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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9622/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 9622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 3 dicembre 2024 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(nuova denominazione della Parte_1 [...]
come da approvazione IVASS del 16.05.2018), Parte_2
c.f. e p.iva ,), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla P.IVA_1
comparsa di costituzione e risposta di cui al primo grado, dall'avv. Gianmarino Chiappa
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli alla via Gen. F. Gonzaga n.
113. pagina 1 di 10 APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' avv. Carmen Del Monte ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valva (Sa), alla contrada Prati snc,
come da mandato a margine dell'atto di citazione (PEC: . Email_1
APPELLATA
E
in persona del Sindaco legale rapp. te pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Agosto e Stefania Marchese ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via S. Robertelli n. 51.
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 713/2015 resa dal Giudice di Pace di Buccino, pubblicata in data 10.09.2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 3 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva, Controparte_1
innanzi il Giudice di Pace di Buccino, il per sentirlo condannare Controparte_2
al risarcimento dei danni materiali subiti a seguito della distruzione del suo veicolo.
Esponeva di essere proprietaria del motociclo Aprilia tg. CC32708; che, in data
07.07.2012, alle ore 20.30 circa, il sig. sul motociclo de quo mentre Parte_3
transitava in sulla strada comunale di località Ferrari, all'interno di una CP_2
curva destrorsa, era sbandato, a causa di alcune buche presenti sulla strada, andando ad urtare contro la macchina agricola Landini tg. SA/032149 proveniente dall'opposto senso di marcia;
che decedeva il conducente ed il motociclo riportava danni superiori all'effettivo valore commerciale pari a circa euro 1900,00; che ritenendo sussistente la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c., ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni materiali.
Si integrava il contraddittorio con la costituzione in giudizio del convenuto CP_2
che contestava la sussistenza di qualsiasi responsabilità ad esso ascrivibile,
[...]
chiedendo contestualmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della ARISCOM
Ass.ni, che, all'epoca dei fatti, lo garantiva per la responsabilità civile verso terzi.
A tanto autorizzata, si costituiva quindi la Compagnia assicurativa, sostenendo che la responsabilità dell'incidente gravava esclusivamente sul conducente del motociclo per avere nell'occasione raggiunto una velocità pari al doppio di quella consentita, perdendo il controllo del mezzo;
contestava, altresì, il quantum debeatur.
pagina 3 di 10 Il giudizio veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale;
precisate le parti le rispettive conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza dove restava decisa dall'impugnata sentenza n. 713/2015 con la quale venivano ritenuto corresponsabili, in egual misura, tanto il conducente del motociclo quanto il con Controparte_2
condanna della al pagamento diretto, in favore dell'attrice, Parte_2
della somma di € 750,00, oltre spese di giudizio.
Avverso la sentenza resa dal giudice di Pace veniva interposto appello, innanzi il
Tribunale di Salerno, dalla che ne chiedeva l'integrale riforma Parte_2
e revoca lamentando l'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore nella verificazione dell'evento lesivo e la correlativa assenza della concausa ravvisata dal primo giudice nella omissione del dovere di controllo e manutenzione da parte del proprietario della strada, nonché la mancanza di elementi idonei Controparte_2
alla quantificazione del danno.
Il giudizio, iscritto al RG 9622/2015, veniva assegnato alla II Sez. civile del Tribunale di
Salerno: nello stesso si costituiva l'appellata sig.ra impugnando Controparte_1
e contestando il proposto gravame sostenendone l'infondatezza e concludendo per la conferma della pronuncia di responsabilità concorsuale.
Si costituiva anche il in adesione alle richieste ed eccezioni Controparte_2
sollevate da parte appellante e concludendo per l'accoglimento del gravame.
pagina 4 di 10 Il giudizio veniva rinviato alla udienza cartolare del 03.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, introitato a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Nel merito, la società di assicurazioni denuncia l'errato ragionamento logico giuridico operato dal giudice di prime cure, laddove riconosce ed ascrive, in capo al CP_2
nella misura del 50% la responsabilità nella causazione dell'incidente per cui
[...]
è causa, ritenendo invece la stessa ascrivibile esclusivamente in capo al conducente del motociclo, data l'andatura oltre i limiti di legge cui viaggiava.
La domanda originaria va innanzitutto qualificata: da come emerge chiaramente dall'atto introduttivo di primo grado, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'attrice è
reiterata ai sensi della disciplina di che all'art. 2051 c.c. identificando in insidia e/o trabocchetto la presenza di un manto stradale sconnesso, non privo di buche, a cui l'attrice imputa ed ascrive la caduta con la conseguente richiesta di declaratoria di responsabilità in capo al soggetto titolato e responsabile della Controparte_2
cura e manutenzione del manto stradale.
La qualificazione dell'azione intentata ha la sua importanza ai fini dell'onere probatorio,
come discusso in numerose decisioni della Corte di merito: l'interpretazione dominante,
condivisa anche dallo scrivente Tribunale.
pagina 5 di 10 L'applicabilità dell'azione ex art. 2043 c.c. o dell'azione ex art. 2051 c.c. implica, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi e coinvolge distinti temi d'indagine,
trattandosi di accertare nel primo caso se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. nella quale il fondamento della responsabilità è
costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è
intrinsecamente diversa da quella fondata sul regime del neminem laedere - sicché è
necessario stabilire, dal tenore della domanda originaria, se l'attore abbia prospettato in via subordinata gli elementi di fatto che possano fondare l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. - in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi ex art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia,
dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della pagina 6 di 10 responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Come oramai graniticamente ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di riparto dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., una volta stabilito che il convenuto (sia esso soggetto pubblico che soggetto privato) sia effettivamente custode della cosa e che il danno sia stato cagionato dalla cosa medesima (perché pericolosa ex se o perché in essa si sia innestato ab externo un agente dannoso), diventa onere del custode fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità
dell'evento dannoso.
La presunzione di responsabilità, prevista dall'art. 2051 c.c., costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e mantenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che pagina 7 di 10 produca danni a terzi, gravante sul custode in relazione al potere fisico su di essa (cfr. -
tra tutte - Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 23.1.1985, 288).
Si tratta di presunzione limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni.
L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato,
dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato (cfr. Cass. 11.1.1989, 65) tra cosa e danno.
Per liberarsi della presunzione il convenuto è tenuto a fornire dimostrazione positiva del fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè,
di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità (cfr. su tutte Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 16.5.1990, 4237; Cass. 2.1.1980, 520).
Nel caso in esame la decisione del giudice di prime cure va condivisa: la parte attrice ha svolto domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. stante l'evento “caduta” accertato e non in discussione.
È stata acquista e depositata documentazione fotografica dei luoghi di causa al momento della caduta nonché i verbali delle forze dell'ordine intervenute;
risulta acquista e depositata anche la CTU svolta nel procedimento penale.
pagina 8 di 10 Le fotografie ritraggono in maniera abbastanza chiara la zona di strada e le sue asperità
presenti al momento dei fatti: elementi che possono, presumibilmente, essere riconducibili al generare una insidia ed un pericolo per l'avventore ed alla conseguenziale mancanza del dovere di custodia e vigilanza in capo all'Ente Comunale.
Anche la depositata CTU a firma dell'ing. , su incarico della Procura Persona_1
della Repubblica, accerta la possibilità che, tra le cause concomitanti della caduta, oltre alla velocità oltre i limiti imposti, presumibilmente potrebbero aver inciso anche le condizioni in cui versava il manto stradale sul quale sono ben presenti e visibili buche ed avvallamenti, situati, tra l'altro, proprio a ridosso della curva.
Il nesso eziologico di causalità richiesto tra la caduta e l'insidia, costituita dalla cattiva manutenzione del manto stradale, appare provato: risulta infatti pienamente confermato anche dalla CTU svolta secondo la quale sussiste nesso di causalità materiale per concordanza ancorché non risulta alcun impianto probatorio allestito da parte appellante a confutazione delle istanze attoree.
Così stando le cose, da un lato la compagnia di assicurazione non ha adempiuto all'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. ed in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 2051 cc e, pertanto, non ha dato dimostrazione del “caso fortuito”, che avrebbe costituito esimente per l'ascrizione della responsabilità,
limitandosi ad eccepirlo: dall'altra parte, viceversa, l'appellata risulta aver soddisfatto,
nel corso del giudizio di primo grado, l'adempimento del proprio onere probatorio pagina 9 di 10 mediante la produzione documentale e l'assunzione delle prove costituende che hanno confermato la narrazione in fatto della vicenda.
Le spese sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'atto di appello.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata spese liquidate in euro 1600,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv.
Carmen Del Monte per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 24 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 9622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 3 dicembre 2024 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(nuova denominazione della Parte_1 [...]
come da approvazione IVASS del 16.05.2018), Parte_2
c.f. e p.iva ,), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla P.IVA_1
comparsa di costituzione e risposta di cui al primo grado, dall'avv. Gianmarino Chiappa
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli alla via Gen. F. Gonzaga n.
113. pagina 1 di 10 APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' avv. Carmen Del Monte ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valva (Sa), alla contrada Prati snc,
come da mandato a margine dell'atto di citazione (PEC: . Email_1
APPELLATA
E
in persona del Sindaco legale rapp. te pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Agosto e Stefania Marchese ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla via S. Robertelli n. 51.
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 713/2015 resa dal Giudice di Pace di Buccino, pubblicata in data 10.09.2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 3 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva, Controparte_1
innanzi il Giudice di Pace di Buccino, il per sentirlo condannare Controparte_2
al risarcimento dei danni materiali subiti a seguito della distruzione del suo veicolo.
Esponeva di essere proprietaria del motociclo Aprilia tg. CC32708; che, in data
07.07.2012, alle ore 20.30 circa, il sig. sul motociclo de quo mentre Parte_3
transitava in sulla strada comunale di località Ferrari, all'interno di una CP_2
curva destrorsa, era sbandato, a causa di alcune buche presenti sulla strada, andando ad urtare contro la macchina agricola Landini tg. SA/032149 proveniente dall'opposto senso di marcia;
che decedeva il conducente ed il motociclo riportava danni superiori all'effettivo valore commerciale pari a circa euro 1900,00; che ritenendo sussistente la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c., ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni materiali.
Si integrava il contraddittorio con la costituzione in giudizio del convenuto CP_2
che contestava la sussistenza di qualsiasi responsabilità ad esso ascrivibile,
[...]
chiedendo contestualmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della ARISCOM
Ass.ni, che, all'epoca dei fatti, lo garantiva per la responsabilità civile verso terzi.
A tanto autorizzata, si costituiva quindi la Compagnia assicurativa, sostenendo che la responsabilità dell'incidente gravava esclusivamente sul conducente del motociclo per avere nell'occasione raggiunto una velocità pari al doppio di quella consentita, perdendo il controllo del mezzo;
contestava, altresì, il quantum debeatur.
pagina 3 di 10 Il giudizio veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale;
precisate le parti le rispettive conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza dove restava decisa dall'impugnata sentenza n. 713/2015 con la quale venivano ritenuto corresponsabili, in egual misura, tanto il conducente del motociclo quanto il con Controparte_2
condanna della al pagamento diretto, in favore dell'attrice, Parte_2
della somma di € 750,00, oltre spese di giudizio.
Avverso la sentenza resa dal giudice di Pace veniva interposto appello, innanzi il
Tribunale di Salerno, dalla che ne chiedeva l'integrale riforma Parte_2
e revoca lamentando l'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore nella verificazione dell'evento lesivo e la correlativa assenza della concausa ravvisata dal primo giudice nella omissione del dovere di controllo e manutenzione da parte del proprietario della strada, nonché la mancanza di elementi idonei Controparte_2
alla quantificazione del danno.
Il giudizio, iscritto al RG 9622/2015, veniva assegnato alla II Sez. civile del Tribunale di
Salerno: nello stesso si costituiva l'appellata sig.ra impugnando Controparte_1
e contestando il proposto gravame sostenendone l'infondatezza e concludendo per la conferma della pronuncia di responsabilità concorsuale.
Si costituiva anche il in adesione alle richieste ed eccezioni Controparte_2
sollevate da parte appellante e concludendo per l'accoglimento del gravame.
pagina 4 di 10 Il giudizio veniva rinviato alla udienza cartolare del 03.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, introitato a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Nel merito, la società di assicurazioni denuncia l'errato ragionamento logico giuridico operato dal giudice di prime cure, laddove riconosce ed ascrive, in capo al CP_2
nella misura del 50% la responsabilità nella causazione dell'incidente per cui
[...]
è causa, ritenendo invece la stessa ascrivibile esclusivamente in capo al conducente del motociclo, data l'andatura oltre i limiti di legge cui viaggiava.
La domanda originaria va innanzitutto qualificata: da come emerge chiaramente dall'atto introduttivo di primo grado, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'attrice è
reiterata ai sensi della disciplina di che all'art. 2051 c.c. identificando in insidia e/o trabocchetto la presenza di un manto stradale sconnesso, non privo di buche, a cui l'attrice imputa ed ascrive la caduta con la conseguente richiesta di declaratoria di responsabilità in capo al soggetto titolato e responsabile della Controparte_2
cura e manutenzione del manto stradale.
La qualificazione dell'azione intentata ha la sua importanza ai fini dell'onere probatorio,
come discusso in numerose decisioni della Corte di merito: l'interpretazione dominante,
condivisa anche dallo scrivente Tribunale.
pagina 5 di 10 L'applicabilità dell'azione ex art. 2043 c.c. o dell'azione ex art. 2051 c.c. implica, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi e coinvolge distinti temi d'indagine,
trattandosi di accertare nel primo caso se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. nella quale il fondamento della responsabilità è
costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è
intrinsecamente diversa da quella fondata sul regime del neminem laedere - sicché è
necessario stabilire, dal tenore della domanda originaria, se l'attore abbia prospettato in via subordinata gli elementi di fatto che possano fondare l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. - in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi ex art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia,
dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della pagina 6 di 10 responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Come oramai graniticamente ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di riparto dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., una volta stabilito che il convenuto (sia esso soggetto pubblico che soggetto privato) sia effettivamente custode della cosa e che il danno sia stato cagionato dalla cosa medesima (perché pericolosa ex se o perché in essa si sia innestato ab externo un agente dannoso), diventa onere del custode fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità
dell'evento dannoso.
La presunzione di responsabilità, prevista dall'art. 2051 c.c., costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e mantenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che pagina 7 di 10 produca danni a terzi, gravante sul custode in relazione al potere fisico su di essa (cfr. -
tra tutte - Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 23.1.1985, 288).
Si tratta di presunzione limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni.
L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato,
dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato (cfr. Cass. 11.1.1989, 65) tra cosa e danno.
Per liberarsi della presunzione il convenuto è tenuto a fornire dimostrazione positiva del fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè,
di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità (cfr. su tutte Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 16.5.1990, 4237; Cass. 2.1.1980, 520).
Nel caso in esame la decisione del giudice di prime cure va condivisa: la parte attrice ha svolto domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. stante l'evento “caduta” accertato e non in discussione.
È stata acquista e depositata documentazione fotografica dei luoghi di causa al momento della caduta nonché i verbali delle forze dell'ordine intervenute;
risulta acquista e depositata anche la CTU svolta nel procedimento penale.
pagina 8 di 10 Le fotografie ritraggono in maniera abbastanza chiara la zona di strada e le sue asperità
presenti al momento dei fatti: elementi che possono, presumibilmente, essere riconducibili al generare una insidia ed un pericolo per l'avventore ed alla conseguenziale mancanza del dovere di custodia e vigilanza in capo all'Ente Comunale.
Anche la depositata CTU a firma dell'ing. , su incarico della Procura Persona_1
della Repubblica, accerta la possibilità che, tra le cause concomitanti della caduta, oltre alla velocità oltre i limiti imposti, presumibilmente potrebbero aver inciso anche le condizioni in cui versava il manto stradale sul quale sono ben presenti e visibili buche ed avvallamenti, situati, tra l'altro, proprio a ridosso della curva.
Il nesso eziologico di causalità richiesto tra la caduta e l'insidia, costituita dalla cattiva manutenzione del manto stradale, appare provato: risulta infatti pienamente confermato anche dalla CTU svolta secondo la quale sussiste nesso di causalità materiale per concordanza ancorché non risulta alcun impianto probatorio allestito da parte appellante a confutazione delle istanze attoree.
Così stando le cose, da un lato la compagnia di assicurazione non ha adempiuto all'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. ed in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 2051 cc e, pertanto, non ha dato dimostrazione del “caso fortuito”, che avrebbe costituito esimente per l'ascrizione della responsabilità,
limitandosi ad eccepirlo: dall'altra parte, viceversa, l'appellata risulta aver soddisfatto,
nel corso del giudizio di primo grado, l'adempimento del proprio onere probatorio pagina 9 di 10 mediante la produzione documentale e l'assunzione delle prove costituende che hanno confermato la narrazione in fatto della vicenda.
Le spese sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'atto di appello.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata spese liquidate in euro 1600,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv.
Carmen Del Monte per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 24 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10