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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
EN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Rapporto di lavoro nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha subordinato e differenze pronunciato la seguente retributive
EN
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1514/2021 R.G. Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 1514/21 art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 11.04.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive”; e vertente CRONOLOGICO
tra N. _______________
rappresentato e difeso dagli avv.ti V. Procida e P. Parte_1
REPERTORIO Calce del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________ elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in n. 035/2025 R.B. Lav.
Battipaglia, Via Ionio, n. 29;
Ricorrente
Discusso nel termine e del 11.04.2025 con scambio di note scritte in persona ex art. 127 ter cpc Parte_2
del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P. De Maio del
Foro di Salerno in virtù di mandato allegata alla memoria difensiva, Deposito minuta elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Oliveto _________________
Citra (Sa), Via A. De Gasperi, n. 9;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 1 Pt_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 11.04.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 20.03.2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue:
“1. che, l'odierno ricorrente ha esercitato attività lavorativa in favore della società odierna resistente per un primo periodo - precisamente a far data dal 15 Luglio 2016 sino al 31 Marzo 2017 in assenza di regolare contratto di lavoro ed a seguire, dal 1 del 29 Luglio 2020, giorno in cui ha rassegnato a mezzo di patronato abilitato, dimissioni per giusta causa attesa la mancata corresponsione delle ultime due mensilità e delle differenze di retribuzione di cui si dirà in seguito;
2. che, l'assunzione del lavoratore odierno ricorrente, avveniva con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time rif. CCNL
22/12/2015 per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit, con inizio in data 01/04/2017 con qualifica di operaio p.t. livello retribuzione 1°, paga base 9,45 con mansioni di addetto alla manutenzione, tanto si deduce dalle buste paga che, peraltro, formalmente si impugnano perché contenenti dati non rispondenti al vero. Infatti, benché non gli sia stato mai consegnato, la convenuta assumeva il ricorrente e il suo collega con contratto a CP_1
tempo part time in linea con la contrattazione collettiva di settore solo che le prestazioni ricevute, tanto si deduce dalle buste paga e dai versamenti contributivi. Benché l'assunzione fosse stata formalizzata con contratto, a tempo indeterminato part time, in linea con la contrattazione collettiva di settore le prestazioni ricevute dalla società
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 2 Pt_1 sono state il triplo di quelle indicate nel contratto di assunzione, ovvero risultanti dalle buste paga 220 ore in media v/80;
3. che, la prestazione lavorativa veniva stabilmente, e non occasionalmente, eseguita nell'ambito dei locali di svolgimento dell'attività del convenuto;
4. Che, l'orario di lavoro è stato: dal lunedì alla domenica, dalle ore
8:30 alle 19:00 con riposo intera giornata del martedì. Tuttavia gli venivano consegnate buste paga – che formalmente si impugnano - contenenti dati non rispondenti al vero, infatti dai prospetti retributivi si rileva una prestazione part time mentre la prestazione è stata caratterizzata non solo per il tempo pieno ma anche per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate con continuità;
5. che, l'attività lavorativa per l'intero periodo pre e post regolarizzazione del rapporto di lavoro consisteva in attività di manutenzione degli impianti, linee di tiro, accoglimento della clientela, affissione e recupero dei bersagli nei vari campi di tiro, vendita munizioni ed altri articoli presenti in armeria, ricezione merce da parte dei fornitori e movimentazione fisica della stessa con sistemazione in armeria ed in locale deposito, assistenza sulle postazioni delle linee di tiro, gestione del bar, aggiornamento registri obbligatori (precisamente registro “Operazioni sulle Armi” e registro“Esplosivi” bollati/vidimati dalla Questura e di carico/scarico munizioni ed Controparte_2
armi all'atto della vendita attività espletata in coordinazione con altro lavoratore dipendente Sig. . Di Tali registri si chiede CP_1
all'Ecc.mo Giudicante di disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione ai fini dell'acquisizione agli atti di questo procedimento, esercizio promiscuo dell'attività di incasso e registrazione vendite e gestione dell'attività di bar ivi esistente;
6. che, l'odierno ricorrente, era soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
potere che si esercitava attraverso ordini specifici che il Sig. Parte_3
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 3 Pt_1 emanava e attraverso un'assidua attività di vigilanza (anche per il tramite di videosorveglianza installate all'interno dei locali ove veniva espletata attività lavorativa) e controllo sull'esecuzione della prestazione.
7. che, l'attività lavorativa per l'intero periodo pre e post regolarizzazione del rapporto di lavoro, veniva esercitata in regime full- time, contrariamente a quanto concordato al momento dell'assunzione con il datore di lavoro.
Per quanto attiene all'anno 2016, quindi prima della regolarizzazione della posizione lavorativa, tenendo in considerazione la finestra temporale intercorrente tra il mese di Luglio 2016 ed il mese di
Dicembre 2016, compresa la 13° mensilità, l'odierno ricorrente ha percepito la somma di € 5.930,00 comprensiva della 13° mensilità a fronte del dovuto pari ad € 10.074,72 oltre 0,15% di indennità per lavoro straordinario ammontante ad € 3.621,76 prendendo in riferimento la paga oraria pari ad € 9,83 ed il monte ore lavorate indicato nel prospetto conteggi (cfr.all.1 conteggi);
8. che, come già sopra specificato, anche a seguito della regolarizzazione del rapporto di lavoro con assunzione in data
01/04/2017, il ricorrente ha continuato a prestare attività lavorativa in regime full-time in luogo di quanto previsto dal contratto di assunzione il quale prevedeva esercizio in modalità part-time;
9. che il ricorrente è stato retribuito mensilmente con una somma assolutamente inadeguata e di gran lunga inferiore a quanto previsto dagli accordi di categoria, così come analiticamente specificato nei conteggi analitici delle spettanze che si depositano in uno al presente ricorso e ne costituiscono parte integrante. In particolare il ricorrente vanta diritto alle differenze retributive per i seguenti titoli:
a titolo di differenza paga 33.732,74
a titolo di ind. sost.va ferie, ecc. 5.703,10
a titolo di retr. lavoro straor. 8.141,39
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 4 Pt_1 ind.t sost.va preavviso 817,56
a titolo di tfr 7.216,28
Totale 55.611,07
10. che a nulla sono valsi i tentativi esperiti dal ricorrente con il sig.
al quale è stata chiesto la possibilità di continuare Parte_3
l'attività lavorativa, previa regolarizzazione retributiva e contributiva della stessa. Che, in occasione di uno dei vari tentativi, proprio in ragione della riluttanza del sig. a non riconoscere Parte_3
quanto spettante all'odierno ricorrente, veniva da quest'ultimo, unitamente ad un altro lavoratore dipendente, effettuata una video registrazione della conversazione, nel corso della quale, il datore di lavoro confessava che gli stessi dovessero continuare a lavorare in regime full-time, in spregio a quanto pattuito contrattualmente, ma alle condizioni economiche indicate in contratto, quindi totalmente inadeguato a quelle che sono le previsioni di cui alla normativa in materia.
Si deposita pertanto, copia della video registrazione di cui sopra. Atteso che non è possibile depositare telematicamente la video registrazione, si chiede sin da ora di essere autorizzato dall'Ecc.mo Giudicante al deposito su supporto Dvd-rom presso la cancelleria”.
Tanto premesso, il ricorrente, ritenendo sussistere un rapporto di lavoro di natura subordinata, a tempo pieno e con decorrenza dal giorno
15.07.2016, con la società resistente, chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
“accertarsi e dichiararsi che tra il sig. e la Parte_1 [...]
con sede in Giffoni Valle Piana Controparte_3
(SA) alla località Colle della Maddalena snc in persona del legale rapp.te p.t., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 15 Luglio 2016 al 29 Luglio 2020; condannare la resistente Controparte_3
con sede in Giffoni Valle Piana (SA) alla località Colle
[...]
Giudizio n. 1514/21 R.G. Russo c/o Shooting Range srl pag. 5 della Maddalena snc in persona del legale rapp.te p.t. sig. Parte_3
amministratore unico tenuto a rispondere personalmente delle
[...]
obbligazioni scaturenti dal rapporto ex art. 38 e 1292 cc, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento della somma di
€ 55.611,07 oltre oneri accessori ex lege, ovvero a somma diversa maggiore o minore da determinarsi a cura del Giudice adito anche, ove ritenuto necessario, con ausilio di Ctu”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, svolta l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati, prova testimoniale, acquisizione ex art. 210 cpc dei registri in uso preso la società per gli anni 2016/2020), nel termine fissato del giorno 11.04.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note autorizzate ex art. 429, comma II, cpc e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, pertanto, Parte_1
va rigettata.
Invero, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito un riscontro adeguato, né mediante la prova documentale né mediante la prova orale, alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente già per il periodo 15.07.2016/31.03.2017 e full time, anziché part time, per tutto il periodo dal 15.07.2016/29.07.2020 (cfr., tra le altre, Cass. n.
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 6 Pt_1 11530/2013; Cass. n. 16951/2018).
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, va evidenziato che agli atti risultano allegati la visura camerale, l'estratto conto previdenziale, le buste paga, la lettera di recesso, il CCNL di settore, il contratto di lavoro di e i conteggi analitici. CP_1
In particolare, tale documentazione, data la sua natura, non apporta alcun elemento di chiarezza circa la natura del rapporto di lavoro, part time o full time, e circa la sua durata.
Al contrario, dalla documentazione allegata dalla società resistente si evince che l'odierno ricorrente è socio della società resistente fin dal giorno 23.07.2016, iscritto al n. 606 del libro sociale (cfr. all. n. 4 del fascicolo di parte resistente); e che, inoltre, l'odierno ricorrente ha sottoscritto una specifica dichiarazione in data 23.07.2016, con la quale ha dichiarato quanto segue: “di prestare la propria opera di vario genere a favore della “SSD Shooting Range a r.l.” a titolo esclusivamente gratuito e volontario unicamente al fine di aiutare la stessa al raggiungimento delle sue finalità sociali. Dichiara inoltre di svolgere l'attività in modo del tutto volontario e gratuito senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi della società” (cfr. all. n. 5 del fascicolo di parte resistente): insomma, tali elementi documentali già smentiscono ovvero quantomeno metto in dubbio l'assunto difensivo dell'odierno ricorrente circa la ricorrenza nel caso di specie di un rapporto di lavoro di natura subordinata, addirittura full time, con la società resistente nel periodo 15.07.2016/31.03.2017.
Per quanto riguarda, poi, i registri in uso presso il poligono di tiro gestito dalla società resistente, relativi al periodo 2016/2020, acquisiti a seguito dell'ordine di esibizione emesso dal GdL (cfr. ordinanze in data
09.04.2024 e in data 05.07.2024), va evidenziato che le firme apposte sugli stessi (seppur riferibili, probabilmente in vari casi, all'odierno ricorrente) non sono sufficienti, di per sé, a fornire decisivi elementi circa l'eventuale rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 7 Pt_1 15.07.2016/31.03.2020 e circa la sussistenza di un rapporto di lavoro full time, anziché part time, per il successivo periodo 01.04.2017/29.07.2020.
Infatti, la presenza e l'attività svolta dal ricorrente in tali casi, come chiarito meglio anche dalla prova testimoniale svolta (oggetto di esame e valutazione in prosieguo), può ben essere spiegata e giustificata dalla stessa qualità di socio del e dalla consuetudine da parte dei soci di Pt_1
svolgere, senza alcun vincolo lavorativo subordinato con la società, alcuni compiti di manutenzione, di ricevimento dei soci più giovani e/o inesperti, di raccolta dei bossoli, di vendita di munizione, di sistemazione dei bersagli, di aggiornamento dei registri, ecc., strettamente necessari per lo svolgimento delle attività ludiche dei soci presso il poligono di tiro della società resistente.
Peraltro, proprio tale situazione e tale prassi, oltre che gli elementi già acquisiti mediante la prova orale, inducono a ritenere del tutto superflue le indagini grafologiche richieste dalla difesa del ricorrente, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 15.11.2024.
Infine, quanto al CD con la registrazione della conversazione tra il datore di lavoro e l'odierno ricorrente, lo stesso, ad avviso del Tribunale, non consente di acquisire, in modo inequivoco, alcun elemento atto a corroborare le tesi difensive e l'assunto del ricorrente.
Orbene, a fronte di tali emergenze di carattere documentale (che già depongono in maniera decisamente sfavorevole per la parte ricorrente ovvero quantomeno non forniscono decisivi elementi probanti a favore della stessa), la prova orale svolta nel corso del giudizio non ha apportato particolari elementi a sostegno della tesi difensiva della parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro natura subordinata full time, anziché part time, per il periodo
15.07.2016/31.03.2017 e, poi, per il periodo successivo
01.04.2017/29.07.2020.
Infatti, le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte ricorrente, CP_1
e (escussi rispettivamente all'udienza in data
[...] MO
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 8 Pt_1 31.10.2023 e in data 09.04.2024; cfr. ordinanza di ammissione del GdL in data 11.11.2022) inducono egualmente ad escludere la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente. In effetti, le dichiarazioni rese dai testi sono vaghe e generiche e, comunque, non circostanziate, sicché non presentano quelle caratteristiche di precisione e concordanza tali da consentire di fondare una decisione favorevole: i testi suindicati, in particolare, non hanno riferito circostanze rilevanti circa l'esistenza degli indici sintomatici della subordinazione, come elaborati dalla giurisprudenza in materia.
In particolare, in riferimento al teste , dipendente della CP_1
società resistente dal luglio 2016 all'anno 2020, va evidenziato l'inammissibilità della resa testimonianza, in quanto lo stesso, pur citato dalla difesa, non rientra fra i testi indicati: infatti, da un attento riesame e verifica dei numerosissimi testi indicati in ricorso, ben n. 78
(cfr. pagg. 6-9) il nominativo del predetto non compare in detto elenco e, quindi, non può ritenersi ammesso alla prova orale, riferendosi evidentemente l'ordinanza ammissiva in data 11.11.2022 solo ai testi indicati negli atti difensivi (cioè ricorso e memoria di costituzione).
In ogni caso, a prescindere da tale assorbente rilievo, le dichiarazioni rese dal teste (cfr. verbale di udienza in data 31.10.203) risultano CP_1
generiche e, soprattutto, non riportano elementi rilevanti circa la concreta attività svolta dal ricorrente nel periodo 15.07.2016/31.03.2017, l'esatto numero di ore di lavoro e soprattutto circa la sottoposizione del Pt_1
alle direttive del datore di lavoro e, quindi, circa gli elementi tipici della subordinazione: trattasi di circostanza di particolare rilievo e gravità, data la natura di socio del ricorrente e la presenza degli elementi documentali sfavorevoli sopra menzionati (cfr. all. nn. 4 e 5 del fascicolo della società resistente). Peraltro, alcune delle affermazioni del suddetto teste risultano anche smentite sia dai testi di parte resistente sia dal secondo teste di parte ricorrente , escusso all'udienza MO
in data 09.04.204), in particolare circa l'apertura/chiusura del poligono
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 9 Pt_1 nella giornata di lunedì, circa l'orario serale e circa l'apertura/chiusura della domenica pomeriggio.
Il secondo teste indicato dalla parte ricorrente, MO
(come detto, escusso all'udienza in data 09.04.2024), ha reso delle dichiarazioni molto generiche e limitate al periodo di frequenza presso il poligono di tiro, cioè al periodo dal gennaio/febbraio 2018 al mese di aprile 2019, in qualità di referente presso la società resistente della disciplina tiro dinamico di movimento: trattasi di dichiarazioni del tutto insufficienti a corroborare la tesi difensiva del ricorrente sia per il periodo 15.07.2016/31.03.2017 (in riferimento al quale il teste nulla ha potuto riferire) sia per il periodo successivo sia, infine, circa la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, come si evince chiaramente dalla trascrizione delle dichiarazioni.
In particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: MO
“Ho svolto questa attività presso la struttura della società resistente dal mese di gennaio/febbraio 2018 al mese di aprile 2019.
In questo periodo ho visto che il ricorrente era lì, cioè presso la Pt_1
struttura.
Ho visto che i ragazzi, cioè il e tal facevano un po' Pt_1 Persona_1
di tutto, stavano presso l'armeria, registravano i partecipanti nel registro di ingresso e di uscita, stavano al bar e preparavano un caffè.
Tuttavia no so se erano, il e il dipendenti oppure Pt_1 Per_1
collaboratori esterni della struttura della società resistente.
Non se il facesse l'orario di lavoro indicato al capo 4) del ricorso. Pt_1
Io non avevo un orario fisso né un giorno fisso per andare presso la struttura, comunque quando andavo trovavo sempre qualcuno dei ragazzi suddetti, , , ma non posso dire quando ivi Pt_1 Per_1 Per_2
mi sono recato.
Qualche volta ho visto il anche di pomeriggio;
io, infatti, Pt_1
pranzavo presso il poligono e qualche volta ho mangiato insieme al
. Pt_1
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 10 Pt_1 Non ricordo se il stava presso il poligono la domenica: Pt_1
normalmente le attività di tiro si facevano di solito il sabato e la domenica.
Nel periodo estivo mi trattenevo presso il poligono fino alle 18,00/19,00; nel periodo invernale invece frequentavo il poligono di solito la mattina, raramente di pomeriggio.
Nulla so circa l'illuminazione della pedana di tiro statico: ci sono stato alcune volte, ma non era il mio settore di competenza.
Ho visto il che faceva il ricevimento dei tiratori, qualche volta mi Pt_1
ha aiutato a mettere delle sagome, potandole al campo;
invece l'allestimento delle pedane di tiro veniva curata da un certo (di Per_3
cui non ricordo il cognome: credo ) e da un altro ragazzo che Tes_2
lavorava con lui.
Non ho visto il mettere i bersagli sugli altri campi;
l'ho visto fare Pt_1
assistenza per il tiro al piattello: non posso dire cosa facesse di concreto, ma l'ho visto lì.
C'erano settimane in cui andavo due volte al poligono;
altre settimane andavo una sola volta. Frequentavo il poligono ogni settimana.
…………………………………………………………………………………….
Se non erro, il lunedì il poligono rimaneva chiuso.
Nel periodo in cui ho frequentato il poligono ho preso la tessera di socio.
Non so se il fosse socio del poligono;
non so nemmeno se avesse il Pt_1
porto d'armi.
Non ho mai visto il esercitarsi al tiro presso il poligono. Pt_1
Ho viso anche altri ragazzi, come il fare le stesse attività del CP_1
, stava al bar a fare un caffè, stavano nell'ufficio presso il Pt_1
poligono, ho visto sia il che il seduti dietro la scrivania. Pt_1 CP_1
Ho visto anche il Presidente, sig. che faceva attività di Parte_3
ricevimento delle persone presso il poligono, mi ha fatto anche il caffè in alcuni casi.
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 11 Pt_1 Ho acquistato in armeria una pistola, ma non ricordo il giorno, ma era un fine settimana;
e andai un martedì o mercoledì a ritirare la pistola, ma non certamente il lunedì”.
Invece, i testi indicati dalla società resistente ( e TE
, escussi rispettivamente all'udienza in data Testimone_4
31.10.2023 e in data 27.02.2024), hanno sostanzialmente confermato le difese svolte dalla società resistente sia circa il periodo di lavoro, l'orario svolto dal ricorrente e le altre circostanze relative al funzionamento del poligono di tiro e alle attività svolte da soci (cfr. i verbali delle dichiarazioni rese nelle suddette date del 31.10.2023 e del 27.02.2024).
In particolare, il teste indifferente, socio e TE
frequentatore del poligono di tiro, ha dichiarato quanto segue:
“L'attività di raccolta dei bossoli viene fatta dagli stessi tiratori, in quanto interessati a riutilizzarli.
Alcuni soci fanno anche attività di assistenza e/ accompagnamento dei tiratori.
C'è stato un periodo che c'era una impresa di pulizie, ma non ricordo con esattezza le date.
Non so chi faceva l'attività di pulizia dopo il periodo in cui c'è stata la società di pulizie. Nelle ore di apertura del poligono non mi risulta che venisse fatta l'attività di pulizia;
dopo tale orario non lo so, perché andavo via.
Anche io frequentavo il poligono, sono stato uno dei fondatori e ho la tessera n. 3; frequentavo il poligono il sabato e la domenica, quasi tutta la giornata.
E' vero che il poligono svolgeva il seguente orario: dalle h. 09,00 alle
13,00 e dalle h. 15,30 alle 18,30 (periodo estivo).
E' vero che il poligono per il periodo invernale svolgeva il seguente orario: dalle h. 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 16,30.
Sicuramente il poligono rimaneva chiuso la domenica pomeriggio, essendo a conoscenza diretta di ciò per la mia frequentazione del sabato
Giudizio n. 1514/21 R.G. Russo c/o Shooting Range srl pag. 12 e della domenica.
Anche il lunedì il poligono rimaneva chiuso, come era scritto nell'orario esposto al pubblico, ma il lunedì non frequentavo il poligono.
Preciso che alcune domeniche mi trattenevo anche nel pomeriggio, con alcuni amici, ma non sparavano, intrattenendoci a chiacchierare.
E' vero che il poligono ha osservato il suddetto orario di apertura nel periodo dal mese di gennaio 2016 al mese di luglio 2020.
A marzo c'è stata la sospensione per Covid, ma non ricordo quando è cessata.
……………………………………………………………………………….
Anche io ho fatto l'attività di raccolta dei bossoli, in quanto poi procedevo alla ricarica.
Per quanto riguarda l'attività di accompagnamento e di assistenza ai tiratori, devo precisare quanto segue: il tiratore, quando arriva al poligono, presso la segreteria provvedeva a compilare il registro vidimato dalla Prefettura (nome, cognome, arma usata, orario di arrivo, porto d'armi, ecc.) e pagava la pedana e anche il noleggio dell'arma e pagava le munizioni necessarie;
l'addetto era tal Parte_3
oppure oppure un tal Se erano Parte_1 Persona_1
frequentatori abituali, come il sottoscritto, i tiratori si recavano sulle pedane di tiro;
se invece erano poco esperti, a volte anche io li ho accompagnati sulla linea di tiro e li ho assistiti.
……………………………………………………………………………….
Sono a conoscenza che presso il poligono si esercitava la Polizia di stato a anche altri corpi armati, ma non so se ciò avvenisse il lunedì, perché non frequentavo il poligono in tale giornata”.
In particolare, il secondo teste indicato dalla parte resistente, teste
, indifferente, socio e frequentatore del poligono di Testimone_4
tiro, ha dichiarato quanto segue:
“………………………………………………………………………………….
E' vero che l'attività di accoglienza, accompagnamento, di assistenza ai
Giudizio n. 1514/21 R.G. Russo c/o Shooting Range srl pag. 13 tiratori, la raccolta dei bossoli, di piccola pulizia e di quanto necessario al raggiungimento dei fini sociali era svolta dai vari soci, che si alternavano presso il poligono di tiro sito in Giffoni Valle Piana, loc.
Colle della Maddalena.
Io sono socio della società resistente e frequentavo il poligono quasi tutti i giorni. Di mattina e/o pomeriggio.
Nel poligono vi è un cartello che invita i soci a raccogliere i bossoli dopo aver sparato;
di solito i singoli soci provvedono personalmente a questa attività, ma alcuni non lo fanno. In questi casi sono gli altri soci che vi provvedono e anche io ho provveduto a ciò in alcun i casi.
Inoltre, posso confermare che i soci fanno anche attività di assistenza e accompagnamento dei tiratori: anche a me è capitato di farlo;
quando era impegnato in altre attività, tipo quando andava a Parte_1
mettere i bersagli.
E' vero quanto riportato al capo f) circa gli orari di apertura del poligono.
Il poligono rimane chiuso l'intera giornata di lunedì e il pomeriggio della domenica.
Ho frequentato il poligono dalla sua apertura nel 2012 e posso dire che nel periodo gennaio 2016 e fino al febbraio 2020 l'orario di apertura era lo stesso, ma non posso confermare l'orario di chiusura, perché spesso andavo via verso le 16,00/16,15 oppure anche verso le 14,00.
Invece nulla posso dire per il periodo Covid, cioè dal marzo 2020, in quanto ero a casa e non ho potuto frequentare il poligono.
Per la pulizia del poligono vi era una società: veniva una signora bionda a fare le pulizie. Attualmente provvedono alle pulizie due persone, marito e moglie, due volte alla settimana, mi sembra il martedì
e il venerdì.
Queste persone provvedono alla pulizia nel bar e negli uffici, ma non presso gli stand dove sono i tiratori: qui, una volta raccolti i bossoli, non vi è altro che il pavimento in cemento.
Giudizio n. 1514/21 R.G. Russo c/o Shooting Range srl pag. 14 Questa attività di pulizia tramite una ditta esterna è stata svolta anche nel periodo 2016/2020.
Confermo che dalle 13,30 alle 15,30 vi era una pausa pranzo e non si poteva sparare.
Davanti al cancello di ingresso del poligono vi è un cartello con l'orario di apertura.
I bossoli che non vengono raccolti dai tiratori vengono presi dai singoli soci e portati in una specie di deposito, dove vengono visionati e vengono scartati quelli rovinati: gli altri, suddivisi in base al calibro, vengono conservati e venduti ai soci che ne fanno richiesta.
Questa attività di raccolta e di selezione dei bossoli veniva fatta dai vari soci, ma i bossoli venivano venduti ai soci dalla società resistente.
Ho visto che il ha svolto attività lavorativa presso il Parte_1
poligono di tiro, cioè andava a rifornire le macchinette per i piattelli del tiro a volo, a sistemare i bersagli: l'ho visto anche dietro al bar, ma anche io vado dietro al bar per farmi un caffè, quindi non so se svolgesse anche tale attività lavorativa.
Non ricorso con precisione il periodo di tempo in cui ho visto il Pt_1
svolgere le predette attività, sicuramente prima della pandemia Covid.
Non so se per queste attività il percepisse una retribuzione, ma Pt_1
penso di sì, nemmeno so se il avesse un contratto di lavoro. Pt_1
Non ho visto il servire i soci presso l'armeria; questa attività era Pt_1
gestita dal titolare, cioè l'ing. .. Persona_4
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Per quel che riguarda la sistemazione dei bersagli, provvedeva il , Pt_1
ma se il ricorrente era impegnato (ad esempio, a caricare i piattelli) provvedevano anche i singoli soci.
Nel periodo 2016/2020 il poligono era chiuso e io non ci sono andato.
Non posso sapere se qualche volta è stato aperto di lunedì.
Attualmente da circa 3/4 mesi il lunedì il poligono rimane aperto esclusivamente per le attività di esercitazione dei Carabinieri.
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 15 Pt_1 ……………………………………………………………………………………
Ho visto qualche volta il che stava sulle linee di tiro e, quindi, si Pt_1
esercitava: l'ho visto un paio di volte”.
Orbene, per quanto riguarda la valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017; Sez. II, 4 marzo
2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16467;
v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177;
Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n. 16499).
Ebbene, alla luce delle risultanze della svolta prova orale e delle dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti (come sopra richiamate
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 16 Pt_1 e, in parte, trascritte) e a seguito della necessaria comparazione tra le divergenti deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, deve essere attribuito, ad avviso del Tribunale, maggiore credito a quelle fornite dai testi di parte resistente, in quanto soggetti a conoscenza diretta dei fatti per la qualità rivestita e in quanto dichiarazioni precise e concordanti;
invece le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente hanno un minor grado di attendibilità, in quanto generiche e, in parte, Per_1
contrastanti tra loro e in quanto riferite a un periodo tempo limitato (teste
). Tes_1
In ogni caso, come già detto sopra (e questo risulta essere l'aspetto decisamente più rilevante), i testi di parte ricorrente non hanno fornito alcun elemento a sostegno della tesi difensiva svolta nell'atto introduttivo del giudizio, cioè circa lo svolgimento di attività lavorativa subordinata nel periodo 15.07.2016/31.03.2017, circa l'orario di lavoro full time svolto dal ricorrente (anziché part time) per l'intero periodo oggetto di causa e, infine, circa gli indici sintomatici della subordinazione per il periodo 15.07.2016/31.03.2017, quali l'assoggettamento ad uno specifico orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro e le modalità del pagamento del compenso: su tutti questi profili i testi escussi non hanno riferito alcunché circa il concreto atteggiarsi del rapporto fra l'odierno ricorrente e la società resistente. pur ricadendo tale onere probatorio sulla stessa parte ricorrente, a norma dell'art. 2697 cod. civ.
In ultimo, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data
15.11.2024, appare del tutto superfluo procedere all'escussione di altri testimoni e, con tutta evidenza, ad accertamenti tecnici (specificamente grafologici), in quanto la causa, per quanto detto sopra, è stata sufficientemente istruita e i testi già escussi hanno riferito circa le varie circostanze utili ai fini della decisione della presente controversia.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dal ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 17 Pt_1 III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in base alle tariffe previste dal D.M. 10.03.2014, n. 55, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti della società Parte_2
con ricorso depositato in data 20.03.2021 e ritualmente notificato,
[...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 5.850,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali
15%.
Così deciso in Salerno in data 11.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1514/21 R.G. c/o Shooting Range srl pag. 18 Pt_1