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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 04.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 4322/2022 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Nicola Sansonetti e Stefano Putignano come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Cataldo Balducci e CP_1
IA UI ER come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE oggetto: pagamento retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.04.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di aver prestato servizio alle dipendenze di con qualifica di soccorritore ed inquadramento CP_1
[... nel livello C1 del CCNL Cooperative Sociali, dal 01.03.2009 al 08.03.2021, data in cui veniva assunta a seguito della internalizzazione del servizio;
Controparte_2
- di aver prestato lavoro straordinario, anche festivo e notturno, nelle seguenti occasioni:
“- Nel 2016 lavorava nel giorno dell'epifania dalle 00:00 alle 08:00,1° maggio dalle 08:00 alle 14:00, 02 giugno dalle
00:00 alle 08:00, 15 agosto dalle 00:00 alle 08:00, 01 novembre dalle 14:00 alle 20:00,Natale dalle 08:00 alle 14:00,
Santo Stefano dalle 14:00 alle 20:00.
- Nel 2017lavorava il giorno del santo patrono (terzo lunedì di maggio) dalle 00:00 alle 08:00, 1° maggio turno di 8 ore,2 giugno dalle 14:00 alle 20:00, 15 agosto dalle 14:00 alle 20:00, 1° novembre dalle 08:00 alle 14:00, 08 dicembre dalle
00:00 alle 08:00, Santo Stefano dalle 08:00 alle 14:00, epifania dalle 00:00 alle 08:00.
- Nel 2018 lavoravanel giorno del santo Patrono dalle 08:00 alle 14:00, capodanno dalle 14:00 alle 20:00, epifania dalle 14:00 alle 20:00, Pasqua dalle 00:00 alle 08:00, 25 aprile dalle 14:00 alle 20:00, 1° maggio dalle 14:00 alle
20:00, 1° novembre otto ore, 08 dicembre dalle 08:00 alle 14:00,
Natale dalle 00:00 alle 08:00.
1 - Nel 2019lavorava a capodanno dalle 08:00 alle 14:00, Pasqua dalle 14:00 alle 20:00, pasquetta dalle 00:00 alle
08:00, 25 aprile dalle 08:00 alle 14:00 , 1 maggio dalle 14:00 alle 20:00, 15 agosto dalle 00:00 alle 08:00, 1 novembre dalle 00:00 alle 08:00, Natale dalle 14:00 alle 20:00, Santo Stefano dalle 00:00 alle 08:00.
- Nel 2020lavorava acapodanno otto ore, Pasqua dalle 14:00 alle 20:00, Pasquetta dalle 00:00 alle 08:00, 1 maggio dalle 14:00 alle 20:00, 1 novembre dalle 00:00 alle 08:00, Natale dalle 14:0 alle 20:00, Santo Stefano dalle 00:00 alle
08:00.
- Nel 2021lavorava a capodanno otto ore”;
- di aver lavorato nei giorni corrispondenti alle c.d. festività sopresse;
- di non aver goduto di tutte le ferie spettanti, senza ricevere la corrispondente indennità sostitutiva:
- di non aver percepito le maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario, né
l'indennità di turno, né la 13^ mensilità;
- di aver subito una indebita trattenuta per € 1.780,57 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Sulla scorta di tanto, deduceva di non aver percepito la giusta retribuzione e chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 17.805,7 come quantificata nel conteggio allegato al ricorso, aumentata di accessori nella misura di legge e con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza della domanda osservando, quanto CP_1 alle maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto, che la società – su richiesta del sindacato dei lavoratori
- aveva adottato il sistema della c.d. banca ore e che “Pertanto, in virtù di questo sistema fortemente voluto dal
Sindacato dei lavoratori, la ditta resistente CORRISPONDEVA OGNI MESE A TUTTI I LAVORATORI
LO STIPENDIO INTEGRALE, A PRESCINDERE DALLE ORE LAVORATE O NON
LAVORATE. Le ore lavorate in più, rispetto a quelle contrattualmente previste e retribuite, venivano caricate nella banca ore sotto la voce BANCA ORE MATURATE;
le ore lavorate in meno, rispetto a quelle contrattualmente previste e retribuite venivano caricate nella banca ore sotto la voce BANCA ORE GODUTE, ed infine il montante ore residuo era indicato con BANCA ORE RESIDUE. Con questo sistema i dipendenti avevano un duplice vantaggio: da una parte quello di una forte flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e dall'altra la disponibilità dello stipendio integrale ad inizio di ogni mese, a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente prestate. Al contrario l'azienda resistente, soprattutto in un caso come quello della ricorrente, aveva l'enorme svantaggio economico di dover “anticipare” lo stipendio integralmente, senza la certezza che tutte le ore pagate sarebbero poi state effettivamente prestate durante quel dato mese. È ovvio che con l'adozione di questo tipo di sistema a orario flessibile, non poteva mai esservi alcuno straordinario, in quanto tutte le ore prestate in eccedenza, venivano poi recuperate nel tempo, tramite il sistema della banca ore maturate. Ed allo stesso modo, tutte le ore non lavorate venivano comunque pagate anticipatamente e caricate nella ore godute, per poi essere recuperate CP_3 successivamente”.
Evidenziava quindi che, all'atto della cessazione del rapporto, la ricorrente aveva ricevuto il pagamento del credito orario residuo per € 1.860,68 e che null'altro doveva corrispondere.
Quanto alle restanti domande, eccepiva che la lavoratrice aveva regolarmente goduto di ferie, tanto che
2 al momento di cessazione del rapporto la voce “residuo” era pari a zero;
che l'indennità di turno era stata mensilmente corrisposta;
che null'altro parte istante poterva pretendere, anche a titolo di differenza sul trattamento di fine rapporto.
Quanto alla trattenuta operata nell'ultima busta paga a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, deduceva che “la ditta resistente, nonostante la perdita dell'appalto, (non ha) mai avuto intenzione di licenziare i propri dipendenti, come di fatto non è accaduto” e che “E' vero invece, che la ricorrente, senza far pervenire alla ditta resistente alcuna comunicazione di dimissioni e senza rispettare l'iter necessario che prevede la trasmissione in via telematica della predetta comunicazione agli Uffici competenti, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento, ha sottoscritto il contratto di lavoro con la ditta Sanitaservice Asl Le srl, dapprima in data 26.1.2021 e successivamente in CP data 8.3.2021, dimettendosi volontariamente per fatto concludente dal precedente posto di lavoro occupato presso la resistente e senza preavviso alcuno”.
Espletata la prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Per regola generale (richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, da Cass. S.U. n.13533/01 in poi), “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”.
La portata innovativa della richiamata sentenza n. 13533/01 delle Sezioni Unite della Cassazione, nell'interpretazione del meccanismo di ripartizione dell'onere della prova previsto dall'art 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, risiede nell'avere addossato al debitore, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa creditoria ossia l'adempimento (anche in termini di esatto adempimento), ribadendo, per il resto, il pacifico principio che pone in capo al creditore l'onere di allegazione e prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto (all'adempimento integrale o all'esatto adempimento), ossia dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Applicando tali principi alla vicenda in esame, la domanda può trovare solo parziale accoglimento.
Per quanto innanzitutto concerne il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto dalla ricorrente nelle giornate (anche festive) e negli orari (anche notturni) specificamente individuati a pag.2
3 del ricorso, la società convenuta ha dedotto di aver sempre adoperato il sistema della c.d. banca ore come descritto in premessa, volto - in sostanza - ad operare una compensazione tra le ore lavorate in eccedenza rispetto al normale orario contrattuale e quelle lavorate in difetto, vale a dire in periodi in cui la prestazione lavorativa era stata resa per un numeri di ore inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto.
Per quanto un simile sistema di gestione del rapporto di lavoro possa ritenersi astrattamente consentito, nel caso di specie la relativa previsione non risulta da alcuna pattuizione, né collettiva né individuale.
La deduzione di parte resistente secondo cui il sistema sarebbe stato voluto dal sindacato dei lavoratori non ha trovato conferma neppure all'esito della prova testimoniale, dato che i testimoni escussi hanno confermato l'utilizzo di tale strumento di gestione del rapporto (peraltro risultante dalle indicazioni mensilmente riportate nelle buste paga) ma non anche l'esistenza di un accordo, sia pure verbale, volto alla relativa introduzione.
La teste ha riferito: “..preciso che questo è stato fatto da un certo punto in poi, non so dire quando, ma senza Tes_1 un accordo dei sindacati dei lavoratori e venivamo gestite in modo autonomo dall'azienda. Quindi gli straordinari non ci venivano pagati”. La teste “Non confermo che vi fosse una banca ore relativa agli straordinari, anche se in Tes_2 busta paga veniva indicata, ma era una determinazione effettuata dall'azienda, senza il nostro accordo, né dei Sindacati.
Gli straordinari non ci venivano pagati”. Il teste “Confermo che c'era una banca ore, nella quale confluivano Tes_3 sia le ore lavorate in più nei mesi, sia quelle lavorate in meno;
in questo modo le ore in più o in meno si compensavano con il lavoro svolto nel mese successivo e questo comportava che in caso di ore in più non si percepiva compenso per lavoro straordinario e in caso di ore in meno non si subiva una decurtazione dallo stipendio. L'esistenza della banca ore risultava dalle buste paga”. Il teste “Sulle buste paga non c'era una dicitura “banca ore” e non so se fosse stata istituita. Tes_4
ADR So che a fronte di un orario contrattuale di 160 ore al mese, se ben ricordo, noi ne lavoravamo sempre di meno,
140/150 al mese, per cui l'azienda ci pagava più ore di quelle che lavoravamo, cioè ci pagava sempre per 160 ore. ADR
Non mi risulta che alcuni lavoratori superassero le 160 ore mensili, a me non è mai successo”.
Ciò premesso, deve dubitarsi della possibilità di istituire un sistema quale quello descritto senza un accordo tra le parti che regolamenti, nello specifico, le modalità di “compensazione” delle ore” a credito” ed “a debito” del lavoratore. Si consideri infatti che, per regola generale, nel caso di lavoro straordinario il lavoratore ha diritto alle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva, ed altresì che ha diritto a lavorare ed a percepire la retribuzione per le ore previste in contratto, anche se per ipotesi il datore di lavoro si avvalga della sua prestazione per un numero di ore inferiore. In tal caso, infatti, egli resta comunque a disposizione del datore di lavoro e tale circostanza è fonte della permanenza dell'obbligo retributivo.
Per questa ragione, deve ritenersi che il datore di lavoro non possa rifiutare l'erogazione delle maggiorazioni per il lavoro straordinario attraverso una “compensazione” applicata unilateralmente nei termini anzidetti, con la conseguenza per cui il lavoratore resta ancora creditore dei relativi importi.
4 A conclusione opposta deve giungersi per ciò che concerne la richiesta di pagamento della indennità di turno, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute e della 13* mensilità, dato che tali emolumenti risultano sistematicamente inseriti nei prospetti paga consegnati alla lavoratrice senza alcuna specifica contestazione sulla corrispondenza tra le risultanze di tali prospetti e le somme concretamente corrisposte.
Circa le ferie, in particolare, la ricorrente si è limitata a dedurre di aver lavorato in alcune giornate corrispondenti alle c.d. festività soppresse (e che sono, quindi, lavorative a tutti gli effetti), per cui il relativo capo di domanda è già in origine estremamente generico ed indeterminato.
*
Quanto alla richiesta di pagamento della somma di € 1.780,57 trattenuta dalla società convenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la stessa deve ritenersi fondata in conformità all'orientamento ripetutamente espresso dal Tribunale nell'ambito di fattispecie analoghe (cfr. per tutte la sentenza n.3129/2023 del 24.10.2023, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
“Come può evincersi dal tenore delle conclusioni della parte ricorrente (che del tutto significativamente non ha impugnato in sede stragiudiziale la risoluzione del rapporto promanante dal datore di lavoro, né ha, altrettanto significativamente, fatto valere nel presento giudizio alcun tipo di istanza volta a conseguire il ripristino del rapporto di lavoro con o a far valere CP_5 le conseguenze di un eventuale licenziamento, illegittimo comminatogli per fatti concludenti) e al di là dell'individuazione della specifica fattispecie negoziale cui ricondurre l'effetto della risoluzione del medesimo rapporto di lavoro, l'oggetto della presente vicenda litigiosa si incentra e si concreta nella richiesta attorea di “ripetizione/rimborso/pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indennità di mancato preavviso per l'importo pari ad Euro 1.780,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della decurtazione a quello dell'effettivo soddisfo” (quale indistinto effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande alternativamente proposte in via principale, come già richiamate in premessa).
L'art 33 del CCNL Cooperative Sociali, richiamato dalla parte resistente e pacificamente applicato al rapporto di lavoro dedotto in lite, espressamente prevede:
“Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 42, il contratto di impiego a tempo inde-terminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue: …
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
… Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, come da normativa vigente”.
Con riferimento agli oneri di riforma dell'atto di recesso del lavoratore in relazione alla vigenza dell'art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015, Cass. n. 27331/2023 ha, inoltre, recentemente statuito:
“ … 5. La normativa (preceduta, nel tempo, da alcune previsioni di determinati contratti collettivi;
cfr. sul punto Cass. n.
5 9554 del 2001, Cass. n. 5454 del 2011 e Cass. n. 29329 del 2022) che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede - ai fini dell'efficacia dell'atto - il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro
(espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, dovendosi esprimere il seguente principio di diritto: ai sensi dell'art. 26 del
d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto”.
Dovendosi l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice conformarsi all'adozione delle specifiche modalità formali che vengono in rilievo (nel caso, pacificamente non osservate), è, giocoforza, da escludere che il rapporto di lavoro per cui è causa sia validamente cessato in conseguenza delle dimissioni volontarie, assertivamente rassegnate dalla lavoratrice per fatti concludenti con la sottoscrizione del contratto di lavoro con ed il subentro di quest'ultima nell'affidamento del servizio precedentemente Controparte_2 appaltato (dall'Asl Lecce) ad CP_1
Non potendosi, dunque, ricondurre la risoluzione del rapporto di lavoro ad un atto di recesso della lavoratrice, la domanda attorea è, pertanto, meritevole di accoglimento in relazione all'assorbente aspetto della vicenda litigiosa dappresso scrutinato (non essendo, peraltro, ad ogni buon conto, prefigurabile uno specifico obbligo a carico del datore di lavoro di procedere al licenziamento del dipendente, quale effetto automatico della sua inclusione negli elenchi del personale beneficiario della clausola sociale ex art. 37
CCNL cooperative sociali, né risultando enucleabile, in difetto di indicazioni in ordine a specifiche circostanze di fatto che valgano a suffragare il relativo assunto, la prospettata ipotesi di licenziamento per fatti concludenti)”.
*
In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni sul quantum, la somma ancora dovuta alla lavoratrice a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario può essere agevolmente rideterminata sulla scorta degli stessi conteggi allegati al ricorso, in particolare detraendo da quanto richiesto a titolo di “differenze retributive” gli importi corrispondenti alla 13^ mensilità (€ 7.356,44) ed alla indennità di turno (€ 200,05), che come detto devono ritenersi già corrisposti. Il credito vantato dalla ricorrente ammonta quindi ad €
2.324,17 (€ 9.680,61-7356,44), cui deve aggiungersi la somma trattenuta di € 1.780,57, il tutto per complessivi € 4.104,74 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali si compensano tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione
6 dell'accoglimento solo parziale della domanda. La metà residua, liquidata in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico di parte convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antitistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a CP_1 Parte_1 la somma di € 4.104,74 per i titoli di cui in premessa, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna la in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà residua di dette spese, liquidata in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antitistatari.
Lecce, 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 04.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 4322/2022 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Nicola Sansonetti e Stefano Putignano come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Cataldo Balducci e CP_1
IA UI ER come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE oggetto: pagamento retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.04.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di aver prestato servizio alle dipendenze di con qualifica di soccorritore ed inquadramento CP_1
[... nel livello C1 del CCNL Cooperative Sociali, dal 01.03.2009 al 08.03.2021, data in cui veniva assunta a seguito della internalizzazione del servizio;
Controparte_2
- di aver prestato lavoro straordinario, anche festivo e notturno, nelle seguenti occasioni:
“- Nel 2016 lavorava nel giorno dell'epifania dalle 00:00 alle 08:00,1° maggio dalle 08:00 alle 14:00, 02 giugno dalle
00:00 alle 08:00, 15 agosto dalle 00:00 alle 08:00, 01 novembre dalle 14:00 alle 20:00,Natale dalle 08:00 alle 14:00,
Santo Stefano dalle 14:00 alle 20:00.
- Nel 2017lavorava il giorno del santo patrono (terzo lunedì di maggio) dalle 00:00 alle 08:00, 1° maggio turno di 8 ore,2 giugno dalle 14:00 alle 20:00, 15 agosto dalle 14:00 alle 20:00, 1° novembre dalle 08:00 alle 14:00, 08 dicembre dalle
00:00 alle 08:00, Santo Stefano dalle 08:00 alle 14:00, epifania dalle 00:00 alle 08:00.
- Nel 2018 lavoravanel giorno del santo Patrono dalle 08:00 alle 14:00, capodanno dalle 14:00 alle 20:00, epifania dalle 14:00 alle 20:00, Pasqua dalle 00:00 alle 08:00, 25 aprile dalle 14:00 alle 20:00, 1° maggio dalle 14:00 alle
20:00, 1° novembre otto ore, 08 dicembre dalle 08:00 alle 14:00,
Natale dalle 00:00 alle 08:00.
1 - Nel 2019lavorava a capodanno dalle 08:00 alle 14:00, Pasqua dalle 14:00 alle 20:00, pasquetta dalle 00:00 alle
08:00, 25 aprile dalle 08:00 alle 14:00 , 1 maggio dalle 14:00 alle 20:00, 15 agosto dalle 00:00 alle 08:00, 1 novembre dalle 00:00 alle 08:00, Natale dalle 14:00 alle 20:00, Santo Stefano dalle 00:00 alle 08:00.
- Nel 2020lavorava acapodanno otto ore, Pasqua dalle 14:00 alle 20:00, Pasquetta dalle 00:00 alle 08:00, 1 maggio dalle 14:00 alle 20:00, 1 novembre dalle 00:00 alle 08:00, Natale dalle 14:0 alle 20:00, Santo Stefano dalle 00:00 alle
08:00.
- Nel 2021lavorava a capodanno otto ore”;
- di aver lavorato nei giorni corrispondenti alle c.d. festività sopresse;
- di non aver goduto di tutte le ferie spettanti, senza ricevere la corrispondente indennità sostitutiva:
- di non aver percepito le maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario, né
l'indennità di turno, né la 13^ mensilità;
- di aver subito una indebita trattenuta per € 1.780,57 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Sulla scorta di tanto, deduceva di non aver percepito la giusta retribuzione e chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 17.805,7 come quantificata nel conteggio allegato al ricorso, aumentata di accessori nella misura di legge e con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza della domanda osservando, quanto CP_1 alle maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto, che la società – su richiesta del sindacato dei lavoratori
- aveva adottato il sistema della c.d. banca ore e che “Pertanto, in virtù di questo sistema fortemente voluto dal
Sindacato dei lavoratori, la ditta resistente CORRISPONDEVA OGNI MESE A TUTTI I LAVORATORI
LO STIPENDIO INTEGRALE, A PRESCINDERE DALLE ORE LAVORATE O NON
LAVORATE. Le ore lavorate in più, rispetto a quelle contrattualmente previste e retribuite, venivano caricate nella banca ore sotto la voce BANCA ORE MATURATE;
le ore lavorate in meno, rispetto a quelle contrattualmente previste e retribuite venivano caricate nella banca ore sotto la voce BANCA ORE GODUTE, ed infine il montante ore residuo era indicato con BANCA ORE RESIDUE. Con questo sistema i dipendenti avevano un duplice vantaggio: da una parte quello di una forte flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e dall'altra la disponibilità dello stipendio integrale ad inizio di ogni mese, a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente prestate. Al contrario l'azienda resistente, soprattutto in un caso come quello della ricorrente, aveva l'enorme svantaggio economico di dover “anticipare” lo stipendio integralmente, senza la certezza che tutte le ore pagate sarebbero poi state effettivamente prestate durante quel dato mese. È ovvio che con l'adozione di questo tipo di sistema a orario flessibile, non poteva mai esservi alcuno straordinario, in quanto tutte le ore prestate in eccedenza, venivano poi recuperate nel tempo, tramite il sistema della banca ore maturate. Ed allo stesso modo, tutte le ore non lavorate venivano comunque pagate anticipatamente e caricate nella ore godute, per poi essere recuperate CP_3 successivamente”.
Evidenziava quindi che, all'atto della cessazione del rapporto, la ricorrente aveva ricevuto il pagamento del credito orario residuo per € 1.860,68 e che null'altro doveva corrispondere.
Quanto alle restanti domande, eccepiva che la lavoratrice aveva regolarmente goduto di ferie, tanto che
2 al momento di cessazione del rapporto la voce “residuo” era pari a zero;
che l'indennità di turno era stata mensilmente corrisposta;
che null'altro parte istante poterva pretendere, anche a titolo di differenza sul trattamento di fine rapporto.
Quanto alla trattenuta operata nell'ultima busta paga a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, deduceva che “la ditta resistente, nonostante la perdita dell'appalto, (non ha) mai avuto intenzione di licenziare i propri dipendenti, come di fatto non è accaduto” e che “E' vero invece, che la ricorrente, senza far pervenire alla ditta resistente alcuna comunicazione di dimissioni e senza rispettare l'iter necessario che prevede la trasmissione in via telematica della predetta comunicazione agli Uffici competenti, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento, ha sottoscritto il contratto di lavoro con la ditta Sanitaservice Asl Le srl, dapprima in data 26.1.2021 e successivamente in CP data 8.3.2021, dimettendosi volontariamente per fatto concludente dal precedente posto di lavoro occupato presso la resistente e senza preavviso alcuno”.
Espletata la prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza.
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Per regola generale (richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, da Cass. S.U. n.13533/01 in poi), “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”.
La portata innovativa della richiamata sentenza n. 13533/01 delle Sezioni Unite della Cassazione, nell'interpretazione del meccanismo di ripartizione dell'onere della prova previsto dall'art 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, risiede nell'avere addossato al debitore, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa creditoria ossia l'adempimento (anche in termini di esatto adempimento), ribadendo, per il resto, il pacifico principio che pone in capo al creditore l'onere di allegazione e prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto (all'adempimento integrale o all'esatto adempimento), ossia dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Applicando tali principi alla vicenda in esame, la domanda può trovare solo parziale accoglimento.
Per quanto innanzitutto concerne il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto dalla ricorrente nelle giornate (anche festive) e negli orari (anche notturni) specificamente individuati a pag.2
3 del ricorso, la società convenuta ha dedotto di aver sempre adoperato il sistema della c.d. banca ore come descritto in premessa, volto - in sostanza - ad operare una compensazione tra le ore lavorate in eccedenza rispetto al normale orario contrattuale e quelle lavorate in difetto, vale a dire in periodi in cui la prestazione lavorativa era stata resa per un numeri di ore inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto.
Per quanto un simile sistema di gestione del rapporto di lavoro possa ritenersi astrattamente consentito, nel caso di specie la relativa previsione non risulta da alcuna pattuizione, né collettiva né individuale.
La deduzione di parte resistente secondo cui il sistema sarebbe stato voluto dal sindacato dei lavoratori non ha trovato conferma neppure all'esito della prova testimoniale, dato che i testimoni escussi hanno confermato l'utilizzo di tale strumento di gestione del rapporto (peraltro risultante dalle indicazioni mensilmente riportate nelle buste paga) ma non anche l'esistenza di un accordo, sia pure verbale, volto alla relativa introduzione.
La teste ha riferito: “..preciso che questo è stato fatto da un certo punto in poi, non so dire quando, ma senza Tes_1 un accordo dei sindacati dei lavoratori e venivamo gestite in modo autonomo dall'azienda. Quindi gli straordinari non ci venivano pagati”. La teste “Non confermo che vi fosse una banca ore relativa agli straordinari, anche se in Tes_2 busta paga veniva indicata, ma era una determinazione effettuata dall'azienda, senza il nostro accordo, né dei Sindacati.
Gli straordinari non ci venivano pagati”. Il teste “Confermo che c'era una banca ore, nella quale confluivano Tes_3 sia le ore lavorate in più nei mesi, sia quelle lavorate in meno;
in questo modo le ore in più o in meno si compensavano con il lavoro svolto nel mese successivo e questo comportava che in caso di ore in più non si percepiva compenso per lavoro straordinario e in caso di ore in meno non si subiva una decurtazione dallo stipendio. L'esistenza della banca ore risultava dalle buste paga”. Il teste “Sulle buste paga non c'era una dicitura “banca ore” e non so se fosse stata istituita. Tes_4
ADR So che a fronte di un orario contrattuale di 160 ore al mese, se ben ricordo, noi ne lavoravamo sempre di meno,
140/150 al mese, per cui l'azienda ci pagava più ore di quelle che lavoravamo, cioè ci pagava sempre per 160 ore. ADR
Non mi risulta che alcuni lavoratori superassero le 160 ore mensili, a me non è mai successo”.
Ciò premesso, deve dubitarsi della possibilità di istituire un sistema quale quello descritto senza un accordo tra le parti che regolamenti, nello specifico, le modalità di “compensazione” delle ore” a credito” ed “a debito” del lavoratore. Si consideri infatti che, per regola generale, nel caso di lavoro straordinario il lavoratore ha diritto alle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva, ed altresì che ha diritto a lavorare ed a percepire la retribuzione per le ore previste in contratto, anche se per ipotesi il datore di lavoro si avvalga della sua prestazione per un numero di ore inferiore. In tal caso, infatti, egli resta comunque a disposizione del datore di lavoro e tale circostanza è fonte della permanenza dell'obbligo retributivo.
Per questa ragione, deve ritenersi che il datore di lavoro non possa rifiutare l'erogazione delle maggiorazioni per il lavoro straordinario attraverso una “compensazione” applicata unilateralmente nei termini anzidetti, con la conseguenza per cui il lavoratore resta ancora creditore dei relativi importi.
4 A conclusione opposta deve giungersi per ciò che concerne la richiesta di pagamento della indennità di turno, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute e della 13* mensilità, dato che tali emolumenti risultano sistematicamente inseriti nei prospetti paga consegnati alla lavoratrice senza alcuna specifica contestazione sulla corrispondenza tra le risultanze di tali prospetti e le somme concretamente corrisposte.
Circa le ferie, in particolare, la ricorrente si è limitata a dedurre di aver lavorato in alcune giornate corrispondenti alle c.d. festività soppresse (e che sono, quindi, lavorative a tutti gli effetti), per cui il relativo capo di domanda è già in origine estremamente generico ed indeterminato.
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Quanto alla richiesta di pagamento della somma di € 1.780,57 trattenuta dalla società convenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la stessa deve ritenersi fondata in conformità all'orientamento ripetutamente espresso dal Tribunale nell'ambito di fattispecie analoghe (cfr. per tutte la sentenza n.3129/2023 del 24.10.2023, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
“Come può evincersi dal tenore delle conclusioni della parte ricorrente (che del tutto significativamente non ha impugnato in sede stragiudiziale la risoluzione del rapporto promanante dal datore di lavoro, né ha, altrettanto significativamente, fatto valere nel presento giudizio alcun tipo di istanza volta a conseguire il ripristino del rapporto di lavoro con o a far valere CP_5 le conseguenze di un eventuale licenziamento, illegittimo comminatogli per fatti concludenti) e al di là dell'individuazione della specifica fattispecie negoziale cui ricondurre l'effetto della risoluzione del medesimo rapporto di lavoro, l'oggetto della presente vicenda litigiosa si incentra e si concreta nella richiesta attorea di “ripetizione/rimborso/pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indennità di mancato preavviso per l'importo pari ad Euro 1.780,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della decurtazione a quello dell'effettivo soddisfo” (quale indistinto effetto dell'accoglimento di ciascuna delle domande alternativamente proposte in via principale, come già richiamate in premessa).
L'art 33 del CCNL Cooperative Sociali, richiamato dalla parte resistente e pacificamente applicato al rapporto di lavoro dedotto in lite, espressamente prevede:
“Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 42, il contratto di impiego a tempo inde-terminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue: …
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
… Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, come da normativa vigente”.
Con riferimento agli oneri di riforma dell'atto di recesso del lavoratore in relazione alla vigenza dell'art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015, Cass. n. 27331/2023 ha, inoltre, recentemente statuito:
“ … 5. La normativa (preceduta, nel tempo, da alcune previsioni di determinati contratti collettivi;
cfr. sul punto Cass. n.
5 9554 del 2001, Cass. n. 5454 del 2011 e Cass. n. 29329 del 2022) che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede - ai fini dell'efficacia dell'atto - il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro
(espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, dovendosi esprimere il seguente principio di diritto: ai sensi dell'art. 26 del
d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto”.
Dovendosi l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice conformarsi all'adozione delle specifiche modalità formali che vengono in rilievo (nel caso, pacificamente non osservate), è, giocoforza, da escludere che il rapporto di lavoro per cui è causa sia validamente cessato in conseguenza delle dimissioni volontarie, assertivamente rassegnate dalla lavoratrice per fatti concludenti con la sottoscrizione del contratto di lavoro con ed il subentro di quest'ultima nell'affidamento del servizio precedentemente Controparte_2 appaltato (dall'Asl Lecce) ad CP_1
Non potendosi, dunque, ricondurre la risoluzione del rapporto di lavoro ad un atto di recesso della lavoratrice, la domanda attorea è, pertanto, meritevole di accoglimento in relazione all'assorbente aspetto della vicenda litigiosa dappresso scrutinato (non essendo, peraltro, ad ogni buon conto, prefigurabile uno specifico obbligo a carico del datore di lavoro di procedere al licenziamento del dipendente, quale effetto automatico della sua inclusione negli elenchi del personale beneficiario della clausola sociale ex art. 37
CCNL cooperative sociali, né risultando enucleabile, in difetto di indicazioni in ordine a specifiche circostanze di fatto che valgano a suffragare il relativo assunto, la prospettata ipotesi di licenziamento per fatti concludenti)”.
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In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni sul quantum, la somma ancora dovuta alla lavoratrice a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario può essere agevolmente rideterminata sulla scorta degli stessi conteggi allegati al ricorso, in particolare detraendo da quanto richiesto a titolo di “differenze retributive” gli importi corrispondenti alla 13^ mensilità (€ 7.356,44) ed alla indennità di turno (€ 200,05), che come detto devono ritenersi già corrisposti. Il credito vantato dalla ricorrente ammonta quindi ad €
2.324,17 (€ 9.680,61-7356,44), cui deve aggiungersi la somma trattenuta di € 1.780,57, il tutto per complessivi € 4.104,74 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali si compensano tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione
6 dell'accoglimento solo parziale della domanda. La metà residua, liquidata in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico di parte convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antitistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a CP_1 Parte_1 la somma di € 4.104,74 per i titoli di cui in premessa, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna la in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà residua di dette spese, liquidata in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antitistatari.
Lecce, 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
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