Decreto presidenziale 14 giugno 2021
Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Decreto cautelare 7 agosto 2021
Decreto cautelare 18 agosto 2021
Sentenza 6 maggio 2022
Decreto cautelare 14 giugno 2022
Ordinanza cautelare 11 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 23 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/05/2022, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00735/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M2c Food & Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro De Matteis, Pasquale Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta e dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del 26.4.2021 a firma del Responsabile del procedimento contenente preavviso di rigetto dell'istanza di P.d.C.; della nota del 11.3.2021 (prot. 12975 del 12.3.2021) del S.U.E. di richiesta di nuovo parere paesaggistico alla Soprintendenza; nonché, in parte qua e nei limiti del dedotto interesse, del parere (autorizzazione) reso ai sensi dell'art.106, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 42/2004 con nota del 9.3.2021 prot. 3805-P e del parere reso ai sensi dell'art.146 D.Lgs. n.42/2004 con nota del 31.3.2021 prot. n.281-P; della nota del 4.8.2020 prot. 14464 della Soprintendenza, mai notificata alla ricorrente e di cui non si conosce il contenuto, con espressa riserva pertanto di motivi aggiunti; nonché, ove occorra, della nota del 14.7.2020 prot. 30161 di trasmissione della pratica paesaggistica alla Soprintendenza di Lecce; e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11/6/2021:
- del provvedimento dirigenziale del 28.5.2021, comunicato il 1.6.2021, con cui il Comune di AR ha rigettato l'istanza di permesso di costruire del 25.2.2021 (pratica edilizia n.331/2021); nonché dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati in data 4/8/2021:
- in parte qua e limitatamente alle apposte prescrizioni, del provvedimento dirigenziale del 15.7.2021 prot. 36367, comunicato in pari data, a firma del Dirigente dell'Area Funzionale 4 del Comune di AR, nonché, ove occorra, sempre nei limiti del dedotto interesse, della nota di chiarimenti del 4.7.2021 della Soprintendenza ABAP di Brindisi-Lecce; e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale; nonché, ove ne ricorrano la possibilità ed i presupposti di cui all'art.34, comma 1 lett. c) ed all'art.31 comma 3 c.p.a., per la condanna dell'Ente civico resistente al rilascio del domandato permesso di costruire e della presupposta e parimenti domandata concessione per l'occupazione dell'area pubblica.
Per quanto riguarda i nuovi motivi di ricorso ad integrazione dei secondi motivi aggiunti presentati il 2/9/2021:
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,
in parte qua e limitatamente alle apposte prescrizioni, del provvedimento dirigenziale del 15.7.2021 prot. 36367, comunicato in pari data, a firma del dirigente dell'Area Funzionale 4 del Comune di AR, della nota del 11.3.2021 (prot. 12975 del 12.3.2021) del SUE di richiesta di nuovo parere paesaggistico alla Soprintendenza, nonché, sempre in parte qua e nei limiti del dedotto interesse, del parere reso dalla Soprintendenza ABAP ai sensi dell'art.106 comma 2 bis del D.Lgs. n.42/2004 con nota del 9.3.2021 prot. 3805-P, nonché del parere reso dal medesimo organo ministeriale periferico ai sensi dell'art.146 D.Lgs. n. 42/2004 con nota del 31.3.2021 prot. n.281-P, e ove occorra, sempre nei limiti del dedotto interesse, della nota di chiarimenti del 4.7.2021 della Soprintendenza ABAP di Brindisi-Lecce; della nota del 4.8.2020 prot. 14464 della Soprintendenza, mai notificata alla ricorrente e di cui non si conosce il contenuto, con espressa riserva pertanto di motivi aggiunti; nonché, ove occorra, della nota del 14.7.2020 prot. 30161 di trasmissione della pratica paesaggistica alla Soprintendenza di Lecce; e, sempre ove occorra, della relazione di accertamento redatta dal Comune e trasmessa alla Soprintendenza ABAP con nota prot. 34209 del 7.8.2020; nonché, in ultimo, occorrendo, del provvedimento dirigenziale del 28.5.2021, comunicato il 1.6.2021, a firma del dirigente dell'Area Funzionale 4 del Comune di AR, Ing. Nicola D'Alessandro, di rigetto dell'istanza di permesso di costruire del 25.2.2021 (pratica edilizia n.331/2021), della nota del 26.4.2021 a firma del Responsabile del Procedimento geom. Dell'Abate Gregorio contenente preavviso di rigetto; del provvedimento implicito, ove configurabile, di rigetto dell'istanza di concessione della corrispondente area pubblica; e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale; nonché, ove ne ricorrano la possibilità ed i presupposti di cui all'art.34 comma 1 lett. c) ed all'art.31 comma 3 c.p.a., per la condanna dell'ente civico al rilascio del domandato permesso di costruire e della presupposta e parimenti domandata concessione per l'occupazione dell'area pubblica
Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati in data 3/11/2021:
- della deliberazione di G.C. di AR n.266 del 3.9.2021 di revoca della precedente deliberazione di G.C. n.102 del 22.4.2020 e di rimodulazione dell'area pubblica di P. Micca suscettibile di occupazione mediante dehors , della nota prot. 41599 del 12.8.2021 della 4^ Area Funzionale, nonché della nota prot. 43356 del 23.8.2021 della 3^ Area Funzionale del Comune di AR contenente comunicazione di avvio del relativo procedimento, del parere del Comando di Polizia Locale del 23.7.2021 prot. 1309/2021 e da ultimo, ove occorra, della nota del Comando di Polizia del 3.9.2021 prot. 45688 di comunicazione dell'avvenuta revoca della delibera di GC n.102/2020 nella parte in cui ingiunge alla ricorrente di conformare entro 30 gg. la struttura alle nuove disposizioni della delibera di GC n. 266/2021, e dell'autorizzazione n.105/2021 rilasciata il 3.8.2021; nei limiti del dedotto interesse anche della determinazione n.877 del 1.10.2021; e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale; nonché, ove ne ricorrano la possibilità ed i presupposti di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) ed all'art. 31 comma 3 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e di Comune di AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti per cui è causa sono stati riassuntivamente indicati da parte della ricorrente nell’atto recante “terzi motivi aggiunti” depositato in data 3.11.2021.
In particolare, la ricorrente ha esposto che:
- la società M2C Food & Service s.r.l. “gestisce lo storico ristorante “Le Terrazze” in località Santa Caterina via Pietro Micca n.1. 2)”;
- con istanza del 13.1.2020 “la ricorrente chiedeva al UA … di poter occupare permanentemente l’antistante tratto di strada pubblica per mq. 36.00 (12 x 3) per posizionarvi una pedana in legno con sovrastante dehors ”;
- con deliberazione di G.M. n. 102 del 22.4.2020, l’Amministrazione comunale “si esprimeva favorevolmente sull’istanza predetta”;
- con istanza del 19.2.2021, “la M2C Food & Service srl chiedeva il rilascio di permesso di costruire per la medesima pedana e dehors (e con gli stessi elaborati progettuali) già oggetto dell’istanza del 13.1.2020 e della pratica UA n. 4414 del 14.1.2020, con ciò dando vita a un procedimento connesso”;
- con nota del 9.3.2021 prot. 3805-P, “la Soprintendenza rilasciava il parere ai sensi dell’art.106 co. 2 bis d.lgs. n.42/2004 con le seguenti prescrizioni: “- 1) la pedana sia realizzata al solo scopo di colmare la differenza di quota tra il marciapiede e la strada in pendenza; - 2) la delimitazione della pedana, ai fini della protezione delle differenze di quota, sia realizzata esclusivamente con paletti e corde; - 3) sulla predetta pedana, nelle more della definizione delle tipologie di arredo proposte dal piano commercio in corso di redazione, siano collocati esclusivamente ombrelloni, tavolini e sedie ””.
- con nota del 26.4.2021, il SUE comunicava il preavviso di rigetto sull’istanza di P.d.C.”;
- “la M2C srl impugnava dinanzi a codesto TAR i predetti atti con il ricorso principale che ha dato origine al presente giudizio”;
- con pec del 11.5.2021, “la ricorrente inviava le sue controdeduzioni al preavviso di rigetto”;
- “con provvedimento finale del 28.5.2021 l’Ufficio comunale disponeva in via definitiva il rigetto dell’istanza, replicando le ragioni poste a base del preavviso di rigetto”;
- il predetto provvedimento “veniva impugnato con i “Primi Motivi Aggiunti” cui accedeva una domanda cautelare”;
- prima della udienza camerale “la Soprintendenza faceva pervenire una sua nota datata 4.7.2021 con cui … puntualizzava che con la prescrizione “ la pedana sia realizzata al solo scopo di colmare la differenza di quota tra il marciapiede e la strada in pendenza ” non aveva affatto inteso prescrivere, come erroneamente ritenuto dal Comune, una “ pedana inclinata ” secondo la pendenza stradale”;
- “preso atto del chiarimento del 4.7.2021 … con ordinanza n. 396 del 8.7.2021” questo TAR accoglieva la domanda cautelare;
- “con il provvedimento del 15.7.2021 prot. 36367, adottata ex art.10 bis L. n.241/1990 in dichiarata attuazione dell’ordinanza cautelare, l’ufficio comunale” introduceva “tre nuove prescrizioni mai apposte … (restringimento in larghezza e terrazzamento)”;
- il predetto provvedimento “veniva impugnato con “Secondi Motivi Aggiunti” cui accedeva una domanda di tutela cautelare anche monocratica”;
- in data 19.07.2021 parte ricorrente presentava “una nuova (e diversa) istanza straordinaria di occupazione per la stagione 2021 ai sensi della legislazione emergenziale COVID di cui al D.L. 34/2020 ed all'art.9 ter D.L. 137/2020”, senza pregiudizio per “la procedura ordinaria autorizzatoria oggetto del presente ricorso cui non rinunciava”;
- all’esito dell’esame della “detta istanza “extraordinaria” dopo quindici giorni veniva rilasciata l’autorizzazione n.115/2021 del 3.8.2021 valevole sino al 31.12.2021 che, in piena estate, prescriveva l’area occupata diventasse di mq.24 (2 x 12) in luogo dei precedenti 36 mq. (3 x 12) e che il distanziamento della struttura dalla parete del ristorante fosse di mt.2 (non più di mt.1,65/1,85 com’era nel provvedimento del 15.7.2021)”;
- quanto al “procedimento autorizzatorio ordinario (cui afferisce il giudizio) a nulla valeva l’inoltro della pec del 30.7.2021 con cui si contestava la non corretta esecuzione dell’ordinanza TAR n. 396 del 8.7.2021”;
- “in accoglimento della domanda cautelare monocratica annessa ai “Secondi Motivi Aggiunti” codesto TAR rendeva in data 7 agosto 2021 il decreto presidenziale n.481/2021”;
- in esecuzione “di tale decreto presidenziale e con espressa riserva di “ ogni impugnativa e di ogni avversa deduzione di questa amministrazione, in qualsiasi sede, avverso il decreto n. 481/2021 ”, l’A.C. adottava il provvedimento del 10.8.2021 prot. 41155 che in buona sostanza consentiva alla ricorrente di montare il dehors nella stessa posizione e dimensione della precedente estate 2020”;
- con provvedimento del 23.8.2021 prot. n.43356, “il Comune comunicava l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca e/o riforma della deliberazione di GM n.102/2020, poi definito con la quivi impugnata deliberazione di G.C. n. 266 del 3.9.2021”;
- la nuova delibera di G.C. n.266/2021, “dopo aver revocato la precedente omologa n.102/2020, rimodula l’area pubblica suscettibile di occupazione da parte della ricorrente in mq. 24 (2 x 12), in luogo dei precedenti 36 mq. (3 x 12), e prescrive il distanziamento di mt. 2 del dehors dalla parete del ristorante”;
- con la nota prot. 45688 del 3.9.2021, “l’Ufficio intimava alla ricorrente di conformare la struttura in relazione alle nuove disposizioni della deliberazione di GC n. 266/2021, salvo poi rimuovere tale intimazione ribadendo con determinazione n. 877 del 1.10.2021 che la struttura poteva e può rimanere installata sino al 31.12.2021 tal quale era nel 2020”.
2. Ciò premesso, con l’atto recante “terzi motivi aggiunti” parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “vi sono stati fino ad oggi ben sei provvedimenti in cui il Comune di AR … non ha mai sollevato la questione del rispetto dei 2 mt. previsti dall’art. 20 comma 3 del Codice della Strada”, sicché l’Amministrazione comunale ha ritenuto “per implicito che la situazione della società ricorrente … ricadesse nelle ipotesi di deroga previste dal comma 3 dell’art. 20 del Codice della Strada che così recita: “Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria”;
- “la revoca della deliberazione di G.C. n.102/2020 e l’introduzione della nuova prescrizione dei 2 mt. ex art. 20 CdS (che impone a cascata anche il ridimensionamento dell’area occupabile a mq.24) realizzano quella fattispecie procedimentale patologica e normativamente sanzionata di adduzione “per la prima volta di motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato” che preconizza la situazione di riesercizio del potere post annullamento di cui fa menzione il novellato cit. art.10 bis”;
- “l’impugnata deliberazione di G.C. n. 266 del 3.9.2021, nel porre a base della decisione di revoca la volontà di assicurare il rispetto dei 2 mt. previsti dal comma 3 dell’art.20 del CdS, non realizza la finalità di recuperare una condizione di legittimità dell’atto prima mancante e che si impone ex sé, ma piuttosto quella di rideterminarsi su una precedente sua positiva valutazione di sussistenza delle ragioni di deroga di cui alla seconda parte del cit. art. 3”;
- “la revoca deliberata non è “per sopravvenienze”, non esistendo né risultando allegati sopravvenuti di interesse pubblico o mutamenti della situazione di fatto, ma per “ius poenitendi” ossia legata ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, in quanto tale preclusa, ai sensi del comma 1 dell’art.21 quinquies della l. n.241/1990, in tutti i casi in cui, come nel nostro, il provvedimento revocando attribuisca vantaggi economici”;
- non può bastare ad assolvere l’onere motivazionale “il mero riferimento alla previsione del comma 3 dell’art.20 del CdS, perché tale previsione non è assoluta ed inderogabile e perché la disposizione vigeva anche al tempo delle prime determinazioni di segno contrario”.
3. L’Amministrazione comunale è l’Autorità ministeriale si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
4. Nella udienza pubblica del 20.04.2022 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., in ordine alla possibile sopravvenuta carenza di interesse quanto al ricorso introduttivo e ai primi due atti di motivi aggiunti.
Il difensore della ricorrente ha dichiarato, in ogni caso, la persistenza dell'interesse con riferimento all'impugnativa riguardante i pareri e l'autorizzazione resi dalla Sovrintendenza e le prescrizioni comunali impartite sulla base di tali atti.
All’esito della discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
5. Per ragioni di economia processuale è opportuno delibare innanzi tutto il terzo atto di motivi aggiunti risultando questo infondato, la qual cosa determina, per ciò che si dirà appresso, la carenza di interesse all’accoglimento del ricorso e di tutti i precedenti motivi aggiunti.
5.1. Con la deliberazione di G.C. n. 102/22.4.2020 l’Amministrazione comunale aveva accolto l’istanza presentata dalla ricorrente in data 14.01.2020 e aveva quindi ritenuto di “ rideterminare la destinazione d'uso della strada immediatamente antistante il pubblico esercizio sito in AR, località Santa Caterina, via Pietro Micca, riducendosi il tratto di strada da destinarsi alla circolazione stradale (zona di sosta destinata al carico scarico merci) permanentemente al servizio dell'attività sopra indicata ed ampliando quello da finalizzare per la circolazione pedonale e per altri usi civici e/o urbani per una superficie di mq. 36,00 complessivi, ml. 12.00 di lunghezza per ml. 3.00 di larghezza, da occupare con dehors da posizionare a ml. 1.00 dal fabbricato ”.
La predetta decisione è stata riesaminata con la deliberazione di G.C. n. 266 del 3.9.2021.
Nell’occasione l’Amministrazione comunale, premesso che “ il dehors costituisce elemento sopraelevato rispetto al marciapiede, quindi, non percorribile in alternativa allo stesso, ovvero viene a determinarsi la formazione di un corridoio sostanzialmente attraversabile dai pedoni solo a senso unico alternato, soprattutto se impegnato da soggetti diversamente abili ” e che “ l'art.20 del C.d.S. … al comma 3, prescrive una zona libera per la circolazione dei pedoni non inferiore a ml. 2.00 ”, ha ritenuto:
- “ di potersi/doversi adeguare ” a quanto statuito dall’“ art. 20, co. 3, del Codice della Strada o, comunque, mantenendo il passaggio pedonale dell'ampiezza dell'esistente marciapiede, poiché l'installazione del dehor rappresenta un ostacolo fisico all'utilizzo della sede stradale da parte dei pedoni, il cui transito è altresì limitato/ostacolato lungo il marciapiede dal necessario conseguente maggior uso dello stesso da parte del pubblico esercizio ”;
- e quindi di “ rimodulare e riformare l'originario atto deliberativo di G.C. nr. 102/2020, nella parte in cui si limita a richiedere un distacco della struttura dal fabbricato di solo ml. 1, disponendo un distacco almeno pari all'ampiezza dell'esistente marciapiede ”.
5.2. Dal raffronto tra le predette deliberazioni emerge che il quid novi che ha orientato la riedizione del potere è costituito dalla necessità di conformare il deliberato giuntale alla previsione di cui all’art. 20, co. 3, del Codice della Strada, a mente del quale “ Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ”.
E’ dunque evidente che, a dispetto del nomen iuris attribuito alla deliberazione di G.C. n. 266/2021, questa non è riferibile al paradigma dell’atto di revoca, ma è propriamente da qualificare in termini di atto di parziale annullamento della precedente deliberazione di G.C. n. 102/2020, essendo questa viziata dalla violazione della norma di cui all’art. 20, co. 3, del Codice della Strada, che invero, con il primo deliberato, era stata completamente disattesa tanto in sede istruttoria, quanto nelle dinamiche argomentative del relativo tessuto motivazionale.
5.3. Né può ritenersi che, nell’esercitare il potere di annullamento, l’Amministrazione comunale si sia pedissequamente appiattita sulla necessità di assicurare il rispetto della regola che prevede che venga garantito uno spazio minimo di transito sul marciapiede pari a due metri, omettendo di considerare gli interessi della ricorrente e di tener conto del potere derogatorio pure previsto (in via eccezionale) dalla norma in esame.
Al contrario, l’Amministrazione comunale ha consentito alla ricorrente di posizionare il dehor “ a ml. 2.00 dal fabbricato ove tecnicamente possibile o, comunque, a filo dell'esistente marciapiede, cioè garantendo la libera fruizione dello stesso da parte dei pedoni, senza impedimento di sorta ”, sicché ha attribuito alla ricorrente la facoltà di ridurre lo spazio di transito di ml. 2, salvaguardando però l’uso del marciapiede per la usa intera larghezza, che, secondo la concorde prospettazione delle parti, varia tra 1,85 e 1,65 metri.
Nel contempo, l’amministrazione comunale ha riscontrato che il dehor di cui al progetto presentato dalla ricorrente, che ne prevede la collocazione a ridosso del marciapiede con una distanza di solo 1 metro dal fabbricato, determina “ la formazione di un corridoio sostanzialmente attraversabile dai pedoni solo a senso unico alternato, soprattutto se impegnato da soggetti diversamente abili ”, la qual cosa non è in ogni caso assentibile in forza della espressa previsione di chiusura dell’art. 20, co. 3, de Codice della Strada secondo cui deve essere comunque “ garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ”.
Né la predetta conclusione è censurabile quanto alla valutazione dei fatti, dal momento che è di solare evidenza che un corridoio tra il fabbricato e il dehor largo soltanto un metro costituisce un ostacolo, non altrimenti ovviabile, per il transito delle persone con disabilità, la qual cosa senza meno giustifica l’esercizio del potere di autotutela di cui alla deliberazione di G.C. n. 266/2001, che pertanto merita di essere confermata.
5.4. La conferma della predetta deliberazione implica la conferma della successiva determinazione dirigenziale n. 877/1.10.2021 con cui l’Amministrazione comunale, in termini vincolati e necessitati in forza dell’auto vincolo assunto con l’atto giuntale, ha stabilito che, a far data dal 31.12.2021, “ l'occupazione permanente della sede stradale con il dehors a servizio dell'attività economica a cui accede potrà avvenire, salvo il conseguimento delle relative Autorizzazioni Paesaggistiche e Permesso di Costruire, nei limiti di quanto stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 266 del 03/09/2021, ovvero "nel pieno rispetto di quanto imposto dalla normativa vigente in materia, ossia il richiamato art. 20, co. 3 del Codice della Strada o, comunque, mantenendo il passaggio pedonale dell'ampiezza dell'esistente marciapiede" e delle ulteriori condizioni di compatibilità paesaggistica ”.
5.5. In conclusione, i terzi motivi aggiunti devono essere respinti tanto nella parte avente ad oggetto la deliberazione di G.C. n. 266/2021, quanto nella parte concernente la determinazione dirigenziale n. 877/1.10.2021.
5.6. La conferma dei predetti provvedimenti preclude definitivamente alla ricorrente di montare il dehor nella posizione e secondo le dimensioni originariamente autorizzate con la deliberazione di G.C. n. 102/2020.
Di qui l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento del ricorso introduttivo e dei primi due atti di motivi aggiunti (ivi inclusi i motivi integrativi presentati in data 2.9.2021), essendo questi volti a contestare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati al precipuo scopo di tutelare l’interesse della ricorrente ad installare il dehor secondo la confermazione originariamente assentita, la qual cosa, allo stato, deve ritenersi definitivamente preclusa.
6. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibili il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti presentati in data 11.6.2021, nonché i secondi motivi aggiunti presentati in data 4.8.2021 e i nuovi motivi di ricorso ad integrazione dei secondi motivi aggiunti presentati il 2.9.2021;
- rigetta i terzi motivi aggiunti presentati il 3.11.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO