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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/10/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 07/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2250/2024 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. BANCHETTI FRANCESCA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.3.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di: aver lavorato in agricoltura nell'anno 2022 alle dipendenze dell'azienda il
Carciofo srls per 156 giornate;
aver lavorato sui fondi siti in agro di Foggia,
Carapelle, Orta Nova o Stornara;
essersi occupata del trapianto delle piantine, della raccolta dei pomodori, dei carciofi e di altri ortaggi;
aver lavorato 6,50 ore al giorno;
essere stata iscritta negli elenchi OTD dell'anno 2022 per un numero inferiore di giornate (113) rispetto a quelle lavorate (156); aver ricevuto in data 14.7.2023, il provvedimento di disconoscimento anche delle 133 giornate iscritte negli elenchi
OTD; aver proposto, avverso il suddetto disconoscimento, ricorso amministrativo, in data 28.7.2023. CP_ La ricorrente, sul presupposto dell'illegittimo operato dell' ha chiesto
“accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione di gg 133 che l'istante nell'anno 2022 ha lavorato come operaio agricolo a tempo determinato;
per tale CP_ effetto condannare l a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale dell'istante ai gg 133, oltre ai 23 giorni di lavoro prestati nel dicembre 2022, e così complessivamente per 156 gg;” vinte le spese di lite. CP_ L' regolarmente costituitosi in giudizio ha in via preliminare eccepito la decadenza ex art. 22 d.l.7/1970; nel merito, poi, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, sulla base degli accertamenti ispettivi.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta di almeno una dele parti, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza. CP_ L'eccezione di decadenza sollevata dall' in ragione del decorso del termine di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979, è fondata e va accolta.
L'art. 22 citato così recita: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
L'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993,dispone: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_2 possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Com'è noto, «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza» (v. Cass. sez. VI-L ord. n. 29070/11, che ha affermato detto principio ai sensi dell'art. 360bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Quanto al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
- la ricorrente è stata iscritta negli elenchi OTD dell'anno 2022 per n. 133 giornate
(anziché per n. 156 giornate);
- in data 26.4.2023 la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo avverso l'errata iscrizione;
- in data 18.7.2023, l' ha notificato il provvedimento di disconoscimento delle CP_1
133 giornate iscritte negli elenchi OTD;
- in data 28.7.2023 la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso la suddetta cancellazione;
- con provvedimento del 29.8.2023, notificato alla ricorrente in data 19.9.2023, è stato rigettato il ricorso amministrativo presentato avverso la cancellazione delle
133 giornate;
- la ricorrente non ha affatto documentato di avere spiegato il ricorso amministrativo di secondo grado avverso il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo di primo grado;
- pertanto, il termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, é iniziato a decorrere in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado (19.10.2023, ovvero 30 giorni dopo la ricezione del provvedimento amministrativo di rigetto del ricorso alla CISOA), di cui la ricorrente non si è avvalsa;
- il suddetto termine di 120 giorni, quindi, era destinato a scadere in data
16.02.2023;
- il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 5.3.2023, cioè oltre lo spirare del termine di decadenza previsto dalla legge.
La decadenza di cui all'art. 22 d.l.7/1970 è d'altronde spirata anche in riferimento all'errata iscrizione, posto che:
- la ricorrente ha proposto il ricorso amministrativo in data 26.4.2023; - dopo 90 giorni (ovvero il 25.6.2023), si è formato, in assenza di un provvedimento espresso della P.A. il silenzio rigetto;
- il 25.6.2023 è iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per proporre il ricorso amministrativo di secondo grado;
- non essendovi la prova della proposizione del suddetto ricorso di secondo grado, in data 26.7.2023 è iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria;
- tale termine è quindi spirato in data 24.12.2023, laddove il presente ricorso è stato depositato in data 5.3.2024. CP_ Attesa la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' la domanda attorea va disattesa nel suo complesso, sicché resta assorbita ogni altra questione.
La ricorrente han prodotto la dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.,; tuttavia, tale dichiarazione può considerarsi valida solo per le domande aventi ad oggetto la richiesta delle prestazioni previdenziali o assistenziali, e non anche in quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, cui questo giudice ritiene di aderire;
nello stesso senso, si veda Cassazione civile, sez. VI, 11/06/2021, n. 16535, Cass. 233/2023, Cass.
34603/2022; Cass. 29010/2020; Cass. 16535/2021; Cass. 38701/2021).
Le spese di lite, dunque, devono gravare sulla parte ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n.
955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione limitatamente) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2250 /2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda;
- condanna la parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite in favore dell' , CP_1 liquidandole in complessivi €. 1.863,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 7.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 07/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2250/2024 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. BANCHETTI FRANCESCA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.3.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di: aver lavorato in agricoltura nell'anno 2022 alle dipendenze dell'azienda il
Carciofo srls per 156 giornate;
aver lavorato sui fondi siti in agro di Foggia,
Carapelle, Orta Nova o Stornara;
essersi occupata del trapianto delle piantine, della raccolta dei pomodori, dei carciofi e di altri ortaggi;
aver lavorato 6,50 ore al giorno;
essere stata iscritta negli elenchi OTD dell'anno 2022 per un numero inferiore di giornate (113) rispetto a quelle lavorate (156); aver ricevuto in data 14.7.2023, il provvedimento di disconoscimento anche delle 133 giornate iscritte negli elenchi
OTD; aver proposto, avverso il suddetto disconoscimento, ricorso amministrativo, in data 28.7.2023. CP_ La ricorrente, sul presupposto dell'illegittimo operato dell' ha chiesto
“accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione di gg 133 che l'istante nell'anno 2022 ha lavorato come operaio agricolo a tempo determinato;
per tale CP_ effetto condannare l a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale dell'istante ai gg 133, oltre ai 23 giorni di lavoro prestati nel dicembre 2022, e così complessivamente per 156 gg;” vinte le spese di lite. CP_ L' regolarmente costituitosi in giudizio ha in via preliminare eccepito la decadenza ex art. 22 d.l.7/1970; nel merito, poi, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, sulla base degli accertamenti ispettivi.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta di almeno una dele parti, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza. CP_ L'eccezione di decadenza sollevata dall' in ragione del decorso del termine di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979, è fondata e va accolta.
L'art. 22 citato così recita: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
L'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993,dispone: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_2 possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Com'è noto, «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza» (v. Cass. sez. VI-L ord. n. 29070/11, che ha affermato detto principio ai sensi dell'art. 360bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Quanto al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
- la ricorrente è stata iscritta negli elenchi OTD dell'anno 2022 per n. 133 giornate
(anziché per n. 156 giornate);
- in data 26.4.2023 la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo avverso l'errata iscrizione;
- in data 18.7.2023, l' ha notificato il provvedimento di disconoscimento delle CP_1
133 giornate iscritte negli elenchi OTD;
- in data 28.7.2023 la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso la suddetta cancellazione;
- con provvedimento del 29.8.2023, notificato alla ricorrente in data 19.9.2023, è stato rigettato il ricorso amministrativo presentato avverso la cancellazione delle
133 giornate;
- la ricorrente non ha affatto documentato di avere spiegato il ricorso amministrativo di secondo grado avverso il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo di primo grado;
- pertanto, il termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, é iniziato a decorrere in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione del ricorso amministrativo di secondo grado (19.10.2023, ovvero 30 giorni dopo la ricezione del provvedimento amministrativo di rigetto del ricorso alla CISOA), di cui la ricorrente non si è avvalsa;
- il suddetto termine di 120 giorni, quindi, era destinato a scadere in data
16.02.2023;
- il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 5.3.2023, cioè oltre lo spirare del termine di decadenza previsto dalla legge.
La decadenza di cui all'art. 22 d.l.7/1970 è d'altronde spirata anche in riferimento all'errata iscrizione, posto che:
- la ricorrente ha proposto il ricorso amministrativo in data 26.4.2023; - dopo 90 giorni (ovvero il 25.6.2023), si è formato, in assenza di un provvedimento espresso della P.A. il silenzio rigetto;
- il 25.6.2023 è iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per proporre il ricorso amministrativo di secondo grado;
- non essendovi la prova della proposizione del suddetto ricorso di secondo grado, in data 26.7.2023 è iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria;
- tale termine è quindi spirato in data 24.12.2023, laddove il presente ricorso è stato depositato in data 5.3.2024. CP_ Attesa la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' la domanda attorea va disattesa nel suo complesso, sicché resta assorbita ogni altra questione.
La ricorrente han prodotto la dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.,; tuttavia, tale dichiarazione può considerarsi valida solo per le domande aventi ad oggetto la richiesta delle prestazioni previdenziali o assistenziali, e non anche in quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, cui questo giudice ritiene di aderire;
nello stesso senso, si veda Cassazione civile, sez. VI, 11/06/2021, n. 16535, Cass. 233/2023, Cass.
34603/2022; Cass. 29010/2020; Cass. 16535/2021; Cass. 38701/2021).
Le spese di lite, dunque, devono gravare sulla parte ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n.
955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione limitatamente) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2250 /2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda;
- condanna la parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite in favore dell' , CP_1 liquidandole in complessivi €. 1.863,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 7.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti