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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/12/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4774/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4774/2024
Oggi 04.12.2025 alle ore 13:30 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
Per 'avv. PARTENZI ANDREA;
Parte_1
Per l'avv. TORRESI TULLIA, in sostituzione dell'avv. IANNOTTA Controparte_1
ENRICO;
nessuno per e, per essa. la sua mandataria , già contumace. Controparte_2 CP_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Partenzi conclude come da atto di citazione, con condanna alle spese e competenze, con distrazione al difensore istante che si dichiara antistatario.
L'avv. Torresi si riporta alla comparsa di costituzione e alla memoria integrativa, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
1 Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4774/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Partenzi Parte_1 C.F._1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato in Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG), C.F._2 via Raffaello s.n.c., presso lo studio del difensore;
ATTORE contro c.f. e p. iva , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
nella qualità di procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura del dott. CP_4 [...]
Notaio in Milano, del 12.03.2018, rep. n. 18927, racc. n. 6184, registrata a Milano il Per_1
13.03.2018 al n. 11946 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Iannotta (c.f.
), ed elettivamente domiciliata in Roma, via San Godenzo n. 15, presso lo C.F._3 studio del difensore;
CONVENUTA
c.f. , e, per essa, la sua mandataria c.f. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
; P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
3 Oggetto: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c..
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2024 ha instaurato il giudizio di merito Parte_1 ex art. 618 c.p.c., a seguito dell'ordinanza del 10.10.2024, comunicata il 11.10.2024, emessa dal G.E., nella persona del dott. Franco Colonna, nel procedimento incidentale di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., dallo stesso promosso in seno alla procedura esecutiva n. 484/2008 R.G.E.I., cui è riunita la procedura n. 627/2010 R.G.E.I., con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
1) Previo accertamento che l'atto di surroga del 27/05/2024 depositato dall'Avv. Enrico Iannotta per conto di Controparte_1 non è supportato da procura alle liti e che la stessa non essendo neppure menzionata nell'atto
[...]
è da intendersi inesistente, nulla o comunque inefficace, (eccezione rilevabile anche d'ufficio), dichiarare che il predetto atto è esso stesso inesistente e/o nullo o comunque annullarlo e renderlo privo di efficacia giuridica, per l'effetto, dichiarare illegittimo e comunque nullo o annullare e rendere privo di efficacia giuridica il provvedimento reso a margine del predetto atto di surroga in data 13/06/2024 con cui il Giudice dell'esecuzione rimetteva gli “atti al delegato affinché riprenda le operazioni di vendita” ed ogni atto conseguente e ad esso connesso;
2) Previo accertamento della inesistenza e/o nullità e conseguente inefficacia giuridica dell'atto di surroga depositato dall'Avv. Enrico Iannotta per conto di del 27/05/2024, accertare e dichiarare che Controparte_1 all'esito del provvedimento emesso dal GE del 23/05/2024 nessun creditore intervenuto ha validamente chiesto di proseguire il processo esecutivo nel termine perentorio assegnato di 10 giorni e per l'effetto dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 484/2008 cui è riunita la n. 627/2010 a far data dal decorso del predetto termine. Con vittoria di spese ed onorari di lite, sia della fase cautelare che del reclamo nonché del presente giudizio, con distrazione del procuratore istante che si dichiara antistatario”.
Parte attrice, in particolare, ha premesso in fatto le seguenti circostanze: che nella procedura esecutiva introdotta in danno del sig. allo stato è presente, come unico creditore, la Pt_1 Controparte_5
alla quale è succeduta con atto di scissione ed
[...] Controparte_6 incorporazione del 21.06.2023, dato che l'altro creditore e, per essa, Controparte_2 CP_3
è intervenuto senza titolo esecutivo;
che con ordinanza del 23.05.2024 il G.E. ha assegnato alla termine di giorni 10 dalla comunicazione del provvedimento Controparte_5 per manifestare il suo interesse a surrogarsi al creditore procedente rinunciatario all'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto con la dichiarazione di estinzione del processo ex art. 630 c.p.c.; che la predetta ordinanza è stata comunicata al difensore della Controparte_5
avv. Enrico Iannotta, il quale non ha depositato alcuna istanza di surroga per
[...] conto della detta società da lui assistita;
che l'avv. Iannotta, invece, con atto depositato in data 27.05.2024, ha depositato dichiarazione di surroga al creditore procedente rinunciatario per conto di
[..
[...] assumendo che quest'ultima era subentrata nel credito di Controparte_7 Controparte_5
che in detta dichiarazione di surroga non è stata indicata la procura generale alle liti rilasciata
[...] da in favore dell'avv. Enrico Iannotta, né l'esistenza di una procura speciale in Controparte_1 suo favore, tanto che l'avv. Iannotta, nell'atto di surroga, non ha dichiarato di essere procuratore di e il documento indicato al n. 2 riguarda la procura in favore di un altro avvocato Controparte_1 estraneo all'atto di surroga in questione;
che, essendo ravvisabile l'inesistenza delle procura alle liti in favore dell'avv. Iannotta da parte di – circostanza rilevabile anche d'ufficio - Controparte_1
, il sig. tramite il proprio difensore, ha depositato in data 13.06.2024 istanza di estinzione Pt_1 della procedura esecutiva, eccependo l'inesistenza della procura e la conseguente inammissibilità e/o inefficacia dell'atto di surroga;
che tale istanza è stata accettata dalla cancelleria successivamente al deposito dell'atto di surroga di cui si discute e il G.E., non avendo avuto modo di valutare tale istanza, in data 13.06.2024 ha autorizzato la prosecuzione delle vendite a margine dell'istanza di surroga avanzata da che il provvedimento del G.E. del 13.06.2024 è stato opposto ex
Controparte_1 art. 617, comma 2, c.p.c., evidenziando l'inesistenza della procura alle liti in favore dell'avv. Enrico Iannotta da parte di e l'impossibilità di fare applicazione del meccanismo di
Controparte_1 sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'atto di surroga riconducibile a è privo di efficacia giuridica per dare impulso alla procedura esecutiva e il
Controparte_1 provvedimento del G.E. che ha rimesso gli atti al Delegato per la prosecuzione delle operazioni di vendita è da intendersi illegittimo;
che pur non costituendosi nel giudizio di
Controparte_1 opposizione agli atti esecutivi, ha presenziato per il tramite dell'avv. Enrico Iannotta all'udienza del 10.10.2024, rilevando che, essendo subentrata alla ex art. 2504-
Controparte_1 Controparte_5 bis c.c., non vi era la necessità di una nuova procura;
che il G.E., con ordinanza del 10.10.2024, comunicata il giorno 11.10.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione e assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che avverso tale ordinanza è stato proposto reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c..
Ciò premesso, parte attrice ha ribadito la fondatezza della spiegata opposizione, deducendo: che è pacifico il fatto processuale che l'avv. Enrico Iannotta si è costituito nel processo esecutivo per conto di senza essere munito di procura;
che il G.E. ha errato laddove nell'ordinanza Controparte_1 resa nella fase cautelare ha affermato che il “fenomeno della scissione realizza una fattispecie evolutivo modificativa della società scissa, non potendosi invece parlare di fenomeno estintivo traslativo” e laddove ha attribuito agli artt.
5.1 e 10.1 del progetto di scissione ed incorporazione, oltre che il trasferimento del diritto, anche la facoltà di proseguire i rapporti da parte della incorporante senza il rilascio di adeguata procura a suo nome in favore del Controparte_1 difensore, ritenendo valida la procura conferita da altro soggetto incorporato ( CP_5
; di non avere mai messo in dubbio che fosse subentrata nel
[...] Controparte_1 rapporto processuale intercorso tra e l'odierno attore, ma di avere sempre Controparte_5 affermato e di affermare tutt'ora che il soggetto divenuto nuovo titolare del diritto, al fine di far valere la sua pretesa in giudizio, era tenuto a porre in essere un atto di intervento che presupponeva il rilascio di procura alle liti ex art. 82 c.p.c.; che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito la necessità della procura alle liti in capo al soggetto incorporante che prosegua nella richiesta di tutela del diritto già appartenente all'incorporata; che, peraltro, il meccanismo di prosecuzione del giudizio pendente in osservanza delle norme di procedura civile è stato richiamato anche nell'art. 10.1, lettera n, dell'atto che ha disposto la scissione di ed incorporazione in;
che, Controparte_5 Controparte_1 quindi, l'atto depositato e sottoscritto dall'avv. Iannotta in data 24.05.2024, concernente
5 dichiarazione di surroga di in luogo di all'esito Controparte_1 Controparte_5 delle vicende societarie intercorse, in quanto avvenuto senza il rilascio di procura alle liti, deve ritenersi inesistente, nullo o comunque privo di efficacia giuridica idonea a dare impulso alla procedura esecutiva, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato dal G.E. a margine dello stesso e declaratoria di estinzione della procedura esecutiva ex art. 630 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 12.12.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 rassegando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, dichiarare inammissibile ed infondata l'azione avversaria, e pertanto rigettarla, con condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 21.155,00, ovvero di quella che sarà ritenuta di Giustizia, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge”. Specificamente, parte convenuta ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, evidenziando, in primo luogo, la correttezza dell'ordinanza del G.E. che, nel rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha rilevato che l'avv. Iannotta era ed è munito di valido potere rappresentativo, dato che, per effetto dell'atto di scissione parziale e proporzionale del 21.06.2023, sono stato trasferiti a tutte le attività passività e rapporti giuridici Controparte_1 imputabili a ante scissione, ad eccezione di parte del portafoglio bancassurance Vita diretto CP_5
e delle polizze Vita temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi, e, in secondo luogo, che, tenuto conto degli artt. 629 – 631 c.p.c., non ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi in cui il giudice possa disporre l'estinzione anticipata del processo esecutivo senza soddisfazione dei creditori procedente e intervenuti, oltre a richiedere la condanna della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 17.01.2025 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
e, per essa, la sua mandataria ed è stata confermata l'udienza di prima comparizione CP_3 delle parti fissata per il giorno 15.05.2025, all'esito della quale, data l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza del 04.12.2025.
***
1. Prima di analizzare il merito della presente controversia, è opportuno rammentare la natura e la funzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. A tale riguardo si osserva che tale giudizio ha ad oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano e ha una funzione meramente rescindente e non rescissoria (come da consolidata dottrina e giurisprudenza sul punto;
ex multis cfr. Cass. 3176/2002; Cass. 7657/2015 e, da ultimo, Cass. 24225/2019 che ha cassato, senza rinvio, la sentenza nella parte in cui non si era limitata alla pronuncia della nullità dell'ordinanza esecutiva opposta): più in particolare, le opposizione esecutive non tendono, come le impugnazioni, alla sostituzione di una pronuncia che si assume non conforme a diritto, da emettersi dal giudice dell'impugnazione, bensì all'esame da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere incidentale nelle varie fasi dell'esecuzione, con la conseguenza che il giudice del merito delle opposizioni deve limitarsi ad emettere una decisione che si limiti semplicemente ad accogliere o rigettare l'opposizione, non avendo anche il potere di sostituire con un proprio provvedimento l'atto contro il quale è diretta l'opposizione, potere che spetta esclusivamente al G.E., esclusivo titolare dei poteri ordinatori dell'esecuzione, il quale, preso atto e
6 tenuto conto dell'eventuale emendazione del vizio del proprio provvedimento per effetto della sentenza, adotterà i conseguenti provvedimenti in sede esecutiva.
1.1 Pertanto, se, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, è riconosciuta l'illegittimità dell'atto, quest'ultimo verrà caducato, e, laddove la predetta caducazione non imponga la chiusura anticipata dell'esecuzione (si pensi al caso di dichiarazione di nullità del pignoramento che funge da presupposto dell'intera sequenza procedimentale, con esclusione della necessità di sostituzione dell'atto invalido) spetterà al giudice dell'esecuzione dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto assumere il provvedimento sostitutivo e/o assumere le determinazioni necessarie alla prosecuzione dell'esecuzione; analogamente, laddove invece la caducazione dell'atto risulti essere idonea a determinare l'arresto del processo esecutivo, spetterà sempre al giudice dell'esecuzione l'adozione degli opportuni conseguenti provvedimenti.
1.2 Calando i predetti principi al caso di specie, il Giudice del merito della presente opposizione agli atti esecutivi è chiamato allora a valutare se l'ordinanza del 10.10.2024, di rigetto dell'istanza di sospensione per avere il G.E. ritenuto la sussistenza in capo all'avv. Enrico Iannotta di valido potere rappresentativo nell'assistere subentrata a con atto Controparte_1 Controparte_5 di scissione ed incorporazione del 21.06.2023, sia o meno conforme alle norme, con eventuale accoglimento dell'opposizione e quindi revoca /modifica del provvedimento opposto (il provvedimento reso dal G.E. in data 13.06.2024), previo esame delle censure formulate da parte attrice in merito alla dedotta inefficacia dell'atto di surroga depositato da per Controparte_1 inesistenza della procura alle liti in favore dell'avv. Iannotta, senza che lo stesso possa anche – come chiesto nelle conclusioni rassegnate dall'odierna parte attrice – dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630 c.p.c., o valutare fatti e/o circostanze che esulano dall'oggetto del presente giudizio come sopra delineato, come il dedotto mancato pagamento del dovuto da parte del sig. rappresentato dalla convenuta nella memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.. Pt_1
2. Ciò premesso deve essere a questo punto vagliata la legittimità dell'ordinanza del G.E. del 10.10.2024 - emessa a fronte dell'opposizione agli atti esecutivi promossa avverso il provvedimento del 13.06.2024 – con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata da sulla base della seguente motivazione: “- rilevato che , con ricorso ex art. 615, II Parte_1
c ., c.p.c., l'esecutato ha chiesto la sospensione dell'esecuzione, deducendo un difetto di rappresentanza processuale delle assistite dall'Avv. Enrico Iannotta, privo -a Controparte_1 dire del ricorrente- di valida procura , essendogli la stessa stata rilasciata da Controparte_5
e non da , che è subentrata alla prima giusto contratto di scissione parziale del Controparte_1
21.06.2023; - rilevato che, come affermato da giurisprudenza recentemente consolidatasi, il fenomeno della scissione realizza una fattispecie evolutivo modificativa della società scissa , non potendosi invece parlare di fenomeno estintivo traslativo;
- rilevato che, in virtù di tale concezione, ben può sostenersi che i rapporti facenti capo alla scissa sopravvivano all'assegnazione patrimoniale della stessa alla subentrante;
- rilevato, altresì, che tale sopravvivenza è desumibile dalla stessa volontà delle parti dell'atto di scissione che, all'uopo, hanno convenuto che : ART. 5.1. “Per effetto della Scissione, a GI vengono assegnati gli elementi patrimoniali che compongono il Compendio Scisso e cioè tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi, nonché i rapporti giuridici attivi e passivi di cui è titolare alla data del Progetto Unico…”; ART. 10.1 “A seguito della Scissione, GI CP_5 subentra nella titolarità di ogni posizione giuridica facente parte del Compendio Scisso, con l'intesa Con che il Compendio Scisso si ha per acquisito da ella sua pienezza e integrità, nel suo complesso
7 e in ogni sua componente, con ogni accessorio, pertinenza, privilegio e garanzia;
- ritenuto che, in virtù di tali pattuizioni, nella posizione di mandante assunta da con riferimento alla procura CP_5 conferita all'Avv. Iannotta sia subentrata poi ritenuto, quindi, che l'Avv. Controparte_1
Iannotta sia dotato di valido potere rappresentativo”.
2.1 Ad avviso dell'adito Tribunale l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., spiegata da è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate. Parte_1
Sebbene l'ordinanza del G.E. del 10.10.2024 muova dalla corretta individuazione dell'operazione di scissione del 21.06.2023 in forza della quale ha acquisito la titolarità del credito Controparte_1 vantato da unico creditore intervenuto munito di titolo esecutivo a Controparte_5 fronte della rinuncia del creditore procedente, il provvedimento in questione aderisce alla tesi che propugna la natura evolutivo-modificativa della scissione, ritenendo che i rapporti facenti capo alla società scissa sopravvivano all'assegnazione patrimoniale della stessa alla subentrante.
Tale impostazione, tuttavia, non tiene in debita considerazione che, al contrario, la scissione parziale di una società realizza in realtà un effetto traslativo, comportando l'acquisizione, in capo alla società destinataria del patrimonio scisso, di attività e passività prima non presenti nel suo patrimonio (cfr., nel senso della natura traslativa della scissione sebbene la questione sia in esse affrontata solo incidentalmente, Cass. SS.UU. n. 23225/2016, Cass. n. 31313/2018, Cass. n. 28169/2022).
Pertanto, poiché in caso di scissione parziale non si verifica alcun fenomeno estintivo della società scissa con il conseguente subingresso della società destinataria nella totalità dei rapporti giuridici della prima, l'operazione di cui si discute realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso dalla quale consegue l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c..
Tale norma, sebbene modellata sui caratteri del processo di cognizione, risulta pacificamente applicabile anche al processo esecutivo, con la conseguenza che le parti originarie mantengono la legittimazione processuale sebbene l'acquirente a titolo particolare abbia la facoltà di intervenire nel processo.
Nel caso di specie, quindi, la originario creditore Controparte_5 interveniente, avrebbe legittimamente potuto manifestare la volontà di surrogarsi nella posizione del creditore procedente rinunciatario, manifestando la volontà – per mezzo del proprio procuratore costituito - di dare impulso alle vendite, mentre quale soggetto destinatario del Controparte_1 compendio scisso, soggettivamente diverso rispetto alla società scissa, avrebbe potuto richiedere la prosecuzione delle vendite in surroga solo ove fosse stata munita di autonoma procura alla lite.
Tale assunto, peraltro, è stato fatto proprio anche da quelle pronunce della Suprema Corte che si sono occupate dell'affine figura della cessione del credito in corso di processo esecutivo. Sul punto, infatti, è stato affermato che: “quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato ed il cessionario del credito intenda esercitare la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., comma 3, (applicabile anche al processo esecutivo), ai fini di questo intervento, non è necessario il deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dall'art. 499 c.p.c., comma 2, ma è sufficiente che il cessionario manifesti la sua volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del
8 negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti” (Cass. 7780/2016).
Né vale a superare tale argomentazione il richiamo effettuato da parte convenuta al disposto del primo comma dell'art. 2504-bis cc, secondo il quale “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Tale norma, difatti, è specificamente dettata in relazione alla fattispecie di fusione e non risulta applicabile alla scissione, come può ricavarsi da un duplice dato letterale, desumibile dal disposto dell'art. 2506-ter c.c. che, nell'elencare le norme applicabili alla scissone, non richiama l'art. 2504-bis c.c., e dall'art. 2506-quater, rubricato
“Effetti della scissione”, che statuisce, al primo comma, che “Si applica il quarto comma dell'art. 2504 bis”. Da una lettura congiunta delle disposizioni in commento risulta infatti evidente che la volontà del legislatore sia stata quella di configurare delle norme escludenti, volte a delimitare in maniera puntuale la disciplina applicabile all'operazione di scissione, nella quale non rientra il primo comma dell'art 2504-bis c.c..
2.2 Ebbene nel caso di specie, dall'esame dei documenti in atti emerge in maniera chiara ed evidente che l'atto depositato in data 27.05.2024 dall'avv. Enrico Iannotta, concernente la dichiarazione di surroga di al creditore procedente rinunciatario, sia stato posto in essere in totale Controparte_1 assenza di procura alle liti da parte di in favore dell'avv. Iannotta. Per cui, alla Controparte_1 luce delle suesposte considerazioni, la predetta società, quale società destinataria del compendio scisso, non era legittimata ad agire nel processo esecutivo mediante la presentazione di istanza di surroga in forza della procura originariamente conferita dalla Controparte_5
in quanto a tal fine sarebbe stato necessario il rilascio di apposita procura da parte della stessa
[...]
non potendo quest'ultima avvalersi della procura rilasciata all'avv. Iannotta da Controparte_1 parte della società scissa.
Da ciò discende l'inefficacia dell'atto di surroga depositato in data 27.05.2024 dall'avv. Enrico Iannotta per conto di per inesistenza della procura alle liti in favore del predetto Controparte_1 avvocato da parte della stessa L'opposizione va quindi accolta e, nel suo Controparte_1 accoglimento, deve essere conseguentemente revocato il provvedimento reso in data 13.06.2024 con cui il G.E. ha rimesso gli atti al Delegato per la ripresa delle operazioni di vendita. Di contro, nonostante sia emerso dalle risultanze acquisite che, ferma la rilevata inefficacia della dichiarazione di surroga di nessun altro creditore intervenuto ha chiesto la prosecuzione del CP_1 CP_1 processo esecutivo in surroga del creditore procedente rinunciatario nel termine perentorio assegnato dal G.E. con provvedimento del 23.05.2024, non potrà essere dichiarata in questa sede l'estinzione della procedura esecutiva, rientrando ogni statuizioni conseguente nella competenza del G.E..
2.3 Ogni ulteriore questione e/o eccezione è assorbita.
3. Le spese di lite, tenuto conto anche dell'esito della fase cautelare, sono regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e vanno poste pertanto a carico di parte convenuta;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle
9 quattro fasi di merito, con riduzione dei compensi nella misura del 50% per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto del deposito delle sole memorie integrative e dell'attività effettivamente svolta.
3.1 Stante la soccombenza di parte convenuta, è assorbita ogni valutazione in merito alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., da quest'ultima avanzata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c, accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di surroga depositato in data 27.05.2024 dall'avv. Enrico Iannotta per conto di nella procedura esecutiva n. 484/2008 R.G.E.I., cui è riunita la n. Controparte_1
627/2010 R.G.E.I., per inesistenza della procura alle liti in favore del predetto avvocato da parte di e che nessun altro creditore intervenuto ha chiesto la Controparte_1 prosecuzione del processo esecutivo in surroga del creditore procedente rinunciatario nel termine perentorio assegnato dal G.E. con provvedimento del 23.05.2024, e, per l'effetto, revoca il provvedimento emesso in data 13.06.2024 con cui il G.E. ha rimesso gli atti al Delegato per la ripresa delle operazioni di vendita, mandando al G.E. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
2. condanna parte convenuta a rimborsare al difensore di parte attrice, avv. Andrea Partenzi, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 9.141,50, per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17:45 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4774/2024
Oggi 04.12.2025 alle ore 13:30 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
Per 'avv. PARTENZI ANDREA;
Parte_1
Per l'avv. TORRESI TULLIA, in sostituzione dell'avv. IANNOTTA Controparte_1
ENRICO;
nessuno per e, per essa. la sua mandataria , già contumace. Controparte_2 CP_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Partenzi conclude come da atto di citazione, con condanna alle spese e competenze, con distrazione al difensore istante che si dichiara antistatario.
L'avv. Torresi si riporta alla comparsa di costituzione e alla memoria integrativa, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
1 Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4774/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Partenzi Parte_1 C.F._1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato in Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG), C.F._2 via Raffaello s.n.c., presso lo studio del difensore;
ATTORE contro c.f. e p. iva , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
nella qualità di procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura del dott. CP_4 [...]
Notaio in Milano, del 12.03.2018, rep. n. 18927, racc. n. 6184, registrata a Milano il Per_1
13.03.2018 al n. 11946 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Iannotta (c.f.
), ed elettivamente domiciliata in Roma, via San Godenzo n. 15, presso lo C.F._3 studio del difensore;
CONVENUTA
c.f. , e, per essa, la sua mandataria c.f. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
; P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
3 Oggetto: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c..
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2024 ha instaurato il giudizio di merito Parte_1 ex art. 618 c.p.c., a seguito dell'ordinanza del 10.10.2024, comunicata il 11.10.2024, emessa dal G.E., nella persona del dott. Franco Colonna, nel procedimento incidentale di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., dallo stesso promosso in seno alla procedura esecutiva n. 484/2008 R.G.E.I., cui è riunita la procedura n. 627/2010 R.G.E.I., con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
1) Previo accertamento che l'atto di surroga del 27/05/2024 depositato dall'Avv. Enrico Iannotta per conto di Controparte_1 non è supportato da procura alle liti e che la stessa non essendo neppure menzionata nell'atto
[...]
è da intendersi inesistente, nulla o comunque inefficace, (eccezione rilevabile anche d'ufficio), dichiarare che il predetto atto è esso stesso inesistente e/o nullo o comunque annullarlo e renderlo privo di efficacia giuridica, per l'effetto, dichiarare illegittimo e comunque nullo o annullare e rendere privo di efficacia giuridica il provvedimento reso a margine del predetto atto di surroga in data 13/06/2024 con cui il Giudice dell'esecuzione rimetteva gli “atti al delegato affinché riprenda le operazioni di vendita” ed ogni atto conseguente e ad esso connesso;
2) Previo accertamento della inesistenza e/o nullità e conseguente inefficacia giuridica dell'atto di surroga depositato dall'Avv. Enrico Iannotta per conto di del 27/05/2024, accertare e dichiarare che Controparte_1 all'esito del provvedimento emesso dal GE del 23/05/2024 nessun creditore intervenuto ha validamente chiesto di proseguire il processo esecutivo nel termine perentorio assegnato di 10 giorni e per l'effetto dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 484/2008 cui è riunita la n. 627/2010 a far data dal decorso del predetto termine. Con vittoria di spese ed onorari di lite, sia della fase cautelare che del reclamo nonché del presente giudizio, con distrazione del procuratore istante che si dichiara antistatario”.
Parte attrice, in particolare, ha premesso in fatto le seguenti circostanze: che nella procedura esecutiva introdotta in danno del sig. allo stato è presente, come unico creditore, la Pt_1 Controparte_5
alla quale è succeduta con atto di scissione ed
[...] Controparte_6 incorporazione del 21.06.2023, dato che l'altro creditore e, per essa, Controparte_2 CP_3
è intervenuto senza titolo esecutivo;
che con ordinanza del 23.05.2024 il G.E. ha assegnato alla termine di giorni 10 dalla comunicazione del provvedimento Controparte_5 per manifestare il suo interesse a surrogarsi al creditore procedente rinunciatario all'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto con la dichiarazione di estinzione del processo ex art. 630 c.p.c.; che la predetta ordinanza è stata comunicata al difensore della Controparte_5
avv. Enrico Iannotta, il quale non ha depositato alcuna istanza di surroga per
[...] conto della detta società da lui assistita;
che l'avv. Iannotta, invece, con atto depositato in data 27.05.2024, ha depositato dichiarazione di surroga al creditore procedente rinunciatario per conto di
[..
[...] assumendo che quest'ultima era subentrata nel credito di Controparte_7 Controparte_5
che in detta dichiarazione di surroga non è stata indicata la procura generale alle liti rilasciata
[...] da in favore dell'avv. Enrico Iannotta, né l'esistenza di una procura speciale in Controparte_1 suo favore, tanto che l'avv. Iannotta, nell'atto di surroga, non ha dichiarato di essere procuratore di e il documento indicato al n. 2 riguarda la procura in favore di un altro avvocato Controparte_1 estraneo all'atto di surroga in questione;
che, essendo ravvisabile l'inesistenza delle procura alle liti in favore dell'avv. Iannotta da parte di – circostanza rilevabile anche d'ufficio - Controparte_1
, il sig. tramite il proprio difensore, ha depositato in data 13.06.2024 istanza di estinzione Pt_1 della procedura esecutiva, eccependo l'inesistenza della procura e la conseguente inammissibilità e/o inefficacia dell'atto di surroga;
che tale istanza è stata accettata dalla cancelleria successivamente al deposito dell'atto di surroga di cui si discute e il G.E., non avendo avuto modo di valutare tale istanza, in data 13.06.2024 ha autorizzato la prosecuzione delle vendite a margine dell'istanza di surroga avanzata da che il provvedimento del G.E. del 13.06.2024 è stato opposto ex
Controparte_1 art. 617, comma 2, c.p.c., evidenziando l'inesistenza della procura alle liti in favore dell'avv. Enrico Iannotta da parte di e l'impossibilità di fare applicazione del meccanismo di
Controparte_1 sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'atto di surroga riconducibile a è privo di efficacia giuridica per dare impulso alla procedura esecutiva e il
Controparte_1 provvedimento del G.E. che ha rimesso gli atti al Delegato per la prosecuzione delle operazioni di vendita è da intendersi illegittimo;
che pur non costituendosi nel giudizio di
Controparte_1 opposizione agli atti esecutivi, ha presenziato per il tramite dell'avv. Enrico Iannotta all'udienza del 10.10.2024, rilevando che, essendo subentrata alla ex art. 2504-
Controparte_1 Controparte_5 bis c.c., non vi era la necessità di una nuova procura;
che il G.E., con ordinanza del 10.10.2024, comunicata il giorno 11.10.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione e assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che avverso tale ordinanza è stato proposto reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c..
Ciò premesso, parte attrice ha ribadito la fondatezza della spiegata opposizione, deducendo: che è pacifico il fatto processuale che l'avv. Enrico Iannotta si è costituito nel processo esecutivo per conto di senza essere munito di procura;
che il G.E. ha errato laddove nell'ordinanza Controparte_1 resa nella fase cautelare ha affermato che il “fenomeno della scissione realizza una fattispecie evolutivo modificativa della società scissa, non potendosi invece parlare di fenomeno estintivo traslativo” e laddove ha attribuito agli artt.
5.1 e 10.1 del progetto di scissione ed incorporazione, oltre che il trasferimento del diritto, anche la facoltà di proseguire i rapporti da parte della incorporante senza il rilascio di adeguata procura a suo nome in favore del Controparte_1 difensore, ritenendo valida la procura conferita da altro soggetto incorporato ( CP_5
; di non avere mai messo in dubbio che fosse subentrata nel
[...] Controparte_1 rapporto processuale intercorso tra e l'odierno attore, ma di avere sempre Controparte_5 affermato e di affermare tutt'ora che il soggetto divenuto nuovo titolare del diritto, al fine di far valere la sua pretesa in giudizio, era tenuto a porre in essere un atto di intervento che presupponeva il rilascio di procura alle liti ex art. 82 c.p.c.; che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito la necessità della procura alle liti in capo al soggetto incorporante che prosegua nella richiesta di tutela del diritto già appartenente all'incorporata; che, peraltro, il meccanismo di prosecuzione del giudizio pendente in osservanza delle norme di procedura civile è stato richiamato anche nell'art. 10.1, lettera n, dell'atto che ha disposto la scissione di ed incorporazione in;
che, Controparte_5 Controparte_1 quindi, l'atto depositato e sottoscritto dall'avv. Iannotta in data 24.05.2024, concernente
5 dichiarazione di surroga di in luogo di all'esito Controparte_1 Controparte_5 delle vicende societarie intercorse, in quanto avvenuto senza il rilascio di procura alle liti, deve ritenersi inesistente, nullo o comunque privo di efficacia giuridica idonea a dare impulso alla procedura esecutiva, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato dal G.E. a margine dello stesso e declaratoria di estinzione della procedura esecutiva ex art. 630 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 12.12.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 rassegando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, dichiarare inammissibile ed infondata l'azione avversaria, e pertanto rigettarla, con condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 21.155,00, ovvero di quella che sarà ritenuta di Giustizia, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge”. Specificamente, parte convenuta ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, evidenziando, in primo luogo, la correttezza dell'ordinanza del G.E. che, nel rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha rilevato che l'avv. Iannotta era ed è munito di valido potere rappresentativo, dato che, per effetto dell'atto di scissione parziale e proporzionale del 21.06.2023, sono stato trasferiti a tutte le attività passività e rapporti giuridici Controparte_1 imputabili a ante scissione, ad eccezione di parte del portafoglio bancassurance Vita diretto CP_5
e delle polizze Vita temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi, e, in secondo luogo, che, tenuto conto degli artt. 629 – 631 c.p.c., non ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi in cui il giudice possa disporre l'estinzione anticipata del processo esecutivo senza soddisfazione dei creditori procedente e intervenuti, oltre a richiedere la condanna della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 17.01.2025 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
e, per essa, la sua mandataria ed è stata confermata l'udienza di prima comparizione CP_3 delle parti fissata per il giorno 15.05.2025, all'esito della quale, data l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza del 04.12.2025.
***
1. Prima di analizzare il merito della presente controversia, è opportuno rammentare la natura e la funzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. A tale riguardo si osserva che tale giudizio ha ad oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano e ha una funzione meramente rescindente e non rescissoria (come da consolidata dottrina e giurisprudenza sul punto;
ex multis cfr. Cass. 3176/2002; Cass. 7657/2015 e, da ultimo, Cass. 24225/2019 che ha cassato, senza rinvio, la sentenza nella parte in cui non si era limitata alla pronuncia della nullità dell'ordinanza esecutiva opposta): più in particolare, le opposizione esecutive non tendono, come le impugnazioni, alla sostituzione di una pronuncia che si assume non conforme a diritto, da emettersi dal giudice dell'impugnazione, bensì all'esame da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere incidentale nelle varie fasi dell'esecuzione, con la conseguenza che il giudice del merito delle opposizioni deve limitarsi ad emettere una decisione che si limiti semplicemente ad accogliere o rigettare l'opposizione, non avendo anche il potere di sostituire con un proprio provvedimento l'atto contro il quale è diretta l'opposizione, potere che spetta esclusivamente al G.E., esclusivo titolare dei poteri ordinatori dell'esecuzione, il quale, preso atto e
6 tenuto conto dell'eventuale emendazione del vizio del proprio provvedimento per effetto della sentenza, adotterà i conseguenti provvedimenti in sede esecutiva.
1.1 Pertanto, se, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, è riconosciuta l'illegittimità dell'atto, quest'ultimo verrà caducato, e, laddove la predetta caducazione non imponga la chiusura anticipata dell'esecuzione (si pensi al caso di dichiarazione di nullità del pignoramento che funge da presupposto dell'intera sequenza procedimentale, con esclusione della necessità di sostituzione dell'atto invalido) spetterà al giudice dell'esecuzione dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto assumere il provvedimento sostitutivo e/o assumere le determinazioni necessarie alla prosecuzione dell'esecuzione; analogamente, laddove invece la caducazione dell'atto risulti essere idonea a determinare l'arresto del processo esecutivo, spetterà sempre al giudice dell'esecuzione l'adozione degli opportuni conseguenti provvedimenti.
1.2 Calando i predetti principi al caso di specie, il Giudice del merito della presente opposizione agli atti esecutivi è chiamato allora a valutare se l'ordinanza del 10.10.2024, di rigetto dell'istanza di sospensione per avere il G.E. ritenuto la sussistenza in capo all'avv. Enrico Iannotta di valido potere rappresentativo nell'assistere subentrata a con atto Controparte_1 Controparte_5 di scissione ed incorporazione del 21.06.2023, sia o meno conforme alle norme, con eventuale accoglimento dell'opposizione e quindi revoca /modifica del provvedimento opposto (il provvedimento reso dal G.E. in data 13.06.2024), previo esame delle censure formulate da parte attrice in merito alla dedotta inefficacia dell'atto di surroga depositato da per Controparte_1 inesistenza della procura alle liti in favore dell'avv. Iannotta, senza che lo stesso possa anche – come chiesto nelle conclusioni rassegnate dall'odierna parte attrice – dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630 c.p.c., o valutare fatti e/o circostanze che esulano dall'oggetto del presente giudizio come sopra delineato, come il dedotto mancato pagamento del dovuto da parte del sig. rappresentato dalla convenuta nella memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.. Pt_1
2. Ciò premesso deve essere a questo punto vagliata la legittimità dell'ordinanza del G.E. del 10.10.2024 - emessa a fronte dell'opposizione agli atti esecutivi promossa avverso il provvedimento del 13.06.2024 – con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata da sulla base della seguente motivazione: “- rilevato che , con ricorso ex art. 615, II Parte_1
c ., c.p.c., l'esecutato ha chiesto la sospensione dell'esecuzione, deducendo un difetto di rappresentanza processuale delle assistite dall'Avv. Enrico Iannotta, privo -a Controparte_1 dire del ricorrente- di valida procura , essendogli la stessa stata rilasciata da Controparte_5
e non da , che è subentrata alla prima giusto contratto di scissione parziale del Controparte_1
21.06.2023; - rilevato che, come affermato da giurisprudenza recentemente consolidatasi, il fenomeno della scissione realizza una fattispecie evolutivo modificativa della società scissa , non potendosi invece parlare di fenomeno estintivo traslativo;
- rilevato che, in virtù di tale concezione, ben può sostenersi che i rapporti facenti capo alla scissa sopravvivano all'assegnazione patrimoniale della stessa alla subentrante;
- rilevato, altresì, che tale sopravvivenza è desumibile dalla stessa volontà delle parti dell'atto di scissione che, all'uopo, hanno convenuto che : ART. 5.1. “Per effetto della Scissione, a GI vengono assegnati gli elementi patrimoniali che compongono il Compendio Scisso e cioè tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi, nonché i rapporti giuridici attivi e passivi di cui è titolare alla data del Progetto Unico…”; ART. 10.1 “A seguito della Scissione, GI CP_5 subentra nella titolarità di ogni posizione giuridica facente parte del Compendio Scisso, con l'intesa Con che il Compendio Scisso si ha per acquisito da ella sua pienezza e integrità, nel suo complesso
7 e in ogni sua componente, con ogni accessorio, pertinenza, privilegio e garanzia;
- ritenuto che, in virtù di tali pattuizioni, nella posizione di mandante assunta da con riferimento alla procura CP_5 conferita all'Avv. Iannotta sia subentrata poi ritenuto, quindi, che l'Avv. Controparte_1
Iannotta sia dotato di valido potere rappresentativo”.
2.1 Ad avviso dell'adito Tribunale l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., spiegata da è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate. Parte_1
Sebbene l'ordinanza del G.E. del 10.10.2024 muova dalla corretta individuazione dell'operazione di scissione del 21.06.2023 in forza della quale ha acquisito la titolarità del credito Controparte_1 vantato da unico creditore intervenuto munito di titolo esecutivo a Controparte_5 fronte della rinuncia del creditore procedente, il provvedimento in questione aderisce alla tesi che propugna la natura evolutivo-modificativa della scissione, ritenendo che i rapporti facenti capo alla società scissa sopravvivano all'assegnazione patrimoniale della stessa alla subentrante.
Tale impostazione, tuttavia, non tiene in debita considerazione che, al contrario, la scissione parziale di una società realizza in realtà un effetto traslativo, comportando l'acquisizione, in capo alla società destinataria del patrimonio scisso, di attività e passività prima non presenti nel suo patrimonio (cfr., nel senso della natura traslativa della scissione sebbene la questione sia in esse affrontata solo incidentalmente, Cass. SS.UU. n. 23225/2016, Cass. n. 31313/2018, Cass. n. 28169/2022).
Pertanto, poiché in caso di scissione parziale non si verifica alcun fenomeno estintivo della società scissa con il conseguente subingresso della società destinataria nella totalità dei rapporti giuridici della prima, l'operazione di cui si discute realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso dalla quale consegue l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c..
Tale norma, sebbene modellata sui caratteri del processo di cognizione, risulta pacificamente applicabile anche al processo esecutivo, con la conseguenza che le parti originarie mantengono la legittimazione processuale sebbene l'acquirente a titolo particolare abbia la facoltà di intervenire nel processo.
Nel caso di specie, quindi, la originario creditore Controparte_5 interveniente, avrebbe legittimamente potuto manifestare la volontà di surrogarsi nella posizione del creditore procedente rinunciatario, manifestando la volontà – per mezzo del proprio procuratore costituito - di dare impulso alle vendite, mentre quale soggetto destinatario del Controparte_1 compendio scisso, soggettivamente diverso rispetto alla società scissa, avrebbe potuto richiedere la prosecuzione delle vendite in surroga solo ove fosse stata munita di autonoma procura alla lite.
Tale assunto, peraltro, è stato fatto proprio anche da quelle pronunce della Suprema Corte che si sono occupate dell'affine figura della cessione del credito in corso di processo esecutivo. Sul punto, infatti, è stato affermato che: “quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato ed il cessionario del credito intenda esercitare la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., comma 3, (applicabile anche al processo esecutivo), ai fini di questo intervento, non è necessario il deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dall'art. 499 c.p.c., comma 2, ma è sufficiente che il cessionario manifesti la sua volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del
8 negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti” (Cass. 7780/2016).
Né vale a superare tale argomentazione il richiamo effettuato da parte convenuta al disposto del primo comma dell'art. 2504-bis cc, secondo il quale “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Tale norma, difatti, è specificamente dettata in relazione alla fattispecie di fusione e non risulta applicabile alla scissione, come può ricavarsi da un duplice dato letterale, desumibile dal disposto dell'art. 2506-ter c.c. che, nell'elencare le norme applicabili alla scissone, non richiama l'art. 2504-bis c.c., e dall'art. 2506-quater, rubricato
“Effetti della scissione”, che statuisce, al primo comma, che “Si applica il quarto comma dell'art. 2504 bis”. Da una lettura congiunta delle disposizioni in commento risulta infatti evidente che la volontà del legislatore sia stata quella di configurare delle norme escludenti, volte a delimitare in maniera puntuale la disciplina applicabile all'operazione di scissione, nella quale non rientra il primo comma dell'art 2504-bis c.c..
2.2 Ebbene nel caso di specie, dall'esame dei documenti in atti emerge in maniera chiara ed evidente che l'atto depositato in data 27.05.2024 dall'avv. Enrico Iannotta, concernente la dichiarazione di surroga di al creditore procedente rinunciatario, sia stato posto in essere in totale Controparte_1 assenza di procura alle liti da parte di in favore dell'avv. Iannotta. Per cui, alla Controparte_1 luce delle suesposte considerazioni, la predetta società, quale società destinataria del compendio scisso, non era legittimata ad agire nel processo esecutivo mediante la presentazione di istanza di surroga in forza della procura originariamente conferita dalla Controparte_5
in quanto a tal fine sarebbe stato necessario il rilascio di apposita procura da parte della stessa
[...]
non potendo quest'ultima avvalersi della procura rilasciata all'avv. Iannotta da Controparte_1 parte della società scissa.
Da ciò discende l'inefficacia dell'atto di surroga depositato in data 27.05.2024 dall'avv. Enrico Iannotta per conto di per inesistenza della procura alle liti in favore del predetto Controparte_1 avvocato da parte della stessa L'opposizione va quindi accolta e, nel suo Controparte_1 accoglimento, deve essere conseguentemente revocato il provvedimento reso in data 13.06.2024 con cui il G.E. ha rimesso gli atti al Delegato per la ripresa delle operazioni di vendita. Di contro, nonostante sia emerso dalle risultanze acquisite che, ferma la rilevata inefficacia della dichiarazione di surroga di nessun altro creditore intervenuto ha chiesto la prosecuzione del CP_1 CP_1 processo esecutivo in surroga del creditore procedente rinunciatario nel termine perentorio assegnato dal G.E. con provvedimento del 23.05.2024, non potrà essere dichiarata in questa sede l'estinzione della procedura esecutiva, rientrando ogni statuizioni conseguente nella competenza del G.E..
2.3 Ogni ulteriore questione e/o eccezione è assorbita.
3. Le spese di lite, tenuto conto anche dell'esito della fase cautelare, sono regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e vanno poste pertanto a carico di parte convenuta;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle
9 quattro fasi di merito, con riduzione dei compensi nella misura del 50% per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto del deposito delle sole memorie integrative e dell'attività effettivamente svolta.
3.1 Stante la soccombenza di parte convenuta, è assorbita ogni valutazione in merito alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., da quest'ultima avanzata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c, accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di surroga depositato in data 27.05.2024 dall'avv. Enrico Iannotta per conto di nella procedura esecutiva n. 484/2008 R.G.E.I., cui è riunita la n. Controparte_1
627/2010 R.G.E.I., per inesistenza della procura alle liti in favore del predetto avvocato da parte di e che nessun altro creditore intervenuto ha chiesto la Controparte_1 prosecuzione del processo esecutivo in surroga del creditore procedente rinunciatario nel termine perentorio assegnato dal G.E. con provvedimento del 23.05.2024, e, per l'effetto, revoca il provvedimento emesso in data 13.06.2024 con cui il G.E. ha rimesso gli atti al Delegato per la ripresa delle operazioni di vendita, mandando al G.E. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
2. condanna parte convenuta a rimborsare al difensore di parte attrice, avv. Andrea Partenzi, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 9.141,50, per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17:45 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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