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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/09/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 517/2024 R.G., avente ad oggetto: “proprietà”;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
e C.F._1
con sede in Misterbianco (CT), Via G. Matteotti n. 108, P.iva: Parte_2
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t.; P.IVA_1
rappr. e difesi dall'Avv. Vito Sapienza giusta procura in atti;
- Appellanti - CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
, C.F._2
1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Grazia Gugliotta, giusta procura in atti;
- Appellata - All'udienza dell'1.7.2025, la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1012/2024, pubblicata il 23.2.2024 (resa nel procedimento n.
15126/15), il Tribunale di Catania, Terza Sezione civile, ha così statuito:
“1) Accerta la violazione delle distanze legali ex art. 907 c.c. tra la veranda del convenuto e l'immobile dell'attrice e per l'effetto condanna Parte_1
, in relazione all'immobile di sua proprietà sito in Misterbianco Parte_1
(CT), via Matteotti n. 110/A, ad arretrare, entro sessanta giorni da oggi, la veranda nei limiti indicati dalla legge, al fine di ostacolare la veduta illegittima e onde garantire
l'osservanza della distanza della costruzione dalla veduta indicata dal codice civile (ex art. 907 c.c.: distanza non minore di tre metri misurata a norma dell'art. 905 c.c.) rispetto all'immobile di proprietà dell'attrice e onde assicurare quindi il diritto di veduta della stessa;
2) Accerta il danno estetico provocato dalla modifica del tracciato dei pluviali e per
l'effetto condanna il convenuto a ripristinare, entro sessanta giorni Parte_1
da oggi l'originario tracciato degli stessi;
3) Rigetta la domanda attorea diretta all'espurgo della fossa settica ed a vietare
l'utilizzo da parte dei convenuti del cortile e l'utilizzo del portone, utilizzo che va invece loro consentito, nei limiti tuttavia del normale uso del cortile da parte di tutti e con gli accorgimenti proposti dal CTU;
4) Accerta l'esistenza di immissioni di rumori, fumi e odori intollerabili ex art. 844
c.c. derivanti dall'attività del convenuto e pertanto ordina allo stesso la Parte_2
cessazione immediata degli stessi, eventualmente anche con i rimedi proposti dal CTU al fine di ridurle nei limiti della normale tollerabilità, ex art. 844 c.c.;
2 5) Dichiara inammissibile la domanda relativa alle vasche di raccolta delle acque formulata tardivamente dall'attrice solo nelle note conclusive;
6) Condanna il convenuto a risarcire all'attrice i danni non Parte_2
patrimoniali subiti a seguito delle immissioni non tollerabili, che liquida in € 11.000,00
(già rivalutati);
7) Condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 5.077,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
8) Pone a carico di parte convenuta in solido le spese di c.t.u. come già liquidate, con decreto di liquidazione del 23/03/2019 in favore del CTU Ing. , nella Persona_1
misura di € 1.196,43 + € 600,00 per spese di ausiliario C.T.U. Ing. , oltre Persona_2
a iva e cassa previdenza, come per legge.”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e il Parte_1 Parte_2
[... sulla base di un unico motivo di gravame.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello per decadenza dal termine stabilito per l'iscrizione a ruolo del giudizio dalle norme di cui agli artt. 347 e 165 cpc, e per l'effetto rigettarsi la richiesta di rimessione in termini.
Rigettate le istanze istruttorie dell'appellante, la causa veniva posta in decisione.
****
Rileva il collegio che le parti non hanno presenziato né all'udienza del
10.6.2025, fissata per la discussione orale, né alla successiva udienza del 1° luglio 2025 (la cui fissazione era stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto
3 legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 517/2024 R.G., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 22.7.2025, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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