Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1446/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Cristina Faedda, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: fondo di garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
5.10.2022, ha convenuto in giudizio l , al fine di sentir Parte_1 CP_1
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
dal 04/07/2016 al 21/02/2018 e di aver maturato un credito nei confronti di CP_2
quest'ultima di € 4.020,80, con riferimento agli stipendi di gennaio 2018 e febbraio 2018, oltre al trattamento di fine rapporto.
3. Ha poi rappresentato che la predetta società risultava cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 05/11/2019.
4. Il sig. ha dunque allegato di aver presentato domanda di intervento del Fondo di Pt_1
Garanzia presso l' in data 19.5.2021 per ottenere il pagamento delle suddette somme, CP_1 che veniva tuttavia respinta in quanto “… non sono stati eseguiti tentativi di esecuzione forzata, idoneo a garantire l'insufficienza della garanzia patrimoniale. Non sono stati prodotti atti a dimostrazione che il credito certo liquido ed esigibile (decreto ingiuntivo, diffida accertativa, sentenza, decreto esecutività, verbale conciliazione)”.
5. Non ricevuto riscontro all'esito del proposto ricorso gerarchico, il sig. ha Pt_1
introdotto il presente giudizio contestando la determinazione assunta dall' , siccome il CP_1
lavoratore non avrebbe potuto esperire alcuna azione nei confronti di un soggetto inesistente, stante l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese da oltre un anno.
6. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertato che il signor non avrebbe potuto procedere giudizialmente nei confronti Pt_1
di un soggetto giuridicamente inesistente, in accoglimento della sua domanda di intervento del Fondo di Garanzia, voglia annullare il provvedimento di diniego ed accogliere la domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata in data
19/05/2021.
Con condanna dell al pagamento del TFR in misura parti ad € 1.289,19 al lordo di CP_1 imposte e di € 2.731,61 per le mensilità di gennaio 2018 (€ 848,25) e febbraio 2018 (€
1.883,36). Per un complessivo importo a carico del Fondo di Garanzia di € 4.020,80.”.
7. Si è ritualmente costituito l' , opponendosi all'accoglimento del ricorso, siccome nel CP_1
caso di specie difettava un accertamento giudiziale circa l'esistenza e l'ammontare del credito rivendicato dalla controparte;
né quest'ultima aveva esperito alcuna procedura esecutiva per ottenere il soddisfacimento del credito.
8. Istruita la causa documentalmente e assegnato alle parti termine sino al 15/04/2025 per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione viene assunta alla scadenza di quest'ultimo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
10. Si osserva preliminarmente che l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 stabilisce che: “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui
2 all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo
209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale,
a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
11. L'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 ha poi esteso l'operatività della garanzia anche al pagamento dei crediti differenti dal trattamento di fine rapporto e relativi alle ultime tre mensilità: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di
3 fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982,
n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, semprechè, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
12. Quanto alla presente vicenda, va predicata la correttezza della difesa dell' ove CP_1
contesta che il sig. non si è premunito di un titolo esecutivo giudiziale inerente Pt_1
all'esistenza e alla misura del credito precedentemente alla proposizione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia.
13. Sul punto, con ricostruzione sistematica, si richiama la recente sentenza della Suprema
Corte, resa in un caso parzialmente sovrapponibile al presente, quantomeno con riferimento alla richiesta di intervento del fondo successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali da oltre un anno (Cass. civ., n. 1864 del
27/01/2025): “10. La peculiarità della fattispecie concreta è data dal fatto che il datore di lavoro insolvente è una società di capitale, cancellata dal registro delle Imprese e non fallibile ai sensi dell'art. 10 della legge fallimentare. Per i soci, è risultata accertata l'incapienza del bilancio finale di liquidazione e quindi l'assenza di un attivo da distribuire.
11. Ciò posto in fatto, occorre stabilire se, in questo caso, condizione necessaria per agire nei confronti del Fondo di Garanzia, resta comunque la sussistenza di un titolo giudiziale che accerti il credito, nei confronti dei soci, così come ritenuto dalla Corte di appello, o se, invece, come dedotto dalla ricorrente, in tale ipotesi, possa prescindersi dalla previa formazione di un provvedimento giurisdizionale e ottenere, incidenter tantum, direttamente nel giudizio intrapreso nei confronti dell l'accertamento del credito CP_1
preteso.
4 12. Va premesso che le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall CP_1
hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. nn 1886 e 1887 del
2020): si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.
13. Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla legge nr. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, comma 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
14. L'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 àncora, in definitiva, l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di una procedura esecutiva. Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all (Cass. nr. 19277 del 2018, punto 15 delle Ragioni della decisione;
nello CP_1
stesso senso, Cass. nr. 15384 del 2021 e nr. 12971 del 2014).
15. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n.
5 34031 del 2022); tanto che non può «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne CP_1
al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (Cass. nr. 19277 del 2018 richiamata di recente da Cass. nr. 23562 del 2024).
16. In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro» (sentenza nr. 1886 del 2020, in motivazione).
17. La modulazione dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass. nr. 34358 del 2022 e Cass. nr. 14020 del
2020) e, in definitiva, l'aleatorietà delle azioni esecutive, che parte ricorrente valorizza, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
18. La legge è chiara nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente» (Cass. nr. 9284 del 2023).
19. La conclusione è imposta dal delineato sistema normativo e dalla già evidenziata considerazione che l quale gestore del Fondo di Garanzia, è un soggetto terzo che CP_1
non ha alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), del credito. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme erogate, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
20. Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di
6 liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., nr. 6070 del 2013, punto
3) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
21. Non colgono nel segno, dunque, le censure di parte ricorrente, volte ad avvalorare la tesi dell'impossibilità di agire nei confronti di un datore di lavoro, quando si tratti di una società cancellata dal registro delle imprese e, dunque, estinta e, nel caso concreto, non più fallibile. Devono, piuttosto, condividersi le argomentazioni dei giudici di merito che qualificano l'accertamento del credito come elemento imprescindibile per accedere alla tutela del Fondo, requisito che deve preesistere alla presentazione della domanda.
22. In altre parole, allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, vi è l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
23. Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l'attività dell , chiamato CP_3
alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quinto comma, della legge n.
287 del 1982).
24. Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del
1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate a un approdo contenzioso.
25. Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori.
26. Le censure mosse alla sentenza d'appello sono, dunque, da respingere in applicazione del seguente principio di diritto: «Allorché il lavoratore presenti all quale gestore CP_1 del “Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto”, la domanda volta ad ottenere il
7 trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non sussistano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame può essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione»”.
14. Applicando tali coordinate alla presente vertenza, è circostanza pacifica tra le parti che nel caso di specie difetta un accertamento giudiziale del credito rivendicato da parte del sig.
, non essendo stata intrapresa dal lavoratore alcuna iniziativa giudiziale nei Pt_1
confronti della prima della cancellazione, ovvero nei confronti dei due Controparte_2 soci successivamente a quest'ultimo avvenimento.
15. Sicché, non potendosi operare un accertamento incidentale del credito sulla base dei cedolini paga prodotti in atti, stante l'ontologica distinzione tra prestazione a carico del datore e quella a carico del Fondo di Garanzia presso l' , la domanda va rigettata, non CP_1 essendo dimostrata la ricorrenza dei presupposti per l'operatività del meccanismo.
16. Peraltro, il ricorso è vieppiù infondato anche tenendo in considerazione il mancato esperimento da parte del lavoratore di iniziative esecutive nei confronti del datore di lavoro, ovvero nei confronti dei due soci titolari delle quote della società a responsabilità limitata.
17. Difatti, esclusa la fallibilità in concreto della per essere decorso oltre Controparte_2
un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dall'art. 10 della legge fallimentare (doc. 1 fasc. ricorrente), sarebbe stato allora onere del ricorrente, ex art. 2, comma quinto, della legge n. 297 del 1982 e art. 2, comma secondo, del d.lgs. n. 80 del
1992 sopra citati, esperire previamente dei tentativi di esecuzione forzata per la realizzazione dei crediti senza esito positivo.
18. Con riferimento all'onere imposto in capo al lavoratore per dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, la Corte di Cassazione ha così affermato: “Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa,
8 che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783,
Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007). E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità
(Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
9. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa
(Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del
2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
10.- Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. Sarà invece l' cui spetta il diritto di surroga, ad CP_1
azionare direttamente il titolo ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi.
11.- "la legge, infatti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forzata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede
9 l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche
(nonché, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l cui è attribuito il CP_1
diritto di surroga (v. il settimo comma del medesimo art. 2) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8 del 02/02/2004).
12.- L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez.
L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Sez. L,
Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004).
13.- Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di
10 riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole. Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
14.- Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato — al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa” (Cass. civ., n. 14020 del 2020).
19. Pertanto, al fine di accedere all'intervento del Fondo di Garanzia oggetto del giudizio, è necessario dimostrare la sussistenza di una delle seguenti ipotesi:
- pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale;
- pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone;
- pignoramento mobiliare negativo tentato sia presso la sede legale della società che presso le sedi operativa se diverse dalla sede legale.
20. La parte ricorrente deve, inoltre, dimostrare l'impossibilità, o l'inutilità del pignoramento immobiliare allegando la visura o il certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro, da cui risulti, rispettivamente, che lo stesso non è titolare di beni immobili o che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.
21. Nel caso di specie, si deve rilevare che parte ricorrente non ha dato prova di aver proposto alcun tentativo di esecuzione individuale, limitandosi a sostenere l'impossibilità di intraprendere un'azione esecutiva nei confronti di un soggetto inesistente.
22. L'interessato non ha nemmeno allegato che dal bilancio finale di liquidazione non vi fosse stato il riparto dell'attivo residuo tra i due soci, né ha comunque prodotto alcunché.
11 23. Sicché, si ritiene che sia mancata in capo al creditore la diligenza sufficiente per dimostrare che le garanzie patrimoniali della società siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, non avendo svolto alcuna attività ai fini della prova dell'infruttuosità o inutilità, anche astratta, dell'esecuzione immobiliare.
24. Per tutte le ragioni enunciate, il ricorso va respinto.
25. Le spese di lite, stante la novità della questione esaminata e la sopravvenienza della giurisprudenza della Suprema Corte rispetto alla data di introduzione del giudizio, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 18/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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