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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/07/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3439 / 2023 R.G., promossa da:
[...
in proprio e in qualità di socio accomandatario della Parte_1 CP_1
– opponenti, con l'Avv. Di Cosmo Valeria del Foro di Parma Pt_2
OPPONENTE
contro
Controparte_2
(C.C.I.A.A. dell' ) – opposta, con l'Avv. Perelli Cristina
[...] CP_2
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 3439 / 2023 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
“Dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 2023/193 emessa dalla CP_2
di Parma in data 16.06.2023 e notificate in data 10.09.2023 e delle sanzioni
[...]
1 accessorie; - condannare la Camera di Commercio di Parma ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze.“
per l'opposta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via pregiudiziale di rito:
accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da in Parte_1
proprio e in qualità di socio accomandatario di avverso CP_1 Pt_2 Parte_3
l'ordinanza-ingiunzione n. 193/2023 emessa in data 16 giugno 2023 dalla Camera di
Commercio di Parma in quanto tardivo.
Nel merito:
rigettare il ricorso promosso da in proprio e in qualità di socio Parte_1
accomandatario di avverso l'ordinanza-ingiunzione n. CP_1 Pt_2 Parte_3
193/2023 emessa in data 16 giugno 2023 dalla Camera di Commercio di Parma, in
quanto infondato per le ragioni espresse nella presente memoria di costituzione e, per
l'effetto, previa conferma dell'ordinanza-ingiunzione dianzi richiamata, voglia
condannare il , in proprio e in qualità di socio accomandatario della Parte_1
al pagamento della sanzione amministrativa di Euro 516,00, oltre ad CP_1 Pt_2
Euro 49,00 quale rimborso spese del procedimento, così per complessivi Euro 565,00,
oltre alle maggiorazioni e/o agli interessi di legge, fino al momento dell'effettiva
riscossione.”
Fatto
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2023 e notificato il 12 gennaio 2024 il signor ha proposto opposizione, chiedendo la declaratoria di Parte_1
nullità, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 193/2023 emessa in data 16 giugno
2 2023 - in seguito al verbale NAS di Parma n. 2/250 del 19 settembre 2018 e al verbale di sequestro amministrativo del 30 giugno 2018 - con cui la CP_2
di Parma ingiungeva al ricorrente in qualità di socio accomandatario
[...]
della società e alla predetta società CP_1 Pt_2 Parte_4
(responsabile in solido) il pagamento della somma di complessivi euro 565,00
quale sanzione amministrativa e spese di procedimento, per i seguenti motivi: la duplicazione delle ordinanze – ingiunzioni 193/2023 e 198/2023, la loro infondatezza, oltreché le ulteriori ordinanze – ingiunzioni, a suo dire, emesse per lo stesso fatto ed anche perciò fonti di responsabilità ex art. 96 c.p.c. per parte opposta e nel merito sostenendo che nel merito l'ingiunzione è destituita di ogni fondamento giuridico, perché non vi è stata la alcuna violazione dell'art.6 del D.
Lgs.vo n. 206/2005 perché le etichette riportavano le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
dell'Emilia eccependo, a sua volta, che in data 30 giugno 2018 (cfr. doc. 1) i
N.A.S. di Parma effettuavano un controllo igienico -sanitario presso l'attività
ambulante esercitata dalla società alla presenza di CP_1 Controparte_3
quest'ultimo.
Come emerge in atti, nel corso dell'attività ispettiva, venivano complessivamente rinvenute n. 44 confezioni di “infiorescenze femminili di Cannabis sativa L.”,
tutte distribuite dalla , di cui era amministratore e Controparte_4
legale rappresentante lo stesso Le confezioni venivano sottoposte a Pt_1
sequestro amministrativo e affidate in custodia giudiziale gratuita al Sig. Pt_1
in quanto – come emerge dal verbale di controllo – risultavano essere state tutte poste in commercio sprovviste delle indicazioni relative alle istruzioni e
3 destinazione d'uso previste dall'art. 6, lettera f), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), a norma del successivo art. 11 della stessa disposizione. Con verbali n.
2/250 (U) (cfr. doc. 2) e n. 2/251 (U) (cfr. doc. 3) del 19 settembre 2018, entrambi notificati al ricorrente il 28 settembre successivo, i N.A.S. di Parma contestavano al rispettivamente in qualità di legale rappresentante della Pt_1 CP_1 Pt_2
ed in qualità di amministratore e legale rappresentante della
[...]
l'avvenuta violazione dei già citati artt. 6 e 11 del D.Lgs. Controparte_5
206/2005, sanzionata dal successivo art. 12.
Al ricorrente venivano quindi contestate n. 2 (due) violazioni amministrative: la prima in qualità di legale rappresentante della - prot. n. 2/250 (U) – CP_1 CP_4
la seconda in qualità di amministratore e legale rappresentante della
[...]
– prot. n. 2/251 (U) - entrambe datate 19 settembre 2018 e relative Controparte_5
alla medesima condotta illecita di cui al verbale di accertamento in data 30 giugno
2018.
In data 25 ottobre 2018 pervenivano alla Camera di Commercio di Parma scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, a firma del legale del Pt_1
Avv. Giacomo Bulleri, relativi al verbale n. 2/250 (cfr. doc. 4).
In tale sede il difensore, dopo aver affermato che “tutte e tre le etichette
contestate contenevano tutte le indicazioni previste dall'art. 6 (del Codice del consumo), ivi comprese quelle di cui alla lettera f)”, si è soffermato sulla dimostrazione che i prodotti distribuiti dalla e Controparte_5
commercializzati dalla S.a.s. fossero conformi alle prescrizioni di cui alla CP_1
Legge n. 242/2016 (con la quale, com'è noto, il legislatore italiano ha adottato una serie di misure finalizzate al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera della canapa c.d. light).
4 La Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell'Emilia eccepiva in via preliminare la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di legge di 30 giorni decorrenti dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
Diritto
Il ricorso non può accolto.
Dalla narrazione dei fatti compiuta da entrambe le parti emerge che con due distinte ordinanze-ingiunzioni, n. 193/2023 (cfr. doc. 5) e n. 198/2023 (cfr. doc.
6), entrambe emesse in data 16 giugno 2023, il Segretario Generale f.f. della
Camera di Commercio di Parma, ritenuto fondato l'accertamento eseguito dai
N.A.S. di Parma, ingiungeva al nella sua duplice veste di legale Parte_1
rappresentante della e della (ora CP_1 Pt_2 Controparte_5
in liquidazione), di pagare la sanzione amministrativa di Controparte_5
Euro 516,00, prevista come minimo edittale dall'art. 12, comma 1, del Codice del consumo, per aver commercializzato n. 44 confezioni del prodotto “Infiore-scenze
femminili di cannabis sativa L. in diverse varietà”, prive in etichettatura delle indicazioni relative alle istruzioni e destinazione d'uso previste dall'art. 6, lettera f), del D.Lgs. 206/2005, a norma del successivo artt. 11.
Le ordinanze-ingiunzioni venivano notificate al signor (quale Parte_1
obbligato principale) sia all'indirizzo di residenza in Parma, Borgo Cocconi 38,
mediante spedizione a mezzo del servizio postale a norma di legge, sia nel domicilio eletto in sede di scritti difensivi, presso l'avv. Giacomo Bulleri,
mediante notifica all'indirizzo pec di quest'ultimo, nonché, sempre a mezzo pec,
5 alla e alla quali obbligate in solido. In CP_1 Pt_2 Controparte_5
particolare, l'ordinanza n. 193/2023 oggetto del presente giudizio è stata ritualmente notificata in data 16 giugno 2023 all'indirizzo pec dell'avv. Bulleri
presso il domicilio eletto dal in sede di scritti difensivi, nonché in data 19 Pt_1
giugno 2023 all'indirizzo pec della società quale obbligata in CP_1 Pt_2
solido (cfr. doc. 5).
Tuttavia, risulta che mentre la notifica a mezzo posta dell'ordinanza n. 198/2023
presso la residenza del in Parma, Borgo Cocconi 38 si perfezionava Pt_1
regolarmente in data 30 giugno 2023 la notifica dell'ordinanza n. 193/2023,
richiesta sempre a mezzo posta presso la residenza del in data coeva non Pt_1
andava a buon fine (cfr. doc. 5 dichiarazione di “irreperibilità” apposta sulla busta dall'agente postale).
La Camera di Parma chiedeva la rinotifica dell'ordinanza-ingiunzione a mani tramite i messi comunali per sanare un difetto di notifica indipendente dalla condotta dell'Ente e la seconda notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfezionava, una volta decorso il termine di compiuta giacenza, in data 16
settembre 2023 (cfr. doc. 7).
In data 10 ottobre 2023 il depositava ricorso in opposizione presso il Pt_1
Tribunale adito (doc. 8), che, con decreto in data 12 gennaio 2024, fissava l'udienza di discussione per il 7 febbraio 2024.
Alla luce della ricostruzione dei fatti come sopra precisata l'eccezione del ricorrente secondo cui “al sig. è stata già notificata la stessa ordinanza Pt_1
ingiunzione con n. 2023/198 relativa allo stesso episodio, emessa lo stesso giorno
e alla stessa ora, ma notificata a 70 giorni di distanza!!!!!” non risulta corrispondere ai fatti.
6 L'errore in cui è incorsa parte opponente risulta laddove, nell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 198/2023, il signor ha proposto ricorso in Pt_1
qualità di socio accomandatario di uando invece CP_1 Controparte_6
detta ordinanza è stata sì notificata al signor ma in qualità di Pt_1
amministratore e legale rappresentante della Controparte_7
Di conseguenza l'eccezione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente è infondata.
Considerato che l'ordinanza opposta è stata notificata validamente in data 16
giugno 2023 con invio all'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Bulleri, che aveva presentato gli scritti difensivi e presso il quale, il ricorrente aveva eletto domicilio conferendo al medesimo l'incarico di rappresentarlo e difenderlo non solo per la fase amministrativa del procedimento, ma altresì per la fase di esecuzione e di opposizione (cfr. procura allegata al doc. 4).
Considerato che, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione avvenuta a mezzo pec in data 16 giugno 2023 presso l'indirizzo dell'avv. Bulleri deve reputarsi correttamente effettuata, in quanto l'Amministrazione ha la facoltà di notificare l'ordinanza “anche presso il domicilio eletto nella fase che ha preceduto
l'adozione del provvedimento opposto, alla luce del principio affermato da questa
Corte (Cass. n. 18812/2014) a mente del quale l'elezione di domicilio effettuata ai
sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 nel procedimento amministrativo
che prelude all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, sebbene non produca
effetti nel successivo procedimento contenzioso, nel silenzio della legge, debba
essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 c.p.c. e non a quella
di cui all'art. 170 c.p.c., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un
luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa
7 e non obbligatoria” (cfr. Cassazione civile sez. VI - 16/12/2020, n. 28829 secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la notifica-zione delle ordinanze-
ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 può avveni -re
direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata,
rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità
dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla
necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che
attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati”).
Pertanto, essendosi perfezionata la notifica al signor presso il domicilio Pt_1
eletto presso l'avv. Giacomo Bulleri in data 16 giugno 2023, il ricorso deve ritenersi tardivo, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, hanno chiarito che la notifica a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) non si perfeziona in caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, come nel caso di "casella piena". In tali situazioni, il notificante deve procedere con una seconda notifica,
utilizzando le modalità tradizionali.
Tuttavia, appare necessario, comunque rilevare che, nel caso di specie, in ricorso introduttivo il signor ha semplicemente sostenuto che non vi sarebbe stata Pt_1
violazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 206/2005 “perché le etichette riportavano le
istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso” senza, tuttavia, offrire alcuna prova (né documentale né testimoniale) di tale affermazione, che si pone in totale contrasto con le risultanze dell'accertamento effettuato dai N.A.S. di Parma.
Come noto i verbali degli Organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso (ai sensi dell'art. 2700 c.c.), con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento.
8 La fede privilegiata, invece, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante.
Tuttavia, come recentemente stabilito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 36573 del 14
dicembre 2022), con riguardo agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata,
i verbali degli Organi accertatori costituiscono comunque elementi di prova che il
Giudicante deve valutare e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio. In applicazione del principio stabilito dalla Cassazione alla fattispecie di cui si discute, quand'anche non si volesse attribuire ai verbali di accertamento dei N.A.S. di Parma fede privilegiata,
nondimeno gli stessi costituiscono fondati elementi di prova, che non possono essere disattesi se non in quanto intrinsecamente inattendibili o in contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
E' acclarata l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai N.A.S. di Parma, dotati del potere di controllo in materia igienico-sanitaria, ma, soprattutto, l'opponente non ha fornito alcuna prova (né documentale né testimoniale) che le n. 44 confezioni di
Cannabis sativa fossero corredate delle informazioni prescritte dall'art. 6, lettera f), del
D.Lgs. 206/2005, di qui la violazione accertata dai N.A.S. e sanzionata (nella misura pari al minimo edittale) dall'Ente camerale deve ritenersi provata, con la conseguente legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 193/2023 emessa dalla Camera di Commercio
Industria Agricoltura Artigianato dell'Emilia.
Sulla base di quanto illustrato, quindi, nel caso in esame l'illecito amministrativo appare accertato sia nel suo profilo formale sia sostanziale, oggettivo e soggettivo.
Le suesposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso, ritenendosi sussistere giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
9
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa n. 3439/2023 R.G., ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, revoca il decreto di sospensione del
12.01.2024, conferma il provvedimento impugnato e dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Deposito della motivazione riservato nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
10
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3439 / 2023 R.G., promossa da:
[...
in proprio e in qualità di socio accomandatario della Parte_1 CP_1
– opponenti, con l'Avv. Di Cosmo Valeria del Foro di Parma Pt_2
OPPONENTE
contro
Controparte_2
(C.C.I.A.A. dell' ) – opposta, con l'Avv. Perelli Cristina
[...] CP_2
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 3439 / 2023 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
“Dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 2023/193 emessa dalla CP_2
di Parma in data 16.06.2023 e notificate in data 10.09.2023 e delle sanzioni
[...]
1 accessorie; - condannare la Camera di Commercio di Parma ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze.“
per l'opposta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via pregiudiziale di rito:
accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da in Parte_1
proprio e in qualità di socio accomandatario di avverso CP_1 Pt_2 Parte_3
l'ordinanza-ingiunzione n. 193/2023 emessa in data 16 giugno 2023 dalla Camera di
Commercio di Parma in quanto tardivo.
Nel merito:
rigettare il ricorso promosso da in proprio e in qualità di socio Parte_1
accomandatario di avverso l'ordinanza-ingiunzione n. CP_1 Pt_2 Parte_3
193/2023 emessa in data 16 giugno 2023 dalla Camera di Commercio di Parma, in
quanto infondato per le ragioni espresse nella presente memoria di costituzione e, per
l'effetto, previa conferma dell'ordinanza-ingiunzione dianzi richiamata, voglia
condannare il , in proprio e in qualità di socio accomandatario della Parte_1
al pagamento della sanzione amministrativa di Euro 516,00, oltre ad CP_1 Pt_2
Euro 49,00 quale rimborso spese del procedimento, così per complessivi Euro 565,00,
oltre alle maggiorazioni e/o agli interessi di legge, fino al momento dell'effettiva
riscossione.”
Fatto
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2023 e notificato il 12 gennaio 2024 il signor ha proposto opposizione, chiedendo la declaratoria di Parte_1
nullità, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 193/2023 emessa in data 16 giugno
2 2023 - in seguito al verbale NAS di Parma n. 2/250 del 19 settembre 2018 e al verbale di sequestro amministrativo del 30 giugno 2018 - con cui la CP_2
di Parma ingiungeva al ricorrente in qualità di socio accomandatario
[...]
della società e alla predetta società CP_1 Pt_2 Parte_4
(responsabile in solido) il pagamento della somma di complessivi euro 565,00
quale sanzione amministrativa e spese di procedimento, per i seguenti motivi: la duplicazione delle ordinanze – ingiunzioni 193/2023 e 198/2023, la loro infondatezza, oltreché le ulteriori ordinanze – ingiunzioni, a suo dire, emesse per lo stesso fatto ed anche perciò fonti di responsabilità ex art. 96 c.p.c. per parte opposta e nel merito sostenendo che nel merito l'ingiunzione è destituita di ogni fondamento giuridico, perché non vi è stata la alcuna violazione dell'art.6 del D.
Lgs.vo n. 206/2005 perché le etichette riportavano le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
dell'Emilia eccependo, a sua volta, che in data 30 giugno 2018 (cfr. doc. 1) i
N.A.S. di Parma effettuavano un controllo igienico -sanitario presso l'attività
ambulante esercitata dalla società alla presenza di CP_1 Controparte_3
quest'ultimo.
Come emerge in atti, nel corso dell'attività ispettiva, venivano complessivamente rinvenute n. 44 confezioni di “infiorescenze femminili di Cannabis sativa L.”,
tutte distribuite dalla , di cui era amministratore e Controparte_4
legale rappresentante lo stesso Le confezioni venivano sottoposte a Pt_1
sequestro amministrativo e affidate in custodia giudiziale gratuita al Sig. Pt_1
in quanto – come emerge dal verbale di controllo – risultavano essere state tutte poste in commercio sprovviste delle indicazioni relative alle istruzioni e
3 destinazione d'uso previste dall'art. 6, lettera f), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), a norma del successivo art. 11 della stessa disposizione. Con verbali n.
2/250 (U) (cfr. doc. 2) e n. 2/251 (U) (cfr. doc. 3) del 19 settembre 2018, entrambi notificati al ricorrente il 28 settembre successivo, i N.A.S. di Parma contestavano al rispettivamente in qualità di legale rappresentante della Pt_1 CP_1 Pt_2
ed in qualità di amministratore e legale rappresentante della
[...]
l'avvenuta violazione dei già citati artt. 6 e 11 del D.Lgs. Controparte_5
206/2005, sanzionata dal successivo art. 12.
Al ricorrente venivano quindi contestate n. 2 (due) violazioni amministrative: la prima in qualità di legale rappresentante della - prot. n. 2/250 (U) – CP_1 CP_4
la seconda in qualità di amministratore e legale rappresentante della
[...]
– prot. n. 2/251 (U) - entrambe datate 19 settembre 2018 e relative Controparte_5
alla medesima condotta illecita di cui al verbale di accertamento in data 30 giugno
2018.
In data 25 ottobre 2018 pervenivano alla Camera di Commercio di Parma scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, a firma del legale del Pt_1
Avv. Giacomo Bulleri, relativi al verbale n. 2/250 (cfr. doc. 4).
In tale sede il difensore, dopo aver affermato che “tutte e tre le etichette
contestate contenevano tutte le indicazioni previste dall'art. 6 (del Codice del consumo), ivi comprese quelle di cui alla lettera f)”, si è soffermato sulla dimostrazione che i prodotti distribuiti dalla e Controparte_5
commercializzati dalla S.a.s. fossero conformi alle prescrizioni di cui alla CP_1
Legge n. 242/2016 (con la quale, com'è noto, il legislatore italiano ha adottato una serie di misure finalizzate al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera della canapa c.d. light).
4 La Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dell'Emilia eccepiva in via preliminare la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di legge di 30 giorni decorrenti dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
Diritto
Il ricorso non può accolto.
Dalla narrazione dei fatti compiuta da entrambe le parti emerge che con due distinte ordinanze-ingiunzioni, n. 193/2023 (cfr. doc. 5) e n. 198/2023 (cfr. doc.
6), entrambe emesse in data 16 giugno 2023, il Segretario Generale f.f. della
Camera di Commercio di Parma, ritenuto fondato l'accertamento eseguito dai
N.A.S. di Parma, ingiungeva al nella sua duplice veste di legale Parte_1
rappresentante della e della (ora CP_1 Pt_2 Controparte_5
in liquidazione), di pagare la sanzione amministrativa di Controparte_5
Euro 516,00, prevista come minimo edittale dall'art. 12, comma 1, del Codice del consumo, per aver commercializzato n. 44 confezioni del prodotto “Infiore-scenze
femminili di cannabis sativa L. in diverse varietà”, prive in etichettatura delle indicazioni relative alle istruzioni e destinazione d'uso previste dall'art. 6, lettera f), del D.Lgs. 206/2005, a norma del successivo artt. 11.
Le ordinanze-ingiunzioni venivano notificate al signor (quale Parte_1
obbligato principale) sia all'indirizzo di residenza in Parma, Borgo Cocconi 38,
mediante spedizione a mezzo del servizio postale a norma di legge, sia nel domicilio eletto in sede di scritti difensivi, presso l'avv. Giacomo Bulleri,
mediante notifica all'indirizzo pec di quest'ultimo, nonché, sempre a mezzo pec,
5 alla e alla quali obbligate in solido. In CP_1 Pt_2 Controparte_5
particolare, l'ordinanza n. 193/2023 oggetto del presente giudizio è stata ritualmente notificata in data 16 giugno 2023 all'indirizzo pec dell'avv. Bulleri
presso il domicilio eletto dal in sede di scritti difensivi, nonché in data 19 Pt_1
giugno 2023 all'indirizzo pec della società quale obbligata in CP_1 Pt_2
solido (cfr. doc. 5).
Tuttavia, risulta che mentre la notifica a mezzo posta dell'ordinanza n. 198/2023
presso la residenza del in Parma, Borgo Cocconi 38 si perfezionava Pt_1
regolarmente in data 30 giugno 2023 la notifica dell'ordinanza n. 193/2023,
richiesta sempre a mezzo posta presso la residenza del in data coeva non Pt_1
andava a buon fine (cfr. doc. 5 dichiarazione di “irreperibilità” apposta sulla busta dall'agente postale).
La Camera di Parma chiedeva la rinotifica dell'ordinanza-ingiunzione a mani tramite i messi comunali per sanare un difetto di notifica indipendente dalla condotta dell'Ente e la seconda notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfezionava, una volta decorso il termine di compiuta giacenza, in data 16
settembre 2023 (cfr. doc. 7).
In data 10 ottobre 2023 il depositava ricorso in opposizione presso il Pt_1
Tribunale adito (doc. 8), che, con decreto in data 12 gennaio 2024, fissava l'udienza di discussione per il 7 febbraio 2024.
Alla luce della ricostruzione dei fatti come sopra precisata l'eccezione del ricorrente secondo cui “al sig. è stata già notificata la stessa ordinanza Pt_1
ingiunzione con n. 2023/198 relativa allo stesso episodio, emessa lo stesso giorno
e alla stessa ora, ma notificata a 70 giorni di distanza!!!!!” non risulta corrispondere ai fatti.
6 L'errore in cui è incorsa parte opponente risulta laddove, nell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 198/2023, il signor ha proposto ricorso in Pt_1
qualità di socio accomandatario di uando invece CP_1 Controparte_6
detta ordinanza è stata sì notificata al signor ma in qualità di Pt_1
amministratore e legale rappresentante della Controparte_7
Di conseguenza l'eccezione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente è infondata.
Considerato che l'ordinanza opposta è stata notificata validamente in data 16
giugno 2023 con invio all'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Bulleri, che aveva presentato gli scritti difensivi e presso il quale, il ricorrente aveva eletto domicilio conferendo al medesimo l'incarico di rappresentarlo e difenderlo non solo per la fase amministrativa del procedimento, ma altresì per la fase di esecuzione e di opposizione (cfr. procura allegata al doc. 4).
Considerato che, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione avvenuta a mezzo pec in data 16 giugno 2023 presso l'indirizzo dell'avv. Bulleri deve reputarsi correttamente effettuata, in quanto l'Amministrazione ha la facoltà di notificare l'ordinanza “anche presso il domicilio eletto nella fase che ha preceduto
l'adozione del provvedimento opposto, alla luce del principio affermato da questa
Corte (Cass. n. 18812/2014) a mente del quale l'elezione di domicilio effettuata ai
sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 nel procedimento amministrativo
che prelude all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, sebbene non produca
effetti nel successivo procedimento contenzioso, nel silenzio della legge, debba
essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 c.p.c. e non a quella
di cui all'art. 170 c.p.c., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un
luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa
7 e non obbligatoria” (cfr. Cassazione civile sez. VI - 16/12/2020, n. 28829 secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la notifica-zione delle ordinanze-
ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 può avveni -re
direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata,
rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità
dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla
necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che
attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati”).
Pertanto, essendosi perfezionata la notifica al signor presso il domicilio Pt_1
eletto presso l'avv. Giacomo Bulleri in data 16 giugno 2023, il ricorso deve ritenersi tardivo, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, hanno chiarito che la notifica a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) non si perfeziona in caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, come nel caso di "casella piena". In tali situazioni, il notificante deve procedere con una seconda notifica,
utilizzando le modalità tradizionali.
Tuttavia, appare necessario, comunque rilevare che, nel caso di specie, in ricorso introduttivo il signor ha semplicemente sostenuto che non vi sarebbe stata Pt_1
violazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 206/2005 “perché le etichette riportavano le
istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso” senza, tuttavia, offrire alcuna prova (né documentale né testimoniale) di tale affermazione, che si pone in totale contrasto con le risultanze dell'accertamento effettuato dai N.A.S. di Parma.
Come noto i verbali degli Organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso (ai sensi dell'art. 2700 c.c.), con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento.
8 La fede privilegiata, invece, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante.
Tuttavia, come recentemente stabilito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 36573 del 14
dicembre 2022), con riguardo agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata,
i verbali degli Organi accertatori costituiscono comunque elementi di prova che il
Giudicante deve valutare e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio. In applicazione del principio stabilito dalla Cassazione alla fattispecie di cui si discute, quand'anche non si volesse attribuire ai verbali di accertamento dei N.A.S. di Parma fede privilegiata,
nondimeno gli stessi costituiscono fondati elementi di prova, che non possono essere disattesi se non in quanto intrinsecamente inattendibili o in contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
E' acclarata l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai N.A.S. di Parma, dotati del potere di controllo in materia igienico-sanitaria, ma, soprattutto, l'opponente non ha fornito alcuna prova (né documentale né testimoniale) che le n. 44 confezioni di
Cannabis sativa fossero corredate delle informazioni prescritte dall'art. 6, lettera f), del
D.Lgs. 206/2005, di qui la violazione accertata dai N.A.S. e sanzionata (nella misura pari al minimo edittale) dall'Ente camerale deve ritenersi provata, con la conseguente legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 193/2023 emessa dalla Camera di Commercio
Industria Agricoltura Artigianato dell'Emilia.
Sulla base di quanto illustrato, quindi, nel caso in esame l'illecito amministrativo appare accertato sia nel suo profilo formale sia sostanziale, oggettivo e soggettivo.
Le suesposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso, ritenendosi sussistere giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa n. 3439/2023 R.G., ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, revoca il decreto di sospensione del
12.01.2024, conferma il provvedimento impugnato e dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Deposito della motivazione riservato nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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