sempre riaccompagnandola presso il domicilio materno, avendo cura di seguire la figlia in eventuali attività extra-didattiche e nello svolgimento dei compiti scolastici;
5) disporre che i genitori potranno trascorrere con i figli minori due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno;
6) porre
a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP
un assegno di euro 250,00 (ossia 125,00 euro a figlio) quale contributo al
[...] mantenimento dei figli minori e 7) disporre che i genitori ER Per_2 sosteranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie documentate, non coperte dall'assegno periodico, che si renderanno necessarie per i figli minori, secondo il seguente protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo: […]; 8) disporre che l'assegno unico universale per entrambi i figli venga percepito interamente dalla signora
; 9) incaricare i Servizi Sociali competenti di svolgere un'attenta CP attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2023, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con n SA (Marocco) il 27/12/2010, dalla CP cui unione sono nati i figli (nata in [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato in [...] il [...]) – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di
[...] pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso dei minori e il loro collocamento presso il padre nella “casa familiare” sita in TA SE, via Papa Giovanni XXIII n. 12, di prevedere dei periodi di permanenza dei figli presso pagina 4 di 29 l'abitazione della madre, con obbligo in capo a quest'ultima di versare un contributo di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva che la rottura del vincolo matrimoniale era stata causata dall'ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, avvenuto a inizio giugno 2023; che, in particolare, a causa della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente e della conseguente impossibilità di sostenere il canone di locazione dell'appartamento sito in NO, pari ad euro 620,00 al mese, il ricorrente si vedeva costretto a reperire una nuova collocazione per la famiglia nel
Comune di TA SE, con un canone di euro 250,00 al mese;
che, a fronte di questo cambio di abitazione, la moglie rifiutava di trasferirsi continuando ad occupare abusivamente l'immobile di NO e disinteressandosi completamente del marito e dei figli, che, infatti, da giugno 2023 vivevano esclusivamente insieme al padre, il quale provvedeva anche al loro sostentamento;
che la convenuta, nel frattempo, aveva intrapreso una nuova relazione affettiva e mai aveva provveduto al mantenimento dei figli né si era preoccupata di vederli e tenerli con sé; che, peraltro, dopo un'iniziale apparente collaborazione, la moglie ostacolava l'iscrizione dei figli presso l'istituto di TA SE, dove i minori abitano, causando la perdita dell'anno scolastico, motivo per cui chiedeva anche, inaudita altera parte, di autorizzare l'iscrizione dei figli a scuola;
che, a quel tempo, egli era disoccupato e percepiva un assegno di disoccupazione di euro 1.000 mensili, mentre la convenuta svolgeva attività lavorativa come dipendente, percependo circa 1.500 euro al mese, oltre ad altri compensi per lavori domestici.
Con decreto emesso in data 20/12/2023 ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., inaudita altera parte, il giudice delegato autorizzava a procedere, senza ritardo, Parte_1 all'iscrizione a scuola dei figli presso l'Istituto comprensivo Valle SE – San Pellegrino
Terme, anche senza il consenso dell'altro genitore, sul presupposto che dal certificato anagrafico risultava che entrambi i figli risiedevano insieme al padre dal mese di luglio
2023, presso l'immobile sito nel Comune di TA SE, in via Papa Giovanni XXIII n.
12, e considerato il pregiudizio grave e irreparabile a cui sarebbero esposti i figli ove dovessero perdere l'intero anno scolastico – peraltro obbligatorio data l'età dei minori – non solo a causa dell'allegata condotta ostacolante attribuita alla madre, ma anche a causa dell'ingiustificato ritardo con cui il padre ha proposto la presente istanza, essendosi già concluso il primo quadrimestre dell'anno scolastico 2023/2024 (v. decreto).
pagina 5 di 29 All'esito dell'udienza di discussione tenutasi in data 15/02/2024, sentite personalmente le parti e convalidati i provvedimenti indifferibili di cui sopra, il giudice delegato disponeva d'ufficio una indagine psicosociale sull'intero nucleo a mezzo del Servizio territorialmente competente.
Con comparsa di risposta depositata in data 15/03/2024, si costituiva in CP giudizio, deducendo circostanze del tutto contrapposte a quelle descritte dall'odierno ricorrente;
più in particolare, rappresentava che la crisi coniugale insorgeva già nel corso dell'anno 2022, tanto è vero che il marito decideva verso fine 2022 e inizi 2023 di trasferirsi presso l'abitazione di un amico lasciando la moglie e i figli nell'immobile in locazione ad NO, comunque, versando un contributo di euro 200,00 al mese per il mantenimento dei minori, che, a quel tempo, incontravano settimanalmente il padre;
che, del tutto improvvisamente, nel maggio 2023 il marito le comunicava di aver reperito una nuova attività lavorativa e una nuova abitazione a TA SE imponendo alla famiglia di seguirlo nella propria scelta abitativa e di vita;
che la moglie, da subito, si opponeva a questa decisione unilaterale in quanto i figli erano ben inseriti nel contesto abitativo e scolastico di NO, mentre TA SE distava oltre 30 km da NO, ovvero 45 minuti in auto;
che, dunque, il 7 giugno 2023 il marito si presentava presso l'istituto scolastico frequentato dai figli per prelevarli, ma anziché riportarli dalla madre, li tratteneva con sé nell'abitazione di TA SE senza più dare notizie alla moglie;
che, da quel momento, seguivano alcuni tentativi di contatto tramite i Carabinieri, allertati dalla convenuta, che sporgeva denuncia-querela nei confronti del coniuge in data 22/06/2023; che, inoltre, nel mese di settembre 2023 la convenuta veniva a scoprire che il marito aveva disdetto il contratto di locazione dell'appartamento di NO sin dal mese di dicembre 2023, indicando come data di rilascio il 10/06/2023 e procedendo alla disdetta di tutte le utenze domestiche, a riprova del fatto che la decisione di di portare con sé i figli a TA ER
SE era stata premeditata da tempo;
che, pertanto, nel mese di dicembre 2023 ella decideva di recarsi in Marocco per sistemare alcuni documenti e per avanzare domanda di divorzio avanti al tribunale marocchino, ma, in quella sede, scopriva che il marito aveva intrapreso il giudizio in Italia, ragion per cui ritornava frettolosamente per costituirsi avanti questo tribunale;
che, comunque, i minori erano entusiasti e felici di incontrare la madre, soprattutto il figlio più piccolo che le chiedeva quando avrebbe potuto tornare a vivere con lei sentendone profondamente la mancanza nella quotidianità; che, invece, la figlia maggiore mostrava un aspetto trascurato nell'igiene e nell'abbigliamento da quando pagina 6 di 29 viveva con il padre, che, per quanto riferitole dai minori, trascorreva molto tempo fuori casa per lavoro, tanto che, in un primo periodo, i bambini erano stati affidati ad una vicina di casa ma da qualche settimana sembrava essere presente all'interno della loro abitazione una donna di origini marocchine che si faceva chiamare “zia”, anche se non era una parente, e che si occupava dell'accudimento dei ragazzi in assenza del padre. Deduceva, infine, di lavorare come badante per due ore al giorno, oltre che come addetta alle pulizie per tre ore a settimana, e di continuare ad occupare l'immobile di NO mentre l'assegno unico veniva integralmente percepito dal padre. Alla luce dei fatti sopra descritti, la convenuta chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita ad NO, riconoscendo al padre il diritto di tenere con sé i minori a fine settimana alternati, dal sabato dopo scuola alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio durante la settimana fino alle ore 21:00; chiedeva, altresì, di incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti per l'attivazione di un monitoraggio del nucleo familiare e di attivare ogni ulteriore sostegno, ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di euro 400,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale CP_ e la metà dell'assegno unico erogato dall'
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16/04/2024, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il giudice delegato li autorizzava a vivere separatamente, prendendo atto di un accordo provvisoriamente raggiunto tra le parti in attesa degli accertamenti demandati ai Servizi sociali competenti per territorio.
All'udienza del 07/04/2024, pervenuti gli atti del procedimento iscritto al n. 40/2024
r.g.c.c. avanti al Tribunale per i minorenni di Brescia su impulso del Pubblico ministero minorile, il giudice delegato procedeva alla riunione di quel fascicolo con la presente causa di separazione ex art. 38 disp.att.c.c., nominando l'avvocato del Parte_2 foro di Bergamo in qualità di Curatore speciale ex art. 473-bis.8 c.p.c. dei figli minori delle parti, con invito a costituirsi nella causa di separazione.
Con comparsa depositata in data 12/07/2024 si costituiva in giudizio il Curatore speciale, il quale, la luce degli aggiornamenti pervenuti dai Servizi sociali incaricati dal Tribunale, chiedeva di disporre, in via provvisoria, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e il loro collocamento presso il padre, prevedendo una più ampia calendarizzazione dei tempi di permanenza dei figli con la madre, e ciò sino a quando non sarà terminata l'indagine / valutazione dei servizi sociali – ad oggi in corso e di cui pagina 7 di 29 si chiede disporsi la continuazione - circa le condizioni psico fisiche e psicologiche dei minori, la capacità genitoriale di entrambi i genitori e l'accertamento dell'intensità del legame dei minori con ciascuno di essi, comunque, disponendo la prosecuzione dell'attività di monitoraggio, un adeguato servizio di ADM e un supporto scolastico.
Con ordinanza resa in data 16/07/2024 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., in particolare, veniva disposto l'affidamento dei figli minori ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di TA SE, senza limitazione della responsabilità genitoriale di madre e padre, con conferimento al
Servizio affidatario di un mandato di vigilanza e supporto in favore del nucleo familiare
e l'incarico di attivare/proseguire tutti i percorsi di supporto alla genitorialità, sostengo psicologico ed educativo, compreso il servizio di educativa presso l'abitazione del padre, nell'interesse dei figli minori e per il tempo ritenuto necessario;
inoltre, considerate le condizioni psicoemotive in cui versava il minore e la necessità di essere Per_2 maggiormente seguito e accudito, veniva disposto il temporaneo collocamento del figlio presso la madre per il periodo estivo, fino alla ripresa delle lezioni scolastiche (v. ordinanza).
Con successiva ordinanza resa in data 05/09/2024, viste le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociali, in particolare, con riferimento all'andamento dell'intervento di educativa domiciliare attivato presso l'abitazione paterna, il giudice delegato modificava i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.23 c.p.c., prevedendo il collocamento prevalente di entrambi i figli presso il domicilio materno sito in DR, via Giongo n. 1/C, con diritto del padre di tenere con sé i figli a settimane alternate, dal sabato mattina alla domenica sera, e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla madre un assegno di euro 250,00 al mese complessivi per il mantenimento per entrambi i figli minori (125,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, fatto salvo il diritto della madre di chiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato CP_ dall' per entrambi i figli minori (v. ordinanza).
All'udienza fissata per il giorno 18/03/2025 il giudice delegato procedeva ad ascoltare la figlia minore di anni 12, e vista l'impossibilità di conciliare la causa, a parziale ER modifica e integrazione dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi in data
16/07/2024 e 05/09/2024, alla luce delle risultanze dell'ascolto, disponeva il diritto/dovere di di tenere con sé la minore tutti i fine settimana, Parte_1 ER dal sabato all'uscita da scuola (o prelevandola presso il domicilio materno dopo la pagina 8 di 29 scuola) fino alla domenica sera, sempre riaccompagnandola presso il domicilio materno, avendo cura di seguire la figlia in eventuali attività extra-didattiche e nello svolgimento dei compiti scolastici (v. ordinanza).
Ritenuta sufficientemente istruita la causa, il giudice delegato fissava l'udienza dell'01/07/2025 per la rimessione della causa in decisione al Collegio.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, i difensori delle parti provvedevano a depositare gli scritti conclusivi nei termini assegnati e, con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 02/07/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Così riassunte brevemente le domande e i fatti di causa, il Collegio rileva, preliminarmente, che, dal punto di vista istruttorio la controversia è pienamente matura per la decisione, posto che l'indagine sulle capacità genitoriali di madre e padre e sulla qualità della relazione sussistente tra i figli e ciascun genitore è stata svolta attraverso l'intervento dei Servizi sociali e specialistici incaricati dal Tribunale, le cui relazioni e valutazioni neppure sono state specificatamente contestate dalle odierne parti in causa.
Ciò detto, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Le deduzioni contenute nei rispettivi atti di parte e le circostanze emerse dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che i coniugi non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo, e che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in SA (Marocco) il 27/12/2010, atto iscritto nei registri di Stato civile del Comune di TA SE (anno 2023, atto n. 3, parte II, serie C).
Quanto alla richiesta di addebito della separazione in capo alla moglie, avanzata dall'odierno ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, e non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale, il Tribunale dichiara che tale domanda deve intendersi implicitamente rinunziata.
Venendo al merito delle questioni controverse, il Tribunale osserva come le odierne parti in causa discutano - essenzialmente - sul collocamento dei figli minori e, quindi, sulla ripartizione degli oneri di mantenimento. Più in particolare, valorizzando le dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto, l'odierno ricorrente insiste affinché venga ER pagina 9 di 29 rispettata la volontà della figlia sia per quanto attiene al desiderio di vivere insieme al AP con il quale ha manifestato di avere un rapporto affettivo più stretto, sia per quanto riguarda il suo desiderio di riprendere gli studi scolastici a TA SE. Di contro, la convenuta e il curatore speciale ritengono che, all'attualità, sia più conforme ai bisogni della minore il suo collocamento presso la madre, sia per garantire alla ragazzina continuità nel percorso scolastico intrapreso e nei rapporti di socializzazioni avviati, sia perché anche i Servizi sociali hanno potuto osservare come entrambi i minori abbiano tratto beneficio dall'attuale collocamento presso la madre.
Ciò posto, deve darsi atto che, in sede di ascolto, dopo un momento iniziale di chiusura e timidezza, riusciva ad aprirsi al dialogo con il giudice in modo sereno e rilassato, ER mostrandosi adeguata nell'esposizione e capace di esporre il suo punto di vista sulle questioni personali e familiari che la riguardano, dichiarando, per quanto si reputa utile trascrivere di seguito: «… Io vado allo spazio compiti tutti i giorni tranne il lunedì e il Per_ mercoledì. Il lunedì viene , l'Assistente sociale, mentre il mercoledì accompagniamo mio LL a calcio e mi tocca aspettarlo lì. O invito una mia amica a giocare oppure mi tocca stare lì a guardarlo per un'ora e mezza all'aperto, tranne quando piove tanto. Fino a prima dell'estate vivevo a TA SE. Quando tornavo a casa da scuola o invitavo la mia amica
a giocare a casa mia o andavo a vedere i gattini, giravo per il paese. Questi gattini si trovavano a casa di un signore che conosco e sono 12. Altri 4 gattini abitano a casa della zia di e un'altra signora che si chiama ha una cavalla, che si chiama IO, e Pt_4 Per_4 delle mucche. Mi piacciono gli animali. A DR ci sono due gattini ma non posso avvicinarli perché hanno qualche malattia e un cagnolino che si chiama IP, che sta vicino
a casa mia. A TA SE c'era la brasiliana che ci teneva e viveva vicino a noi, che Pt_4 adesso ha comprato un barboncino. Quando vado dal AP a volte lo vedo. Ora vado solo ogni 15 giorni. Quando vado vedo anche , una mia compagna di classe che vive a Per_5
TA SE. Gli altri compagni di classe non vivono a SE e non ci sono i mezzi per raggiungere i paesi dove vivono. Quando dicevo che invitavo un'amica a giocare, intendevo che mi trovavo con a giocare all'oratorio, anche lei è brasiliana. Un'altra mia Per_6 compagna, con cui gioco è anche lei sudamericana. Quando stavo con il AP c'era una signora che veniva a casa mia per aiutarmi a fare i compiti, perché la nostra baby-sitter era brasiliana e non poteva aiutarci a fare i compiti. Con noi viveva anche il nonno. Anche adesso quando vado a casa del AP lo incontro, lui è ancora lì. Vado da AP ogni 15 giorni. Non ho scelto io di andare da AP ogni 15 giorni, l'hanno scelto loro. Con AP abbiamo orari
pagina 10 di 29 prestabiliti però lui ci manda un messaggio quando è nel parcheggio ad aspettarci, perché può capitare che ogni tanto abbia un ritardo. Vado da AP dal sabato alle ore 14:00 fino alla domenica alle ore 19:00. Io vorrei stare con il AP e vedere la mamma anche tutti i sabati e le domeniche. Non so perché ho questa preferenza, perché mi sento più legata al AP. Non sempre vado d'accordo con la mamma. [ndr. Alla domanda sui motivi per cui non va d'accordo con la mamma rispondeva] dipende, magari un giorno faccio ritardo andando
a scuola, perché se perdo quell'autobus di linea devo prendere l'autobus pubblico e se lo perdo lei si arrabbia. Va bene parlare piano, però mi infastidisce il fatto che possa urlare.
Preferisco che mi vengano dette con calma le cose. Non ho in mente altri esempi di quando si arrabbia. Magari lì per lì dico basta, mi sono stufata, questa cosa non me la dimentico, però poi mi dimentico il motivo della discussione. Mi ricordo solo di aver avuto un litigio.
Non c'è un momento in cui si fa pace, ci si dimentica il litigio e basta. Il rapporto con il AP lo descrivo come normale. Per adesso non è mai capitato che mi rimproverasse per qualcosa, non abbiamo mai litigato perché per me lui è di carattere calmo. Anche con mio LL mi capita di litigare perché lui è più agitato di me, preferisco che lui stia calmo. Anche le mie amiche sono persone tutte molto calme e tranquille. Quando stavo con il AP lui era impegnato a lavorare, tornava verso le 19:00 di sera, però c'era il nonno. Quello che mi piaceva era stare con la vicina di casa brasiliana che ha circa 21 anni e vive insieme Pt_4 al marito. Quando vivevo con il AP era la nostra baby-sitter e la vedevo tutti i giorni. Lei mi aspettava alla fermata e mi accompagnava a casa, poi stavamo a casa insieme disegnando, giocando, a volte anche con i suoi cugini, con cui giocavo a palla. ora Pt_4 lavora in panificio. Prima ci lavorava solo d'estate, mentre adesso so che lavora di più e aiuta sua zia. Se dovessi andare a casa con il AP non è detto che posso incontrare Pt_4 visto che lavora, ma potrei ancora incontrarla e rivedere la mia amica . la Per_5 Per_5 incontravo a scuola, ma ora non più perché ho dovuto cambiare scuola. Prima andavo a
TA SE, mentre adesso vado a Botta di DR. Il pullman lo prendo per andare da
Botta a DR. A me manca la scuola di prima ma non posso tornarci perché è troppo lontano, è in montagna. A me piaceva di più vivere di più in montagna, in mezzo agli animali.
Adesso sono alla base della montagna, si vedono le montagne ma è basso. Alla domanda che cosa penso [di fare] se dovessi trascorrere più tempo a casa del AP rispondo che la casa del AP da quella della mamma dista una mezz'ora di macchina. Io vorrei riprendere a fare la scuola a TA. Io adesso sono in seconda media. Per quanto riguarda le scuole superiori mi piacerebbe una scuola che riguarda gli animali, ma non mi sono ancora informata. Io vorrei fare la pet-sitter, come ma per gli animali. Mi piacciono in generale gli animali, Pt_4
pagina 11 di 29 ma non tutti, se mi dici il leone no [ndr. mettendosi a ridere]. Non mi piacerebbe fare la veterinaria perché poi se sbagli qualcosa… mi piace l'idea di accudirli. Per adesso non c'è la possibilità di prendere un animale a casa della mamma, gliel'ho chiesto tempo fa ma lei mi ha detto di no. Io avrei voluto un cane. Mi andrebbe bene anche un criceto, anche se necessita di tante attrezzature, mentre per il cane sarebbe sufficiente la traversina e le crocchette. Non servono poi tante cose per portarlo a spasso, basta che lo porti fuori te. Avrei voglia di accudirlo io. Anche se la mamma dovesse prendere un cane, io comunque preferirei stare a TA SE. Io non ho mai chiesto a mio AP se può venire a prendermi più spesso, Per_ ma mi ha detto che non può. Io volevo andare a sentire una cantante, e Per_7 Per_ chiedevo ad se il AP poteva venire a prendermi ma lei mi ha risposto che in settimana Per_ il AP non può venire. è l'assistente sociale che viene a casa della mamma, ma è la stessa che veniva anche a casa del AP. È vero che a casa del AP mio LL guardava di più la televisione e preferiva stare a casa invece che uscire con me. Io invece preferisco uscire con i gattini, a guardare il cellulare dopo mezz'ora massimo mi stanco, mentre con i gattini è più bello, non mi stanco. Se mi chiedi di NO, ti dico che non era un bel paese. Lì in classe avevo due amiche ma non BF (ndr. best friend). Se mi chiedi se mi dispiacerebbe dividermi da mio LL durante la settimana per poi rivederlo dalla mamma o dal AP durante i fine settimana rispondo che ci sta, l'avevamo già fatto una volta. Io lo potrei vedere nel fine settimana, quando sto con la mamma. Penso che una nostra separazione mio LL la prenderebbe naturalmente, a lui piace stare da solo e anche me piace stare da sola, a parte le mie amiche. Se mi chiedi di usare una parola o una frase per descrivere il AP, rispondo calmo e gentile, se mi chiedi di usare un colore rispondo che a lui piace il colore verde. Se penso a lui non saprei che colore mi viene in mente. Per descrivere la mamma, invece, non mi viene in mente niente, non mi viene in mente neanche un colore da abbinarle. Non ho altro da dire. Quando vivevo a TA SE per tornare a casa prendevo l'autobus di scuola e poi per altri spostamenti, come per andare a Orio Center, prendevamo la macchina. Io di solito sto con il AP, il nonno invece sta spesso in cucina a cucinare. Mio AP di solito prepara insalate o cose così, mentre il nonno cucina cose marocchine. Non so se mi piace la cucina marocchina, dipende da cosa cucina. So che la NA è rimasta in Marocco ma non so perché il nonno è venuto in Italia. La casa del AP è come quella di DR, ma questa è un po' più grande. Là dormivo in un letto a castello con mio LL, mio AP dormiva in un letto matrimoniale con mio nonno. A casa della mamma, invece, c'è una stanza un po' piccolina e un letto a castello, ma siccome non ci sono abbastanza posti abbassiamo il letto sopra e ci dormiamo tutti e tre, piuttosto che stare separati. Il mio letto a TA SE è molto più pagina 12 di 29 grande perché è quadrato, anziché rettangolare e ci salgo attraverso una scala», annuendo e sorridendo alla domanda se le mancava la sua cameretta (v. verbale udienza).
Ebbene, il Tribunale ritiene che le preferenze espresse da pur con un ER atteggiamento apparentemente autentico e privo di condizionamenti, non possano essere integralmente recepite dal Tribunale, per i motivi di seguito esposti.
In punto di diritto, pare opportuno ricordare che il legislatore nazionale, nello stabilire che deve essere ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha fissato una soglia di età oltre la quale si presume che il minore abbia maturato discernimento sufficiente ad esercitare il diritto di ascolto;
tale presunzione, tuttavia, opera in due sensi, poiché così come si deve presumere che superata detta soglia di età il discernimento sia maturato, al di sotto di questa soglia deve presumersi che il discernimento non sia maturato;
la presunzione di non discernimento – spiegano i giudici di legittimità – può essere vinta da un accertamento da farsi in concreto, sulla base di quanto emerge dagli atti del giudizio, di quanto è stato allegato dalle parti e in base a fatti notori;
ed è un fatto notorio che la maturazione del minore avviene progressivamente, man mano che egli acquista in primo luogo la capacità di parlare e di comunicare ed in secondo luogo la capacità di elaborare dei concetti, esprimere giudizi ed operare delle scelte. Ciò consente di fare una distinzione tra minori che sono prossimi alla soglia dei dodici anni e i minori che invece ne sono lontani, essendo evidente che il discernimento non matura improvvisamente nella notte che segna il confine tra gli undici e i dodici anni. La presunzione di non discernimento è quindi debole per il minore prossimo a raggiungere questa soglia di età, ma tanto più forte quanto più il minore è lontano dalla soglia dei dodici anni e per vincerla, in questo ultimo caso, è necessario che dagli atti del giudizio emergano plurimi elementi che orientano in senso diverso (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/01/2025) 21/02/2025, n. 4595).
Inoltre, se è vero che in base alle normativa internazionale dettata in materia, prima fra tutti la “Convenzione ONU di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del
20/11/1989”, conosciuta anche come Convenzione sui Diritti del Fanciullo (ratificata dall'Italia con Legge n. 176/1991), va garantito al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni che lo riguardano e le sue opinioni devono essere tenute in considerazione (art. 12, co. 1), è pur vero che le preferenze e le opinioni espresse del minore non sono vincolanti per il giudicante che è sempre chiamato a valutare il best interest of child. Sul punto, i giudici della Suprema pagina 13 di 29 Corte hanno costantemente affermato che l'ascolto non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. E' tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse, per cui, nel caso concreto deciso dai giudici di legittimità, avendo il minore espresso la propria opzione in ordine al collocamento presso uno dei due genitori, il giudicante è tenuto a spiegare le ragioni della scelta del genitore collocatario eventualmente in contrasto con quanto dichiarato dal medesimo minore o disporne nuovamente l'audizione al fine di verificarne l'attendibilità e la verosimiglianza alla luce dell'esame concreto della sua capacità di discernimento (cfr.
Cass. Sez. I, Sent. 26/03/2015, n. 6129); ancora più di recente, la Suprema Corte ha affermato che è errata l'identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori rilevanti che il giudice deve necessariamente prendere in considerazione, in quanto, anche quando le dichiarazioni rese dal minore paiono frutto di maturità e consapevolezza, tali dichiarazioni non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali (cfr. Cass. civ. Sez. I,
Ord., 06/02/2025, n. 2947).
Fatta questa premessa giuridica, pare necessario ricostruire le dinamiche familiari e quanto emerso dall'istruttoria compiuta a mezzo dei Servizi sociali.
Anzitutto, dalla trattazione della causa è emerso pacificamente che, senza alcuna condivisione con la moglie, dopo alcuni mesi in cui i coniugi già vivevano di fatto separati, decideva di prendere in locazione un immobile a TA SE, Parte_1 dove poi effettivamente vi si trasferiva con i figli terminato l'anno scolastico 2022/2023, mentre la moglie rimaneva a vivere nell'appartamento di NO, parimenti condotto in locazione. Sempre dall'istruttoria è emerso pacificamente che dopo tale trasferimento dei minori a TA SE, la madre sporgeva formale denuncia-querela nei confronti del marito in data 22/06/2023, avanti alla Stazione dei Carabinieri di NO (v. doc. 1 fasc. convenuta), chiedendo aiuto alle Forze dell'Ordine per poter ripristinare i rapporti con i pagina 14 di 29 figli (interrogato sul punto, l'odierno ricorrente confermava la circostanza dichiarando testualmente: “…La madre si è rivolta ai Carabinieri a giugno dell'anno scorso per vedere i bambini;
una seconda volta a novembre con i Carabinieri di Seriate. Non so perché ha dovuto allertare i Carabinieri per vedere i bambini;
se vuole vedere i bambini basta che mi scriva un messaggio. Lei ha voluto fare la sua vita e si è sempre disinteressata dei bambini;
chiede di vederli oggi solo perché c'è un giudizio pendente, v. verbale ud. 15/02/2024). Sempre dalla documentazione versata in atti risulta uno scambio di sms tra le parti risalente al mese di giugno 2023, in cui la madre avvisava che sarebbe passata da casa sua per ER trascorrere del tempo con i figli, e quest'ultimo, concludendo la conversazione, scriveva:
“… PUOI INCONTRARE I BAMBINI DAI CARABINIERI, COME HAI FATTO L'ULTIMA VOLTA, HO
CHIAMATO IO IL CARABINIERE È SPIEGATO TUTTO” (doc. 5 fasc. convenuta); seguivano altri messaggi in cui amentava che il marito non le rispondeva alle telefonate e che CP non aveva portato i figli da lei nel giorno che concordato avanti ai Carabinieri (sms del
25/06/2024). Da questa chat sembrerebbe che non vi siano stati altri scambi via messaggio tra le parti nei mesi di luglio e agosto 2023, fino al mese di settembre in cui ER scriveva: “DOPO TRE MESI TI SEI RICORDATA CHE HAI DEI FIGLI ADESSO”, messaggio a cui la moglie replicava “RICHIAMO VERSO LE 17 O 17.30” e rispondeva: “IO NON ER
VOGLIO PIÙ SENTIRTI SE HAI QUALCHE PROBLEMA PARLA CON IL MIO AVVOCATO CAPITO? LA
PRATICA DI SEPARAZIONE È IN TRIBUNALE” (sms del 29/09/2024, doc. 5 fasc. convenuta).
E' innegabile, dunque, che il clima attualmente conflittuale in seno alla coppia genitoriale abbia avuto delle ripercussioni sulla relazione tra i figli e la madre, nella sostanza impedita a mantenere una relazione stabile e continuativa con i minori, dopo la decisione di di trasferirsi a TA SE portando con sé i figli. La difficoltà della madre di ER sentire e vedere i figli, peraltro, non ha riguardato solo i primi tempi del trasferimento dei minori a TA SE, ma si riscontrava anche nei primi mesi dell'anno 2024, in pendenza di questo giudizio: infatti, in uno scambio di sms si legge che nforma CP ER di esser venuta a TA SE per incontrare la figlia (“SONO SOTTO LA CASA ASPETTO
DOUAE VOLEVO PARLARE CON LEI VISTO CHE OUSSAMA NON È CON TE LASCIAMI Per_8
PARLARE CON MIA FIGLIA. HO PORTATO DELLE COSE PER DOUAE E OUSSAMA”) e a questo messaggio l'odierno ricorrente rispondeva con un semplice “DOUAE STA MANGIANDO”; al ché la madre scriveva “ASPETTO QUA SOTTO FINCHÉ FINISCE SONO IN COSTA SERINA FINO
ALLA SERA” e replicava “NON ME LO HAI INSEGNATO PRIMA SONO APPENA ER
TORNATO DAL LAVORO E VOGLIO RIPOSARMI. ; spiegava che CP_3 CP pagina 15 di 29 l'indomani non ci sarebbero stati i mezzi pubblici e rispondeva “PROSSIMO ER
SABATO”; a quel punto la madre lo accusava di cercare delle scuse e rispondeva: ER
“TROVA UN ALTRO MODO. SEI COSÌ BRAVA A INGANNARE E A MENTIRE CHE MI FAI SCHIFO”
(doc. 3 fasc. convenuta).
Le dinamiche conflittuali in seno alla coppia genitoriale venivano riscontrate anche dai
Servizi sociali incaricati dal Tribunale, che, già nelle prime relazioni trasmesse a questo
Ufficio, rispetto alla figura paterna osservavano che “Il sig. tende ad assumere
ER un atteggiamento per lo più squalificante nei confronti della sig.ra Il sig. CP non riconosce alcuna fatica che i figli potrebbero aver affrontato nel
ER trasferimento. Come emerge anche dalla valutazione psicologica, il sig. mostra
ER maggiore difficoltà nel sintonizzarsi e nel mentalizzare i bisogni emotivi dei figli. Per lo stesso, infatti, né la figlia né il figlio hanno faticato a permanere a casa
ER Per_2 da giugno 2023 e a gennaio 2024 per un'iscrizione tardiva a scuola, né alcun tipo di fatica è riportata dal sig. Il sig. tende ad attribuire alla moglie un ruolo
ER ER poco presente nella vita dei figli, riferendo che la stessa ha scelto in autonomia di non trasferirsi e quindi di conseguenza di non voler investire, a dire del sig. nel
ER proprio ruolo materno. (…) In data 4 maggio è stata effettuata una visita domiciliare, il sig. non era presente per motivi lavorativi, al domicilio erano presenti i minori e
ER la baby-sitter. Quest'ultima, una ragazza di origine brasiliana, è parsa in fatica nelle comunicazioni, presumibilmente a causa delle difficoltà linguistiche, anche il dialogo con
i minori era perlopiù assente. L'abitazione è composta da una sala/cucina, un bagno e un'unica camera, ove dormono tutti e tre i componenti del nucleo familiare” (v. relazione sociale “Ambito Territoriale Valle NA”, datata 12/04/2024). Anche dagli incontri con la psicologa del Servizio emergeva che il signor aveva assunto “un ER atteggiamento formalmente collaborante pur faticando a comprendere le motivazioni dell'intervento valutativo richiesto dall'autorità giudiziaria in quanto ritenuto sproporzionato alla propria situazione familiare. Nel corso dei colloqui è apparso adeguato in riferimento agli accudimenti primari, mentre è emersa maggiore difficoltà nel sintonizzarsi e mentalizzare i bisogni emotivi dei figli. Si evidenzia la tendenza del padre a minimizzare e non problematizzare le possibili conseguenze e/o difficoltà di adattamento dei minori a tali cambiamenti, quali la separazione dei genitori, il trasferimento abitativo l'inserimento scolastico dei minori, avvenuto in corso d'anno, oltre all'interruzione della relazione madre e figli, a seguito della separazione” (v. pagina 16 di 29 relazione psicologica dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, datata 12/04/2024).
Dall'indagine psicologica si evince come, alla richiesta di narrare la propria storia personale e familiare (egli) ha mostrato atteggiamento difensivo, faticando a comprendere le implicazioni sull'attuale situazione (…) Il trasferimento a TA SE, dettato da ragioni economiche, rappresentava per lui anche un'occasione per recuperare il rapporto con la moglie, ma la decisione di quest'ultima di rivedere la progettualità precedentemente condivisa per rimanere nell'abitazione di NO, ha sancito la rottura definitiva della relazione coniugale. Il signor ha percepito un rifiuto della moglie ER al cambio abitativo non solo come abbandono nei suoi confronti, ma anche nei confronti dei figli e come rinuncia al proprio ruolo genitoriale. Il padre sembra offrire tale narrazione sia ai figli che ai loro contesti di socializzazione, pur non corrispondendo realmente all'attuale situazione familiare. (…) il signor fatica a prendere in ER considerazione l'importanza, per il benessere dei figli, di salvaguardare la figura genitoriale materna e garantire la continuità nella relazione con quest'ultima. In tal senso, si evidenzia una difficoltà nell'esercizio della bigenitorialità e nella condivisione, con la madre, delle scelte rilevanti per i minori stessi, all'interno di una cornice di affido condiviso. Il padre motiva tali condotte come conseguenza della scelta di separarsi da lui, evidenziando la difficoltà nel differenziare i propri vissuti e i propri bisogni da quelli dei figli” (v. relazione della psicologa dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, datata 21/06/2024). Sempre la psicologa del Servizio osservava che, “nel periodo precedente l'attivazione dell'Autorità Giudiziaria, i bambini non hanno visto la madre, se non sporadicamente, e solo a seguito della richiesta di aiuto della donna ai Carabinieri.
I minori hanno vissuto discontinuità anche dal punto di vista abitativo: nel periodo dal
2012 ad ora la famiglia ha effettuato diversi trasferimenti, conseguenti alle necessità lavorative del signor ( NO) che non hanno agevolato ER Per_9 ER0
l'instaurarsi delle relazioni con i coetanei e l'integrazione sul territorio. Attualmente i genitori non hanno dialogo tra di loro se non sporadicamente via messaggi;
si evidenzia preoccupazione per la frequente triangolazione alla quale sembra essere esposta la figlia
che sembra essere spesso esposta al ruolo di intermediaria tra i genitori, con il ER rischio di ripercussioni sul proprio benessere psicologico” (v. relazione cit.).
Proprio rispetto alla minore quando ancora convivente con il padre a TA SE, ER il Servizio sociale scriveva che “Dai colloqui effettuati dalla scuola in modalità separata con entrambi i genitori è emersa la necessità di individuare una figura ad hoc che possa pagina 17 di 29 supportare la minore nello studio e nel completamento dei compiti scolastici al domicilio, in particolare alla luce dei recenti risultati scolastici poco positivi. La scuola ha comunque predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per semplificare le richieste scolastiche e di studio per la minore, anche alla luce del periodo scolastico iniziale da settembre 2023 a gennaio 2024 che la minore non ha frequentato” (v. relazione
SS Ambito Territoriale Valle NA, datata 12/04/2024). Già dall'indagine psicologica compiuta nel primo semestre 2024, emergeva come la figlia minore avesse Per_ considerato l'attuale baby-sitter, una figura di riferimento affettiva, e, rispetto alla figura materna, pare essersi schierata in favore del padre, a riprova della triangolazione causata dal conflitto genitoriale (v. relazione della psicologa dell'ASST Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, datata 21/06/2024).
Ebbene, alla luce degli elementi sopra evidenziati devono essere interpretate le dichiarazioni rese da in sede di ascolto. ER
La minore, pur avendo espresso in maniera autentica il desiderio di tornare a vivere a
TA SE - ambiente a lei molto gradito e sostenuto dalla presenza di affetti, in primis, il padre con il quale è legata da un sincero affetto, e poi la vicina di casa che in passato si
è occupata di lei come baby sitter – da tempo, risulta triangolata nel conflitto genitoriale che potrebbe averla portata a schierarsi effettivamente in favore del padre. La minore, inoltre, in ragione dell'età e del suo grado di maturazione, ha mostrato una ridotta capacità riflessiva e critica rispetto ad un collocamento presso il padre durante la settimana, avendo lei stessa dichiarato che il genitore rientrava a casa verso le ore 19.00 dopo il lavoro, non considerando i risultati scolastici poco positivi conseguiti quanto viveva a TA SE, stante la necessità di essere quotidianamente sostenuta dal punto di vista didattico.
Peraltro, nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio Sociale “Valle
NA” si dava atto che, nel mese di luglio 2024, era stato attivato l'intervento educativo domiciliare presso l'abitazione del signor e che, a quel tempo, era stato ER possibile osservare esclusivamente il contesto di vita della minore e del nonno ER paterno, non essendo stato presente al domicilio il signor durante gli accessi ER dell'educatore in quanto impegnato in attività lavorativa, aspetto che consentiva al
Servizio sociale né di osservare nel contesto domestico la relazione padre-figli né di garantire a un supporto alla genitorialità (v. relazione SS Ambito Territoriale ER
Valle NA, datata 04/09/2024). Inoltre, il padre, già informato dall'Assistente sociale rispetto alla individuazione di una figura educativa per l'avvio dell'intervento pagina 18 di 29 educativo domiciliare, si è mostrato infastidito circa l'attivazione di tale intervento, verbalizzando che i minori, congiuntamente al nonno paterno, sono quotidianamente impegnati e fuori dal domicilio. Il sig. con tono rigido, ha verbalizzato di non ER comprendere gli interventi e la presa in carico dei servizi, non riconoscendo alcuna difficoltà attribuibile a sé stesso o al proprio nucleo familiare (v. relazione SS Ambito
Territoriale Valle NA, datata 03/07/2024). Dalla relazione di educativa domiciliare si apprendeva che, al domicilio paterno, la minore stava vivendo una situazione di ER isolamento sociale, la stessa infatti appare avere poche/nessuna relazione significativa con i pari e trascorrere le proprie giornate utilizzando il cellulare, ove riferisce di avere contatti con delle amicizie conosciute online. L'intervento educativo ha definito altresì
l'obiettivo di osservare e supportare la minore nella relazione con i pari e favorire che la stessa possa aderire ad attività socializzanti sul territorio. La minore è parsa restia alle proposte della figura educativa che si svolgono sul territorio (es. partecipazione ad un evento sportivo per adolescenti che si è svolto sul territorio), riferendo di predisporre
l'utilizzo di dispositivi digitali alla frequentazione di pari. Si rileva altresì la difficoltà relativa al nonno paterno che, non parlando la lingua italiana, fatica ad interagire con la figura educativa e spesso necessita che la minore svolga un ruolo di traduzione ER per lo stesso. La figura educativa riferisce che l'abitazione appare trascurata e le condizioni igienico-sanitarie precarie (v. relazione SS Ambito Territoriale Valle
NA, datata 04/09/2024).
A seguito del trasferimento di residenza dei minori nel mese di settembre 2024 presso l'abitazione materna reperita nel Comune di DR, veniva attivato l'intervento educativo domiciliare con cadenza settimanale anche presso l'abitazione della signora
Ebbene, dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale nel CP mese di febbraio 2025 emerge come la madre ha sempre mostrato un atteggiamento collaborativo e disponibile a seguire le indicazioni degli operatori, garantendo un ambiente domestico adeguato ad accogliere i figli. La sig.ra i dimostra attenta CP
e presente nel percorso educativo e affettivo dei figli, gestendoli e curandoli in modo adeguato. Il rapporto tra i minori e la madre appare e affettuoso;
compatibilmente con le proprie risorse economiche e con la difficoltà di spostarsi non essendo automunita, la madre ha cercato di offrire ai figli opportunità di socializzazione e attività ricreative; più in particolare, rispetto a si dava atto che la minore appare ben inserita nel gruppo ER classe e la scuola riferisce un andamento complessivamente positivo; considerate alcune pagina 19 di 29 difficoltà scolastiche e di apprendimento segnalate dall'istituto, la madre si è attivata autonomamente per inserire la figlia in lista d'attesa presso la Neuropsichiatria Infantile di Zogno per una valutazione psico-diagnostica e degli apprendimenti; manifesta ER un forte desiderio di socializzazione e la madre si dimostra attenta nel rispondere a tale bisogno, accompagnandola e favorendo la sua partecipazione a momenti di aggregazione nel territorio e con i coetanei (v. relazione SS Ambito Territoriale Valle NA, datata
04/02/2025).
Dalla relazione redatta dall'educatore domiciliare emergevano dettagli importanti sullo stile di vita della minore dopo il suo trasferimento a DR presso l'abitazione materna, dettagli che, però, non sono in alcun modo emersi in sede di ascolto di e che ER comprovano come la minore, proprio per effetto di questa triangolazione, non abbia maturato un senso critico obiettivo sulle proprie condizioni di vita. Più in particolare l'Educatore scriveva quanto si reputa utile riportare di seguito: “La minore non frequenta attività sportive per sua scelta, ma partecipa con entusiasmo ad attività extra scolastiche organizzate dalla comunità in cui vive il nucleo famigliare (es. Pomeriggio di giochi per ragazzi presso l'oratorio). mostra difficoltà di comprensione e fatica a sostenere ER il confronto con le figure di riferimento, mostrando difficoltà nell'accettare suggerimenti
o spiegazioni che implichino un ragionamento più complesso. Nonostante la sua età, il linguaggio utilizzato è elementare con frequenti errori nell'uso di termini appropriati. La minore, ad esempio, considera “migliori amiche” persone conosciute online, tramite commenti su YouTube, o persone incontrate in paese durante delle passeggiate. I tentativi della madre e dell'operatrice di spiegare queste differenze non hanno portato a risultati significativi. Presso il domicilio materno, né né mostrano particolari ER Per_2 interessi verso il mondo tecnologico, accettando le regole stabilite dalla madre;
l'accesso
a dispositivi tecnologici è limitato a 10-15 minuti al giorno, senza riscontrare opposizioni da parte dei minori. Questo approccio differisce significativamente dalle osservazioni svolte presso il domicilio paterno, dove i minori trascorrevano gran parte della giornata guardando la televisione o i video di YouTube. La madre organizza le giornate dei figli con equilibrio promuovendo giochi di società e carte, si impegna a mantenere una routine famigliare che favorisce il dialogo. La signora promuove le relazioni sociali CP dei figli, partecipando alle feste di compleanno e incoraggiando attività esterne. I minori trascorrono regolarmente un weekend ogni due settimane con il padre, garantendo una continuità affettiva con la figura genitoriale” (v. relazione di ADM luglio 2024-dicembre pagina 20 di 29 2024, datata 21/01/2025, a firma dell'educatrice Afra Gritti).
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene di potersi motivatamente discostare dalle preferenze espresse dalla minore in sede di ascolto, reputando maggiormente conforme agli interessi di il collocamento presso il domicilio ER materno durante la settimana, quando, terminata la scuola, può godere della presenza costante della madre per la partecipazione alle attività extrascolastiche organizzate dalla comunità in cui vive, oltre che per essere supportata nello svolgimento dei compiti scolastici e, più in generale, per essere adeguatamente accompagnata nel suo percorso di crescita ed evoluzione viste le criticità riscontrate dall'educatore presso il domicilio paterno.
Tuttavia, considerato il forte legame affettivo tra la minore e la figura paterna, il Collegio ritiene di dover favorire i tempi di permanenza di presso il domicilio paterno e, ER quindi, presso la casa di TA SE (nei confronti della quale la ragazzina ha parimenti espresso un sentimento di nostalgia), durante tutti i fine settimana, dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, come previsto in dispositivo.
Anche il collocamento di presso il domicilio materno si è rivelato maggiormente Per_2 funzionale per il benessere del bambino. Nella relazione educativa datata 21/01/2025 si legge che è un bambino molto vivace che fatica a rispettare le regole e a Per_2 comprendere alcune richieste provenienti dalla madre e dagli adulti di riferimento.
Frequenta calcio una volta a settimana, attività che contribuisce a canalizzare parte della sua energia e che lo aiuta a migliorare la socializzazione con i pari. Si dimostra affettuoso
e cerca spesso contatto fisico con la madre e con figure esterne. Nella relazione di aggiornamento, l'Assistenza sociale dava atto che oggi di 9 anni, frequenta la Per_2
Scuola Primaria di DR e nel contesto scolastico il minore incontra difficoltà nel rispettare le regole e i tempi della scuola, necessitando spesso dell'intervento di un adulto;
dalla valutazione effettuata dalla Neuropsichiatria Infantile di Zogno è emersa, infatti, una diagnosi di "Altri disturbi dell'eloquio e del linguaggio in funzionamento cognitivo limite" e "Altre difficoltà specifiche dell'apprendimento con note di disattenzione ed instabilità motoria", motivo per cui si rappresenta l'opportunità di affiancare il bambino con un insegnante di sostegno in ambito scolastico e, relativamente a questo aspetto, la madre – si legge nella relazione – ha recepito le indicazioni del servizio specialistico e ha già preso contatti con un sindacato per avviare la procedura necessaria per la richiesta del supporto, ha però informato il servizio che il sig. fatica a riconoscere la ER pagina 21 di 29 disabilità del figlio e per tale motivo non firmerebbe la documentazione utile, previa autorizzazione del proprio legale (v. relazione SS Ambito Territoriale Valle NA, datata 04/02/2025).
Rispetto al tempo in cui il minore era collocato presso il padre, dal colloquio tenutosi con gli insegnanti di scuola di il Servizio sociale aveva appreso che i compiti Per_2 vengono effettuati solo in modo parziale e discontinuo (v. relazione SS Ambito
Territoriale Valle NA, datata 12/04/2024); inoltre, il minore manifestava un forte desiderio di attenzioni e di contatto fisico, tanto da voler rimanere abbracciato per qualche minuto alla psicologa, una figura adulta appena conosciuta e pure con le insegnanti andava alla ricerca di contatto fisico attraverso abbracci e attenzioni in modo Per_2 non sempre adeguato al contesto;
gli insegnanti avevano riportato queste preoccupazioni ai genitori, invitandoli a sottoporre il bambino ad una valutazione presso la neuropsichiatria infantile, ma anche in quest'occasione è stato difficile fissare un colloquio con il padre e comprendere la sua posizione in merito alle indicazioni fornite
(v. relazione della psicologa dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, datata
21/06/2024).
Più in generale, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emerso come la signora non solo è stata capace di ricollocarsi in un altro paese, di reperire una attività CP lavorativa e una abitazione consona per sé e per i figli, ma è stata anche capace di garantire un ambiente sereno e strutturato per la prole;
la madre si è dimostrata collaborativa e disponibile a seguire le indicazioni degli operatori, favorendo un ambiente idoneo per il lavoro educativo e per il raggiungimento degli obiettivi concordati. La madre si dimostra attenta e presente nel percorso educativo e affettivo dei figli. Mantiene un atteggiamento collaborativo e manifesta interesse concreto nel migliorare le proprie competenze educative e linguistiche per supportare al meglio i figli
(v. relazione di ADM datata 21/01/2025, a firma dell'educatrice Afra Gritti).
Fermo il collocamento prevalente di presso la madre, quanto alle frequentazioni Per_2 con il padre, considerati i bisogni specifici del bambino e la discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati quanto viveva prevalentemente presso il domicilio paterno, il Tribunale ritiene funzionale ai suoi interessi il calendario previsto in dispositivo, che prevede una alternanza tra madre e padre durante i fine settimana.
Quanto al regime di affidamento, il Collegio osserva che, rispetto agli esordi di questo procedimento, nell'ultimo periodo il livello di conflittualità tra le parti parrebbe essersi pagina 22 di 29 ridotto, pur permanendo, ancora oggi, una difficoltà di comunicazione in seno alla coppia genitoriale. Nonostante il signor in passato, abbia mostrato delle fatiche nel ER comprendere le finalità di supporto e sostegno del servizio sociale, anche nell'ottica di garantire una effettiva cogenitorialità, che peraltro lui stesso chiede in questo giudizio, il
Collegio auspica che la previsione di un affidamento condiviso ed una regolamentazione precisa dei tempi di permanenza dei figli presso di sé possa favorire la riapertura di un dialogo e una leale collaborazione dei genitori nell'interesse della prole, ferma la necessità di conferire al Servizio sociale territorialmente competente un compito di stretta vigilanza, supporto e affiancamento del nucleo con l'obiettivo di rispristinare un clima di reciproca fiducia e preservare e rafforzare le relazioni genitori-figli; detto intervento, infatti, è compatibile con il mantenimento della responsabilità genitoriale in capo a madre e padre, che, di comune accordo, dovranno assumere tutte le decisioni di maggiore importanza per e fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione ER Per_2 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove dovessero emergere delle situazioni di grave pregiudizio per i minori non emendabili mediante l'intervento del Servizio sociale. Del resto, anche a fronte delle manifestazioni di affetto della figlia minore verso il padre, il Collegio non rileva una franca inidoneità genitoriale tale da rendere necessaria una limitazione della responsabilità paterna, fermo restando che quest'ultimo dovrà mostrare maggiore impegno e collaborazione con la madre e con il Servizio sociale al fine di rendere concretamente attuabile il regime di bigenitorialità.
Passando alle questioni strettamente economiche inerenti al mantenimento dei figli, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e un eventuale assegno periodico,
a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Orbene, nel caso di specie, deve darsi atto che, nonostante nel corso del giudizio ER abbia svolto, pure in maniera discontinua, attività lavorativa retribuita, costui non ha pagina 23 di 29 depositato agli atti alcuna dichiarazione fiscale dei redditi o certificazione unica emessa dal datore di lavoro per gli anni di durata del giudizio (2023 e 2024), essendo state prodotte solo quelle relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 (in particolare, dalla
CU2023 risultava un reddito lordo annuo pari a 31.471,43 euro). Agli atti risulta una nota CP_ riepilogativa dell' relativa al cassetto previdenziale dalla quale si apprende che l'odierno ricorrente ha beneficiato dell'indennità di disoccupazione (NASPI) da giugno a novembre 2023 (doc. 9 fasc. ricorrente) e nell'anno 2025 fino alla mensilità di aprile, quando reperiva nuovamente attività lavorativa (v. doc. 14), per un ammontare pari a
1.173,02 euro negli ultimi mesi. Risulta, inoltre, che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/09/2025, per 30 ore alla settimana, come operaio di secondo livello, per svolgere attività lavorativa a RO (che - si fa notare - dista un'ora e mezza di tragitto in auto da TA SE, con orario di fine lavoro indicato per le 17:00); tuttavia, nonostante la produzione del contratto di lavoro, il ricorrente ha omesso di fornire qualsivoglia indicazione circa il livello retributivo riconosciuto dal datore di lavoro, che, ad ogni modo, il Tribunale presume che sia superiore a quello percepito a titolo di indennità di disoccupazione.
Quanto alla posizione dell'odierna convenuta, dalla documentazione versata in atti risulta che sta beneficiando della indennità di disoccupazione NASPI, attualmente CP pari ad euro 622 al mese circa (v. doc. 18 per la mensilità di aprile 2025), dopo aver svolto attività lavorativa a tempo determinato presso una struttura alberghiera.
Dal punto di vista abitativo, nessuno dei coniugi risulterebbe titolare di proprietà immobiliari e entrambi sostengono un canone di locazione piuttosto equivalente, ER pari ad euro 250,00 al mese (doc. 4), mentre pari ad euro 220,00 al mese (doc. CP
13).
Tenuto conto delle capacità di lavoro e di guadagno delle parti, nonché del diritto CP_ attribuito in capo alla madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall' trattandosi del genitore che si occupa in via prevalente dei bisogni quotidiani dei figli (v.
Corte di Cassazione, ordinanza del 22 febbraio 2025 n. 4672), il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico di un assegno di euro 200,00 al mese per ciascun figlio ER
(così per complessivi euro 400,00 al mese), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione, confermandosi per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria dal giudice delegato.
pagina 24 di 29 Entrambi i genitori contribuiranno in pari misura nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva come la domanda di collocamento prevalente presso di sé della prole avanzata dall'odierno ricorrente sia frutto dei desideri manifestati dalla figlia minore per come emersi anche in sede di ascolto, sicché, a prescindere dal fatto che la domanda non è stata accolta dal Tribunale per le ragioni illustrate in parte motiva, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di causa, considerata la natura del giudizio e i rapporti tra le parti.
La compensazione delle spese di lite opera anche nel rapporto tra i genitori e il Curatore speciale, che ha omesso di chiedere la condanna delle parti alla rifusione dei compensi professionali. La compensazione delle spese tra le odierne parti in causa vale anche con riguardo al sub-procedimento promosso ex art. 473-bis.15 c.p.c., in quanto – si ricorda –
l'ingiustificata inerzia imputabile ad entrambi i genitori ha reso necessaria l'attivazione del pubblico ministero minorile e, poi, del giudice delegato in questo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, che hanno contratto matrimonio in SA il 27/12/2010 (iscritto nei
[...] registri di Stato civile del Comune di TA SE, anno 2023, atto n. 3, P. II, S. C);
2. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minorenni e ER
con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche Per_2 ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti pagina 25 di 29 la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. fatto salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà/dovrà vedere tenere con sé:
- il figlio a settimane alternate con la madre, dal sabato dopo la scuola alla Per_2 domenica sera (ore 19:00), prelevando il minore presso la scuola o presso il domicilio materno dopo la scuola;
- la figlia minore tutti i fine settimana, dal sabato all'uscita da scuola (o ER prelevandola presso il domicilio materno o dopo la scuola) fino alla domenica sera (ore
19:00), sempre riaccompagnandola presso il domicilio materno.
Il padre avrà cura di seguire entrambi i figli in eventuali attività extra-didattiche e nello svolgimento dei compiti scolastici. I minori potranno trascorrere con ogni genitore due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, oltre a sette giorni durante le festività natalizie e tre giorni durante le festività pasquali (con alternanza dei giorni di Natale e di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo);
4. incarica il Servizio sociale Valle NA (competente per i Comuni di DR e
TA SE) di svolgere una funzione di monitoraggio sullo stato di benessere psico- fisico dei minori, sulla tenuta del regime di affidamento condiviso, sul rispetto del calendario dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, proseguendo l'educativa domiciliare presso la madre per il tempo ritenuto necessario ed effettuando, altresì, sporadici interventi osservativi domiciliari sia presso l'abitazione materna sia presso l'abitazione paterna, segnalando prontamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori non emendabili mediante l'intervento del Servizio sociale;
5. invita madre e padre collaborare fattivamente tra loro e con il Servizio sociale, nell'interesse superiore della prole;
pagina 26 di 29 6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a n assegno mensile di ER CP euro 200,00 per il mantenimento ordinario indiretto di ciascun figlio, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione, fatti salvi per il pregresso i provvedimenti interinali assunti dal giudice delegato. L'assegno deve intendersi annualmente rivalutabile ex indici Istat;
7. pone a carico dei genitori l'obbligo di ripartirsi al 50% le spese straordinarie previste dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si trascrive di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o pagina 27 di 29 necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e
DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile pagina 28 di 29 dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; CP_
8. dispone che l'assegno unico erogato dall' potrà essere chiesto e percepito per intero dalla madre;
9. compensa integralmente le spese di causa tra parte ricorrente, parte convenuta e curatore speciale.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COSTA SERINA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali Ambito Valle NA
(c.a. Ass. Soc. dr.ssa , per quanto di competenza. Testimone_2
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba TAnzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con ordinanza resa fuori udienza il 02/07/2025, promossa da:
, nato ad [...] – MAROCCO) il 18/11/1983, Parte_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. RYAH NABIL, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nata a [...] - MAROCCO) il 26/05/1990, CP rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. MASSEROLI SIMONA, giusta procura in atti
– ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 88/2024 - CONVENUTA;
con l'intervenuto ex art. 473-bis.8 c.p.c. del
Curatore speciale avv. , nell'interesse dei minori Parte_2 [...] nata in [...] - TO - il 14/02/2012) e nato in ER Persona_2
Vimercate - MB - il 02/03/2016); con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
pagina 1 di 29 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) affidare i figli minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento residenziale presso il padre, alla quale conseguentemente dovrà essere assegnata la casa familiare sita in TA SE (BG), Via Papa Giovanni XXIII, n. 12;
2) stabilire che la madre potrà vedere i figli minori e , Persona_1 Persona_2 salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20 - quando li riporterà a casa - e, a settimane alterne, le giornate di sabato e domenica, senza pernottamento;
i figli trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore e nel rispetto del principio di alternanza, le giornate delle principali festività: 7
(sette) giorni in occasione delle festività natalizie e 3 (tre) giorni in occasione di quelle pasquali, sempre senza pernottamento con la madre;
3) porre a carico della signora
il pagamento in favore del signor , a titolo di concorso al CP Parte_1 mantenimento dei figli minori, della somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, secondo il seguente schema: […] 4) disporre che i signori e si diano Parte_1 CP reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori
e ”. Persona_1 Persona_2
Per parte convenuta: “Dichiarare la separazione dei coniugi sposatasi in Marocco in data
27.12.2010 alle seguenti condizioni: 1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. 2) Il padre potrà/dovrà vedere e stare con il minore a settimane alternate con la madre, dal sabato dopo la Per_2 scuola alla domenica sera prelevando il minore presso la scuola o presso il domicilio materno dopo la scuola. Il padre potrà/dovrà stare con la figlia minore tutti i fine ER settimana, dal sabato all'uscita da scuola (o prelevandola presso il domicilio materno o dopo la scuola) fino alla domenica sera, sempre riaccompagnandola presso il domicilio materno. Il padre avrà cura di seguire entrambi i figli in eventuali attività extra- didattiche e nello svolgimento dei compiti quanto presso di Lui. I minori potranno trascorrere con ogni genitore due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da comunicare entro il 30.5.2025 nonché una settimana durante il periodo delle festività natalizie. 3) Il padre si occuperà di prelevare i figli nei giorni di competenza pagina 2 di 29 direttamente all'uscita da scuola oppure presso la casa materna e di riportarli presso la casa della madre o in altro luogo comunicato da questa. 4) Incaricare i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare per la durata di anni due e di attivare ogni sostegno utile ai figli ed ai genitori anche al fine di collaborare per una genitorialità condivisa e responsabile. 5) Ordinare al signor di contribuire al mantenimento dei figli con Pt_1 il versamento di una somma mensile non inferiore ad euro 350,00 per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario da gestire come da protocollo in uso a questo Tribunale. In via istruttoria:
Si chiede che venga ordinato ai Carabinieri di NO, Carabinieri di Seriate e
Carabinieri di TA SE di depositare ordine di servizio in relazione agli interventi compiuti a richiesta della signora Si chiede di essere ammessa a prova CP per interpello della parte e per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che i signori
e si separavano di fatto nel mese di dicembre 2022; 2) vero che il
ER CP signor in data 7.3.202, prelevava i figli da scuola e li portava presso la nuova
ER abitazione in TA di SE;
3) vero che i Carabinieri di NO nel mese di giugno 2023 contattavano il signor concordando con lo stesso che avrebbe accompagnato i
ER figli presso la madre ad NO;
4) vero che il portava i figli presso i Carabinieri
ER di NO ma dopo 5 minuti li prendeva e li portava con sé; 5) vero che nel mese di settembre e ottobre 2023 i bambini erano a Seriate presso lo zio paterno;
6) Vero che i
Carabinieri di Seriate contattarono il e chiedevano di portare i figli in caserma ER per consegnarli alla moglie;
7) vero che i Carabinieri di TA SE provavano a contattare il per organizzare gli incontri fra la madre e i minori;
8) Vero che tra ER
e ntercorrevano una serie di messaggi telefonici e numerose telefonate ER CP nelle quali la signora hiedeva di incontrare i figli e il marito diceva che i figli CP erano impegnati;
9) Vero che alcuni dei messaggi intercorsi fra i genitori e le telefonate intercorse fra gli stessi sono quelle indicate nei documenti che si rammostrano (doc. 4 e
5). Testi: presso Carabinieri di NO, Assistente sociale di NO Testimone_1 signora NN Carrara. Con vittoria di spese nel presente giudizio e nel collegato sub procedimento”.
Per il Curatore Speciale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Bergamo adottare i seguenti provvedimenti: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi Pt_3
, nata in [...] il [...] e nato in [...] il
[...] Parte_1
18.11.1983; 2) disporre l'affidamento dei figli minori (nata in [...] pagina 3 di 29 Carmagnola - TO - il 14.02.2012) e (nato in [...] - MB - il Persona_2
02.03.2016) ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di SEDRINA, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei minori presso la madre;
3) disporre il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso, Persona_2 previo accordo con la madre a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica alle 19, quando avrà cura di riaccompagnarlo presso il domicilio materno;
4) disporre il signor potrà vedere e tenere con sé la minore Parte_1 [...] tutti i fine settimana, dal sabato all'uscita da scuola o andandola a prendere ER presso il domicilio materno dopo la scuola fino alla domenica alle 19, sempre riaccompagnandola presso il domicilio materno, avendo cura di seguire la figlia in eventuali attività extra-didattiche e nello svolgimento dei compiti scolastici;
5) disporre che i genitori potranno trascorrere con i figli minori due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno;
6) porre
a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP
un assegno di euro 250,00 (ossia 125,00 euro a figlio) quale contributo al
[...] mantenimento dei figli minori e 7) disporre che i genitori ER Per_2 sosteranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie documentate, non coperte dall'assegno periodico, che si renderanno necessarie per i figli minori, secondo il seguente protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo: […]; 8) disporre che l'assegno unico universale per entrambi i figli venga percepito interamente dalla signora
; 9) incaricare i Servizi Sociali competenti di svolgere un'attenta CP attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2023, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con n SA (Marocco) il 27/12/2010, dalla CP cui unione sono nati i figli (nata in [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato in [...] il [...]) – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di
[...] pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso dei minori e il loro collocamento presso il padre nella “casa familiare” sita in TA SE, via Papa Giovanni XXIII n. 12, di prevedere dei periodi di permanenza dei figli presso pagina 4 di 29 l'abitazione della madre, con obbligo in capo a quest'ultima di versare un contributo di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva che la rottura del vincolo matrimoniale era stata causata dall'ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, avvenuto a inizio giugno 2023; che, in particolare, a causa della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente e della conseguente impossibilità di sostenere il canone di locazione dell'appartamento sito in NO, pari ad euro 620,00 al mese, il ricorrente si vedeva costretto a reperire una nuova collocazione per la famiglia nel
Comune di TA SE, con un canone di euro 250,00 al mese;
che, a fronte di questo cambio di abitazione, la moglie rifiutava di trasferirsi continuando ad occupare abusivamente l'immobile di NO e disinteressandosi completamente del marito e dei figli, che, infatti, da giugno 2023 vivevano esclusivamente insieme al padre, il quale provvedeva anche al loro sostentamento;
che la convenuta, nel frattempo, aveva intrapreso una nuova relazione affettiva e mai aveva provveduto al mantenimento dei figli né si era preoccupata di vederli e tenerli con sé; che, peraltro, dopo un'iniziale apparente collaborazione, la moglie ostacolava l'iscrizione dei figli presso l'istituto di TA SE, dove i minori abitano, causando la perdita dell'anno scolastico, motivo per cui chiedeva anche, inaudita altera parte, di autorizzare l'iscrizione dei figli a scuola;
che, a quel tempo, egli era disoccupato e percepiva un assegno di disoccupazione di euro 1.000 mensili, mentre la convenuta svolgeva attività lavorativa come dipendente, percependo circa 1.500 euro al mese, oltre ad altri compensi per lavori domestici.
Con decreto emesso in data 20/12/2023 ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., inaudita altera parte, il giudice delegato autorizzava a procedere, senza ritardo, Parte_1 all'iscrizione a scuola dei figli presso l'Istituto comprensivo Valle SE – San Pellegrino
Terme, anche senza il consenso dell'altro genitore, sul presupposto che dal certificato anagrafico risultava che entrambi i figli risiedevano insieme al padre dal mese di luglio
2023, presso l'immobile sito nel Comune di TA SE, in via Papa Giovanni XXIII n.
12, e considerato il pregiudizio grave e irreparabile a cui sarebbero esposti i figli ove dovessero perdere l'intero anno scolastico – peraltro obbligatorio data l'età dei minori – non solo a causa dell'allegata condotta ostacolante attribuita alla madre, ma anche a causa dell'ingiustificato ritardo con cui il padre ha proposto la presente istanza, essendosi già concluso il primo quadrimestre dell'anno scolastico 2023/2024 (v. decreto).
pagina 5 di 29 All'esito dell'udienza di discussione tenutasi in data 15/02/2024, sentite personalmente le parti e convalidati i provvedimenti indifferibili di cui sopra, il giudice delegato disponeva d'ufficio una indagine psicosociale sull'intero nucleo a mezzo del Servizio territorialmente competente.
Con comparsa di risposta depositata in data 15/03/2024, si costituiva in CP giudizio, deducendo circostanze del tutto contrapposte a quelle descritte dall'odierno ricorrente;
più in particolare, rappresentava che la crisi coniugale insorgeva già nel corso dell'anno 2022, tanto è vero che il marito decideva verso fine 2022 e inizi 2023 di trasferirsi presso l'abitazione di un amico lasciando la moglie e i figli nell'immobile in locazione ad NO, comunque, versando un contributo di euro 200,00 al mese per il mantenimento dei minori, che, a quel tempo, incontravano settimanalmente il padre;
che, del tutto improvvisamente, nel maggio 2023 il marito le comunicava di aver reperito una nuova attività lavorativa e una nuova abitazione a TA SE imponendo alla famiglia di seguirlo nella propria scelta abitativa e di vita;
che la moglie, da subito, si opponeva a questa decisione unilaterale in quanto i figli erano ben inseriti nel contesto abitativo e scolastico di NO, mentre TA SE distava oltre 30 km da NO, ovvero 45 minuti in auto;
che, dunque, il 7 giugno 2023 il marito si presentava presso l'istituto scolastico frequentato dai figli per prelevarli, ma anziché riportarli dalla madre, li tratteneva con sé nell'abitazione di TA SE senza più dare notizie alla moglie;
che, da quel momento, seguivano alcuni tentativi di contatto tramite i Carabinieri, allertati dalla convenuta, che sporgeva denuncia-querela nei confronti del coniuge in data 22/06/2023; che, inoltre, nel mese di settembre 2023 la convenuta veniva a scoprire che il marito aveva disdetto il contratto di locazione dell'appartamento di NO sin dal mese di dicembre 2023, indicando come data di rilascio il 10/06/2023 e procedendo alla disdetta di tutte le utenze domestiche, a riprova del fatto che la decisione di di portare con sé i figli a TA ER
SE era stata premeditata da tempo;
che, pertanto, nel mese di dicembre 2023 ella decideva di recarsi in Marocco per sistemare alcuni documenti e per avanzare domanda di divorzio avanti al tribunale marocchino, ma, in quella sede, scopriva che il marito aveva intrapreso il giudizio in Italia, ragion per cui ritornava frettolosamente per costituirsi avanti questo tribunale;
che, comunque, i minori erano entusiasti e felici di incontrare la madre, soprattutto il figlio più piccolo che le chiedeva quando avrebbe potuto tornare a vivere con lei sentendone profondamente la mancanza nella quotidianità; che, invece, la figlia maggiore mostrava un aspetto trascurato nell'igiene e nell'abbigliamento da quando pagina 6 di 29 viveva con il padre, che, per quanto riferitole dai minori, trascorreva molto tempo fuori casa per lavoro, tanto che, in un primo periodo, i bambini erano stati affidati ad una vicina di casa ma da qualche settimana sembrava essere presente all'interno della loro abitazione una donna di origini marocchine che si faceva chiamare “zia”, anche se non era una parente, e che si occupava dell'accudimento dei ragazzi in assenza del padre. Deduceva, infine, di lavorare come badante per due ore al giorno, oltre che come addetta alle pulizie per tre ore a settimana, e di continuare ad occupare l'immobile di NO mentre l'assegno unico veniva integralmente percepito dal padre. Alla luce dei fatti sopra descritti, la convenuta chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita ad NO, riconoscendo al padre il diritto di tenere con sé i minori a fine settimana alternati, dal sabato dopo scuola alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio durante la settimana fino alle ore 21:00; chiedeva, altresì, di incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti per l'attivazione di un monitoraggio del nucleo familiare e di attivare ogni ulteriore sostegno, ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di euro 400,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale CP_ e la metà dell'assegno unico erogato dall'
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16/04/2024, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il giudice delegato li autorizzava a vivere separatamente, prendendo atto di un accordo provvisoriamente raggiunto tra le parti in attesa degli accertamenti demandati ai Servizi sociali competenti per territorio.
All'udienza del 07/04/2024, pervenuti gli atti del procedimento iscritto al n. 40/2024
r.g.c.c. avanti al Tribunale per i minorenni di Brescia su impulso del Pubblico ministero minorile, il giudice delegato procedeva alla riunione di quel fascicolo con la presente causa di separazione ex art. 38 disp.att.c.c., nominando l'avvocato del Parte_2 foro di Bergamo in qualità di Curatore speciale ex art. 473-bis.8 c.p.c. dei figli minori delle parti, con invito a costituirsi nella causa di separazione.
Con comparsa depositata in data 12/07/2024 si costituiva in giudizio il Curatore speciale, il quale, la luce degli aggiornamenti pervenuti dai Servizi sociali incaricati dal Tribunale, chiedeva di disporre, in via provvisoria, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e il loro collocamento presso il padre, prevedendo una più ampia calendarizzazione dei tempi di permanenza dei figli con la madre, e ciò sino a quando non sarà terminata l'indagine / valutazione dei servizi sociali – ad oggi in corso e di cui pagina 7 di 29 si chiede disporsi la continuazione - circa le condizioni psico fisiche e psicologiche dei minori, la capacità genitoriale di entrambi i genitori e l'accertamento dell'intensità del legame dei minori con ciascuno di essi, comunque, disponendo la prosecuzione dell'attività di monitoraggio, un adeguato servizio di ADM e un supporto scolastico.
Con ordinanza resa in data 16/07/2024 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., in particolare, veniva disposto l'affidamento dei figli minori ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di TA SE, senza limitazione della responsabilità genitoriale di madre e padre, con conferimento al
Servizio affidatario di un mandato di vigilanza e supporto in favore del nucleo familiare
e l'incarico di attivare/proseguire tutti i percorsi di supporto alla genitorialità, sostengo psicologico ed educativo, compreso il servizio di educativa presso l'abitazione del padre, nell'interesse dei figli minori e per il tempo ritenuto necessario;
inoltre, considerate le condizioni psicoemotive in cui versava il minore e la necessità di essere Per_2 maggiormente seguito e accudito, veniva disposto il temporaneo collocamento del figlio presso la madre per il periodo estivo, fino alla ripresa delle lezioni scolastiche (v. ordinanza).
Con successiva ordinanza resa in data 05/09/2024, viste le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociali, in particolare, con riferimento all'andamento dell'intervento di educativa domiciliare attivato presso l'abitazione paterna, il giudice delegato modificava i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.23 c.p.c., prevedendo il collocamento prevalente di entrambi i figli presso il domicilio materno sito in DR, via Giongo n. 1/C, con diritto del padre di tenere con sé i figli a settimane alternate, dal sabato mattina alla domenica sera, e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla madre un assegno di euro 250,00 al mese complessivi per il mantenimento per entrambi i figli minori (125,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, fatto salvo il diritto della madre di chiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato CP_ dall' per entrambi i figli minori (v. ordinanza).
All'udienza fissata per il giorno 18/03/2025 il giudice delegato procedeva ad ascoltare la figlia minore di anni 12, e vista l'impossibilità di conciliare la causa, a parziale ER modifica e integrazione dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi in data
16/07/2024 e 05/09/2024, alla luce delle risultanze dell'ascolto, disponeva il diritto/dovere di di tenere con sé la minore tutti i fine settimana, Parte_1 ER dal sabato all'uscita da scuola (o prelevandola presso il domicilio materno dopo la pagina 8 di 29 scuola) fino alla domenica sera, sempre riaccompagnandola presso il domicilio materno, avendo cura di seguire la figlia in eventuali attività extra-didattiche e nello svolgimento dei compiti scolastici (v. ordinanza).
Ritenuta sufficientemente istruita la causa, il giudice delegato fissava l'udienza dell'01/07/2025 per la rimessione della causa in decisione al Collegio.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, i difensori delle parti provvedevano a depositare gli scritti conclusivi nei termini assegnati e, con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 02/07/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Così riassunte brevemente le domande e i fatti di causa, il Collegio rileva, preliminarmente, che, dal punto di vista istruttorio la controversia è pienamente matura per la decisione, posto che l'indagine sulle capacità genitoriali di madre e padre e sulla qualità della relazione sussistente tra i figli e ciascun genitore è stata svolta attraverso l'intervento dei Servizi sociali e specialistici incaricati dal Tribunale, le cui relazioni e valutazioni neppure sono state specificatamente contestate dalle odierne parti in causa.
Ciò detto, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Le deduzioni contenute nei rispettivi atti di parte e le circostanze emerse dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che i coniugi non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo, e che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in SA (Marocco) il 27/12/2010, atto iscritto nei registri di Stato civile del Comune di TA SE (anno 2023, atto n. 3, parte II, serie C).
Quanto alla richiesta di addebito della separazione in capo alla moglie, avanzata dall'odierno ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, e non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale, il Tribunale dichiara che tale domanda deve intendersi implicitamente rinunziata.
Venendo al merito delle questioni controverse, il Tribunale osserva come le odierne parti in causa discutano - essenzialmente - sul collocamento dei figli minori e, quindi, sulla ripartizione degli oneri di mantenimento. Più in particolare, valorizzando le dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto, l'odierno ricorrente insiste affinché venga ER pagina 9 di 29 rispettata la volontà della figlia sia per quanto attiene al desiderio di vivere insieme al AP con il quale ha manifestato di avere un rapporto affettivo più stretto, sia per quanto riguarda il suo desiderio di riprendere gli studi scolastici a TA SE. Di contro, la convenuta e il curatore speciale ritengono che, all'attualità, sia più conforme ai bisogni della minore il suo collocamento presso la madre, sia per garantire alla ragazzina continuità nel percorso scolastico intrapreso e nei rapporti di socializzazioni avviati, sia perché anche i Servizi sociali hanno potuto osservare come entrambi i minori abbiano tratto beneficio dall'attuale collocamento presso la madre.
Ciò posto, deve darsi atto che, in sede di ascolto, dopo un momento iniziale di chiusura e timidezza, riusciva ad aprirsi al dialogo con il giudice in modo sereno e rilassato, ER mostrandosi adeguata nell'esposizione e capace di esporre il suo punto di vista sulle questioni personali e familiari che la riguardano, dichiarando, per quanto si reputa utile trascrivere di seguito: «… Io vado allo spazio compiti tutti i giorni tranne il lunedì e il Per_ mercoledì. Il lunedì viene , l'Assistente sociale, mentre il mercoledì accompagniamo mio LL a calcio e mi tocca aspettarlo lì. O invito una mia amica a giocare oppure mi tocca stare lì a guardarlo per un'ora e mezza all'aperto, tranne quando piove tanto. Fino a prima dell'estate vivevo a TA SE. Quando tornavo a casa da scuola o invitavo la mia amica
a giocare a casa mia o andavo a vedere i gattini, giravo per il paese. Questi gattini si trovavano a casa di un signore che conosco e sono 12. Altri 4 gattini abitano a casa della zia di e un'altra signora che si chiama ha una cavalla, che si chiama IO, e Pt_4 Per_4 delle mucche. Mi piacciono gli animali. A DR ci sono due gattini ma non posso avvicinarli perché hanno qualche malattia e un cagnolino che si chiama IP, che sta vicino
a casa mia. A TA SE c'era la brasiliana che ci teneva e viveva vicino a noi, che Pt_4 adesso ha comprato un barboncino. Quando vado dal AP a volte lo vedo. Ora vado solo ogni 15 giorni. Quando vado vedo anche , una mia compagna di classe che vive a Per_5
TA SE. Gli altri compagni di classe non vivono a SE e non ci sono i mezzi per raggiungere i paesi dove vivono. Quando dicevo che invitavo un'amica a giocare, intendevo che mi trovavo con a giocare all'oratorio, anche lei è brasiliana. Un'altra mia Per_6 compagna, con cui gioco è anche lei sudamericana. Quando stavo con il AP c'era una signora che veniva a casa mia per aiutarmi a fare i compiti, perché la nostra baby-sitter era brasiliana e non poteva aiutarci a fare i compiti. Con noi viveva anche il nonno. Anche adesso quando vado a casa del AP lo incontro, lui è ancora lì. Vado da AP ogni 15 giorni. Non ho scelto io di andare da AP ogni 15 giorni, l'hanno scelto loro. Con AP abbiamo orari
pagina 10 di 29 prestabiliti però lui ci manda un messaggio quando è nel parcheggio ad aspettarci, perché può capitare che ogni tanto abbia un ritardo. Vado da AP dal sabato alle ore 14:00 fino alla domenica alle ore 19:00. Io vorrei stare con il AP e vedere la mamma anche tutti i sabati e le domeniche. Non so perché ho questa preferenza, perché mi sento più legata al AP. Non sempre vado d'accordo con la mamma. [ndr. Alla domanda sui motivi per cui non va d'accordo con la mamma rispondeva] dipende, magari un giorno faccio ritardo andando
a scuola, perché se perdo quell'autobus di linea devo prendere l'autobus pubblico e se lo perdo lei si arrabbia. Va bene parlare piano, però mi infastidisce il fatto che possa urlare.
Preferisco che mi vengano dette con calma le cose. Non ho in mente altri esempi di quando si arrabbia. Magari lì per lì dico basta, mi sono stufata, questa cosa non me la dimentico, però poi mi dimentico il motivo della discussione. Mi ricordo solo di aver avuto un litigio.
Non c'è un momento in cui si fa pace, ci si dimentica il litigio e basta. Il rapporto con il AP lo descrivo come normale. Per adesso non è mai capitato che mi rimproverasse per qualcosa, non abbiamo mai litigato perché per me lui è di carattere calmo. Anche con mio LL mi capita di litigare perché lui è più agitato di me, preferisco che lui stia calmo. Anche le mie amiche sono persone tutte molto calme e tranquille. Quando stavo con il AP lui era impegnato a lavorare, tornava verso le 19:00 di sera, però c'era il nonno. Quello che mi piaceva era stare con la vicina di casa brasiliana che ha circa 21 anni e vive insieme Pt_4 al marito. Quando vivevo con il AP era la nostra baby-sitter e la vedevo tutti i giorni. Lei mi aspettava alla fermata e mi accompagnava a casa, poi stavamo a casa insieme disegnando, giocando, a volte anche con i suoi cugini, con cui giocavo a palla. ora Pt_4 lavora in panificio. Prima ci lavorava solo d'estate, mentre adesso so che lavora di più e aiuta sua zia. Se dovessi andare a casa con il AP non è detto che posso incontrare Pt_4 visto che lavora, ma potrei ancora incontrarla e rivedere la mia amica . la Per_5 Per_5 incontravo a scuola, ma ora non più perché ho dovuto cambiare scuola. Prima andavo a
TA SE, mentre adesso vado a Botta di DR. Il pullman lo prendo per andare da
Botta a DR. A me manca la scuola di prima ma non posso tornarci perché è troppo lontano, è in montagna. A me piaceva di più vivere di più in montagna, in mezzo agli animali.
Adesso sono alla base della montagna, si vedono le montagne ma è basso. Alla domanda che cosa penso [di fare] se dovessi trascorrere più tempo a casa del AP rispondo che la casa del AP da quella della mamma dista una mezz'ora di macchina. Io vorrei riprendere a fare la scuola a TA. Io adesso sono in seconda media. Per quanto riguarda le scuole superiori mi piacerebbe una scuola che riguarda gli animali, ma non mi sono ancora informata. Io vorrei fare la pet-sitter, come ma per gli animali. Mi piacciono in generale gli animali, Pt_4
pagina 11 di 29 ma non tutti, se mi dici il leone no [ndr. mettendosi a ridere]. Non mi piacerebbe fare la veterinaria perché poi se sbagli qualcosa… mi piace l'idea di accudirli. Per adesso non c'è la possibilità di prendere un animale a casa della mamma, gliel'ho chiesto tempo fa ma lei mi ha detto di no. Io avrei voluto un cane. Mi andrebbe bene anche un criceto, anche se necessita di tante attrezzature, mentre per il cane sarebbe sufficiente la traversina e le crocchette. Non servono poi tante cose per portarlo a spasso, basta che lo porti fuori te. Avrei voglia di accudirlo io. Anche se la mamma dovesse prendere un cane, io comunque preferirei stare a TA SE. Io non ho mai chiesto a mio AP se può venire a prendermi più spesso, Per_ ma mi ha detto che non può. Io volevo andare a sentire una cantante, e Per_7 Per_ chiedevo ad se il AP poteva venire a prendermi ma lei mi ha risposto che in settimana Per_ il AP non può venire. è l'assistente sociale che viene a casa della mamma, ma è la stessa che veniva anche a casa del AP. È vero che a casa del AP mio LL guardava di più la televisione e preferiva stare a casa invece che uscire con me. Io invece preferisco uscire con i gattini, a guardare il cellulare dopo mezz'ora massimo mi stanco, mentre con i gattini è più bello, non mi stanco. Se mi chiedi di NO, ti dico che non era un bel paese. Lì in classe avevo due amiche ma non BF (ndr. best friend). Se mi chiedi se mi dispiacerebbe dividermi da mio LL durante la settimana per poi rivederlo dalla mamma o dal AP durante i fine settimana rispondo che ci sta, l'avevamo già fatto una volta. Io lo potrei vedere nel fine settimana, quando sto con la mamma. Penso che una nostra separazione mio LL la prenderebbe naturalmente, a lui piace stare da solo e anche me piace stare da sola, a parte le mie amiche. Se mi chiedi di usare una parola o una frase per descrivere il AP, rispondo calmo e gentile, se mi chiedi di usare un colore rispondo che a lui piace il colore verde. Se penso a lui non saprei che colore mi viene in mente. Per descrivere la mamma, invece, non mi viene in mente niente, non mi viene in mente neanche un colore da abbinarle. Non ho altro da dire. Quando vivevo a TA SE per tornare a casa prendevo l'autobus di scuola e poi per altri spostamenti, come per andare a Orio Center, prendevamo la macchina. Io di solito sto con il AP, il nonno invece sta spesso in cucina a cucinare. Mio AP di solito prepara insalate o cose così, mentre il nonno cucina cose marocchine. Non so se mi piace la cucina marocchina, dipende da cosa cucina. So che la NA è rimasta in Marocco ma non so perché il nonno è venuto in Italia. La casa del AP è come quella di DR, ma questa è un po' più grande. Là dormivo in un letto a castello con mio LL, mio AP dormiva in un letto matrimoniale con mio nonno. A casa della mamma, invece, c'è una stanza un po' piccolina e un letto a castello, ma siccome non ci sono abbastanza posti abbassiamo il letto sopra e ci dormiamo tutti e tre, piuttosto che stare separati. Il mio letto a TA SE è molto più pagina 12 di 29 grande perché è quadrato, anziché rettangolare e ci salgo attraverso una scala», annuendo e sorridendo alla domanda se le mancava la sua cameretta (v. verbale udienza).
Ebbene, il Tribunale ritiene che le preferenze espresse da pur con un ER atteggiamento apparentemente autentico e privo di condizionamenti, non possano essere integralmente recepite dal Tribunale, per i motivi di seguito esposti.
In punto di diritto, pare opportuno ricordare che il legislatore nazionale, nello stabilire che deve essere ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha fissato una soglia di età oltre la quale si presume che il minore abbia maturato discernimento sufficiente ad esercitare il diritto di ascolto;
tale presunzione, tuttavia, opera in due sensi, poiché così come si deve presumere che superata detta soglia di età il discernimento sia maturato, al di sotto di questa soglia deve presumersi che il discernimento non sia maturato;
la presunzione di non discernimento – spiegano i giudici di legittimità – può essere vinta da un accertamento da farsi in concreto, sulla base di quanto emerge dagli atti del giudizio, di quanto è stato allegato dalle parti e in base a fatti notori;
ed è un fatto notorio che la maturazione del minore avviene progressivamente, man mano che egli acquista in primo luogo la capacità di parlare e di comunicare ed in secondo luogo la capacità di elaborare dei concetti, esprimere giudizi ed operare delle scelte. Ciò consente di fare una distinzione tra minori che sono prossimi alla soglia dei dodici anni e i minori che invece ne sono lontani, essendo evidente che il discernimento non matura improvvisamente nella notte che segna il confine tra gli undici e i dodici anni. La presunzione di non discernimento è quindi debole per il minore prossimo a raggiungere questa soglia di età, ma tanto più forte quanto più il minore è lontano dalla soglia dei dodici anni e per vincerla, in questo ultimo caso, è necessario che dagli atti del giudizio emergano plurimi elementi che orientano in senso diverso (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/01/2025) 21/02/2025, n. 4595).
Inoltre, se è vero che in base alle normativa internazionale dettata in materia, prima fra tutti la “Convenzione ONU di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del
20/11/1989”, conosciuta anche come Convenzione sui Diritti del Fanciullo (ratificata dall'Italia con Legge n. 176/1991), va garantito al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni che lo riguardano e le sue opinioni devono essere tenute in considerazione (art. 12, co. 1), è pur vero che le preferenze e le opinioni espresse del minore non sono vincolanti per il giudicante che è sempre chiamato a valutare il best interest of child. Sul punto, i giudici della Suprema pagina 13 di 29 Corte hanno costantemente affermato che l'ascolto non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. E' tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse, per cui, nel caso concreto deciso dai giudici di legittimità, avendo il minore espresso la propria opzione in ordine al collocamento presso uno dei due genitori, il giudicante è tenuto a spiegare le ragioni della scelta del genitore collocatario eventualmente in contrasto con quanto dichiarato dal medesimo minore o disporne nuovamente l'audizione al fine di verificarne l'attendibilità e la verosimiglianza alla luce dell'esame concreto della sua capacità di discernimento (cfr.
Cass. Sez. I, Sent. 26/03/2015, n. 6129); ancora più di recente, la Suprema Corte ha affermato che è errata l'identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori rilevanti che il giudice deve necessariamente prendere in considerazione, in quanto, anche quando le dichiarazioni rese dal minore paiono frutto di maturità e consapevolezza, tali dichiarazioni non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali (cfr. Cass. civ. Sez. I,
Ord., 06/02/2025, n. 2947).
Fatta questa premessa giuridica, pare necessario ricostruire le dinamiche familiari e quanto emerso dall'istruttoria compiuta a mezzo dei Servizi sociali.
Anzitutto, dalla trattazione della causa è emerso pacificamente che, senza alcuna condivisione con la moglie, dopo alcuni mesi in cui i coniugi già vivevano di fatto separati, decideva di prendere in locazione un immobile a TA SE, Parte_1 dove poi effettivamente vi si trasferiva con i figli terminato l'anno scolastico 2022/2023, mentre la moglie rimaneva a vivere nell'appartamento di NO, parimenti condotto in locazione. Sempre dall'istruttoria è emerso pacificamente che dopo tale trasferimento dei minori a TA SE, la madre sporgeva formale denuncia-querela nei confronti del marito in data 22/06/2023, avanti alla Stazione dei Carabinieri di NO (v. doc. 1 fasc. convenuta), chiedendo aiuto alle Forze dell'Ordine per poter ripristinare i rapporti con i pagina 14 di 29 figli (interrogato sul punto, l'odierno ricorrente confermava la circostanza dichiarando testualmente: “…La madre si è rivolta ai Carabinieri a giugno dell'anno scorso per vedere i bambini;
una seconda volta a novembre con i Carabinieri di Seriate. Non so perché ha dovuto allertare i Carabinieri per vedere i bambini;
se vuole vedere i bambini basta che mi scriva un messaggio. Lei ha voluto fare la sua vita e si è sempre disinteressata dei bambini;
chiede di vederli oggi solo perché c'è un giudizio pendente, v. verbale ud. 15/02/2024). Sempre dalla documentazione versata in atti risulta uno scambio di sms tra le parti risalente al mese di giugno 2023, in cui la madre avvisava che sarebbe passata da casa sua per ER trascorrere del tempo con i figli, e quest'ultimo, concludendo la conversazione, scriveva:
“… PUOI INCONTRARE I BAMBINI DAI CARABINIERI, COME HAI FATTO L'ULTIMA VOLTA, HO
CHIAMATO IO IL CARABINIERE È SPIEGATO TUTTO” (doc. 5 fasc. convenuta); seguivano altri messaggi in cui amentava che il marito non le rispondeva alle telefonate e che CP non aveva portato i figli da lei nel giorno che concordato avanti ai Carabinieri (sms del
25/06/2024). Da questa chat sembrerebbe che non vi siano stati altri scambi via messaggio tra le parti nei mesi di luglio e agosto 2023, fino al mese di settembre in cui ER scriveva: “DOPO TRE MESI TI SEI RICORDATA CHE HAI DEI FIGLI ADESSO”, messaggio a cui la moglie replicava “RICHIAMO VERSO LE 17 O 17.30” e rispondeva: “IO NON ER
VOGLIO PIÙ SENTIRTI SE HAI QUALCHE PROBLEMA PARLA CON IL MIO AVVOCATO CAPITO? LA
PRATICA DI SEPARAZIONE È IN TRIBUNALE” (sms del 29/09/2024, doc. 5 fasc. convenuta).
E' innegabile, dunque, che il clima attualmente conflittuale in seno alla coppia genitoriale abbia avuto delle ripercussioni sulla relazione tra i figli e la madre, nella sostanza impedita a mantenere una relazione stabile e continuativa con i minori, dopo la decisione di di trasferirsi a TA SE portando con sé i figli. La difficoltà della madre di ER sentire e vedere i figli, peraltro, non ha riguardato solo i primi tempi del trasferimento dei minori a TA SE, ma si riscontrava anche nei primi mesi dell'anno 2024, in pendenza di questo giudizio: infatti, in uno scambio di sms si legge che nforma CP ER di esser venuta a TA SE per incontrare la figlia (“SONO SOTTO LA CASA ASPETTO
DOUAE VOLEVO PARLARE CON LEI VISTO CHE OUSSAMA NON È CON TE LASCIAMI Per_8
PARLARE CON MIA FIGLIA. HO PORTATO DELLE COSE PER DOUAE E OUSSAMA”) e a questo messaggio l'odierno ricorrente rispondeva con un semplice “DOUAE STA MANGIANDO”; al ché la madre scriveva “ASPETTO QUA SOTTO FINCHÉ FINISCE SONO IN COSTA SERINA FINO
ALLA SERA” e replicava “NON ME LO HAI INSEGNATO PRIMA SONO APPENA ER
TORNATO DAL LAVORO E VOGLIO RIPOSARMI. ; spiegava che CP_3 CP pagina 15 di 29 l'indomani non ci sarebbero stati i mezzi pubblici e rispondeva “PROSSIMO ER
SABATO”; a quel punto la madre lo accusava di cercare delle scuse e rispondeva: ER
“TROVA UN ALTRO MODO. SEI COSÌ BRAVA A INGANNARE E A MENTIRE CHE MI FAI SCHIFO”
(doc. 3 fasc. convenuta).
Le dinamiche conflittuali in seno alla coppia genitoriale venivano riscontrate anche dai
Servizi sociali incaricati dal Tribunale, che, già nelle prime relazioni trasmesse a questo
Ufficio, rispetto alla figura paterna osservavano che “Il sig. tende ad assumere
ER un atteggiamento per lo più squalificante nei confronti della sig.ra Il sig. CP non riconosce alcuna fatica che i figli potrebbero aver affrontato nel
ER trasferimento. Come emerge anche dalla valutazione psicologica, il sig. mostra
ER maggiore difficoltà nel sintonizzarsi e nel mentalizzare i bisogni emotivi dei figli. Per lo stesso, infatti, né la figlia né il figlio hanno faticato a permanere a casa
ER Per_2 da giugno 2023 e a gennaio 2024 per un'iscrizione tardiva a scuola, né alcun tipo di fatica è riportata dal sig. Il sig. tende ad attribuire alla moglie un ruolo
ER ER poco presente nella vita dei figli, riferendo che la stessa ha scelto in autonomia di non trasferirsi e quindi di conseguenza di non voler investire, a dire del sig. nel
ER proprio ruolo materno. (…) In data 4 maggio è stata effettuata una visita domiciliare, il sig. non era presente per motivi lavorativi, al domicilio erano presenti i minori e
ER la baby-sitter. Quest'ultima, una ragazza di origine brasiliana, è parsa in fatica nelle comunicazioni, presumibilmente a causa delle difficoltà linguistiche, anche il dialogo con
i minori era perlopiù assente. L'abitazione è composta da una sala/cucina, un bagno e un'unica camera, ove dormono tutti e tre i componenti del nucleo familiare” (v. relazione sociale “Ambito Territoriale Valle NA”, datata 12/04/2024). Anche dagli incontri con la psicologa del Servizio emergeva che il signor aveva assunto “un ER atteggiamento formalmente collaborante pur faticando a comprendere le motivazioni dell'intervento valutativo richiesto dall'autorità giudiziaria in quanto ritenuto sproporzionato alla propria situazione familiare. Nel corso dei colloqui è apparso adeguato in riferimento agli accudimenti primari, mentre è emersa maggiore difficoltà nel sintonizzarsi e mentalizzare i bisogni emotivi dei figli. Si evidenzia la tendenza del padre a minimizzare e non problematizzare le possibili conseguenze e/o difficoltà di adattamento dei minori a tali cambiamenti, quali la separazione dei genitori, il trasferimento abitativo l'inserimento scolastico dei minori, avvenuto in corso d'anno, oltre all'interruzione della relazione madre e figli, a seguito della separazione” (v. pagina 16 di 29 relazione psicologica dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, datata 12/04/2024).
Dall'indagine psicologica si evince come, alla richiesta di narrare la propria storia personale e familiare (egli) ha mostrato atteggiamento difensivo, faticando a comprendere le implicazioni sull'attuale situazione (…) Il trasferimento a TA SE, dettato da ragioni economiche, rappresentava per lui anche un'occasione per recuperare il rapporto con la moglie, ma la decisione di quest'ultima di rivedere la progettualità precedentemente condivisa per rimanere nell'abitazione di NO, ha sancito la rottura definitiva della relazione coniugale. Il signor ha percepito un rifiuto della moglie ER al cambio abitativo non solo come abbandono nei suoi confronti, ma anche nei confronti dei figli e come rinuncia al proprio ruolo genitoriale. Il padre sembra offrire tale narrazione sia ai figli che ai loro contesti di socializzazione, pur non corrispondendo realmente all'attuale situazione familiare. (…) il signor fatica a prendere in ER considerazione l'importanza, per il benessere dei figli, di salvaguardare la figura genitoriale materna e garantire la continuità nella relazione con quest'ultima. In tal senso, si evidenzia una difficoltà nell'esercizio della bigenitorialità e nella condivisione, con la madre, delle scelte rilevanti per i minori stessi, all'interno di una cornice di affido condiviso. Il padre motiva tali condotte come conseguenza della scelta di separarsi da lui, evidenziando la difficoltà nel differenziare i propri vissuti e i propri bisogni da quelli dei figli” (v. relazione della psicologa dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, datata 21/06/2024). Sempre la psicologa del Servizio osservava che, “nel periodo precedente l'attivazione dell'Autorità Giudiziaria, i bambini non hanno visto la madre, se non sporadicamente, e solo a seguito della richiesta di aiuto della donna ai Carabinieri.
I minori hanno vissuto discontinuità anche dal punto di vista abitativo: nel periodo dal
2012 ad ora la famiglia ha effettuato diversi trasferimenti, conseguenti alle necessità lavorative del signor ( NO) che non hanno agevolato ER Per_9 ER0
l'instaurarsi delle relazioni con i coetanei e l'integrazione sul territorio. Attualmente i genitori non hanno dialogo tra di loro se non sporadicamente via messaggi;
si evidenzia preoccupazione per la frequente triangolazione alla quale sembra essere esposta la figlia
che sembra essere spesso esposta al ruolo di intermediaria tra i genitori, con il ER rischio di ripercussioni sul proprio benessere psicologico” (v. relazione cit.).
Proprio rispetto alla minore quando ancora convivente con il padre a TA SE, ER il Servizio sociale scriveva che “Dai colloqui effettuati dalla scuola in modalità separata con entrambi i genitori è emersa la necessità di individuare una figura ad hoc che possa pagina 17 di 29 supportare la minore nello studio e nel completamento dei compiti scolastici al domicilio, in particolare alla luce dei recenti risultati scolastici poco positivi. La scuola ha comunque predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per semplificare le richieste scolastiche e di studio per la minore, anche alla luce del periodo scolastico iniziale da settembre 2023 a gennaio 2024 che la minore non ha frequentato” (v. relazione
SS Ambito Territoriale Valle NA, datata 12/04/2024). Già dall'indagine psicologica compiuta nel primo semestre 2024, emergeva come la figlia minore avesse Per_ considerato l'attuale baby-sitter, una figura di riferimento affettiva, e, rispetto alla figura materna, pare essersi schierata in favore del padre, a riprova della triangolazione causata dal conflitto genitoriale (v. relazione della psicologa dell'ASST Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, datata 21/06/2024).
Ebbene, alla luce degli elementi sopra evidenziati devono essere interpretate le dichiarazioni rese da in sede di ascolto. ER
La minore, pur avendo espresso in maniera autentica il desiderio di tornare a vivere a
TA SE - ambiente a lei molto gradito e sostenuto dalla presenza di affetti, in primis, il padre con il quale è legata da un sincero affetto, e poi la vicina di casa che in passato si
è occupata di lei come baby sitter – da tempo, risulta triangolata nel conflitto genitoriale che potrebbe averla portata a schierarsi effettivamente in favore del padre. La minore, inoltre, in ragione dell'età e del suo grado di maturazione, ha mostrato una ridotta capacità riflessiva e critica rispetto ad un collocamento presso il padre durante la settimana, avendo lei stessa dichiarato che il genitore rientrava a casa verso le ore 19.00 dopo il lavoro, non considerando i risultati scolastici poco positivi conseguiti quanto viveva a TA SE, stante la necessità di essere quotidianamente sostenuta dal punto di vista didattico.
Peraltro, nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio Sociale “Valle
NA” si dava atto che, nel mese di luglio 2024, era stato attivato l'intervento educativo domiciliare presso l'abitazione del signor e che, a quel tempo, era stato ER possibile osservare esclusivamente il contesto di vita della minore e del nonno ER paterno, non essendo stato presente al domicilio il signor durante gli accessi ER dell'educatore in quanto impegnato in attività lavorativa, aspetto che consentiva al
Servizio sociale né di osservare nel contesto domestico la relazione padre-figli né di garantire a un supporto alla genitorialità (v. relazione SS Ambito Territoriale ER
Valle NA, datata 04/09/2024). Inoltre, il padre, già informato dall'Assistente sociale rispetto alla individuazione di una figura educativa per l'avvio dell'intervento pagina 18 di 29 educativo domiciliare, si è mostrato infastidito circa l'attivazione di tale intervento, verbalizzando che i minori, congiuntamente al nonno paterno, sono quotidianamente impegnati e fuori dal domicilio. Il sig. con tono rigido, ha verbalizzato di non ER comprendere gli interventi e la presa in carico dei servizi, non riconoscendo alcuna difficoltà attribuibile a sé stesso o al proprio nucleo familiare (v. relazione SS Ambito
Territoriale Valle NA, datata 03/07/2024). Dalla relazione di educativa domiciliare si apprendeva che, al domicilio paterno, la minore stava vivendo una situazione di ER isolamento sociale, la stessa infatti appare avere poche/nessuna relazione significativa con i pari e trascorrere le proprie giornate utilizzando il cellulare, ove riferisce di avere contatti con delle amicizie conosciute online. L'intervento educativo ha definito altresì
l'obiettivo di osservare e supportare la minore nella relazione con i pari e favorire che la stessa possa aderire ad attività socializzanti sul territorio. La minore è parsa restia alle proposte della figura educativa che si svolgono sul territorio (es. partecipazione ad un evento sportivo per adolescenti che si è svolto sul territorio), riferendo di predisporre
l'utilizzo di dispositivi digitali alla frequentazione di pari. Si rileva altresì la difficoltà relativa al nonno paterno che, non parlando la lingua italiana, fatica ad interagire con la figura educativa e spesso necessita che la minore svolga un ruolo di traduzione ER per lo stesso. La figura educativa riferisce che l'abitazione appare trascurata e le condizioni igienico-sanitarie precarie (v. relazione SS Ambito Territoriale Valle
NA, datata 04/09/2024).
A seguito del trasferimento di residenza dei minori nel mese di settembre 2024 presso l'abitazione materna reperita nel Comune di DR, veniva attivato l'intervento educativo domiciliare con cadenza settimanale anche presso l'abitazione della signora
Ebbene, dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale nel CP mese di febbraio 2025 emerge come la madre ha sempre mostrato un atteggiamento collaborativo e disponibile a seguire le indicazioni degli operatori, garantendo un ambiente domestico adeguato ad accogliere i figli. La sig.ra i dimostra attenta CP
e presente nel percorso educativo e affettivo dei figli, gestendoli e curandoli in modo adeguato. Il rapporto tra i minori e la madre appare e affettuoso;
compatibilmente con le proprie risorse economiche e con la difficoltà di spostarsi non essendo automunita, la madre ha cercato di offrire ai figli opportunità di socializzazione e attività ricreative; più in particolare, rispetto a si dava atto che la minore appare ben inserita nel gruppo ER classe e la scuola riferisce un andamento complessivamente positivo; considerate alcune pagina 19 di 29 difficoltà scolastiche e di apprendimento segnalate dall'istituto, la madre si è attivata autonomamente per inserire la figlia in lista d'attesa presso la Neuropsichiatria Infantile di Zogno per una valutazione psico-diagnostica e degli apprendimenti; manifesta ER un forte desiderio di socializzazione e la madre si dimostra attenta nel rispondere a tale bisogno, accompagnandola e favorendo la sua partecipazione a momenti di aggregazione nel territorio e con i coetanei (v. relazione SS Ambito Territoriale Valle NA, datata
04/02/2025).
Dalla relazione redatta dall'educatore domiciliare emergevano dettagli importanti sullo stile di vita della minore dopo il suo trasferimento a DR presso l'abitazione materna, dettagli che, però, non sono in alcun modo emersi in sede di ascolto di e che ER comprovano come la minore, proprio per effetto di questa triangolazione, non abbia maturato un senso critico obiettivo sulle proprie condizioni di vita. Più in particolare l'Educatore scriveva quanto si reputa utile riportare di seguito: “La minore non frequenta attività sportive per sua scelta, ma partecipa con entusiasmo ad attività extra scolastiche organizzate dalla comunità in cui vive il nucleo famigliare (es. Pomeriggio di giochi per ragazzi presso l'oratorio). mostra difficoltà di comprensione e fatica a sostenere ER il confronto con le figure di riferimento, mostrando difficoltà nell'accettare suggerimenti
o spiegazioni che implichino un ragionamento più complesso. Nonostante la sua età, il linguaggio utilizzato è elementare con frequenti errori nell'uso di termini appropriati. La minore, ad esempio, considera “migliori amiche” persone conosciute online, tramite commenti su YouTube, o persone incontrate in paese durante delle passeggiate. I tentativi della madre e dell'operatrice di spiegare queste differenze non hanno portato a risultati significativi. Presso il domicilio materno, né né mostrano particolari ER Per_2 interessi verso il mondo tecnologico, accettando le regole stabilite dalla madre;
l'accesso
a dispositivi tecnologici è limitato a 10-15 minuti al giorno, senza riscontrare opposizioni da parte dei minori. Questo approccio differisce significativamente dalle osservazioni svolte presso il domicilio paterno, dove i minori trascorrevano gran parte della giornata guardando la televisione o i video di YouTube. La madre organizza le giornate dei figli con equilibrio promuovendo giochi di società e carte, si impegna a mantenere una routine famigliare che favorisce il dialogo. La signora promuove le relazioni sociali CP dei figli, partecipando alle feste di compleanno e incoraggiando attività esterne. I minori trascorrono regolarmente un weekend ogni due settimane con il padre, garantendo una continuità affettiva con la figura genitoriale” (v. relazione di ADM luglio 2024-dicembre pagina 20 di 29 2024, datata 21/01/2025, a firma dell'educatrice Afra Gritti).
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene di potersi motivatamente discostare dalle preferenze espresse dalla minore in sede di ascolto, reputando maggiormente conforme agli interessi di il collocamento presso il domicilio ER materno durante la settimana, quando, terminata la scuola, può godere della presenza costante della madre per la partecipazione alle attività extrascolastiche organizzate dalla comunità in cui vive, oltre che per essere supportata nello svolgimento dei compiti scolastici e, più in generale, per essere adeguatamente accompagnata nel suo percorso di crescita ed evoluzione viste le criticità riscontrate dall'educatore presso il domicilio paterno.
Tuttavia, considerato il forte legame affettivo tra la minore e la figura paterna, il Collegio ritiene di dover favorire i tempi di permanenza di presso il domicilio paterno e, ER quindi, presso la casa di TA SE (nei confronti della quale la ragazzina ha parimenti espresso un sentimento di nostalgia), durante tutti i fine settimana, dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, come previsto in dispositivo.
Anche il collocamento di presso il domicilio materno si è rivelato maggiormente Per_2 funzionale per il benessere del bambino. Nella relazione educativa datata 21/01/2025 si legge che è un bambino molto vivace che fatica a rispettare le regole e a Per_2 comprendere alcune richieste provenienti dalla madre e dagli adulti di riferimento.
Frequenta calcio una volta a settimana, attività che contribuisce a canalizzare parte della sua energia e che lo aiuta a migliorare la socializzazione con i pari. Si dimostra affettuoso
e cerca spesso contatto fisico con la madre e con figure esterne. Nella relazione di aggiornamento, l'Assistenza sociale dava atto che oggi di 9 anni, frequenta la Per_2
Scuola Primaria di DR e nel contesto scolastico il minore incontra difficoltà nel rispettare le regole e i tempi della scuola, necessitando spesso dell'intervento di un adulto;
dalla valutazione effettuata dalla Neuropsichiatria Infantile di Zogno è emersa, infatti, una diagnosi di "Altri disturbi dell'eloquio e del linguaggio in funzionamento cognitivo limite" e "Altre difficoltà specifiche dell'apprendimento con note di disattenzione ed instabilità motoria", motivo per cui si rappresenta l'opportunità di affiancare il bambino con un insegnante di sostegno in ambito scolastico e, relativamente a questo aspetto, la madre – si legge nella relazione – ha recepito le indicazioni del servizio specialistico e ha già preso contatti con un sindacato per avviare la procedura necessaria per la richiesta del supporto, ha però informato il servizio che il sig. fatica a riconoscere la ER pagina 21 di 29 disabilità del figlio e per tale motivo non firmerebbe la documentazione utile, previa autorizzazione del proprio legale (v. relazione SS Ambito Territoriale Valle NA, datata 04/02/2025).
Rispetto al tempo in cui il minore era collocato presso il padre, dal colloquio tenutosi con gli insegnanti di scuola di il Servizio sociale aveva appreso che i compiti Per_2 vengono effettuati solo in modo parziale e discontinuo (v. relazione SS Ambito
Territoriale Valle NA, datata 12/04/2024); inoltre, il minore manifestava un forte desiderio di attenzioni e di contatto fisico, tanto da voler rimanere abbracciato per qualche minuto alla psicologa, una figura adulta appena conosciuta e pure con le insegnanti andava alla ricerca di contatto fisico attraverso abbracci e attenzioni in modo Per_2 non sempre adeguato al contesto;
gli insegnanti avevano riportato queste preoccupazioni ai genitori, invitandoli a sottoporre il bambino ad una valutazione presso la neuropsichiatria infantile, ma anche in quest'occasione è stato difficile fissare un colloquio con il padre e comprendere la sua posizione in merito alle indicazioni fornite
(v. relazione della psicologa dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, datata
21/06/2024).
Più in generale, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emerso come la signora non solo è stata capace di ricollocarsi in un altro paese, di reperire una attività CP lavorativa e una abitazione consona per sé e per i figli, ma è stata anche capace di garantire un ambiente sereno e strutturato per la prole;
la madre si è dimostrata collaborativa e disponibile a seguire le indicazioni degli operatori, favorendo un ambiente idoneo per il lavoro educativo e per il raggiungimento degli obiettivi concordati. La madre si dimostra attenta e presente nel percorso educativo e affettivo dei figli. Mantiene un atteggiamento collaborativo e manifesta interesse concreto nel migliorare le proprie competenze educative e linguistiche per supportare al meglio i figli
(v. relazione di ADM datata 21/01/2025, a firma dell'educatrice Afra Gritti).
Fermo il collocamento prevalente di presso la madre, quanto alle frequentazioni Per_2 con il padre, considerati i bisogni specifici del bambino e la discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati quanto viveva prevalentemente presso il domicilio paterno, il Tribunale ritiene funzionale ai suoi interessi il calendario previsto in dispositivo, che prevede una alternanza tra madre e padre durante i fine settimana.
Quanto al regime di affidamento, il Collegio osserva che, rispetto agli esordi di questo procedimento, nell'ultimo periodo il livello di conflittualità tra le parti parrebbe essersi pagina 22 di 29 ridotto, pur permanendo, ancora oggi, una difficoltà di comunicazione in seno alla coppia genitoriale. Nonostante il signor in passato, abbia mostrato delle fatiche nel ER comprendere le finalità di supporto e sostegno del servizio sociale, anche nell'ottica di garantire una effettiva cogenitorialità, che peraltro lui stesso chiede in questo giudizio, il
Collegio auspica che la previsione di un affidamento condiviso ed una regolamentazione precisa dei tempi di permanenza dei figli presso di sé possa favorire la riapertura di un dialogo e una leale collaborazione dei genitori nell'interesse della prole, ferma la necessità di conferire al Servizio sociale territorialmente competente un compito di stretta vigilanza, supporto e affiancamento del nucleo con l'obiettivo di rispristinare un clima di reciproca fiducia e preservare e rafforzare le relazioni genitori-figli; detto intervento, infatti, è compatibile con il mantenimento della responsabilità genitoriale in capo a madre e padre, che, di comune accordo, dovranno assumere tutte le decisioni di maggiore importanza per e fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione ER Per_2 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove dovessero emergere delle situazioni di grave pregiudizio per i minori non emendabili mediante l'intervento del Servizio sociale. Del resto, anche a fronte delle manifestazioni di affetto della figlia minore verso il padre, il Collegio non rileva una franca inidoneità genitoriale tale da rendere necessaria una limitazione della responsabilità paterna, fermo restando che quest'ultimo dovrà mostrare maggiore impegno e collaborazione con la madre e con il Servizio sociale al fine di rendere concretamente attuabile il regime di bigenitorialità.
Passando alle questioni strettamente economiche inerenti al mantenimento dei figli, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e un eventuale assegno periodico,
a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Orbene, nel caso di specie, deve darsi atto che, nonostante nel corso del giudizio ER abbia svolto, pure in maniera discontinua, attività lavorativa retribuita, costui non ha pagina 23 di 29 depositato agli atti alcuna dichiarazione fiscale dei redditi o certificazione unica emessa dal datore di lavoro per gli anni di durata del giudizio (2023 e 2024), essendo state prodotte solo quelle relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 (in particolare, dalla
CU2023 risultava un reddito lordo annuo pari a 31.471,43 euro). Agli atti risulta una nota CP_ riepilogativa dell' relativa al cassetto previdenziale dalla quale si apprende che l'odierno ricorrente ha beneficiato dell'indennità di disoccupazione (NASPI) da giugno a novembre 2023 (doc. 9 fasc. ricorrente) e nell'anno 2025 fino alla mensilità di aprile, quando reperiva nuovamente attività lavorativa (v. doc. 14), per un ammontare pari a
1.173,02 euro negli ultimi mesi. Risulta, inoltre, che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/09/2025, per 30 ore alla settimana, come operaio di secondo livello, per svolgere attività lavorativa a RO (che - si fa notare - dista un'ora e mezza di tragitto in auto da TA SE, con orario di fine lavoro indicato per le 17:00); tuttavia, nonostante la produzione del contratto di lavoro, il ricorrente ha omesso di fornire qualsivoglia indicazione circa il livello retributivo riconosciuto dal datore di lavoro, che, ad ogni modo, il Tribunale presume che sia superiore a quello percepito a titolo di indennità di disoccupazione.
Quanto alla posizione dell'odierna convenuta, dalla documentazione versata in atti risulta che sta beneficiando della indennità di disoccupazione NASPI, attualmente CP pari ad euro 622 al mese circa (v. doc. 18 per la mensilità di aprile 2025), dopo aver svolto attività lavorativa a tempo determinato presso una struttura alberghiera.
Dal punto di vista abitativo, nessuno dei coniugi risulterebbe titolare di proprietà immobiliari e entrambi sostengono un canone di locazione piuttosto equivalente, ER pari ad euro 250,00 al mese (doc. 4), mentre pari ad euro 220,00 al mese (doc. CP
13).
Tenuto conto delle capacità di lavoro e di guadagno delle parti, nonché del diritto CP_ attribuito in capo alla madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall' trattandosi del genitore che si occupa in via prevalente dei bisogni quotidiani dei figli (v.
Corte di Cassazione, ordinanza del 22 febbraio 2025 n. 4672), il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico di un assegno di euro 200,00 al mese per ciascun figlio ER
(così per complessivi euro 400,00 al mese), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione, confermandosi per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria dal giudice delegato.
pagina 24 di 29 Entrambi i genitori contribuiranno in pari misura nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva come la domanda di collocamento prevalente presso di sé della prole avanzata dall'odierno ricorrente sia frutto dei desideri manifestati dalla figlia minore per come emersi anche in sede di ascolto, sicché, a prescindere dal fatto che la domanda non è stata accolta dal Tribunale per le ragioni illustrate in parte motiva, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di causa, considerata la natura del giudizio e i rapporti tra le parti.
La compensazione delle spese di lite opera anche nel rapporto tra i genitori e il Curatore speciale, che ha omesso di chiedere la condanna delle parti alla rifusione dei compensi professionali. La compensazione delle spese tra le odierne parti in causa vale anche con riguardo al sub-procedimento promosso ex art. 473-bis.15 c.p.c., in quanto – si ricorda –
l'ingiustificata inerzia imputabile ad entrambi i genitori ha reso necessaria l'attivazione del pubblico ministero minorile e, poi, del giudice delegato in questo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, che hanno contratto matrimonio in SA il 27/12/2010 (iscritto nei
[...] registri di Stato civile del Comune di TA SE, anno 2023, atto n. 3, P. II, S. C);
2. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minorenni e ER
con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche Per_2 ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti pagina 25 di 29 la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. fatto salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà/dovrà vedere tenere con sé:
- il figlio a settimane alternate con la madre, dal sabato dopo la scuola alla Per_2 domenica sera (ore 19:00), prelevando il minore presso la scuola o presso il domicilio materno dopo la scuola;
- la figlia minore tutti i fine settimana, dal sabato all'uscita da scuola (o ER prelevandola presso il domicilio materno o dopo la scuola) fino alla domenica sera (ore
19:00), sempre riaccompagnandola presso il domicilio materno.
Il padre avrà cura di seguire entrambi i figli in eventuali attività extra-didattiche e nello svolgimento dei compiti scolastici. I minori potranno trascorrere con ogni genitore due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno, oltre a sette giorni durante le festività natalizie e tre giorni durante le festività pasquali (con alternanza dei giorni di Natale e di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo);
4. incarica il Servizio sociale Valle NA (competente per i Comuni di DR e
TA SE) di svolgere una funzione di monitoraggio sullo stato di benessere psico- fisico dei minori, sulla tenuta del regime di affidamento condiviso, sul rispetto del calendario dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, proseguendo l'educativa domiciliare presso la madre per il tempo ritenuto necessario ed effettuando, altresì, sporadici interventi osservativi domiciliari sia presso l'abitazione materna sia presso l'abitazione paterna, segnalando prontamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori non emendabili mediante l'intervento del Servizio sociale;
5. invita madre e padre collaborare fattivamente tra loro e con il Servizio sociale, nell'interesse superiore della prole;
pagina 26 di 29 6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a n assegno mensile di ER CP euro 200,00 per il mantenimento ordinario indiretto di ciascun figlio, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione, fatti salvi per il pregresso i provvedimenti interinali assunti dal giudice delegato. L'assegno deve intendersi annualmente rivalutabile ex indici Istat;
7. pone a carico dei genitori l'obbligo di ripartirsi al 50% le spese straordinarie previste dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si trascrive di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o pagina 27 di 29 necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e
DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile pagina 28 di 29 dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; CP_
8. dispone che l'assegno unico erogato dall' potrà essere chiesto e percepito per intero dalla madre;
9. compensa integralmente le spese di causa tra parte ricorrente, parte convenuta e curatore speciale.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COSTA SERINA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali Ambito Valle NA
(c.a. Ass. Soc. dr.ssa , per quanto di competenza. Testimone_2
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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