Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 11.2.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 20000/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. BATTISTA GIANFRANCO, con Parte_1 cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e rappr. e difeso dall' avv. CUCCURULLO Controparte_1
RAFFAELE, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Con ricorso notificato il 2.11.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, nella qualità di iscritta al quinto anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia,
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore della Università degli Studi di Napoli
“ , in data 1.11.2020 stipulava con l' Persona_1 Controparte_1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi art. 2 bis del D.L.
18/2020 e successive modifiche (doc. 1); che, in virtù del predetto contratto, e nello specifico per espressa previsione degli artt. 2 e 3, sarebbe rimasta iscritta al corso di specializzazione, continuando a percepire il relativo trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistico, impegnandosi al contempo ad effettuare “...prestazioni assistenziali specialistiche nell'ambito della disciplina di appartenenza ed in conformità con le competenze e capacità acquisite...”; che, per le prestazioni assistenziali effettuate ai sensi del detto contratto, all'art. 5 veniva previsto che avrebbe percepito dall'
[...]
“...ad integrazione del compenso corrisposto dall'Università... Controparte_1 la differenza tra quanto percepito dal predetto contratto di formazione ed il trattamento economico previsto dal vigente CCNL Area Sanità per il dirigente medico di analogo profilo neoassunto, pari a complessivi € 4.441,34 mensili lordi... oltre
O.R. come per legge e indennità di esclusività...” pari alla somma lorda mensile, corrisposta per 12 mensilità, di € 4.635,13; che, in data 10.11.2021, sosteneva l'esame di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del
Dolore, conseguendo il relativo titolo specialistico (doc. 2), pertanto a decorrere dalla mensilità di novembre 2021 cessava il trattamento economico previsto dal contratto formativo;
che a decorrere dalla medesima mensilità di novembre 2021 avrebbe dovuto percepire la retribuzione piena indicata all'art. 5 del contratto sottoscritto con l' resistente, non risultando più percettrice di alcuna CP_1 somma da parte dell' che, Parte_2 nonostante la predetta cessazione del contratto formativo e del relativo trattamento economico, l'Azienda provvedeva all'adeguamento della retribuzione dovuta soltanto con decorrenza dal mese di giugno 2022, allorquando le riconosceva il compenso pieno pari ad € 4.635,13 per il mese di maggio 2022 non corrispondendo però alla medesima il giusto trattamento economico dal mese di novembre 2021 fino a tutto il mese di aprile 2022; che, dall'esame dei cedolini ricevuti dall'Università degli Studi “L. Vanvitelli” (doc. 3) emergeva che il suo trattamento economico percepito per tutto il periodo della formazione specialistica era stato pari ad € 1.867,79 mensili (doc. 4), mentre l'integrazione concretamente riconosciuta dall' era stata invece pari ad € 2.468,45 (cfr. voce buste CP_2 paga “800 - compenso co.co.co. sanitario”) per un totale di € 4.336,24 – a fronte della somma di € 4.635,13 invece dovuta ai sensi del CCNL di categoria, avendo pertanto costantemente percepito un minor importo mensile di ben € 294,89; che, con nota a mezzo PEC del 24.5.2023, chiedeva quindi alla resistente il pagamento in suo favore della complessiva somma di € 10.038,69 sussistendone il relativo diritto (doc. 5); che l' riscontrava la detta istanza a Controparte_1 mezzo nota prot. AOC-0020087-2023 del 16.6.2023 (doc. 6), con la quale dichiarava di aver corrisposto la retribuzione dovuta alla ricorrente “...con il cedolino paga del mese di giugno 2022...corrispondendo l'importo di € 4.635,13 riferito all'attività svolta nel mese di maggio 2022, e contestualmente liquidava la differenza spettante per l'attività svolta nel mese di aprile 2022, pari ad €
2.166,67...”; che, inoltre, “...con il cedolino paga di luglio 2022... corrispondeva
l'importo di € 4.635,13 riferito all'attività svolta nel mese di giugno 2022 e contestualmente liquidava la differenza spettante per l'attività svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pari ad € 6.500,01...” (pari alla differenze di €
2.166,67 per ciascuna mensilità) e “...con il cedolino paga di agosto 2022... questa
Azienda corrispondeva l'importo di € 4.635,13 riferito all'attività svolta nel mese di luglio 2022 e con la busta paga di settembre 2022 liquidava l'importo di € 2.317,57 per l'attività svolta dal 01 al 15 agosto 2022...”; che,infine, sempre con la predetta nota prot. AOC-0020087-2023 del 16.6.2023, la dichiarava CP_2 testualmente che “...per effetto di quanto sopra esposto... la scrivente Azienda deve corrispondere alla dott.ssa la differenza tra quanto pagato con Parte_1
i cedolini paga di dicembre 2021 e gennaio 2022, riferiti all'attività svolta nei mesi di novembre e dicembre 2021, per un importo complessivo pari ad € 4.333,31...” che, con successiva nota trasmessa a mezzo PEC del 20.6.2023 (doc. 7), preso atto del parziale accoglimento della propria richiesta, chiedeva l'immediata liquidazione dell'importo riconosciuto di € 4.333,31 insistendo, al contempo, per il pagamento dell'importo di € 3.586,68 dovuto a titolo di differenze retributive tra quanto dovuto dall' ad integrazione della somme che la dott.ssa CP_2 ha percepito dall'Università (€ 1.867,79 mensili) fino alla concorrenza Pt_1 del trattamento economico previsto dal vigente CCNL Area Sanità per il dirigente medico di analogo profilo, pari ad € 4.635,13 mensili;
che, con riguardo a tale aspetto è evidente che l' dal mese di novembre 2020 (data di inizio CP_2 attività lavorativa presso l' in concomitanza con la frequentazione della CP_2
Scuola di Specializzazione) e fino al mese di ottobre 2021 (data di conseguimento del Diploma di Specializzazione) avrebbe dovuto corrispondere alla ricorrente una integrazione pari ad € 2.767,34 (€ 4.635,13 - € 1.867,79) mentre risulta dai cedolini paga versati in atti che veniva mensilmente versata un'integrazione di €
2.468,45 con una differenza di € 298,98 mensili per n. 12 mensilità.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)-accertare e dichiarare per i motivi ampiamente esposti il diritto a percepire la somma non contestata di €
4.333,31 a titolo di differenza tra quanto pagato dalla Controparte_1 con i cedolini paga di dicembre 2021 e gennaio 2022, riferiti all'attività svolta nei mesi di novembre e dicembre 2021, all'uopo condannando la convenuta
[...]
in persona del suo Direttore p.t., al pagamento della somma Controparte_1 innanzi specificata in favore della ricorrente;
2)-accertare e dichiarare per i motivi ampiamente esposti il diritto a percepire la complessiva somma di € 3.586,68
(differenza di € 298,89 mensile x 12 mensilità) a titolo di differenze retributive tra quanto versato dalla ad integrazione della somme corrisposte alla Controparte_1 ricorrente dall' e il relativo trattamento Parte_2 economico previsto dal vigente CCNL Area Sanità per il dirigente medico di analogo profilo dal mese di novembre 2020 e fino al mese di ottobre 2021; 3)-in caso di contestazione si chiede fin da ora la condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento danni per la manifesta temerarietà della difesa, tenuto conto della non contestazione della somma dovuta sub 1); con vittoria di spese…”
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva tardivamente la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, l' ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la CP_2 somma di € 4.333,34 in data 16.6.2023 (giusta nota prot. AOC-0020087-2023).
Inoltre, con determina dirigenziale del 23.9.2024 metteva in pagamento le somme suddette non contestate in favore della ricorrente. Tuttavia, la convenuta non provvedeva ad erogare la somma disposta in favore dell'istante, e non dava, peraltro, esecuzione all'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in data 27.2.2024.
Inoltre, sono prive pregio le difese svolte dalla resistente in relazione alla rimanente somma di € 3.586,68 richiesta dalla ricorrente a titolo di differenze retributive tra quanto versato dalla ad integrazione Controparte_1 della somme corrisposte dall' e il Parte_2 relativo trattamento economico previsto dal vigente CCNL Area Sanità per il dirigente medico di analogo profilo dal mese di novembre 2020 e fino al mese di ottobre 2021-
Ed invero, si rileva che il contratto sottoscritto tra le parti in data 1.11.2020 prevede espressamente che la ricorrente avrebbe dovuto percepire dall'
[...]
“...ad integrazione del compenso corrisposto dall'Università... Controparte_1 la differenza tra quanto PERCEPITO dal predetto contratto di formazione ed il trattamento economico previsto dal vigente CCNL Area Sanità per il dirigente medico di analogo profilo neoassunto...”, quest'ultimo pari alla somma di € 4.635,13, tenuto conto che la stessa ha costantemente percepito dall' un importo Parte_2 mensile pari ad € 1.867,79 (come si rileva dai cedolini prodotti) è evidente che la medesima, dal mese di novembre 2020 (data di inizio attività lavorativa presso l' in concomitanza con la frequentazione della Scuola di CP_2
Specializzazione) e fino al mese di ottobre 2021 (data di conseguimento del
Diploma di Specializzazione) avrebbe dovuto percepire dall' una CP_2 integrazione pari ad € 2.767,34 (€ 4.635,13 - € 1.867,79) mentre risulta dai cedolini paga versati in atti che alla dott.ssa è stata mensilmente Pt_1 versata un'integrazione di soli € 2.468,45 con una differenza di ben € 298,89 mensili per n. 12 mensilità, pari appunto al richiesto importo di € 3.586,68.
Controparte ha eccepito sul punto che gli artt. 2 e 3 del DPCM del 15.1.2020 prevedono per la specializzazione un compenso annuo complessivo di € 26.000,00
– pari ad € 2.166,67 mensili – pertanto tale è la cifra posta dall' alla CP_2 base dei propri conteggi.
La resistente, però, non ha precisato che il successivo art. 4 del detto DPCM prevede che “...il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri
a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti...”, quindi anche della quota a carico dell' . Parte_2
Appare evidente che nella parte in cui il contratto individuale di collaborazione ha attribuito alla lavoratrice la “...differenza tra quanto percepito dal predetto contratto di formazione...” ed il trattamento economico di € 4.635,13 è stato ovviamente escluso dal calcolo la quota contributiva posta a carico dell'Università, altrimenti –dovendo parametrare somme omogenee- sarebbe stato necessario aggiungere alla predetta somma di € 4.635,13 anche i relativi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (e non evidenziati nei cedolini paga perché trattenuti a monte) e poi, sulla somma così determinata, sottrarre l'importo di € 2.166,67 indicato da controparte.
Diversamente, verrebbe effettuato un illegittimo calcolo tra somme disomogenee ponendo peraltro a carico della lavoratrice anche i contributi previdenziali posti dalla legge a carico del datore di lavoro, con un indebito arricchimento di quest'ultimo.
Ad ulteriore conferma, sovviene anche l'art. 5 del contratto di collaborazione nella parte in cui subordina il pagamento da parte dell' all'acquisizione della CP_1
“...certificazione attestante il trattamento economico percepito mensilmente dal collaboratore in virtù del contratto di specializzazione medico specialistica tuttora in godimento...”.
È pertanto evidente la necessità di verificare la somma effettivamente percepita dalla ricorrente, altrimenti sarebbe stato sufficiente inserire nel contratto il mero richiamo al DPCM del 15.1.2020, senza onerare il lavoratore dell'invio della predetta certificazione.
In conclusione, la domanda può essere accolta e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva pari
[...] ad € 7.919,99 – di cui € 4.333,31 a titolo di differenza tra quanto pagato dalla con i cedolini paga di dicembre 2021 e Controparte_3 gennaio 2022, riferiti all'attività svolta nei mesi di novembre e dicembre
2021, come pacificamente ammesso dall' con la nota prot. AOC- CP_1
0020087-2023 del 16.6.2023, ed € 3.586,68 a titolo di differenze retributive tra quanto versato dalla resistente all'istante per il periodo decorrente dal mese di novembre 2020 e fino ad ottobre 2021 ad integrazione delle somme dalla medesima percepite dall'Università e fino alla concorrenza del trattamento economico previsto dal vigente CCNL Area Sanità per il dirigente medico di analogo profilo;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 2.032,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 11/03/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo