CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3296/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8789/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003809464000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021720109000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180019435423000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180023070107000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012615165000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190028249273000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035351847000 IRPEF-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200003514286000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2974/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259003809464/000, notificata a mezzo PEC in data 24.03.2025, per l'importo complessivo di euro 94.781,54, di cui euro 89.279,34 riferiti a tasse e tributi (oggetto del presente giudizio), euro 3.116,10 relativi a contributi e modello DM10, ed euro 717,97 per sanzioni amministrative diverse.
L'intimazione si fondava su n. 7 cartelle di pagamento, emesse per IRPEF anni 2014, 2015 e 2016, IVA anno
2012, e imposta di registro su locazioni anni 2014 e 2015, tutte asseritamente notificate tra il 2018 e il 2020.
La ricorrente deduceva, in via principale, la nullità dell'intimazione per omessa e/o inesistente notifica delle cartelle presupposte, assumendo di non aver mai ricevuto gli atti prodromici e che l'omissione della notifica comportasse la nullità dell'atto consequenziale. Invocava il principio per cui l'Agente della riscossione assume la veste di attore sostanziale ed è gravato dell'onere di dimostrare la regolare notifica degli atti presupposti.
Contestava inoltre l'esistenza della pretesa tributaria, affermando di nulla dovere e deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di prova dei fatti costitutivi del credito. Con successive controdeduzioni, eccepiva altresì la nullità delle notifiche via PEC, assumendo che l'indirizzo digitale utilizzato dall'Agente della riscossione non fosse a lei riconducibile, essendo il solo domicilio digitale valido quello comunicato all'Ordine professionale. Chiedeva l'annullamento integrale degli atti e la condanna alle spese con attribuzione ai procuratori antistatari.
L'Agenzia delle Entrate – CO contestava integralmente le avverse deduzioni, producendo le relate e le ricevute di avvenuta consegna delle notifiche effettuate a mezzo PEC delle cartelle di pagamento e delle precedenti intimazioni. Evidenziava che le notifiche risultavano perfezionate con la ricevuta di avvenuta consegna, idonea a dimostrare il perfezionamento dell'iter notificatorio.
In ordine all'eccezione relativa al diverso indirizzo PEC, la resistente deduceva che l'indirizzo utilizzato risultava riferibile alla ricorrente per il periodo di riferimento, evidenziando che eventuali variazioni successive non potevano incidere sulla validità delle notifiche già perfezionate.
Richiamava, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza intervenuta per effetto della normativa emergenziale COVID-19, con conseguente proroga dei termini di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, quanto alla dedotta omessa notifica delle cartelle presupposte, l'Agenzia delle Entrate –
CO ha prodotto in giudizio la documentazione attestante l'avvenuta notificazione a mezzo PEC delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione. La produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna integra prova legale del perfezionamento del procedimento notificatorio, ai sensi della normativa vigente in materia di notificazioni telematiche.
La contestazione relativa alla non riconducibilità dell'indirizzo PEC utilizzato non è supportata da adeguata prova. La ricorrente si limita ad affermare che l'indirizzo corretto sarebbe quello attualmente in uso, senza dimostrare che l'indirizzo precedentemente utilizzato non le appartenesse nel periodo di riferimento. In assenza di prova contraria, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., una volta dimostrato il recapito del messaggio nella casella PEC risultante dai registri pubblici.
Quanto alla dedotta inesistenza della pretesa, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a contestare nel merito i crediti iscritti a ruolo, limitandosi ad una generica negazione del debito. L'onere di allegazione specifica in ordine a fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa tributaria grava sulla parte che li deduce, onere nella specie non assolto. Parimenti infondata è la censura relativa alla prescrizione, in quanto i termini risultano sospesi e prorogati per effetto della normativa emergenziale intervenuta tra il 2020 e il 2021, con conseguente legittimità dell'azione di riscossione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi legittima, essendo fondata su cartelle regolarmente notificate e su crediti non prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8789/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003809464000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021720109000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180019435423000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180023070107000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012615165000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190028249273000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035351847000 IRPEF-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200003514286000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2974/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259003809464/000, notificata a mezzo PEC in data 24.03.2025, per l'importo complessivo di euro 94.781,54, di cui euro 89.279,34 riferiti a tasse e tributi (oggetto del presente giudizio), euro 3.116,10 relativi a contributi e modello DM10, ed euro 717,97 per sanzioni amministrative diverse.
L'intimazione si fondava su n. 7 cartelle di pagamento, emesse per IRPEF anni 2014, 2015 e 2016, IVA anno
2012, e imposta di registro su locazioni anni 2014 e 2015, tutte asseritamente notificate tra il 2018 e il 2020.
La ricorrente deduceva, in via principale, la nullità dell'intimazione per omessa e/o inesistente notifica delle cartelle presupposte, assumendo di non aver mai ricevuto gli atti prodromici e che l'omissione della notifica comportasse la nullità dell'atto consequenziale. Invocava il principio per cui l'Agente della riscossione assume la veste di attore sostanziale ed è gravato dell'onere di dimostrare la regolare notifica degli atti presupposti.
Contestava inoltre l'esistenza della pretesa tributaria, affermando di nulla dovere e deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di prova dei fatti costitutivi del credito. Con successive controdeduzioni, eccepiva altresì la nullità delle notifiche via PEC, assumendo che l'indirizzo digitale utilizzato dall'Agente della riscossione non fosse a lei riconducibile, essendo il solo domicilio digitale valido quello comunicato all'Ordine professionale. Chiedeva l'annullamento integrale degli atti e la condanna alle spese con attribuzione ai procuratori antistatari.
L'Agenzia delle Entrate – CO contestava integralmente le avverse deduzioni, producendo le relate e le ricevute di avvenuta consegna delle notifiche effettuate a mezzo PEC delle cartelle di pagamento e delle precedenti intimazioni. Evidenziava che le notifiche risultavano perfezionate con la ricevuta di avvenuta consegna, idonea a dimostrare il perfezionamento dell'iter notificatorio.
In ordine all'eccezione relativa al diverso indirizzo PEC, la resistente deduceva che l'indirizzo utilizzato risultava riferibile alla ricorrente per il periodo di riferimento, evidenziando che eventuali variazioni successive non potevano incidere sulla validità delle notifiche già perfezionate.
Richiamava, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza intervenuta per effetto della normativa emergenziale COVID-19, con conseguente proroga dei termini di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, quanto alla dedotta omessa notifica delle cartelle presupposte, l'Agenzia delle Entrate –
CO ha prodotto in giudizio la documentazione attestante l'avvenuta notificazione a mezzo PEC delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione. La produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna integra prova legale del perfezionamento del procedimento notificatorio, ai sensi della normativa vigente in materia di notificazioni telematiche.
La contestazione relativa alla non riconducibilità dell'indirizzo PEC utilizzato non è supportata da adeguata prova. La ricorrente si limita ad affermare che l'indirizzo corretto sarebbe quello attualmente in uso, senza dimostrare che l'indirizzo precedentemente utilizzato non le appartenesse nel periodo di riferimento. In assenza di prova contraria, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., una volta dimostrato il recapito del messaggio nella casella PEC risultante dai registri pubblici.
Quanto alla dedotta inesistenza della pretesa, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a contestare nel merito i crediti iscritti a ruolo, limitandosi ad una generica negazione del debito. L'onere di allegazione specifica in ordine a fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa tributaria grava sulla parte che li deduce, onere nella specie non assolto. Parimenti infondata è la censura relativa alla prescrizione, in quanto i termini risultano sospesi e prorogati per effetto della normativa emergenziale intervenuta tra il 2020 e il 2021, con conseguente legittimità dell'azione di riscossione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi legittima, essendo fondata su cartelle regolarmente notificate e su crediti non prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.