TRIB
Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Negoziazione assistita e condizione di procedibilità, focus sul rapporto con il procedimento di mediazioneAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 7 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.06.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter
c.p.c. – depositate dall'avvocato Francesco Napolitano, nell'interesse di Controparte_1
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 759/2018 R.G. riunito ai numeri di ruolo: 760/2018 e 761/2018 avente per oggetto: rimborso e risarcimento da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. – polizza assicurativa
VERTENTE - dopo la riunione -TRA:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2
(C.F. ) tutti Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. alla via Domenico Scina' n. 9, presso lo studio dell'avvocato Francesco Foti che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti.
ATTORI contro
(PIVA ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale, Dott. , Controparte_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico:
Email_1
dell'avvocato Francesco Napolitano, con studio in Napoli al viale
Augusto n. 162, che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti
CONVENUTA
In fatto e in diritto
L'odierno giudizio scaturisce dall'atto di citazione del
23.04.2018, ritualmente notificato, con cui Parte_1
– premettendo il viaggio in Venezuela, nel febbraio 2014,
[...]
coperto da polizza assicurativa stipulata con la compagnia nonché gli esborsi, sostenuti per Controparte_3
curarsi durante la permanenza, “a causa del proprio improvviso ed imprevedibile stato di malattia” a titolo di spese mediche pari a 101.369,68 Bolivar, equivalenti ad euro 10.00,00 circa;
la richiesta di rimborso comunicata, sia personalmente sia a mezzo missiva (racc. 29.09.2014) a firma del proprio procuratore, con pag. 2/17 allegata documentazione medica in originale, sollecitata dalla in uno al questionario da Controparte_3
compilare e restituire alla compagnia., rimasta priva di riscontro
(non avendo, la compagnia convenuta, aderito nemmeno all'invito alla stipula di negoziazione assistita) – ha lamentato il mancato pagamento del chiesto rimborso per mancanza della documentazione richiesta, così concludendo per: i) l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della compagnia
[...]
sulla scorta della polizza Controparte_1
assicurativa stipulata per l'eventuale rimborso delle spese mediche, in relazione al viaggio in Venezuela;
ii) la conseguenziale condanna al pagamento della somma pari ad euro 10.500,00 a titolo di rimborso spese mediche sostenute
(comprensivo delle spese legali – euro 500,00 - per la fase stragiudiziale) - oltre risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da quantificarsi in via equitativa
– oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 12.10.2018, Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...]
contestando la fondatezza delle pretese attoree, ha chiesto, in via preliminare, ex art. 274 c.p.c., la riunione dell'odierno giudizio ai pag. 3/17 procedimenti pendenti presso lo stesso Tribunale (R.G. n. 760-
2018 e R.G. n. 761-2018) a fronte della rilevata connessione oggettiva – per identità di petitum e causa poetendi - promossi da e nei confronti della Parte_4 Parte_5
convenuta , a motivo del medesimo Controparte_1
presunto inadempimento contrattuale della Compagnia, in relazione al medesimo viaggio degli istanti in Venezuela, tutti aventi come data di citazione il 05/11/2018 a firma dell' avv. Foti
Francesco.
Ancora, in via preliminare, la compagnia convenuta, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, 163 co. 3° n. 3, 4, 5 e co. 4° e 164 co. 4° cod. proc. civ. per violazione dei precetti di legge in merito ad una compiuta esposizione dei fatti, delle circostanze e delle modalità relativi alla verificazione del sinistro de quo.
Ha, altresì, contestato: i) in generale, ai sensi degli artt. 2712 e
2719 c.c., la conformità all'originale della documentazione prodotta in copia fotostatica;
ii) in particolare, ai sensi e per gli effetti degli art. 2712 e 2717 c.c., la conformità dei certificati, referti e fatture di pagamento emesse dal Centro Medico
Inversiones Sermeo e da e dalla Parte_6
FMS Farmacia Médior del Sur in quanto mere copie fotostatica attestanti prestazioni mediche esagerate e spropositate, nonché in pag. 4/17 lingua straniera, proveniente da strutture sanitarie venezuelane,
“priva dei requisiti richiesti dal nostro ordinamento giuridico per produrre effetti di legge” (stante l'omessa produzione: 1) del parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della
Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiano all'estero; 2) del certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
3) in caso di ricovero ospedaliero, della dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
4) della documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
5) della traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese.
Sicché, contestando la genuinità della dinamica narrata e le
“numerose incongruenze emerse in seguito a puntuali accertamenti effettuati” – stante la presenza di tratti comuni ai tre assicurati che hanno agito singolarmente instaurando i giudizi oggetto di istanza ex art. 274 c.p.c. (segnatamente: malattia manifestatasi per tutti e tre gli istanti nella medesima data
(08/03/14) e patologie, seppur differenti, tutte facilmente simulabili (ascesso gluteo, colite infiammatoria,
pag. 5/17 broncopneumonia); medesimo intermediario CP_4
di cui è titolare uno degli istanti, ; spese Parte_4
mediche elevate e sproporzionate rispetto ai servizi prestati;
ovvero “i valori dei farmaci riportati sulle fatture, sono notevolmente superiori ai valori di mercato”; pagamento per tutti avvenuto in contanti senza prova dell'esborso e, altresì, con valuta nazionale non dichiarata alla dogana per l'importo; mancanza di registrazione/accreditamento come medico presso il Collegio
Medico nazionale del Dott. le cui Persona_1
fatture presentano “discordanze temporali tra numeri progressivi
e date di emissione”; ricevute della farmacia, risultano emesse il giorno del rientro, allorquando gli assicurati dovevano già trovarsi in;
numero di telefono e sede indicati sulle fatture non CP_1
rispondente all'esercizio della Farmacia Medica del Sur) - la convenuta ha concluso – previa la riunione dei giudizi connessi - per il rigetto delle domande (e, comunque, della pretesa di
[...]
) e la condanna dell'attore alle spese del presente Parte_1
giudizio, nonché alla corresponsione in favore della
[...]
di una somma equitativamente Controparte_1
determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.
pag. 6/17 La causa, riuniti i fascicoli per cause connesse R.G. n. 760/2018 e n. 761/2018 – giusta ordinanza del 13.4.2021- è stata istruita documentalmente e viene decisa, dietro concessione di termine per scritti conclusivi, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
Va, anzitutto, richiamata l'ordinanza del 18.10.2023 e, con essa, la risoluzione delle questioni preliminari relative alla riunione e alla procedibilità.
Le considerazioni svolte con l'ordinanza del 9.10.2019 - oggetto di relatio nella citata ordinanza del 18.10.2021 – ovvero di procedibilità della domanda di rimborso azionata sulla scorta di polizza di assicurazione che si assume stipulata con la compagnia sono destinate ad operare per CP_3 Controparte_1
eadem ratio anche con riguardo alle domande azionate da Pt_2
e .
[...] Parte_5
Dalla consultazione dei fascicoli delle due cause riunite, infatti, emerge, anche per tali attori, l'invio di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, unitamente alla missiva di risposta della compagnia, recante declinatoria dell'invito (cfr. docc. n. 4, n. 5 fascicolo n. R.G. 760/2018; Parte_5
docc. n, 4, n. 5 fascicolo ). Parte_2
pag. 7/17 L'attivazione dello strumento deflativo della negoziazione assistita, dunque, configura, in capo a chi riveste la posizione di attore, in materie pur rientranti nel cono d'ombra della disciplina della mediazione, l'assolvimento dell'onere dell'avvio dei congegni destinati a sollecitare soluzioni conciliative all'infuori del processo.
Sicché, contraria alle esigenze deflative ed al diritto alla tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, è
l'imposizione di una duplicazione degli strumenti quando, come nella specie, l'esito del tentativo di chiusura tramite alternative dispute resolution sia negativo.
Le condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, del resto, sono racchiuse in norme eccezionali che, come tali, devono restare di stretta interpretazione.
Ciò chiarito, va, altresì, precisato che anche all'esito della rinuncia al mandato formalizzata dall'avv. F. Foti rispetto al rapporto professionale intercorso con l'attore, Parte_1
– dichiarata con missiva del 27.2.2021, ricevuta dal
[...]
destinatario in pari data, così confermando l'efficacia della dichiarazione recettizia – la rappresentanza tecnica resta validamente costituita.
pag. 8/17 La rinuncia al mandato, come anche la revoca, infatti, non costituisce ipotesi interruttiva del processo.
La rinuncia al mandato, come anche la revoca, rappresentano mere dichiarazioni recettizie refluenti, al più, nell'ambito del rapporto di mandato professionale che intercorre tra le parti.
Tale considerazione non preclude, tuttavia, la valutabilità del contegno processuale della parte che, assistita da difensore che successivamente ha rimesso il mandato, non si attivi per un arco di tempo apprezzabile come lungo (nel caso di specie, dalla ricezione della rinuncia al 27.2.2021, sino alla data utile per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ovvero entro le ore
7:00 dell'11.6.2025) al fine di conferire mandato ad altro difensore.
Il contegno apprezzabile utilmente ai sensi dell'art. 116 c.p.c. – come pure già messo in evidenza con provvedimento del
18.10.2023, regolarmente comunicato con pec di cancelleria del
19.10.2023 al difensore in essere in virtù di perpetuatio del mandato – è, ad un tempo, anche quello dello stesso difensore che, ancora avvinto dal rapporto professionale, non eserciti attività alcuna – mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., recanti istanze e conclusioni in vista dell'adempimento all'onere di partecipazione al processo – per il medesimo arco di tempo e pag. 9/17 continuativamente (ovvero a far data dal 18.3.2021, tramite deposito di nota telematica recante la missiva di rinuncia al mandato del 27.2.2021, fino a tutto l'arco processuale che ha preceduto l'udienza dell'11.6.2025).
Poiché in questa sede il petitum è circoscritto alle pretese condannatorie nascenti dalle azioni di rimborso/risarcimento avviate singolarmente da , Parte_1 Pt_2
e – azioni tutte riunite perché basate
[...] Parte_5
su identico nucleo fattuale, ovvero richiesta di rimborso di spese sanitarie sostenute durante un viaggio in Venezuela coperto da polizza assicurativa con la medesima compagnia odierna convenuta, di importo similare (8.500,00 per e Parte_2
10.500,00 per , entrambe, come per il Parte_5 Pt_1
incluse le spese (euro 500,00) per attività stragiudiziale riferibile al difensore, oltre risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa) è ben possibile che al contegno della difesa delle parti attrici possa corrispondere il segno di un sopravvenuto disinteresse a coltivare, nel merito, l'azione.
A tal riguardo, il procedimento soggettivamente complesso al vaglio del Tribunale, proprio alla luce del complesso delle risultanze acquisite, si presta ad addivenire ad una declaratoria di inammissibilità delle domande di rimborso azionate da Pt_1
pag. 10/17 , e nei Parte_1 Parte_5 Parte_2
riguardi della medesima compagnia odierna convenuta, per sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale alla decisione di merito, avuto riguardo al contegno processuale caratterizzato da disinteresse alla partecipazione alle udienze, reiterato per un arco di tempo apprezzabile.
Dagli atti del fascicolo telematico, infatti, emerge che già per l'udienza fissata per valutare la riunione solo la parte convenuta ha depositato note scritte di trattazione (cfr. provvedimento del
13.4.2021).
In ogni caso, a partire dalla comunicazione, a tutte le parti, del provvedimento che ha ordinato la riunione, dai provvedimenti adottati in occasione delle udienze a trattazione scritta, risulta la presenza della sola parte convenuta (cfr. ordinanza 18.10.2023; ordinanza 29.1.2024)
Da ultimo, in vista dell'udienza dell'11.5.25, fissata per la decisione, risultano depositate note scritte da parte della sola difesa della convenuta.
La combinazione di tali circostanze – ovvero il lungo lasso di tempo trascorso dalla rinuncia al mandato regolarmente ricevuta
(27.2.2021) sino all'udienza in cui la causa è stata trattenuta in riserva di decisione senza intervento di sostituzione di procuratore pag. 11/17 e senza deposito di note costituenti espressione dell'onere (non dell'obbligo) di partecipazione al fine di formulare istanze e conclusioni ovvero resistere alle tesi avversarie – consente di delineare un quadro di disinteresse alla pronuncia di merito avuto riguardo, peraltro, al rilievo per cui tale contegno affascia ed è riferibile a tutte le posizioni patrocinate dall'avv. Francesco Foti
(i.e. anche agli attori dei procedimenti riuniti e Pt_5
. Pt_2
Sicché, poiché le difese provenienti dalla compagnia non depongono nel senso del raggiungimento, tra le parti, di accordo stragiudiziale – avendo, da ultimo, concluso per il rigetto integrale: “ogni domanda è priva di prova in ordine a ogni postulato danno patrimoniale e non patrimoniale le cui domande, quindi, andranno rigettate in toto, con ogni più severa conseguenza ex lege prevista in ordine al regime delle spese processuali” (cfr. note conclusive autorizzate nell'interesse di a firma Avv. Francesco Controparte_3
Napolitano) – le domande proposte separatamente da
[...]
, e – poi Parte_1 Parte_5 Parte_2
riunite – nei riguardi della medesima compagnia, possono definirsi con declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
pag. 12/17 In ogni caso, quand'anche non si prestasse adesione alla superiore conclusione, su ciascuna delle domande azionate nei separati atti di citazione, è destinata a calare la falce del rigetto.
Dalla consultazione dei fascicoli delle tre cause riunite, infatti, non emerge che a seguito del deposito della comparsa responsiva della gli attori abbiano svolto Controparte_3
attività di contestazione in maniera altrettanto precisa e analitica onde prendere posizione sui fatti dedotti per contrastare l'accoglimento della pretesa.
In particolare, premesso che la struttura della domanda singolarmente avanzata è basta su analogo insieme di fatti costitutivi – ovvero tutti e tre gli attori deducono di aver sostenuto spese mediche per curarsi durante un viaggio in Venezuela, effettuato nel medesimo periodo (febbraio 2014) “a causa di un improvviso ed imprevedibile stato di malattia”, lamentando il mancato riscontro della relativa richiesta, nonostante la copertura assicurativa derivante dalla polizza multirischi – mod. 12227 viaggi nostop vacanza (cfr. atti di citazione dei procedimenti riuniti) – a fronte di specifica contestazione – operata già nello scritto responsivo facendo riferimento agli elementi comuni che riguardano le posizioni dei tre attori, poi oggetto di riunione - relativa: a) alla mancanza di prova di esborso delle spese pag. 13/17 mediche (“tutti e tre gli istanti dichiarano di aver pagato in contanti, senza dunque fornire prova dell'avvenuto pagamento”);
b) alla presenza di incongruenze temporali date dal raffronto tra la data di emissione delle fatture e i numeri progressivi;
c) alla anomalia della fattura “presumibilmente emessa dalla Farmacia
Medica del Sur in favore di datata 28 Parte_1
marzo 2014” in quanto “emessa nella medesima data in cui
l'istante sarebbe arrivato all'aeroporto di Fiumicino”; del pari, all'anomalia della fattura “presumibilmente emessa dalla
Farmacia Medica del Sur in favore di datata Parte_2
17 marzo 2014” in quanto “emessa nella medesima data in cui
l'istante sarebbe arrivato all'aeroporto di Fiumicino”; d) alla non riscontrabilità dell'indirizzo e del contatto telefonico della
Farmacia Medica del Sur, la quale “sebbene esistente in
Venezuela, risulta avere la propria sede non all'indirizzo indicato nella documentazione versata in atti ma in un altro Comune, ossia, Maracaibo (Zulia, Maracaibo, Av. 10, cruce con, Cl. 20,
Edificio Farmasur, Piso Pb, Local 20-21, Sector Sierra Maestra) ed un differente contatto telefonico (0261-7351805 / 0261-
7367019)”; e) al rilievo per cui il Dott. Persona_1
medico estensore della documentazione medica
[...]
versata in atti dagli istanti, “non è registrato come medico accreditato presso il Collegio Medico nazionale”, non v'è in atti pag. 14/17 evidenza di presa di posizione da parte della difesa attorea, non riscontrandosi, un contegno processuale diretto, tra le altre, a insistere al fine della concessione dei termini per l'appendice di trattazione scritta, di cui usufruire onde meglio prendere posizione e confutare le tesi della convenuta.
Sicché, al di là del rilievo per cui anche dalla documentazione versata dalla convenuta trova conforto l'esistenza di un quadro lacunoso che non permette di sussumere la dinamica descritta in ciascun libello introduttivo, nell'ambito di una pretesa indennitaria meritevole di accoglimento – difettando, in particolare, la prova di un esborso causalmente riconducibile ad evento sinistroso (malattia) coperto da polizza assicurativa, dotato di congruità e coerenza della spesa oltreché, a monte, di riconducibilità a prescrizione medica proveniente da soggetto accreditato, così incidendo sulla richiesta di indennizzo (e, a maggior ragione, di risarcimento del danno) – già dal contributo assertivo valutato ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., è possibile pervenire ad una declaratoria di rigetto della domanda avanzata da
, e . Parte_1 Parte_5 Parte_2
La portata troncante e assorbente della statuizione determina, quindi, il rigetto delle domande.
pag. 15/17 Le spese processuali vanno liquidate secondo soccombenza – tanto se si acceda alla prima ratio decidendi, quanto se si aderisca alla seconda – e si liquidano ai valori tabellari medi, considerato il cumulo delle domande nel simultaneo processo determinato dalla riunione tenuto conto, peraltro, della proposizione di domanda di risarcimento con valutazione equitativa in ciascun atto di citazione separatamente proposto (valore indeterminabile a bassa complessità data la esiguità dello snodo processuale contrassegnato da prevalente attività difensiva condensata negli scritti introduttivi).
La liquidazione in favore della parte vittoriosa è unitaria atteso che la difesa riguarda posizioni sostanzialmente identiche, come si evince già dal tenore della memoria responsiva relativa al giudizio a cui sono state riunite le cause connesse, ove gli argomenti e le difese sono trattate con riferimento anche ad aspetti comuni della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
759/2018 R.G. a cui sono riunite le cause di cui ai numeri di ruolo:
760/2018 e 761/2018, così provvede:
RESPINGE le domande avanzate da , Parte_1
e – coi rispettivi libelli Parte_5 Parte_2
pag. 16/17 introduttivi – ne confronti di per le Controparte_3
causali spiegate in motivazione;
CO , e Parte_1 Parte_5
in solido alla refusione delle spese processuali che si Parte_2
liquidano in favore della compagnia convenuta, in complessivi euro
5.810,00 oltre rimborso generale, IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 28.6.2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.06.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter
c.p.c. – depositate dall'avvocato Francesco Napolitano, nell'interesse di Controparte_1
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 759/2018 R.G. riunito ai numeri di ruolo: 760/2018 e 761/2018 avente per oggetto: rimborso e risarcimento da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. – polizza assicurativa
VERTENTE - dopo la riunione -TRA:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2
(C.F. ) tutti Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. alla via Domenico Scina' n. 9, presso lo studio dell'avvocato Francesco Foti che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti.
ATTORI contro
(PIVA ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale, Dott. , Controparte_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico:
Email_1
dell'avvocato Francesco Napolitano, con studio in Napoli al viale
Augusto n. 162, che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti
CONVENUTA
In fatto e in diritto
L'odierno giudizio scaturisce dall'atto di citazione del
23.04.2018, ritualmente notificato, con cui Parte_1
– premettendo il viaggio in Venezuela, nel febbraio 2014,
[...]
coperto da polizza assicurativa stipulata con la compagnia nonché gli esborsi, sostenuti per Controparte_3
curarsi durante la permanenza, “a causa del proprio improvviso ed imprevedibile stato di malattia” a titolo di spese mediche pari a 101.369,68 Bolivar, equivalenti ad euro 10.00,00 circa;
la richiesta di rimborso comunicata, sia personalmente sia a mezzo missiva (racc. 29.09.2014) a firma del proprio procuratore, con pag. 2/17 allegata documentazione medica in originale, sollecitata dalla in uno al questionario da Controparte_3
compilare e restituire alla compagnia., rimasta priva di riscontro
(non avendo, la compagnia convenuta, aderito nemmeno all'invito alla stipula di negoziazione assistita) – ha lamentato il mancato pagamento del chiesto rimborso per mancanza della documentazione richiesta, così concludendo per: i) l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della compagnia
[...]
sulla scorta della polizza Controparte_1
assicurativa stipulata per l'eventuale rimborso delle spese mediche, in relazione al viaggio in Venezuela;
ii) la conseguenziale condanna al pagamento della somma pari ad euro 10.500,00 a titolo di rimborso spese mediche sostenute
(comprensivo delle spese legali – euro 500,00 - per la fase stragiudiziale) - oltre risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da quantificarsi in via equitativa
– oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 12.10.2018, Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...]
contestando la fondatezza delle pretese attoree, ha chiesto, in via preliminare, ex art. 274 c.p.c., la riunione dell'odierno giudizio ai pag. 3/17 procedimenti pendenti presso lo stesso Tribunale (R.G. n. 760-
2018 e R.G. n. 761-2018) a fronte della rilevata connessione oggettiva – per identità di petitum e causa poetendi - promossi da e nei confronti della Parte_4 Parte_5
convenuta , a motivo del medesimo Controparte_1
presunto inadempimento contrattuale della Compagnia, in relazione al medesimo viaggio degli istanti in Venezuela, tutti aventi come data di citazione il 05/11/2018 a firma dell' avv. Foti
Francesco.
Ancora, in via preliminare, la compagnia convenuta, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, 163 co. 3° n. 3, 4, 5 e co. 4° e 164 co. 4° cod. proc. civ. per violazione dei precetti di legge in merito ad una compiuta esposizione dei fatti, delle circostanze e delle modalità relativi alla verificazione del sinistro de quo.
Ha, altresì, contestato: i) in generale, ai sensi degli artt. 2712 e
2719 c.c., la conformità all'originale della documentazione prodotta in copia fotostatica;
ii) in particolare, ai sensi e per gli effetti degli art. 2712 e 2717 c.c., la conformità dei certificati, referti e fatture di pagamento emesse dal Centro Medico
Inversiones Sermeo e da e dalla Parte_6
FMS Farmacia Médior del Sur in quanto mere copie fotostatica attestanti prestazioni mediche esagerate e spropositate, nonché in pag. 4/17 lingua straniera, proveniente da strutture sanitarie venezuelane,
“priva dei requisiti richiesti dal nostro ordinamento giuridico per produrre effetti di legge” (stante l'omessa produzione: 1) del parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della
Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiano all'estero; 2) del certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
3) in caso di ricovero ospedaliero, della dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
4) della documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
5) della traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese.
Sicché, contestando la genuinità della dinamica narrata e le
“numerose incongruenze emerse in seguito a puntuali accertamenti effettuati” – stante la presenza di tratti comuni ai tre assicurati che hanno agito singolarmente instaurando i giudizi oggetto di istanza ex art. 274 c.p.c. (segnatamente: malattia manifestatasi per tutti e tre gli istanti nella medesima data
(08/03/14) e patologie, seppur differenti, tutte facilmente simulabili (ascesso gluteo, colite infiammatoria,
pag. 5/17 broncopneumonia); medesimo intermediario CP_4
di cui è titolare uno degli istanti, ; spese Parte_4
mediche elevate e sproporzionate rispetto ai servizi prestati;
ovvero “i valori dei farmaci riportati sulle fatture, sono notevolmente superiori ai valori di mercato”; pagamento per tutti avvenuto in contanti senza prova dell'esborso e, altresì, con valuta nazionale non dichiarata alla dogana per l'importo; mancanza di registrazione/accreditamento come medico presso il Collegio
Medico nazionale del Dott. le cui Persona_1
fatture presentano “discordanze temporali tra numeri progressivi
e date di emissione”; ricevute della farmacia, risultano emesse il giorno del rientro, allorquando gli assicurati dovevano già trovarsi in;
numero di telefono e sede indicati sulle fatture non CP_1
rispondente all'esercizio della Farmacia Medica del Sur) - la convenuta ha concluso – previa la riunione dei giudizi connessi - per il rigetto delle domande (e, comunque, della pretesa di
[...]
) e la condanna dell'attore alle spese del presente Parte_1
giudizio, nonché alla corresponsione in favore della
[...]
di una somma equitativamente Controparte_1
determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.
pag. 6/17 La causa, riuniti i fascicoli per cause connesse R.G. n. 760/2018 e n. 761/2018 – giusta ordinanza del 13.4.2021- è stata istruita documentalmente e viene decisa, dietro concessione di termine per scritti conclusivi, ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
Va, anzitutto, richiamata l'ordinanza del 18.10.2023 e, con essa, la risoluzione delle questioni preliminari relative alla riunione e alla procedibilità.
Le considerazioni svolte con l'ordinanza del 9.10.2019 - oggetto di relatio nella citata ordinanza del 18.10.2021 – ovvero di procedibilità della domanda di rimborso azionata sulla scorta di polizza di assicurazione che si assume stipulata con la compagnia sono destinate ad operare per CP_3 Controparte_1
eadem ratio anche con riguardo alle domande azionate da Pt_2
e .
[...] Parte_5
Dalla consultazione dei fascicoli delle due cause riunite, infatti, emerge, anche per tali attori, l'invio di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, unitamente alla missiva di risposta della compagnia, recante declinatoria dell'invito (cfr. docc. n. 4, n. 5 fascicolo n. R.G. 760/2018; Parte_5
docc. n, 4, n. 5 fascicolo ). Parte_2
pag. 7/17 L'attivazione dello strumento deflativo della negoziazione assistita, dunque, configura, in capo a chi riveste la posizione di attore, in materie pur rientranti nel cono d'ombra della disciplina della mediazione, l'assolvimento dell'onere dell'avvio dei congegni destinati a sollecitare soluzioni conciliative all'infuori del processo.
Sicché, contraria alle esigenze deflative ed al diritto alla tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, è
l'imposizione di una duplicazione degli strumenti quando, come nella specie, l'esito del tentativo di chiusura tramite alternative dispute resolution sia negativo.
Le condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, del resto, sono racchiuse in norme eccezionali che, come tali, devono restare di stretta interpretazione.
Ciò chiarito, va, altresì, precisato che anche all'esito della rinuncia al mandato formalizzata dall'avv. F. Foti rispetto al rapporto professionale intercorso con l'attore, Parte_1
– dichiarata con missiva del 27.2.2021, ricevuta dal
[...]
destinatario in pari data, così confermando l'efficacia della dichiarazione recettizia – la rappresentanza tecnica resta validamente costituita.
pag. 8/17 La rinuncia al mandato, come anche la revoca, infatti, non costituisce ipotesi interruttiva del processo.
La rinuncia al mandato, come anche la revoca, rappresentano mere dichiarazioni recettizie refluenti, al più, nell'ambito del rapporto di mandato professionale che intercorre tra le parti.
Tale considerazione non preclude, tuttavia, la valutabilità del contegno processuale della parte che, assistita da difensore che successivamente ha rimesso il mandato, non si attivi per un arco di tempo apprezzabile come lungo (nel caso di specie, dalla ricezione della rinuncia al 27.2.2021, sino alla data utile per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ovvero entro le ore
7:00 dell'11.6.2025) al fine di conferire mandato ad altro difensore.
Il contegno apprezzabile utilmente ai sensi dell'art. 116 c.p.c. – come pure già messo in evidenza con provvedimento del
18.10.2023, regolarmente comunicato con pec di cancelleria del
19.10.2023 al difensore in essere in virtù di perpetuatio del mandato – è, ad un tempo, anche quello dello stesso difensore che, ancora avvinto dal rapporto professionale, non eserciti attività alcuna – mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., recanti istanze e conclusioni in vista dell'adempimento all'onere di partecipazione al processo – per il medesimo arco di tempo e pag. 9/17 continuativamente (ovvero a far data dal 18.3.2021, tramite deposito di nota telematica recante la missiva di rinuncia al mandato del 27.2.2021, fino a tutto l'arco processuale che ha preceduto l'udienza dell'11.6.2025).
Poiché in questa sede il petitum è circoscritto alle pretese condannatorie nascenti dalle azioni di rimborso/risarcimento avviate singolarmente da , Parte_1 Pt_2
e – azioni tutte riunite perché basate
[...] Parte_5
su identico nucleo fattuale, ovvero richiesta di rimborso di spese sanitarie sostenute durante un viaggio in Venezuela coperto da polizza assicurativa con la medesima compagnia odierna convenuta, di importo similare (8.500,00 per e Parte_2
10.500,00 per , entrambe, come per il Parte_5 Pt_1
incluse le spese (euro 500,00) per attività stragiudiziale riferibile al difensore, oltre risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa) è ben possibile che al contegno della difesa delle parti attrici possa corrispondere il segno di un sopravvenuto disinteresse a coltivare, nel merito, l'azione.
A tal riguardo, il procedimento soggettivamente complesso al vaglio del Tribunale, proprio alla luce del complesso delle risultanze acquisite, si presta ad addivenire ad una declaratoria di inammissibilità delle domande di rimborso azionate da Pt_1
pag. 10/17 , e nei Parte_1 Parte_5 Parte_2
riguardi della medesima compagnia odierna convenuta, per sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale alla decisione di merito, avuto riguardo al contegno processuale caratterizzato da disinteresse alla partecipazione alle udienze, reiterato per un arco di tempo apprezzabile.
Dagli atti del fascicolo telematico, infatti, emerge che già per l'udienza fissata per valutare la riunione solo la parte convenuta ha depositato note scritte di trattazione (cfr. provvedimento del
13.4.2021).
In ogni caso, a partire dalla comunicazione, a tutte le parti, del provvedimento che ha ordinato la riunione, dai provvedimenti adottati in occasione delle udienze a trattazione scritta, risulta la presenza della sola parte convenuta (cfr. ordinanza 18.10.2023; ordinanza 29.1.2024)
Da ultimo, in vista dell'udienza dell'11.5.25, fissata per la decisione, risultano depositate note scritte da parte della sola difesa della convenuta.
La combinazione di tali circostanze – ovvero il lungo lasso di tempo trascorso dalla rinuncia al mandato regolarmente ricevuta
(27.2.2021) sino all'udienza in cui la causa è stata trattenuta in riserva di decisione senza intervento di sostituzione di procuratore pag. 11/17 e senza deposito di note costituenti espressione dell'onere (non dell'obbligo) di partecipazione al fine di formulare istanze e conclusioni ovvero resistere alle tesi avversarie – consente di delineare un quadro di disinteresse alla pronuncia di merito avuto riguardo, peraltro, al rilievo per cui tale contegno affascia ed è riferibile a tutte le posizioni patrocinate dall'avv. Francesco Foti
(i.e. anche agli attori dei procedimenti riuniti e Pt_5
. Pt_2
Sicché, poiché le difese provenienti dalla compagnia non depongono nel senso del raggiungimento, tra le parti, di accordo stragiudiziale – avendo, da ultimo, concluso per il rigetto integrale: “ogni domanda è priva di prova in ordine a ogni postulato danno patrimoniale e non patrimoniale le cui domande, quindi, andranno rigettate in toto, con ogni più severa conseguenza ex lege prevista in ordine al regime delle spese processuali” (cfr. note conclusive autorizzate nell'interesse di a firma Avv. Francesco Controparte_3
Napolitano) – le domande proposte separatamente da
[...]
, e – poi Parte_1 Parte_5 Parte_2
riunite – nei riguardi della medesima compagnia, possono definirsi con declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
pag. 12/17 In ogni caso, quand'anche non si prestasse adesione alla superiore conclusione, su ciascuna delle domande azionate nei separati atti di citazione, è destinata a calare la falce del rigetto.
Dalla consultazione dei fascicoli delle tre cause riunite, infatti, non emerge che a seguito del deposito della comparsa responsiva della gli attori abbiano svolto Controparte_3
attività di contestazione in maniera altrettanto precisa e analitica onde prendere posizione sui fatti dedotti per contrastare l'accoglimento della pretesa.
In particolare, premesso che la struttura della domanda singolarmente avanzata è basta su analogo insieme di fatti costitutivi – ovvero tutti e tre gli attori deducono di aver sostenuto spese mediche per curarsi durante un viaggio in Venezuela, effettuato nel medesimo periodo (febbraio 2014) “a causa di un improvviso ed imprevedibile stato di malattia”, lamentando il mancato riscontro della relativa richiesta, nonostante la copertura assicurativa derivante dalla polizza multirischi – mod. 12227 viaggi nostop vacanza (cfr. atti di citazione dei procedimenti riuniti) – a fronte di specifica contestazione – operata già nello scritto responsivo facendo riferimento agli elementi comuni che riguardano le posizioni dei tre attori, poi oggetto di riunione - relativa: a) alla mancanza di prova di esborso delle spese pag. 13/17 mediche (“tutti e tre gli istanti dichiarano di aver pagato in contanti, senza dunque fornire prova dell'avvenuto pagamento”);
b) alla presenza di incongruenze temporali date dal raffronto tra la data di emissione delle fatture e i numeri progressivi;
c) alla anomalia della fattura “presumibilmente emessa dalla Farmacia
Medica del Sur in favore di datata 28 Parte_1
marzo 2014” in quanto “emessa nella medesima data in cui
l'istante sarebbe arrivato all'aeroporto di Fiumicino”; del pari, all'anomalia della fattura “presumibilmente emessa dalla
Farmacia Medica del Sur in favore di datata Parte_2
17 marzo 2014” in quanto “emessa nella medesima data in cui
l'istante sarebbe arrivato all'aeroporto di Fiumicino”; d) alla non riscontrabilità dell'indirizzo e del contatto telefonico della
Farmacia Medica del Sur, la quale “sebbene esistente in
Venezuela, risulta avere la propria sede non all'indirizzo indicato nella documentazione versata in atti ma in un altro Comune, ossia, Maracaibo (Zulia, Maracaibo, Av. 10, cruce con, Cl. 20,
Edificio Farmasur, Piso Pb, Local 20-21, Sector Sierra Maestra) ed un differente contatto telefonico (0261-7351805 / 0261-
7367019)”; e) al rilievo per cui il Dott. Persona_1
medico estensore della documentazione medica
[...]
versata in atti dagli istanti, “non è registrato come medico accreditato presso il Collegio Medico nazionale”, non v'è in atti pag. 14/17 evidenza di presa di posizione da parte della difesa attorea, non riscontrandosi, un contegno processuale diretto, tra le altre, a insistere al fine della concessione dei termini per l'appendice di trattazione scritta, di cui usufruire onde meglio prendere posizione e confutare le tesi della convenuta.
Sicché, al di là del rilievo per cui anche dalla documentazione versata dalla convenuta trova conforto l'esistenza di un quadro lacunoso che non permette di sussumere la dinamica descritta in ciascun libello introduttivo, nell'ambito di una pretesa indennitaria meritevole di accoglimento – difettando, in particolare, la prova di un esborso causalmente riconducibile ad evento sinistroso (malattia) coperto da polizza assicurativa, dotato di congruità e coerenza della spesa oltreché, a monte, di riconducibilità a prescrizione medica proveniente da soggetto accreditato, così incidendo sulla richiesta di indennizzo (e, a maggior ragione, di risarcimento del danno) – già dal contributo assertivo valutato ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., è possibile pervenire ad una declaratoria di rigetto della domanda avanzata da
, e . Parte_1 Parte_5 Parte_2
La portata troncante e assorbente della statuizione determina, quindi, il rigetto delle domande.
pag. 15/17 Le spese processuali vanno liquidate secondo soccombenza – tanto se si acceda alla prima ratio decidendi, quanto se si aderisca alla seconda – e si liquidano ai valori tabellari medi, considerato il cumulo delle domande nel simultaneo processo determinato dalla riunione tenuto conto, peraltro, della proposizione di domanda di risarcimento con valutazione equitativa in ciascun atto di citazione separatamente proposto (valore indeterminabile a bassa complessità data la esiguità dello snodo processuale contrassegnato da prevalente attività difensiva condensata negli scritti introduttivi).
La liquidazione in favore della parte vittoriosa è unitaria atteso che la difesa riguarda posizioni sostanzialmente identiche, come si evince già dal tenore della memoria responsiva relativa al giudizio a cui sono state riunite le cause connesse, ove gli argomenti e le difese sono trattate con riferimento anche ad aspetti comuni della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
759/2018 R.G. a cui sono riunite le cause di cui ai numeri di ruolo:
760/2018 e 761/2018, così provvede:
RESPINGE le domande avanzate da , Parte_1
e – coi rispettivi libelli Parte_5 Parte_2
pag. 16/17 introduttivi – ne confronti di per le Controparte_3
causali spiegate in motivazione;
CO , e Parte_1 Parte_5
in solido alla refusione delle spese processuali che si Parte_2
liquidano in favore della compagnia convenuta, in complessivi euro
5.810,00 oltre rimborso generale, IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 28.6.2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 17/17