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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 470/2024 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Meloni
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Bianchi
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI come precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 5.6.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con rito civile con Pt_1
in Carrara (MS) in data 30.09.2019 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello CP_1
Stato civile del suddetto Comune all'anno 2019, n. 85, parte I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione è nato in [...]
13.08.2021 il figlio Per_1 La parte ha quindi chiesto la dichiarazione della separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso. si è costituito ai sensi dell'art. 473-bis.16 c.p.c. in data 07.06.2024, non opponendosi alla CP_1 domanda di separazione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come da comparsa.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 10.07.2024, i coniugi sono comparsi personalmente davanti al Giudice delegato, il quale li ha autorizzati a vivere separatamente.
In tal sede, le parti hanno altresì concordato provvisoriamente in 200,00 euro al mese la misura del contributo a carico del convenuto per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione dell'assegno unico integralmente in favore della madre.
Successivamente sono stati disposti alcuni rinvii per consentire la verifica della nuova situazione lavorativa e abitativa di CP_1
I provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. sono quindi stati assunti dal Giudice delegato con ordinanza del 11.04.2024.
Da ultimo, ricorrente e convenuto, come autorizzati, hanno concluso relativamente alla sola pronuncia sullo status ed è stata prodotta, come richiesto, copia conforme dell'atto di matrimonio.
Venendo quindi a decidere sulla domanda, può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151
c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori domande oggetto di giudizio, si impone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 470/2024 R.G.A.C., così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Carrara (MS) in data 30.09.2019 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2019, n. 85, parte
I); - dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza;
- manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
La Spezia, 5.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI