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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2892/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCARDO LEONARDO PIANA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro in persona dell'omonima titolare col patrocinio dell'avv. Controparte_1
MARIA GIOVANNA POLA
APPELLATA oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 269/2023 del 27 aprile 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “(…) Eccepisce l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da controparte, - in via istruttoria insiste per l'ammissione della prova documentale offerta e che non era stato possibile per l'odierna appellante produrre in primo grado per tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo dell'odierno appello e nello specifico, per causa ad essa non imputabile stante la mancanza di disponibilità del registratore di cassa, unilateralmente e illegittimamente trattenuto sino alla data del 18/10/202 dall'appellata , e perché la necessità della produzione di Controparte_2 tale documentazione non risultava apprezzabile se non oltre la prima udienza ex art. 320 c.p.c., - insiste sulle conclusioni formulate, chiedendo che il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: > accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 269/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sassari, Dott.ssa Lai
Vittoria, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1385/2021, pubblicata in data 27/04/2023, mai notificata, confermare integralmente l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 456/2021 emesso dal Giudice di Pace di
Sassari; > disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'opponente odierno appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
> con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA: “Conferma le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta, come di seguito riportate: 1)-In via preliminare: dichiararsi l'appello inammissibile per avere la fatto acquiescenza alla sentenza impugnata;
2)-Nel merito: rigettarsi l'appello per tutti i Parte_1 motivi di cui in espositiva, confermando integralmente la sentenza n. 269/2023 in data 27.4.2023 del
Giudice di Pace di Sassari;
3)-In ogni caso: condannarsi la al risarcimento del danno in Parte_1
pagina 1 di 5 favore dell'appellata per responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed alle spese del presente grado. In via istruttoria: dichiararsi l'inammissibilità delle produzioni di cui agli allegati III e IV dell'atto di appello in quanto tardive ed illecitamente acquisite. Con osservanza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6 novembre 2023 la conveniva davanti a questo tribunale Parte_1
titolare dell'omonimo centro estetico, proponendo tempestivo appello contro la sentenza di CP_1 cui in epigrafe che aveva interamente accolto la domanda dell'odierna appellata, diretta a sentir revocare il provvedimento monitorio n.456/2021 emesso il 22 giugno 2021 dal giudice di pace per il pagamento della somma di 671,00 euro e alla risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra le parti, per inadempimento dell'odierna appellante. Esponeva l'appellante: di aver ottenuto il decreto ingiuntivo a seguito dell'inadempimento della CP_1
all'obbligo di pagamento del prezzo di un registratore di cassa, vendutole e debitamente
[...] installato, nonché configurato da per un corrispettivo di 671,00 euro, non versatole;
che contro Pt_1 detto decreto aveva proposto opposizione l'ingiunta lamentando che il bene fornitole era diverso da quello concordato e comunque privo delle qualità promesse e chiedendo quindi la risoluzione della compravendita per inadempimento dell'alienante, nonché il risarcimento del danno subito;
che essa opposta si era costituita e aveva domandato il rigetto della domanda, rappresentando come il bene fosse del tutto corrispondente alle caratteristiche promesse, che era necessario per il suo funzionamento collegarlo ad una rete internet e di aver prestato all'acquirente l'assistenza tecnica necessaria per l'installazione e programmazione del registratore che doveva consentire la corretta trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, circostanze tutte pacifiche;
che l'apparecchio era funzionante ed era rimasto CP_ in uso presso la sede dell'impresa dal 10 gennaio 2020 al 13 gennaio 2022.
Tanto premesso, esponeva come il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto, aderendo acriticamente alla prospettazione dell'opponente, che l'acquisto di un altro registratore di cassa, avvenuto oltre due anni dopo dal primo, fosse conseguenza del cattivo funzionamento dell'apparecchio CP_ alienatole da ignorando in tal modo sia quanto pacificamente ammesso dalla stessa che gli Pt_1 esiti delle prove orali assunte che avevano confermato come il registratore, una volta configurato adeguatamente tramite collegamento alla rete attraverso il cellulare della stessa acquirente, era perfettamente funzionante ed utilizzato dalla titolare, sebbene questa, in sede d'interrogatorio formale, avesse falsamente sostenuto di averlo sostituito sin dal mese di marzo del 2020 con altro registratore datole in comodato, senza peraltro fornire alcun elemento di prova al riguardo.
Censurava, inoltre, la sentenza laddove escludeva la fondatezza dell'eccezione di decadenza dell'acquirente dalla garanzia per vizi, osservando come l'uso per oltre due anni del bene venduto fosse oggettivamente incompatibile con una tempestiva denuncia di alcun vizio, dovendosene escludere la tempestività.
Censurava quindi anche la dichiarazione di risoluzione del contratto, dovendosi escludere qualsivoglia inadempimento da parte di in ragione della dimostrazione del mantenimento in uso dello Pt_1 strumento sino alla sua sostituzione, logicamente incompatibile col dedotto inadempimento dell'alienante, essendo peraltro erronea la motivazione basata sull'irrilevanza del fatto, riferito da un testimone, del perfetto funzionamento di quella tipologia e modello di apparecchio in tutti gli altri casi in cui era stato fornito dalla società e della sua perfetta compatibilità col sistema operativo IOS (di
. Sosteneva infine come fosse decisiva, a conforto delle ragioni di essa appellante, la prova CP_3 pagina 2 di 5 costituita dal il di fondo estratto dal registratore telematico contenente il dettaglio CP_4 CP_5 degli scontrini fiscali emessi e della memoria fiscale della macchina, con il riepilogo dei dati inviati all'Agenzia delle Entrate. Documentazione da cui poteva agevolmente desumersi come sin dal 10 gennaio 2020 il registratore fosse regolarmente in uso, con la chiusura fiscale giornaliera degli incassi, comunicata all'Agenzia delle Entrate sino al gennaio del 2022 (e ciò, contrariamente a quanto riferito dal teste che al riguardo aveva reso false dichiarazioni). Dati che dimostravano Tes_1 oggettivamente la piena operatività del registratore di cassa, poi divenuto inservibile ma solo a causa del mancato aggiornamento del relativo software, che ne aveva comportato la sostituzione per l'entrata in vigore della nuova normativa che aveva imposto dal gennaio del 2022 l'obbligo di trasmissione dei documenti commerciali con estensione “xml 7”.
Precisava al riguardo l'appellante di non aver potuto produrre tempestivamente la relativa documentazione a causa del ritardo nella restituzione dell'apparecchio, avvenuta non prima del 18 ottobre 2023.
Sulla base di tali assunti chiedeva la totale riforma della sentenza di primo grado, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva l'appellata e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo di aver rappresentato sin dal momento dell'acquisto del registratore di cassa che la sua azienda non era dotata di collegamento alla rete e che l'apparecchio avrebbe dovuto quindi connettersi tramite il suo Iphone 8.
Circostanza, questa, nota a e rimasta indiscussa. Ricevute le relative rassicurazioni dalla società Pt_1 alienante, i tentativi di collegamento compiuti dal tecnico installatore del registratore si erano subito rivelati inutili e il registratore di cassa era quindi inservibile, potendo collegarsi solamente attraverso il CP_ cellulare in uso alla figlia della sig.ra dotato di sistema operativo Android, quindi di diverso tipo.
Eccepiva l'inammissibilità del gravame, avendo l'appellante fatto acquiescenza alla sentenza, in quanto non solo aveva provveduto al pagamento delle somme dovute ma aveva chiesto e ottenuto anche la restituzione del registratore di cassa, condotta incompatibile con la volontà di proporre appello.
Sottolineava come l'uso del registratore di cassa fosse stato alquanto discontinuo, essendo possibile solo quando ella poteva collegarlo al cellulare della figlia, peraltro provvedendo anche a mutarne la scheda sim. Tale necessità rendeva il bene inidoneo alla funzione che gli era propria in quanto non ne consentiva la puntuale utilizzazione alla presenza dei clienti e nel contesto delle operazioni di incasso.
Evidenziava che l'obbligazione assunta dalla venditrice era estesa, come risultava dalla fattura, alla programmazione, configurazione e periodica verificazione del dispositivo, attività cui non Pt_1 aveva provveduto, non essendo determinante il tempo in cui il registratore era rimasto presso il centro CP_ estetico stante l'utilizzo limitato e saltuario che l'acquirente poteva farne, non corrispondente alla sua funzione, come peraltro ripetutamente segnalato dall'appellata, anche con pec del 12 maggio 2021. Quanto all'eccezione di decadenza dalla garanzia per mancata tempestiva denuncia nei termini di cui all'art. 1495 c.c., riaffermava che dall'istruttoria era emerso che l'acquirente aveva denunciato detto vizio sin dal primo intervento del tecnico incaricato da e che la società appellante aveva Pt_1 eseguito due ulteriori, successivi, accessi presso il suo centro estetico, nell'inutile tentativo di porvi rimedio, in tal modo rivelando di riconoscere la denunciata carenza del bene.
Negava l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante inerenti al giornale di fondo, rilevando come la controparte ben avrebbe potuto chiedere all'udienza ex art. 320 c.p.c. un ordine di esibizione dei relativi dati e sollecitare comunque l'espletamento di una CTU tecnica a finalizzata alla verifica pagina 3 di 5 della loro trasmissione, che avrebbe garantito l'imparzialità delle operazioni di verifica, nel contraddittorio tra le parti.
Ribadiva, pertanto, che il bene era privo delle qualità essenziali all'uso concordato, ricorrendo il denunciato inadempimento della venditrice.
Chiedeva per tali motivi la conferma della sentenza, concludendo come in epigrafe.
***
Deve preliminarmente escludersi che l'avere parte appellante ottemperato alle statuizioni della sentenza impugnata comporti di per sé l'accettazione delle relative statuizioni, con le conseguenze di cui all'art. 329, c.p.c., non potendosi detta condotta interpretare come acquiescenza implicita in quanto essa non risulta assolutamente incompatibile con la volontà di proporre l'impugnazione (in tal senso, fra le tante,
Cass. civ., n. 9075/2014 e n. 13293/2014).
Nel merito, il gravame deve ritenersi fondato, dato che i profili d'inadempimento ascritti alla
[...] non appaiono tali da giustificare il totale rifiuto del pagamento del prezzo e la risoluzione del Pt_1 contratto per inadempimento (di non scarsa importanza) del venditore.
Deve in primo luogo osservarsi come in fatto sia del tutto pacifico (v. comparsa di costituzione Pt_1
[... CP_
che al momento dell'acquisto la sig.ra avesse effettivamente prospettato alla parte alienante la mancanza nel suo laboratorio estetico di un collegamento alla rete telematica e che il registratore di cassa sarebbe stato quindi collegato ad internet (com'era indispensabile al suo corretto funzionamento) attraverso il cellulare “IPhone 8” in uso alla titolare. E' pure incontestato, oltre che confermato dalla prova testimoniale assunta, non configurandosi quindi alcuna decadenza in danno dell'acquirente, che sin dal primo intervento il tecnico installatore incaricato da non aveva potuto attuare alcun Pt_1 collegamento con detto cellulare, appurando però, anche nel corso dei successivi interventi effettuati presso l'azienda dell'odierna appellata, che l'accesso del registratore di cassa alla rete telematica era possibile con un altro telefono, quello dotato di sistema Android in uso alla figlia della titolare del centro estetico.
Ora, posto che risulta indiscusso che l'apparecchio fornito dalla venditrice era pienamente dotato di tutte le caratteristiche tecniche e funzionali proprie del bene, in sé privo di difetti e quindi oggettivamente idoneo alla sua utilizzazione, è anche vero che, essendo la fornitrice ben consapevole della necessità di farlo collegare alla rete mobile tramite una data tipologia di cellulare (l'IPhone 8 della CP_ sig.ra e stante l'acclarata impossibilità di stabilire detto collegamento, nonostante i ripetuti interventi dei tecnici a tal fine incaricati, non può negarsi la ricorrenza di un parziale inadempimento di sotto tale limitato profilo. Pt_1
Tuttavia, è anche indiscusso che l'acquirente aveva tenuto presso il suo esercizio commerciale ed aveva comunque utilizzato per ben due anni il bene fornitole, rifiutandosi di pagarne il prezzo e non CP_ offrendone la restituzione. Invero, nella pec del 12 maggio 2021 la sig.ra aveva rappresentato quanto poi allegato in giudizio, sostenendo che il registratore funzionava (nel senso che poteva collegarsi telematicamente), sebbene solo con cellulare della figlia e mai col suo, ma di fatto ella aveva comunque continuato a farne uso presso il suo esercizio commerciale per un lunghissimo periodo di tempo, rifiutando totalmente di corrispondere alla società alienante quanto concordato.
Ora, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, in presenza di reciproci inadempimenti occorre procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti dei contraenti, sì da stabilire quale delle violazioni del regolamento negoziale abbia inciso maggiormente nell'alterazione del nesso di pagina 4 di 5 reciprocità fra le prestazioni ed appaia quindi maggiormente grave. Nella specie, a fronte della vendita di un prodotto che, nella sua oggettività, era perfettamente funzionante e dotato di tutte le caratteristiche proprie del modello acquistato, tant'è che l'acquirente poteva farne uso (sebbene come sostenuto in modo non pienamente continuativo e soddisfacente dovendo appoggiarsi a tal fine al cellulare della figlia), non pare giustificato il totale rifiuto di pagamento del prezzo pattuito da parte dell'acquirente, il cui inadempimento deve per questo reputarsi prevalente. CP_ Infatti, ribadendosi come sia indiscusso che il registratore aveva comunque consentito alla sig.ra di emettere gli scontrini relativi alle sue prestazioni e di comunicare con l'agenzia delle entrate, sebbene col disagio di dover ricorrere al supporto di un altro telefono, peraltro in uso ad un familiare, anche considerando gli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto il persistente rifiuto dell'acquirente di versare il corrispettivo a suo carico non pare giustificato, avendo ella comunque goduto dell'apparecchio fornitole, utilizzato per un arco di tempo che non pare davvero compatibile col suo inadempimento totale che nell'economia del contratto appare dunque ben più significativo.
Per queste ragioni la sentenza impugnata dev'essere totalmente riformata, non avendo adeguatamente valorizzato, nella necessaria comparazione dei rispettivi profili d'inadempimento delle parti, quello totale ascrivibile all'acquirente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta da e la conferma del provvedimento CP_1 monitorio.
Tenuto conto, peraltro, di quanto esposto circa la ricorrenza di profili d'inadempimento a carico dell'odierna appellante, ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di primo grado. Quelle dell'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 456/2021 emesso dal Giudice di
Pace di Sassari e la domanda riconvenzionale della parte opponente.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di primo grado e condanna l'appellata CP_1
alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali del presente grado
[...] Parte_1
d'appello, liquidate in complessivi € 800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sassari 26 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2892/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCARDO LEONARDO PIANA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro in persona dell'omonima titolare col patrocinio dell'avv. Controparte_1
MARIA GIOVANNA POLA
APPELLATA oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 269/2023 del 27 aprile 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “(…) Eccepisce l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da controparte, - in via istruttoria insiste per l'ammissione della prova documentale offerta e che non era stato possibile per l'odierna appellante produrre in primo grado per tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo dell'odierno appello e nello specifico, per causa ad essa non imputabile stante la mancanza di disponibilità del registratore di cassa, unilateralmente e illegittimamente trattenuto sino alla data del 18/10/202 dall'appellata , e perché la necessità della produzione di Controparte_2 tale documentazione non risultava apprezzabile se non oltre la prima udienza ex art. 320 c.p.c., - insiste sulle conclusioni formulate, chiedendo che il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: > accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 269/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sassari, Dott.ssa Lai
Vittoria, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1385/2021, pubblicata in data 27/04/2023, mai notificata, confermare integralmente l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 456/2021 emesso dal Giudice di Pace di
Sassari; > disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'opponente odierno appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
> con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA: “Conferma le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta, come di seguito riportate: 1)-In via preliminare: dichiararsi l'appello inammissibile per avere la fatto acquiescenza alla sentenza impugnata;
2)-Nel merito: rigettarsi l'appello per tutti i Parte_1 motivi di cui in espositiva, confermando integralmente la sentenza n. 269/2023 in data 27.4.2023 del
Giudice di Pace di Sassari;
3)-In ogni caso: condannarsi la al risarcimento del danno in Parte_1
pagina 1 di 5 favore dell'appellata per responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed alle spese del presente grado. In via istruttoria: dichiararsi l'inammissibilità delle produzioni di cui agli allegati III e IV dell'atto di appello in quanto tardive ed illecitamente acquisite. Con osservanza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6 novembre 2023 la conveniva davanti a questo tribunale Parte_1
titolare dell'omonimo centro estetico, proponendo tempestivo appello contro la sentenza di CP_1 cui in epigrafe che aveva interamente accolto la domanda dell'odierna appellata, diretta a sentir revocare il provvedimento monitorio n.456/2021 emesso il 22 giugno 2021 dal giudice di pace per il pagamento della somma di 671,00 euro e alla risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra le parti, per inadempimento dell'odierna appellante. Esponeva l'appellante: di aver ottenuto il decreto ingiuntivo a seguito dell'inadempimento della CP_1
all'obbligo di pagamento del prezzo di un registratore di cassa, vendutole e debitamente
[...] installato, nonché configurato da per un corrispettivo di 671,00 euro, non versatole;
che contro Pt_1 detto decreto aveva proposto opposizione l'ingiunta lamentando che il bene fornitole era diverso da quello concordato e comunque privo delle qualità promesse e chiedendo quindi la risoluzione della compravendita per inadempimento dell'alienante, nonché il risarcimento del danno subito;
che essa opposta si era costituita e aveva domandato il rigetto della domanda, rappresentando come il bene fosse del tutto corrispondente alle caratteristiche promesse, che era necessario per il suo funzionamento collegarlo ad una rete internet e di aver prestato all'acquirente l'assistenza tecnica necessaria per l'installazione e programmazione del registratore che doveva consentire la corretta trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, circostanze tutte pacifiche;
che l'apparecchio era funzionante ed era rimasto CP_ in uso presso la sede dell'impresa dal 10 gennaio 2020 al 13 gennaio 2022.
Tanto premesso, esponeva come il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto, aderendo acriticamente alla prospettazione dell'opponente, che l'acquisto di un altro registratore di cassa, avvenuto oltre due anni dopo dal primo, fosse conseguenza del cattivo funzionamento dell'apparecchio CP_ alienatole da ignorando in tal modo sia quanto pacificamente ammesso dalla stessa che gli Pt_1 esiti delle prove orali assunte che avevano confermato come il registratore, una volta configurato adeguatamente tramite collegamento alla rete attraverso il cellulare della stessa acquirente, era perfettamente funzionante ed utilizzato dalla titolare, sebbene questa, in sede d'interrogatorio formale, avesse falsamente sostenuto di averlo sostituito sin dal mese di marzo del 2020 con altro registratore datole in comodato, senza peraltro fornire alcun elemento di prova al riguardo.
Censurava, inoltre, la sentenza laddove escludeva la fondatezza dell'eccezione di decadenza dell'acquirente dalla garanzia per vizi, osservando come l'uso per oltre due anni del bene venduto fosse oggettivamente incompatibile con una tempestiva denuncia di alcun vizio, dovendosene escludere la tempestività.
Censurava quindi anche la dichiarazione di risoluzione del contratto, dovendosi escludere qualsivoglia inadempimento da parte di in ragione della dimostrazione del mantenimento in uso dello Pt_1 strumento sino alla sua sostituzione, logicamente incompatibile col dedotto inadempimento dell'alienante, essendo peraltro erronea la motivazione basata sull'irrilevanza del fatto, riferito da un testimone, del perfetto funzionamento di quella tipologia e modello di apparecchio in tutti gli altri casi in cui era stato fornito dalla società e della sua perfetta compatibilità col sistema operativo IOS (di
. Sosteneva infine come fosse decisiva, a conforto delle ragioni di essa appellante, la prova CP_3 pagina 2 di 5 costituita dal il di fondo estratto dal registratore telematico contenente il dettaglio CP_4 CP_5 degli scontrini fiscali emessi e della memoria fiscale della macchina, con il riepilogo dei dati inviati all'Agenzia delle Entrate. Documentazione da cui poteva agevolmente desumersi come sin dal 10 gennaio 2020 il registratore fosse regolarmente in uso, con la chiusura fiscale giornaliera degli incassi, comunicata all'Agenzia delle Entrate sino al gennaio del 2022 (e ciò, contrariamente a quanto riferito dal teste che al riguardo aveva reso false dichiarazioni). Dati che dimostravano Tes_1 oggettivamente la piena operatività del registratore di cassa, poi divenuto inservibile ma solo a causa del mancato aggiornamento del relativo software, che ne aveva comportato la sostituzione per l'entrata in vigore della nuova normativa che aveva imposto dal gennaio del 2022 l'obbligo di trasmissione dei documenti commerciali con estensione “xml 7”.
Precisava al riguardo l'appellante di non aver potuto produrre tempestivamente la relativa documentazione a causa del ritardo nella restituzione dell'apparecchio, avvenuta non prima del 18 ottobre 2023.
Sulla base di tali assunti chiedeva la totale riforma della sentenza di primo grado, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva l'appellata e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo di aver rappresentato sin dal momento dell'acquisto del registratore di cassa che la sua azienda non era dotata di collegamento alla rete e che l'apparecchio avrebbe dovuto quindi connettersi tramite il suo Iphone 8.
Circostanza, questa, nota a e rimasta indiscussa. Ricevute le relative rassicurazioni dalla società Pt_1 alienante, i tentativi di collegamento compiuti dal tecnico installatore del registratore si erano subito rivelati inutili e il registratore di cassa era quindi inservibile, potendo collegarsi solamente attraverso il CP_ cellulare in uso alla figlia della sig.ra dotato di sistema operativo Android, quindi di diverso tipo.
Eccepiva l'inammissibilità del gravame, avendo l'appellante fatto acquiescenza alla sentenza, in quanto non solo aveva provveduto al pagamento delle somme dovute ma aveva chiesto e ottenuto anche la restituzione del registratore di cassa, condotta incompatibile con la volontà di proporre appello.
Sottolineava come l'uso del registratore di cassa fosse stato alquanto discontinuo, essendo possibile solo quando ella poteva collegarlo al cellulare della figlia, peraltro provvedendo anche a mutarne la scheda sim. Tale necessità rendeva il bene inidoneo alla funzione che gli era propria in quanto non ne consentiva la puntuale utilizzazione alla presenza dei clienti e nel contesto delle operazioni di incasso.
Evidenziava che l'obbligazione assunta dalla venditrice era estesa, come risultava dalla fattura, alla programmazione, configurazione e periodica verificazione del dispositivo, attività cui non Pt_1 aveva provveduto, non essendo determinante il tempo in cui il registratore era rimasto presso il centro CP_ estetico stante l'utilizzo limitato e saltuario che l'acquirente poteva farne, non corrispondente alla sua funzione, come peraltro ripetutamente segnalato dall'appellata, anche con pec del 12 maggio 2021. Quanto all'eccezione di decadenza dalla garanzia per mancata tempestiva denuncia nei termini di cui all'art. 1495 c.c., riaffermava che dall'istruttoria era emerso che l'acquirente aveva denunciato detto vizio sin dal primo intervento del tecnico incaricato da e che la società appellante aveva Pt_1 eseguito due ulteriori, successivi, accessi presso il suo centro estetico, nell'inutile tentativo di porvi rimedio, in tal modo rivelando di riconoscere la denunciata carenza del bene.
Negava l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante inerenti al giornale di fondo, rilevando come la controparte ben avrebbe potuto chiedere all'udienza ex art. 320 c.p.c. un ordine di esibizione dei relativi dati e sollecitare comunque l'espletamento di una CTU tecnica a finalizzata alla verifica pagina 3 di 5 della loro trasmissione, che avrebbe garantito l'imparzialità delle operazioni di verifica, nel contraddittorio tra le parti.
Ribadiva, pertanto, che il bene era privo delle qualità essenziali all'uso concordato, ricorrendo il denunciato inadempimento della venditrice.
Chiedeva per tali motivi la conferma della sentenza, concludendo come in epigrafe.
***
Deve preliminarmente escludersi che l'avere parte appellante ottemperato alle statuizioni della sentenza impugnata comporti di per sé l'accettazione delle relative statuizioni, con le conseguenze di cui all'art. 329, c.p.c., non potendosi detta condotta interpretare come acquiescenza implicita in quanto essa non risulta assolutamente incompatibile con la volontà di proporre l'impugnazione (in tal senso, fra le tante,
Cass. civ., n. 9075/2014 e n. 13293/2014).
Nel merito, il gravame deve ritenersi fondato, dato che i profili d'inadempimento ascritti alla
[...] non appaiono tali da giustificare il totale rifiuto del pagamento del prezzo e la risoluzione del Pt_1 contratto per inadempimento (di non scarsa importanza) del venditore.
Deve in primo luogo osservarsi come in fatto sia del tutto pacifico (v. comparsa di costituzione Pt_1
[... CP_
che al momento dell'acquisto la sig.ra avesse effettivamente prospettato alla parte alienante la mancanza nel suo laboratorio estetico di un collegamento alla rete telematica e che il registratore di cassa sarebbe stato quindi collegato ad internet (com'era indispensabile al suo corretto funzionamento) attraverso il cellulare “IPhone 8” in uso alla titolare. E' pure incontestato, oltre che confermato dalla prova testimoniale assunta, non configurandosi quindi alcuna decadenza in danno dell'acquirente, che sin dal primo intervento il tecnico installatore incaricato da non aveva potuto attuare alcun Pt_1 collegamento con detto cellulare, appurando però, anche nel corso dei successivi interventi effettuati presso l'azienda dell'odierna appellata, che l'accesso del registratore di cassa alla rete telematica era possibile con un altro telefono, quello dotato di sistema Android in uso alla figlia della titolare del centro estetico.
Ora, posto che risulta indiscusso che l'apparecchio fornito dalla venditrice era pienamente dotato di tutte le caratteristiche tecniche e funzionali proprie del bene, in sé privo di difetti e quindi oggettivamente idoneo alla sua utilizzazione, è anche vero che, essendo la fornitrice ben consapevole della necessità di farlo collegare alla rete mobile tramite una data tipologia di cellulare (l'IPhone 8 della CP_ sig.ra e stante l'acclarata impossibilità di stabilire detto collegamento, nonostante i ripetuti interventi dei tecnici a tal fine incaricati, non può negarsi la ricorrenza di un parziale inadempimento di sotto tale limitato profilo. Pt_1
Tuttavia, è anche indiscusso che l'acquirente aveva tenuto presso il suo esercizio commerciale ed aveva comunque utilizzato per ben due anni il bene fornitole, rifiutandosi di pagarne il prezzo e non CP_ offrendone la restituzione. Invero, nella pec del 12 maggio 2021 la sig.ra aveva rappresentato quanto poi allegato in giudizio, sostenendo che il registratore funzionava (nel senso che poteva collegarsi telematicamente), sebbene solo con cellulare della figlia e mai col suo, ma di fatto ella aveva comunque continuato a farne uso presso il suo esercizio commerciale per un lunghissimo periodo di tempo, rifiutando totalmente di corrispondere alla società alienante quanto concordato.
Ora, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, in presenza di reciproci inadempimenti occorre procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti dei contraenti, sì da stabilire quale delle violazioni del regolamento negoziale abbia inciso maggiormente nell'alterazione del nesso di pagina 4 di 5 reciprocità fra le prestazioni ed appaia quindi maggiormente grave. Nella specie, a fronte della vendita di un prodotto che, nella sua oggettività, era perfettamente funzionante e dotato di tutte le caratteristiche proprie del modello acquistato, tant'è che l'acquirente poteva farne uso (sebbene come sostenuto in modo non pienamente continuativo e soddisfacente dovendo appoggiarsi a tal fine al cellulare della figlia), non pare giustificato il totale rifiuto di pagamento del prezzo pattuito da parte dell'acquirente, il cui inadempimento deve per questo reputarsi prevalente. CP_ Infatti, ribadendosi come sia indiscusso che il registratore aveva comunque consentito alla sig.ra di emettere gli scontrini relativi alle sue prestazioni e di comunicare con l'agenzia delle entrate, sebbene col disagio di dover ricorrere al supporto di un altro telefono, peraltro in uso ad un familiare, anche considerando gli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto il persistente rifiuto dell'acquirente di versare il corrispettivo a suo carico non pare giustificato, avendo ella comunque goduto dell'apparecchio fornitole, utilizzato per un arco di tempo che non pare davvero compatibile col suo inadempimento totale che nell'economia del contratto appare dunque ben più significativo.
Per queste ragioni la sentenza impugnata dev'essere totalmente riformata, non avendo adeguatamente valorizzato, nella necessaria comparazione dei rispettivi profili d'inadempimento delle parti, quello totale ascrivibile all'acquirente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta da e la conferma del provvedimento CP_1 monitorio.
Tenuto conto, peraltro, di quanto esposto circa la ricorrenza di profili d'inadempimento a carico dell'odierna appellante, ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di primo grado. Quelle dell'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 456/2021 emesso dal Giudice di
Pace di Sassari e la domanda riconvenzionale della parte opponente.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di primo grado e condanna l'appellata CP_1
alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali del presente grado
[...] Parte_1
d'appello, liquidate in complessivi € 800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sassari 26 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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