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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7783/2024
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MONTI LUIGI opponente e
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 BRUGNATELLI STEFANO RENATO convenuta opposta
Oggi 24 settembre 2025 innanzi al dott. Stefania Maxia, sono comparsi: per la convenuta opposta l'avv. Stefano Brugnatelli, il quale si riporta ai propri atti e chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Nessuno è presente ad ore 10.25 per l'opponente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il G.O.T.
Stefania Maxia N. R.G. 7783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Maxia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MONTI LUIGI opponente e
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 BRUGNATELLI STEFANO RENATO convenuta opposta
CONCLUSIONI La convenuta opposta ha precisato come in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il signor ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2067/2024 emesso in data 10/12.7.2024 dal Tribunale di Monza a favore della signora per il pagamento CP_1 della somma di euro 20.000,00, oltre interessi, quale restituzione di un prestito.
Con tale atto il signor chiedeva in via preliminare che fosse sospesa la Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse accertata e dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Si costituiva la signora con comparsa 16.1.2025 chiedendo in via preliminare CP_1 che fosse rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in via principale e nel merito che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza, del cui dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto veniva data rituale lettura.
Preliminarmente si osserva che la convenuta opposta ha provveduto a notificare il decreto ingiuntivo all'opponente una prima volta a mezzo pec in data 30.7.2024 e una seconda volta tramite Ufficiale Giudiziario in data 8.10.2024.
Il signor sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo pec Parte_1 sarebbe invalida in quanto effettuata ad un indirizzo pec attivato dallo stesso opponente in relazione alla propria attività professionale, mentre l'atto notificato di cui è causa ha come oggetto un debito estraneo a detta attività.
Tale eccezione non può essere accolta.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte “l'indirizzo PEC risultante dal registro INI- PEC, anche se attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere validamente utilizzato per la notificazione di atti ad essa estranei, non esistendo un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. Ciò in quanto, nei confronti dei soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC estratto dal pubblico registro, indipendentemente dalla natura dell'atto notificato” (Cass. 22.1.2025 n. 1615).
Ne consegue, pertanto, che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata all'opponente via pec in data 30.7.2024 deve essere considerata valida ed efficace, a nulla rilevando il contenuto dell'atto, e che l'opposizione, tenuto conto della sospensione feriale, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. doveva essere notificata entro la data del 9.10.2024.
La conferma dell'effettiva conoscenza della notifica a mezzo pec da parte dell'opponente si rileva anche dalla domanda di visibilità del fascicolo monitorio, che, correlata dal decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec, è stata depositata in data 3.10.2024, prima della notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario a mani in data 8.10.2024.
Considerato, quindi, che l'opposizione è stata notificata in data 18.11.2024, la stessa è da ritenersi tardiva e di conseguenza inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale, per l'effetto, diviene definitivamente esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Dalla declaratoria di inammissibilità ne consegue che sono sottratte a qualsiasi sindacato giudiziale le contestazioni e doglianze svolte dall'opponente Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da rigettare è la domanda della convenuta opposta di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Dichiara l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor Parte_1 inammissibile;
2) Conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2067/2024 emesso in data 10/12.7.2024 dal Tribunale di Monza, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna il signor al pagamento in favore della signora Parte_1 [...] della somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA CP_1 ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MONTI LUIGI opponente e
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 BRUGNATELLI STEFANO RENATO convenuta opposta
Oggi 24 settembre 2025 innanzi al dott. Stefania Maxia, sono comparsi: per la convenuta opposta l'avv. Stefano Brugnatelli, il quale si riporta ai propri atti e chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Nessuno è presente ad ore 10.25 per l'opponente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il G.O.T.
Stefania Maxia N. R.G. 7783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Maxia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 MONTI LUIGI opponente e
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 BRUGNATELLI STEFANO RENATO convenuta opposta
CONCLUSIONI La convenuta opposta ha precisato come in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il signor ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2067/2024 emesso in data 10/12.7.2024 dal Tribunale di Monza a favore della signora per il pagamento CP_1 della somma di euro 20.000,00, oltre interessi, quale restituzione di un prestito.
Con tale atto il signor chiedeva in via preliminare che fosse sospesa la Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse accertata e dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Si costituiva la signora con comparsa 16.1.2025 chiedendo in via preliminare CP_1 che fosse rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in via principale e nel merito che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza, del cui dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto veniva data rituale lettura.
Preliminarmente si osserva che la convenuta opposta ha provveduto a notificare il decreto ingiuntivo all'opponente una prima volta a mezzo pec in data 30.7.2024 e una seconda volta tramite Ufficiale Giudiziario in data 8.10.2024.
Il signor sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo eseguita a mezzo pec Parte_1 sarebbe invalida in quanto effettuata ad un indirizzo pec attivato dallo stesso opponente in relazione alla propria attività professionale, mentre l'atto notificato di cui è causa ha come oggetto un debito estraneo a detta attività.
Tale eccezione non può essere accolta.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte “l'indirizzo PEC risultante dal registro INI- PEC, anche se attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere validamente utilizzato per la notificazione di atti ad essa estranei, non esistendo un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. Ciò in quanto, nei confronti dei soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC estratto dal pubblico registro, indipendentemente dalla natura dell'atto notificato” (Cass. 22.1.2025 n. 1615).
Ne consegue, pertanto, che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata all'opponente via pec in data 30.7.2024 deve essere considerata valida ed efficace, a nulla rilevando il contenuto dell'atto, e che l'opposizione, tenuto conto della sospensione feriale, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. doveva essere notificata entro la data del 9.10.2024.
La conferma dell'effettiva conoscenza della notifica a mezzo pec da parte dell'opponente si rileva anche dalla domanda di visibilità del fascicolo monitorio, che, correlata dal decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec, è stata depositata in data 3.10.2024, prima della notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario a mani in data 8.10.2024.
Considerato, quindi, che l'opposizione è stata notificata in data 18.11.2024, la stessa è da ritenersi tardiva e di conseguenza inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale, per l'effetto, diviene definitivamente esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Dalla declaratoria di inammissibilità ne consegue che sono sottratte a qualsiasi sindacato giudiziale le contestazioni e doglianze svolte dall'opponente Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da rigettare è la domanda della convenuta opposta di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Dichiara l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor Parte_1 inammissibile;
2) Conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2067/2024 emesso in data 10/12.7.2024 dal Tribunale di Monza, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna il signor al pagamento in favore della signora Parte_1 [...] della somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA CP_1 ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia